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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 19/03/2025, n. 401 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 401 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 475/2023
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
CORTE di APPELLO di BARI
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello di Bari, prima sezione civile, raccolta in camera di consiglio, composta dai magistrati:
Dott. Maria Mitola - Presidente
Dott. Michele Prencipe - Consigliere
Dott. Gaetano Labianca - Consigliere rel./est. ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al nr. R.g. 475/2023, promossa da
, rappresentata e difesa dall'avv. Franco Furore ed elettivamente Parte_1 domiciliata presso il suo studio;
- appellante - nei confronti di
in persona del suo l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1
Andrea Zeroli ed elettivamente domiciliata presso il suo studio;
- appellata –
Oggetto: appello avverso sentenza di rigetto del reclamo ex art. 630 c.p.c.
Conclusioni delle parti: come da note scritte di cui all'udienza “cartolare” del
18.03.2025.
Fatto.
Con ricorso in appello depositato in data 13.03.2023, impugnava la Parte_1 sentenza n. 717/2023 pubblicata in data 17.03.2023, con la quale il Tribunale di Foggia, in composizione collegiale, aveva rigettato il reclamo ex art. 630, co. 3, c.p.c. da essa interposto avverso l'ordinanza di estinzione della procedura esecutiva immobiliare depositata in data 18.07.2022.
pagina 1 di 13 All'uopo, premetteva:
- che, a seguito dell'iscrizione a ruolo della procedura esecutiva e della fissazione della prima udienza di comparizione, aveva proposto ricorso in opposizione all'esecuzione ex art. 615, co. 2 c.p.c., deducendo - tra l'altro - l'inefficacia del pignoramento per violazione dell'art. 557 c.p.c., a causa della mancata produzione, da parte del creditore pignorante, del titolo esecutivo;
- che, sebbene avesse più volte sollevato la detta eccezione (chiedendo dichiararsi l'inefficacia del pignoramento e l'estinzione del procedimento esecutivo), il G.E. non si era mai pronunciato, anche a causa della frequente sostituzione del giudice titolare del ruolo e dei numerosi rinvii disposti nelle more del giudizio;
- che, in particolare, con provvedimento reso a verbale, il G.E. aveva disposto il rinvio all'udienza del 14.09.2021 anche per la trattazione dell'opposizione, riservando di provvedere sull'istanza di vendita;
- che, all'esito dell'udienza del 14.09.2021, il G.E rinviava la causa all'udienza del
19.04.2022, onerando parte creditrice di esibire in originale i titoli cambiari e riservando ogni determinazione all'esito, senza pronunciarsi sull'opposizione all'esecuzione;
- che, in data 17.12.2021, si era costituita, in qualità di interventore, la
[...]
cessionaria dell'originario credito, la quale - in allegato alla propria Controparte_2 comparsa - non aveva depositato alcun tipo di documentazione atta a verificare con certezza la sua legittimazione;
- che, con le note di trattazione scritta per l'udienza del 15.06.2022, aveva depositato copia della sentenza n. 595/2022 passata in giudicato, con la quale veniva acclarata la falsità dei titoli cambiari posti a fondamento del titolo esecutivo, al fine di sottolineare la necessità di una celere pronuncia del G.E. ed al fine di evitare ulteriori danni patrimoniali;
- che, in data 31.05.2022, veniva depositato atto di rinuncia da parte di _2
, mai comunicata ad essa opponente, a seguito del quale, il G.E. - con ordinanza
[...] del 18.07.2022 comunicata in pari data - dichiarava l'estinzione della procedura esecutiva, senza preventivamente convocare le parti e nulla disponendo in ordine alla proposta opposizione;
- che, con successiva ordinanza, il G.E. disponeva il differimento dell'udienza per la trattazione del fascicolo di opposizione all'udienza del 13.03.2023, all'esito della quale dichiarava il non luogo a provvedere sul sub - procedimento di opposizione;
pagina 2 di 13 - che, avverso l'ordinanza di estinzione del 18.07.2022, aveva proposto reclamo ex art. 630 c.p.c.;
- che il Tribunale di Foggia in composizione collegiale rigettava il reclamo, condannandola al pagamento delle spese di lite;
- che detta sentenza era illegittima ed erronea, per i seguenti motivi:
1. - violazione e/o mancata applicazione degli artt. 100, 112, 624 e 630 c.p.c., per aver il
Tribunale collegiale espresso una motivazione apparente nel ritenere il difetto di interesse ad agire di essa reclamante;
2. - violazione dell'art. 629, ult. co. e 306, co. 2 c.p.c. ed erronea individuazione della causa di estinzione del processo, posto che il Giudice di prime cure si era pronunciato per la non necessità dell'accettazione da parte del debitore esecutato;
3. - omessa declaratoria del difetto di legittimazione attiva della Controparte_2
non avendo questa, in sede di intervento nella procedura esecutiva, allegato alcun
[...] documento che legittimasse la sua costituzione, con conseguente carenza della prova della titolarità del credito.
Tanto premesso, chiedeva:
- che venisse dichiarato nullo il provvedimento di estinzione del 18.07.2022;
- che venisse dichiarata l'estinzione della procedura per intervenuta inefficacia del pignoramento ex art. 557, co. 2 c.p.c., con condanna dell'appellata alle spese del doppio grado del giudizio.
Si costituiva la in qualità di procuratrice di Controparte_2 Parte_2 che, in rito, eccepiva l'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis e, nel merito, esponeva:
- che, con atto del 21.12.2022, a rogito Notaio Dr. di Milano (rep. Persona_1
14657, racc. 7926), nell'ambito dell'operazione di scissione che aveva interessato
[...]
e a far data dal 31.12.2022, era stato assegnato a Controparte_2 Parte_2
Cont quest'ultima il “ramo , che riguardava la posizione relativa a Controparte_3
, con la conseguenza che la legittimazione di era provata dalla
[...] Parte_2 pacifica circostanza che ad essa erano stati assegnati tutti i crediti della società scissa, Cont ossia rientranti nel ramo;
Controparte_2
- che, successivamente, conferiva alla tra Parte_2 Controparte_2
l'altro, il potere di rappresentanza processuale nonché la gestione del diritto sostanziale afferente il credito oggetto di causa;
- che, nel merito, il sub - procedimento di opposizione era stato dichiarato estinto con provvedimento del 13.10.2023, regolarmente comunicato alle parti e non reclamato nei pagina 3 di 13 termini, per cui le doglianze dell'appellante sulle presunte irregolarità del giudizio di opposizione erano da considerarsi inammissibili;
- che il reclamante non aveva alcun interesse ad ottenere una dichiarazione di inefficacia del pignoramento in luogo della dichiarazione di estinzione per rinuncia al pignoramento;
- che, invero, l'estinzione del processo esecutivo si era già verificata per effetto della rinuncia dell'unico creditore, avendo il provvedimento di estinzione natura meramente dichiarativa e ricognitiva di un'estinzione già verificatasi;
- che le spese dell'opposizione non potevano liquidarsi con l'ordinanza di estinzione del processo esecutivo, giacché la disposizione di cui all'art. 624, co. 3 non concerneva dette spese;
- che nessuna rilevanza ai fini del decidere assumeva la circostanza che non risultasse iscritto a ruolo nessun fascicolo dell'opposizione, che comunque risultava iscritto al nr.
