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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 27/03/2025, n. 859 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 859 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9120/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GENOVA
SESTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. ssa Barbara Romano ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9120/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
FABIANI FRANCO ( ), elettivamente domiciliato in Genova, via Alla porta C.F._1 degli Archi 10/13, 16121 GENOVA presso il difensore avv. AUDINO LILIANA
ATTORE contro
(C.F. Controparte_1
), con il patrocinio dell'avv. CASSINELLI ROBERTO NICOLA, elettivamente P.IVA_2 domiciliato in VIA BRIGATA LIGURIA, 3/11 16121 GENOVA, presso il difensore avv.
CASSINELLI ROBERTO NICOLA
CONVENUTO
e per essa, quale sua mandataria e Controparte_2 procuratrice, (C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_3 P.IVA_3
TASSI MATTEO, elettivamente domiciliato in PIAZZA MINGHETTI 1, BOLOGNA presso il difensore avv. TASSI MATTEO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Per l'attore:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni più utile declaratoria del caso e di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa, anche in via istruttoria ed incidentale: 1) accertare e dichiarare: a) la illegittimità della applicata prassi di capitalizzazione degli interessi a debito, prodotti sul conto corrente ordinario per esposizione propria e per effetto del “giroconto” di interessi provenienti dal conto d'ordine, per tutto il periodo di cui alle contabili prodotte in atti, ivi compreso quello successivo alla entrata in vigore della Delibera CICR 9/2/2000, per inefficacia e inapplicabilità della stessa ai rapporti pagina 1 di 10 de quibus;
b) la illegittimità della applicazione di un tasso di interesse debitore superiore a quello previsto dalla norma di cui all'art. 117 d.lgs. 385/93 dalla prima e sino all'ultima contabile disponibile, quanto al conto d'ordine; c) la illegittimità dell'addebito di somme per CMS, CIV, CDF e per spese di chiusura periodica del conto in relazione a tutti i rapporti oggetto di causa;
d) il mancato riconoscimento degli interessi creditori, al saggio ex art. 117 TUB, che sarebbero maturati sul conto corrente ordinario qualora, al netto della epurazione degli indebiti, lo stesso fosse divenuto creditore o maggiormente creditore;
ed ad effetto di tutto quanto sopra, accertare e dichiarare che è stata illegittimamente addebitata sul conto corrente ordinario, anche per girocontazione da quello d'ordine, per il periodo di cui è causa ed alla data della ultima contabile prodotta in giudizio la somma di €
168.380,24, come risultante dalla esperita CTU (cfr. pag. 44 HP periodo complessivo quale differenza tra il saldo storico alla data del 31.12.2019, debitore per € 119.811,01 e il saldo ricalcolato alla data del
31.12.2019, creditore per € 48.569,23); 2) condannare la convenuta a pagare alla attrice la somma di €
168.380,24, o la maggiore o minor somma ritenuta di giustizia e/o che risulti immediatamente esigibile dal correntista, oltre interessi legali di mora ex d.lgs. 231/2002 dalla domanda al saldo, a titolo e per le causali di cui al punto che precede;
3) rigettarsi le domante tutte formulate dalla terza intervenuta n ogni caso Con condanna della convenuta CP_4 Controparte_2
soccombente e della terza intervenuta al pagamento degli oneri di CTU, ivi incluso quanto provvisoriamente anticipato. Con vittoria di spese di lite, comprensive di oneri per consulenza tecnica di parte, oltre IVA e CpA come per legge da liquidarsi in via di distrazione a favore dello scrivente procuratore antistatario che dichiara di avere anticipato le spese e non riscosso compensi.
Per Controparte_1
“Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, previa ogni meglio vista pronuncia, anche in merito alla eccepita prescrizione, - in via principale, nel merito, respingere comunque, ogni domanda formulata dalla ” nei confronti della in quanto infondata in Parte_1 Controparte_1 fatto ed in diritto. Vinte le spese”. Con ogni più ampia e consentita riserva di precisare e/o modificare le conclusioni, produrre documenti, dedurre capitoli di prova, indicare testi in prova e controprova nonché di ogni altra consentita istanza istruttoria e di merito.
Per CP_2
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, ogni diversa e contraria domanda ed eccezione disattesa e respinta: in via preliminare, dichiarare il difetto di legittimazione passiva di CP_4 [...]
con riferimento a tutte le domande di accertamento e di condanna di carattere CP_2
pagina 2 di 10 risarcitorio e/o restitutorio avanzate dall'attrice nei Parte_1
confronti della cedente nel merito, rigettare in ogni caso e comunque ogni Controparte_1
domanda formulata dalla nei confronti della Parte_1 [...]
e nei confronti di in CP_1 Controparte_5 Controparte_2 quanto infondata in fatto ed in diritto. In vittoria di spese e compensi di procedura”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 14.10.2021 deduceva rapporto di Parte_1 Parte_1
conto corrente di corrispondenza con Cassa di Risparmio di Genova ed Imperia, Filiale di Sanremo, con agevolazione di credito sotto forma di concessione di fido di cassa e di cd. “salvo buon fine” o anticipo fatture su separato conto corrente accessorio n. 2633/20 del 17.12.1998, le cui risultanze economiche venivano girocontate sul conto corrente ordinario;
in data 23.12.2019 il credito derivante da conto corrente ordinario veniva ceduto a a seguito di istanza ex art. 119 TUB in data CP_2
20.11.2018, la banca, con sua del 16 aprile 2019 (cfr. doc. all. n.2) produceva: contratto di apertura del conto corrente n. 1643/20 sottoscritto in data 6 giugno 1989 (cfr. doc. all. n.3) nel quale è pattuito tasso debitore 16,250%, ma nulla è indicato quanto alla misura delle voci di costo;
contratto di aumento dell'importo della linea di credito già concessa da L. 70.000.000 a L. 170.000.000, sottoscritto in data
17 dicembre 1998 (doc. all. n.4), onde sosteneva fosse pacifico che il conto fosse affidato e che tutte le rimesse annotate in conto avessero natura ripristinatoria dell'affidamento.
Tuttavia, l'attore ha prodotto estratti conto del conto corrente 1643/20 dal I trimestre 1996 (mancanti dal III trimestre 1996 a tutto il 1997; mancante I trimestre 2010).
La banca, di contro, sostiene siano stati prodotti solo gli scalari;
sottolinea l'omessa produzione da parte dell'attore degli estratti conto relativi a tutto il rapporto contrattuale e l'insufficienza della produzione dei soli riassunti scalari. Eccepisce l'intervenuta prescrizione di ogni diritto e azione in capo a controparte, in ordine a somme eventualmente corrisposte senza titolo nel periodo precedente il decennio anteriore alla data di notifica della lettera di diffida e messa in mora del 20.11.2018, e quindi il periodo fino al 20.11.2008.
