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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 25/03/2025, n. 291 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 291 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1737/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale civile e penale di Reggio Emilia, in persona del giudice
Stefano Rago, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 1737/2023 R.G. promossa da
, C.F. nato a [...] Parte_1 C.F._1 il 6 agosto 1955; rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Fornaciari come da procura allegata all'atto di citazione ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Reggio Emilia, Via Zacchetti n. 6
- attore - contro
, C.F. nata a Controparte_1 C.F._2
UA LA (RE) il 26 aprile 1960; rappresentata e difesa dall'avv. Franco Stefanelli come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Reggio Emilia, Via Roma n. 55
- convenuta -
C.F. , nato a [...] Controparte_2 C.F._3
Emilia il 10 gennaio 1952;
, C.F. , nato a [...] CP_3 C.F._4
LA (RE) il 29 aprile 1959;
, C.F. nato a [...] il CP_4 C.F._5
28 settembre 1954;
1 di 34 tutti rappresentati e difesa dall'avv. Corrado Augusto Vacirca come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Reggio Emilia, Via
Meuccio Ruini n. 6
- convenuti -
, C.F. nato a [...] Controparte_5 C.F._6
Emilia il 4 febbraio 1953;
- convenuto contumace -
OGGETTO: azione surrogatoria.
CONCLUSIONI
Per : Parte_1 voglia il Tribunale di Reggio Emilia, ogni contraria, istanza, eccezione
e deduzione respinta:
IN VIA PRINCIPALE
1. accertare che ) nato a [...] C.F._3
Reggio Emilia il 10.01.1952, in forza delle disposizioni testamentarie di e , è creditore Persona_1 Persona_2 nei confronti della erede universale Controparte_1
nata a [...] il [...], C.F._2 comunque nei confronti della massa attiva ereditaria, per un importo corrispondente alla quota di TI di legge;
2. determinare l'importo della quota di TI di legge di P_
in relazione all'attivo ereditario, mediante applicazione
[...] del criterio divisionale dei testamenti dei de cuius
[...]
e , operazione per la quale si fa istanza Per_2 Persona_1 per l'eventuale incarico ad un delegato;
3. dire tenuta e condannare pertanto a pagare a Controparte_1
nato a [...] il Parte_1 C.F._1
06.08.1955, che agisce surrogandosi al proprio debitore P_
, la quota di patrimonio ereditario spettante a
[...] quest'ultimo in base alle due successioni e Persona_2
ed alle operazioni di cui al punto 2 che precede e Persona_1
2 di 34 ciò fino alla concorrenza del credito di quantificato Parte_1 alla data della domanda, sulla base dei titoli esecutivi emessi nei confronti di , rappresentati dalle sentenze n. Controparte_2
2189/2022 della Corte d'Appello di Bologna e n. 864/2017 del
Tribunale di Reggio Emilia, nella somma residua di € 73.357,29, oltre interessi di mora dalla domanda al saldo effettivo, ovvero in quella somma maggiore o minore che verrà determinata in esito al giudizio.
IN VIA SUBORDINATA
4. accertare che , in forza delle disposizioni Controparte_2 testamentarie di e , ha diritto a Persona_1 Persona_2 vedersi riconosciuta e ricevere dalla erede universale CP
una porzione del patrimonio ereditario, corrispondente alla
[...] quota TI di legge spettante a;
Controparte_2
IN OGNI CASO
5. provvedere, previo ogni opportuno provvedimento, anche ai sensi degli art. 720 c.c. e art. 600 comma 1 cpc, alla separazione della quota dei beni mobili ed immobili corrispondenti alla quota del TIrio , ovvero, ai sensi dell'art. 600 comma Controparte_2
2 cpc, disponga il Giudice la vendita della quota indivisa o in subordine la divisione;
ULTERIORMENTE IN OGNI CASO
6. con vittoria di spese e compenso professionale di giudizio.
Per : Controparte_1
Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, contrariis rejectis, in via preliminare, dichiarare inammissibili le domande svolte dai convenuti sig.ri P_
, e nei confronti della sig.ra
[...] CP_3 CP_4 in malam partem per le ragioni indicate nella Controparte_1 prima memoria ex art. 171-ter cod. proc. civ.; nel merito,
3 di 34 respingere le domande tutte formulate da parte attrice sig. Pt_1
e da parte dei convenuti sig.ri ,
[...] Controparte_2 CP_3
e nei confronti della sig.ra
[...] CP_4 Controparte_1 in malam partem per tutte le ragioni indicate in atti;
in ogni caso, con vittoria di spese e compensi di lite, oltre rimb. forf. 15%, I.V.A. e
C.P.A. come per Legge, da distrarsi a favore dello scrivente Avvocato, che si dichiara antistatario.
Per , e : Controparte_2 CP_3 CP_4
Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa e rigettata
NEL MERITO
- IN VIA PRINCIPALE, accertare e dichiarare che la signora
[...]
è tenuta a corrispondere ai signori , CP_6 Controparte_2
e la somma di denaro Parte_2 CP_4 corrispondente al valore della quota di TI a ciascuno degli istanti spettante, così come determinata al termine della fase istruttoria, in adempimento degli obblighi alla stessa imposti dai de cuius e e a titolo di Persona_1 Persona_2 liquidazione dei diritti loro spettanti sull'eredità della madre
[...]
e , per i motivi e le argomentazioni Per_1 Persona_2 esposte nel presente atto. Il tutto con maggiorazione degli interessi di legge dal dì del dovuto sino all'effettivo saldo ai sensi e per gli effetti dell'art. 669 primo comma del codice civile;
- IN VIA SUBORDINATA, nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della superiore istanza, accertate e dichiarare tenuta la signora a trasferire, a sue cure e Controparte_1 spese, ai signori e Controparte_2 Parte_2 CP_4
la quota di TI agli stessi spettante di tutto il patrimonio
[...] della signora , alla data del decesso, nonché la Persona_1 quota di TI a ciascuno spettante di tutto il patrimonio del signor , alla data del suo decesso. Persona_2
4 di 34 Provvedere, presi gli opportuni provvedimenti, anche ai sensi degli art. 720 del codice civile e dell'art. 600 comma 1 del codice di procedura, alla separazione della quota dei beni mobili ed immobili corrispondenti alla quota dei TIri , Controparte_2 CP_3
e .
[...] CP_4
In ultima istanza, ai sensi dell'art. 600 comma 2 del codice di procedura civile, disponga il Giudice la vendita della quota indivisa degli stessi o in subordine la divisione.
Il tutto con maggiorazione degli interessi di legge dal dì del dovuto sino all'effettivo saldo ai sensi e per gli effetti dell'art. 669 primo comma del codice civile.
Con vittoria di spese e competenze di causa come per legge.
FATTI DI CAUSA
1. Con atto di citazione, regolarmente notificato, Parte_1
– premesso di essere creditore di per la somma di € Controparte_2
73.357,29 in forza di varie sentenze di condanna e che quest'ultimo era a sua volta creditore verso la sorella , quale Controparte_1 erede universale di entrambi i genitori ed onerata di corrispondere al fratello la quota di TI integrante un legato obbligatorio – conviveva in giudizio , , Controparte_1 Controparte_2 CP_3
, e , tra loro fratelli, e, in via
[...] CP_4 Controparte_5 principale, proponeva, in surroga del proprio debitore ex art. 2900
c.c., l'azione di riduzione delle disposizioni testamentarie che avevano totalmente escluso il padre dei convenuti, , dalla Persona_2 successione della di lui moglie e chiedeva la condanna Persona_1 di a pagargli la quota di patrimonio ereditario Controparte_1 spettante al proprio debitore in relazione alle successioni dei di lui genitori;
in via subordinata, chiedeva accertarsi che il debitore P_
, in forza delle disposizioni testamentarie dei di lui genitori,
[...] aveva diritto a vedersi riconosciuta e ricevere dalla erede
[...]
una porzione del patrimonio ereditario, corrispondente CP alla quota di TI ad esso spettante;
in ogni caso, chiedeva
5 di 34 provvedersi, anche ai sensi degli artt. 720 c.c. e 600, comma 1,
c.p.c., alla separazione della quota dei beni mobili ed immobili corrispondenti alla quota del TIrio , ovvero, ai Controparte_2 sensi dell'art. 600, comma 2, c.p.c., alla vendita della quota indivisa o, in subordine, alla divisione.
2. Costituitasi con comparsa depositata in data 10 luglio 2023,
, in via preliminare, eccepiva il mancato Controparte_1 esperimento del procedimento di mediazione in relazione alla domanda di riduzione in surroga relativa all'eredità di sua madre e, nel merito, chiedeva il rigetto delle domande attoree per infondatezza.
3. Si costituivano con un'unica comparsa anche P_
, e , chiedendo la condanna della sorella
[...] CP_3 CP_4 CP
, in via principale, al pagamento di una somma di denaro
[...] corrispondente al valore della quota di TI spettante a ciascuno di essi in relazione alle eredità dei genitori e, in via subordinata, al trasferimento a loro favore delle quote di TI agli stessi spettante, in quest'ultimo caso con separazione delle quote ed eventuale vendita o divisione dei beni.
4. Con decreto ex art. 171 bis c.p.c. in data 12 luglio 2023, sulla dichiarata contumacia di , il quale riceveva la Controparte_5 notifica della citazione in data 5 aprile 2023, veniva confermata la data della prima udienza per il giorno 19 ottobre 2023.
Scambiate le memorie ex art. 171 ter c.p.c., la causa veniva istruita, prima, mediante acquisizione di documentazione bancaria e, poi, mediante consulenza tecnica d'ufficio volta alla stima del compendio ereditario, nominando all'uopo il geom. CP_7
Depositata la relazione peritale, la causa, ritenuta matura per la decisione, veniva rinviata per la rimessione in decisione, con assegnazione alle parti dei termini perentori di cui all'art. 189 c.p.c.
All'udienza del 30 gennaio 2025 la causa veniva rimessa in decisione.
6 di 34 Con ordinanza in data 31 gennaio 2025 la causa veniva rimessa sul ruolo per consentire alle parti di prendere posizione sull'ipotesi, ivi formulata, di attribuzione dei singoli beni ai tre fratelli convenuti.
All'udienza del 18 marzo 2025, fissata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., i procuratori delle parti precisavano le conclusioni, come in epigrafe trascritte, e discutevano oralmente la causa, che, quindi, veniva rimessa in decisione con riserva di depositare la sentenza entro trenta giorni.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. La controversia trae origine dalle successioni ereditarie di e . Persona_2 Persona_1
Per una migliore comprensione della vicenda vanno poste in rilievo le seguenti circostanze di fatto, provate in quanto rilevabili dalla documentazione in atti e/o non contestate.
I coniugi e avevano cinque Persona_2 Persona_1 figli: , , , e . CP CP_5 P_ CP_3 CP_4
decedeva in data 11 ottobre 2012, e con Persona_1 testamento olografo datato 21 ottobre 2009 (e pubblicato in data 15 luglio 2023) nominava sua erede universale la IA , CP disponendo che quest'ultima avrebbe dovuto «corrispondere agli altri eredi la quota spettante loro di TI» (cfr. doc. 8 dell'attore).
Con atto in data 13 novembre 2013 prestava Persona_2 adesione e acquiescenza alle suddette disposizioni testamentarie (cfr. doc. 1 dei convenuti).
decedeva in data 30 giugno 2014, e con Persona_2 testamento olografo datato 4 febbraio 1991 (pubblicato in data 3 settembre 2014) nominava anch'esso sua erede universale la IA
, disponendo che quest'ultima avrebbe dovuto «liquidare CP
i suoi quattro fratelli e sua madre di quanto spettante Persona_3 loro come quota minima per legge».
1.1. L'iniziativa giudiziaria è stata assunta da , il Parte_1 quale ha proposto, in surroga del proprio debitore , Controparte_2
7 di 34 azione di riduzione delle disposizioni testamentarie con cui
[...]
aveva totalmente pretermesso il coniuge , Per_1 Persona_2 nonché domanda di condanna di a pagargli la Controparte_1 quota di patrimonio ereditario spettante a in Controparte_2 relazione alle successioni ereditarie dei di lui genitori.
1.1.1. Anzitutto, deve ritenersi superata l'eccezione preliminare, sollevata da , di mancato esperimento del Controparte_1 procedimento mediazione in relazione alla domanda attorea di riduzione in surroga relativa all'eredità di e di Persona_1 determinazione della quota del TIrio asseritamente pretermesso , perché l'attore, una volta venuto a Persona_2 conoscenza dell'acquiescenza prestata da quest'ultimo alle disposizioni testamentarie della di lui moglie e dunque della di lui rinuncia all'eredità del coniuge, già nella prima memoria integrativa ha espressamente rinunciato a detta domanda, a seguito della quale l'eccezione de qua non è stata, difatti, più coltivata dalla convenuta.
1.1.2. Ciò premesso, come si è già anticipato, , Parte_1 assumendo di essere creditore di , ha agito in Controparte_2 surroga del proprio debitore ex art. 2900 c.c., chiedendo la condanna di a pagargli la quota di patrimonio ereditario di Controparte_1 entrambi i genitori spettante al proprio debitore . Controparte_2
Com'è noto, con l'azione surrogatoria il creditore esercita i diritti e le azioni che spettano verso i terzi al proprio debitore, per assicurare che siano soddisfatte o conservate le sue ragioni (art. 2900 c.c.). Sicché «l'azione surrogatoria integra una ipotesi di sostituzione processuale» (Cass. 449/1974), in deroga al principio dettato dall'art. 81 c.p.c., secondo il quale nessuno può far valere nel processo un diritto altrui in nome proprio (Cass. 10551/2003, Cass.
5912/2004).
In particolare, in giurisprudenza è stato precisato che è ammissibile l'esercizio dell'azione surrogatoria ex art. 2900 c.c. da parte del creditore nel caso di totale inerzia del debitore, ossia di
8 di 34 comportamento omissivo o insufficientemente attivo (Cass.
1996/2016, Cass. 5805/2012, Cass. 7187/1997, Cass. 3665/1988), oppure, come desumibile dal concetto di trascuratezza espresso dal dato normativo, anche solo di esercizio incompleto e quantitativamente insufficiente dei propri diritti (Cass. 1867/2000), ossia di mancanze rispetto a ciò che il debitore avrebbe potuto fare per perseguire correttamente e proficuamente le proprie ragioni
(Cass. 10744/2009) o comunque di attività del debitore qualitativamente o quantitativamente insufficienti per la tutela della situazione giuridica del debitore all'interno del rapporto col terzo, purché non si interferisca su atti di disposizione dei diritti del debitore, che se compiuti vanno invece contrastati attraverso l'azione revocatoria ordinaria, o l'opposizione di terzo (Cass. 34297/2002,
Cass. 7187/1997, Cass. 3665/1988).
Infatti, in tali casi l'azione di riduzione è direttamente esperibile in via surrogatoria da parte del creditore, realizzandosi un'interferenza di natura eccezionale – ma TI – nella sfera giuridica del debitore: l'azione surrogatoria non è altro che lo strumento che la legge appresta al creditore per evitare gli effetti che possano derivare alle sue ragioni dall'inerzia del debitore che ometta di esercitare le opportune azioni dirette ad alimentare il suo patrimonio, riducendo così la garanzia che esso rappresenta in favore dei creditori (Cass. 16623/2019).
Nel caso di specie, il convenuto , chiamato in Controparte_2 causa a norma dell'art. 2900, comma 2, c.c., quale litisconsorte necessario, si è costituito in giudizio e, pur non contestando la domanda dell'attore, ha a sua volta chiesto la condanna della sorella a corrispondergli la somma di denaro corrispondente al CP valore delle quote di TI ad esso spettante in relazione alle successioni dei genitori.
Sul punto, non può che ribadirsi l'orientamento giurisprudenziale
– risalente ma mai superato – secondo cui l'azione surrogatoria, pur
9 di 34 avendo come finalità normale e naturale la conservazione del patrimonio del debitore, quale garanzia comune di tutti i creditori, può eccezionalmente adempiere anche funzioni esecutive, qualora – come nella specie – essa tenda al soddisfacimento di un credito in danaro, che, se dal terzo ) fosse pagato al Controparte_1 debitore ), potrebbe da costui essere agevolmente Controparte_2 sottratto all'esecuzione, con la conseguenza che la finalità conservativa dell'azione ne risulterebbe del tutto frustrata, essendo in tal caso TI la condanna diretta del terzo ) Controparte_1
a favore del creditore agente in surrogazione ) (Cass. Parte_1
1435/1978, Cass. 188/1966, Cass. 2199/1964), la cui pretesa creditoria, nonostante le procedure esecutive da esso instaurate nei confronti del proprio debitore, non ha, dopo lungo tempo, ancora ottenuto piena soddisfazione.