R.G.E. 94 -1/2018;
- che, con riferimento alla riferibilità della dichiarazione di rinuncia, essa era stata depositata nel fascicolo corretto, intestato “sezione Esecuzioni immobiliari – Istanza di rinuncia alla procedura esecutiva” e conteneva l'espressa dichiarazione di voler rinunciare alla procedura esecutiva “pendente nei confronti delle Signore e Controparte_4 [...]
, senza alcuna incertezza sull'identificazione della procedura oggetto di Pt_1 rinuncia;
- che non v'era alcun obbligo per la cancelleria di notiziare la debitrice esecutata dell'avvenuto deposito dell'istanza, essendo la stessa regolarmente costituita e potendo visionare il fascicolo dell'esecuzione;
- che, nel processo esecutivo, non era previsto che il debitore dovesse accettare la rinuncia dei creditori, in quanto era irrilevante la sua volontà ai fini della prosecuzione del processo esecutivo;
- che, per la prima volta in sede di gravame, l'appellante aveva contestato la legittimazione attiva della Controparte_2
- che detta eccezione era comunque infondata, posto che, in sede di comparsa di intervento, aveva depositato l'avviso di cessione dei crediti pubblicato in Gazzetta
Ufficiale contenente l'indicazione del sito Internet della cessionaria, nel quale individuare l'elenco dei crediti creduti, sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario e la sua legittimazione processuale.
Tanto premesso, chiedeva che il ricorso venisse dichiarato inammissibile e/o infondato.
pagina 4 di 13 Senza lo svolgimento di alcuna attività istruttoria, la causa è stata rinviata all'udienza del
18.03.2025 per la decisione.
Diritto.
1.- Con un primo motivo, l'appellante ha dedotto la nullità della sentenza per violazione e/o mancata applicazione degli artt. 100, 112, 624 e 630 c.p.c.
In particolare, ha evidenziato la l'erroneità della sentenza nella parte in cui il Pt_1
Tribunale ha dichiarato la sua carenza di interesse ad agire con riferimento alla domanda di estinzione della procedura per inefficacia del pignoramento (ex art. 557, secondo comma, c.p.c.), piuttosto che - come avvenuto nella specie - per rinuncia del creditore procedente.
Ha rimarcato l'appellante che, ove l'Ufficio avesse rilevato, sin dalla prima udienza,
l'improcedibilità della procedura esecutiva, non sarebbe stata costretta a proporre ricorso in opposizione;
peraltro, la creditrice aveva rinunciato solo dopo tre anni dall'inizio della procedura e dopo che erano intervenute alcune pronunce del Tribunale di Foggia in ordine alla falsità del titolo esecutivo;
inoltre, a fronte della opposizione all'esecuzione spiegata in ordine all'inefficacia del pignoramento (per inosservanza del termine di cui all'art. 557 c.p.c.), il Tribunale non aveva rilevato d'ufficio detta causa di estinzione, dichiarando in modo affrettato l'estinzione della procedura per rinuncia, nonostante l'effetto estintivo si fosse già prodotto prima della dichiarazione di rinuncia da parte del creditore procedente.
2. - A parere della Corte, il motivo è infondato.
Va premesso che l'appellante, a fronte del pignoramento immobiliare notificato in data
18.12.2017, ha proposto opposizione ex art. 615 c.p.c., deducendo l'inefficacia del pignoramento per inosservanza del termine ex art. 557 c.p.c. da parte del creditore procedente (per mancato deposito titolo esecutivo nei 10 gg. susseguenti al pignoramento).
Aperto il sub-procedimento relativo all'opposizione all'esecuzione, il Giudice dell'esecuzione ha effettuato diversi rinvii d'ufficio, senza decidere sull'opposizione proposta (l'ultimo rinvio d'ufficio è per l'udienza del 13.10.2022).
Nelle more, il creditore procedente ha depositato, in data 31.5.2022 (e quindi anteriormente alla decisione sull'opposizione), istanza di rinuncia agli atti della procedura esecutiva (avente nr. Rg.Es. 94/2018), ex art. 306 c.p.c.
pagina 5 di 13 La peculiarità del procedimento è che l'estinzione della procedura esecutiva è stata pronunciata prima che venisse decisa la sospensione per opposizione all'esecuzione ex art. 624 c.p.c.
2.1. - Ne consegue che, per effetto della rinuncia dell'unico creditore, avendo il provvedimento di estinzione natura meramente dichiarativa e ricognitiva di un'estinzione già verificatasi (v., sul punto, Cass., sez. 3, 21/11/2017, n. 27545), di per sé preclusiva di altri interventi, vi era l'esigenza del G.E. di estinguere celermente il procedimento, e ciò nella salvaguardia dell'interesse dell'esecutato, onde evitare che nella procedura ancora pendente potessero intervenire altri creditori abilitati a darvi impulso, una volta effettuato il deposito dell'atto ex art. 629 c.p.c.
Ed invero, il provvedimento di estinzione del giudice dell'esecuzione ha natura meramente dichiarativa dell'effetto estintivo (istantaneo), che si è già prodotto nel momento in cui il processo esecutivo non risulta più sorretto da un creditore munito di titolo esecutivo;
al contrario, un intervento anteriore alla rinuncia impedisce l'estinzione della procedura e determina la sua prosecuzione in danno dell'esecutato (cfr., per tutte,
Cass. n. 5291/2023).
Ciò anche in sintonia con le Sezioni Unite della Suprema Corte che, con la sentenza n. 61 del 7 gennaio 2014, hanno statuito che "… nel processo di esecuzione, la regola secondo cui il titolo esecutivo deve esistere dall'inizio alla fine della procedura va intesa nel senso che essa presuppone non necessariamente la continuativa sopravvivenza del titolo del creditore procedente, bensì la costante presenza di almeno un valido titolo esecutivo (sia pure dell'interventore) che giustifichi la perdurante efficacia dell'originario pignoramento".
2.2. - Ora, la rinuncia del creditore titolato, avvenuta in data 31.5.2022, in assenza di altri creditori in grado di dare impulso alla procedura, ha determinato l'immediato effetto estintivo della procedura esecutiva, e tanto ancor prima dell'adozione, da parte del giudice dell'esecuzione, dell'eventuale provvedimento sulla opposizione all'esecuzione richiesto (estinzione per inefficacia del pignoramento).
2.3. - E' pertanto del tutto condivisibile la statuizione del difetto di interesse da parte del
Giudice del reclamo, posto che la rinuncia del creditore titolato, avvenuta nel maggio del
2022 e dunque prima della udienza indetta (13.10.2022) per la decisione sull'opposizione vertente sulla inefficacia del pignoramento, in assenza di altri creditori in grado di dare impulso alla procedura, ha determinato l'immediato effetto estintivo della procedura pagina 6 di 13 esecutiva, addirittura prima ancora dell'adozione, da parte del giudice dell'esecuzione, del provvedimento dichiarativo dell'estinzione (c.d. effetto istantaneo della rinuncia).
2.4. - E' appena il caso di precisare che, qualora siano proposte (come nel concreto) opposizioni esecutive, l'estinzione del processo esecutivo comporta, in relazione a queste, la cessazione della materia del contendere per sopravvenuto difetto di interesse a proseguire il processo rispetto alle opposizioni agli atti esecutivi (Cass. 16 novembre
2005 n. 23084; Cass. 4498/2011 tra le tante).
