Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. IV, sentenza 30/01/2026, n. 234 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 234 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00234/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00774/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 774 del 2024, proposto da
-OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Gianna Fiaschi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, domiciliataria ex lege in Firenze, via degli Arazzieri, 4;
U.T.G. - Prefettura di Pisa, Ministero Difesa, Arma dei Carabinieri - Legione Carabinieri Toscana, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
del decreto con il quale viene fatto divieto al Serg. -OMISSIS-, con effetto immediato, di detenere a qualsiasi titolo armi e munizioni, notificato il -OMISSIS-;
della comunicazione di avvio del procedimento, notificata in data -OMISSIS-,
di ogni altro provvedimento presupposto, conseguente o comunque connesso, ancorché incognito, ivi compreso, ove occorrer possa, del verbale di acquisizione cautelativa delle Armi del -OMISSIS- redatto dalla Legione Carabinieri Toscana – Stazione di Ponsacco (PI), del verbale di accertamento e contestazione di illecito amministrativo anch'esso elevato dalla Legione Carabinieri Toscana – Stazione di Ponsacco (PI), e con riserva di proporre motivi aggiunti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 gennaio 2026 il dott. LU IO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
In data 25 novembre 2025, il ricorrente ha chiesto la declaratoria del sopravvenuto difetto di interesse, non avendo più interesse alla decisione del ricorso, dopo l’intervento di una declaratoria di inidoneità al servizio ed all’uso delle armi successivamente intervenuta.
Non rimane quindi altro al Collegio che dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse; sussistono motivi per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, come da motivazione.
Compensa le spese di giudizio tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2- septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AR GI, Presidente
LU IO, Consigliere, Estensore
Giovanni Ricchiuto, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LU IO | AR GI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.