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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 17/06/2025, n. 2574 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2574 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione lavoro in persona della giudice, Federica Porcelli, all'esito dell'udienza dell'11 giugno 2025, sì come sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 3696/2022
TRA
elettivamente domiciliato in Linguaglossa (CT), via Pio IX Parte_1
n. 8, presso lo studio dell'avv.to Luigi Casiraro, che lo rappresenta e difende, giusta procura congiunta al ricorso.
Ricorrente
e
in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente Controparte_1
domiciliata in Catania, via Conte Ruggero, n. 22, presso lo studio dell'avv.to Nunzio
Andrea Russo, che la rappresenta e difende giusta procura congiunta alla memoria.
Resistente
Oggetto: differenze retributive;
risarcimento danno.
Conclusioni: come da ricorso, da memoria di costituzione e da note sostitutive dell'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il giorno 10 maggio 2022, La ha adito Parte_1
il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, esponendo:
- di avere lavorato alle dipendenze della senza soluzione di CP_2 CP_1
continuità, dal 25.9.2019 al 25.1.2022 in forza di un contratto a tempo indeterminato con qualifica di muratore in mattoni e inquadramento al livello 2° del CCNL Edilizia
Cooperative Operai, con orario di lavoro a tempo pieno;
- di avere svolto l'attività lavorativa dal 25.9.2019 al 30.6.2020 presso la sede operativa della società sita in Catania Via G. De Felice n. 57, dall'1.7.2020 al 21.10.2020 presso la
1 di Catania, dal 22.10.2020 al 28.2.2021 in Cerami Corso Roma n. Parte_2
17/19 e dall'1.3.2021 al 2.8.2021 nuovamente presso la di Catania;
Pt_2 Parte_2
- di avere subìto in data 2.8.2021 un infortunio sul lavoro a seguito del quale non ha potuto più riprendere l'attività lavorativa sino a quando in data 25.1.2022 la società convenuta gli ha comunicato oralmente la risoluzione del rapporto di lavoro;
- di avere prestato la propria attività lavorativa dal lunedì al venerdì, dalle ore 7,30 alle ore
16,30, con un'ora di pausa pranzo;
- che il suddetto orario di lavoro spesso subiva delle variazioni di circa una/due ore circa in più, venendo egli incaricato da parte datoriale di recarsi, alla fine del proprio l'orario di lavoro, dai vari rivenditori siti in Catania per prendere materiale di lavoro e portarlo presso le unità distaccate della società convenuta;
- di non aver ricevuto le retribuzioni relative ai mesi di dicembre 2021 e gennaio 2022, né le differenze retributive relative al periodo ottobre 2019 – luglio 2021, né ancora diversi emolumenti previsti dal Contratto integrativo della Provincia di Enna;
- che, in particolare, le indennità giornaliere previste dal C.I.P. per mensa e trasporto non gli erano state pagate, i periodi di malattia erano stati contabilizzati solo parzialmente, i cedolini paga non riportavano correttamente le giornate (e le ore) effettivamente prestate e indicavano un importo netto differente da quello dovuto, gli assegni familiari gli erano stati corrisposti solo in misura parziale;
- che, inoltre, in seguito alla cessazione del rapporto di lavoro intercorso con la ditta convenuta, non aveva percepito le somme spettanti a titolo di TFR;
- di avere invano richiesto il pagamento di quanto dovuto con lettera raccomandata A/R del
23.11.2021 e pec dell'1.4.2022;
- che, pertanto, aveva diritto al pagamento della somma complessiva di €. 27.653,10, di cui
€ 21.720,88 a titolo di differenze retributive, €. 2.100,94 a titolo di retribuzione lorda per il mese di dicembre 2021 ed €. 3.831,28 a titolo di retribuzione lorda per il mese di gennaio
2022 comprensiva di TFR, oltre al risarcimento del danno anche pensionistico patito nel periodo in questione.
Parte ricorrente ha, quindi, concluso chiedendo: «
1. ritenere e dichiarare che tra il sig.
[...]
e la in persona del Presidente e legale rappresentante pro- Pt_1 Controparte_1
tempore è intercorso un rapporto di lavoro subordinato, senza soluzione di continuità, dal
25/09/2019 al 25/01/2022, con la qualifica di muratore in mattoni, con inquadramento al livello 2° del CCNL per i dipendenti delle cooperative di produzione e lavoro dell'edilizia
2 ed attività affini Edilizia Cooperative Operai;
2. ritenere e dichiarare che il sig. Parte_1
ha diritto, in virtù del rapporto di lavoro intercorso con la in Controparte_1
persona del Presidente e legale rappresentante pro-tempore, al pagamento delle somma allo stesso dovute a titolo di: retribuzioni relative ai mesi di dicembre 2021 e gennaio
2022, differenze retributive, TFR, indennità giornaliere previste dal C.I.P. per mensa e trasporto, malattia, lavoro straordinario, assegni familiari, competenze di fine rapporto, indennità sostitutiva del preavviso di licenziamento, permessi non goduti durante il periodo di lavoro, indennità sostitutiva ferie, festività, per un totale di €. 27.653,10 o, in difetto, la somma maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa con la disponenda consulenza tecnica d'ufficio o ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo, come per legge.