2.5. - Vertendo l'opposizione proposta dalla sull'inefficacia del pignoramento Pt_1 per mancata produzione del titolo esecutivo, ne deriva che il provvedimento di estinzione del processo esecutivo comportava la cessazione della materia del contendere anche con riferimento all'opposizione della da qualificarsi come opposizione agli atti Pt_1 esecutivi, e non alla esecuzione (v. Cass. n. 6426/09).
E difatti, il G.E ha dichiarato in data 13.10.2022 il non luogo a provvedere sul ricorso in opposizione, data la estinzione del processo esecutivo.
Il relativo provvedimento non è stato reclamato.
2.6. - Non può infine condividersi l'argomentazione che l'effetto estintivo si era già verificato per effetto della opposizione proposta dalla per l'inefficacia del Pt_1 pignoramento;
sul punto, trattandosi di un'ipotesi di estinzione atipica ex art. 630 c.p.c., nessun effetto istantaneo si poteva produrre prima del contraddittorio tra le parti e, nel caso di specie, l'udienza indetta per decidere sull'opposizione era stata fissata per il
13.10.2022, successivamente alla dichiarazione di rinuncia alla procedura esecutiva da parte del creditore procedente.
Vale comunque la pena di sottolineare che il titolo esecutivo, non depositato in precedenza, può essere depositato nel corso del giudizio e in tal modo risultare constatato che il titolo esecutivo esisteva.
Il termine non è invero previsto a pena di inefficacia del pignoramento o di estinzione del processo ed il deposito può essere eseguito anche successivamente, consentendo di assolvere lo scopo cui era preordinato il deposito precedente (v. Cass. 6426/2009).
Ne consegue che, nel corso del giudizio di opposizione, era facoltà del creditore procedente depositare anche successivamente il titolo esecutivo, per cui l'effettuazione del deposito nel corso del giudizio di opposizione avrebbe impedito la pronuncia della nullità, in quanto l'intervenuta dimostrazione del possesso del titolo da parte del creditore istante avrebbe consentito di ritenere raggiunto lo scopo perseguito dalla regola violata
(v. anche Cass. 5906/06 e 6957/07).
pagina 7 di 13 2.7. - Dunque, il giudice non avrebbe potuto rilevare d'ufficio l'estinzione del processo esecutivo prima della dichiarazione di rinuncia agli atti del processo esecutivo da parte del creditore procedente.
3. - Con il secondo motivo di appello, l'appellante denuncia l'inesistenza del sub-fascicolo relativo alla causa di opposizione all'esecuzione proposta, stante il fatto che, non essendo stati rispettati i tempi processuali da parte dell'Ufficio, la duplicazione operata dalla cancelleria ha determinato l'inesistenza della iscrizione a ruolo del fascicolo dell'opposizione.
3.1 - Il motivo è evidentemente inammissibile, posto che, a prescindere dal fatto che nel fascicolo telematico risulta presente il sub-procedimento avente nr. 94-1/2018, la questione sollevata della irregolarità della iscrizione a ruolo dell'opposizione proposta non può riverberare alcun effetto sulla regolarità della pronuncia di estinzione del processo per rinuncia del creditore procedente né, tantomeno, sulla sentenza che ha rigettato il reclamo proposto dalla debitrice esecutata.
Né può sindacarsi in questa sede, l'operato del G.E. che non si è pronunciato sulla fase sommaria della opposizione all'esecuzione; l'oggetto dell'appello è invero limitato alla verifica di eventuali errori nella sentenza del tribunale collegiale che ha statuito sulla regolarità della estinzione della procedura esecutiva.
La questione della opposizione all'esecuzione proposta e chiusa con un provvedimento di non luogo a provvedere non forma oggetto del presente giudizio di gravame.
4. - Con un terzo motivo, l'appellante deduce la violazione dell'art. 629, ult. comma e dell'art. 306, secondo comma, c.p.c., per erronea individuazione della causa di estinzione del processo esecutivo.
Sul punto, l'appellante ha censurato la decisione di primo grado rilevando che l'estinzione era stata pronunciata senza che le fosse stata notificata l'istanza di rinuncia agli atti ex art. 306 c.p.c. da parte del creditore procedente.
4.1. - Anche tale motivo è infondato.
Come rilevato dalla Suprema Corte (v. Cass. 1826/1993), “… il procedimento per la dichiarazione di estinzione del processo esecutivo a seguito di rinuncia, disciplinato dall'art. 629 cod. proc. civ., trova la sua regolamentazione anche nella disposizione dell'art. 306 dello stesso codice, espressamente richiamato (sent. n. 413 del 1983) e da considerarsi disposizione di carattere generale. Dal combinato disposto di queste due norme si deve ricavare che la dichiarazione di estinzione è pronunciata dal giudice dopo
pagina 8 di 13 la verifica della regolarità della rinuncia come atto, senza che sia necessaria la fissazione di apposita udienza”.
Ne consegue che nessuna apposita udienza doveva essere formalmente comunicata alla
, regolarmente costituita nel giudizio che, peraltro, non aveva alcun interesse ad Pt_1 opporsi alla estinzione e/o ad impugnare la declaratoria di estinzione del processo esecutivo per rinuncia dell'unico creditore.
Sul punto, è stato rimarcato dalla Suprema Corte che “… l'estinzione del processo esecutivo si verifica per effetto della sola rinuncia dell'unico creditore, avendo il provvedimento di estinzione del giudice dell'esecuzione natura meramente dichiarativa…”
(cfr. Cass. 21.11.17 n. 27545).
Pertanto, all'ordinanza del giudice dell'esecuzione ex art. 629 c.p.c. deve riconoscersi natura meramente ricognitiva di un'estinzione già verificatasi, di per sé preclusiva ad altri interventi.
Ne consegue che: a) non era necessaria la fissazione di una apposita udienza;
B) né tantomeno, l'accettazione da parte della debitrice esecutata (v. anche trib. S.M Capua
Vetere sent. 32272025).
5. - Con un ultimo motivo, l'appellante si duole che la cessionaria del credito non abbia fornito la prova della propria titolarità del credito.
Anche tale motivo è manifestamente infondato.
In via preliminare, non può sottacersi che l'eccezione è stata proposta solo nel giudizio di appello ed è evidentemente tardiva.
Ad ogni buon conto, va richiamato il consolidato insegnamento della Suprema corte, secondo cui “ … in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione (Cass. 29 dicembre 2017, n. 31118)”; ed ancora, “… in caso di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art.
58 TUB, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione
pagina 9 di 13 delle singole categorie consentano d'individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione“ (v. Cass. 15884/2019).
Ora, la ha prodotto l'avviso di cessione dei crediti pubblicato Controparte_2 nella Gazzetta ufficiale, contenente l'elenco del sito Internet della cessionaria, nel quale individuare l'elenco dei crediti ceduti.
