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Sentenza 3 settembre 2025
Sentenza 3 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 03/09/2025, n. 3149 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3149 |
| Data del deposito : | 3 settembre 2025 |
Testo completo
N. 10283/2023 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Terza sezione civile
in persona del Giudice Unico dott. Antonio Cirma, ha pronunciato la seguente
S E N T E N ZA nella causa civile iscritta al n. 10283/2023 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, vertente
T R A
(C.F. indicato: ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Giuseppe Pirozzi (C.F. ), in virtù di procura allegata all'atto di C.F._2 citazione, con domicilio digitale indicato in atti;
- ATTORE –
E
(numero di iscrizione al Registro delle Imprese in Irlanda ) e CP_1 P.IVA_1
(numero di iscrizione al Registro delle Imprese in Irlanda ), Controparte_2 P.IVA_2
P. IVA di gruppo IE , in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_3 rappresentate e difese dall'Avv. Matteo Massimo D'Argenio (C.F.: ) C.F._3 in forza di procure generali alle liti del 29 settembre 2014 del Notaio di Persona_1
Dublino, con domicilio digitale indicato in atti;
-CONVENUTE –
OGGETTO: contratti assicurativi
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CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione, la sig.ra , coobbligata in solido in un contratto di Parte_1 finanziamento stipulato il 11.12.2018 tra il sig. e la società Agos Ducato Parte_2
S.p.a., ha convenuto in giudizio le compagnie assicurative e CP_1 CP_3
appartenenti al gruppo Credit Agricole Insurance, per ottenere il riconoscimento
[...] dell'indennizzo assicurativo previsto in caso di decesso del contraente.
Il contratto di finanziamento, dell'importo di € 43.000,00, prevedeva la restituzione in 120 rate mensili da € 603,00 ciascuna, con decorrenza dal 15.01.2019. A garanzia del credito, il sig. aderiva a due polizze assicurative collettive facoltative denominate “Coperto Tris”, Pt_2 che includevano la copertura del rischio morte.
Il sig. è deceduto il 11.12.2020. In data 11.03.2021, la sig.ra Parte_2 Parte_1 ha richiesto l'attivazione della copertura assicurativa. Tuttavia, con comunicazione del
07.09.2021, le compagnie assicurative rigettavano la richiesta, sostenendo che il decesso fosse riconducibile a una patologia preesistente (ipertensione arteriosa) non dichiarata al momento della sottoscrizione del contratto.
La sig.ra ha contestato tale motivazione, evidenziando che l'ipertensione arteriosa non Pt_1 costituisce una malattia cardiovascolare bensì un fattore di rischio, e che il sig. , fino al Pt_2 pensionamento, aveva svolto mansioni di macchinista presso le Ferrovie dello Stato, risultando sempre idoneo alle visite mediche semestrali.
Nonostante i reclami e le richieste di chiarimento, le compagnie assicurative hanno mantenuto il diniego, basandosi sul presunto carattere mendace delle dichiarazioni rese nel “Questionario
Sanitario”. La sig.ra ha continuato a corrispondere le rate del finanziamento in proprio, Pt_1 per evitare conseguenze pregiudizievoli.
La domanda giudiziale è stata preceduta da tentativo di mediazione, conclusosi con esito negativo.
Si sono costituite e eccependo il mancato rispetto dei CP_1 Controparte_3 termini a comparire e la nullità della notifica dell'atto di citazione poiché inviato a recapito
PEC errato e non riferibile alle Compagnie assicuratrici convenute.
Il precedente giudice, rilevato che la nullità della notifica risultava sanata dalla costituzione delle convenute, fissava nuova udienza nel rispetto dei termini a comparire.
La causa è stata assegnata allo scrivente in data 18.11.2024 ed è stata assegnata in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 189 c.p.c.
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2. È pacifico che il sig. abbia contratto un finanziamento con Agos Ducato Parte_2
S.p.a. ed abbia aderito a due polizze assicurative che coprivano anche il rischio di morte.
Secondo le compagnie di assicurazione, le stesse erano legittimate a rifiutare l'indennizzo in relazione all'invocato art. 1892 comma 3 c.c., nonché all'art. 27 delle condizioni di assicurazione che esclude dalla copertura assicurativa “il decesso dovuto a: […] - malattie
[…] stati patologici e lesioni dell'Assicurato nonché le conseguenze dirette o indirette da essi derivate verificatisi e già diagnosticati all'Assicurato sia prima della data di decorrenza sia nei 30 giorni successivi”.
