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Sentenza 10 settembre 2025
Sentenza 10 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 10/09/2025, n. 1030 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1030 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1108/2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA
Sezione Lavoro
VERBALE DI UDIENZA
Nel procedimento promosso da
Parte_1
RICORRENTE nei confronti di
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 10/09/2025, alle ore 9:06, a seguito di collegamento da remoto mediante il programma Microsoft Teams, il Giudice dott.ssa Antenore dà atto che, previa ammissione nell'aula di udienza virtuale assegnata al Giudice, il soggetto collegato è per parte ricorrente l'Avv. GANCI FABIO. Nessuno compare per il MIM.
Preliminarmente il Giudice visto l'art. 151 disp att. c.p.c. riunisce alla presente causa la causa n. 1139/2025 R.G, trattandosi di cause connesse per identità di questioni dalla cui risoluzione dipende totalmente la loro decisione.
L'avv. Ganci chiede il rigetto dell'eccezione del MIM sollevata in relazione al contratto con termine sino al 31.08.2023 in quanto l'art. 15 richiamato dal MIM si riferisce all'a.s. 2023/2024 e non all'a.s. 2022/23; dichiara cessata la materia del contendere in relazione alla posizione di per l'a.s. 2024/2025 Controparte_2 considerato che il diritto è stato riconosciuto con la legge entrata in vigore nel gennaio 2025. Per il resto si riporta ai ricorsi e chiede di essere esonerato
Il Giudice pronuncia sentenza ex art. 429, comma primo, c.p.c. dandone lettura in udienza.
Il Giudice
dott.ssa Emilia Antenore
1 N. 1108/2025 R.G. (alla quale è riunita la causa n. 1139/2025 RG)
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa E. Antenore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado iscritta N. 1108/2025 R.G. (alla quale è riunita la causa n. 1139/2025 RG), promosse da
(C.F. ), Parte_1 CodiceFiscale_1 Controparte_2
(C.F. ) e (C.F. CodiceFiscale_2 Parte_2 C.F._3
), rappresentati e difesi dagli Avvocati FABIO GANCI, WALTER MICELI,
[...]
GIOVANNI RINALDI e NICOLA ZAMPIERI, elettivamente domiciliati presso lo studio degli Avvocati Gangi e Miceli,
RICORRENTI contro
(C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_1 C persona del p.t., CP_3 Controparte_5
in persona del Direttore in carica, l
[...] Controparte_6
(C.F. ) in persona del Dirigente in carica rappresentato e
[...] P.IVA_2 difeso nella causa 1108/2025 R.G. dalle Dott.sse e Fabiana De Parte_3
Donato e nella causa n. 1139/2025 R.G. dagli Avvocati Francesco Serafino e Stefano Rovelli, tutti funzionari amministrativi con indicazione di indirizzo PEC al quale ricevere comunicazioni
RESISTENTE
Oggetto: carta docente
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVAZIONE
2 1. Con ricorso depositato il 27.04.2025 ha convenuto in giudizio Parte_1 avanti al Tribunale di Monza, Giudice del Lavoro, il MIM al fine di sentir accogliere le seguenti domande, incardinando il procedimento n. 1108/ 2025 R.G.
“In via principale: previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, della L. n. 107/2015, dell'art. 2 del DPCM del 23 settembre 2015 e dell'art. 3 del d.P.C.M. del 28 novembre 2016 (nella parte in cui limitano l'assegnazione della carta elettronica ai soli docenti a tempo indeterminato) e/o dell'art. 15 del DL. n. 69/2023 (nella parte in cui limita l'assegnazione della carta docenti ai soli supplenti al 31 agosto), per violazione delle clausole 4 e 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (recepito dalla direttiva 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea), degli artt. 14, 20 e 21 della CDFUE e delle altre disposizioni sopra richiamate, accertarsi e dichiararsi il diritto della parte ricorrente ad usufruire della
“Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici 2020/21, 2021/22, 2022/23, 2023/24 e 2024/25, o per i diversi anni di precariato risultanti dovuti, con le medesime modalità con cui è riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato, e conseguentemente condannarsi il MIM a costituire in favore dell'attuale ricorrente, con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del DPCM 28 novembre 2016 ovvero con modalità e funzionalità analoghe, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, di cui all'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015, con accredito sulla detta Carta della somma pari a complessivi € 2.500,00, quale contributo alla formazione professionale della parte ricorrente.
In via subordinata, previo accertamento e declaratoria dell'inadempimento dell'obbligo formativo sancito dagli artt. 63 e 64 del CCNL del 29/11/2007 e dall'art. 282 del d. lgs. n. 297/94, oltreché dalla clausola 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato e dall'art. 14 della CDFUE., e del diritto della parte ricorrente alla fruizione della “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2020/21, 2021/22, 2022/23, 2023/24 e 2024/25, condannarsi il MIM. al risarcimento del danno per equivalente, danno da liquidarsi, anche in via equitativa, nella somma di € 2.500,00 o nella diversa somma risultante dovuta.
Condannarsi le Amministrazioni convenute a corrispondere, sulle somme risultanti dovute, la maggior somma tra rivalutazione e interessi legali.
Spese e competenze integralmente rifuse, oltre C.P.A. al 4% ed IVA al 22% oltre il rimborso delle spese generali nella misura del 15%, somme da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori, che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde. Con richiesta di liquidazione dei compensi nella misura maggiorata fino al 30% ai sensi dell'art. 4, comma 1-bis, D.M. 55/14 introdotto dal D.M. 37/18”.
Si è costituto ritualmente in giudizio il MIM, deducendo l'infondatezza in fatto e in diritto delle domande di cui al ricorso e chiedendo il rigetto delle avverse pretese.
3 Ha concluso chiedendo:
“previa eventuale rimessione alla CGUE della questione pregiudiziale interpretativa dell'art. 1 co. 121 l. n. 107/15 con riferimento alla clausola 6 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 70/199/CEE, anche ai sensi dell'art. 158 regolamento di funzionamento della Corte di Giustizia, in via di interpretazione e chiarimento dell'ordinanza del 18.05.22 in causa C–451/21:
IN VIA PRELIMINARE:
•rigettare il ricorso in riferimento all'a.s.2020/2021 per intervenuta prescrizione quinquennale del diritto azionato.