L'attore lamenta, sulla scorta di una perizia di parte:
• nullità della CMS per incompletezza della relativa pattuizione: “nella misura del 0,125 per cento trimestrale sul massimo scoperto”; con riferimento al conto accessorio, invece, non è mai intercorsa alcuna pattuizione. Tuttavia, la banca in seconda memoria rileva che “nel documento
4) ex adverso prodotto (concessione di aumento dell'apertura di credito), sottoscritto pagina 3 di 10 contestualmente al conto accessorio 2633/20, si fa esplicito rinvio alle condizioni di cui al precedente accordo sottoscritto in data 12/11/1979 (e successivi)”, e lo allega (prod. 4)”;
• nullità per assenza di qualsiasi documento scritto a regolamentazione anche di CIV: in capo all'istituto, l'onere probatorio di dimostrare la reale misura del saldo e quindi l'altrettanto effettivo sconfinamento;
illegittimità della CDF perché è calcolata sull'intera somma di denaro messa a disposizione del correntista, indipendentemente dal fatto che essa o una parte di essa sia stata utilizzata;
omessa pattuizione di spese fisse di chiusura: secondo l'attore “La pattuizione delle “spese di chiusura conto: 60.000”, contenuta nel documento sub all. n. 3 alla memoria istruttoria di non modifica la domanda attorea siccome, pacifica la riferibilità di CP_1
esse al solo conto accessorio, permanendo quindi la assenza di pattuizione delle stesse quanto al rapporto ordinario, onde ne è evidente la illegittimità”;
• addebito illecito per spese di chiusura periodica del conto attraverso la lucrosa prassi di simulare di chiudere e saldare fittiziamente i conti, sempre ad ogni scadenza trimestrale, per poi immediatamente rinnovarli non a tempo indeterminato, ma di volta in volta per altri tre mesi;
• conseguente illegittimità dell'addebito, su entrambi rapporti, di spese commissioni varie;
• mancata pattuizione della misura dell'interesse attivo, perchè nella fattispecie, oggetto di pattuizione è stato unicamente il saggio di interesse debitore afferente il conto corrente ordinario (la banca, infatti, si oppone all'applicazione come tasso sostitutivo del tasso legale o all'applicazione dell'art. 117 TUB;
l'attrice ribatte di non avere richiesto nulla a tale titolo con riferimento al conto corrente ordinario, semmai con riferimento al conto anticipi: per questo chiede in CTU la sostituzione del tasso di interesse debitore applicato sul conto accessorio con il tasso di cui all'art. 117 TUB, cioè il tasso nominale minimo dei BOT emessi nei dodici mesi precedenti a ciascun trimestre di liquidazione dalla prima contabile sino all'ultima; però, la banca in seconda memoria ha prodotto copia del contratto sottoscritto in data 17.12.1998 (doc.
3) e l'attore, in terza memoria, ha preso atto, “all'uopo rinunciando alla relativa lagnanza, della intercorsa pattuizione della misura dei tassi debitori applicati al rapporto accessorio di cui la banca ha fornito documentale prova solo con la sua memoria istruttoria e non, come avrebbe dovuto, riscontrando – integralmente e non solo in parte – la richiesta di produzione contrattuale che ai sensi dell'art. 119 TUB le era stata rivolta, ciò quindi facoltizzando la attrice a parametrare le spese di lite relative alle fasi fino ad ora svolte all'importo azionato in causa”;
• art. 7 clausola di capitalizzazione degli interessi a cadenza trimestrale per quelli debitori e annuale per quelli creditori: sul punto l'attore in terza memoria osserva: “La produzione, operata da CP_1 pagina 4 di 10 sub all. n. 2 alla memoria istruttoria, dell'estratto conto al 30 giugno 2000, attestante la comunicazione della introduzione della novità anatocistica non muta la domanda attorea il cui fondamento si basa, con il conforto della più recente (e citata) giurisprudenza di legittimità, sulla contestata assenza, nel caso di specie, della sottoscrizione di una nuova clausola anatocistica post 2000, di certo non bastando la mera pubblicazione in GU e la comunicazione al correntista”;
• in generale, che l'istituto bancario ha annotato, sul conto corrente d'ordine, le competenze via via maturate, per poi girocontarle trimestralmente sul conto ordinario creando “un immediato effetto anatocistico”, avendo i medesimi non già soltanto incrementato il saldo passivo del medesimo conto corrente, ma avendo gli stessi prodotto interessi composti già in occasione della prima chiusura trimestrale del conto successiva alla loro annotazione;
• illegittimo addebito di interessi composti per capitalizzazione degli stessi dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2016.
Si costituiva e interveniva volontariamente, ex art. 111 c.p.c., on unico Controparte_3
socio, non già in proprio, ma in nome e per conto di Parte_2
sua procuratrice, la quale (i) richiamava e faceva proprie tutte le difese, eccezioni ed istanze
[...] proposte dalla convenuta compresa l'eccezione di prescrizione di ogni diritto Controparte_1
e azione in capo a controparte, in ordine a somme eventualmente corrisposte senza titolo nel periodo precedente il decennio anteriore alla data di notifica dell'istanza di mediazione, (ii) eccepiva il difetto di legittimazione passiva in relazione a qualsivoglia richiesta restitutoria e/o risarcitoria attinente al rapporto originario e, conseguentemente, da riferirsi univocamente alla contraente/cedente
[...]
e (iii) contestava, nel merito, integralmente il contenuto in fatto ed in diritto dell'atto CP_1
di citazione introduttivo.
La causa veniva istruita mediante CTU contabile con un quesito che prevedeva l'esclusione dell'anatocismo per tutto il periodo dato che i due contratti sono stati stipulati entrambi anteriormente al 1.7.2000 “per cui non è possibile la capitalizzazione degli interessi passivi, sulla base dell'ormai granitica giurisprudenza inaugurata dalla Corte di Cassazione nel 1999 e mai più disattesa nei 15 anni successivi, ed anzi ribadita più volte sia a sezioni semplici (Cass. n. 2374/1999, Cass. n. 3096/1999,
Cass. n. 12507/1999, Cass. n. 6263/2001, Cass. n. 1281/2002, Cass. n. 4490/2002, Cass. n. 4498/2002,
Cass. n. 8442/2002, Cass. n. 14091/2002, Cass. n. 17338/2002, Cass. n. 17813/2002, Cass. n.