Ne consegue che è stata fornita “la prova documentale della legittimazione, con documenti idonei a «dimostrare l'incorporazione e l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco» (cfr. Cass. 2 marzo 2016, n. 4116), con la conseguenza che risulta rispettato il precetto per cui la comunicazione relativa alla cessione da pubblicare in Gazzetta contiene “diffuse ed approfondite notizie”, e non lascia
“incertezze od ombre di sorta sui crediti inclusi/esclusi dall'ambito della cessione” atti a
“dimostrare la legittimazione attiva del soggetto che assume, quale cessionario, la titolarità di un credito” (v. Cass., 13 giugno 2019, n. 15884 e Cass. n. 5617/2020; v. anche C.A Firenze, sent. n. 1952/2021).
Peraltro, parte appellata ha prodotto copia del titolo esecutivo in forza del quale è stato azionato originariamente il pignoramento (deducendo di essere in possesso dell'originale), a riprova dell'avvenuta cessione del credito di cui si controverte, giustappunto compreso tra quelli compravenduti nell'ambito dell'operazione di cessione in blocco (cfr. sul punto che il creditore è in possesso del titolo esecutivo, che, ai sensi dell'art. 1262 c.c., “il cedente deve consegnare al cessionario” e quindi detto fatto è indice sufficiente della titolarità del credito, C.A. Bari n. 1666/24, C.A. Bari sent. n.
919/24; v. Cass. 4116/2016; Cass. n. 24798/2020).
Ne deriva che l'eccezione è infondata.
6. – Con un motivo sollevato solo con le note conclusionali (depositate in data
17.01.2025), l'appellante ha dedotto la erroneità della sentenza impugnata sulle spese del processo esecutivo, evidenziando che, ai sensi dell'art. 632 c.p.c., “il G.E. provvede alla liquidazione delle spese sostenute dalle parti, se richiesto, e alla liquidazione dei compensi spettanti all'eventuale delegato ai sensi dell'art. 591 bis c.p.c.” e che, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 306 c.p.c. (applicabile anche nel processo esecutivo ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 629 c.p.c.), il rinunciante deve rimborsare, in caso di mancato accordo, le spese alle altre parti.
Ora, il motivo non è stato affatto proposto nell'appello e, pertanto, deve considerarsi inammissibile in quanto tardivo, perchè formulato solo nelle note conclusionali, allorquando il procedimento era stato rinviato per la sua decisione definitiva.
pagina 10 di 13 Peraltro, è noto che il debitore, di regola, non sostiene spese che debbano essere liquidate dal giudice dell'esecuzione all'atto dell'estinzione.
Quanto, invece, alle spese del procedimento di opposizione, a prescindere dalla intempestività del motivo, deve rilevarsi che, nella struttura delle opposizioni, ai sensi degli artt. 615, comma secondo, 617 e 619 cod. proc. civ., il giudice dell'esecuzione, con il provvedimento che chiude la fase sommaria davanti a sé - sia che rigetti, sia che accolga l'istanza di sospensione o la richiesta di adozione di provvedimenti indilazionabili, fissando il termine per l'introduzione del giudizio di merito, o, quando previsto, quello per la riassunzione davanti al giudice competente -, deve provvedere sulle spese della fase sommaria, potendosi, peraltro, ridiscutere tale statuizione nell'ambito del giudizio di merito" (così, Cass. n. 22033/2011; conf., ex multis, Cass. n. 15082/2019).
Pertanto, a fronte del provvedimento che ha dichiarato il non luogo a provvedere sul ricorso in opposizione del 13.10.2023 e che ha chiuso l'opposizione, la era Pt_1 tenuta a proporre reclamo, ovvero introdurre il giudizio di merito.
Al che non ha minimamente adempiuto.
Per mera completezza, non può neppure sostenersi che le spese dell'opposizione
(quand'anche limitatamente alla fase sommaria) devono liquidarsi con l'ordinanza che dichiara l'estinzione del procedimento, giacché la disposizione di cui allo stesso art. 624, comma 3, c.p.c. [laddove si prevede che "(...) il giudice dell'esecuzione dichiara, anche
d'ufficio, con ordinanza, l'estinzione del processo e ordina la cancellazione della trascrizione del pignoramento, provvedendo anche sulle spese"] non concerne dette spese.
Le spese di cui all'art. 624, comma 3, c.p.c. debbono identificarsi con quelle che spettano al debitore in caso di vittorioso esperimento dell'opposizione all'esecuzione, che vanno liquidate nella pertinente sede processuale.
Ne deriva che, non avendo il giudice dell'esecuzione liquidato le spese della fase sommaria del processo di opposizione, la tutela della appellante in relazione a tale omissione sarebbe stata assicurata dalla possibilità di instaurare il giudizio di merito, anche al fine di ottenere in tale sede la liquidazione omessa, con la conseguenza che, in difetto, tale chance risulta definitivamente perduta.
Non può peraltro escludersi che, in caso di omissione da parte del giudice, la parte interessata possa anche avanzare istanza di integrazione dell'ordinanza di cui all'art. 624, comma 1, c.p.c., ai sensi dell'art. 289 c.p.c., similmente a quanto avviene ai fini della concessione del termine di cui all'art. 616 c.p.c. pretermesso (quanto, cioè, ha fatto pagina 11 di 13 l'odierna ricorrente); tuttavia, detta istanza di integrazione deve comunque essere proposta prima della scadenza del termine per instaurare la fase di merito dell'opposizione, onde garantire comunque alle parti (previa eventuale loro rimessione in termini, ove occorra) la possibilità di chiedere la revisione della liquidazione provvisoria del giudice dell'esecuzione nell'ambito della fase di merito dell'opposizione (Cass. n.
22503/2011).
Dopo che detto termine sia scaduto, infatti, la liquidazione delle spese in questione non è più possibile, perché - non essendo stato introdotto il giudizio di merito - la parentesi di cognizione è definitivamente estinta, ex art. 307, comma 3, c.p.c. (Cass. n.
12170/2016).
Nel concreto, il processo di opposizione all'esecuzione è stato autonomamente definito con provvedimento di non luogo a provvedere all'udienza del 13.10.2023, alla quale, tra l'altro, l'opponente non era comparsa.
Deve condividersi, dunque, la motivazione del Giudice della sentenza impugnata, laddove specifica che “né può sfuggire che per contestare il provvedimento cautelare nella parte relativa al governo delle spese di lite la parte avrebbe dovuto reclamare l'ordinanza cautelare ovvero introdurre il relativo giudizio di merito” (cfr. p. 3, sentenza impugnata).
Ne deriva che anche per tale ragione il motivo è inammissibile.
7. - In ordine alle spese di lite, considerato il rigetto dell'appello, le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata nel dispositivo (valore causa € 78.382,91, parametri minimi, fase di studio, introduttiva, di trattazione/istruttoria, di decisione).
8. - Il rigetto integrale dell'impugnazione comporta, inoltre, la declaratoria, in applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dell'obbligo di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei Parte_1 confronti di . avverso la sentenza n. 717/2023 pubblicata il Controparte_1 _2
14.3.2023 del tribunale di Foggia, così provvede:
- rigetta l'appello;
- dichiara tenuta e condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite del grado di giudizio, che liquida in complessivi € 7.160,00 oltre r.f.s.g. Iva e Cpa come per legge;
- dichiara sussistenti i presupposti di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
pagina 12 di 13 Così deciso in Bari il 18.3.2025
Il Giudice rel.