NEL MERITO
•in via principale: ritenere e dichiarare comunque l'infondatezza di tutte le domande azionate ex adverso e, per l'effetto, rigettarle;
•In ogni caso rigettare la domanda con riferimento all'annualità 2022/2023 stante il riconoscimento amministrativo del bonus in questione ai sensi dell'art. dell'art. 15 del D.L. 69/2023 con dichiarazione della cessazione della materia del contendere;
•in subordine, in caso di riconosciuta fondatezza anche parziale della domanda, riconoscere in favore di controparte il beneficio di cui all'art. 1 co. 121 l. n. 107/15 unicamente alle medesime condizioni previste per il personale di ruolo e per i docenti con contratto sino al 31 agosto nei limiti di quanto eventualmente ed effettivamente dovuto”.
Con rifusione delle spese di lite.
Con altro ricorso depositato il 29.04.2025 e Parte_4 Pt_2 anno convenuto in giudizio avanti al Tribunale di Monza, Giudice del
[...]
Lavoro, il MIM al fine di sentir accogliere le seguenti domande, incardinando il procedimento n. 1139/ 2025 R.G.:
“In via principale: previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, della L. n. 107/2015, dell'art. 2 del DPCM del 23 settembre 2015 e dell'art. 3 del d.P.C.M. del 28 novembre 2016 (nella parte in cui limitano l'assegnazione della carta elettronica ai soli docenti a tempo indeterminato) e/o dell'art. 15 del DL. n. 69/2023 (nella parte in cui limita l'assegnazione della carta docenti ai soli supplenti al 31 agosto), per violazione delle clausole 4 e 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (recepito dalla direttiva 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea), degli artt. 14, 20 e 21 della CDFUE e delle altre disposizioni sopra richiamate, accertarsi e dichiararsi il diritto di e Controparte_2 Pt_2
a usufruire della “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la
[...] formazione del personale docente per gli anni scolastici 2022/23, 2023/24 e 2024/25 ( ) e per l'anno scolastico 2024/25 ), o Controparte_2 Parte_2 per i diversi anni di precariato risultanti dovuti, con le medesime modalità con cui è
4 riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato, e conseguentemente condannarsi il MIM a costituire in favore di parte ricorrente, con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del DPCM 28 novembre 2016 ovvero con modalità e funzionalità analoghe, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, di cui all'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015, con accredito della somma di € 1.500,00 ( ) e di € 500,00 ) quale contributo alla Controparte_2 Parte_2 formazione professionale di parte ricorrente.
In via subordinata, previo accertamento e declaratoria dell'inadempimento dell'obbligo formativo sancito dagli artt. 63 e 64 del CCNL del 29/11/2007 e dall'art. 282 del D. Lgs. n. 297/94, oltreché dalla clausola 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato e dall'art. 14 della CDFUE e del diritto di Controparte_2
e a usufruire della “Carta elettronica” per l'aggiornamento e Parte_2 la formazione del personale docente per gli anni scolastici 2022/23, 2023/24 e 2024/25 ( ) e per l'anno scolastico 2024/25 Controparte_2 Pt_2
), o per i diversi anni di precariato risultanti dovuti, condannarsi il MIM.
[...] al risarcimento del danno per equivalente, danno da liquidarsi, anche in via equitativa, nella somma di € 1.500,00 ( ) e di € 500,00 Controparte_2
( ) o nella diversa somma risultante dovuta;
Parte_2
Condannarsi le Amministrazioni convenute a corrispondere, sulle somme risultanti dovute, la maggior somma tra rivalutazione e interessi legali.
Spese e competenze integralmente rifuse, oltre C.P.A. al 4% ed IVA al 22% oltre il rimborso delle spese generali nella misura del 15%, somme da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori, che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde. Con richiesta di liquidazione dei compensi nella misura maggiorata fino al 30% ai sensi dell'art. 4, comma 1-bis, D.M. 55/14 introdotto dal D.M. 37/18”.
Si è costituto ritualmente in giudizio il MIM, deducendo l'infondatezza in fatto e in diritto delle domande di cui al ricorso e chiedendo il rigetto delle avverse pretese.
Ha concluso chiedendo:
“ACCERTARE e DICHIARARE la carenza di interesse a ricorrere di parte ricorrente e l'infondatezza della domanda;
2) ACCERTARE e DICHIARARE l'infondatezza delle pretese di parte ricorrente, anche in ragione del mancato assolvimento dell'onere probatorio in ordine ai fatti costitutivi del giudizio, nella specie l'aver dimostrato di essere andati incontro a delle spese per la formazione e l'aggiornamento professionale, secondo le modalità stabilite dalla legge, durante i periodi di vigenza dei contratti;
3) ACCERTARE e DICHIARARE l'estinzione del diritto per tutti gli anni scolastici trascorsi;
5 4) ACCERTARE e DICHIARARE l'infondatezza delle pretese di parte ricorrente per i motivi addotti in narrativa e, per l'effetto
5) RIGETTARE il ricorso perché infondato in fatto e in diritto per i motivi tutti addotti in narrativa”.
Con rifusione delle spese di lite.
All'udienza del 10/09/2025 il procedimento n. 1139/2025 R.G. è stato riunito al procedimento n. 1108/2025 R.G. ai sensi dell'art. 151 disp. att. c.p.c..
Ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice ha invitato le parti alla discussione e all'esito della quale ha deciso come da dispositivo pubblicamente letto, con contestuale deposito della motivazione, ai sensi dell'art. 429 c.p.c..
2. I ricorsi sono fondati e, pertanto, devono essere accolti.
I ricorrenti rientrano nell'ambito del personale docente e hanno concluso con il convenuto plurimi contratti annuali o fino al termine delle attività CP_1 didattiche, come descritti nei rispettivi ricorsi, laddove i ricorrenti hanno indicato i seguenti servizi.
Parte_1
- per l'a.s. 2020/2021 dal 19.10.2020 al 30.06.2021 per 18 ore settimanali;
- per l'a.s. 2021/2022 dal 13.09.2021 al 30.06.2022 per 15 ore settimanali e dal 25.10.2021 al 30.06.2022 per ulteriori 2 ore settimanali;
- per l'a.s. 2022/2023 dal 10.09.2022 al 31.08.2023 per 18 ore settimanali;
- per l'a.s. 2023/2024 dal 1.9.23 al 30.6.2024 per 18 ore settimanali;
- per l'a.s. 2024/2025 dal 1.9.24 al 30.6.2025 per 18 ore settimanali.
Controparte_2
- per l'a.s. 2022/2023 dal 21.11.2022 al 30.06.2023 per 18 ore settimanali
- per l'a.s. 2023/2024 dal 31.10.2023 al 30.06.2024, per n. 9 ore settimanali e dal 31.10.2023 al 30.06.2024, per ulteriori 9 ore settimanali;
- per l'a.s. 2024/2025 dal 27.09.2024 al 31.08.2025 per 18 ore settimanali Parte_2
- per l'a.s. 2024/2025 dal 03.9.2024 al 30.6.2025 per 18 ore settimanali. Le parti ricorrenti hanno chiesto di accertare, per gli anni di precariato sopra indicati, il diritto all'assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, ai sensi dell'articolo richiamato, concessa dal convenuto solo CP_1 al personale insegnante a tempo indeterminato.