2. Seguendo un ordine logico-giuridico delle questioni in rilievo, deve ora passarsi all'esame della domanda di , Controparte_2
e volta alla condanna della sorella a CP_3 CP_4 CP corrispondere loro il valore delle quote di TI di entrambi i genitori ad essi spettanti.
2.1. È infondata l'eccezione preliminare della convenuta di inammissibilità di tale domanda per mancanza di connessione col titolo invocato dall'attore, essendo all'uopo sufficiente osservare – per un verso – che in giudizio si controverte delle medesime vicende ereditarie e – per altro verso – che la domanda proposta, tra gli altri, da , il quale ha fatto valere i suoi diritti successori nei Controparte_2 confronti della sorella, è la medesima, e più ampia, di quella proposta, appunto in surroga, dall'attore.
2.2. Parimenti infondata è l'eccezione, sollevata sempre dalla convenuta , di inammissibilità della domanda Controparte_1 riconvenzionale c.d. trasversale proposta dagli altri convenuti P_
, e nei suoi confronti in assenza di richiesta di
[...] CP_3 CP_4 differimento dell'udienza, atteso che, come recentemente statuito
10 di 34 dalla Corte di Cassazione, «Il convenuto che intenda formulare una domanda nei confronti di altro convenuto non ha l'onere di chiedere il differimento dell'udienza previsto dall'art. 269 c.p.c. per la chiamata in causa di terzo, ma è sufficiente che formuli la suddetta domanda nei termini e con le forme stabilite per la domanda riconvenzionale dall'art. 167, comma 2, c.p.c.» (Cass. 9441/2022).
2.3. Tanto premesso, la suddetta domanda presuppone, innanzitutto, la qualificazione delle disposizioni testamentarie, dal contenuto sostanzialmente analogo, là dove prevedono a carico dell'erede universale l'obbligo, nel testamento redatto CP da , di «corrispondere agli altri eredi la quota spettante Persona_1 loro di TI» e, nel testamento redatto da , di Persona_2
«liquidare i suoi quattro fratelli e sua madre di quanto Persona_3 spettante loro come quota minima per legge».
I fratelli , e sostengono trattarsi di Controparte_2 CP_3 CP_4 legato obbligatorio divisionis causa.
La tesi è fondata.
A riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la
“divisio inter liberos” regolata dall'art. 734 c.c. ricorre quando il testatore intende compiere egli stesso la divisione totale o parziale dei suoi beni fra gli eredi, distribuendo tra questi le sue sostanze mediante l'assegnazione di singole quote concrete, con effetti reali ed immediati, e che ricorre invece l'ipotesi di cui all'art. 733 c.c. quando il testatore non divide, ma si limita a dettare le regole per la futura divisione e, dunque, per la formazione delle porzioni dei coeredi
(ovvero TImente attribuisca tale facoltà ad un erede) con efficacia obbligatoria per questi ultimi (Cass. 10306/1996, Cass.
3675/2021).
È stato poi precisato che le norme date dal testatore per formare le porzioni, ai sensi dell'art. 733 c.c., devono inquadrarsi nella categoria dei legati obbligatori, i quali impongono agli altri coeredi di lasciare che il bene, o la categoria di beni, indicati dal testatore siano
11 di 34 inclusi nella porzione ereditaria dell'onorato, anziché ripartiti tra tutti i condividenti o assegnati a sorte (Cass. 27377/2021).
Nella fattispecie di cui all'art. 733 c.c., agli altri eredi rimane soltanto il diritto di ottenere beni di valore corrispondente a quello della quota che ad essi compete (Cass. 8049/1990, Cass.
3675/2021).
Tuttavia, il potere attribuito al TIrio di conseguire la parte dei beni ereditari spettantegli ex lege, anziché conservare il legato obbligatorio divisorio (sostanziantesi in un diritto di credito nei confronti del coerede assegnatario della disponibile) attribuitogli dal testatore, postula l'assolvimento di un onere, consistente nella rinuncia al legato, che si rende necessaria in ragione del fatto che quest'ultimo si acquista ipso iure e che, nel legato di specie, l'effetto traslativo dal testatore al beneficiario si verifica al momento stesso della morte del primo, onde, essendo l'oggetto del legato già entrato nel patrimonio del beneficiario, questi, per conseguire la TI, deve, previamente (o quanto meno contestualmente) alla domanda di riduzione, dismettere il legato (Cass. 13380/2005, Cass.
13785/2004).
Nel caso di specie, deve escludersi la ricorrenza dell'ipotesi di cui all'art. 734 c.c., atteso che alcuna divisione è stata disposta dai testatori, i quali, difatti, hanno espressamente lasciato gli interi loro patrimoni, mobiliari ed immobiliari, alla IA , nominata, CP significativamente, erede universale, alla quale hanno quindi conferito l'onere di attribuire ai suoi fratelli le quote di TI loro spettanti, pur senza indicare i beni ricadenti nelle masse ereditarie da assegnare all'uno o all'altro coerede.
La volontà di entrambi i testatori è chiaramente nel senso di lasciare tutti i beni mobili ed immobili – espressamente, sia pure in modo generico, menzionati nelle schede testamentarie – alla IA
, con onere a carico di quest'ultima di attribuire ai fratelli CP beni corrispondenti al valore delle loro quote di TI.
12 di 34 La convenuta , invero, ritiene che le Controparte_1 disposizioni testamentarie de quibus non costituiscano un'ipotesi di divisione del testatore ex art. 734 c.c., quanto, piuttosto, un'ipotesi di indicazione di norme per la formazione delle porzioni ex art. 733 c.c., avendo i testatori attribuito a lei, quale erede universale, tale facoltà
(cfr. pagina 5 della comparsa costitutiva).
Tuttavia, costei ha assunto una posizione dogmaticamente non condivisibile, perché, nonostante sembri negare la qualificazione delle disposizioni testamentarie come legato obbligatorio, sostenendo la riconducibilità del caso concreto all'ipotesi di cui all'art. 733 c.c., finisce però, in tal modo, per concordare sul fatto che si tratti proprio di un legato obbligatorio divisorio, la cui disciplina ricade appunto in detta ipotesi.
Né le disposizioni testamentarie in discussione possono essere qualificate come institutio ex re certa, che configura, ai sensi dell'art. 588 c.c., una successione a titolo universale nel patrimonio del de cuius (Cass. 1066/2007), posto che i testatori, pur facendo riferimento alla quota di TI spettante ai figli, non hanno attribuito loro alcun bene determinato.
2.4. La convenuta, anche nel caso di ritenuta configurabilità di legato obbligatorio avente ad oggetto un diritto di credito nei propri confronti, ha eccepito, con riguardo sia all'attore che agli altri convenuti, la mancanza di accettazione dell'eredità dei genitori da parte di nonché la prescrizione del diritto dei fratelli Controparte_2 di accettare l'eredità materna per decorso del termine decennale
(decorrente dal decesso della donna, avvenuto in data 11 ottobre
2012).
Come noto, l'art. 480, comma 1, c.c., prevede che il diritto di accettare l'eredità si prescrive in dieci anni;
il termine decorre dall'apertura della successione, e in caso di istituzione condizionale dal giorno in cui si verifica la condizione;
il secondo comma stabilisce che il termine non corre per i chiamati ulteriori se vi sia stata
13 di 34 accettazione da parte dei precedenti chiamati dell'eredità e successivamente il loro acquisto è venuto meno.
A riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che in tema di accettazione della eredità non operano gli atti interruttivi della prescrizione, attesa la natura potestativa del diritto, che si realizza con il compimento dell'atto in cui si concreta l'accettazione
(Cass. 21687/2014).
Nel caso di specie, non è condivisibile il rilievo della convenuta atteso che, vertendosi in ipotesi di legati obbligatori, essi P_ sono stati acquistati immediatamente al momento dell'apertura delle successioni, senza necessità di accettazione.
Anche prescindendo da tale dirimente considerazione, l'eccezione sarebbe, in ogni caso, infondata, atteso che (i) l'azione volta alla tutela del proprio diritto alla reintegrazione della quota di TI
(proposta con il deposito della comparsa costitutiva effettuato in data
10 luglio 2023), al pari dell'esperimento dell'azione di riduzione
(Cass. 18068/2012), implica accettazione ereditaria tacita, pura e semplice, (ii) , e , con la missiva inviata Controparte_2 CP_3 CP_4 alla sorella in data 29 luglio 2015 e ricevuta in data 31 luglio 2015, risultano avere tempestivamente richiesto all'odierna convenuta l'adempimento degli obblighi di cui era stata gravata dai genitori e, dunque, accettato tacitamente l'eredità dei genitori ex art. 476 c.c.
(Cass. 6099/1993), (iii) , nel rispondere a detta Controparte_1 missiva, ha espressamente riconosciuto i diritti ereditari dei fratelli
(cfr. doc. 4 dei convenuti), con conseguente interruzione della prescrizione ex art. 2944 c.c.
2.5. A questo punto occorre ricostruire gli assi ereditari di
[...]
e . Per_1 Persona_2
La stima del compendio immobiliare è stata effettuata da un
C.T.U., dalle cui conclusioni il Tribunale non ha motivo di discostarsi, essendo l'elaborato peritale esaustivamente motivato sotto ogni profilo, anche in replica a tutti i rilievi formulati dalle parti,
14 di 34 approfondito, reso all'esito di verifiche condotte in modo accurato ed in continua aderenza ai documenti ed allo stato di fatto analizzato nonché di un iter motivazionale logico, coerente e privo di contraddizioni.
Si richiama, a riguardo, anche in considerazione della natura degli accertamenti eseguiti, il costante orientamento della Corte di
Cassazione, secondo cui il giudice «non è tenuto ad esporre in modo puntuale le ragioni della propria adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, potendo limitarsi ad un mero richiamo di esse» (Cass. 4352/2019 e Cass. 7364/2012).
In particolare, si osserva che l'ausiliario ha dichiarato di avere effettuato la stima alla data di apertura della successione, di avere considerato i valori VAM pubblicati e di avere apportato opportune riduzioni in considerazione anche delle servitù attive insistenti su alcuni terreni agricoli.
La convenuta ha chiesto che nella stima Controparte_1 degli assi ereditari si tenga conto delle spese da essa negli anni sostenute per la conservazione dei beni ereditari, per le migliorie e le addizioni, per le spese funerarie, per le pubblicazioni dei testamenti, per le perizie nonché per le imposte successorie, ma a riguardo è sufficiente rilevare la genericità dell'argomentazione difensiva, caratterizzata dalla mancanza di produzione di qualsivoglia documentazione a supporto, oltre che della benché minima quantificazione di tali pretese somme.
2.5.1. Il compendio relitto da risulta costituito Persona_1 dai seguenti beni immobili:
a) appartamento sito in Reggio Emilia, Via Mari, censito al catasto fabbricati del suddetto Comune al foglio 126, mapp. 380 sub
3, per la quota di 1/2 del diritto di piena proprietà: valore stimato in
€ 28.650,00;
b) immobile sito in Reggio Emilia, Vicolo Venezia, censito al catasto fabbricati del suddetto Comune al foglio 126, mapp. 252 sub
15 di 34 4, 5, 8, 9, 10, per la quota di 2/3 del diritto di piena proprietà: valore stimato in € 83.300,00;
c) autorimessa sita in Reggio Emilia, Via Mameli, censita al catasto fabbricati del suddetto Comune al foglio 153, mapp. 63 sub 5, per la piena proprietà: valore stimato di € 8.000,00;
d) fabbricato sito in UA LA (RE), loc. Puianello, Via
Isonzo, censito al catasto fabbricati del suddetto Comune al foglio 20, mapp. 468 sub 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, per la quota di 600/1202 del diritto di piena proprietà: valore stimato in € 314.675,54;
e) fabbricato sito in UA LA (RE), loc. Puianello, Via
Isonzo, censito al catasto fabbricati del suddetto Comune al foglio 20, mapp. 470, per la quota di 600/1202 del diritto di piena proprietà: valore stimato in € 29.990,00;
f) capannone sito in UA LA (RE), loc. Puianello, Via
Isonzo, censito al catasto fabbricati del suddetto Comune al foglio 20, mapp. 21, per la quota di 600/1202 del diritto di piena proprietà: valore stimato in € 60.798,67;
g) capannone sito in UA LA (RE), loc. Puianello, Via
Isonzo, censito al catasto fabbricati del suddetto Comune al foglio 20, mapp. 374, per la quota di 600/1202 del diritto di piena proprietà: valore stimato in € 33.943,43;
h) fabbricato sito in UA LA (RE), loc. Puianello, Via
Isonzo, censito al catasto fabbricati del suddetto Comune al foglio 20, mapp. 469, per la quota di 600/1202 del diritto di piena proprietà: valore stimato in € 7.487,52;
i) fabbricato sito in UA LA (RE), loc. Puianello, Via
Isonzo, censito al catasto fabbricati del suddetto Comune al foglio 20, mapp. 25, per la piena proprietà: valore stimato in € 3.000,00;
j) terreno sito in UA LA (RE), censito al catasto terreni del suddetto Comune al foglio 20, mapp. 16, per la piena proprietà: valore stimato in € 11.200,00;
16 di 34 k) terreni siti in UA LA (RE), censiti al catasto terreni del suddetto Comune al foglio 20, mapp. 622, 619, 49, 618, 615, 98, per la quota di 600/1202 del diritto di piena proprietà: valore stimato in € 26.966,65;
l) terreno sito in UA LA (RE), censito al catasto terreni del suddetto Comune al foglio 20, mapp. 552, per la quota di
600/1202 del diritto di piena proprietà: valore stimato in € 8.801,93;
m) terreni siti in UA LA (RE), censiti al catasto terreni del suddetto Comune al foglio 20, mapp. 580, 27, per la piena proprietà: valore stimato in € 230,10;
n) terreni siti in UA LA (RE), censiti al catasto terreni del suddetto Comune al foglio 20, mapp. 624, 621, 611, 617, nonché terreno sito in Reggio Emilia, censito al catasto terreni del suddetto
Comune al foglio 250, mapp. 424, per la quota di 600/1202 del diritto di piena proprietà: valore stimato in € 11.294,77;
o) terreni siti in UA LA (RE), censiti al catasto terreni del suddetto Comune al foglio 20, mapp. 90, 51, 50, 37, per la quota di 600/1202 del diritto di piena proprietà: valore stimato in €
13.956,53 (si tratta di terreni espropriati, a nulla rilevando che la somma non sia stata ancora incassata, sia perché si tratta di valore comunque rientrante nel patrimonio del de cuius, sia perché, in ogni caso, come precisato dal C.T.U., non sono medio tempore variati i valori VAM).
Dunque, il valore del compendio immobiliare è complessivamente pari ad € 642.295,14.
Debbono, poi, essere aggiunti il denaro e degli altri beni mobili risultanti dalla dichiarazione di successione, per un importo complessivo di € 77.071,05 (€ 49,31 + € 21,74 + € 25.000,00 + €
25.000,00 + € 27.000,00) (cfr. doc. 10 dell'attore).
Ne consegue che il valore dell'asse ereditario di è Persona_1 pari ad € 719.366,19 (€ 642.295,14 + € 77.071,05).
17 di 34 L'art. 542 c.c., rubricato, “Concorso di coniuge e figli”, stabilisce, al comma 2, che «Quando i figli, sono più di uno, ad essi è complessivamente riservata la metà del patrimonio e al coniuge spetta un quarto del patrimonio del defunto. La divisione tra tutti i figli, legittimi e naturali, è effettuata in parti uguali».
Poiché il coniuge TIrio ha rinunciato al Persona_2 legato obbligatorio corrispondente alla quota di TI spettantegli in relazione all'eredità di , deve farsi applicazione del Persona_1 principio secondo cui nella successione necessaria la quota spettante al TIrio rinunciante non si accresce a favore degli altri TIri accettanti, dovendo l'individuazione della quota di riserva spettante alle singole categorie di TIri ed ai singoli TIri appartenenti alla medesima categoria essere effettuata sulla base della situazione esistente al momento dell'apertura della successione
(Cass. S.U. 13429/2006).