2593/2003, Cass. n. 12222/2003, Cass. n. 13739/2003, Cass. n. 4092/2005, Cass. n. 4093/2005, Cass.
n. 4094/2005, Cass. n. 4095/2005, Cass. n. 6187/2005, Cass. n. 7539/2005, Cass. n. 10599/2005, Cass.
n. 10376/2006, Cass. n. 11749/2006, Cass. n. 11466/2008), sia a Sezioni Unite (Cass. Sez. Un. n. pagina 5 di 10 21095/2004, Cass. Sez. Un. n. 24418/2010)”. Ed infatti, partendo dal dato normativo dell'art. 1283 c.c., norma imperativa ed eccezionale che consente l'anatocismo solo con il doppio limite di una domanda giudiziale o una convenzione posteriore alla scadenza, e di interessi dovuti da almeno sei mesi, è stato chiarito che gli usi contrari richiamati dalla norma e che alla stessa possono derogare, sono usi normativi e non negoziali. Ciò posto, è stato evidenziato come non esista alcun elemento che autorizzi a parlare di usi normativi che consentano la capitalizzazione trimestrale degli interessi a carico del cliente di un istituto di credito: infatti, dal punto di vista oggettivo tale previsione è unicamente riconducibile alle norme interne dell'ABI (che hanno mera natura pattizia), e l'inserimento nelle raccolte delle Camere di Commercio è una presunzione dell'esistenza di un uso e non già della sua natura normativa piuttosto che negoziale;
da un punto di vista soggettivo, difetta in ogni caso l'elemento della opinio iuris ac necessitatis, posto che l'accettazione da parte della clientela di una capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi ed annuale di quelli attivi non è sentita come conforme al diritto oggettivo, ma solo come presupposto indefettibile per accedere ai servizi bancari, dato il suo inserimento nei moduli. La conclusione è che la previsione contrattuale della capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal cliente è basata su un uso negoziale e non su norma consuetudinaria;
e pertanto tale previsione è nulla per violazione della norma imperativa dell'art. 1283 c.c. Non risulta neppure successivamente né la pari capitalizzazione né l'espressa pattuizione delle parti. Non è tal fine sufficiente la successiva pubblicazione in Gazzetta Ufficiale o con comunicazione mediante estratti conto poiché è necessaria una specifica approvazione per iscritto della nuova pattuizione: “In ragione della pronuncia di incostituzionalità dell'art. 25, comma 3, del d.lgs. n.
342 del 1999, le clausole anatocistiche inserite in contratti di conto corrente conclusi prima dell'entrata in vigore della delibera CICR 9 febbraio 2000 sono radicalmente nulle, con conseguente impraticabilità del giudizio di comparazione previsto dal comma 2 dell'art. 7 della delibera del CICR teso a verificare se le nuove pattuizioni abbiano o meno comportato un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, sicché in tali contratti perché sia introdotta validamente una nuova clausola di capitalizzazione degli interessi, è necessaria una espressa pattuizione formulata nel rispetto dell'art. 2 della predetta delibera” (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 9140/2020) (si cita Sentenza Tribunale Genova, del
19.12.2022, n. 2835, dott.ssa P. Cazzato).
Nel confermare la presenza in atti soltanto dei prospetti scalare
• del corrente n. 1643/20 del primo e secondo trimestre 1996 e dal 31 marzo 1998 al 31 dicembre
2019;
pagina 6 di 10 • del conto corrente n. 2633/20 dal 31.3.2000 al 31.12.2018, con eccezione del primo trimestre
2000 e di una pagina del primo trimestre 2013,
il CTU, dopo avere dato atto che anche il CTP attoreo con riferimento all'eccezione di prescrizione aveva fatto questa puntualizzazione: “1) per rispondere compiutamente al quesito è necessario avere: a) gli estratti di conto corrente analitici necessari alla individuazione di detti supposti pagamenti;
e b) le informazioni in merito agli affidamenti concessi nel periodo;
2) l'assenza degli estratti di conto analitici non permette di effettuare compiutamente la determinazione del saldo bancario disponibile e l'individuazione delle sole rimesse solutorie, non pregiudicando in alcun modo il conteggio sugli importi indebitamente applicati per i quali gli estratti conto analitici non hanno alcuna funzione”, ha a sua volta fatto questa osservazione preliminare: “Non è possibile rispondere compiutamente al quesito posto dall'Ill.mo G.I., in quanto la mancanza degli estratti conto non permette l'individuazione di ciascuna rimessa solutoria e la rideterminazione del saldo disponibile. Tuttavia, un conteggio può essere effettuato attraverso l'utilizzo del saldo per valuta rinvenuto dai prospetti scalare e individuando le eventuali rimesse solutorie “giornaliere” facendo la differenza tra un saldo giornaliero e quello successivo, così da evidenziare una riduzione e/o un aumento del saldo del conto che, ove il saldo ricalcolato abbia superato il fido, può dare evidenza di un rientro solutorio”.
Dopo avere riportato le previsioni contrattuali relative al contratto di conto corrente n. 1643/20 del 6 giugno 1989 nei termini che seguono:
• Tasso creditore: nella misura prevista dalle vigenti condizioni,
• Tasso debitore: attualmente 16,25%,
• Commissione di utilizzo (cu) 0,125% trimestrale sul massimo scoperto,
• Valute e ulteriori commissioni: nella misura prevista dagli usi e consuetudini bancari in atto,
il CTU ha effettuato i conteggi del conto corrente ordinario utilizzando il tasso d'interesse applicato dalla banca, senza considerare la maggiorazione tassi sullo scoperto, in quanto non prevista in contratto, applicando il tasso creditore di cui all'art. 117 TUB ed escludendo tutte le spese, le commissioni massimo scoperto e le commissioni sostitutive di quest'ultima, mai pattuite per iscritto.
La commissione di utilizzo, secondo il CTU, non è esplicitata adeguatamente per quanto alla metodologia di conteggio. Il quesito, infatti, ne ha previsto l'esclusione dal saldo ricalcolato.
Coerentemente, le commissioni istruttoria veloce e le commissioni per la messa a disposizione di fondi, applicate dall'istituto bancario in sostituzione della cms, non sono state addebitate in conto dal CTU, in pagina 7 di 10 quanto tali oneri avrebbero dovuto sostituire la cms, la cui clausola, tuttavia, è nulla per indeterminatezza e nessuna clausola sottoscritta successivamente dal cliente è presente in atti.
Non si tiene conto, pertanto, del rilievo sul punto sollevato dal CTP della banca.