3. conseguentemente condannare la società in persona del Controparte_1
Presidente e legale rappresentante pro-tempore, a corrispondere al ricorrente la somma di
€ 27.653,10 o, in difetto, la somma maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa con la disponenda consulenza tecnica d'ufficio o ritenuta di giustizia anche ai sensi dell'art. 36 Cost. -, oltre a rivalutazione e interessi dal dovuto al saldo;
4. in ogni caso condannare la società in persona del Presidente e legale Controparte_1
rappresentante protempore, al risarcimento da fatto illecito produttivo del danno atteso anche il danno emergente (anche inteso sub specie di mancato pagamento delle retribuzioni dovute e nella conseguente diminuzione del patrimonio della ricorrente) e di lucro cessante (anche inteso sub specie di mancato guadagno determinato dal fatto dannoso, per mancata disponibilità delle somme dovute medio tempore);
5. disporre, con ordinanza ex art. 423 cpc, in favore del ricorrente, l'immediato pagamento delle somme non contestate o di quelle già provate;
6. Con vittoria di spese, competenze e onorari oltre
a c.p.a. e I.V.A., da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore anticipatario che dichiara di avere anticipato le prime e non riscosso i secondi.».
Con memoria depositata il 14.10.2022 si è costituita la società resistente, la quale, premesso di avere già manifestato in data 30.11.2021 e 14.4.2022 – in riscontro delle richieste di pagamento di controparte del 23.11.2021 e dell'1.4.2022 – la propria volontà di adempiere «nel limite di quanto giusto», ha dedotto l'errata quantificazione delle somme operata dal ricorrente, riconoscendo in favore di quest'ultimo la debenza di un importo complessivo pari euro 5.143,42, come risultante dalla documentazione allegata alla memoria difensiva ed appurato dalla relazione del proprio consulente di parte.
3 Ha evidenziato di non aver corrisposto l'indennità sostitutiva di trasporto, in quanto essa società provvedeva con i propri mezzi alla copertura del tragitto dalla casa del lavoratore al luogo di lavoro;
di aver regolarmente retribuito i periodi di malattia;
che i cedolini riportanti il calendario delle presenze erano stati debitamente firmati per quietanza e ricevuta, e mai contestati;
che gli assegni familiari erano stati regolarmente inseriti nel mese di competenza, in base alle richieste presentate;
che le detrazioni fiscali erano state inserite ai sensi della vigente normativa e in base alle dichiarazioni prodotte, ulteriormente rilevando l'omessa detrazione delle ritenute fiscali e previdenziali nella relazione peritale prodotta da parte ricorrente.
Ha inoltre contestato lo svolgimento da parte del lavoratore di lavoro straordinario, evidenziando che questi mai si era recato al ritiro di materiale fuori orario, nonché la debenza di somme a titolo di indennità sostitutiva del preavviso, avendo il ricorrente ricevuto ritualmente comunicazione di licenziamento per giusta causa in data 18 gennaio
2021, che aveva sottoscritto per ricevuta ed accettazione.
Ha, infine, precisato che nulla spetta al ricorrente a titolo di indennità sostitutiva di trasporto, avendo essa società provveduto a prelevare giornalmente il lavoratore dalla propria abitazione ed accompagnarlo al luogo di lavoro (e viceversa a fine giornata) utilizzando i veicoli a sua disposizione, nonché del servizio mensa, posto che quotidianamente veniva fornito in cantiere il pasto con busta panino e bevanda a richiesta del dipendente.
Ciò posto, la società resistente ha rassegnato le seguenti conclusioni: «in via preliminare, rigettare tutte le domande formulate dal ricorrente;
nel merito, contrariis rejectis, premessa ogni e più opportuna declaratoria del caso e di legge, salvo e impregiudicato ogni altro diritto e miglior pronuncia, respingere siccome del tutto inammissibili e/o infondate in fatto ed in diritto e/o non provate e/o come meglio, tutte le domande proposte contro la in persona del legale rapp.te p.t. con sede in Catania al Controparte_1
Corso Italia n. 85 ad eccezione di euro di Euro 5.143,42 quale corrispettivo non corrisposto. Tali somme verranno poste a disposizione del ricorrente alla prima udienza utile. Con condanna alle spese di parte ricorrente e/o ampia compensazione delle spese di lite visti i motivi premessi.».
All'udienza del 26.10.2022, fissata ai fini della conciliazione della lite, il legale rappresentante della società resistente, ha compilato assegno Testimone_1 dell'ammontare di euro 5.143,42, scaturenti dai titoli indicati al punto n. 7 dei conteggi di
4 parte resistente in atti, tratto su banca Intesa San Paolo, n. 8333371391-07, in favore di assegno consegnato al procuratore di parte ricorrente, che ha Parte_1
dichiarato per il cliente di accettare la somma quale acconto sulla maggior pretesa vantata, ferma ogni opportuna verifica.
Risoltosi con esito negativo il tentativo di bonario componimento della lite, espletata la prova orale, e disposta CTU, la causa è stata rinviata all'udienza di discussione del
16.4.2025 e, richiesti al CTU chiarimenti, all'udienza dell'11.6.2025.