Pertanto, con riguardo all'eredità materna, a , Controparte_2
e spetta la quota di 1/10 ciascuno, pari ad € 71.936,61 CP_4 CP_3
(= 1/10 di € 719.366,19).
2.5.2. Invece, il compendio relitto da risulta Persona_2 costituito dai seguenti beni immobili:
a) appartamento sito in Reggio Emilia, Via Mari, censito al catasto fabbricati del suddetto Comune al foglio 126, mapp. 380 sub
3, per la quota di 1/2 del diritto di piena proprietà: valore stimato in
€ 28.650,00;
b) fabbricato sito in UA LA (RE), loc. Puianello, Via
Isonzo, censito al catasto fabbricati del suddetto Comune al foglio 20, mapp. 468 sub 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, per la quota di 600/1202 del diritto di piena proprietà: valore stimato in € 314.675,54;
c) fabbricato sito in UA LA (RE), loc. Puianello, Via
Isonzo, censito al catasto fabbricati del suddetto Comune al foglio 20, mapp. 470, per la quota di 600/1202 del diritto di piena proprietà: valore stimato in € 29.990,00;
18 di 34 d) capannone sito in UA LA (RE), loc. Puianello, Via
Isonzo, censito al catasto fabbricati del suddetto Comune al foglio 20, mapp. 21, per la quota di 600/1202 del diritto di piena proprietà: valore stimato in € 60.798,67;
e) capannone sito in UA LA (RE), loc. Puianello, Via
Isonzo, censito al catasto fabbricati del suddetto Comune al foglio 20, mapp. 374, per la quota di 600/1202 del diritto di piena proprietà: valore stimato in € 33.943,43;
f) fabbricato sito in UA LA (RE), loc. Puianello, Via
Isonzo, censito al catasto fabbricati del suddetto Comune al foglio 20, mapp. 469, per la quota di 600/1202 del diritto di piena proprietà: valore stimato in € 7.487,52;
g) terreni siti in UA LA (RE), censiti al catasto terreni del suddetto Comune al foglio 20, mapp. 622, 619, 49, 618, 615, 98, per la quota di 600/1202 del diritto di piena proprietà: valore stimato in € 26.966,65;
h) terreno sito in UA LA (RE), censito al catasto terreni del suddetto Comune al foglio 20, mapp. 552, per la quota di
600/1202 del diritto di piena proprietà: valore stimato in € 8.801,93;
i) terreni siti in UA LA (RE), censiti al catasto terreni del suddetto Comune al foglio 20, mapp. 624, 621, 611, 617, nonché terreno sito in Reggio Emilia, censito al catasto terreni del suddetto
Comune al foglio 250, mapp. 424, per la quota di 600/1202 del diritto di piena proprietà: valore stimato in € 11.294,77;
j) terreni siti in UA LA (RE), censiti al catasto terreni del suddetto Comune al foglio 20, mapp. 90, 51, 50, 37, per la quota di 600/1202 del diritto di piena proprietà: valore stimato in €
13.956,53 (si tratta di terreni espropriati, a nulla rilevando che la somma non sia stata ancora incassata, sia perché si tratta di valore comunque rientrante nel patrimonio del de cuius, sia perché, in ogni caso, come precisato dal C.T.U., non sono medio tempore variati i valori VAM).
19 di 34 Dunque, il valore del compendio immobiliare è complessivamente pari ad € 536.565,04.
Dalla denuncia di successione si ricava che il denaro ed i beni mobili ammontavano complessivamente ad € 149.309,21 (€ 9.232,89
+ € 13.767,79 + € 126.281,10 + € 27,43) (cfr. doc. 11 dell'attore).
I convenuti, tuttavia, fin dalla comparsa costitutiva hanno rilevato che la sorella aveva ricevuto dal padre ingenti CP somme di denaro in donazione.
Dalla documentazione bancaria in atti si ricava che:
− nel 2010 e la IA aprivano il Persona_2 CP conto corrente n. 457/047193 presso SG (ora Banco BPM), cointestandolo ad entrambi ed accreditandovi la somma di €
490.000,00 proveniente dal conto corrente n. 0000100358456 presso
Unicredit s.p.a., intestato esclusivamente a (cfr. Persona_2 doc. 5 dei convenuti);
− tale somma veniva pressoché interamente investita nel deposito titoli n. 457/828899 presso SG (ora Banco BPM) cointestato sempre tra padre e IA (con conto corrente di corrispondenza n. 457/047193);
− dopo un paio d'anni (novembre/dicembre 2012) la somma di
€ 248.368,27 (€ 107.356,42 + € 141.011,85), previo disinvestimento per l'importo di € 250.000,00 con rimborso sul conto corrente di corrispondenza, veniva utilizzata da per Controparte_1 acquistare prodotti finanziari a sé esclusivamente intestati (deposito titoli n. 00457.8269142), la somma di € 250.000,00, previo disinvestimento per l'importo di € 248.835,04, veniva nuovamente investita nel deposito titoli n. 457/828899 in altri prodotti finanziari, mentre la restante somma rimaneva depositata sul conto corrente medesimo (cfr. pagina 19 del doc. 6 dei convenuti;
cfr. pagine 2, 3,
33, 99 della documentazione acquisita da Banco BPM tramite ordine di esibizione ed inserita nel fascicolo telematico in data 7 dicembre
2023).
20 di 34 Dunque, non vi è dubbio che la somma di € 248.368,27 costituisca una donazione effettuata dal padre a favore della IA e che, come tale, debba essere considerata ai fini della determinazione della quota di TI.
Parimenti, nell'asse ereditario dev'essere ricompresa non solo la metà del saldo del suddetto conto corrente n. 457/047193 (pari ad €
13.767,79), bensì l'intera somma ivi presente al momento del decesso di , il quale all'apertura del rapporto Persona_2 bancario ha provveduto a costituire la relativa provvista unicamente con proprie sostanze.
Al pari, come correttamente rilevato dai convenuti, deve includersi nell'asse ereditario non solo la metà del deposito titoli n.
457/828899 cointestato tra padre e IA (pari ad € 126.281,10), bensì l'intera somma ivi presente al momento del decesso di
[...]
, trattandosi di investimenti effettuati con denaro di Per_2 esclusiva proprietà e pertinenza del de cuius.
Dunque, il valore del denaro e degli altri beni mobili oggetto della successione di ammonta complessivamente ad € Persona_2
537.726,37 (€ 149.309,21 + € 248.368,27 + € 13.767,79 + €
126.281,10).
Ne consegue che il valore dell'asse ereditario di
[...]
è pari ad € 1.074.291,41 (€ 536.565,04 + € 537.726,37). Per_2
A riguardo, non è condivisibile l'assunto dei convenuti P_
, e , i quali, al fine di paralizzare gli effetti
[...] CP_3 CP_4 concreti del mancato accrescimento delle loro quote relative all'eredità materna conseguente alla rinuncia da parte del padre dell'eredità del coniuge e dunque di “recuperare” e non disperdere il valore di quest'ultima quota, hanno affermato che, «trattandosi di legato obbligatorio (ex art. 649 del codice civile il legato si acquista senza bisogno di accettazione salva la facoltà di rinunciare), ed avendo il signor fatto acquiescenza alle disposizioni Persona_2 testamentarie della moglie ma non avendo rinunciato espressamente
21 di 34 al legato attribuitogli dalla stessa con il testamento, il valore dell'asse ereditario del de cuius deve essere aumentato del Persona_2 credito di euro 179.366,19 dallo stesso vantato nei confronti della IA e mai rinunciato». Controparte_1
L'argomento, infatti, appare capzioso, atteso che la dichiarazione di , nella quale si legge che «presta piena adesione Persona_2 ed acquiescenza alle disposizioni testamentarie della compianta moglie signora , ed espressamente rinunzia a ogni Persona_1 azione di riduzione e/o restituzione potesse allo stesso spettare in dipendenza della successione in morte di », ha natura Persona_1 chiaramente abdicativa di qualsiasi pretesa ereditaria che egli avrebbe potuto vantare. Dal fatto che la dichiarazione è stata resa sull'esplicito presupposto della sua (totale) estromissione dalla successione del coniuge si desume inequivocamente la volontà di non conseguire la propria quota di riserva e di rinunciare al legato obbligatorio, qualora le disposizioni testamentarie fossero state così allora correttamente intese e qualificate: infatti, la rinuncia all'azione di riduzione costituisce manifestazione chiara ed inequivoca della volontà di rinunciare al legato obbligatorio disposto a suo favore, non essendo ipotizzabile un residuo duplice intento di conservare il legato e di non conseguire la TI.
L'art. 537 c.c., rubricato “Riserva a favore dei figli”, stabilisce che «Se i figli sono più, è loro riservata la quota di due terzi, da dividersi in parti uguali tra tutti i figli».
Pertanto, con riguardo all'eredità paterna, mentre a CP spetta la quota di 7/15 (ossia 5/15 di disponibile e 2/15 di TI),
a ciascuno dei suoi quattro fratelli la quota di 2/15, pari ad €
143.238,85 (= 2/15 di € 1.074.291,41).
2.6. Come si è già detto, l'art. 733 c.c. (c.d. assegno divisionale semplice) prevede che il testatore possa dettare regole relative alla futura divisione, con valore obbligatorio.
22 di 34 Nel nostro ordinamento vige il c.d. principio della TI in natura, in forza del quale il TIrio ha diritto di essere soddisfatto con beni ereditari, sicché il testatore non può avvalersi della deroga di cui all'art. 549 c.c. per attribuire al TIrio un mero credito verso i coeredi ad un equivalente in denaro.
Infatti, gli artt. 718 e 727 c.c. attribuiscono nella divisione un diritto a parte di tutti i beni ereditari, mobili e immobili.
Diverso è, invece, il profilo della tutela “quantitativa” della TI.
La regola generale dettata dall'art. 727 c.c. per la formazione delle quote – secondo cui le porzioni debbono essere formate, previa stima dei beni, comprendendo una quantità di mobili, immobili e crediti di eguale natura e qualità, in proporzione all'entità di ciascuna quota – è derogata dal disposto dell'art. 733, comma 1, c.c., che è incompatibile con il ricordato, fondamentale criterio e si colloca, rispetto ad esso, come eccezione. Invero, allorché lo stesso testatore fissi regole per la formazione delle porzioni, ovvero TImente conferisca tale facoltà ad un erede, agli altri eredi viene meno, nel soddisfacimento delle loro spettanze ereditarie, il diritto “qualitativo” sancito dal ricordato art. 727 c.c., ossia quello di conseguire, per quanto possibile, una parte dei vari bei relitti dal de cuius, rimanendo ad essi soltanto quello “quantitativo”, il diritto, cioè, di ottenere beni di valore corrispondente a quello della quota che ad essi compete
(Cass. 8049/1990).
Pertanto, il testatore può derogare alla composizione della quota in proporzione di tutti i beni dell'asse e può formare le quote come crede, anche soltanto con denaro, purché però i beni che sono attribuiti ai TIri siano parte del patrimonio ereditario, non essendo consentito dividere beni estranei alla comunione.
In altri termini, il TIrio deve essere soddisfatto con beni ereditari (Cass. 13310/2002: «Il principio dell'intangibilità della quota di TI deve intendersi soltanto in senso quantitativo e non
23 di 34 anche in senso qualitativo, potendo il testatore soddisfare le ragioni dei TIri con beni - di qualunque natura - purché compresi nell'asse ereditario»; così anche Cass. 2617/2005 e Cass.
2202/1968), e, dunque, come efficacemente osservato in dottrina,
l'intangibilità quantitativa (o di valore) non può portare ad attribuire i beni ad un solo figlio, con obbligo di corrispondere al fratello la somma pari al valore della riserva spettantegli.
Ed è proprio questo il caso di specie.
Dunque, , e non possono che Controparte_2 CP_4 CP_3 essere soddisfatti, per quanto possibile, tramite beni ereditari.
Non ricorre un'ipotesi di divisione della comunione, atteso che l'effetto dell'assegnazione degli interi assi ereditari a CP
comporta un'attribuzione reale diretta a quest'ultima, erede
[...] universale, dal momento dell'apertura della successione, senza la creazione di una comunione ereditaria tra tutti i fratelli P_ avendo gli altri TIri soltanto diritto all'attribuzione di beni di valore corrispondente alle loro quote di TI.
In ogni caso, anche a voler ritenere necessaria una domanda di divisione, essa sarebbe stata comunque proposta, in surroga del debitore , da fin dall'atto di citazione Controparte_2 Parte_1
(«in ogni caso provvedere, previo ogni opportuno provvedimento, anche ai sensi degli art. 720 c.c. e art. 600 comma 1 cpc, alla separazione della quota dei beni mobili ed immobili corrispondenti alla quota del TIrio , ovvero, ai sensi dell'art. Controparte_2
600 comma 2 cpc, disponga il Giudice la vendita della quota indivisa o in subordine la divisione»), sicché, essendo sufficiente che tale domanda venga spiegata anche da uno solo dei condividenti, si appaleserebbe del tutto superflua la notifica al convenuto contumace della comparsa di costituzione e risposta Controparte_5 depositata dai convenuti , e , e CP_3 CP_4 P_ contenente la domanda de qua.
24 di 34 Tanto chiarito, non avendo mai proposto Controparte_1 alcuna attribuzione dei beni a favore dei fratelli ma avendone, anzi, qui negato i loro diritti ereditari, occorre provvedervi d'ufficio.
Non vi è necessità di istruire ulteriormente la causa, avendo il
Tribunale a disposizione ogni elemento utile ai fini dell'attribuzione dei singoli beni ai tre fratelli convenuti costituiti, la quale viene effettuata sulla base dei seguenti criteri e considerazioni, muovendo dall'ipotesi già sottoposta alle parti con ordinanza in data 31 gennaio 2025, cui viene apportato esclusivamente un correttivo volto ad evitare l'instaurazione di una comunione tra le parti:
− poiché si tratta beni provenienti da titoli diversi, si procederà ad attribuzioni separate in relazione alle singole masse, attribuendo a ciascun TIrio beni prelevati dalle due masse e corrispondenti al valore delle singole quote di TI (€ 71.936,61 quella relativa all'eredità materna ed € 143.238,85 quella relativa all'eredità paterna);
− tenuto anche conto del fatto che i beni mobili sono insufficienti a soddisfare interamente le ragioni dei fratelli, verrà applicato, per quanto possibile, il principio (relativo) di proporzionalità qualitativa, che implica che, in linea di massima, ogni condividente deve ricevere, proporzionalmente alla sua quota, una parte dei beni appartenenti a ciascuna delle categorie indicate nell'art. 727 c.c., ben potendo nell'ambito di ciascuna categoria di beni immobili, mobili e crediti da dividere, taluni di essi essere assegnati per l'intero ad una quota ed altri, sempre per l'intero, ad altra quota, salvi i necessari conguagli
(Cass. 15105/2000, Cass. 9203/2004, Cass. 573/2011);
− verrà evitata l'instaurazione di comunioni tra fratelli e/o terzi, quale conseguenza indesiderata sia dai convenuti, che, in caso di impossibilità di ricevere esclusivamente una somma di denaro, al fine di conseguire la separazione degli interessi hanno chiesto di eventualmente provvedere alla separazione della quota in natura o comunque alla divisione, sia dalla convenuta, che nelle note
25 di 34 autorizzate depositate in data 13 febbraio 2025 si è espressa in senso critico riguardo alla possibilità di lasciare «alcuni beni in comproprietà tra soggetti che attualmente sono tra loro in causa»;
− l'entità e la consistenza degli assi ereditari consentono di procedere alla “divisione” in natura (Cass. 7700/1994: «In sede di divisione di una comunione ereditaria, qualora di essa facciano parte più immobili che, seppure isolatamente considerati non possano dividersi in tante frazioni quante sono le quote dei condividenti, ma consentano da soli o insieme con altri beni, di comporre la quota di alcuni in modo che porzioni degli altri possano formarsi con i restanti immobili del compendio, non può più farsi questione di indivisibilità o di non comoda divisibilità, dato il realizzarsi del soddisfacimento delle quote con la ripartizione qualitativa e quantitativa dei vari cespiti compresi nella comunione»), evitando così la vendita all'incanto, che costituisce l'extrema ratio (Cass. 5679/2004, Cass. 2335/1995, Cass.