Dopo avere riportato le previsioni contrattuali relative al contratto di conto corrente n. 2633/20 del 17 dicembre 1998 nei termini che seguono:
• Tasso creditore: 0,25%,
• Tasso debitore: per scoperto di conto: 7,50%,
• Commissione di utilizzo (cu) 0,50%,
• Spese di tenuta conto per ogni scrittura: Lire 2.750,
• Spese di chiusura conto: Lire 60.000,
• Spese invio estratto conto: Lire 2.750,
• Valute e ulteriori commissioni come riportati nello stralcio di cui a pag. 29,
e dopo avere dato atto che la lettera di fido del 12 novembre 1979 evidenzia l'esistenza di una apertura P [ di credito già precedente alla stipula del conto anticipi n. 2633/20 (aperto data 17 dicembre 1998)
pari a vecchie lire 8 milioni cui era applicato un tasso di interesse del 17,5% e una Parte_4 commissione di utilizzo del 1/8% (quest'ultima, tuttavia, anch'essa non esplicitata adeguatamente per quanto alla metodologia di conteggio e già esclusa dal quesito), il CTU ha effettuato i conteggi del conto corrente anticipi n. 2633/20 utilizzando il tasso d'interesse applicato dalla banca senza alcuna maggiorazione tassi sullo scoperto di conto, in quanto non prevista in contratto, ed escludendo le commissioni massimo scoperto e le commissioni sostitutive di quest'ultima, mai pattuite per iscritto;
invece, sono state incluse nel conteggio le altre spese addebitate trimestralmente in quanto pattuite in contratto.
Effettuato il riconteggio degli interessi del conto anticipi senza la maggiorazione extra fido, non pattuita in contratto, con gli esiti riportati a pag. 32 della perizia, ed il conteggio del saldo del conto corrente n. 1643/2020 tenendo conto che gli interessi e le competenze trimestrali del conto corrente anticipi n. 2633/20 erano girocontate sul quest'ultimo conto, sul quale generavano l'anatocismo di cui si lamenta l'attrice, di tal che sul conto anticipi non risulta applicato alcun anatocismo, nonchè dell'eccezione di prescrizione decennale così come sollevata da previa rettifica dei saldi CP_1
pagina 8 di 10 per valuta, il CTU ha accertato che per il conto corrente 1643/20 (che tiene conto anche del conto corrente n. 2633/20), il saldo debitore alla data del 31 dicembre 2019, applicando i criteri sopra illustrati, è pari a Euro – 59.767,40.
Dal momento che risulta un saldo a debito del correntista, non trova spazio la domanda di condanna formulata dall'attore nei confronti della banca, per cui nemmeno necessita di essere esaminata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall'intervenuto.
Il CTU ha, peraltro, precisato che:
il credito di è stato ceduto ad in data 23 dicembre 2019 è stata imputata al CP_1 CP_4
medesimo conto una movimentazione avere per il cliente pari a Euro 111.012,44 con descrizione
“Cessione crediti ad . Pertanto, a tale data il conto risultava a zero;
in data 31 dicembre 2019 sul CP_4
conto sono state addebitate competenze per Euro 160,25 relative al IV trimestre 2019; al 31 dicembre
2019 (data dell'ultimo prospetto scalare) non sono ancora stati addebitati gli interessi dell'intero anno
2019 (pari ad Euro – 8.638,76), che a seguito dell'art. 17-bis del decreto legge n. 18 del 2016 divengono esigibili per la banca dal 1 marzo dell'anno successivo ovvero nel caso in specie dal
1.3.2020;
il debito complessivo ricalcolato dall'istituto bancario, comprensivo degli interessi e delle competenze dell'anno 2019, risulta pari ad Euro - 119,811,01 e tiene conto degli interessi ricalcolati anche nell'anno 2019.
Non si ritiene di dare corso al rilievo del CTP di di procedere al ricalcolo del saldo del conto CP_6
corrente ordinario senza escludere i giroconti di addebito delle competenze del conto anticipi, in senso opposto alla metodologia adottata dal CTU che li ha esclusi, sommandoli, agli interessi ricalcolati del c/c ordinario, nella colonna infruttifera Progr. Interessi conti posto che la doglianza non è dedotta nelle difese della convenuta e sul punto non vi è orientamento unanime della sezione in senso conforme al rilievo predetto. Il CTU sul punto ha osservato che, se l'istituto di credito non avesse girocontato gli interessi del conto anticipi sul conto corrente ordinario, tali interessi avrebbero generato anatocismo sul conto corrente anticipi. Il giroconto sarebbe pertanto la giustificazione per l'applicazione dell'anatocismo degli interessi del conto anticipi.
Stante la parziale soccombenza dovuta alla rideterminazione del saldo le spese di lite, come di seguito liquidate, vanno dichiarate compensate per un quarto e l'attore va condannato al pagamento nei confronti della convenuta dei restanti tre quarti.
pagina 9 di 10 Secondo le tariffe professionali di cui al D.M. 13.8.2022, n. 147, avuto riguardo ai parametri medi dello scaglione da € 52.000,00 ad € 260.000,00, si liquidano: € 2.552,00 per la fase di studio della controversia;
€ 1.628,00 per la fase introduttiva del giudizio;
€ 5.670,00 per la fase istruttoria ed €
4.253,00 per la fase decisionale e così complessivamente € 14.103,00 per compensi professionali, oltre
IVA, ca e 15% a titolo rimborso forfettario spese generali di seguito operando la riduzione per effetto della disposta compensazione.
Le spese di lite tra attore ed intervenuta vanno dichiarate interamente compensate.
Le spese di CTU, come liquidate in corso di causa, dato che l'accertamento è stato svolto nell'interesse di entrambe le parti, vanno poste a carico di attore e convenuta nella misura del 50%.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da in Parte_5
persona dei legali rappresentanti p.t., con atto di citazione notificato il 14.10.2021 nei confronti di
[...]
già in persona del legale rappresentante p.t., e di CP_7 Controparte_1 Controparte_3
in nome e per conto di quale sua mandataria e
[...] Controparte_2
procuratrice, intervenuta, contrariis reiectis, in parziale accoglimento, dichiara ed accerta che il saldo relativo al conto corrente n. 1643/20 e n. 2633/20 al 31.12.2019 è pari a – 59.767,40.
Condanna l'attore al pagamento in favore della convenuta dei tre quarti delle spese di lite liquidati in €
10.577,29 per compensi professionali, oltre IVA, ca e 15% a titolo rimborso forfettario spese generali e compensando nel restante quarto.
Dichiara interamente compensate le spese di lite tra attore e terzo chiamato.
Pone le spese di CTU come in atti liquidate a carico di attore e convenuta nella misura del 50% ciascuno.