Il dato normativo che viene in rilievo è l'art. 1, commi 121 e ss., L. n. 107/2015 che nella formulazione in vigore sino al 31.12.2024 così disponeva:
6 “121. Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Controparte_7
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico,
[...] inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché' per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile.
122. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il e con il Ministro Controparte_8 dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell' identità digitale, nonché' le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima.
123. Per le finalità di cui al comma 121 è autorizzata la spesa di euro 381,137 milioni annui a decorrere dall'anno 2015.
124. Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale. Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del
[...]
, sentite le organizzazioni sindacali Controparte_8 rappresentative di categoria.
7 125. Per l'attuazione del Piano nazionale di formazione e per la realizzazione delle attività formative di cui ai commi da 121 a 124 è autorizzata la spesa di euro 40 milioni annui a decorrere dall'anno 2016”.
Con l'articolo 1 co. 572 della legge n. 207/2024, entrata in vigore il 01.01.2025, è stata introdotta una modifica al comma 121 dell'art. 1 della legge 107/2015 che ha esteso il beneficio della carta docente ai docenti con incarico di supplenza su posti vacanti e disponibili, ovvero con termine sino al 31.08 dell'anno scolastico in corso.
L'art. 1 co. 121 citato, anche nella nuova formulazione disposta dalla legge 207/2024, contrasta con la clausola 4 della direttiva 70/99/CE che così stabilisce:
“1. Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive.
2. Se del caso, si applicherà il principio del pro rata temporis.
3. Le disposizioni per l'applicazione di questa clausola saranno definite dagli Stati membri, previa consultazione delle parti sociali e/o dalle parti sociali stesse, viste le norme comunitarie e nazionali, i contratti collettivi e la prassi nazionali.
4. I criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive”.
Con riguardo al contrasto tra l'art. 1 co. 121 cit. e la clausola 4 si è espressa la Corte di Giustizia, sez. VI, 18.05.2022, nella causa C-450/21, nonché la sentenza della Cassazione n. 29961/2023 pubblicata il 27.10.2023 emessa su rinvio pregiudiziale.
Si riporta uno dei punti più salienti di tale ultima sentenza del S.C.:
“E' stato del resto ripetutamente affermato che la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (v. Cass. 28 novembre 2019, n. 31149, con richiamo a Corte di Giustizia 8 novembre 2011, Rosado Santana, quest'ultima da inserire in un costante indirizzo che in ultima analisi risale fino a Corte di Giustizia 9 marzo 1978, Simmenthal;
in senso analogo, v., anche Corte Costituzionale 11 luglio 1989, n. 389 e, ancor prima, Corte Costituzionale 5 giugno 1984, n. 170).
8 Nel caso di specie, la disapplicazione non deve, però, essere totale, ma limitata, come indicato anche dal Pubblico Ministero, all'esclusione dei lavoratori precari - qui nei termini di cui si è detto - dal beneficio.
In altre parole, la L. 107 del 2015, art. 1, comma 121 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta Docente ai solo insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali ( L. 124 del 1999, art. 4, comma 1) o fino al termine delle attività didattiche ( L. 124 del 1999, art. 1, comma 2).
Il che comporta, di converso, l'affermazione del principio per cui anche a tali docenti spetta ed in misura piena quello stesso beneficio.”
Va, comunque, sottolineato che la difesa del non ha svolto alcuna CP_1 deduzione di rilievo per cui si possa considerare in termini differenti e non comparabili l'attività di docenza prestata nell'ambito dei contratti a termine dalle parti ricorrenti rispetto ai docenti di ruolo. Non emergono così “ragioni oggettive” per un trattamento non analogo tra i docenti a tempo determinato e docenti di ruolo, ai sensi del 4° comma della clausola 4 della direttiva 70/99/CE e, pertanto, non vi sono motivi per cui non si debba considerare la Carta docenti nell'ambito delle “condizioni di impiego” per le quali non deve esserci discriminazione tra docenti a tempo determinato e quelli a tempo indeterminato.
In considerazione della soluzione ermeneutica espressa dalla Corte di Giustizia e dalla Corte di Cassazione- soluzione condivisa da questo Giudice - alla clausola 4 va riconosciuta l'applicazione diretta nei confronti dello Stato per il suo contenuto dettagliato e preciso (c.d. self executing), cosicché si deve far applicazione immediata della stessa ai fini della decisione della causa, con disapplicazione della normativa legislativa o regolamentare che venga a limitare l'emolumento in parola ai docenti di ruolo.
Giova ricordare che la sentenza della Cassazione emessa il 27.10.2023, n. 29961, su rinvio pregiudiziale, ha enunciato i seguenti principi di diritto:
“1) La Carta Docente di cui alla L. 107 del 2015, art. 1, comma 121, spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1, o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 2, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perchè iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una
9 supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui alla L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1 e 2, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”
Ne discende che, nel caso di specie, va dichiarato che:
- , docente destinataria di incarichi ai sensi dell'art. 4, co. 1 e 2 Parte_1
L. 124/1999 e a tutt'oggi interna al sistema delle docenze scolastiche perché iscritto per il biennio 2024/2026 nelle graduatorie per le supplenze (come si deduce per aver svolto un servizio di docenza sino al 30.06.2025), deve beneficiare dell'attribuzione della Carta docenti per tutte le annualità richieste nel ricorso. A tal proposito, si rigetta l'eccezione del MIM, d'intervenuta prescrizione quinquennale del diritto azionato in relazione all'a.s. 2020/2021, posto che la notifica del ricorso e del decreto di fissazione della prima udienza è stata eseguita a maggio 2025, interrompendo il decorso della prescrizione quinquennale dell'azione di adempimento che, in assenza di atti interruttivi, sarebbe maturata il 19.10.2025. Si rigetta altresì, l'eccezione di violazione dell'art. 15 co. 1 D.L. n. 69/2023, sollevata dal MIM in relazione all'a.s. 2022/2023, in quanto il riferimento che la norma fa all'anno 2023, va interpretato in via sistematica in relazione all'a.s. 2023/2024;
10 - docente destinatario di incarichi ai sensi dell'art. 4, co. 1 e Controparte_2
2 L. 124/1999 e a tutt'oggi interno al sistema delle docenze scolastiche perché iscritto per il biennio 2024/2026 nelle graduatorie per le supplenze (come si deduce per aver svolto un servizio di docenza sino al 31.08.2025), deve beneficiare dell'attribuzione della Carta docenti per le annualità richieste nel ricorso, con esclusione – come da dichiarazione dello stesso difensore all'udienza odierna - dell'a.s. 2024/2025 in quanto, ai sensi dell'art. 1 comma 572 della legge n. 207 del 30.12.2024 la Carta del docente è stata estesa anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile;
- ocente destinatario di un incarico ai sensi dell'art. 4, co. 2 Parte_2
L. 124/1999 e a tutt'oggi interno al sistema delle docenze scolastiche perché iscritto per il biennio 2024/2026 nelle graduatorie per le supplenze, deve beneficiare dell'attribuzione della Carta docenti per l'annualità richiesta nel ricorso. In conclusione, i diritti all'attribuzione della carta docente dei ricorrenti possono essere riconosciuti quali risarcimento in forma specifica, per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione ex art. 22 co. 36 L. n. 724/1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
Non si dimentica, infine, che il ha eccepito la decadenza per mancata CP_1 utilizzazione nei fondi del biennio. Al riguardo questo Giudice osserva, richiamando la motivazione della sentenza della Cassazione n. 29961/2023, che “è evidente che la decadenza non può operare per fatto del creditore” e che, dunque “essa non impedisce in alcun modo il riconoscimento in sede giudiziale della Carta docente per il solo fatto del trascorrere del biennio dal momento in cui il diritto era sorto e viene poi accertato dal giudice”.