4270/1994);
− infatti, le disposizioni di cui agli artt. 720 e 727 c.c. debbono essere interpretate nel senso che se nell'eredità vi sono beni, anche indivisibili, in quantità tale per cui tutte le porzioni possono essere formate in modo equilibrato mediante la attribuzione ad ognuna di esse di uno o più beni ed eventualmente mediante limitati conguagli in denaro (tecnicamente intesi come denaro estraneo alla massa),
l'art. 720 c.c. non trova applicazione e lo stesso principio di omogeneità qualitativa può essere superato;
− nonostante i compendi immobiliari siano costituiti anche e soprattutto da mere quote di proprietà, risulta comunque possibile attribuire a ciascun TIrio almeno un bene immobile in piena proprietà esclusiva;
− in particolare, ad eccezione dell'appartamento sito in Via Mari
a Reggio Emilia, che ricade per intero nelle due masse ereditarie (per la quota di ½ in ciascuna), gli unici beni immobili attribuibili senza
26 di 34 determinare l'instaurazione di una comunione tra i fratelli appartengono all'asse ereditario di;
Persona_1
− i beni immobili residui, che ricadono nelle masse ereditarie solo per alcune quote e che non sono comodamente divisibili, resteranno in proprietà a , la quale è titolare delle Controparte_1 quote maggiori in relazione ad entrambe le eredità e non ha mai dichiarato di voler dismettere il patrimonio immobiliare ereditario, con conseguente concentrazione in un unico TIrio della titolarità maggiore delle quote, evitando così l'eccessivo frazionamento della proprietà;
− i conguagli verranno riconosciuti nella misura concretamente indispensabile per salvaguardare la proporzionalità quantitativa;
− i convenuti, titolari di quote uguali, pur insistendo nella richiesta di esclusiva liquidazione in denaro delle quote medesime ad essi spettanti, hanno dichiarato di non avere «nulla da eccepire in ordine alla individuazione dei beni immobili da liquidare in capo a ciascuno» (cfr. pagina 3 delle note autorizzate depositate in data 13 febbraio 2025), essendo pertanto superfluo procedere all'assegnazione mediante estrazione a sorte ex art. 729 c.c.
Pertanto, le attribuzioni possono così essere disposte:
Eredità di Eredità di Persona_1 Controparte_8
immobile a) € 28.650,00 immobile a) € 28.650,00
[...] beni mobili € 25.690,35 beni mobili € 49.769,73 conguaglio € 17.596,26 conguaglio € 64.819,12
- € 71.936,61 = € 143.238,85 Paolo immobile j) € 11.200,00 beni mobili € 49.769,73 immobile m) € 230,10 conguaglio € 93.469,12 beni mobili € 25.690,35 conguaglio € 34.816,16
- € 71.936,61 = € 143.238,85 Andrea immobile c) € 8.000,00 beni mobili € 49.769,73 immobile i) € 3.000,00 conguaglio € 93.469,12 beni mobili € 25.690,35 conguaglio € 35.246,26
- € 71.936,61 = € 143.238,85
27 di 34 Poiché non è dato sapere se ed eventualmente quali siano le somme di denaro e/o i titoli appartenenti ai due assi ereditari ancora nella titolarità di , è qui possibile soltanto Controparte_1 condannare quest'ultima a pagare, indistintamente, a la P_ somma di € 157.875,46, a la somma di € 203.745,36 e ad CP_4
la somma di € 204.175,46. CP_3
Trattandosi di legato obbligatorio, gli interessi legali, ai sensi dell'art. 669, comma 2, c.c., sono dovuti dal giorno della domanda giudiziale (10 luglio 2023) fino al saldo.
3. Riguardo al credito vantato da nei confronti di Parte_1
, esso è stato quantificato dall'attore in surrogatoria Controparte_2 in € 73.357,29, oltre interessi moratori dalla domanda al saldo.
Detto credito trae origine da due distinti titoli giudiziali.
Anzitutto, dalla sentenza della Corte d'appello di Bologna n.
2189/2022 in data 4 ottobre 2022, con cui, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Reggio Emilia n. 17/2014, è stata ridotta la somma che era stato condannato a pagare a Controparte_2 Pt_1
, avendo quest'ultimo dedotto che, a seguito dell'incasso di
[...] somme nell'ambito di una procedura esecutiva immobiliare, il credito si è ridotto ad € 45.042,06.
Poi, dalla sentenza del Tribunale di Reggio Emilia n. 864/2017 in data 29 agosto 2017, con cui era stato condannato a Controparte_2 rifondere a le spese di lite, avendo quest'ultimo Parte_1 dedotto che, a seguito dell'incasso di somme nell'ambito di una procedura esecutiva presso terzi, il credito si è ridotto ad €
28.315,23.
Il convenuto non ha minimamente contestato la Controparte_2 quantificazione del credito di . Parte_1
È invece la convenuta ad averne contestato Controparte_1 la quantificazione.
Le doglianze sono in parte fondate.
28 di 34 L'attore persegue lo scopo di ottenere dal terzo debitore
[...]
l'adempimento che costei deve al proprio debitore CP
, agendo quindi in nome e per conto di quest'ultimo. Controparte_2
Tuttavia, diversamente da quanto opinato dall'attore, l'odierna convenuta ha interesse a promuovere contestazioni che incidano sulla distribuzione della somma, in quanto ciò può comportare o meno la liberazione dal vincolo nei confronti del proprio debitore.
Pertanto, ai soli fini dell'azione surrogatoria de qua occorre delibare l'effettiva esistenza e l'ammontare del diritto di credito fatto valere da , sul quale, evidentemente, grava il relativo Parte_1 onere della prova.
Orbene, con riguardo al prospetto di cui al doc. 3 dell'attore,
ha contestato: Controparte_1
i) la somma di € 6.226,44 indicata quali spese legali liquidate nella sentenza n. 7/2011 del Tribunale di Ravenna, perché indimostrata ed eccessiva, in quanto è stato applicato il rimborso forfettario al 15% e non già al 12,50%: dal dispositivo della sentenza della Corte d'appello di Bologna n. 2189/2022 si evince che sono state poste a carico di anche «le spese di lite come Controparte_2 liquidate nella sentenza del Tribunale di Ravenna Sezione Distaccata di Lugo del 9.2.11», prodotta diligentemente dall'attore quale doc.
15; tuttavia, poiché la sentenza del Tribunale di Ravenna è stata pronunciata nel 2011, il rimborso forfettario da applicarsi, ratione temporis, è effettivamente del 12,50% (art. 14 D.M. 8 aprile 2004), sicché le spese generali vanno ricalcolate in € 418,40, il CPA in €
150,66 e l'IVA in € 861,75, con conseguente riduzione dell'importo dovuto ad € 6.120,13;
ii) la somma di € 92,28 per due copie della sentenza della Corte
d'appello di Bologna n. 2189/2022, in quanto il costo è pari, in realtà, ad € 15,71 per ciascuna copia: poiché l'attore non ha dato prova della spesa effettivamente sostenuta, è dovuto soltanto il minore importo di € 31,42, riconosciuto dalla convenuta;
29 di 34 iii) la somma di € 30,00 e di € 1.000,00 per “Scritturazione compensi e notifica atto di precetto”, in quanto indimostrate ed inesistenti a seguito dell'abrogazione della tariffa professionale: in effetti, l'esborso della somma di € 30,00 non è dimostrato, mentre i compensi per la notifica del precetto debbono essere riconosciuti nell'importo di € 405,00 in conformità ai parametri previsti dal D.M.
55/2014; iv) le voci per spese generali 15%, CPA 4% ed IVA 22%, in quanto calcolate sulla sommatoria delle spese legali liquidate e della predetta somma di € 1.000,00 non dovuta: alla riduzione del compenso per la notifica del precetto ad € 405,00 consegue che le spese generali vanno ricalcolate in € 2.814,15, il CPA in € 863,00 e l'IVA in € 4.936,39;
v) la somma di € 1.910,64 per interessi di mora (su €
42.227,19, dal 5 ottobre 2022 al 1° aprile 2023), in quanto il comma
4 dell'art. 1284 c.c. si applica, ai sensi dell'art. 17, comma 2, d.l.
132/2014, soltanto «ai procedimenti iniziati a decorrere dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» e dunque non alla controversia iniziata in primo grado nel 2008: il rilievo critico è fondato e la somma va ricalcolata in € 653,65.
Ne consegue che tale porzione del credito di nei Parte_1 confronti di va rideterminata in € 42.719,71. Controparte_1
Con riguardo al prospetto di cui al doc. 7 dell'attore,
[...]
ha contestato la somma di € 9.275,26 per interessi di CP mora (su € 20.468,98, dal 31 agosto 2017 al 1° aprile 2023), in quanto l'art. 1284, comma 4, c.c. non trova applicazione per le somme liquidate a titolo di rifusione delle spese legali, ma esclusivamente alle somme oggetto della domanda giudiziale: il rilievo critico è fondato e la somma va ricalcolata in € 755,36.
30 di 34 Ne consegue che la seconda frazione del credito di Pt_1
nei confronti di va rideterminata in €
[...] Controparte_1
19.795,33.
In definitiva, della somma dovuta a , la Controparte_2 convenuta è tenuta a pagarne l'importo di € Controparte_1
62.515,04 direttamente a favore dell'attore in surrogatoria Pt_1
.
[...]
4. Infine, dev'essere fatto governo delle spese di lite.
Stante la riduzione del credito fatto valere con l'azione surrogatoria e la rinuncia dell'attore alla domanda di riduzione (in surroga) relativa all'eredità di , le spese di lite, nel Persona_1 rapporto processuale tra attore e convenuta, vanno compensate per
1/5, dovendo la restante frazione (pari a 4/5) essere posta a carico di
, prevalentemente soccombente. Controparte_1
La liquidazione viene effettuata sulla base del D.M. n. 55 del
2014, come modificato dal D.M. n. 147 del 2022, secondo i parametri medi previsti per le fasi di studio (€ 2.552,00), introduttiva (€
1.628,00), istruttoria (€ 5.670,00) e decisionale (€ 4.253,00) dello scaglione relativo ad affari contenziosi di valore compreso tra €
52.001,00 ed € 260.000,00, e dunque nell'importo complessivo di €
11.282,40 (pari a 4/5 di € 14.103,00), mentre le spese ammontano complessivamente ad € 730,47 (pari a 4/5 di € 913,09, come esposti nella nota spese allegata alla replica conclusionale, con esclusione della somma di € 2,93 per “Formazione fascicolo telematico” in quanto ingiustificata).
Al pari, in forza del principio di causalità (art. 91 c.p.c.), anche le spese del procedimento di mediazione obbligatoria, di cui l'attore ha chiesto la rifusione e che vanno assimilate alle spese del processo
(Cass. 32306/2023), debbono essere compensate per 1/5.
L'attore, infatti, ha diritto alla rifusione (parziale) dei compensi relativi all'attività professionale prestata dal proprio legale innanzi
31 di 34 all'organismo di mediazione, trattandosi di attività autonoma rispetto a quella svolta nella presente fase contenziosa.
Detti compensi vengono liquidati sulla base del D.M. n. 55 del
2014, come modificato dal D.M. n. 147 del 2022, secondo i parametri medi previsti per le fasi di attivazione (€ 1.008,00) e negoziazione (€
2.016,00) dello scaglione relativo ai procedimenti di mediazione (e negoziazione assistita) di valore compreso tra € 52.001,00 ed €
260.000,00, e dunque nell'importo complessivo di € 2.419,20 (pari a
4/5 di € 3.024,00), oltre ad € 65,24 per spese vive (pari a 4/5 di €
81,55, come esposti nella nota spese allegata alla replica conclusionale).
Non può, invece, essere accolta la richiesta di rimborso delle spese sostenute per la consulenza tecnica di parte in mancanza di prova dell'esborso sopportato dal limitatosi a produrre la nota Pt_1 proforma datata 12 gennaio 2025 emessa dal proprio C.T.P. (cfr. doc.
12 dell'attore) (Cass. 21402/2022, Cass. 2605/2006).
Le spese di lite vanno dichiarate irripetibili nel rapporto processuale tra l'attore e il convenuto contumace . Controparte_5
Tenuto conto che non sono state accolte le richieste dei convenuti sia di riconoscimento dei loro diritti ereditari esclusivamente mediante la condanna della sorella al pagamento di una somma in denaro, che di accrescimento del valore dell'asse ereditario del de cuius con il credito da Persona_2 quest'ultimo vantato nei confronti della IA , le Controparte_1 spese di lite, nel rapporto processuale tra i convenuti e CP
, vanno compensate per 1/5, dovendo la restante frazione
[...]
(pari a 4/5) essere posta a carico della suddetta convenuta, prevalentemente soccombente.
La liquidazione viene effettuata in conformità ai parametri stabiliti dal D.M. n. 55 del 2014, e successive modificazioni, secondo i parametri medi previsti per le fasi di studio (€ 4.607,00), introduttiva
(€ 3.039,00), istruttoria (€ 13.534,00) e decisionale (€ 8.013,00)
32 di 34 dello scaglione relativo ad affari contenziosi di valore compreso tra €
520.001,00 ed € 1.000.000,00, ossia di quello all'interno del quale è ricompreso il valore complessivo delle quote spettanti ai convenuti, e dunque nell'importo di € 23.354,40 (pari a 4/5 di € 29.193,00).
Le spese della C.T.U., liquidate come da separato decreto, vanno definitivamente poste a carico di . Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente decidendo, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa:
1. accerta e dichiara che , e Controparte_2 CP_4
hanno diritto di ottenere da beni CP_3 Controparte_1 di valore corrispondente a quello delle quote di TI a ciascuno di essi spettanti in relazione alle successioni testamentarie di
[...]
(quota di 1/10 ciascuno di valore pari ad € 71.936,61) e Per_1
(quota di 2/15 ciascuno di valore pari ad € Persona_2
143.238,85);
2. attribuisce i seguenti beni:
a) a : Controparte_2
− quota di 1/1 dell'immobile censito al Catasto fabbricati del
Comune di Reggio Emilia, foglio 126, particella 380, sub 3;
b) a : CP_4
− quota di 1/1 dell'immobile censito al Catasto terreni del
Comune di UA LA (RE), foglio 20, particella 16;
− quota di 1/1 degli immobili censiti al Catasto terreni del
Comune di UA LA (RE), foglio 20, particelle 580 e 27;
c) a : CP_3
− quota di 1/1 dell'immobile censito al Catasto fabbricati del
Comune di Reggio Emilia, foglio 153, particella 63, sub 5;
− quota di 1/1 dell'immobile censito al Catasto fabbricati del
Comune di UA LA (RE), foglio 20, particella 25;
3. condanna a pagare a Controparte_1 Controparte_2 la somma di € 157.875,46, oltre interessi legali dal 10 luglio 2023 al
33 di 34 saldo, di cui € 62.515,04 da corrispondere al creditore in surrogatoria
; Parte_1
4. condanna a pagare a la Controparte_1 CP_4 somma di € 203.745,36 ed a la somma di € CP_3
204.175,46, il tutto oltre interessi legali dal 10 luglio 2023 al saldo;
5. autorizza le trascrizioni e le variazioni di legge;
6. compensa per 1/5 le spese di lite nel rapporto processuale tra l'attore e la convenuta e, per l'effetto, condanna CP
a rifondere a i restanti 4/5, che liquida, quanto
[...] Parte_1 alla procedura di mediazione, in € 65,24 per esborsi ed € 2.419,20 per compenso, e, quanto al presente giudizio, in € 730,47 per esborsi ed € 11.282,40 per compenso, il tutto oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, CPA ed IVA (se dovuta) come per legge;
7. dichiara irripetibili le spese di lite nel rapporto processuale tra e;
Parte_1 Controparte_5
8. compensa per 1/5 le spese di lite nel rapporto processuale tra e gli altri convenuti e, per l'effetto, Controparte_1 condanna a rifondere a , Controparte_1 Controparte_2 CP_3
e i restanti 4/5, che liquida in € 23.354,40 per
[...] CP_4 compenso, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, CPA ed
IVA (se dovuta) come per legge;
9. pone definitivamente le spese della C.T.U., liquidate come da separato decreto, a carico di . Controparte_1
Così deciso in Reggio Emilia il 25 marzo 2025.