Genova, 27 marzo 2025
Il giudice
Barbara Romano
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GENOVA
SESTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. ssa Barbara Romano ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9120/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
FABIANI FRANCO ( ), elettivamente domiciliato in Genova, via Alla porta C.F._1 degli Archi 10/13, 16121 GENOVA presso il difensore avv. AUDINO LILIANA
ATTORE contro
(C.F. Controparte_1
), con il patrocinio dell'avv. CASSINELLI ROBERTO NICOLA, elettivamente P.IVA_2 domiciliato in VIA BRIGATA LIGURIA, 3/11 16121 GENOVA, presso il difensore avv.
CASSINELLI ROBERTO NICOLA
CONVENUTO
e per essa, quale sua mandataria e Controparte_2 procuratrice, (C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_3 P.IVA_3
TASSI MATTEO, elettivamente domiciliato in PIAZZA MINGHETTI 1, BOLOGNA presso il difensore avv. TASSI MATTEO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Per l'attore:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni più utile declaratoria del caso e di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa, anche in via istruttoria ed incidentale: 1) accertare e dichiarare: a) la illegittimità della applicata prassi di capitalizzazione degli interessi a debito, prodotti sul conto corrente ordinario per esposizione propria e per effetto del “giroconto” di interessi provenienti dal conto d'ordine, per tutto il periodo di cui alle contabili prodotte in atti, ivi compreso quello successivo alla entrata in vigore della Delibera CICR 9/2/2000, per inefficacia e inapplicabilità della stessa ai rapporti pagina 1 di 10 de quibus;
b) la illegittimità della applicazione di un tasso di interesse debitore superiore a quello previsto dalla norma di cui all'art. 117 d.lgs. 385/93 dalla prima e sino all'ultima contabile disponibile, quanto al conto d'ordine; c) la illegittimità dell'addebito di somme per CMS, CIV, CDF e per spese di chiusura periodica del conto in relazione a tutti i rapporti oggetto di causa;
d) il mancato riconoscimento degli interessi creditori, al saggio ex art. 117 TUB, che sarebbero maturati sul conto corrente ordinario qualora, al netto della epurazione degli indebiti, lo stesso fosse divenuto creditore o maggiormente creditore;
ed ad effetto di tutto quanto sopra, accertare e dichiarare che è stata illegittimamente addebitata sul conto corrente ordinario, anche per girocontazione da quello d'ordine, per il periodo di cui è causa ed alla data della ultima contabile prodotta in giudizio la somma di €
168.380,24, come risultante dalla esperita CTU (cfr. pag. 44 HP periodo complessivo quale differenza tra il saldo storico alla data del 31.12.2019, debitore per € 119.811,01 e il saldo ricalcolato alla data del
31.12.2019, creditore per € 48.569,23); 2) condannare la convenuta a pagare alla attrice la somma di €
168.380,24, o la maggiore o minor somma ritenuta di giustizia e/o che risulti immediatamente esigibile dal correntista, oltre interessi legali di mora ex d.lgs. 231/2002 dalla domanda al saldo, a titolo e per le causali di cui al punto che precede;
3) rigettarsi le domante tutte formulate dalla terza intervenuta n ogni caso Con condanna della convenuta CP_4 Controparte_2
soccombente e della terza intervenuta al pagamento degli oneri di CTU, ivi incluso quanto provvisoriamente anticipato. Con vittoria di spese di lite, comprensive di oneri per consulenza tecnica di parte, oltre IVA e CpA come per legge da liquidarsi in via di distrazione a favore dello scrivente procuratore antistatario che dichiara di avere anticipato le spese e non riscosso compensi.
Per Controparte_1
“Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, previa ogni meglio vista pronuncia, anche in merito alla eccepita prescrizione, - in via principale, nel merito, respingere comunque, ogni domanda formulata dalla ” nei confronti della in quanto infondata in Parte_1 Controparte_1 fatto ed in diritto. Vinte le spese”. Con ogni più ampia e consentita riserva di precisare e/o modificare le conclusioni, produrre documenti, dedurre capitoli di prova, indicare testi in prova e controprova nonché di ogni altra consentita istanza istruttoria e di merito.
Per CP_2
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, ogni diversa e contraria domanda ed eccezione disattesa e respinta: in via preliminare, dichiarare il difetto di legittimazione passiva di CP_4 [...]
con riferimento a tutte le domande di accertamento e di condanna di carattere CP_2
pagina 2 di 10 risarcitorio e/o restitutorio avanzate dall'attrice nei Parte_1
confronti della cedente nel merito, rigettare in ogni caso e comunque ogni Controparte_1
domanda formulata dalla nei confronti della Parte_1 [...]
e nei confronti di in CP_1 Controparte_5 Controparte_2 quanto infondata in fatto ed in diritto. In vittoria di spese e compensi di procedura”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 14.10.2021 deduceva rapporto di Parte_1 Parte_1
conto corrente di corrispondenza con Cassa di Risparmio di Genova ed Imperia, Filiale di Sanremo, con agevolazione di credito sotto forma di concessione di fido di cassa e di cd. “salvo buon fine” o anticipo fatture su separato conto corrente accessorio n. 2633/20 del 17.12.1998, le cui risultanze economiche venivano girocontate sul conto corrente ordinario;
in data 23.12.2019 il credito derivante da conto corrente ordinario veniva ceduto a a seguito di istanza ex art. 119 TUB in data CP_2
20.11.2018, la banca, con sua del 16 aprile 2019 (cfr. doc. all. n.2) produceva: contratto di apertura del conto corrente n. 1643/20 sottoscritto in data 6 giugno 1989 (cfr. doc. all. n.3) nel quale è pattuito tasso debitore 16,250%, ma nulla è indicato quanto alla misura delle voci di costo;
contratto di aumento dell'importo della linea di credito già concessa da L. 70.000.000 a L. 170.000.000, sottoscritto in data
17 dicembre 1998 (doc. all. n.4), onde sosteneva fosse pacifico che il conto fosse affidato e che tutte le rimesse annotate in conto avessero natura ripristinatoria dell'affidamento.
Tuttavia, l'attore ha prodotto estratti conto del conto corrente 1643/20 dal I trimestre 1996 (mancanti dal III trimestre 1996 a tutto il 1997; mancante I trimestre 2010).
La banca, di contro, sostiene siano stati prodotti solo gli scalari;
sottolinea l'omessa produzione da parte dell'attore degli estratti conto relativi a tutto il rapporto contrattuale e l'insufficienza della produzione dei soli riassunti scalari. Eccepisce l'intervenuta prescrizione di ogni diritto e azione in capo a controparte, in ordine a somme eventualmente corrisposte senza titolo nel periodo precedente il decennio anteriore alla data di notifica della lettera di diffida e messa in mora del 20.11.2018, e quindi il periodo fino al 20.11.2008.