Il ha eccepito anche la decadenza dal diritto di richiedere il beneficio in CP_1 quanto parte ricorrente non avrebbe mai chiesto nei termini previsti dal DPCM 28/11/2016 la registrazione sull'applicazione web dedicata. L'eccezione va rigettata in quanto, come osservato dalla sentenza della Cassazione n. 29961/2023, “è da escludere che il diritto degli assunti a tempo determinato possa essere paralizzato dal rilievo dell'omessa presentazione, suo tempo, di una domanda al datore di lavoro” e perché “evidentemente, i docenti non di ruolo non avrebbero certamente ottenuto dal sistema una valida autenticazione, visto che il nega CP_1
l'esistenza di un loro diritto in proposito”.
Questo Giudice ritiene, da ultimo, che non debba trovare accoglimento l'istanza del di rimessione alla C.G.U.E. della questione pregiudiziale interpretativa CP_1 dell'art. 1 co. 121 l. n. 107/15 con riferimento alla clausola 6 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 70/199/CEE stante il quadro interpretativo delle norme vigenti come chiarito dalla sentenza della Corte di Giustizia, sez. VI, 18.05.2022, nella causa C-450/21 e dalla sentenza della Cassazione n. 29961/2023 pubblicata il 27.10.2023.
3. La ripartizione delle spese segue il principio della soccombenza.
11 La liquidazione del compenso viene essere effettuata separatamente per ogni procedimento per le fasi antecedenti alla riunione. Il compenso viene ancorato ai minimi tabellari (stante la serialità e non difficoltà delle questioni trattate) previsti per la fase di studio e per la fase introduttiva, tenuto conto dello scaglione corrispondente al valore economico del credito come accertato in concreto. Viene escluso il compenso per la fase istruttoria in quanto non sono state svolte le attività elencate nell'art. 4 comma 5 lettera c) D.M. n. 55/2014 e succ. modifiche ovvero attività necessarie per la formazione della prova (si precisa che i documenti prodotti dal ribadiscono i servizi già documentati dai ricorrenti o si riferiscono alla CP_1 normativa del settore già indicata dai ricorrenti e nota al Giudice in virtù del principio iura novit curia) e in quanto alla fase di trattazione della prima udienza si è sovrapposta la fase decisionale poiché alla prima udienza di comparizione delle parti
– durata pochi minuti - è stata data lettura del dispositivo di sentenza.
Scaglione: 1.100,01 – 5.200
Causa n. 1139/25 R.G. ( valore 1000 - valore 500, totale 1.500); CP_2 Pt_2
Causa n. 1108/2025 valore 2.500) - Pt_1
Per tutte: fase di studio 444; fase introduttiva: 212,50; totale 656,5
Totale parziale 1 : 656,5 +656,5: euro 1313,00
Ai sensi dell'art. 4 comma 2 D.M. 10.03.2014 n. 5 e modifiche successive per la fase decisionale il compenso è unico ed è quello corrispondente alla causa di valore maggiore (Causa 1108/2025 – Corrao: valore 2.500) ovvero pari a 373 euro che viene aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 30% (pari a 111,90).
Il compenso unico per la fase decisionale è il risultato di questo calcolo : 373 + (111,9 x 2 soggetti) = euro 596,80 (totale parziale 2).
Il totale delle spese è pari a 1.909,80 euro (totale parziale 1 + totale parziale 2).
Tale somma dovrà essere rimborsata dal convenuto, oltre agli accessori, CP_1 con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
La sentenza è provvisoriamente esecutiva ex art. 431 c.p.c.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara il diritto della ricorrente ad ottenere la “Carta Parte_1 elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 L n. 107/2015 per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 e, per l'effetto, condanna la parte convenuta a mettere a disposizione del ricorrente detta Carta docenti, o altra equipollente, così che lo stesso ne possa fruire nel rispetto dei vincoli di legge per un valore corrispondente a quello perduto,
12 oltre interessi o rivalutazione ex art. 22 co. 36 L. n. 724/1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
2) dichiara il diritto del ricorrente ad ottenere la “Carta Parte_4 elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 L n. 107/2015 per gli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024 e, per l'effetto, condanna la parte convenuta a mettere a disposizione del ricorrente detta Carta docenti, o altra equipollente, così che lo stesso ne possa fruire nel rispetto dei vincoli di legge per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione ex art. 22 co. 36 L. n. 724/1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
3) dichiara il diritto del ricorrente ad ottenere la “Carta Parte_2 elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 L n. 107/2015 per l'anno scolastico 2024/2025 e, per l'effetto, condanna la parte convenuta a mettere a disposizione del ricorrente detta Carta docenti, o altra equipollente, così che lo stesso ne possa fruire nel rispetto dei vincoli di legge per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione ex art. 22 co. 36 L. n. 724/1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
4) rigetta per il resto;
6) condanna il convenuto alla rifusione delle spese di lite che liquida in CP_1 euro 1.909,80 per compenso, oltre rimborso spese generali 15%, I.V.A. e C.P.A secondo le aliquote di legge con distrazione a favore dei procuratori antistatari.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Monza, 10/09/2025.
