Sentenza 2 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 02/05/2025, n. 3591 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3591 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2025 |
Testo completo
N. 12900/ 2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Maria Laura Amato Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Giudice
Dott. Valentina Maderna Giudice rel ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A PARZIALE
nella causa sopra indicata iscritta a ruolo in data 06/04/2024 promossa da
1) Parte_1
Nato il 07/02/1985 a SARONNO (VA)
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...]. 134 20826 Parte_2
Rappresentato e difeso dall'Avv. VERDELLI ELEONORA ANGELA presso il cui studio in VIA
VOLTA, 70 20816 CERIANO LAGHETTO ha eletto domicilio telematico
Parte attrice nei confronti di
2) Controparte_1
Nata il 30/08/1989 a SARONNO (VA)
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...]N. 3 20014 NERVIANO ITALIA
Rappresentato e difeso dall'Avv. FADDA GIUSEPPE presso il cui studio in VIA CORBETTA N. 1 22063 CANTU' ha eletto domicilio telematico
Parte convenuta
Con comunicazione all'Ufficio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto -
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento
OGGETTO: DIVORZIO GIUDIZIALE
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio a Cogliate in data 17.09.2014 con rito concordatario
Dalla relazione sono nati nata il [...] e nato il [...] Per_1 Per_2
I medesimi coniugi si sono separati come da sentenza n. 641/2021 emessa, a seguito di conclusioni congiunte delle parti, dal tribunale ordinario di Monza
Con ricorso iscritto a ruolo presso questo Tribunale in data 06/04/2024 ha Parte_1 chiesto la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la regolamentazione della responsabilità genitoriale, con le conseguenti pronunce in ordine alle frequentazioni dei minori e al loro mantenimento, come dettagliate in ricorso
Il coniuge convenuto, ritualmente costituitosi in giudizio, per quanto di rilievo in questa sede, ha aderito alla richiesta di pronuncia formulata da controparte in ordine allo status divorzile.
All'udienza ex art. 473 bis.21 cpc del 09.10.2024 il Giudice delegato, verificata la regolare instaurazione del contraddittorio, ha provveduto all'esame delle parti, che hanno reso ampie dichiarazioni da intendersi qui richiamate e trascritte.
All'esito di ampia discussione il giudice delegato, anche sull'accordo delle parti, ha così provveduto:
1.adotta i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti: conferma l'affido condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori
Dispone che resti collocata, anche ai fini della residenza anagrafica, presso e con il papà e Per_1 vedrà la mamma a fine settimana alternati dal venerdì all'uscita da scuola alla domenica sera, oltre ad un giorno infrasettimanale con cena da concordare direttamente con la mamma
Dispone che esti collocato, anche ai fini della residenza anagrafica, presso e con la mamma Per_2
e vedrà il papà a fine settimana alternati dal venerdì all'uscita da scuola alla domenica sera dopo cena, oltre ad un giorno infrasettimanale (il mercoledì) con cena nelle settimane che terminano con il week-end di competenza materna
Dispone che ciascun genitore provveda in via diretta al mantenimento ordinario dei figli minori nei rispettivi tempi di permanenza. Le spese straordinarie saranno suddivise in ragione del 50%.
Dispone che l'assegno unico universale relativo ad e venga percepito dalla mamma Per_1 Per_2 in ragione del 100%
Incarica i SS dei Comuni di e di Nerviano, in stretta collaborazione tra loro, anche per il Pt_2 tramite sei servizi specialistici sul territorio provvedano a:
-dare corso alla valutazione psico diagnostica dei genitori
-attivare presso le abitazioni di entrambi i genitori l'educativa domiciliare al fine di osservare la relazione tra gli stessi e i minori
-attivare, se ritenuto opportuno, un supporto psicologico per i minori ovvero garantire loro uno spazio autonomo di ascolto nell'ambito del quale siano liberi di esprimere liberamente pensieri ed emozioni
Dispone che, in caso di trasferimento della madre e di presso il Comune di Parabiago i SS Per_2 del comune di Nerviano curino il celere passaggio di consegne ai SS di detto Comune, riducendo al minimo lo spreco del bagaglio conoscitivo fino a quel momento acquisito Assegna ai SS termine fino al 07.04.2025 per trasmettere una dettagliata relazione di aggiornamento che dia conto dell'andamento dei supporti attivati e dell'esito delle valutazioni effettuate
Visto l'art. 473 bis. 8 cpc
Nomina in favore dei minori e un curatore speciale individuato Persona_3 Persona_4 nell'Avv. Alessandra BISI del foro di Milano, assegnando alla stessa termine fino al 30.11.2024 per costituirsi in giudizio nell'interesse dei minori
La causa è stata quindi rinviata per la prosecuzione dell'udienza ex art. 473 bis. 21 cpc.
All'udienza del 16.04.2025 è stata esaminata nel contraddittorio delle parti la relazione trasmessa dai SS.