Sostituita l'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., senza che le parti costituite nulla abbiano osservato in ordine all'adozione di siffatte modalità di trattazione entro i cinque giorni all'uopo fissati dalla legge, acquisite le note sostitutive dell'udienza, depositate da entrambe le parti, la causa è stata decisa con sentenza resa all'esito del giorno fissato per l'udienza come sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
2. Oggetto del presente giudizio è la pretesa creditoria vantata dal ricorrente in relazione al
Cont rapporto di lavoro intercorso dal 25.9.2019 al 25.1.2022 alle dipendenze di CP_2 [...]
per l'espletamento a tempo pieno di mansioni di muratore in mattoni, 2° CP_1
Livello, CCNL per i dipendenti dalle cooperative di produzione e lavoro dell'edilizia ed attività affini, oltre il risarcimento del danno asseritamente patito.
Pacifica e documentalmente provata l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti per il periodo, con le mansioni, inquadramento e impegno orario di cui sopra (tanto risultando dalle ammissioni delle parti contenute nei propri scritti difensivi e dalla documentazione prodotta in atti e, segnatamente, dall'Unilav, dal contratto di lavoro, dalle buste paga, dalla lettera di licenziamento, dall'estratto conto previdenziale), il ricorrente ha dedotto di avere prestato la propria attività lavorativa dal lunedì al venerdì dalle ore 7,30 alle ore 16,30, con un'ora di pausa pranzo, lamentando di avere spesso prolungato tale orario lavorativo di circa una-due ore per occuparsi, su incarico della società datrice di lavoro, del ritiro dei materiali presso i rivenditori della resistente e della loro consegna presso le unità distaccate della società site in Cerami (EN).
Ha, poi, dedotto di non aver ricevuto le retribuzioni relative alle mensilità di dicembre
2021 e gennaio 2022, né le differenze retributive relative al periodo ottobre 2019 – luglio
2021, nonché «diversi emolumenti previsti dal Contratto integrativo della Provincia di
Enna» e il Tfr.
Ha, quindi, chiesto il pagamento delle retribuzioni relative ai mesi di dicembre 2021 e gennaio 2022, delle differenze retributive, del TFR, delle indennità giornaliere previste dal
5 C.I.P. per mensa e trasporto, della malattia, del lavoro straordinario, degli assegni familiari, delle competenze di fine rapporto, dell'indennità sostitutiva del preavviso di licenziamento, dei permessi non goduti, dell'indennità sostitutiva delle ferie, delle festività, oltre al risarcimento del danno subìto.
3. Stante la proposizione di più domande cumulate occorre procedere all'esame distinto delle stesse.
4. Reputa il Tribunale procedere, dapprima, al vaglio della domanda avente ad oggetto la remunerazione di quanto preteso a titolo di lavoro straordinario.
Parte ricorrente, affermando di avere lavorato in regime di full time, dal lunedì al venerdì, dalle ore 7,30 alle ore 16,30, con un'ora di pausa pranzo, deduce una maggiore durata dell'orario di lavoro, sostenendo di essersi spesso occupato al termine del proprio orario di lavoro, su incarico di parte datoriale e per conto della stessa, del ritiro di materiale (ferro, vetri o marmo) dai rivenditori siti in Catania e poi alla consegna presso le unità distaccate della società convenuta, ovvero presso il deposito sito in Cerami Via Francesco Crispi n.
47-49 o presso il laboratorio sito in Cerami C/da Crocetta snc. Ha quindi reclamato la debenza di somme spettanti a titolo di lavoro straordinario.
Trattasi di accertamento che deve essere compiuto secondo la regola di cui all'art. 2697
c.c. per cui spetta al lavoratore, che agisce in giudizio per chiedere l'accertamento di una modalità di svolgimento del rapporto di lavoro subordinato diversa da quella contrattualmente stabilita tra le parti, di provare i fatti costitutivi della pretesa azionata.
Grava invero in capo al lavoratore, attore in giudizio, l'onere di provare la prestazione di lavoro oltre il normale orario di lavoro dedotto in contratto e la sua effettiva consistenza, senza che al riguardo possano soccorrere valutazioni di tipo equitativo (cfr., per tutte, Cass.
n. 16150/2018; Cass.n. 12434 /2006, Cass. n. 1389 /2003).
In tema di riparto dell'onere della prova della prestazione di lavoro straordinario, consolidato è il principio, applicabile - per identità di ratio - anche alla materia della distribuzione dell'onere della prova dello svolgimento di lavoro supplementare e, dunque, del lavoratore, che pretenda un compenso per lavoro straordinario, provare la relativa prestazione e, quando egli ammetta bensì di esserne stato remunerato ma assuma l'insufficienza della remunerazione, anche di provare la quantità di lavoro effettivamente svolto, senza che eventuali ma non decisive ammissioni del datore di lavoro possano portare ad un'inversione dell'onere della prova (cfr. Cass. 1 settembre 1995 n. 9231 e 21 gennaio 1993 n. 739)» (così Cass. n. 3714/2019).
6 4.1 Ora, il ricorso appare generico già sul piano delle allegazioni assertive, essendosi parte ricorrente limitata ad affermare che l'«orario di lavoro subiva spesso delle variazioni in più di un'ora/due circa» in quanto egli «veniva incaricato dalla convenuta di svolgere commissioni presso altre ditte e/o cantieri dopo l'orario di lavoro», senza fornire indicazioni maggiormente precise e circostanziate, in ordine alle ore e ai giorni in cui egli era tenuto ad adempiere allo svolgimento dei suddetti incarichi affidatigli dal datore di lavoro, onde poter procedere ad un'esatta quantificazione della prestazione lavorativa resa.
