Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 12/02/2025, n. 74 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 74 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 1033/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Marsala
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Marsala, Sezione Civile, in composizione collegiale, nelle persone dei
Magistrati:
Francesco Paolo Pizzo Presidente relatore
Francescamaria Piruzza Giudice
Antonino Campanella Giudice all'esito della camera di consiglio del 12 febbraio 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1033 R.G. dell'anno 2024 tra:
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 C.F._1
Antonina Daniela Noto, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata il 2/10/2024;
- RICORRENTE -
e
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Giovanna CP_2 C.F._2
D'Angelo, giusta procura allegata alla comparsa di risposta;
- CONVENUTO –
e con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: Separazione giudiziale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI all'udienza del 5.2.2025, le parti hanno discusso la causa ai sensi dell'art. 473bis.22, quarto comma, c.p.c.
L'avv. Noto si riporta ai propri atti e ai verbali di causa, principalmente al ricorso introduttivo;
chiede la conferma dei provvedimenti provvisori.
Pag. 1 a 7
1) c.p.c.; rileva che la frequentazione tra e la figlia minore ha dato buon esito;
CP_2
chiede, pertanto, che vengano introdotti due pernottamenti mensili della figlia con il padre fino al diciottesimo mese e che dal diciottesimo mese in poi sia previsto lo stesso regime di incontri previsto per il figlio chiede la revoca o riduzione dell'assegno di mantenimento previsto Per_1 in favore della in considerazione della sua giovane età utile all'inserimento nel mondo CP_1
lavorativo.
L'avv. Noto si oppone alle odierne richieste di parte convenuta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Domande delle parti.
1.1 Con riscorso giudiziale ritualmente notificato, ha chiesto al Tribunale Controparte_1 di Marsala di pronunciare: “la separazione personale dei coniugi (cf: Controparte_1
) nata il [...] a [...] (cf: C.F._1
) nato l'[...] a [...] e uniti in matrimonio nelle forme del C.F._2
rito concordatario in data 25.06.2016, regolarmente trascritto nei registri dello stato civile del
Comune di TR al n 31 Parte II -serie A- anno 2016 - Disporre l'affidamento condiviso dei figli minori ed con domicilio prevalente presso l'abitazione della madre con le Per_2 Per_1
seguenti proposte modalità organizzative: diritto del padre, salvo diversi accordi, di poter incontrare la piccola attesa la tenerissima età presso l'abitazione della madre il lunedì, il Per_2
mercoledì ed il venerdì dalle ore 15,00 alle 17,00 e sempre compatibilmente le esigenze della minore;
ed nelle medesime giornate (lunedì, mercoledì e venerdì) dalle ore 15,00 alle Per_1
20,00 con impegno di prelevarlo e riaccompagnarlo presso la casa coniugale e, sempre, compatibilmente con gli impegni scolastici, sportivi, doposcuola, etc del minore ed in ogni caso previo accordo con la madre in base alle esigenze del minore stesso e della madre sig.ra
Inoltre, il figlio minore a week-end alternati trascorrerà con il padre -con CP_1 Per_1
l'impegno di prelevarlo dalla abitazione della madre- la giornata del sabato ciò dalle ore 16,00 sino alle ore 20,00 della domenica successiva con pernottamento presso la casa del padre, riaccompagnandolo presso la abitazione della madre. Il minore trascorrerà ad anni Per_1
alterni -previo accordo tra i genitori- il 24 Dicembre con un genitore ed il 25 Dicembre con
l'altro genitore e la medesima cosa per il 31 Dicembre ed il 1° Gennaio, nonché anche alternativamente Pasqua con la madre e Pasquetta con il padre e l'anno successivo con
Pag. 2 a 7 inversione dei giorni tra i genitori. Durante il periodo estivo il minore trascorrerà 20 Per_1 giorni non consecutivi insieme al padre, con l'onere per i genitori di concordare -di comune accordo- il periodo prescelto nell'interesse del figlio minore. - Fare obbligo al sig. di CP_2
corrispondere alla sig.ra un assegno mensile, a titolo di concorso nel Controparte_1
mantenimento dei figli minori, nella misura non inferiore a complessivi Euro 800,00
(ottocento/00), da rivalutare in via automatica, annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al
100% delle spese straordinarie (alla luce del protocollo di Codesto On.le Tribunale del
09.06.2021) che saranno affrontate nell'interesse dei minori;
oltre all'assegno INPS nella misura del 100% e ciò attese le consistenti capacità economiche del resistente. - Fare obbligo al sig.
di corrispondere in favore della sig.ra un assegno mensile, a CP_2 Controparte_1 titolo di mantenimento della stessa, non inferiore ad € 300,00 mensili, rivalutabile, da versarsi entro giorno 5 di ciascun mese presso il domicilio della ricorrente, alla. luce dello squilibrio economico e patrimoniale e reddituale attuale delle parti, per come rappresentato, nell'interesse della ricorrente. - Assegnare la casa familiare sita in TR nella via Alcide De Gasperi
n. 118 con tutti i mobili che l'arredano in godimento esclusivo della ricorrente sig.ra CP_1
ove vivrà unitamente ai figli minori. Con espressa riserva di ulteriormente, dedurre
[...]
