Art. 9.
Il Comitato nazionale dei delegati ha le seguenti funzioni:
a) stabilire i criteri generali cui deve uniformarsi l'amministrazione della Cassa;
b) esprimere il parere sul regolamento di esecuzione, della presente legge e sulle eventuali modificazioni;
c) approvare il regolamento interno della Cassa e le eventuali successive modifiche;
d) eleggere ogni tre anni il Consiglio di amministrazione ed i due revisori effettivi ed i due supplenti, di sua competenza;
e) approvare il bilancio preventivo e consuntivo della Cassa.
((f) stabilire criteri generali per la stipulazione di convenzioni con Enti pubblici intese ad assicurare la assistenza malattia agli iscritti alla Cassa che ne facciano domanda))
Il Comitato nazionale dei delegati ha le seguenti funzioni:
a) stabilire i criteri generali cui deve uniformarsi l'amministrazione della Cassa;
b) esprimere il parere sul regolamento di esecuzione, della presente legge e sulle eventuali modificazioni;
c) approvare il regolamento interno della Cassa e le eventuali successive modifiche;
d) eleggere ogni tre anni il Consiglio di amministrazione ed i due revisori effettivi ed i due supplenti, di sua competenza;
e) approvare il bilancio preventivo e consuntivo della Cassa.
((f) stabilire criteri generali per la stipulazione di convenzioni con Enti pubblici intese ad assicurare la assistenza malattia agli iscritti alla Cassa che ne facciano domanda))