Articolo 1 della Legge 24 febbraio 1955, n. 62
Articolo 2
Versione
16 marzo 1955
Art. 1.
In aggiunta alle anticipazioni concesse con la legge 29 luglio 1949, n. 193 , il Tesoro dello stato e' autorizzato a concedere al "Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato" ulteriori anticipazioni di lire cinquecento milioni all'anno per gli anni 1955 e 1950 e di lire un miliardo all'anno per gli anni 1957 e 1958.
Il versamento della quota relativa all'anno 1955 sara' effettuato, in relazione alle richieste dell'Ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello Stato, a partire dal 10 luglio 1955.
Entrata in vigore il 16 marzo 1955