Dr. Gaetano Labianca
Il Presidente
Dr.ssa Maria Mitola
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
CORTE di APPELLO di BARI
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello di Bari, prima sezione civile, raccolta in camera di consiglio, composta dai magistrati:
Dott. Maria Mitola - Presidente
Dott. Michele Prencipe - Consigliere
Dott. Gaetano Labianca - Consigliere rel./est. ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al nr. R.g. 475/2023, promossa da
, rappresentata e difesa dall'avv. Franco Furore ed elettivamente Parte_1 domiciliata presso il suo studio;
- appellante - nei confronti di
in persona del suo l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1
Andrea Zeroli ed elettivamente domiciliata presso il suo studio;
- appellata –
Oggetto: appello avverso sentenza di rigetto del reclamo ex art. 630 c.p.c.
Conclusioni delle parti: come da note scritte di cui all'udienza “cartolare” del
18.03.2025.
Fatto.
Con ricorso in appello depositato in data 13.03.2023, impugnava la Parte_1 sentenza n. 717/2023 pubblicata in data 17.03.2023, con la quale il Tribunale di Foggia, in composizione collegiale, aveva rigettato il reclamo ex art. 630, co. 3, c.p.c. da essa interposto avverso l'ordinanza di estinzione della procedura esecutiva immobiliare depositata in data 18.07.2022.
pagina 1 di 13 All'uopo, premetteva:
- che, a seguito dell'iscrizione a ruolo della procedura esecutiva e della fissazione della prima udienza di comparizione, aveva proposto ricorso in opposizione all'esecuzione ex art. 615, co. 2 c.p.c., deducendo - tra l'altro - l'inefficacia del pignoramento per violazione dell'art. 557 c.p.c., a causa della mancata produzione, da parte del creditore pignorante, del titolo esecutivo;
- che, sebbene avesse più volte sollevato la detta eccezione (chiedendo dichiararsi l'inefficacia del pignoramento e l'estinzione del procedimento esecutivo), il G.E. non si era mai pronunciato, anche a causa della frequente sostituzione del giudice titolare del ruolo e dei numerosi rinvii disposti nelle more del giudizio;
- che, in particolare, con provvedimento reso a verbale, il G.E. aveva disposto il rinvio all'udienza del 14.09.2021 anche per la trattazione dell'opposizione, riservando di provvedere sull'istanza di vendita;
- che, all'esito dell'udienza del 14.09.2021, il G.E rinviava la causa all'udienza del
19.04.2022, onerando parte creditrice di esibire in originale i titoli cambiari e riservando ogni determinazione all'esito, senza pronunciarsi sull'opposizione all'esecuzione;
- che, in data 17.12.2021, si era costituita, in qualità di interventore, la
[...]
cessionaria dell'originario credito, la quale - in allegato alla propria Controparte_2 comparsa - non aveva depositato alcun tipo di documentazione atta a verificare con certezza la sua legittimazione;
- che, con le note di trattazione scritta per l'udienza del 15.06.2022, aveva depositato copia della sentenza n. 595/2022 passata in giudicato, con la quale veniva acclarata la falsità dei titoli cambiari posti a fondamento del titolo esecutivo, al fine di sottolineare la necessità di una celere pronuncia del G.E. ed al fine di evitare ulteriori danni patrimoniali;
- che, in data 31.05.2022, veniva depositato atto di rinuncia da parte di _2
, mai comunicata ad essa opponente, a seguito del quale, il G.E. - con ordinanza
[...] del 18.07.2022 comunicata in pari data - dichiarava l'estinzione della procedura esecutiva, senza preventivamente convocare le parti e nulla disponendo in ordine alla proposta opposizione;
- che, con successiva ordinanza, il G.E. disponeva il differimento dell'udienza per la trattazione del fascicolo di opposizione all'udienza del 13.03.2023, all'esito della quale dichiarava il non luogo a provvedere sul sub - procedimento di opposizione;
pagina 2 di 13 - che, avverso l'ordinanza di estinzione del 18.07.2022, aveva proposto reclamo ex art. 630 c.p.c.;
- che il Tribunale di Foggia in composizione collegiale rigettava il reclamo, condannandola al pagamento delle spese di lite;
- che detta sentenza era illegittima ed erronea, per i seguenti motivi:
1. - violazione e/o mancata applicazione degli artt. 100, 112, 624 e 630 c.p.c., per aver il
Tribunale collegiale espresso una motivazione apparente nel ritenere il difetto di interesse ad agire di essa reclamante;
2. - violazione dell'art. 629, ult. co. e 306, co. 2 c.p.c. ed erronea individuazione della causa di estinzione del processo, posto che il Giudice di prime cure si era pronunciato per la non necessità dell'accettazione da parte del debitore esecutato;
3. - omessa declaratoria del difetto di legittimazione attiva della Controparte_2
non avendo questa, in sede di intervento nella procedura esecutiva, allegato alcun
[...] documento che legittimasse la sua costituzione, con conseguente carenza della prova della titolarità del credito.
Tanto premesso, chiedeva:
- che venisse dichiarato nullo il provvedimento di estinzione del 18.07.2022;
- che venisse dichiarata l'estinzione della procedura per intervenuta inefficacia del pignoramento ex art. 557, co. 2 c.p.c., con condanna dell'appellata alle spese del doppio grado del giudizio.
Si costituiva la in qualità di procuratrice di Controparte_2 Parte_2 che, in rito, eccepiva l'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis e, nel merito, esponeva:
- che, con atto del 21.12.2022, a rogito Notaio Dr. di Milano (rep. Persona_1
14657, racc. 7926), nell'ambito dell'operazione di scissione che aveva interessato
[...]
e a far data dal 31.12.2022, era stato assegnato a Controparte_2 Parte_2
Cont quest'ultima il “ramo , che riguardava la posizione relativa a Controparte_3
, con la conseguenza che la legittimazione di era provata dalla
[...] Parte_2 pacifica circostanza che ad essa erano stati assegnati tutti i crediti della società scissa, Cont ossia rientranti nel ramo;
Controparte_2
- che, successivamente, conferiva alla tra Parte_2 Controparte_2
l'altro, il potere di rappresentanza processuale nonché la gestione del diritto sostanziale afferente il credito oggetto di causa;
- che, nel merito, il sub - procedimento di opposizione era stato dichiarato estinto con provvedimento del 13.10.2023, regolarmente comunicato alle parti e non reclamato nei pagina 3 di 13 termini, per cui le doglianze dell'appellante sulle presunte irregolarità del giudizio di opposizione erano da considerarsi inammissibili;
- che il reclamante non aveva alcun interesse ad ottenere una dichiarazione di inefficacia del pignoramento in luogo della dichiarazione di estinzione per rinuncia al pignoramento;
- che, invero, l'estinzione del processo esecutivo si era già verificata per effetto della rinuncia dell'unico creditore, avendo il provvedimento di estinzione natura meramente dichiarativa e ricognitiva di un'estinzione già verificatasi;
- che le spese dell'opposizione non potevano liquidarsi con l'ordinanza di estinzione del processo esecutivo, giacché la disposizione di cui all'art. 624, co. 3 non concerneva dette spese;
- che nessuna rilevanza ai fini del decidere assumeva la circostanza che non risultasse iscritto a ruolo nessun fascicolo dell'opposizione, che comunque risultava iscritto al nr.