Né le risultanze offerte dall'espletata prova testimoniale hanno fornito elementi sufficienti a ritenere provata la prestazione di attività lavorativa con un orario diverso e maggiore da quello di 40 ore contrattualmente convenuto, risultando altrettanto generica la deposizione dei testi sentiti sul relativo capitolo di prova.
4.2. Il ST , dopo aver confermato che «il sig. la ha Testimone_2 Pt_1
lavorato a tempo pieno, dal lunedì al venerdì, dalle ore 7,30 alle ore 16,30, con un'ora di pausa pranzo» e precisato che «il primo periodo (cioè i primi 5-6 mesi) lavoravamo tutti i sabato, poi abbiamo rallentato», si è limitato a ribadire che «l'orario di lavoro del sig. la
come quello di tutti noi subiva spesso delle variazioni in più di un'ora/due circa, in Pt_1
quanto lo stesso, alla fine dell'orario di lavoro, veniva incaricato di svolgere commissioni per conto della società convenuta presso altre ditte e/o cantieri», aggiungendo, inoltre, che
«dopo l'orario di lavoro io andavo via e gli altri operai tra cui il ricorrente rimanevano presso il deposito sito in Cerami Via Francesco Crispi n. 47-49 o presso il laboratorio sito in Cerami C/da Crocetta snc per preparare il lavoro del giorno dopo e caricare il materiale che serviva per l'indomani».
L'indeterminatezza di tali dichiarazioni non consente di comprovare la maggiore durata della prestazione lavorativa del ricorrente, nulla essendo stato specificato in ordine all'esatta consistenza oraria e alla frequenza con la quale si verificava l'asserito prolungamento dell'orario di lavoro, rimanendo, altresì, connotata da estrema vaghezza la dichiarazione relativa ad un presunto svolgimento di attività lavorativa nella giornata del sabato.
4.3. Di contenuto analogo è la dichiarazione resa dal ST , il quale Testimone_3 ha confermato l'orario di lavoro dedotto in ricorso e la circostanza per cui esso «subiva spesso delle variazioni in più di un'ora/due circa, in quanto lo stesso [il ricorrente], alla fine dell'orario di lavoro, veniva incaricato di svolgere commissioni per conto della società convenuta presso altre ditte e/o cantieri», anch'egli, però, senza fornire elementi utili a quantificare con esattezza il maggiore orario di lavoro in thesi svolto.
7 Il ST che ha dichiarato di avere avuto conoscenza di tali fatti per essere stato Tes_3
dipendente della società resistente dal 2019 sino al 2020-2021 (v. verbale udienza del
20.9.2023), deve peraltro ritenersi non attendibile, in quanto dalla documentazione prodotta in atti dalla società si evince che il ST è stato dalla stessa assunto con CP_1
contratto del 17.5.2021 e che in precedenza e, in particolare, dal 10.9.2020, era dipendente della società il cui amministratore unico risulta essere sempre stato formalmente CP_3
(v. produzione di parte resistente del 14.3.2024 e del 29.4.2025). Parte_3
4.4. Alla luce delle considerazioni svolte, non può, dunque, dirsi raggiunta la prova in ordine allo svolgimento della prestazione in misura superiore all'orario di lavoro pattuito nel contratto, con la conseguenza che la domanda per il pagamento del lavoro straordinario non può trovare accoglimento.
5. Quanto appena accertato sulla base delle risultanze della prova per testi sia in termini di ore e di giornate lavorative, come anche comprovato dalla documentazione in atti, non consente di ritenere parimenti fondata la doglianza di parte ricorrente relativa a presunte erronee indicazioni riportate nei cedolini paga con riguardo al numero di giornate ed ore prestate e, conseguentemente, alla misura della retribuzione erogata.
Ed infatti, a fronte dell'assunto di parte ricorrente secondo cui «i cedolini emessi non riportano correttamente le giornate (e le ore) effettivamente prestati dal lavoratore;
-
l'importo netto riportato nei cedolini paga e l'importo effettivamente dovuto è differente»
(cfr. ricorso pag. 4), si evidenzia che i dati indicati nelle buste paga in atti in ordine ai giorni e alle ore di lavoro effettuate appaiono coerenti con quanto emerso in sede istruttoria sotto il profilo del mancato raggiungimento della prova circa lo svolgimento di lavoro straordinario, oltre che di attività lavorativa nelle giornate del sabato, ciò determinando, in sede di quantificazione delle somme spettanti al ricorrente, che le indicazioni risultanti nei prospetti possono essere validamente assunte quale parametro per la determinazione dei relativi conteggi.
5. Respinta, quindi, la domanda volta ad ottenere la condanna della parte datoriale al pagamento delle differenze retributive dovute per l'asserito svolgimento di orario di lavoro straordinario e passando ora al vaglio della richiesta attorea di pagamento di differenze retributive a titolo di permessi non goduti, indennità sostitutiva delle ferie non godute e lavoro festivo, si rileva come a fronte della domanda formulata dal ricorrente in seno alle conclusioni dell'atto introduttivo del giudizio (cfr. petitum ricorso), alcuna specifica allegazione di inadempimento risulta contenuta nel corpo dell'atto, sicché la domanda non può essere accolta.
8 Giova, infatti, rammentare che, secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, «In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno o per l'adempimento deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi poi ad allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre al debitore convenuto spetta la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova è applicabile quando è sollevata eccezione di inadempimento ai sensi dell'art. 1460 cod. civ.
(risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche quando sia dedotto l'inesatto adempimento dell'obbligazione al creditore istante spetta la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando ancora una volta sul debitore la prova dell'esatto adempimento, quale fatto estintivo della propria obbligazione.» (cfr. Cass. civ., sez. III, 20/01/2015, n.826; cfr. anche Cass. civ., S.U., 30 ottobre 2001, n. 13533).
Nel caso alla mano, alcun inadempimento di parte datoriale è stato allegato da parte ricorrente in ricorso relativamente al mancato pagamento di quanto eventualmente dovuto per le superiori causali, con la conseguenza che la domanda deve essere rigettata.
6. Parte ricorrente lamenta, poi, la mancata corresponsione di «diversi emolumenti previsti dal Contratto integrativo della Provincia di Enna» e, segnatamente, il mancato pagamento dell'indennità di trasporto e di mensa.
Ora, parte ricorrente non ha adempiuto all'ordine di produzione del CCNL per i dipendenti delle cooperative di produzione e lavoro dell'edilizia e attività affini Edilizia Cooperative
Operai di cui all'ordinanza del 16.4.2025, avendo questa prodotto unicamente i verbali di accordo relativi a modifiche di singoli articoli del predetto CCNL, ma non anche il testo del CCNL (v. produzione del 2.5.2025).
Il ricorrente ha tuttavia prodotto, sempre dietro ordine del Tribunale (v. ordinanza del
16.4.2025), il Contratto integrativo della provincia di Enna, che all'art. 16, rubricato
«Mensa e indennità sostitutiva», stabilisce che: 1) nei cantieri di durata superiore a 18 mesi e ove la struttura organizzativa e/o lo l'ubicazione del cantiere lo consentano, l'impresa, su richiesta di almeno 35 lavoratori occupati, provvede con la RSU ad una valutazione dei costi di gestione del servizio mensa e che, stabilito il costo medio presumibile per pasto, ne
9 dà comunicazione ai lavoratori, che nei successivi 15 giorni devono dichiarare l'accettazione e, quindi, autorizzare l'impresa ad effettuare una trattenuta di 1/3 del costo sostenuto;
2) nei cantieri in cui non ricorrono le condizioni di cui al punto n. 1), qualora la prestazione lavorativa superi le 4 ore giornaliere e l'impresa non provveda a sue spese a garantire la consumazione del pasto, l'impresa deve corrispondere un'indennità sostitutiva fissata in euro 3,00 a persona dal 1.5.2016.
Ora, parte resistente in memoria ha allegato di avere provveduto al servizio mensa – rectius, vertendosi nell'ipotesi di cui al n. 2) dell'art. 16 del CIP di Enna, a garantire la consumazione del pasto – e ha dedotto che quotidianamente veniva fornito in cantiere il pasto con busta panino e bevanda a richiesta del ricorrente.
Quest'ultimo, dal canto suo, a fronte di tale specifica allegazione non ha contestato tale circostanza fattuale – e d'altra parte già in ricorso non ha dedotto di non aver fruito del pasto – né ha articolato capitoli di prova orale sul punto.
A fronte di tale quadro, la domanda volta ad ottenere la condanna della società al pagamento dell'indennità sostitutiva della mensa prevista dal CIP deve essere respinta.
7. Ciò posto con riguardo all'indennità di mensa, con riferimento all'indennità di trasporto, risulta assorbente considerare quanto emerso all'esito dell'istruttoria orale condotta, laddove non è stata raggiunta la prova in ordine alla sussistenza dei presupposti di fatto per il riconoscimento in favore del ricorrente della suddetta indennità, essendo stato dimostrato che quotidianamente il lavoratore veniva prelevato ad inizio giornata dalla propria abitazione e condotto sul luogo di lavoro con mezzi messi a disposizione dalla società, e allo stesso modo, al termine della giornata lavorativa, veniva riaccompagnato presso la propria residenza con veicoli aziendali.
Sul punto, il ST ha, infatti, affermato: «Io lavoravo assieme al ricorrente con le Tes_2
stesse mansioni di muratore e partivamo entrambi da Cerami alle ore 5.30 circa con il furgone del datore di lavoro …L'accordo di lavoro era che noi andavamo a lavorare con il furgone della ditta, che ci passava a prendere alle 5.15 a Contrada Crocetta in Cerami, luogo della ditta ove ci riunivamo tutti lasciando i nostri mezzi, e ci portava ai vari luoghi di lavoro.».
Allo stesso modo, il ST ha confermato che il ricorrente «nei giorni Testimone_4
lavorativi prestati alla dal 25/09/2019 al 25/01/2022 veniva Controparte_1 trasportato dall'abitazione al luogo di lavoro e viceversa con i veicoli della CP_1
.
[...]
10 Alla stregua di quanto rilevato, nulla spetta al ricorrente a titolo di indennità di trasporto.
8. Con riferimento, poi, alle altre pretese di natura retributiva e, specificamente, alla retribuzione dei mesi di dicembre 2021 e gennaio 2022, nonché al Tfr, trattandosi di crediti di lavoro in relazione ai quali si allega l'inadempimento del datore di lavoro, sul quale per costante giurisprudenza ricade l'onere di provarne il pagamento, occorre rilevare che parte resistente ha versato in atti, tra l'altro, bonifici bancari relativi alla corresponsione di somme a titolo di «Emolumenti-Stipendi» riferiti al rapporto di lavoro de quo (tra gli ultimi, bonifico del 21.12.2021 «Descrizione: PAGA» di importo pari a 1500,00 euro;
bonifico del 26.2.2022 «Descrizione: PAGA» di importo di euro 1602,00; bonifico dell'11.5.2022 «Descrizione: COMPETENZE GENNAIO 2022-TFR» di importo pari a
2568,88 (cfr. doc. n. 4 fascicolo resistente).
