Articolo 9 della Legge 4 marzo 1958, n. 179
Articolo 8Articolo 10
Versione
8 aprile 1958
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Versione
11 novembre 1964
Art. 9.
Il Comitato nazionale dei delegati ha le seguenti funzioni:
a) stabilire i criteri generali cui deve uniformarsi l'amministrazione della Cassa;
b) esprimere il parere sul regolamento di esecuzione, della presente legge e sulle eventuali modificazioni;
c) approvare il regolamento interno della Cassa e le eventuali successive modifiche;
d) eleggere ogni tre anni il Consiglio di amministrazione ed i due revisori effettivi ed i due supplenti, di sua competenza;
e) approvare il bilancio preventivo e consuntivo della Cassa.
((f) stabilire criteri generali per la stipulazione di convenzioni con Enti pubblici intese ad assicurare la assistenza malattia agli iscritti alla Cassa che ne facciano domanda))
Entrata in vigore il 11 novembre 1964