IL GIUDICE
Stefano Rago
34 di 34
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale civile e penale di Reggio Emilia, in persona del giudice
Stefano Rago, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 1737/2023 R.G. promossa da
, C.F. nato a [...] Parte_1 C.F._1 il 6 agosto 1955; rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Fornaciari come da procura allegata all'atto di citazione ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Reggio Emilia, Via Zacchetti n. 6
- attore - contro
, C.F. nata a Controparte_1 C.F._2
UA LA (RE) il 26 aprile 1960; rappresentata e difesa dall'avv. Franco Stefanelli come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Reggio Emilia, Via Roma n. 55
- convenuta -
C.F. , nato a [...] Controparte_2 C.F._3
Emilia il 10 gennaio 1952;
, C.F. , nato a [...] CP_3 C.F._4
LA (RE) il 29 aprile 1959;
, C.F. nato a [...] il CP_4 C.F._5
28 settembre 1954;
1 di 34 tutti rappresentati e difesa dall'avv. Corrado Augusto Vacirca come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Reggio Emilia, Via
Meuccio Ruini n. 6
- convenuti -
, C.F. nato a [...] Controparte_5 C.F._6
Emilia il 4 febbraio 1953;
- convenuto contumace -
OGGETTO: azione surrogatoria.
CONCLUSIONI
Per : Parte_1 voglia il Tribunale di Reggio Emilia, ogni contraria, istanza, eccezione
e deduzione respinta:
IN VIA PRINCIPALE
1. accertare che ) nato a [...] C.F._3
Reggio Emilia il 10.01.1952, in forza delle disposizioni testamentarie di e , è creditore Persona_1 Persona_2 nei confronti della erede universale Controparte_1
nata a [...] il [...], C.F._2 comunque nei confronti della massa attiva ereditaria, per un importo corrispondente alla quota di TI di legge;
2. determinare l'importo della quota di TI di legge di P_
in relazione all'attivo ereditario, mediante applicazione
[...] del criterio divisionale dei testamenti dei de cuius
[...]
e , operazione per la quale si fa istanza Per_2 Persona_1 per l'eventuale incarico ad un delegato;
3. dire tenuta e condannare pertanto a pagare a Controparte_1
nato a [...] il Parte_1 C.F._1
06.08.1955, che agisce surrogandosi al proprio debitore P_
, la quota di patrimonio ereditario spettante a
[...] quest'ultimo in base alle due successioni e Persona_2
ed alle operazioni di cui al punto 2 che precede e Persona_1
2 di 34 ciò fino alla concorrenza del credito di quantificato Parte_1 alla data della domanda, sulla base dei titoli esecutivi emessi nei confronti di , rappresentati dalle sentenze n. Controparte_2
2189/2022 della Corte d'Appello di Bologna e n. 864/2017 del
Tribunale di Reggio Emilia, nella somma residua di € 73.357,29, oltre interessi di mora dalla domanda al saldo effettivo, ovvero in quella somma maggiore o minore che verrà determinata in esito al giudizio.
IN VIA SUBORDINATA
4. accertare che , in forza delle disposizioni Controparte_2 testamentarie di e , ha diritto a Persona_1 Persona_2 vedersi riconosciuta e ricevere dalla erede universale CP
una porzione del patrimonio ereditario, corrispondente alla
[...] quota TI di legge spettante a;
Controparte_2
IN OGNI CASO
5. provvedere, previo ogni opportuno provvedimento, anche ai sensi degli art. 720 c.c. e art. 600 comma 1 cpc, alla separazione della quota dei beni mobili ed immobili corrispondenti alla quota del TIrio , ovvero, ai sensi dell'art. 600 comma Controparte_2
2 cpc, disponga il Giudice la vendita della quota indivisa o in subordine la divisione;
ULTERIORMENTE IN OGNI CASO
6. con vittoria di spese e compenso professionale di giudizio.
Per : Controparte_1
Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, contrariis rejectis, in via preliminare, dichiarare inammissibili le domande svolte dai convenuti sig.ri P_
, e nei confronti della sig.ra
[...] CP_3 CP_4 in malam partem per le ragioni indicate nella Controparte_1 prima memoria ex art. 171-ter cod. proc. civ.; nel merito,
3 di 34 respingere le domande tutte formulate da parte attrice sig. Pt_1
e da parte dei convenuti sig.ri ,
[...] Controparte_2 CP_3
e nei confronti della sig.ra
[...] CP_4 Controparte_1 in malam partem per tutte le ragioni indicate in atti;
in ogni caso, con vittoria di spese e compensi di lite, oltre rimb. forf. 15%, I.V.A. e
C.P.A. come per Legge, da distrarsi a favore dello scrivente Avvocato, che si dichiara antistatario.
Per , e : Controparte_2 CP_3 CP_4
Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa e rigettata
NEL MERITO
- IN VIA PRINCIPALE, accertare e dichiarare che la signora
[...]
è tenuta a corrispondere ai signori , CP_6 Controparte_2
e la somma di denaro Parte_2 CP_4 corrispondente al valore della quota di TI a ciascuno degli istanti spettante, così come determinata al termine della fase istruttoria, in adempimento degli obblighi alla stessa imposti dai de cuius e e a titolo di Persona_1 Persona_2 liquidazione dei diritti loro spettanti sull'eredità della madre
[...]
e , per i motivi e le argomentazioni Per_1 Persona_2 esposte nel presente atto. Il tutto con maggiorazione degli interessi di legge dal dì del dovuto sino all'effettivo saldo ai sensi e per gli effetti dell'art. 669 primo comma del codice civile;
- IN VIA SUBORDINATA, nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della superiore istanza, accertate e dichiarare tenuta la signora a trasferire, a sue cure e Controparte_1 spese, ai signori e Controparte_2 Parte_2 CP_4
la quota di TI agli stessi spettante di tutto il patrimonio
[...] della signora , alla data del decesso, nonché la Persona_1 quota di TI a ciascuno spettante di tutto il patrimonio del signor , alla data del suo decesso. Persona_2
4 di 34 Provvedere, presi gli opportuni provvedimenti, anche ai sensi degli art. 720 del codice civile e dell'art. 600 comma 1 del codice di procedura, alla separazione della quota dei beni mobili ed immobili corrispondenti alla quota dei TIri , Controparte_2 CP_3
e .
[...] CP_4
In ultima istanza, ai sensi dell'art. 600 comma 2 del codice di procedura civile, disponga il Giudice la vendita della quota indivisa degli stessi o in subordine la divisione.
Il tutto con maggiorazione degli interessi di legge dal dì del dovuto sino all'effettivo saldo ai sensi e per gli effetti dell'art. 669 primo comma del codice civile.
Con vittoria di spese e competenze di causa come per legge.
FATTI DI CAUSA
1. Con atto di citazione, regolarmente notificato, Parte_1
– premesso di essere creditore di per la somma di € Controparte_2
73.357,29 in forza di varie sentenze di condanna e che quest'ultimo era a sua volta creditore verso la sorella , quale Controparte_1 erede universale di entrambi i genitori ed onerata di corrispondere al fratello la quota di TI integrante un legato obbligatorio – conviveva in giudizio , , Controparte_1 Controparte_2 CP_3
, e , tra loro fratelli, e, in via
[...] CP_4 Controparte_5 principale, proponeva, in surroga del proprio debitore ex art. 2900
c.c., l'azione di riduzione delle disposizioni testamentarie che avevano totalmente escluso il padre dei convenuti, , dalla Persona_2 successione della di lui moglie e chiedeva la condanna Persona_1 di a pagargli la quota di patrimonio ereditario Controparte_1 spettante al proprio debitore in relazione alle successioni dei di lui genitori;
in via subordinata, chiedeva accertarsi che il debitore P_
, in forza delle disposizioni testamentarie dei di lui genitori,
[...] aveva diritto a vedersi riconosciuta e ricevere dalla erede
[...]
una porzione del patrimonio ereditario, corrispondente CP alla quota di TI ad esso spettante;
in ogni caso, chiedeva
5 di 34 provvedersi, anche ai sensi degli artt. 720 c.c. e 600, comma 1,
c.p.c., alla separazione della quota dei beni mobili ed immobili corrispondenti alla quota del TIrio , ovvero, ai Controparte_2 sensi dell'art. 600, comma 2, c.p.c., alla vendita della quota indivisa o, in subordine, alla divisione.
2. Costituitasi con comparsa depositata in data 10 luglio 2023,
, in via preliminare, eccepiva il mancato Controparte_1 esperimento del procedimento di mediazione in relazione alla domanda di riduzione in surroga relativa all'eredità di sua madre e, nel merito, chiedeva il rigetto delle domande attoree per infondatezza.
3. Si costituivano con un'unica comparsa anche P_
, e , chiedendo la condanna della sorella
[...] CP_3 CP_4 CP
, in via principale, al pagamento di una somma di denaro
[...] corrispondente al valore della quota di TI spettante a ciascuno di essi in relazione alle eredità dei genitori e, in via subordinata, al trasferimento a loro favore delle quote di TI agli stessi spettante, in quest'ultimo caso con separazione delle quote ed eventuale vendita o divisione dei beni.
4. Con decreto ex art. 171 bis c.p.c. in data 12 luglio 2023, sulla dichiarata contumacia di , il quale riceveva la Controparte_5 notifica della citazione in data 5 aprile 2023, veniva confermata la data della prima udienza per il giorno 19 ottobre 2023.
Scambiate le memorie ex art. 171 ter c.p.c., la causa veniva istruita, prima, mediante acquisizione di documentazione bancaria e, poi, mediante consulenza tecnica d'ufficio volta alla stima del compendio ereditario, nominando all'uopo il geom. CP_7
Depositata la relazione peritale, la causa, ritenuta matura per la decisione, veniva rinviata per la rimessione in decisione, con assegnazione alle parti dei termini perentori di cui all'art. 189 c.p.c.
All'udienza del 30 gennaio 2025 la causa veniva rimessa in decisione.
6 di 34 Con ordinanza in data 31 gennaio 2025 la causa veniva rimessa sul ruolo per consentire alle parti di prendere posizione sull'ipotesi, ivi formulata, di attribuzione dei singoli beni ai tre fratelli convenuti.
All'udienza del 18 marzo 2025, fissata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., i procuratori delle parti precisavano le conclusioni, come in epigrafe trascritte, e discutevano oralmente la causa, che, quindi, veniva rimessa in decisione con riserva di depositare la sentenza entro trenta giorni.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. La controversia trae origine dalle successioni ereditarie di e . Persona_2 Persona_1
Per una migliore comprensione della vicenda vanno poste in rilievo le seguenti circostanze di fatto, provate in quanto rilevabili dalla documentazione in atti e/o non contestate.
I coniugi e avevano cinque Persona_2 Persona_1 figli: , , , e . CP CP_5 P_ CP_3 CP_4
decedeva in data 11 ottobre 2012, e con Persona_1 testamento olografo datato 21 ottobre 2009 (e pubblicato in data 15 luglio 2023) nominava sua erede universale la IA , CP disponendo che quest'ultima avrebbe dovuto «corrispondere agli altri eredi la quota spettante loro di TI» (cfr. doc. 8 dell'attore).
Con atto in data 13 novembre 2013 prestava Persona_2 adesione e acquiescenza alle suddette disposizioni testamentarie (cfr. doc. 1 dei convenuti).
decedeva in data 30 giugno 2014, e con Persona_2 testamento olografo datato 4 febbraio 1991 (pubblicato in data 3 settembre 2014) nominava anch'esso sua erede universale la IA
, disponendo che quest'ultima avrebbe dovuto «liquidare CP
i suoi quattro fratelli e sua madre di quanto spettante Persona_3 loro come quota minima per legge».
1.1. L'iniziativa giudiziaria è stata assunta da , il Parte_1 quale ha proposto, in surroga del proprio debitore , Controparte_2
7 di 34 azione di riduzione delle disposizioni testamentarie con cui
[...]
aveva totalmente pretermesso il coniuge , Per_1 Persona_2 nonché domanda di condanna di a pagargli la Controparte_1 quota di patrimonio ereditario spettante a in Controparte_2 relazione alle successioni ereditarie dei di lui genitori.
1.1.1. Anzitutto, deve ritenersi superata l'eccezione preliminare, sollevata da , di mancato esperimento del Controparte_1 procedimento mediazione in relazione alla domanda attorea di riduzione in surroga relativa all'eredità di e di Persona_1 determinazione della quota del TIrio asseritamente pretermesso , perché l'attore, una volta venuto a Persona_2 conoscenza dell'acquiescenza prestata da quest'ultimo alle disposizioni testamentarie della di lui moglie e dunque della di lui rinuncia all'eredità del coniuge, già nella prima memoria integrativa ha espressamente rinunciato a detta domanda, a seguito della quale l'eccezione de qua non è stata, difatti, più coltivata dalla convenuta.
1.1.2. Ciò premesso, come si è già anticipato, , Parte_1 assumendo di essere creditore di , ha agito in Controparte_2 surroga del proprio debitore ex art. 2900 c.c., chiedendo la condanna di a pagargli la quota di patrimonio ereditario di Controparte_1 entrambi i genitori spettante al proprio debitore . Controparte_2
Com'è noto, con l'azione surrogatoria il creditore esercita i diritti e le azioni che spettano verso i terzi al proprio debitore, per assicurare che siano soddisfatte o conservate le sue ragioni (art. 2900 c.c.). Sicché «l'azione surrogatoria integra una ipotesi di sostituzione processuale» (Cass. 449/1974), in deroga al principio dettato dall'art. 81 c.p.c., secondo il quale nessuno può far valere nel processo un diritto altrui in nome proprio (Cass. 10551/2003, Cass.
5912/2004).
In particolare, in giurisprudenza è stato precisato che è ammissibile l'esercizio dell'azione surrogatoria ex art. 2900 c.c. da parte del creditore nel caso di totale inerzia del debitore, ossia di
8 di 34 comportamento omissivo o insufficientemente attivo (Cass.
1996/2016, Cass. 5805/2012, Cass. 7187/1997, Cass. 3665/1988), oppure, come desumibile dal concetto di trascuratezza espresso dal dato normativo, anche solo di esercizio incompleto e quantitativamente insufficiente dei propri diritti (Cass. 1867/2000), ossia di mancanze rispetto a ciò che il debitore avrebbe potuto fare per perseguire correttamente e proficuamente le proprie ragioni
(Cass. 10744/2009) o comunque di attività del debitore qualitativamente o quantitativamente insufficienti per la tutela della situazione giuridica del debitore all'interno del rapporto col terzo, purché non si interferisca su atti di disposizione dei diritti del debitore, che se compiuti vanno invece contrastati attraverso l'azione revocatoria ordinaria, o l'opposizione di terzo (Cass. 34297/2002,
Cass. 7187/1997, Cass. 3665/1988).
Infatti, in tali casi l'azione di riduzione è direttamente esperibile in via surrogatoria da parte del creditore, realizzandosi un'interferenza di natura eccezionale – ma TI – nella sfera giuridica del debitore: l'azione surrogatoria non è altro che lo strumento che la legge appresta al creditore per evitare gli effetti che possano derivare alle sue ragioni dall'inerzia del debitore che ometta di esercitare le opportune azioni dirette ad alimentare il suo patrimonio, riducendo così la garanzia che esso rappresenta in favore dei creditori (Cass. 16623/2019).
Nel caso di specie, il convenuto , chiamato in Controparte_2 causa a norma dell'art. 2900, comma 2, c.c., quale litisconsorte necessario, si è costituito in giudizio e, pur non contestando la domanda dell'attore, ha a sua volta chiesto la condanna della sorella a corrispondergli la somma di denaro corrispondente al CP valore delle quote di TI ad esso spettante in relazione alle successioni dei genitori.
Sul punto, non può che ribadirsi l'orientamento giurisprudenziale
– risalente ma mai superato – secondo cui l'azione surrogatoria, pur
9 di 34 avendo come finalità normale e naturale la conservazione del patrimonio del debitore, quale garanzia comune di tutti i creditori, può eccezionalmente adempiere anche funzioni esecutive, qualora – come nella specie – essa tenda al soddisfacimento di un credito in danaro, che, se dal terzo ) fosse pagato al Controparte_1 debitore ), potrebbe da costui essere agevolmente Controparte_2 sottratto all'esecuzione, con la conseguenza che la finalità conservativa dell'azione ne risulterebbe del tutto frustrata, essendo in tal caso TI la condanna diretta del terzo ) Controparte_1
a favore del creditore agente in surrogazione ) (Cass. Parte_1
1435/1978, Cass. 188/1966, Cass. 2199/1964), la cui pretesa creditoria, nonostante le procedure esecutive da esso instaurate nei confronti del proprio debitore, non ha, dopo lungo tempo, ancora ottenuto piena soddisfazione.