Spetta, pertanto, al ricorrente la differenza sulle somme dovute a titolo di retribuzione del mese di dicembre 2021 e gennaio 2022, e a titolo di TFR, detratto quanto risultante dalle buste paga e dai versamenti documentati da parte resistente, anche effettuati in corso di causa, come da conteggi elaborati dal CTU al quale è stato dato sul punto specifico mandato.
9. Quanto alla domanda volta al pagamento degli assegni familiari, si rileva che, a fronte dell'allegazione di parziale adempimento, parte ricorrente non ha sufficientemente specificato in che termini la parte datoriale non ha integralmente adempiuto la propria obbligazione.
Valgono al riguardo, i principi in tema di riparto degli oneri probatori già richiamati (cfr. par. 5), per cui anche in caso di parziale adempimento grava sul creditore il relativo onere di allegazione, mentre il debitore è onerato di fornire la prova del fatto estintivo della propria obbligazione (cfr. Cass. civ., sez. III, 20/01/2015, n.826 cit.; cfr. anche Cass. civ.,
S.U., 30 ottobre 2001, n. 13533 cit.).
È dunque necessario che parte ricorrente innanzitutto ottemperi correttamente all'onere di puntuale allegazione che, in relazione alla domanda in questione, implica necessariamente la corretta indicazione in ordine al quantum e alle mensilità rispetto alle quali parte datoriale non avrebbe integralmente adempiuto la propria obbligazione.
In assenza, dunque, di specifica indicazione circa la parte di obbligazione asseritamente rimasta inadempiuta dalla resistente, sia in termini di quantum spettante che di mensilità dovute, non essendo possibile definire con esattezza la pretesa avanzata dal ricorrente, la domanda di corresponsione di somme a titolo di ANF non può essere accolta.
11 10. Parte ricorrente ha, poi, assunto che «i periodi di malattia sono stati solo parzialmente contabilizzati nei cedolini paga», conseguentemente chiedendo il pagamento di quanto spettante.
Dal prospetto relativo ai periodi di malattia ed infortunio del dipendente, versato in atti da parte resistente, emerge che lo stesso ha fruito di giorni di malattia dal 27.7.2020 al
31.7.2020, dall'1.8.2020 al 31.8.2020, dall'1.9.2020 al 24.9.2020, dall'8.4.2021 al
30.4.2021, dal 3.5.2021 al 12.5.2021, dal 4.10.2021 al 31.10.2021, dall'1.11.2021 al
30.11.2021 e dall'1.12.2021 al 27.12.2021, nonché di giorni di infortunio dal 2.8.2021 al
31.8.2021 e dall'1.9.2021 all'1.10.2021.
Spetta, pertanto, al ricorrente l'eventuale differenza sulle somme dovute a titolo a titolo di compenso per i periodi di malattia risultanti dai certificati medici in atti, detratto quanto percepito, per come risultante dalla documentazione in atti, rinviandosi sul punto al successivo paragrafo n. 13 relativo all'esame delle risultanze della disposta CTU contabile.
11. Passando, infine, all'esame della domanda volta al pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso, dalla documentazione in atti emerge che con lettera del 18.1.2022, sottoscritta dal ricorrente, la società resistente ha comunicato al lavoratore il
«licenziamento per giustificato motivo con preavviso», rilevando che «l'attività del cantiere di Troina in via Conte Ruggero snc (EN), ove Lei è adibito con la mansione di muratore, è praticamente in via di completamento e cesserà definitivamente il 25/01/2022.
A tal punto, la società non avendo l'esigenza né di ulteriori muratori né di altro personale con mansioni diverse dalla sua nei cantieri attualmente in corso, non può che predisporre il suo licenziamento, confermandoLe l'impossibilità oggettiva di collocarla proficuamente nell'ambito aziendale. Considerato il preavviso dovutoLe in base al suo livello di inquadramento e alla sua anzianità, il suo rapporto di lavoro cesserà ad ogni effetto in data 25/01/2022» (cfr. doc. n. 5 fascicolo resistente).
Giova rilevare che l'art. 72 del CCNL applicato al rapporto di lavoro dispone che «Il licenziamento o le dimissioni non determinati da giusta causa dell'operaio che abbia superato il periodo di prova possono aver luogo in qualunque giorno con un preavviso che, in considerazione delle particolari caratteristiche dell'industria edile, è stabilito in una settimana di calendario per gli operai con anzianità ininterrotta fino a tre anni, e in giorni dieci di calendario per gli operai con anzianità ininterrotta di oltre tre anni.
Ai sensi dell'art. 2118 del codice civile, in mancanza di preavviso il recedente è tenuto a versare all'altra parte una indennità equivalente all'importo della retribuzione (v. punto 4
12 dell'art. 64) che sarebbe spettata per il periodo di preavviso. Per gli operai retribuiti a cottimo deve essere computato anche l'utile medio di cottimo realizzato nelle ultime due quindicine o quattro settimane.