L'art. 1892 c.c. riguarda l'ipotesi di dichiarazioni inesatte o reticenti da parte del contraente, che versasse in dolo o in colpa grave, “relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni, se avesse conosciuto il vero stato delle cose” (comma 1). Tale articolo, al successivo comma 3 secondo periodo prevede che “Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata”.
Si tratta dunque di una disciplina volta ad escludere il diritto all'indennizzo semplicemente per l'ipotesi in cui il contraente abbia taciuto o abbia dichiarato in modo inesatto, con dolo o colpa grave, circostanze rilevanti ai fini dell'an debeatur ovvero più in generale delle condizioni contrattuali, dimodoché l'assicuratore, ove avesse saputo, o non avrebbe concluso il contratto o lo avrebbe concluso a condizioni diverse. E ciò, dunque, a prescindere da una eventuale indagine specifica sul nesso causale concreto che può avere avuto il fattore taciuto o riferito in modo inesatto rispetto all'evento morte.
In ordine alle caratteristiche del dolo o della colpa grave all'uopo rilevanti, ci si richiama all'insegnamento di Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 12086 del 10/06/2015, per cui “In tema di annullamento del contratto di assicurazione per reticenza o dichiarazioni inesatte ex art.
1892 cod. civ., non è necessario, al fine di integrare l'elemento soggettivo del dolo, che
l'assicurato ponga in essere artifici o altri mezzi fraudolenti, essendo sufficiente la sua coscienza e volontà di rendere una dichiarazione inesatta o reticente;
quanto alla colpa grave, occorre invece che la dichiarazione inesatta o reticente sia frutto di una grave negligenza che presupponga la coscienza dell'inesattezza della dichiarazione o della reticenza in uno con la consapevolezza dell'importanza dell'informazione, inesatta o mancata, rispetto alla conclusione del contratto ed alle sue condizioni” (cfr. più di recente anche Cass.
Civ. Sez. 3 - , Ordinanza n. 20997 del 18/07/2023).
Si evidenzia, dunque, come ai fini dell'applicazione di tale norma debbano sussistere congiuntamente tre condizioni, enunciate ex multis da Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 16769
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del 21/07/2006, per la quale “In tema di contratto di assicurazione, la reticenza dell'assicurato è causa di annullamento allorché si verifichino simultaneamente tre condizioni: a) che la dichiarazione sia inesatta o reticente;
b) che la dichiarazione sia stata resa con dolo o colpa grave;
c) che la reticenza sia stata determinante nella formazione del consenso dell'assicuratore. L'onere probatorio in ordine alla sussistenza di tali condizioni, che costituiscono il presupposto di fatto e di diritto dell'inoperatività della garanzia assicurativa, è a carico dell'assicuratore” (come già in precedenza Cass. Civ. Sez. 3,
Sentenza n. 3165 del 04/03/2003, e come successivamente conformi Cass. Civ. Sez. 3,
Sentenza n. 16406 del 13/07/2010; Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 25582 del 30/11/2011; Cass.
Civ. Sez. 3 - , Ordinanza n. 11115 del 10/06/2020).
Ed ancora, a complemento del quadro giurisprudenziale, in relazione alla possibilità per l'assicuratore di difendersi in via d'eccezione qualora si siano verificati i precedenti presupposti, si può citare Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 11 del 04/01/2010, per la quale “In tema di assicurazione, a norma dell'art. 1892, secondo e terzo comma, cod. civ., se
l'assicuratore viene a conoscenza di dichiarazioni inesatte dell'assicurato - ascrivibili a sua dolosa preordinazione o a grave errore di valutazione e tali da influire sulla valutazione del rischio - solo a seguito del verificarsi dell'evento oggetto di assicurazione, egli può limitarsi a rifiutare il pagamento dell'indennità, eccependo la violazione di un onere cha la legge pone a carico dell'assicurato; nel caso in cui, invece, l'assicurazione abbia ad oggetto un rischio continuato, l'assicuratore, venuto a conoscenza della colpevole reticenza dell'assicurato, ha
l'onere di rendere noto, nel termine di tre mesi indicato dall'art. 1892, secondo comma, cod. civ., se intenda impugnare o meno il contratto, e ciò allo scopo di evitare il pagamento dell'indennità per i rischi futuri” (già in precedenza, nello stesso senso, tra le altre, Cass. Civ.