All'esito della discussione le parti e i difensori hanno cordato in ordine ad una parziale modifica dei provvedimenti temporanei, hanno rinunciato alle istanze istruttorie formulate in atti e hanno chiesto pronunciarsi sentenza parziale in ordine allo status
Il giudice delegato ha così provveduto:
Dato atto di quanto sopra, anche sull'accordo delle parti, a parziale modifica dei provvedimenti temporanei attualmente vigenti tra le parti:
1.dispone la limitazione di entrambi i genitori nell'esercizio della responsabilità genitoriale con riferimento al collocamento e alla regolamentazione dei tempi di permanenza di e Per_1 Per_2 presso e con ciascun genitore. Le decisioni in tale ambito verranno assunte dai SS del Comune di
Nerviano, di concerto con i SS del , sentito il curatore speciale e i genitori Controparte_2
2.dispone che con decorrenza dalla fine dell'anno scolastico in corso, venga Per_2 temporaneamente collocato presso e con il papà, dove già si trova collocata la sorella Per_1
3.dispone che, salva diversa valutazione dei SS dei Comuni di Nerviano e e del curatore Pt_2 speciale, a far data dal collocamento presso e con il padre, trascorra con la madre fine Per_2 settimana alternati dal venerdì alla domenica sera dopo cena oltre ad un giorno infra settimanale con cena nelle settimane che terminano con il week-end di competenza materna e due giorni con cena nelle settimane che terminano con il fine settimana di competenza paterna. Il calendario delle frequentazioni verrà redatto dai SS di concerto con il curatore speciale, tenuto conto dei turni lavorativi della madre. trascorrerà inoltre con la mamma le ultime due settimane del mese Per_2 di agosto 2025
4.conferma le statuizioni vigenti in punto di regolamentazione delle frequentazioni tra e la Per_1 mamma
5. dispone che il padre, visto il consenso prestato dalla madre, provveda all'iscrizione di Per_2 presso il centro estivo dell'oratorio di Pt_2
6.dispone che, previa autorizzazione dei SS e del curatore speciale che dovrà essere richiesta entro la fine del mese di giugno, il padre e la madre – che si sono dichiarati d'accordo - provvedano entro la scadenza del termine all'iscrizione di presso la suola pubblica del bacino di residenza Per_2 paterna nonché all'effettuazione delle pratiche necessarie per il cambio di residenza del minore 6.dispone che i SS del Comune di provvedano all'attivazione di una massiccia educativa Pt_2 presso il papà nonché a monitorare, mediante richiesta di puntuali informazioni, l'inserimento di nel nuovo contesto scolastico e sociale, la qualità della relazione con i pari e con gli adulti Per_2 di riferimento
7.dispone che i SS del Comune di Nerviano proseguano con l'educativa presso e con la mamma da effettuare di un pomeriggio alla settimana tra quelli di spettanza materna
8.dispone che il servizio di educativa attivato dal Comune di Misiano in favore del padre e quello attivato dal Comune di Nerviano in favore della madre effettuino periodici incontri di rete al fine di coordinare ed uniformare il più possibile il lavoro all'intero dei due contesti abitativi 9. dispone che i SS del comune di Nerviano, quanto alla madre, e di , quanto al padre, in Pt_2 stretta collaborazione tra loro attivino un significativo percorso di supporto alla genitorialità con incontri disgiunti e congiunti finalizzato a ricostruire una relazione sana e funzionale, basata sul rispetto reciproco e sul pieno riconoscimento reciproco delle competenze genitoriali e del ruolo che madre e padre devono avere nella vita dei figli al fine di garantire loro un sereno supporto di crescita.
10. dispone che ciascun genitore provveda in via diretta al mantenimento ordinario di e Per_2
e che la madre provveda in ragione del 50% alle sole spese extra assegno mediche e di Per_1 istruzione scolastica che non necessitano del preventivo consenso 11. dispone che l'assegno unico universale relativo a ( con decorrenza da giugno 2025) e Per_2
venga percepito dal padre in ragione del 100% Per_1
Assegna ai SS dei Comuni di Nerviano e fino al 3.10.2025 per trasmettere una dettagliata Pt_2 relazione di aggiornamento Rinvia la causa all'udienza del 15.10.2025 ore 15.30
Trattiene la causa in decisione limitatamente alla richiesta di sentenza parziale in ordine allo status
La causa è stata discussa e decisa nella camera di consiglio del 30/04/2025
***
ritenuto
Con riferimento alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio
E' decorso il termine di legge per ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili: il procedimento di separazione si è concluso con sentenza n. 641/2021 emessa dal Tribunale di Monza in data 4.03.2021 ed il ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio è stato depositato il 04/04/2024
Essendosi protratto lo stato di separazione legale tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. n. 898/70 e successive modifiche per la pronuncia richiesta, non essendo stato eccepito che tra i medesimi vi sia stata successivamente riconciliazione di sorta e dovendo ritenersi accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Con riferimento alle spese di lite che la natura parziale della sentenza, impone che le spese di liquide vengano liquidate all'esito del giudizio
P.Q.M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando, nel procedimento pendente tra Parte_1
e , così provvede:
[...] Controparte_1
1. Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra Parte_1
e a CO (MB) il 17/09/2014 , atto trascritto negli atti di Controparte_1 matrimonio presso l'ufficio di Stato Civile del Comune di CO (MB) (anno 2014, atto n16, parte , serieA);
2. Provvede con separata ordinanza alla rimessione della causa sul ruolo del Giudice delegato per la prosecuzione del giudizio in ordine alle ulteriori domande formulate dalle parti
3. Spese al definitivo 4. Manda il cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza , dopo il suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di CO
(MB) affinché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge
Così deciso in Milano, il 30/04/2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Valentina Maderna Dott. Maria Laura Amato