Il Giudice
Dott.ssa Emilia Antenore
13
TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA
Sezione Lavoro
VERBALE DI UDIENZA
Nel procedimento promosso da
Parte_1
RICORRENTE nei confronti di
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 10/09/2025, alle ore 9:06, a seguito di collegamento da remoto mediante il programma Microsoft Teams, il Giudice dott.ssa Antenore dà atto che, previa ammissione nell'aula di udienza virtuale assegnata al Giudice, il soggetto collegato è per parte ricorrente l'Avv. GANCI FABIO. Nessuno compare per il MIM.
Preliminarmente il Giudice visto l'art. 151 disp att. c.p.c. riunisce alla presente causa la causa n. 1139/2025 R.G, trattandosi di cause connesse per identità di questioni dalla cui risoluzione dipende totalmente la loro decisione.
L'avv. Ganci chiede il rigetto dell'eccezione del MIM sollevata in relazione al contratto con termine sino al 31.08.2023 in quanto l'art. 15 richiamato dal MIM si riferisce all'a.s. 2023/2024 e non all'a.s. 2022/23; dichiara cessata la materia del contendere in relazione alla posizione di per l'a.s. 2024/2025 Controparte_2 considerato che il diritto è stato riconosciuto con la legge entrata in vigore nel gennaio 2025. Per il resto si riporta ai ricorsi e chiede di essere esonerato
Il Giudice pronuncia sentenza ex art. 429, comma primo, c.p.c. dandone lettura in udienza.
Il Giudice
dott.ssa Emilia Antenore
1 N. 1108/2025 R.G. (alla quale è riunita la causa n. 1139/2025 RG)
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa E. Antenore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado iscritta N. 1108/2025 R.G. (alla quale è riunita la causa n. 1139/2025 RG), promosse da
(C.F. ), Parte_1 CodiceFiscale_1 Controparte_2
(C.F. ) e (C.F. CodiceFiscale_2 Parte_2 C.F._3
), rappresentati e difesi dagli Avvocati FABIO GANCI, WALTER MICELI,
[...]
GIOVANNI RINALDI e NICOLA ZAMPIERI, elettivamente domiciliati presso lo studio degli Avvocati Gangi e Miceli,
RICORRENTI contro
(C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_1 C persona del p.t., CP_3 Controparte_5
in persona del Direttore in carica, l
[...] Controparte_6
(C.F. ) in persona del Dirigente in carica rappresentato e
[...] P.IVA_2 difeso nella causa 1108/2025 R.G. dalle Dott.sse e Fabiana De Parte_3
Donato e nella causa n. 1139/2025 R.G. dagli Avvocati Francesco Serafino e Stefano Rovelli, tutti funzionari amministrativi con indicazione di indirizzo PEC al quale ricevere comunicazioni
RESISTENTE
Oggetto: carta docente
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVAZIONE
2 1. Con ricorso depositato il 27.04.2025 ha convenuto in giudizio Parte_1 avanti al Tribunale di Monza, Giudice del Lavoro, il MIM al fine di sentir accogliere le seguenti domande, incardinando il procedimento n. 1108/ 2025 R.G.
“In via principale: previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, della L. n. 107/2015, dell'art. 2 del DPCM del 23 settembre 2015 e dell'art. 3 del d.P.C.M. del 28 novembre 2016 (nella parte in cui limitano l'assegnazione della carta elettronica ai soli docenti a tempo indeterminato) e/o dell'art. 15 del DL. n. 69/2023 (nella parte in cui limita l'assegnazione della carta docenti ai soli supplenti al 31 agosto), per violazione delle clausole 4 e 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (recepito dalla direttiva 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea), degli artt. 14, 20 e 21 della CDFUE e delle altre disposizioni sopra richiamate, accertarsi e dichiararsi il diritto della parte ricorrente ad usufruire della
“Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici 2020/21, 2021/22, 2022/23, 2023/24 e 2024/25, o per i diversi anni di precariato risultanti dovuti, con le medesime modalità con cui è riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato, e conseguentemente condannarsi il MIM a costituire in favore dell'attuale ricorrente, con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del DPCM 28 novembre 2016 ovvero con modalità e funzionalità analoghe, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, di cui all'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015, con accredito sulla detta Carta della somma pari a complessivi € 2.500,00, quale contributo alla formazione professionale della parte ricorrente.
In via subordinata, previo accertamento e declaratoria dell'inadempimento dell'obbligo formativo sancito dagli artt. 63 e 64 del CCNL del 29/11/2007 e dall'art. 282 del d. lgs. n. 297/94, oltreché dalla clausola 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato e dall'art. 14 della CDFUE., e del diritto della parte ricorrente alla fruizione della “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2020/21, 2021/22, 2022/23, 2023/24 e 2024/25, condannarsi il MIM. al risarcimento del danno per equivalente, danno da liquidarsi, anche in via equitativa, nella somma di € 2.500,00 o nella diversa somma risultante dovuta.
Condannarsi le Amministrazioni convenute a corrispondere, sulle somme risultanti dovute, la maggior somma tra rivalutazione e interessi legali.
Spese e competenze integralmente rifuse, oltre C.P.A. al 4% ed IVA al 22% oltre il rimborso delle spese generali nella misura del 15%, somme da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori, che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde. Con richiesta di liquidazione dei compensi nella misura maggiorata fino al 30% ai sensi dell'art. 4, comma 1-bis, D.M. 55/14 introdotto dal D.M. 37/18”.
Si è costituto ritualmente in giudizio il MIM, deducendo l'infondatezza in fatto e in diritto delle domande di cui al ricorso e chiedendo il rigetto delle avverse pretese.
3 Ha concluso chiedendo:
“previa eventuale rimessione alla CGUE della questione pregiudiziale interpretativa dell'art. 1 co. 121 l. n. 107/15 con riferimento alla clausola 6 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 70/199/CEE, anche ai sensi dell'art. 158 regolamento di funzionamento della Corte di Giustizia, in via di interpretazione e chiarimento dell'ordinanza del 18.05.22 in causa C–451/21:
IN VIA PRELIMINARE:
•rigettare il ricorso in riferimento all'a.s.2020/2021 per intervenuta prescrizione quinquennale del diritto azionato.
NEL MERITO
•in via principale: ritenere e dichiarare comunque l'infondatezza di tutte le domande azionate ex adverso e, per l'effetto, rigettarle;
•In ogni caso rigettare la domanda con riferimento all'annualità 2022/2023 stante il riconoscimento amministrativo del bonus in questione ai sensi dell'art. dell'art. 15 del D.L. 69/2023 con dichiarazione della cessazione della materia del contendere;
•in subordine, in caso di riconosciuta fondatezza anche parziale della domanda, riconoscere in favore di controparte il beneficio di cui all'art. 1 co. 121 l. n. 107/15 unicamente alle medesime condizioni previste per il personale di ruolo e per i docenti con contratto sino al 31 agosto nei limiti di quanto eventualmente ed effettivamente dovuto”.