Tanto il licenziamento, quanto le dimissioni devono essere comunicati per iscritto, nell'osservanza delle modalità previste dalla legge. (…)».
Conformemente, si legge nel contratto di assunzione a tempo indeterminato sottoscritto dalle parti il 25.9.2019 che il preavviso in caso di recesso è pari a «1 SETTIMANA FINO A
3 ANNI, OLTRE 10 GIORNI» (cfr. doc. n. 2 ricorso).
Nel caso alla mano, tenuto conto che il lavoratore è venuto a conoscenza del licenziamento in data 18.1.2022 a mezzo della comunicazione dallo stesso sottoscritta e che il rapporto di lavoro è definitivamente cessato in data 25.1.2025, come anche affermato dallo stesso ricorrente in ricorso, appare evidente che il termine del preavviso è stato rispettato, sicché nulla compete al ricorrente per la causale in questione.
12. Va, infine, rigettata la domanda avanzata dal ricorrente volta al «risarcimento da fatto illecito produttivo del danno atteso anche il danno emergente (anche inteso sub specie di mancato pagamento delle retribuzioni dovute e nella conseguente diminuzione del patrimonio della ricorrente) e di lucro cessante (anche inteso sub specie di mancato guadagno determinato dal fatto dannoso, per mancata disponibilità delle somme dovute medio tempore)» (cfr. punto n. 4 petitum ricorso).
Sul punto è sufficiente osservare che il ricorrente si è limitato ad inserire tale domanda nelle conclusioni del ricorso introduttivo, senza nulla allegare e argomentare nel corpo del ricorso in ordine a tale asserito danno e senza comprovare di avere subito un danno ulteriore a quello derivante dalla mancata percezione degli interessi e dalla rivalutazione, già riconosciuto ai sensi dell'art. 429, comma 3, c.p.c.
13. Venendo così infine alla quantificazione delle somme spettanti al ricorrente, occorre al riguardo fare riferimento alla relazione di consulenza tecnica contabile, essendo stato tale computo rimesso al nominato CTU, al quale con ordinanza del 10.4.2024 è stato conferito il seguente mandato: «Determini il CTU, esaminati gli atti e i documenti di causa, quanto eventualmente ancora dovuto a parte ricorrente in relazione al rapporto di lavoro subordinato intercorso con la dal 25.9.2019 al 25.1.2022, avendo Controparte_1 riguardo al CCNL allegato al ricorso e all'inquadramento nel livello 2, a titolo:
13 - di retribuzione del mese di dicembre 2021 e di gennaio 2022, il tutto detratto quanto percepito dal ricorrente secondo quanto risultante dalle buste paga e dai versamenti di cui vi è traccia documentale in atti o effettuati in corso di causa;
- di differenze retributive, anche in relazione alla tredicesima mensilità, avuto riguardo al formale orario di lavoro a tempo pieno, dovute per il periodo ottobre 2019-luglio 2021, il tutto detratto quanto percepito dal ricorrente secondo quanto risultante dalle buste paga e dai versamenti di cui vi è traccia documentale in atti o effettuati in corso di causa;
- a titolo di compenso per i periodi di malattia risultanti dai certificati medici in atti, detratto quanto percepito, per come risultante dalla documentazione in atti;
- a titolo di TFR in relazione all'intera durata del rapporto di lavoro, detratto quanto percepito, per come risultante dalla documentazione in atti».
Nell'espletamento del mandato, il CTU ha dichiarato – come precisato nella relazione integrativa depositata il 21.5.2025 (dietro richiesta di chiarimenti di cui all'ordinanza del
16.4.2025) – di aver applicato il CCNL si settore, così come richiesto con ordinanza del
16.4.2025, ove è stato fatto espresso riferimento al CCNL per i dipendenti delle cooperative di produzione e lavoro dell'edilizia e attività affini Parte_4
applicato al rapporto per cui è causa.
[...]
Il CTU ha proceduto ad elaborare due distinti prospetti di calcolo, tenendo conto, nel primo, dello svolgimento dell'attività lavorativa a tempo pieno per n. 40 ore settimanali «o il minor orario indicato nel ricorso introduttivo del giudizio», nel secondo, quanto registrato dal datore di lavoro nella sezione presenza dei prospetti paga in atti.
Ciò posto, l'ausiliare ha proceduto dapprima al calcolo di quanto dovuto al ricorrente sulla base dei valori tabellari contrattualmente previsti, tenuto conto dell'inquadramento nel livello 2 del CCNL Edilizia Cooperative. Successivamente, ha proceduto a quantificare i compensi corrisposti dal datore sulla base della documentazione versata in atti, detraendo dal dovuto le somme percepite dal ricorrente.
A seguito delle osservazioni di entrambe le parti alla relazione peritale, il CTU ha evidenziato che «dal verbale di udienza del 26/10/2022 emerge il pagamento a parte ricorrente di euro 5.143,42 a mezzo assegno tratto su Banca Intesa San Paolo n.
8333371391 – 07, offerto banco iudicis e consegnato dal legale rappresentante della società resistente», osservando «Il superiore pagamento non era stato considerato nella redazione dell'elaborato peritale e va ad estinguere il debito netto di euro 5.143,42
14 (erroneamente indicato nella relazione in euro 5.413,42 a causa di una inversione di cifre, ndr)».