2. Seguendo un ordine logico-giuridico delle questioni in rilievo, deve ora passarsi all'esame della domanda di , Controparte_2
e volta alla condanna della sorella a CP_3 CP_4 CP corrispondere loro il valore delle quote di TI di entrambi i genitori ad essi spettanti.
2.1. È infondata l'eccezione preliminare della convenuta di inammissibilità di tale domanda per mancanza di connessione col titolo invocato dall'attore, essendo all'uopo sufficiente osservare – per un verso – che in giudizio si controverte delle medesime vicende ereditarie e – per altro verso – che la domanda proposta, tra gli altri, da , il quale ha fatto valere i suoi diritti successori nei Controparte_2 confronti della sorella, è la medesima, e più ampia, di quella proposta, appunto in surroga, dall'attore.
2.2. Parimenti infondata è l'eccezione, sollevata sempre dalla convenuta , di inammissibilità della domanda Controparte_1 riconvenzionale c.d. trasversale proposta dagli altri convenuti P_
, e nei suoi confronti in assenza di richiesta di
[...] CP_3 CP_4 differimento dell'udienza, atteso che, come recentemente statuito
10 di 34 dalla Corte di Cassazione, «Il convenuto che intenda formulare una domanda nei confronti di altro convenuto non ha l'onere di chiedere il differimento dell'udienza previsto dall'art. 269 c.p.c. per la chiamata in causa di terzo, ma è sufficiente che formuli la suddetta domanda nei termini e con le forme stabilite per la domanda riconvenzionale dall'art. 167, comma 2, c.p.c.» (Cass. 9441/2022).
2.3. Tanto premesso, la suddetta domanda presuppone, innanzitutto, la qualificazione delle disposizioni testamentarie, dal contenuto sostanzialmente analogo, là dove prevedono a carico dell'erede universale l'obbligo, nel testamento redatto CP da , di «corrispondere agli altri eredi la quota spettante Persona_1 loro di TI» e, nel testamento redatto da , di Persona_2
«liquidare i suoi quattro fratelli e sua madre di quanto Persona_3 spettante loro come quota minima per legge».
I fratelli , e sostengono trattarsi di Controparte_2 CP_3 CP_4 legato obbligatorio divisionis causa.
La tesi è fondata.
A riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la
“divisio inter liberos” regolata dall'art. 734 c.c. ricorre quando il testatore intende compiere egli stesso la divisione totale o parziale dei suoi beni fra gli eredi, distribuendo tra questi le sue sostanze mediante l'assegnazione di singole quote concrete, con effetti reali ed immediati, e che ricorre invece l'ipotesi di cui all'art. 733 c.c. quando il testatore non divide, ma si limita a dettare le regole per la futura divisione e, dunque, per la formazione delle porzioni dei coeredi
(ovvero TImente attribuisca tale facoltà ad un erede) con efficacia obbligatoria per questi ultimi (Cass. 10306/1996, Cass.
3675/2021).
È stato poi precisato che le norme date dal testatore per formare le porzioni, ai sensi dell'art. 733 c.c., devono inquadrarsi nella categoria dei legati obbligatori, i quali impongono agli altri coeredi di lasciare che il bene, o la categoria di beni, indicati dal testatore siano
11 di 34 inclusi nella porzione ereditaria dell'onorato, anziché ripartiti tra tutti i condividenti o assegnati a sorte (Cass. 27377/2021).
Nella fattispecie di cui all'art. 733 c.c., agli altri eredi rimane soltanto il diritto di ottenere beni di valore corrispondente a quello della quota che ad essi compete (Cass. 8049/1990, Cass.
3675/2021).
Tuttavia, il potere attribuito al TIrio di conseguire la parte dei beni ereditari spettantegli ex lege, anziché conservare il legato obbligatorio divisorio (sostanziantesi in un diritto di credito nei confronti del coerede assegnatario della disponibile) attribuitogli dal testatore, postula l'assolvimento di un onere, consistente nella rinuncia al legato, che si rende necessaria in ragione del fatto che quest'ultimo si acquista ipso iure e che, nel legato di specie, l'effetto traslativo dal testatore al beneficiario si verifica al momento stesso della morte del primo, onde, essendo l'oggetto del legato già entrato nel patrimonio del beneficiario, questi, per conseguire la TI, deve, previamente (o quanto meno contestualmente) alla domanda di riduzione, dismettere il legato (Cass. 13380/2005, Cass.
13785/2004).
Nel caso di specie, deve escludersi la ricorrenza dell'ipotesi di cui all'art. 734 c.c., atteso che alcuna divisione è stata disposta dai testatori, i quali, difatti, hanno espressamente lasciato gli interi loro patrimoni, mobiliari ed immobiliari, alla IA , nominata, CP significativamente, erede universale, alla quale hanno quindi conferito l'onere di attribuire ai suoi fratelli le quote di TI loro spettanti, pur senza indicare i beni ricadenti nelle masse ereditarie da assegnare all'uno o all'altro coerede.
La volontà di entrambi i testatori è chiaramente nel senso di lasciare tutti i beni mobili ed immobili – espressamente, sia pure in modo generico, menzionati nelle schede testamentarie – alla IA
, con onere a carico di quest'ultima di attribuire ai fratelli CP beni corrispondenti al valore delle loro quote di TI.
12 di 34 La convenuta , invero, ritiene che le Controparte_1 disposizioni testamentarie de quibus non costituiscano un'ipotesi di divisione del testatore ex art. 734 c.c., quanto, piuttosto, un'ipotesi di indicazione di norme per la formazione delle porzioni ex art. 733 c.c., avendo i testatori attribuito a lei, quale erede universale, tale facoltà
(cfr. pagina 5 della comparsa costitutiva).
Tuttavia, costei ha assunto una posizione dogmaticamente non condivisibile, perché, nonostante sembri negare la qualificazione delle disposizioni testamentarie come legato obbligatorio, sostenendo la riconducibilità del caso concreto all'ipotesi di cui all'art. 733 c.c., finisce però, in tal modo, per concordare sul fatto che si tratti proprio di un legato obbligatorio divisorio, la cui disciplina ricade appunto in detta ipotesi.
Né le disposizioni testamentarie in discussione possono essere qualificate come institutio ex re certa, che configura, ai sensi dell'art. 588 c.c., una successione a titolo universale nel patrimonio del de cuius (Cass. 1066/2007), posto che i testatori, pur facendo riferimento alla quota di TI spettante ai figli, non hanno attribuito loro alcun bene determinato.
2.4. La convenuta, anche nel caso di ritenuta configurabilità di legato obbligatorio avente ad oggetto un diritto di credito nei propri confronti, ha eccepito, con riguardo sia all'attore che agli altri convenuti, la mancanza di accettazione dell'eredità dei genitori da parte di nonché la prescrizione del diritto dei fratelli Controparte_2 di accettare l'eredità materna per decorso del termine decennale
(decorrente dal decesso della donna, avvenuto in data 11 ottobre
2012).
Come noto, l'art. 480, comma 1, c.c., prevede che il diritto di accettare l'eredità si prescrive in dieci anni;
il termine decorre dall'apertura della successione, e in caso di istituzione condizionale dal giorno in cui si verifica la condizione;
il secondo comma stabilisce che il termine non corre per i chiamati ulteriori se vi sia stata
13 di 34 accettazione da parte dei precedenti chiamati dell'eredità e successivamente il loro acquisto è venuto meno.
A riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che in tema di accettazione della eredità non operano gli atti interruttivi della prescrizione, attesa la natura potestativa del diritto, che si realizza con il compimento dell'atto in cui si concreta l'accettazione
(Cass. 21687/2014).
Nel caso di specie, non è condivisibile il rilievo della convenuta atteso che, vertendosi in ipotesi di legati obbligatori, essi P_ sono stati acquistati immediatamente al momento dell'apertura delle successioni, senza necessità di accettazione.
Anche prescindendo da tale dirimente considerazione, l'eccezione sarebbe, in ogni caso, infondata, atteso che (i) l'azione volta alla tutela del proprio diritto alla reintegrazione della quota di TI
(proposta con il deposito della comparsa costitutiva effettuato in data
10 luglio 2023), al pari dell'esperimento dell'azione di riduzione
(Cass. 18068/2012), implica accettazione ereditaria tacita, pura e semplice, (ii) , e , con la missiva inviata Controparte_2 CP_3 CP_4 alla sorella in data 29 luglio 2015 e ricevuta in data 31 luglio 2015, risultano avere tempestivamente richiesto all'odierna convenuta l'adempimento degli obblighi di cui era stata gravata dai genitori e, dunque, accettato tacitamente l'eredità dei genitori ex art. 476 c.c.
(Cass. 6099/1993), (iii) , nel rispondere a detta Controparte_1 missiva, ha espressamente riconosciuto i diritti ereditari dei fratelli
(cfr. doc. 4 dei convenuti), con conseguente interruzione della prescrizione ex art. 2944 c.c.
2.5. A questo punto occorre ricostruire gli assi ereditari di
[...]
e . Per_1 Persona_2
La stima del compendio immobiliare è stata effettuata da un
C.T.U., dalle cui conclusioni il Tribunale non ha motivo di discostarsi, essendo l'elaborato peritale esaustivamente motivato sotto ogni profilo, anche in replica a tutti i rilievi formulati dalle parti,
14 di 34 approfondito, reso all'esito di verifiche condotte in modo accurato ed in continua aderenza ai documenti ed allo stato di fatto analizzato nonché di un iter motivazionale logico, coerente e privo di contraddizioni.
Si richiama, a riguardo, anche in considerazione della natura degli accertamenti eseguiti, il costante orientamento della Corte di
Cassazione, secondo cui il giudice «non è tenuto ad esporre in modo puntuale le ragioni della propria adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, potendo limitarsi ad un mero richiamo di esse» (Cass. 4352/2019 e Cass. 7364/2012).
In particolare, si osserva che l'ausiliario ha dichiarato di avere effettuato la stima alla data di apertura della successione, di avere considerato i valori VAM pubblicati e di avere apportato opportune riduzioni in considerazione anche delle servitù attive insistenti su alcuni terreni agricoli.
La convenuta ha chiesto che nella stima Controparte_1 degli assi ereditari si tenga conto delle spese da essa negli anni sostenute per la conservazione dei beni ereditari, per le migliorie e le addizioni, per le spese funerarie, per le pubblicazioni dei testamenti, per le perizie nonché per le imposte successorie, ma a riguardo è sufficiente rilevare la genericità dell'argomentazione difensiva, caratterizzata dalla mancanza di produzione di qualsivoglia documentazione a supporto, oltre che della benché minima quantificazione di tali pretese somme.
2.5.1. Il compendio relitto da risulta costituito Persona_1 dai seguenti beni immobili:
a) appartamento sito in Reggio Emilia, Via Mari, censito al catasto fabbricati del suddetto Comune al foglio 126, mapp. 380 sub
3, per la quota di 1/2 del diritto di piena proprietà: valore stimato in
€ 28.650,00;
b) immobile sito in Reggio Emilia, Vicolo Venezia, censito al catasto fabbricati del suddetto Comune al foglio 126, mapp. 252 sub
15 di 34 4, 5, 8, 9, 10, per la quota di 2/3 del diritto di piena proprietà: valore stimato in € 83.300,00;
c) autorimessa sita in Reggio Emilia, Via Mameli, censita al catasto fabbricati del suddetto Comune al foglio 153, mapp. 63 sub 5, per la piena proprietà: valore stimato di € 8.000,00;
d) fabbricato sito in UA LA (RE), loc. Puianello, Via
Isonzo, censito al catasto fabbricati del suddetto Comune al foglio 20, mapp. 468 sub 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, per la quota di 600/1202 del diritto di piena proprietà: valore stimato in € 314.675,54;
e) fabbricato sito in UA LA (RE), loc. Puianello, Via
Isonzo, censito al catasto fabbricati del suddetto Comune al foglio 20, mapp. 470, per la quota di 600/1202 del diritto di piena proprietà: valore stimato in € 29.990,00;
f) capannone sito in UA LA (RE), loc. Puianello, Via
Isonzo, censito al catasto fabbricati del suddetto Comune al foglio 20, mapp. 21, per la quota di 600/1202 del diritto di piena proprietà: valore stimato in € 60.798,67;
g) capannone sito in UA LA (RE), loc. Puianello, Via
Isonzo, censito al catasto fabbricati del suddetto Comune al foglio 20, mapp. 374, per la quota di 600/1202 del diritto di piena proprietà: valore stimato in € 33.943,43;
h) fabbricato sito in UA LA (RE), loc. Puianello, Via
Isonzo, censito al catasto fabbricati del suddetto Comune al foglio 20, mapp. 469, per la quota di 600/1202 del diritto di piena proprietà: valore stimato in € 7.487,52;
i) fabbricato sito in UA LA (RE), loc. Puianello, Via
Isonzo, censito al catasto fabbricati del suddetto Comune al foglio 20, mapp. 25, per la piena proprietà: valore stimato in € 3.000,00;
j) terreno sito in UA LA (RE), censito al catasto terreni del suddetto Comune al foglio 20, mapp. 16, per la piena proprietà: valore stimato in € 11.200,00;
16 di 34 k) terreni siti in UA LA (RE), censiti al catasto terreni del suddetto Comune al foglio 20, mapp. 622, 619, 49, 618, 615, 98, per la quota di 600/1202 del diritto di piena proprietà: valore stimato in € 26.966,65;
l) terreno sito in UA LA (RE), censito al catasto terreni del suddetto Comune al foglio 20, mapp. 552, per la quota di
600/1202 del diritto di piena proprietà: valore stimato in € 8.801,93;
m) terreni siti in UA LA (RE), censiti al catasto terreni del suddetto Comune al foglio 20, mapp. 580, 27, per la piena proprietà: valore stimato in € 230,10;
n) terreni siti in UA LA (RE), censiti al catasto terreni del suddetto Comune al foglio 20, mapp. 624, 621, 611, 617, nonché terreno sito in Reggio Emilia, censito al catasto terreni del suddetto
Comune al foglio 250, mapp. 424, per la quota di 600/1202 del diritto di piena proprietà: valore stimato in € 11.294,77;
o) terreni siti in UA LA (RE), censiti al catasto terreni del suddetto Comune al foglio 20, mapp. 90, 51, 50, 37, per la quota di 600/1202 del diritto di piena proprietà: valore stimato in €
13.956,53 (si tratta di terreni espropriati, a nulla rilevando che la somma non sia stata ancora incassata, sia perché si tratta di valore comunque rientrante nel patrimonio del de cuius, sia perché, in ogni caso, come precisato dal C.T.U., non sono medio tempore variati i valori VAM).
Dunque, il valore del compendio immobiliare è complessivamente pari ad € 642.295,14.
Debbono, poi, essere aggiunti il denaro e degli altri beni mobili risultanti dalla dichiarazione di successione, per un importo complessivo di € 77.071,05 (€ 49,31 + € 21,74 + € 25.000,00 + €
25.000,00 + € 27.000,00) (cfr. doc. 10 dell'attore).
Ne consegue che il valore dell'asse ereditario di è Persona_1 pari ad € 719.366,19 (€ 642.295,14 + € 77.071,05).
17 di 34 L'art. 542 c.c., rubricato, “Concorso di coniuge e figli”, stabilisce, al comma 2, che «Quando i figli, sono più di uno, ad essi è complessivamente riservata la metà del patrimonio e al coniuge spetta un quarto del patrimonio del defunto. La divisione tra tutti i figli, legittimi e naturali, è effettuata in parti uguali».
Poiché il coniuge TIrio ha rinunciato al Persona_2 legato obbligatorio corrispondente alla quota di TI spettantegli in relazione all'eredità di , deve farsi applicazione del Persona_1 principio secondo cui nella successione necessaria la quota spettante al TIrio rinunciante non si accresce a favore degli altri TIri accettanti, dovendo l'individuazione della quota di riserva spettante alle singole categorie di TIri ed ai singoli TIri appartenenti alla medesima categoria essere effettuata sulla base della situazione esistente al momento dell'apertura della successione
(Cass. S.U. 13429/2006).