L'attore lamenta, sulla scorta di una perizia di parte:
• nullità della CMS per incompletezza della relativa pattuizione: “nella misura del 0,125 per cento trimestrale sul massimo scoperto”; con riferimento al conto accessorio, invece, non è mai intercorsa alcuna pattuizione. Tuttavia, la banca in seconda memoria rileva che “nel documento
4) ex adverso prodotto (concessione di aumento dell'apertura di credito), sottoscritto pagina 3 di 10 contestualmente al conto accessorio 2633/20, si fa esplicito rinvio alle condizioni di cui al precedente accordo sottoscritto in data 12/11/1979 (e successivi)”, e lo allega (prod. 4)”;
• nullità per assenza di qualsiasi documento scritto a regolamentazione anche di CIV: in capo all'istituto, l'onere probatorio di dimostrare la reale misura del saldo e quindi l'altrettanto effettivo sconfinamento;
illegittimità della CDF perché è calcolata sull'intera somma di denaro messa a disposizione del correntista, indipendentemente dal fatto che essa o una parte di essa sia stata utilizzata;
omessa pattuizione di spese fisse di chiusura: secondo l'attore “La pattuizione delle “spese di chiusura conto: 60.000”, contenuta nel documento sub all. n. 3 alla memoria istruttoria di non modifica la domanda attorea siccome, pacifica la riferibilità di CP_1
esse al solo conto accessorio, permanendo quindi la assenza di pattuizione delle stesse quanto al rapporto ordinario, onde ne è evidente la illegittimità”;
• addebito illecito per spese di chiusura periodica del conto attraverso la lucrosa prassi di simulare di chiudere e saldare fittiziamente i conti, sempre ad ogni scadenza trimestrale, per poi immediatamente rinnovarli non a tempo indeterminato, ma di volta in volta per altri tre mesi;
• conseguente illegittimità dell'addebito, su entrambi rapporti, di spese commissioni varie;
• mancata pattuizione della misura dell'interesse attivo, perchè nella fattispecie, oggetto di pattuizione è stato unicamente il saggio di interesse debitore afferente il conto corrente ordinario (la banca, infatti, si oppone all'applicazione come tasso sostitutivo del tasso legale o all'applicazione dell'art. 117 TUB;
l'attrice ribatte di non avere richiesto nulla a tale titolo con riferimento al conto corrente ordinario, semmai con riferimento al conto anticipi: per questo chiede in CTU la sostituzione del tasso di interesse debitore applicato sul conto accessorio con il tasso di cui all'art. 117 TUB, cioè il tasso nominale minimo dei BOT emessi nei dodici mesi precedenti a ciascun trimestre di liquidazione dalla prima contabile sino all'ultima; però, la banca in seconda memoria ha prodotto copia del contratto sottoscritto in data 17.12.1998 (doc.
3) e l'attore, in terza memoria, ha preso atto, “all'uopo rinunciando alla relativa lagnanza, della intercorsa pattuizione della misura dei tassi debitori applicati al rapporto accessorio di cui la banca ha fornito documentale prova solo con la sua memoria istruttoria e non, come avrebbe dovuto, riscontrando – integralmente e non solo in parte – la richiesta di produzione contrattuale che ai sensi dell'art. 119 TUB le era stata rivolta, ciò quindi facoltizzando la attrice a parametrare le spese di lite relative alle fasi fino ad ora svolte all'importo azionato in causa”;
• art. 7 clausola di capitalizzazione degli interessi a cadenza trimestrale per quelli debitori e annuale per quelli creditori: sul punto l'attore in terza memoria osserva: “La produzione, operata da CP_1 pagina 4 di 10 sub all. n. 2 alla memoria istruttoria, dell'estratto conto al 30 giugno 2000, attestante la comunicazione della introduzione della novità anatocistica non muta la domanda attorea il cui fondamento si basa, con il conforto della più recente (e citata) giurisprudenza di legittimità, sulla contestata assenza, nel caso di specie, della sottoscrizione di una nuova clausola anatocistica post 2000, di certo non bastando la mera pubblicazione in GU e la comunicazione al correntista”;
• in generale, che l'istituto bancario ha annotato, sul conto corrente d'ordine, le competenze via via maturate, per poi girocontarle trimestralmente sul conto ordinario creando “un immediato effetto anatocistico”, avendo i medesimi non già soltanto incrementato il saldo passivo del medesimo conto corrente, ma avendo gli stessi prodotto interessi composti già in occasione della prima chiusura trimestrale del conto successiva alla loro annotazione;
• illegittimo addebito di interessi composti per capitalizzazione degli stessi dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2016.
Si costituiva e interveniva volontariamente, ex art. 111 c.p.c., on unico Controparte_3
socio, non già in proprio, ma in nome e per conto di Parte_2
sua procuratrice, la quale (i) richiamava e faceva proprie tutte le difese, eccezioni ed istanze
[...] proposte dalla convenuta compresa l'eccezione di prescrizione di ogni diritto Controparte_1
e azione in capo a controparte, in ordine a somme eventualmente corrisposte senza titolo nel periodo precedente il decennio anteriore alla data di notifica dell'istanza di mediazione, (ii) eccepiva il difetto di legittimazione passiva in relazione a qualsivoglia richiesta restitutoria e/o risarcitoria attinente al rapporto originario e, conseguentemente, da riferirsi univocamente alla contraente/cedente
[...]
e (iii) contestava, nel merito, integralmente il contenuto in fatto ed in diritto dell'atto CP_1
di citazione introduttivo.
La causa veniva istruita mediante CTU contabile con un quesito che prevedeva l'esclusione dell'anatocismo per tutto il periodo dato che i due contratti sono stati stipulati entrambi anteriormente al 1.7.2000 “per cui non è possibile la capitalizzazione degli interessi passivi, sulla base dell'ormai granitica giurisprudenza inaugurata dalla Corte di Cassazione nel 1999 e mai più disattesa nei 15 anni successivi, ed anzi ribadita più volte sia a sezioni semplici (Cass. n. 2374/1999, Cass. n. 3096/1999,
Cass. n. 12507/1999, Cass. n. 6263/2001, Cass. n. 1281/2002, Cass. n. 4490/2002, Cass. n. 4498/2002,
Cass. n. 8442/2002, Cass. n. 14091/2002, Cass. n. 17338/2002, Cass. n. 17813/2002, Cass. n.
