Articolo 669 del Codice civile
Articolo 668Articolo 670
Versione
19 aprile 1942
Art. 669.

(Frutti della cosa legata).

Se oggetto del legato e' una cosa fruttifera, appartenente al testatore al momento della sua morte, i frutti o gli interessi sono dovuti al legatario da questo momento.

Se la cosa appartiene all'onerato o a un terzo, ovvero se si tratta di cosa determinata per genere o quantita', i frutti o gli interessi sono dovuti dal giorno della domanda giudiziale o dal giorno in cui la prestazione del legato e' stata promessa, salvo che il testatore abbia diversamente disposto.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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