Pertanto, con riguardo all'eredità materna, a , Controparte_2
e spetta la quota di 1/10 ciascuno, pari ad € 71.936,61 CP_4 CP_3
(= 1/10 di € 719.366,19).
2.5.2. Invece, il compendio relitto da risulta Persona_2 costituito dai seguenti beni immobili:
a) appartamento sito in Reggio Emilia, Via Mari, censito al catasto fabbricati del suddetto Comune al foglio 126, mapp. 380 sub
3, per la quota di 1/2 del diritto di piena proprietà: valore stimato in
€ 28.650,00;
b) fabbricato sito in UA LA (RE), loc. Puianello, Via
Isonzo, censito al catasto fabbricati del suddetto Comune al foglio 20, mapp. 468 sub 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, per la quota di 600/1202 del diritto di piena proprietà: valore stimato in € 314.675,54;
c) fabbricato sito in UA LA (RE), loc. Puianello, Via
Isonzo, censito al catasto fabbricati del suddetto Comune al foglio 20, mapp. 470, per la quota di 600/1202 del diritto di piena proprietà: valore stimato in € 29.990,00;
18 di 34 d) capannone sito in UA LA (RE), loc. Puianello, Via
Isonzo, censito al catasto fabbricati del suddetto Comune al foglio 20, mapp. 21, per la quota di 600/1202 del diritto di piena proprietà: valore stimato in € 60.798,67;
e) capannone sito in UA LA (RE), loc. Puianello, Via
Isonzo, censito al catasto fabbricati del suddetto Comune al foglio 20, mapp. 374, per la quota di 600/1202 del diritto di piena proprietà: valore stimato in € 33.943,43;
f) fabbricato sito in UA LA (RE), loc. Puianello, Via
Isonzo, censito al catasto fabbricati del suddetto Comune al foglio 20, mapp. 469, per la quota di 600/1202 del diritto di piena proprietà: valore stimato in € 7.487,52;
g) terreni siti in UA LA (RE), censiti al catasto terreni del suddetto Comune al foglio 20, mapp. 622, 619, 49, 618, 615, 98, per la quota di 600/1202 del diritto di piena proprietà: valore stimato in € 26.966,65;
h) terreno sito in UA LA (RE), censito al catasto terreni del suddetto Comune al foglio 20, mapp. 552, per la quota di
600/1202 del diritto di piena proprietà: valore stimato in € 8.801,93;
i) terreni siti in UA LA (RE), censiti al catasto terreni del suddetto Comune al foglio 20, mapp. 624, 621, 611, 617, nonché terreno sito in Reggio Emilia, censito al catasto terreni del suddetto
Comune al foglio 250, mapp. 424, per la quota di 600/1202 del diritto di piena proprietà: valore stimato in € 11.294,77;
j) terreni siti in UA LA (RE), censiti al catasto terreni del suddetto Comune al foglio 20, mapp. 90, 51, 50, 37, per la quota di 600/1202 del diritto di piena proprietà: valore stimato in €
13.956,53 (si tratta di terreni espropriati, a nulla rilevando che la somma non sia stata ancora incassata, sia perché si tratta di valore comunque rientrante nel patrimonio del de cuius, sia perché, in ogni caso, come precisato dal C.T.U., non sono medio tempore variati i valori VAM).
19 di 34 Dunque, il valore del compendio immobiliare è complessivamente pari ad € 536.565,04.
Dalla denuncia di successione si ricava che il denaro ed i beni mobili ammontavano complessivamente ad € 149.309,21 (€ 9.232,89
+ € 13.767,79 + € 126.281,10 + € 27,43) (cfr. doc. 11 dell'attore).
I convenuti, tuttavia, fin dalla comparsa costitutiva hanno rilevato che la sorella aveva ricevuto dal padre ingenti CP somme di denaro in donazione.
Dalla documentazione bancaria in atti si ricava che:
− nel 2010 e la IA aprivano il Persona_2 CP conto corrente n. 457/047193 presso SG (ora Banco BPM), cointestandolo ad entrambi ed accreditandovi la somma di €
490.000,00 proveniente dal conto corrente n. 0000100358456 presso
Unicredit s.p.a., intestato esclusivamente a (cfr. Persona_2 doc. 5 dei convenuti);
− tale somma veniva pressoché interamente investita nel deposito titoli n. 457/828899 presso SG (ora Banco BPM) cointestato sempre tra padre e IA (con conto corrente di corrispondenza n. 457/047193);
− dopo un paio d'anni (novembre/dicembre 2012) la somma di
€ 248.368,27 (€ 107.356,42 + € 141.011,85), previo disinvestimento per l'importo di € 250.000,00 con rimborso sul conto corrente di corrispondenza, veniva utilizzata da per Controparte_1 acquistare prodotti finanziari a sé esclusivamente intestati (deposito titoli n. 00457.8269142), la somma di € 250.000,00, previo disinvestimento per l'importo di € 248.835,04, veniva nuovamente investita nel deposito titoli n. 457/828899 in altri prodotti finanziari, mentre la restante somma rimaneva depositata sul conto corrente medesimo (cfr. pagina 19 del doc. 6 dei convenuti;
cfr. pagine 2, 3,
33, 99 della documentazione acquisita da Banco BPM tramite ordine di esibizione ed inserita nel fascicolo telematico in data 7 dicembre
2023).
20 di 34 Dunque, non vi è dubbio che la somma di € 248.368,27 costituisca una donazione effettuata dal padre a favore della IA e che, come tale, debba essere considerata ai fini della determinazione della quota di TI.
Parimenti, nell'asse ereditario dev'essere ricompresa non solo la metà del saldo del suddetto conto corrente n. 457/047193 (pari ad €
13.767,79), bensì l'intera somma ivi presente al momento del decesso di , il quale all'apertura del rapporto Persona_2 bancario ha provveduto a costituire la relativa provvista unicamente con proprie sostanze.
Al pari, come correttamente rilevato dai convenuti, deve includersi nell'asse ereditario non solo la metà del deposito titoli n.
457/828899 cointestato tra padre e IA (pari ad € 126.281,10), bensì l'intera somma ivi presente al momento del decesso di
[...]
, trattandosi di investimenti effettuati con denaro di Per_2 esclusiva proprietà e pertinenza del de cuius.
Dunque, il valore del denaro e degli altri beni mobili oggetto della successione di ammonta complessivamente ad € Persona_2
537.726,37 (€ 149.309,21 + € 248.368,27 + € 13.767,79 + €
126.281,10).
Ne consegue che il valore dell'asse ereditario di
[...]
è pari ad € 1.074.291,41 (€ 536.565,04 + € 537.726,37). Per_2
A riguardo, non è condivisibile l'assunto dei convenuti P_
, e , i quali, al fine di paralizzare gli effetti
[...] CP_3 CP_4 concreti del mancato accrescimento delle loro quote relative all'eredità materna conseguente alla rinuncia da parte del padre dell'eredità del coniuge e dunque di “recuperare” e non disperdere il valore di quest'ultima quota, hanno affermato che, «trattandosi di legato obbligatorio (ex art. 649 del codice civile il legato si acquista senza bisogno di accettazione salva la facoltà di rinunciare), ed avendo il signor fatto acquiescenza alle disposizioni Persona_2 testamentarie della moglie ma non avendo rinunciato espressamente
21 di 34 al legato attribuitogli dalla stessa con il testamento, il valore dell'asse ereditario del de cuius deve essere aumentato del Persona_2 credito di euro 179.366,19 dallo stesso vantato nei confronti della IA e mai rinunciato». Controparte_1
L'argomento, infatti, appare capzioso, atteso che la dichiarazione di , nella quale si legge che «presta piena adesione Persona_2 ed acquiescenza alle disposizioni testamentarie della compianta moglie signora , ed espressamente rinunzia a ogni Persona_1 azione di riduzione e/o restituzione potesse allo stesso spettare in dipendenza della successione in morte di », ha natura Persona_1 chiaramente abdicativa di qualsiasi pretesa ereditaria che egli avrebbe potuto vantare. Dal fatto che la dichiarazione è stata resa sull'esplicito presupposto della sua (totale) estromissione dalla successione del coniuge si desume inequivocamente la volontà di non conseguire la propria quota di riserva e di rinunciare al legato obbligatorio, qualora le disposizioni testamentarie fossero state così allora correttamente intese e qualificate: infatti, la rinuncia all'azione di riduzione costituisce manifestazione chiara ed inequivoca della volontà di rinunciare al legato obbligatorio disposto a suo favore, non essendo ipotizzabile un residuo duplice intento di conservare il legato e di non conseguire la TI.
L'art. 537 c.c., rubricato “Riserva a favore dei figli”, stabilisce che «Se i figli sono più, è loro riservata la quota di due terzi, da dividersi in parti uguali tra tutti i figli».
Pertanto, con riguardo all'eredità paterna, mentre a CP spetta la quota di 7/15 (ossia 5/15 di disponibile e 2/15 di TI),
a ciascuno dei suoi quattro fratelli la quota di 2/15, pari ad €
143.238,85 (= 2/15 di € 1.074.291,41).
2.6. Come si è già detto, l'art. 733 c.c. (c.d. assegno divisionale semplice) prevede che il testatore possa dettare regole relative alla futura divisione, con valore obbligatorio.
22 di 34 Nel nostro ordinamento vige il c.d. principio della TI in natura, in forza del quale il TIrio ha diritto di essere soddisfatto con beni ereditari, sicché il testatore non può avvalersi della deroga di cui all'art. 549 c.c. per attribuire al TIrio un mero credito verso i coeredi ad un equivalente in denaro.
Infatti, gli artt. 718 e 727 c.c. attribuiscono nella divisione un diritto a parte di tutti i beni ereditari, mobili e immobili.
Diverso è, invece, il profilo della tutela “quantitativa” della TI.
La regola generale dettata dall'art. 727 c.c. per la formazione delle quote – secondo cui le porzioni debbono essere formate, previa stima dei beni, comprendendo una quantità di mobili, immobili e crediti di eguale natura e qualità, in proporzione all'entità di ciascuna quota – è derogata dal disposto dell'art. 733, comma 1, c.c., che è incompatibile con il ricordato, fondamentale criterio e si colloca, rispetto ad esso, come eccezione. Invero, allorché lo stesso testatore fissi regole per la formazione delle porzioni, ovvero TImente conferisca tale facoltà ad un erede, agli altri eredi viene meno, nel soddisfacimento delle loro spettanze ereditarie, il diritto “qualitativo” sancito dal ricordato art. 727 c.c., ossia quello di conseguire, per quanto possibile, una parte dei vari bei relitti dal de cuius, rimanendo ad essi soltanto quello “quantitativo”, il diritto, cioè, di ottenere beni di valore corrispondente a quello della quota che ad essi compete
(Cass. 8049/1990).
Pertanto, il testatore può derogare alla composizione della quota in proporzione di tutti i beni dell'asse e può formare le quote come crede, anche soltanto con denaro, purché però i beni che sono attribuiti ai TIri siano parte del patrimonio ereditario, non essendo consentito dividere beni estranei alla comunione.
In altri termini, il TIrio deve essere soddisfatto con beni ereditari (Cass. 13310/2002: «Il principio dell'intangibilità della quota di TI deve intendersi soltanto in senso quantitativo e non
23 di 34 anche in senso qualitativo, potendo il testatore soddisfare le ragioni dei TIri con beni - di qualunque natura - purché compresi nell'asse ereditario»; così anche Cass. 2617/2005 e Cass.
2202/1968), e, dunque, come efficacemente osservato in dottrina,
l'intangibilità quantitativa (o di valore) non può portare ad attribuire i beni ad un solo figlio, con obbligo di corrispondere al fratello la somma pari al valore della riserva spettantegli.
Ed è proprio questo il caso di specie.
Dunque, , e non possono che Controparte_2 CP_4 CP_3 essere soddisfatti, per quanto possibile, tramite beni ereditari.
Non ricorre un'ipotesi di divisione della comunione, atteso che l'effetto dell'assegnazione degli interi assi ereditari a CP
comporta un'attribuzione reale diretta a quest'ultima, erede
[...] universale, dal momento dell'apertura della successione, senza la creazione di una comunione ereditaria tra tutti i fratelli P_ avendo gli altri TIri soltanto diritto all'attribuzione di beni di valore corrispondente alle loro quote di TI.
In ogni caso, anche a voler ritenere necessaria una domanda di divisione, essa sarebbe stata comunque proposta, in surroga del debitore , da fin dall'atto di citazione Controparte_2 Parte_1
(«in ogni caso provvedere, previo ogni opportuno provvedimento, anche ai sensi degli art. 720 c.c. e art. 600 comma 1 cpc, alla separazione della quota dei beni mobili ed immobili corrispondenti alla quota del TIrio , ovvero, ai sensi dell'art. Controparte_2
600 comma 2 cpc, disponga il Giudice la vendita della quota indivisa o in subordine la divisione»), sicché, essendo sufficiente che tale domanda venga spiegata anche da uno solo dei condividenti, si appaleserebbe del tutto superflua la notifica al convenuto contumace della comparsa di costituzione e risposta Controparte_5 depositata dai convenuti , e , e CP_3 CP_4 P_ contenente la domanda de qua.
24 di 34 Tanto chiarito, non avendo mai proposto Controparte_1 alcuna attribuzione dei beni a favore dei fratelli ma avendone, anzi, qui negato i loro diritti ereditari, occorre provvedervi d'ufficio.
Non vi è necessità di istruire ulteriormente la causa, avendo il
Tribunale a disposizione ogni elemento utile ai fini dell'attribuzione dei singoli beni ai tre fratelli convenuti costituiti, la quale viene effettuata sulla base dei seguenti criteri e considerazioni, muovendo dall'ipotesi già sottoposta alle parti con ordinanza in data 31 gennaio 2025, cui viene apportato esclusivamente un correttivo volto ad evitare l'instaurazione di una comunione tra le parti:
− poiché si tratta beni provenienti da titoli diversi, si procederà ad attribuzioni separate in relazione alle singole masse, attribuendo a ciascun TIrio beni prelevati dalle due masse e corrispondenti al valore delle singole quote di TI (€ 71.936,61 quella relativa all'eredità materna ed € 143.238,85 quella relativa all'eredità paterna);
− tenuto anche conto del fatto che i beni mobili sono insufficienti a soddisfare interamente le ragioni dei fratelli, verrà applicato, per quanto possibile, il principio (relativo) di proporzionalità qualitativa, che implica che, in linea di massima, ogni condividente deve ricevere, proporzionalmente alla sua quota, una parte dei beni appartenenti a ciascuna delle categorie indicate nell'art. 727 c.c., ben potendo nell'ambito di ciascuna categoria di beni immobili, mobili e crediti da dividere, taluni di essi essere assegnati per l'intero ad una quota ed altri, sempre per l'intero, ad altra quota, salvi i necessari conguagli
(Cass. 15105/2000, Cass. 9203/2004, Cass. 573/2011);
− verrà evitata l'instaurazione di comunioni tra fratelli e/o terzi, quale conseguenza indesiderata sia dai convenuti, che, in caso di impossibilità di ricevere esclusivamente una somma di denaro, al fine di conseguire la separazione degli interessi hanno chiesto di eventualmente provvedere alla separazione della quota in natura o comunque alla divisione, sia dalla convenuta, che nelle note
25 di 34 autorizzate depositate in data 13 febbraio 2025 si è espressa in senso critico riguardo alla possibilità di lasciare «alcuni beni in comproprietà tra soggetti che attualmente sono tra loro in causa»;
− l'entità e la consistenza degli assi ereditari consentono di procedere alla “divisione” in natura (Cass. 7700/1994: «In sede di divisione di una comunione ereditaria, qualora di essa facciano parte più immobili che, seppure isolatamente considerati non possano dividersi in tante frazioni quante sono le quote dei condividenti, ma consentano da soli o insieme con altri beni, di comporre la quota di alcuni in modo che porzioni degli altri possano formarsi con i restanti immobili del compendio, non può più farsi questione di indivisibilità o di non comoda divisibilità, dato il realizzarsi del soddisfacimento delle quote con la ripartizione qualitativa e quantitativa dei vari cespiti compresi nella comunione»), evitando così la vendita all'incanto, che costituisce l'extrema ratio (Cass. 5679/2004, Cass. 2335/1995, Cass.