2593/2003, Cass. n. 12222/2003, Cass. n. 13739/2003, Cass. n. 4092/2005, Cass. n. 4093/2005, Cass.
n. 4094/2005, Cass. n. 4095/2005, Cass. n. 6187/2005, Cass. n. 7539/2005, Cass. n. 10599/2005, Cass.
n. 10376/2006, Cass. n. 11749/2006, Cass. n. 11466/2008), sia a Sezioni Unite (Cass. Sez. Un. n. pagina 5 di 10 21095/2004, Cass. Sez. Un. n. 24418/2010)”. Ed infatti, partendo dal dato normativo dell'art. 1283 c.c., norma imperativa ed eccezionale che consente l'anatocismo solo con il doppio limite di una domanda giudiziale o una convenzione posteriore alla scadenza, e di interessi dovuti da almeno sei mesi, è stato chiarito che gli usi contrari richiamati dalla norma e che alla stessa possono derogare, sono usi normativi e non negoziali. Ciò posto, è stato evidenziato come non esista alcun elemento che autorizzi a parlare di usi normativi che consentano la capitalizzazione trimestrale degli interessi a carico del cliente di un istituto di credito: infatti, dal punto di vista oggettivo tale previsione è unicamente riconducibile alle norme interne dell'ABI (che hanno mera natura pattizia), e l'inserimento nelle raccolte delle Camere di Commercio è una presunzione dell'esistenza di un uso e non già della sua natura normativa piuttosto che negoziale;
da un punto di vista soggettivo, difetta in ogni caso l'elemento della opinio iuris ac necessitatis, posto che l'accettazione da parte della clientela di una capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi ed annuale di quelli attivi non è sentita come conforme al diritto oggettivo, ma solo come presupposto indefettibile per accedere ai servizi bancari, dato il suo inserimento nei moduli. La conclusione è che la previsione contrattuale della capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal cliente è basata su un uso negoziale e non su norma consuetudinaria;
e pertanto tale previsione è nulla per violazione della norma imperativa dell'art. 1283 c.c. Non risulta neppure successivamente né la pari capitalizzazione né l'espressa pattuizione delle parti. Non è tal fine sufficiente la successiva pubblicazione in Gazzetta Ufficiale o con comunicazione mediante estratti conto poiché è necessaria una specifica approvazione per iscritto della nuova pattuizione: “In ragione della pronuncia di incostituzionalità dell'art. 25, comma 3, del d.lgs. n.
342 del 1999, le clausole anatocistiche inserite in contratti di conto corrente conclusi prima dell'entrata in vigore della delibera CICR 9 febbraio 2000 sono radicalmente nulle, con conseguente impraticabilità del giudizio di comparazione previsto dal comma 2 dell'art. 7 della delibera del CICR teso a verificare se le nuove pattuizioni abbiano o meno comportato un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, sicché in tali contratti perché sia introdotta validamente una nuova clausola di capitalizzazione degli interessi, è necessaria una espressa pattuizione formulata nel rispetto dell'art. 2 della predetta delibera” (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 9140/2020) (si cita Sentenza Tribunale Genova, del
19.12.2022, n. 2835, dott.ssa P. Cazzato).
Nel confermare la presenza in atti soltanto dei prospetti scalare
• del corrente n. 1643/20 del primo e secondo trimestre 1996 e dal 31 marzo 1998 al 31 dicembre
2019;
pagina 6 di 10 • del conto corrente n. 2633/20 dal 31.3.2000 al 31.12.2018, con eccezione del primo trimestre
2000 e di una pagina del primo trimestre 2013,
il CTU, dopo avere dato atto che anche il CTP attoreo con riferimento all'eccezione di prescrizione aveva fatto questa puntualizzazione: “1) per rispondere compiutamente al quesito è necessario avere: a) gli estratti di conto corrente analitici necessari alla individuazione di detti supposti pagamenti;
e b) le informazioni in merito agli affidamenti concessi nel periodo;
2) l'assenza degli estratti di conto analitici non permette di effettuare compiutamente la determinazione del saldo bancario disponibile e l'individuazione delle sole rimesse solutorie, non pregiudicando in alcun modo il conteggio sugli importi indebitamente applicati per i quali gli estratti conto analitici non hanno alcuna funzione”, ha a sua volta fatto questa osservazione preliminare: “Non è possibile rispondere compiutamente al quesito posto dall'Ill.mo G.I., in quanto la mancanza degli estratti conto non permette l'individuazione di ciascuna rimessa solutoria e la rideterminazione del saldo disponibile. Tuttavia, un conteggio può essere effettuato attraverso l'utilizzo del saldo per valuta rinvenuto dai prospetti scalare e individuando le eventuali rimesse solutorie “giornaliere” facendo la differenza tra un saldo giornaliero e quello successivo, così da evidenziare una riduzione e/o un aumento del saldo del conto che, ove il saldo ricalcolato abbia superato il fido, può dare evidenza di un rientro solutorio”.
Dopo avere riportato le previsioni contrattuali relative al contratto di conto corrente n. 1643/20 del 6 giugno 1989 nei termini che seguono:
• Tasso creditore: nella misura prevista dalle vigenti condizioni,
• Tasso debitore: attualmente 16,25%,
• Commissione di utilizzo (cu) 0,125% trimestrale sul massimo scoperto,
• Valute e ulteriori commissioni: nella misura prevista dagli usi e consuetudini bancari in atto,
il CTU ha effettuato i conteggi del conto corrente ordinario utilizzando il tasso d'interesse applicato dalla banca, senza considerare la maggiorazione tassi sullo scoperto, in quanto non prevista in contratto, applicando il tasso creditore di cui all'art. 117 TUB ed escludendo tutte le spese, le commissioni massimo scoperto e le commissioni sostitutive di quest'ultima, mai pattuite per iscritto.
La commissione di utilizzo, secondo il CTU, non è esplicitata adeguatamente per quanto alla metodologia di conteggio. Il quesito, infatti, ne ha previsto l'esclusione dal saldo ricalcolato.
Coerentemente, le commissioni istruttoria veloce e le commissioni per la messa a disposizione di fondi, applicate dall'istituto bancario in sostituzione della cms, non sono state addebitate in conto dal CTU, in pagina 7 di 10 quanto tali oneri avrebbero dovuto sostituire la cms, la cui clausola, tuttavia, è nulla per indeterminatezza e nessuna clausola sottoscritta successivamente dal cliente è presente in atti.
Non si tiene conto, pertanto, del rilievo sul punto sollevato dal CTP della banca.