Con rifusione delle spese di lite.
Con altro ricorso depositato il 29.04.2025 e Parte_4 Pt_2 anno convenuto in giudizio avanti al Tribunale di Monza, Giudice del
[...]
Lavoro, il MIM al fine di sentir accogliere le seguenti domande, incardinando il procedimento n. 1139/ 2025 R.G.:
“In via principale: previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, della L. n. 107/2015, dell'art. 2 del DPCM del 23 settembre 2015 e dell'art. 3 del d.P.C.M. del 28 novembre 2016 (nella parte in cui limitano l'assegnazione della carta elettronica ai soli docenti a tempo indeterminato) e/o dell'art. 15 del DL. n. 69/2023 (nella parte in cui limita l'assegnazione della carta docenti ai soli supplenti al 31 agosto), per violazione delle clausole 4 e 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (recepito dalla direttiva 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea), degli artt. 14, 20 e 21 della CDFUE e delle altre disposizioni sopra richiamate, accertarsi e dichiararsi il diritto di e Controparte_2 Pt_2
a usufruire della “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la
[...] formazione del personale docente per gli anni scolastici 2022/23, 2023/24 e 2024/25 ( ) e per l'anno scolastico 2024/25 ), o Controparte_2 Parte_2 per i diversi anni di precariato risultanti dovuti, con le medesime modalità con cui è
4 riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato, e conseguentemente condannarsi il MIM a costituire in favore di parte ricorrente, con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del DPCM 28 novembre 2016 ovvero con modalità e funzionalità analoghe, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, di cui all'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015, con accredito della somma di € 1.500,00 ( ) e di € 500,00 ) quale contributo alla Controparte_2 Parte_2 formazione professionale di parte ricorrente.
In via subordinata, previo accertamento e declaratoria dell'inadempimento dell'obbligo formativo sancito dagli artt. 63 e 64 del CCNL del 29/11/2007 e dall'art. 282 del D. Lgs. n. 297/94, oltreché dalla clausola 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato e dall'art. 14 della CDFUE e del diritto di Controparte_2
e a usufruire della “Carta elettronica” per l'aggiornamento e Parte_2 la formazione del personale docente per gli anni scolastici 2022/23, 2023/24 e 2024/25 ( ) e per l'anno scolastico 2024/25 Controparte_2 Pt_2
), o per i diversi anni di precariato risultanti dovuti, condannarsi il MIM.
[...] al risarcimento del danno per equivalente, danno da liquidarsi, anche in via equitativa, nella somma di € 1.500,00 ( ) e di € 500,00 Controparte_2
( ) o nella diversa somma risultante dovuta;
Parte_2
Condannarsi le Amministrazioni convenute a corrispondere, sulle somme risultanti dovute, la maggior somma tra rivalutazione e interessi legali.
Spese e competenze integralmente rifuse, oltre C.P.A. al 4% ed IVA al 22% oltre il rimborso delle spese generali nella misura del 15%, somme da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori, che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde. Con richiesta di liquidazione dei compensi nella misura maggiorata fino al 30% ai sensi dell'art. 4, comma 1-bis, D.M. 55/14 introdotto dal D.M. 37/18”.
Si è costituto ritualmente in giudizio il MIM, deducendo l'infondatezza in fatto e in diritto delle domande di cui al ricorso e chiedendo il rigetto delle avverse pretese.
Ha concluso chiedendo:
“ACCERTARE e DICHIARARE la carenza di interesse a ricorrere di parte ricorrente e l'infondatezza della domanda;
2) ACCERTARE e DICHIARARE l'infondatezza delle pretese di parte ricorrente, anche in ragione del mancato assolvimento dell'onere probatorio in ordine ai fatti costitutivi del giudizio, nella specie l'aver dimostrato di essere andati incontro a delle spese per la formazione e l'aggiornamento professionale, secondo le modalità stabilite dalla legge, durante i periodi di vigenza dei contratti;
3) ACCERTARE e DICHIARARE l'estinzione del diritto per tutti gli anni scolastici trascorsi;
5 4) ACCERTARE e DICHIARARE l'infondatezza delle pretese di parte ricorrente per i motivi addotti in narrativa e, per l'effetto
5) RIGETTARE il ricorso perché infondato in fatto e in diritto per i motivi tutti addotti in narrativa”.
Con rifusione delle spese di lite.
All'udienza del 10/09/2025 il procedimento n. 1139/2025 R.G. è stato riunito al procedimento n. 1108/2025 R.G. ai sensi dell'art. 151 disp. att. c.p.c..
Ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice ha invitato le parti alla discussione e all'esito della quale ha deciso come da dispositivo pubblicamente letto, con contestuale deposito della motivazione, ai sensi dell'art. 429 c.p.c..
2. I ricorsi sono fondati e, pertanto, devono essere accolti.
I ricorrenti rientrano nell'ambito del personale docente e hanno concluso con il convenuto plurimi contratti annuali o fino al termine delle attività CP_1 didattiche, come descritti nei rispettivi ricorsi, laddove i ricorrenti hanno indicato i seguenti servizi.
Parte_1
- per l'a.s. 2020/2021 dal 19.10.2020 al 30.06.2021 per 18 ore settimanali;
- per l'a.s. 2021/2022 dal 13.09.2021 al 30.06.2022 per 15 ore settimanali e dal 25.10.2021 al 30.06.2022 per ulteriori 2 ore settimanali;
- per l'a.s. 2022/2023 dal 10.09.2022 al 31.08.2023 per 18 ore settimanali;
- per l'a.s. 2023/2024 dal 1.9.23 al 30.6.2024 per 18 ore settimanali;
- per l'a.s. 2024/2025 dal 1.9.24 al 30.6.2025 per 18 ore settimanali.
Controparte_2
- per l'a.s. 2022/2023 dal 21.11.2022 al 30.06.2023 per 18 ore settimanali
- per l'a.s. 2023/2024 dal 31.10.2023 al 30.06.2024, per n. 9 ore settimanali e dal 31.10.2023 al 30.06.2024, per ulteriori 9 ore settimanali;
- per l'a.s. 2024/2025 dal 27.09.2024 al 31.08.2025 per 18 ore settimanali Parte_2
- per l'a.s. 2024/2025 dal 03.9.2024 al 30.6.2025 per 18 ore settimanali. Le parti ricorrenti hanno chiesto di accertare, per gli anni di precariato sopra indicati, il diritto all'assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, ai sensi dell'articolo richiamato, concessa dal convenuto solo CP_1 al personale insegnante a tempo indeterminato.