Sez. 3, Sentenza n. 27728 del 16/12/2005).
Orbene, come emerge dal questionario sanitario sottoscritto dal de cuius, per finanziamenti di importo superiore ad euro 20.000,00, la sottoscrizione della polizza è subordinata alla circostanza di aver fornito risposta negativa a tutte le domande del medesimo questionario sanitario.
Ciò premesso, dalla documentazione prodotta dalla compagnia di assicurazione (cfr. doc. 7,
19, 20, 21, 22) emerge che già alla data del 20/6/2014 (data del primo certificato medico in atti) il signor era affetto da ipertensione arteriosa da alcuni anni con picchi ipertensivi Pt_2
180/100, tabagismo attivo, e fu prescritta apposita terapia.
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In data 18/4/2018 il cardiologo segnalò episodio ipertensivo regredito con Nifedipina sublinguale e vennero rilevati lieve soffio sistolico sui focolari dell'aorta, al torace ronchi e sibili e placche fibrocalcifiche nei vasi addominali.
Questi elementi evidenziano come le dichiarazioni contenute nel questionario sanitario siano inesatte. In particolare, va soffermata l'attenzione, oltre che al riferimento all'ipertensione, al fatto che nel 2018 il quadro clinico del paziente fosse peggiorato, sia dal punto di vista cardiologico (lieve soffio sistolico sui focolari dell'aorta; placche fibrocalcifiche nei vasi addominali) che respiratorio (i ronchi e sibili al torace in un paziente forte fumatore).
Soprattutto, però, esse appaiono mendaci nella parte in cui l'assicurato ha dichiarato di non essere sotto trattamento medico o farmacologico da più di 30 giorni consecutivi.
Dalla documentazione medica in atti, infatti, risulta che il soggetto era in cura farmacologica da circa quattro anni, nel corso dei quali vi era stato almeno un episodio ipertensivo grave
(regredito con Nifepidina sublinguale).
La circostanza che l'assicurato, al momento della sottoscrizione del questionario, avesse sospeso temporaneamente la cura, come asserito dall'attrice - poi comunque ripresa dopo circa un mese - è irrilevante, non potendosi ritenere che una semplice sospensione di una terapia continuativa per un breve periodo possa permettere di considerare il soggetto “non sottoposto a cure farmacologiche” e non essendovi evidenza in atti che l'eventuale sospensione della terapia sia stata concordata con il medico curante “per la stagionalità”.
Anzi depone in senso contrario il fatto che l'anno dopo, all'incirca nello stesso periodo, in presenza di una situazione analoga a quella risultante dal precedente certificato, il cardiologo prescriveva la continuazione della cura (cfr. certificato del 26.09.2019).
Ciò che, a prescindere dal più complesso profilo relativo all'accertamento del nesso causale specifico con l'evento morte, comunque, secondo questo giudice, integra gli estremi dell'applicazione dell'artt. 1892, comma 3, secondo periodo, c.c..
E ciò in quanto obiettivamente i suddetti elementi configurano delle significative condizioni di patologia che secondo minima diligenza avrebbero dovuto essere segnalate dal contraente, configurando la loro mancata segnalazione quantomeno colpa grave.
Ed altrettanto obiettivamente (in quanto, si ritiene, l'indagine sulla volontà ipotetica deve essere condotta dal giudice in base a parametri obiettivi, in funzione dello scopo obiettivo del contratto, a prescindere dai riferimenti di volontà storica effettiva, che possono servire solo al fine di meglio circostanziare la precedente valutazione) dunque si ritiene che la suddetta carenza informativa abbia assunto certamente rilevanza nell'economia complessiva del
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contratto, se non in relazione all' an quantomeno sicuramente in relazione al complesso delle condizioni contrattuali (quali ad esempio l'ammontare del premio).
Di qui l'infondatezza della domanda rivolta nei confronti delle compagnie di assicurazione, in ragione della legittimità del loro rifiuto di attivare l'indennizzo contrattuale.
5. Si ritiene di compensare integralmente le spese di lite tra le parti, tenuto conto della peculiarità della questione e della circostanza che la dichiarazione inveritiera e le reticenze non sono imputabili all'odierna attrice.
P. Q. M.
Il Tribunale di Napoli Nord, Terza sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti in epigrafe, ogni altra domanda o eccezione respinta, così provvede:
- rigetta la domanda;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti..
Così deciso in Aversa il 3.09.2025
Il Giudice
Dott. Antonio Cirma
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