Ora, tenuto conto del mandato in cui, alla luce delle risultanze documentali e della prova per testi, è stato fatto riferimento – ai fini della quantificazione delle somme spettanti al ricorrente a titolo di retribuzione del mese di dicembre 2021 e di gennaio 2022, a titolo di differenze retributive in relazione al periodo ottobre 2019-luglio 2021, a titolo di differenze per i periodi di malattia e a titolo di TFR – allo svolgimento dell'attività lavorativa a tempo pieno per n. 40 ore settimanali, occorre avere riguardo all'ipotesi di calcolo sub. A).
Possono infatti integralmente condividersi i conteggi effettuati dal CTU nominato, in quanto condotti secondo il mandato conferito, scevri da errori e fondati sulla corretta applicazione dei parametri di riferimento.
Sulla scorta delle superiori considerazioni le conclusioni del CTU di cui all'ipotesi contabile sub a) sono condivise dal Tribunale, con la conseguenza che al ricorrente deve essere riconosciuta la somma di euro 8.469,61.
14. La società resistente deve, quindi, essere condannata a versare al ricorrente la somma di euro 8.469,61, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione sino al soddisfo.
15. Con riguardo alle spese di CTU, osserva il Tribunale che consolidato è il principio per cui «In tema di consulenza tecnica di ufficio, il compenso dovuto al consulente è posto solidalmente a carico di tutte le parti, atteso che l'attività posta in essere dal professionista
è finalizzata alla realizzazione del superiore interesse della giustizia, che invece non rileva nei rapporti interni tra le parti, nei quali la ripartizione delle spese è regolata dal diverso principio della soccombenza» (Cass. n. 25179/2013; Cass. n. 28094/2009).
La Corte di cassazione ha inoltre affermato che « il giudice di merito, nell'ambito di una pronuncia di compensazione delle spese, può legittimamente disporre la ripartizione per quote uguali delle spese di consulenza tecnica d'ufficio fra la parte soccombente e la parte totalmente vittoriosa, senza con ciò violare il divieto di condanna di quest'ultima alle spese
(art. 91 c.p.c.), dato che la compensazione delle spese processuali - nella quale si risolve anche il provvedimento con cui il giudice, chiudendo il giudizio davanti a sè, disponga la ripartizione nei modi anzidetti delle spese in favore del consulente tecnico d'ufficio - è soltanto esclusione del rimborso, e dunque negazione della condanna: e ciò tanto più ove si consideri che la consulenza tecnica d'ufficio è strutturata, nel processo civile, essenzialmente quale ausilio fornito al giudice da un suo collaboratore esterno all'ordine
15 giudiziario, piuttosto che quale mezzo di prova in senso proprio, costituendo, dunque, un atto necessario del processo che l'ausiliare compie nell'interesse generale della giustizia e, correlativamente, nell'interesse comune delle parti (Cass. nn. 17953/05, 21701/06 e
2858/99)» (Cass. Cass. n. 17739/2016, confermata da Cass. n. 26849/2019; ma vedi già
Cass. n. 23522/2014).
Ebbene, in applicazione di tali principi di diritto reputa il Tribunale di porre le spese di consulenza tecnica, nei rapporti tra il CTU e le parti, a carico delle parti in solido tra loro e, nei rapporti interni tra le parti, a carico della parte resistente, che ha dato causa al giudizio, oltre ad essere rimasta soccombente.
Tali spese sono liquidate come da separato decreto.
16. Alla luce della parziale e reciproca soccombenza le spese di lite devono essere compensate per 2/3. Il restante terzo segue la soccombenza e deve essere posto a carico del resistente nella misura liquidata in dispositivo sulla base dei criteri di cui al d.m. n.
55/2014, come aggiornato dal d.M. n. 147/2022, alla luce dei minimi, in ragione della qualità delle parti, tenuto conto del valore della causa, con distrazione in favore del difensore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario.
17. Alla luce del tenore delle dichiarazioni rese dal ST all'udienza Testimone_3
del 20.9.2023 e alla luce delle risultanze dei contratti di lavoro conclusi tra il predetto ST
e la società e con la società (prodotti in atti da parte Controparte_4 CP_3
resistente il 14.3.2024), nonché alla luce delle risultanze della visura camerale della società
(prodotta in atti da parte resistente il 29.4.2025), il Tribunale dispone la CP_3
trasmissione degli atti del presente procedimento alla Procura della Repubblica presso l'intestato Ufficio per gli accertamenti di competenza (v. anche § 4.3. della presente sentenza).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra eccezione, così provvede:
A. in parziale accoglimento del ricorso, condanna in persona Controparte_1
del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore di Parte_1
della somma di euro 8.469,61, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla
[...]
maturazione sino al soddisfo;
B. rigetta per il resto il ricorso;
C. pone le spese di CTU a carico di , in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t., nella misura liquidata in separato decreto emesso in pari data;
16 Con condanna in persona del legale rappresentante p.t., alla Controparte_1
rifusione in favore di di 1/3 delle spese di lite, che Parte_1
liquida nell'intero in complessivi euro 4.628,5 per compensi, oltre spese forfettarie nella misura del 15 %, oltre IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente, avv. Francesco Micali, dichiaratosi antistatario;
compensa i restanti 2/3 delle spese di lite;
E. dispone la trasmissione degli atti del presente procedimento alla Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Catania.
Così deciso in Catania, il 17 giugno 2025
La giudice
Federica Porcelli
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