Il dato normativo che viene in rilievo è l'art. 1, commi 121 e ss., L. n. 107/2015 che nella formulazione in vigore sino al 31.12.2024 così disponeva:
6 “121. Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Controparte_7
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico,
[...] inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché' per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile.
122. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il e con il Ministro Controparte_8 dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell' identità digitale, nonché' le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima.
123. Per le finalità di cui al comma 121 è autorizzata la spesa di euro 381,137 milioni annui a decorrere dall'anno 2015.
124. Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale. Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del
[...]
, sentite le organizzazioni sindacali Controparte_8 rappresentative di categoria.
7 125. Per l'attuazione del Piano nazionale di formazione e per la realizzazione delle attività formative di cui ai commi da 121 a 124 è autorizzata la spesa di euro 40 milioni annui a decorrere dall'anno 2016”.
Con l'articolo 1 co. 572 della legge n. 207/2024, entrata in vigore il 01.01.2025, è stata introdotta una modifica al comma 121 dell'art. 1 della legge 107/2015 che ha esteso il beneficio della carta docente ai docenti con incarico di supplenza su posti vacanti e disponibili, ovvero con termine sino al 31.08 dell'anno scolastico in corso.
L'art. 1 co. 121 citato, anche nella nuova formulazione disposta dalla legge 207/2024, contrasta con la clausola 4 della direttiva 70/99/CE che così stabilisce:
“1. Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive.
2. Se del caso, si applicherà il principio del pro rata temporis.
3. Le disposizioni per l'applicazione di questa clausola saranno definite dagli Stati membri, previa consultazione delle parti sociali e/o dalle parti sociali stesse, viste le norme comunitarie e nazionali, i contratti collettivi e la prassi nazionali.
4. I criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive”.
Con riguardo al contrasto tra l'art. 1 co. 121 cit. e la clausola 4 si è espressa la Corte di Giustizia, sez. VI, 18.05.2022, nella causa C-450/21, nonché la sentenza della Cassazione n. 29961/2023 pubblicata il 27.10.2023 emessa su rinvio pregiudiziale.
Si riporta uno dei punti più salienti di tale ultima sentenza del S.C.:
“E' stato del resto ripetutamente affermato che la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (v. Cass. 28 novembre 2019, n. 31149, con richiamo a Corte di Giustizia 8 novembre 2011, Rosado Santana, quest'ultima da inserire in un costante indirizzo che in ultima analisi risale fino a Corte di Giustizia 9 marzo 1978, Simmenthal;
in senso analogo, v., anche Corte Costituzionale 11 luglio 1989, n. 389 e, ancor prima, Corte Costituzionale 5 giugno 1984, n. 170).
8 Nel caso di specie, la disapplicazione non deve, però, essere totale, ma limitata, come indicato anche dal Pubblico Ministero, all'esclusione dei lavoratori precari - qui nei termini di cui si è detto - dal beneficio.
In altre parole, la L. 107 del 2015, art. 1, comma 121 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta Docente ai solo insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali ( L. 124 del 1999, art. 4, comma 1) o fino al termine delle attività didattiche ( L. 124 del 1999, art. 1, comma 2).
Il che comporta, di converso, l'affermazione del principio per cui anche a tali docenti spetta ed in misura piena quello stesso beneficio.”
Va, comunque, sottolineato che la difesa del non ha svolto alcuna CP_1 deduzione di rilievo per cui si possa considerare in termini differenti e non comparabili l'attività di docenza prestata nell'ambito dei contratti a termine dalle parti ricorrenti rispetto ai docenti di ruolo. Non emergono così “ragioni oggettive” per un trattamento non analogo tra i docenti a tempo determinato e docenti di ruolo, ai sensi del 4° comma della clausola 4 della direttiva 70/99/CE e, pertanto, non vi sono motivi per cui non si debba considerare la Carta docenti nell'ambito delle “condizioni di impiego” per le quali non deve esserci discriminazione tra docenti a tempo determinato e quelli a tempo indeterminato.
In considerazione della soluzione ermeneutica espressa dalla Corte di Giustizia e dalla Corte di Cassazione- soluzione condivisa da questo Giudice - alla clausola 4 va riconosciuta l'applicazione diretta nei confronti dello Stato per il suo contenuto dettagliato e preciso (c.d. self executing), cosicché si deve far applicazione immediata della stessa ai fini della decisione della causa, con disapplicazione della normativa legislativa o regolamentare che venga a limitare l'emolumento in parola ai docenti di ruolo.
Giova ricordare che la sentenza della Cassazione emessa il 27.10.2023, n. 29961, su rinvio pregiudiziale, ha enunciato i seguenti principi di diritto:
“1) La Carta Docente di cui alla L. 107 del 2015, art. 1, comma 121, spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1, o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 2, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perchè iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una
9 supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui alla L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1 e 2, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”
Ne discende che, nel caso di specie, va dichiarato che:
- , docente destinataria di incarichi ai sensi dell'art. 4, co. 1 e 2 Parte_1
L. 124/1999 e a tutt'oggi interna al sistema delle docenze scolastiche perché iscritto per il biennio 2024/2026 nelle graduatorie per le supplenze (come si deduce per aver svolto un servizio di docenza sino al 30.06.2025), deve beneficiare dell'attribuzione della Carta docenti per tutte le annualità richieste nel ricorso. A tal proposito, si rigetta l'eccezione del MIM, d'intervenuta prescrizione quinquennale del diritto azionato in relazione all'a.s. 2020/2021, posto che la notifica del ricorso e del decreto di fissazione della prima udienza è stata eseguita a maggio 2025, interrompendo il decorso della prescrizione quinquennale dell'azione di adempimento che, in assenza di atti interruttivi, sarebbe maturata il 19.10.2025. Si rigetta altresì, l'eccezione di violazione dell'art. 15 co. 1 D.L. n. 69/2023, sollevata dal MIM in relazione all'a.s. 2022/2023, in quanto il riferimento che la norma fa all'anno 2023, va interpretato in via sistematica in relazione all'a.s. 2023/2024;
10 - docente destinatario di incarichi ai sensi dell'art. 4, co. 1 e Controparte_2
2 L. 124/1999 e a tutt'oggi interno al sistema delle docenze scolastiche perché iscritto per il biennio 2024/2026 nelle graduatorie per le supplenze (come si deduce per aver svolto un servizio di docenza sino al 31.08.2025), deve beneficiare dell'attribuzione della Carta docenti per le annualità richieste nel ricorso, con esclusione – come da dichiarazione dello stesso difensore all'udienza odierna - dell'a.s. 2024/2025 in quanto, ai sensi dell'art. 1 comma 572 della legge n. 207 del 30.12.2024 la Carta del docente è stata estesa anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile;
- ocente destinatario di un incarico ai sensi dell'art. 4, co. 2 Parte_2
L. 124/1999 e a tutt'oggi interno al sistema delle docenze scolastiche perché iscritto per il biennio 2024/2026 nelle graduatorie per le supplenze, deve beneficiare dell'attribuzione della Carta docenti per l'annualità richiesta nel ricorso. In conclusione, i diritti all'attribuzione della carta docente dei ricorrenti possono essere riconosciuti quali risarcimento in forma specifica, per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione ex art. 22 co. 36 L. n. 724/1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
Non si dimentica, infine, che il ha eccepito la decadenza per mancata CP_1 utilizzazione nei fondi del biennio. Al riguardo questo Giudice osserva, richiamando la motivazione della sentenza della Cassazione n. 29961/2023, che “è evidente che la decadenza non può operare per fatto del creditore” e che, dunque “essa non impedisce in alcun modo il riconoscimento in sede giudiziale della Carta docente per il solo fatto del trascorrere del biennio dal momento in cui il diritto era sorto e viene poi accertato dal giudice”.