R.G.E. 94 -1/2018;
- che, con riferimento alla riferibilità della dichiarazione di rinuncia, essa era stata depositata nel fascicolo corretto, intestato “sezione Esecuzioni immobiliari – Istanza di rinuncia alla procedura esecutiva” e conteneva l'espressa dichiarazione di voler rinunciare alla procedura esecutiva “pendente nei confronti delle Signore e Controparte_4 [...]
, senza alcuna incertezza sull'identificazione della procedura oggetto di Pt_1 rinuncia;
- che non v'era alcun obbligo per la cancelleria di notiziare la debitrice esecutata dell'avvenuto deposito dell'istanza, essendo la stessa regolarmente costituita e potendo visionare il fascicolo dell'esecuzione;
- che, nel processo esecutivo, non era previsto che il debitore dovesse accettare la rinuncia dei creditori, in quanto era irrilevante la sua volontà ai fini della prosecuzione del processo esecutivo;
- che, per la prima volta in sede di gravame, l'appellante aveva contestato la legittimazione attiva della Controparte_2
- che detta eccezione era comunque infondata, posto che, in sede di comparsa di intervento, aveva depositato l'avviso di cessione dei crediti pubblicato in Gazzetta
Ufficiale contenente l'indicazione del sito Internet della cessionaria, nel quale individuare l'elenco dei crediti creduti, sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario e la sua legittimazione processuale.
Tanto premesso, chiedeva che il ricorso venisse dichiarato inammissibile e/o infondato.
pagina 4 di 13 Senza lo svolgimento di alcuna attività istruttoria, la causa è stata rinviata all'udienza del
18.03.2025 per la decisione.
Diritto.
1.- Con un primo motivo, l'appellante ha dedotto la nullità della sentenza per violazione e/o mancata applicazione degli artt. 100, 112, 624 e 630 c.p.c.
In particolare, ha evidenziato la l'erroneità della sentenza nella parte in cui il Pt_1
Tribunale ha dichiarato la sua carenza di interesse ad agire con riferimento alla domanda di estinzione della procedura per inefficacia del pignoramento (ex art. 557, secondo comma, c.p.c.), piuttosto che - come avvenuto nella specie - per rinuncia del creditore procedente.
Ha rimarcato l'appellante che, ove l'Ufficio avesse rilevato, sin dalla prima udienza,
l'improcedibilità della procedura esecutiva, non sarebbe stata costretta a proporre ricorso in opposizione;
peraltro, la creditrice aveva rinunciato solo dopo tre anni dall'inizio della procedura e dopo che erano intervenute alcune pronunce del Tribunale di Foggia in ordine alla falsità del titolo esecutivo;
inoltre, a fronte della opposizione all'esecuzione spiegata in ordine all'inefficacia del pignoramento (per inosservanza del termine di cui all'art. 557 c.p.c.), il Tribunale non aveva rilevato d'ufficio detta causa di estinzione, dichiarando in modo affrettato l'estinzione della procedura per rinuncia, nonostante l'effetto estintivo si fosse già prodotto prima della dichiarazione di rinuncia da parte del creditore procedente.
2. - A parere della Corte, il motivo è infondato.
Va premesso che l'appellante, a fronte del pignoramento immobiliare notificato in data
18.12.2017, ha proposto opposizione ex art. 615 c.p.c., deducendo l'inefficacia del pignoramento per inosservanza del termine ex art. 557 c.p.c. da parte del creditore procedente (per mancato deposito titolo esecutivo nei 10 gg. susseguenti al pignoramento).
Aperto il sub-procedimento relativo all'opposizione all'esecuzione, il Giudice dell'esecuzione ha effettuato diversi rinvii d'ufficio, senza decidere sull'opposizione proposta (l'ultimo rinvio d'ufficio è per l'udienza del 13.10.2022).
Nelle more, il creditore procedente ha depositato, in data 31.5.2022 (e quindi anteriormente alla decisione sull'opposizione), istanza di rinuncia agli atti della procedura esecutiva (avente nr. Rg.Es. 94/2018), ex art. 306 c.p.c.
pagina 5 di 13 La peculiarità del procedimento è che l'estinzione della procedura esecutiva è stata pronunciata prima che venisse decisa la sospensione per opposizione all'esecuzione ex art. 624 c.p.c.
2.1. - Ne consegue che, per effetto della rinuncia dell'unico creditore, avendo il provvedimento di estinzione natura meramente dichiarativa e ricognitiva di un'estinzione già verificatasi (v., sul punto, Cass., sez. 3, 21/11/2017, n. 27545), di per sé preclusiva di altri interventi, vi era l'esigenza del G.E. di estinguere celermente il procedimento, e ciò nella salvaguardia dell'interesse dell'esecutato, onde evitare che nella procedura ancora pendente potessero intervenire altri creditori abilitati a darvi impulso, una volta effettuato il deposito dell'atto ex art. 629 c.p.c.
Ed invero, il provvedimento di estinzione del giudice dell'esecuzione ha natura meramente dichiarativa dell'effetto estintivo (istantaneo), che si è già prodotto nel momento in cui il processo esecutivo non risulta più sorretto da un creditore munito di titolo esecutivo;
al contrario, un intervento anteriore alla rinuncia impedisce l'estinzione della procedura e determina la sua prosecuzione in danno dell'esecutato (cfr., per tutte,
Cass. n. 5291/2023).
Ciò anche in sintonia con le Sezioni Unite della Suprema Corte che, con la sentenza n. 61 del 7 gennaio 2014, hanno statuito che "… nel processo di esecuzione, la regola secondo cui il titolo esecutivo deve esistere dall'inizio alla fine della procedura va intesa nel senso che essa presuppone non necessariamente la continuativa sopravvivenza del titolo del creditore procedente, bensì la costante presenza di almeno un valido titolo esecutivo (sia pure dell'interventore) che giustifichi la perdurante efficacia dell'originario pignoramento".
2.2. - Ora, la rinuncia del creditore titolato, avvenuta in data 31.5.2022, in assenza di altri creditori in grado di dare impulso alla procedura, ha determinato l'immediato effetto estintivo della procedura esecutiva, e tanto ancor prima dell'adozione, da parte del giudice dell'esecuzione, dell'eventuale provvedimento sulla opposizione all'esecuzione richiesto (estinzione per inefficacia del pignoramento).
2.3. - E' pertanto del tutto condivisibile la statuizione del difetto di interesse da parte del
Giudice del reclamo, posto che la rinuncia del creditore titolato, avvenuta nel maggio del
2022 e dunque prima della udienza indetta (13.10.2022) per la decisione sull'opposizione vertente sulla inefficacia del pignoramento, in assenza di altri creditori in grado di dare impulso alla procedura, ha determinato l'immediato effetto estintivo della procedura pagina 6 di 13 esecutiva, addirittura prima ancora dell'adozione, da parte del giudice dell'esecuzione, del provvedimento dichiarativo dell'estinzione (c.d. effetto istantaneo della rinuncia).
2.4. - E' appena il caso di precisare che, qualora siano proposte (come nel concreto) opposizioni esecutive, l'estinzione del processo esecutivo comporta, in relazione a queste, la cessazione della materia del contendere per sopravvenuto difetto di interesse a proseguire il processo rispetto alle opposizioni agli atti esecutivi (Cass. 16 novembre
2005 n. 23084; Cass. 4498/2011 tra le tante).