Dopo avere riportato le previsioni contrattuali relative al contratto di conto corrente n. 2633/20 del 17 dicembre 1998 nei termini che seguono:
• Tasso creditore: 0,25%,
• Tasso debitore: per scoperto di conto: 7,50%,
• Commissione di utilizzo (cu) 0,50%,
• Spese di tenuta conto per ogni scrittura: Lire 2.750,
• Spese di chiusura conto: Lire 60.000,
• Spese invio estratto conto: Lire 2.750,
• Valute e ulteriori commissioni come riportati nello stralcio di cui a pag. 29,
e dopo avere dato atto che la lettera di fido del 12 novembre 1979 evidenzia l'esistenza di una apertura P [ di credito già precedente alla stipula del conto anticipi n. 2633/20 (aperto data 17 dicembre 1998)
pari a vecchie lire 8 milioni cui era applicato un tasso di interesse del 17,5% e una Parte_4 commissione di utilizzo del 1/8% (quest'ultima, tuttavia, anch'essa non esplicitata adeguatamente per quanto alla metodologia di conteggio e già esclusa dal quesito), il CTU ha effettuato i conteggi del conto corrente anticipi n. 2633/20 utilizzando il tasso d'interesse applicato dalla banca senza alcuna maggiorazione tassi sullo scoperto di conto, in quanto non prevista in contratto, ed escludendo le commissioni massimo scoperto e le commissioni sostitutive di quest'ultima, mai pattuite per iscritto;
invece, sono state incluse nel conteggio le altre spese addebitate trimestralmente in quanto pattuite in contratto.
Effettuato il riconteggio degli interessi del conto anticipi senza la maggiorazione extra fido, non pattuita in contratto, con gli esiti riportati a pag. 32 della perizia, ed il conteggio del saldo del conto corrente n. 1643/2020 tenendo conto che gli interessi e le competenze trimestrali del conto corrente anticipi n. 2633/20 erano girocontate sul quest'ultimo conto, sul quale generavano l'anatocismo di cui si lamenta l'attrice, di tal che sul conto anticipi non risulta applicato alcun anatocismo, nonchè dell'eccezione di prescrizione decennale così come sollevata da previa rettifica dei saldi CP_1
pagina 8 di 10 per valuta, il CTU ha accertato che per il conto corrente 1643/20 (che tiene conto anche del conto corrente n. 2633/20), il saldo debitore alla data del 31 dicembre 2019, applicando i criteri sopra illustrati, è pari a Euro – 59.767,40.
Dal momento che risulta un saldo a debito del correntista, non trova spazio la domanda di condanna formulata dall'attore nei confronti della banca, per cui nemmeno necessita di essere esaminata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall'intervenuto.
Il CTU ha, peraltro, precisato che:
il credito di è stato ceduto ad in data 23 dicembre 2019 è stata imputata al CP_1 CP_4
medesimo conto una movimentazione avere per il cliente pari a Euro 111.012,44 con descrizione
“Cessione crediti ad . Pertanto, a tale data il conto risultava a zero;
in data 31 dicembre 2019 sul CP_4
conto sono state addebitate competenze per Euro 160,25 relative al IV trimestre 2019; al 31 dicembre
2019 (data dell'ultimo prospetto scalare) non sono ancora stati addebitati gli interessi dell'intero anno
2019 (pari ad Euro – 8.638,76), che a seguito dell'art. 17-bis del decreto legge n. 18 del 2016 divengono esigibili per la banca dal 1 marzo dell'anno successivo ovvero nel caso in specie dal
1.3.2020;
il debito complessivo ricalcolato dall'istituto bancario, comprensivo degli interessi e delle competenze dell'anno 2019, risulta pari ad Euro - 119,811,01 e tiene conto degli interessi ricalcolati anche nell'anno 2019.
Non si ritiene di dare corso al rilievo del CTP di di procedere al ricalcolo del saldo del conto CP_6
corrente ordinario senza escludere i giroconti di addebito delle competenze del conto anticipi, in senso opposto alla metodologia adottata dal CTU che li ha esclusi, sommandoli, agli interessi ricalcolati del c/c ordinario, nella colonna infruttifera Progr. Interessi conti posto che la doglianza non è dedotta nelle difese della convenuta e sul punto non vi è orientamento unanime della sezione in senso conforme al rilievo predetto. Il CTU sul punto ha osservato che, se l'istituto di credito non avesse girocontato gli interessi del conto anticipi sul conto corrente ordinario, tali interessi avrebbero generato anatocismo sul conto corrente anticipi. Il giroconto sarebbe pertanto la giustificazione per l'applicazione dell'anatocismo degli interessi del conto anticipi.
Stante la parziale soccombenza dovuta alla rideterminazione del saldo le spese di lite, come di seguito liquidate, vanno dichiarate compensate per un quarto e l'attore va condannato al pagamento nei confronti della convenuta dei restanti tre quarti.
pagina 9 di 10 Secondo le tariffe professionali di cui al D.M. 13.8.2022, n. 147, avuto riguardo ai parametri medi dello scaglione da € 52.000,00 ad € 260.000,00, si liquidano: € 2.552,00 per la fase di studio della controversia;
€ 1.628,00 per la fase introduttiva del giudizio;
€ 5.670,00 per la fase istruttoria ed €
4.253,00 per la fase decisionale e così complessivamente € 14.103,00 per compensi professionali, oltre
IVA, ca e 15% a titolo rimborso forfettario spese generali di seguito operando la riduzione per effetto della disposta compensazione.
Le spese di lite tra attore ed intervenuta vanno dichiarate interamente compensate.
Le spese di CTU, come liquidate in corso di causa, dato che l'accertamento è stato svolto nell'interesse di entrambe le parti, vanno poste a carico di attore e convenuta nella misura del 50%.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da in Parte_5
persona dei legali rappresentanti p.t., con atto di citazione notificato il 14.10.2021 nei confronti di
[...]
già in persona del legale rappresentante p.t., e di CP_7 Controparte_1 Controparte_3
in nome e per conto di quale sua mandataria e
[...] Controparte_2
procuratrice, intervenuta, contrariis reiectis, in parziale accoglimento, dichiara ed accerta che il saldo relativo al conto corrente n. 1643/20 e n. 2633/20 al 31.12.2019 è pari a – 59.767,40.
Condanna l'attore al pagamento in favore della convenuta dei tre quarti delle spese di lite liquidati in €
10.577,29 per compensi professionali, oltre IVA, ca e 15% a titolo rimborso forfettario spese generali e compensando nel restante quarto.
Dichiara interamente compensate le spese di lite tra attore e terzo chiamato.
Pone le spese di CTU come in atti liquidate a carico di attore e convenuta nella misura del 50% ciascuno.
Genova, 27 marzo 2025
Il giudice
Barbara Romano
pagina 10 di 10