Il ha eccepito anche la decadenza dal diritto di richiedere il beneficio in CP_1 quanto parte ricorrente non avrebbe mai chiesto nei termini previsti dal DPCM 28/11/2016 la registrazione sull'applicazione web dedicata. L'eccezione va rigettata in quanto, come osservato dalla sentenza della Cassazione n. 29961/2023, “è da escludere che il diritto degli assunti a tempo determinato possa essere paralizzato dal rilievo dell'omessa presentazione, suo tempo, di una domanda al datore di lavoro” e perché “evidentemente, i docenti non di ruolo non avrebbero certamente ottenuto dal sistema una valida autenticazione, visto che il nega CP_1
l'esistenza di un loro diritto in proposito”.
Questo Giudice ritiene, da ultimo, che non debba trovare accoglimento l'istanza del di rimessione alla C.G.U.E. della questione pregiudiziale interpretativa CP_1 dell'art. 1 co. 121 l. n. 107/15 con riferimento alla clausola 6 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 70/199/CEE stante il quadro interpretativo delle norme vigenti come chiarito dalla sentenza della Corte di Giustizia, sez. VI, 18.05.2022, nella causa C-450/21 e dalla sentenza della Cassazione n. 29961/2023 pubblicata il 27.10.2023.
3. La ripartizione delle spese segue il principio della soccombenza.
11 La liquidazione del compenso viene essere effettuata separatamente per ogni procedimento per le fasi antecedenti alla riunione. Il compenso viene ancorato ai minimi tabellari (stante la serialità e non difficoltà delle questioni trattate) previsti per la fase di studio e per la fase introduttiva, tenuto conto dello scaglione corrispondente al valore economico del credito come accertato in concreto. Viene escluso il compenso per la fase istruttoria in quanto non sono state svolte le attività elencate nell'art. 4 comma 5 lettera c) D.M. n. 55/2014 e succ. modifiche ovvero attività necessarie per la formazione della prova (si precisa che i documenti prodotti dal ribadiscono i servizi già documentati dai ricorrenti o si riferiscono alla CP_1 normativa del settore già indicata dai ricorrenti e nota al Giudice in virtù del principio iura novit curia) e in quanto alla fase di trattazione della prima udienza si è sovrapposta la fase decisionale poiché alla prima udienza di comparizione delle parti
– durata pochi minuti - è stata data lettura del dispositivo di sentenza.
Scaglione: 1.100,01 – 5.200
Causa n. 1139/25 R.G. ( valore 1000 - valore 500, totale 1.500); CP_2 Pt_2
Causa n. 1108/2025 valore 2.500) - Pt_1
Per tutte: fase di studio 444; fase introduttiva: 212,50; totale 656,5
Totale parziale 1 : 656,5 +656,5: euro 1313,00
Ai sensi dell'art. 4 comma 2 D.M. 10.03.2014 n. 5 e modifiche successive per la fase decisionale il compenso è unico ed è quello corrispondente alla causa di valore maggiore (Causa 1108/2025 – Corrao: valore 2.500) ovvero pari a 373 euro che viene aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 30% (pari a 111,90).
Il compenso unico per la fase decisionale è il risultato di questo calcolo : 373 + (111,9 x 2 soggetti) = euro 596,80 (totale parziale 2).
Il totale delle spese è pari a 1.909,80 euro (totale parziale 1 + totale parziale 2).
Tale somma dovrà essere rimborsata dal convenuto, oltre agli accessori, CP_1 con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
La sentenza è provvisoriamente esecutiva ex art. 431 c.p.c.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara il diritto della ricorrente ad ottenere la “Carta Parte_1 elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 L n. 107/2015 per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 e, per l'effetto, condanna la parte convenuta a mettere a disposizione del ricorrente detta Carta docenti, o altra equipollente, così che lo stesso ne possa fruire nel rispetto dei vincoli di legge per un valore corrispondente a quello perduto,
12 oltre interessi o rivalutazione ex art. 22 co. 36 L. n. 724/1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
2) dichiara il diritto del ricorrente ad ottenere la “Carta Parte_4 elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 L n. 107/2015 per gli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024 e, per l'effetto, condanna la parte convenuta a mettere a disposizione del ricorrente detta Carta docenti, o altra equipollente, così che lo stesso ne possa fruire nel rispetto dei vincoli di legge per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione ex art. 22 co. 36 L. n. 724/1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
3) dichiara il diritto del ricorrente ad ottenere la “Carta Parte_2 elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 L n. 107/2015 per l'anno scolastico 2024/2025 e, per l'effetto, condanna la parte convenuta a mettere a disposizione del ricorrente detta Carta docenti, o altra equipollente, così che lo stesso ne possa fruire nel rispetto dei vincoli di legge per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione ex art. 22 co. 36 L. n. 724/1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
4) rigetta per il resto;
6) condanna il convenuto alla rifusione delle spese di lite che liquida in CP_1 euro 1.909,80 per compenso, oltre rimborso spese generali 15%, I.V.A. e C.P.A secondo le aliquote di legge con distrazione a favore dei procuratori antistatari.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Monza, 10/09/2025.
Il Giudice
Dott.ssa Emilia Antenore
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