2.5. - Vertendo l'opposizione proposta dalla sull'inefficacia del pignoramento Pt_1 per mancata produzione del titolo esecutivo, ne deriva che il provvedimento di estinzione del processo esecutivo comportava la cessazione della materia del contendere anche con riferimento all'opposizione della da qualificarsi come opposizione agli atti Pt_1 esecutivi, e non alla esecuzione (v. Cass. n. 6426/09).
E difatti, il G.E ha dichiarato in data 13.10.2022 il non luogo a provvedere sul ricorso in opposizione, data la estinzione del processo esecutivo.
Il relativo provvedimento non è stato reclamato.
2.6. - Non può infine condividersi l'argomentazione che l'effetto estintivo si era già verificato per effetto della opposizione proposta dalla per l'inefficacia del Pt_1 pignoramento;
sul punto, trattandosi di un'ipotesi di estinzione atipica ex art. 630 c.p.c., nessun effetto istantaneo si poteva produrre prima del contraddittorio tra le parti e, nel caso di specie, l'udienza indetta per decidere sull'opposizione era stata fissata per il
13.10.2022, successivamente alla dichiarazione di rinuncia alla procedura esecutiva da parte del creditore procedente.
Vale comunque la pena di sottolineare che il titolo esecutivo, non depositato in precedenza, può essere depositato nel corso del giudizio e in tal modo risultare constatato che il titolo esecutivo esisteva.
Il termine non è invero previsto a pena di inefficacia del pignoramento o di estinzione del processo ed il deposito può essere eseguito anche successivamente, consentendo di assolvere lo scopo cui era preordinato il deposito precedente (v. Cass. 6426/2009).
Ne consegue che, nel corso del giudizio di opposizione, era facoltà del creditore procedente depositare anche successivamente il titolo esecutivo, per cui l'effettuazione del deposito nel corso del giudizio di opposizione avrebbe impedito la pronuncia della nullità, in quanto l'intervenuta dimostrazione del possesso del titolo da parte del creditore istante avrebbe consentito di ritenere raggiunto lo scopo perseguito dalla regola violata
(v. anche Cass. 5906/06 e 6957/07).
pagina 7 di 13 2.7. - Dunque, il giudice non avrebbe potuto rilevare d'ufficio l'estinzione del processo esecutivo prima della dichiarazione di rinuncia agli atti del processo esecutivo da parte del creditore procedente.
3. - Con il secondo motivo di appello, l'appellante denuncia l'inesistenza del sub-fascicolo relativo alla causa di opposizione all'esecuzione proposta, stante il fatto che, non essendo stati rispettati i tempi processuali da parte dell'Ufficio, la duplicazione operata dalla cancelleria ha determinato l'inesistenza della iscrizione a ruolo del fascicolo dell'opposizione.
3.1 - Il motivo è evidentemente inammissibile, posto che, a prescindere dal fatto che nel fascicolo telematico risulta presente il sub-procedimento avente nr. 94-1/2018, la questione sollevata della irregolarità della iscrizione a ruolo dell'opposizione proposta non può riverberare alcun effetto sulla regolarità della pronuncia di estinzione del processo per rinuncia del creditore procedente né, tantomeno, sulla sentenza che ha rigettato il reclamo proposto dalla debitrice esecutata.
Né può sindacarsi in questa sede, l'operato del G.E. che non si è pronunciato sulla fase sommaria della opposizione all'esecuzione; l'oggetto dell'appello è invero limitato alla verifica di eventuali errori nella sentenza del tribunale collegiale che ha statuito sulla regolarità della estinzione della procedura esecutiva.
La questione della opposizione all'esecuzione proposta e chiusa con un provvedimento di non luogo a provvedere non forma oggetto del presente giudizio di gravame.
4. - Con un terzo motivo, l'appellante deduce la violazione dell'art. 629, ult. comma e dell'art. 306, secondo comma, c.p.c., per erronea individuazione della causa di estinzione del processo esecutivo.
Sul punto, l'appellante ha censurato la decisione di primo grado rilevando che l'estinzione era stata pronunciata senza che le fosse stata notificata l'istanza di rinuncia agli atti ex art. 306 c.p.c. da parte del creditore procedente.
4.1. - Anche tale motivo è infondato.
Come rilevato dalla Suprema Corte (v. Cass. 1826/1993), “… il procedimento per la dichiarazione di estinzione del processo esecutivo a seguito di rinuncia, disciplinato dall'art. 629 cod. proc. civ., trova la sua regolamentazione anche nella disposizione dell'art. 306 dello stesso codice, espressamente richiamato (sent. n. 413 del 1983) e da considerarsi disposizione di carattere generale. Dal combinato disposto di queste due norme si deve ricavare che la dichiarazione di estinzione è pronunciata dal giudice dopo
pagina 8 di 13 la verifica della regolarità della rinuncia come atto, senza che sia necessaria la fissazione di apposita udienza”.
Ne consegue che nessuna apposita udienza doveva essere formalmente comunicata alla
, regolarmente costituita nel giudizio che, peraltro, non aveva alcun interesse ad Pt_1 opporsi alla estinzione e/o ad impugnare la declaratoria di estinzione del processo esecutivo per rinuncia dell'unico creditore.
Sul punto, è stato rimarcato dalla Suprema Corte che “… l'estinzione del processo esecutivo si verifica per effetto della sola rinuncia dell'unico creditore, avendo il provvedimento di estinzione del giudice dell'esecuzione natura meramente dichiarativa…”
(cfr. Cass. 21.11.17 n. 27545).
Pertanto, all'ordinanza del giudice dell'esecuzione ex art. 629 c.p.c. deve riconoscersi natura meramente ricognitiva di un'estinzione già verificatasi, di per sé preclusiva ad altri interventi.
Ne consegue che: a) non era necessaria la fissazione di una apposita udienza;
B) né tantomeno, l'accettazione da parte della debitrice esecutata (v. anche trib. S.M Capua
Vetere sent. 32272025).
5. - Con un ultimo motivo, l'appellante si duole che la cessionaria del credito non abbia fornito la prova della propria titolarità del credito.
Anche tale motivo è manifestamente infondato.
In via preliminare, non può sottacersi che l'eccezione è stata proposta solo nel giudizio di appello ed è evidentemente tardiva.
Ad ogni buon conto, va richiamato il consolidato insegnamento della Suprema corte, secondo cui “ … in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione (Cass. 29 dicembre 2017, n. 31118)”; ed ancora, “… in caso di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art.
58 TUB, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione
pagina 9 di 13 delle singole categorie consentano d'individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione“ (v. Cass. 15884/2019).
Ora, la ha prodotto l'avviso di cessione dei crediti pubblicato Controparte_2 nella Gazzetta ufficiale, contenente l'elenco del sito Internet della cessionaria, nel quale individuare l'elenco dei crediti ceduti.