4270/1994);
− infatti, le disposizioni di cui agli artt. 720 e 727 c.c. debbono essere interpretate nel senso che se nell'eredità vi sono beni, anche indivisibili, in quantità tale per cui tutte le porzioni possono essere formate in modo equilibrato mediante la attribuzione ad ognuna di esse di uno o più beni ed eventualmente mediante limitati conguagli in denaro (tecnicamente intesi come denaro estraneo alla massa),
l'art. 720 c.c. non trova applicazione e lo stesso principio di omogeneità qualitativa può essere superato;
− nonostante i compendi immobiliari siano costituiti anche e soprattutto da mere quote di proprietà, risulta comunque possibile attribuire a ciascun TIrio almeno un bene immobile in piena proprietà esclusiva;
− in particolare, ad eccezione dell'appartamento sito in Via Mari
a Reggio Emilia, che ricade per intero nelle due masse ereditarie (per la quota di ½ in ciascuna), gli unici beni immobili attribuibili senza
26 di 34 determinare l'instaurazione di una comunione tra i fratelli appartengono all'asse ereditario di;
Persona_1
− i beni immobili residui, che ricadono nelle masse ereditarie solo per alcune quote e che non sono comodamente divisibili, resteranno in proprietà a , la quale è titolare delle Controparte_1 quote maggiori in relazione ad entrambe le eredità e non ha mai dichiarato di voler dismettere il patrimonio immobiliare ereditario, con conseguente concentrazione in un unico TIrio della titolarità maggiore delle quote, evitando così l'eccessivo frazionamento della proprietà;
− i conguagli verranno riconosciuti nella misura concretamente indispensabile per salvaguardare la proporzionalità quantitativa;
− i convenuti, titolari di quote uguali, pur insistendo nella richiesta di esclusiva liquidazione in denaro delle quote medesime ad essi spettanti, hanno dichiarato di non avere «nulla da eccepire in ordine alla individuazione dei beni immobili da liquidare in capo a ciascuno» (cfr. pagina 3 delle note autorizzate depositate in data 13 febbraio 2025), essendo pertanto superfluo procedere all'assegnazione mediante estrazione a sorte ex art. 729 c.c.
Pertanto, le attribuzioni possono così essere disposte:
Eredità di Eredità di Persona_1 Controparte_8
immobile a) € 28.650,00 immobile a) € 28.650,00
[...] beni mobili € 25.690,35 beni mobili € 49.769,73 conguaglio € 17.596,26 conguaglio € 64.819,12
- € 71.936,61 = € 143.238,85 Paolo immobile j) € 11.200,00 beni mobili € 49.769,73 immobile m) € 230,10 conguaglio € 93.469,12 beni mobili € 25.690,35 conguaglio € 34.816,16
- € 71.936,61 = € 143.238,85 Andrea immobile c) € 8.000,00 beni mobili € 49.769,73 immobile i) € 3.000,00 conguaglio € 93.469,12 beni mobili € 25.690,35 conguaglio € 35.246,26
- € 71.936,61 = € 143.238,85
27 di 34 Poiché non è dato sapere se ed eventualmente quali siano le somme di denaro e/o i titoli appartenenti ai due assi ereditari ancora nella titolarità di , è qui possibile soltanto Controparte_1 condannare quest'ultima a pagare, indistintamente, a la P_ somma di € 157.875,46, a la somma di € 203.745,36 e ad CP_4
la somma di € 204.175,46. CP_3
Trattandosi di legato obbligatorio, gli interessi legali, ai sensi dell'art. 669, comma 2, c.c., sono dovuti dal giorno della domanda giudiziale (10 luglio 2023) fino al saldo.
3. Riguardo al credito vantato da nei confronti di Parte_1
, esso è stato quantificato dall'attore in surrogatoria Controparte_2 in € 73.357,29, oltre interessi moratori dalla domanda al saldo.
Detto credito trae origine da due distinti titoli giudiziali.
Anzitutto, dalla sentenza della Corte d'appello di Bologna n.
2189/2022 in data 4 ottobre 2022, con cui, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Reggio Emilia n. 17/2014, è stata ridotta la somma che era stato condannato a pagare a Controparte_2 Pt_1
, avendo quest'ultimo dedotto che, a seguito dell'incasso di
[...] somme nell'ambito di una procedura esecutiva immobiliare, il credito si è ridotto ad € 45.042,06.
Poi, dalla sentenza del Tribunale di Reggio Emilia n. 864/2017 in data 29 agosto 2017, con cui era stato condannato a Controparte_2 rifondere a le spese di lite, avendo quest'ultimo Parte_1 dedotto che, a seguito dell'incasso di somme nell'ambito di una procedura esecutiva presso terzi, il credito si è ridotto ad €
28.315,23.
Il convenuto non ha minimamente contestato la Controparte_2 quantificazione del credito di . Parte_1
È invece la convenuta ad averne contestato Controparte_1 la quantificazione.
Le doglianze sono in parte fondate.
28 di 34 L'attore persegue lo scopo di ottenere dal terzo debitore
[...]
l'adempimento che costei deve al proprio debitore CP
, agendo quindi in nome e per conto di quest'ultimo. Controparte_2
Tuttavia, diversamente da quanto opinato dall'attore, l'odierna convenuta ha interesse a promuovere contestazioni che incidano sulla distribuzione della somma, in quanto ciò può comportare o meno la liberazione dal vincolo nei confronti del proprio debitore.
Pertanto, ai soli fini dell'azione surrogatoria de qua occorre delibare l'effettiva esistenza e l'ammontare del diritto di credito fatto valere da , sul quale, evidentemente, grava il relativo Parte_1 onere della prova.
Orbene, con riguardo al prospetto di cui al doc. 3 dell'attore,
ha contestato: Controparte_1
i) la somma di € 6.226,44 indicata quali spese legali liquidate nella sentenza n. 7/2011 del Tribunale di Ravenna, perché indimostrata ed eccessiva, in quanto è stato applicato il rimborso forfettario al 15% e non già al 12,50%: dal dispositivo della sentenza della Corte d'appello di Bologna n. 2189/2022 si evince che sono state poste a carico di anche «le spese di lite come Controparte_2 liquidate nella sentenza del Tribunale di Ravenna Sezione Distaccata di Lugo del 9.2.11», prodotta diligentemente dall'attore quale doc.
15; tuttavia, poiché la sentenza del Tribunale di Ravenna è stata pronunciata nel 2011, il rimborso forfettario da applicarsi, ratione temporis, è effettivamente del 12,50% (art. 14 D.M. 8 aprile 2004), sicché le spese generali vanno ricalcolate in € 418,40, il CPA in €
150,66 e l'IVA in € 861,75, con conseguente riduzione dell'importo dovuto ad € 6.120,13;
ii) la somma di € 92,28 per due copie della sentenza della Corte
d'appello di Bologna n. 2189/2022, in quanto il costo è pari, in realtà, ad € 15,71 per ciascuna copia: poiché l'attore non ha dato prova della spesa effettivamente sostenuta, è dovuto soltanto il minore importo di € 31,42, riconosciuto dalla convenuta;
29 di 34 iii) la somma di € 30,00 e di € 1.000,00 per “Scritturazione compensi e notifica atto di precetto”, in quanto indimostrate ed inesistenti a seguito dell'abrogazione della tariffa professionale: in effetti, l'esborso della somma di € 30,00 non è dimostrato, mentre i compensi per la notifica del precetto debbono essere riconosciuti nell'importo di € 405,00 in conformità ai parametri previsti dal D.M.
55/2014; iv) le voci per spese generali 15%, CPA 4% ed IVA 22%, in quanto calcolate sulla sommatoria delle spese legali liquidate e della predetta somma di € 1.000,00 non dovuta: alla riduzione del compenso per la notifica del precetto ad € 405,00 consegue che le spese generali vanno ricalcolate in € 2.814,15, il CPA in € 863,00 e l'IVA in € 4.936,39;
v) la somma di € 1.910,64 per interessi di mora (su €
42.227,19, dal 5 ottobre 2022 al 1° aprile 2023), in quanto il comma
4 dell'art. 1284 c.c. si applica, ai sensi dell'art. 17, comma 2, d.l.
132/2014, soltanto «ai procedimenti iniziati a decorrere dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» e dunque non alla controversia iniziata in primo grado nel 2008: il rilievo critico è fondato e la somma va ricalcolata in € 653,65.
Ne consegue che tale porzione del credito di nei Parte_1 confronti di va rideterminata in € 42.719,71. Controparte_1
Con riguardo al prospetto di cui al doc. 7 dell'attore,
[...]
ha contestato la somma di € 9.275,26 per interessi di CP mora (su € 20.468,98, dal 31 agosto 2017 al 1° aprile 2023), in quanto l'art. 1284, comma 4, c.c. non trova applicazione per le somme liquidate a titolo di rifusione delle spese legali, ma esclusivamente alle somme oggetto della domanda giudiziale: il rilievo critico è fondato e la somma va ricalcolata in € 755,36.
30 di 34 Ne consegue che la seconda frazione del credito di Pt_1
nei confronti di va rideterminata in €
[...] Controparte_1
19.795,33.
In definitiva, della somma dovuta a , la Controparte_2 convenuta è tenuta a pagarne l'importo di € Controparte_1
62.515,04 direttamente a favore dell'attore in surrogatoria Pt_1
.
[...]
4. Infine, dev'essere fatto governo delle spese di lite.
Stante la riduzione del credito fatto valere con l'azione surrogatoria e la rinuncia dell'attore alla domanda di riduzione (in surroga) relativa all'eredità di , le spese di lite, nel Persona_1 rapporto processuale tra attore e convenuta, vanno compensate per
1/5, dovendo la restante frazione (pari a 4/5) essere posta a carico di
, prevalentemente soccombente. Controparte_1
La liquidazione viene effettuata sulla base del D.M. n. 55 del
2014, come modificato dal D.M. n. 147 del 2022, secondo i parametri medi previsti per le fasi di studio (€ 2.552,00), introduttiva (€
1.628,00), istruttoria (€ 5.670,00) e decisionale (€ 4.253,00) dello scaglione relativo ad affari contenziosi di valore compreso tra €
52.001,00 ed € 260.000,00, e dunque nell'importo complessivo di €
11.282,40 (pari a 4/5 di € 14.103,00), mentre le spese ammontano complessivamente ad € 730,47 (pari a 4/5 di € 913,09, come esposti nella nota spese allegata alla replica conclusionale, con esclusione della somma di € 2,93 per “Formazione fascicolo telematico” in quanto ingiustificata).
Al pari, in forza del principio di causalità (art. 91 c.p.c.), anche le spese del procedimento di mediazione obbligatoria, di cui l'attore ha chiesto la rifusione e che vanno assimilate alle spese del processo
(Cass. 32306/2023), debbono essere compensate per 1/5.
L'attore, infatti, ha diritto alla rifusione (parziale) dei compensi relativi all'attività professionale prestata dal proprio legale innanzi
31 di 34 all'organismo di mediazione, trattandosi di attività autonoma rispetto a quella svolta nella presente fase contenziosa.
Detti compensi vengono liquidati sulla base del D.M. n. 55 del
2014, come modificato dal D.M. n. 147 del 2022, secondo i parametri medi previsti per le fasi di attivazione (€ 1.008,00) e negoziazione (€
2.016,00) dello scaglione relativo ai procedimenti di mediazione (e negoziazione assistita) di valore compreso tra € 52.001,00 ed €
260.000,00, e dunque nell'importo complessivo di € 2.419,20 (pari a
4/5 di € 3.024,00), oltre ad € 65,24 per spese vive (pari a 4/5 di €
81,55, come esposti nella nota spese allegata alla replica conclusionale).
Non può, invece, essere accolta la richiesta di rimborso delle spese sostenute per la consulenza tecnica di parte in mancanza di prova dell'esborso sopportato dal limitatosi a produrre la nota Pt_1 proforma datata 12 gennaio 2025 emessa dal proprio C.T.P. (cfr. doc.
12 dell'attore) (Cass. 21402/2022, Cass. 2605/2006).
Le spese di lite vanno dichiarate irripetibili nel rapporto processuale tra l'attore e il convenuto contumace . Controparte_5
Tenuto conto che non sono state accolte le richieste dei convenuti sia di riconoscimento dei loro diritti ereditari esclusivamente mediante la condanna della sorella al pagamento di una somma in denaro, che di accrescimento del valore dell'asse ereditario del de cuius con il credito da Persona_2 quest'ultimo vantato nei confronti della IA , le Controparte_1 spese di lite, nel rapporto processuale tra i convenuti e CP
, vanno compensate per 1/5, dovendo la restante frazione
[...]
(pari a 4/5) essere posta a carico della suddetta convenuta, prevalentemente soccombente.
La liquidazione viene effettuata in conformità ai parametri stabiliti dal D.M. n. 55 del 2014, e successive modificazioni, secondo i parametri medi previsti per le fasi di studio (€ 4.607,00), introduttiva
(€ 3.039,00), istruttoria (€ 13.534,00) e decisionale (€ 8.013,00)
32 di 34 dello scaglione relativo ad affari contenziosi di valore compreso tra €
520.001,00 ed € 1.000.000,00, ossia di quello all'interno del quale è ricompreso il valore complessivo delle quote spettanti ai convenuti, e dunque nell'importo di € 23.354,40 (pari a 4/5 di € 29.193,00).
Le spese della C.T.U., liquidate come da separato decreto, vanno definitivamente poste a carico di . Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente decidendo, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa:
1. accerta e dichiara che , e Controparte_2 CP_4
hanno diritto di ottenere da beni CP_3 Controparte_1 di valore corrispondente a quello delle quote di TI a ciascuno di essi spettanti in relazione alle successioni testamentarie di
[...]
(quota di 1/10 ciascuno di valore pari ad € 71.936,61) e Per_1
(quota di 2/15 ciascuno di valore pari ad € Persona_2
143.238,85);
2. attribuisce i seguenti beni:
a) a : Controparte_2
− quota di 1/1 dell'immobile censito al Catasto fabbricati del
Comune di Reggio Emilia, foglio 126, particella 380, sub 3;
b) a : CP_4
− quota di 1/1 dell'immobile censito al Catasto terreni del
Comune di UA LA (RE), foglio 20, particella 16;
− quota di 1/1 degli immobili censiti al Catasto terreni del
Comune di UA LA (RE), foglio 20, particelle 580 e 27;
c) a : CP_3
− quota di 1/1 dell'immobile censito al Catasto fabbricati del
Comune di Reggio Emilia, foglio 153, particella 63, sub 5;
− quota di 1/1 dell'immobile censito al Catasto fabbricati del
Comune di UA LA (RE), foglio 20, particella 25;
3. condanna a pagare a Controparte_1 Controparte_2 la somma di € 157.875,46, oltre interessi legali dal 10 luglio 2023 al
33 di 34 saldo, di cui € 62.515,04 da corrispondere al creditore in surrogatoria
; Parte_1
4. condanna a pagare a la Controparte_1 CP_4 somma di € 203.745,36 ed a la somma di € CP_3
204.175,46, il tutto oltre interessi legali dal 10 luglio 2023 al saldo;
5. autorizza le trascrizioni e le variazioni di legge;
6. compensa per 1/5 le spese di lite nel rapporto processuale tra l'attore e la convenuta e, per l'effetto, condanna CP
a rifondere a i restanti 4/5, che liquida, quanto
[...] Parte_1 alla procedura di mediazione, in € 65,24 per esborsi ed € 2.419,20 per compenso, e, quanto al presente giudizio, in € 730,47 per esborsi ed € 11.282,40 per compenso, il tutto oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, CPA ed IVA (se dovuta) come per legge;
7. dichiara irripetibili le spese di lite nel rapporto processuale tra e;
Parte_1 Controparte_5
8. compensa per 1/5 le spese di lite nel rapporto processuale tra e gli altri convenuti e, per l'effetto, Controparte_1 condanna a rifondere a , Controparte_1 Controparte_2 CP_3
e i restanti 4/5, che liquida in € 23.354,40 per
[...] CP_4 compenso, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, CPA ed
IVA (se dovuta) come per legge;
9. pone definitivamente le spese della C.T.U., liquidate come da separato decreto, a carico di . Controparte_1
Così deciso in Reggio Emilia il 25 marzo 2025.
IL GIUDICE
Stefano Rago
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