Ne consegue che è stata fornita “la prova documentale della legittimazione, con documenti idonei a «dimostrare l'incorporazione e l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco» (cfr. Cass. 2 marzo 2016, n. 4116), con la conseguenza che risulta rispettato il precetto per cui la comunicazione relativa alla cessione da pubblicare in Gazzetta contiene “diffuse ed approfondite notizie”, e non lascia
“incertezze od ombre di sorta sui crediti inclusi/esclusi dall'ambito della cessione” atti a
“dimostrare la legittimazione attiva del soggetto che assume, quale cessionario, la titolarità di un credito” (v. Cass., 13 giugno 2019, n. 15884 e Cass. n. 5617/2020; v. anche C.A Firenze, sent. n. 1952/2021).
Peraltro, parte appellata ha prodotto copia del titolo esecutivo in forza del quale è stato azionato originariamente il pignoramento (deducendo di essere in possesso dell'originale), a riprova dell'avvenuta cessione del credito di cui si controverte, giustappunto compreso tra quelli compravenduti nell'ambito dell'operazione di cessione in blocco (cfr. sul punto che il creditore è in possesso del titolo esecutivo, che, ai sensi dell'art. 1262 c.c., “il cedente deve consegnare al cessionario” e quindi detto fatto è indice sufficiente della titolarità del credito, C.A. Bari n. 1666/24, C.A. Bari sent. n.
919/24; v. Cass. 4116/2016; Cass. n. 24798/2020).
Ne deriva che l'eccezione è infondata.
6. – Con un motivo sollevato solo con le note conclusionali (depositate in data
17.01.2025), l'appellante ha dedotto la erroneità della sentenza impugnata sulle spese del processo esecutivo, evidenziando che, ai sensi dell'art. 632 c.p.c., “il G.E. provvede alla liquidazione delle spese sostenute dalle parti, se richiesto, e alla liquidazione dei compensi spettanti all'eventuale delegato ai sensi dell'art. 591 bis c.p.c.” e che, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 306 c.p.c. (applicabile anche nel processo esecutivo ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 629 c.p.c.), il rinunciante deve rimborsare, in caso di mancato accordo, le spese alle altre parti.
Ora, il motivo non è stato affatto proposto nell'appello e, pertanto, deve considerarsi inammissibile in quanto tardivo, perchè formulato solo nelle note conclusionali, allorquando il procedimento era stato rinviato per la sua decisione definitiva.
pagina 10 di 13 Peraltro, è noto che il debitore, di regola, non sostiene spese che debbano essere liquidate dal giudice dell'esecuzione all'atto dell'estinzione.
Quanto, invece, alle spese del procedimento di opposizione, a prescindere dalla intempestività del motivo, deve rilevarsi che, nella struttura delle opposizioni, ai sensi degli artt. 615, comma secondo, 617 e 619 cod. proc. civ., il giudice dell'esecuzione, con il provvedimento che chiude la fase sommaria davanti a sé - sia che rigetti, sia che accolga l'istanza di sospensione o la richiesta di adozione di provvedimenti indilazionabili, fissando il termine per l'introduzione del giudizio di merito, o, quando previsto, quello per la riassunzione davanti al giudice competente -, deve provvedere sulle spese della fase sommaria, potendosi, peraltro, ridiscutere tale statuizione nell'ambito del giudizio di merito" (così, Cass. n. 22033/2011; conf., ex multis, Cass. n. 15082/2019).
Pertanto, a fronte del provvedimento che ha dichiarato il non luogo a provvedere sul ricorso in opposizione del 13.10.2023 e che ha chiuso l'opposizione, la era Pt_1 tenuta a proporre reclamo, ovvero introdurre il giudizio di merito.
Al che non ha minimamente adempiuto.
Per mera completezza, non può neppure sostenersi che le spese dell'opposizione
(quand'anche limitatamente alla fase sommaria) devono liquidarsi con l'ordinanza che dichiara l'estinzione del procedimento, giacché la disposizione di cui allo stesso art. 624, comma 3, c.p.c. [laddove si prevede che "(...) il giudice dell'esecuzione dichiara, anche
d'ufficio, con ordinanza, l'estinzione del processo e ordina la cancellazione della trascrizione del pignoramento, provvedendo anche sulle spese"] non concerne dette spese.
Le spese di cui all'art. 624, comma 3, c.p.c. debbono identificarsi con quelle che spettano al debitore in caso di vittorioso esperimento dell'opposizione all'esecuzione, che vanno liquidate nella pertinente sede processuale.
Ne deriva che, non avendo il giudice dell'esecuzione liquidato le spese della fase sommaria del processo di opposizione, la tutela della appellante in relazione a tale omissione sarebbe stata assicurata dalla possibilità di instaurare il giudizio di merito, anche al fine di ottenere in tale sede la liquidazione omessa, con la conseguenza che, in difetto, tale chance risulta definitivamente perduta.
Non può peraltro escludersi che, in caso di omissione da parte del giudice, la parte interessata possa anche avanzare istanza di integrazione dell'ordinanza di cui all'art. 624, comma 1, c.p.c., ai sensi dell'art. 289 c.p.c., similmente a quanto avviene ai fini della concessione del termine di cui all'art. 616 c.p.c. pretermesso (quanto, cioè, ha fatto pagina 11 di 13 l'odierna ricorrente); tuttavia, detta istanza di integrazione deve comunque essere proposta prima della scadenza del termine per instaurare la fase di merito dell'opposizione, onde garantire comunque alle parti (previa eventuale loro rimessione in termini, ove occorra) la possibilità di chiedere la revisione della liquidazione provvisoria del giudice dell'esecuzione nell'ambito della fase di merito dell'opposizione (Cass. n.
22503/2011).
Dopo che detto termine sia scaduto, infatti, la liquidazione delle spese in questione non è più possibile, perché - non essendo stato introdotto il giudizio di merito - la parentesi di cognizione è definitivamente estinta, ex art. 307, comma 3, c.p.c. (Cass. n.
12170/2016).
Nel concreto, il processo di opposizione all'esecuzione è stato autonomamente definito con provvedimento di non luogo a provvedere all'udienza del 13.10.2023, alla quale, tra l'altro, l'opponente non era comparsa.
Deve condividersi, dunque, la motivazione del Giudice della sentenza impugnata, laddove specifica che “né può sfuggire che per contestare il provvedimento cautelare nella parte relativa al governo delle spese di lite la parte avrebbe dovuto reclamare l'ordinanza cautelare ovvero introdurre il relativo giudizio di merito” (cfr. p. 3, sentenza impugnata).
Ne deriva che anche per tale ragione il motivo è inammissibile.
7. - In ordine alle spese di lite, considerato il rigetto dell'appello, le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata nel dispositivo (valore causa € 78.382,91, parametri minimi, fase di studio, introduttiva, di trattazione/istruttoria, di decisione).
8. - Il rigetto integrale dell'impugnazione comporta, inoltre, la declaratoria, in applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dell'obbligo di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei Parte_1 confronti di . avverso la sentenza n. 717/2023 pubblicata il Controparte_1 _2
14.3.2023 del tribunale di Foggia, così provvede:
- rigetta l'appello;
- dichiara tenuta e condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite del grado di giudizio, che liquida in complessivi € 7.160,00 oltre r.f.s.g. Iva e Cpa come per legge;
- dichiara sussistenti i presupposti di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
pagina 12 di 13 Così deciso in Bari il 18.3.2025
Il Giudice rel.
Dr. Gaetano Labianca
Il Presidente
Dr.ssa Maria Mitola
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