ed articolare mezzi di prova nei termini e modi di legge. Con vittoria di spese e compensi professionali”
1.2 Con comparsa di risposta, depositata in data 24.9.2024, si costituiva contestando CP_2 tutto quanto dedotto ed eccepito dalla ricorrente con l'atto introduttivo e chiedendo di
“pronunciare la separazione personale dei coniugi e;
- CP_2 Controparte_1 disporre l'affidamento congiunto dei figli minori e , con domicilio prevalente Per_1 Per_2
presso la madre e con diritto del padre, in caso di contrasto tra le parti, di poter incontrare il minore tre pomeriggi a settimana (lunedì, mercoledì, venerdì) dall'uscita da scuola alle Per_1
ore 20.30, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici del figlio. Mentre, a week-end alternati, il minore resterà con il padre dalle 19.00 del venerdì alle 20.00 della domenica, con pernottamento presso l'abitazione del padre. Il minore trascorrerà ad anni alterni, previo accordo tra i genitori, il 24 dicembre con un genitore, il 25 dicembre con l'altro genitore e medesima cosa avverrà il 31 dicembre e il 1 gennaio, nonché durante le vacanze pasquali. Durante il periodo estivo, il minore trascorrerà 20 giorni, anche non consecutivi insieme al padre. Per quanto concerne la minore , stante la tenera età, fino al compimento Per_2
Pag. 3 a 7 del 12° mese il padre incontrerà la minore 3 volte a settimana dalle ore 13.30 alle ore 18.00 con possibilità di prelevarla e riportarla alla madre, dopo il compimento del 12° mese e fino al 18° mese, oltre al diritto di visita, la minore potrà pernottare dal padre 1 sabato al mese dalle ore
10.00 e con obbligo di riportarla alla madre alle ore 16.00 della domenica, mentre dal 18° mese
e fino al 24° mese, i pernottamenti dal padre potranno stabilirsi in n.2 volte al mese, e dal 24° mese in poi il incontrerà la figlia nelle stesse giornate e con le stesse modalità CP_2 Per_2
previste per il figlio;
-porre a carico del sig. un assegno mensile a titolo Per_1 Controparte_3
di mantenimento per i figli minori di euro 400,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici
ISTAT, da corrispondere alla ricorrente entro il 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie;
-rigettare la domanda di assegno di mantenimento della stante la CP_1
giovane età della stessa, nonché la piena capacità lavorativa;
-rigettare la domanda di assegnazione del 100% dell'assegno unico. Con riserva di articolare i mezzi di prova nei termini
e nei modi di legge. Con compensazione delle spese di lite”.
1.3 All'udienza del 24.10.24, il Presidente ha esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione e con ordinanza del 14.11.2024 ha autorizzato i coniugi a continuare a vivere separatamente, disponendo che i figli minori delle parti, e , restassero affidati Per_1 Per_2
congiuntamente ad entrambi i genitori, con domicilio prevalente presso quello materno e con facoltà del padre di vederli secondo quanto stabilito nel dettaglio nella parte motiva dell'ordinanza.
Il Presidente ha, poi, assegnato la casa familiare alla e posto a carico del di CP_1 CP_2 versare alla entro il giorno 5 di ogni mese la complessiva somma di € 540,00 mensili CP_1
(270,00 euro per ciascun figlio), a titolo di contributo al mantenimento dei figli delle parti, e €
250,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento della stessa, dichiarando, altresì, il resistente tenuto al pagamento del 70% delle spese straordinarie.
La causa è stata tratta in decisione a seguito di discussione orale, all'udienza del 5.2.25, senza assegnazione dei termini per ulteriori memorie.
2) Sulla separazione.
Gli elementi desumibili dagli atti processuali, ed in particolare l'esito negativo del tentativo di conciliazione e il tenore stesso delle allegazioni, offrono la prova del fatto che tra i coniugi (uniti in matrimonio di rito concordatario dal 25.6.16, iscritto presso l'Ufficio dello Stato Civile del
Comune di TR al n. 31, parte II, serie A, dell'anno 2016) si è verificata una situazione
Pag. 4 a 7 di incompatibilità tale da impedire una comunanza di vita fondata sull'affectio coniugalis e sulla reciproca assistenza, di tal che ricorrono senz'altro le condizioni per pronunciare la separazione.
3) Sull'affidamento e mantenimento dei figli minori e . Per_1 Per_2
3.1) In merito all'affidamento e collocamento dei figli minori, va confermato quanto disposto con l'ordinanza presidenziale ex art. 708 c.p.c., avendo i coniugi concordemente richiesto che il
Tribunale disponesse l'affido condiviso dei figli con previsione del loro domicilio prevalente presso la madre, alla quale, pertanto, va assegnata la casa familiare sita in TR nella via
Alcide de Gaspari n. 118.
Quanto all'esercizio del diritto di visita da parte del padre, il avrà la facoltà di vedere e CP_2
tenere con sé il figlio nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì di ogni settimana Per_1 dall'uscita da scuola fino alle ore 20.00, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici del figlio;
inoltre, a week-end alternati, il minore resterà con il padre dalle 19.00 del venerdì alle ore 20.00 della domenica, con pernottamento presso l'abitazione del padre, trascorrendo ad anni alterni- previo accordo tra i genitori- il 24 dicembre con un genitore e il 25 dicembre con l'altro genitore e la medesima cosa per il 31 dicembre e il 1° gennaio, nonché alternativamente Pasqua con la madre e Pasquetta con il padre e l'anno successivo con inversione dei giorni tra i genitori. nel periodo estivo, trascorrerà presso il domicilio paterno, venti Per_1
giorni, anche non consecutivi. Per quanto concerne la piccola attesa la tenerissima età, il Per_2
padre potrà incontrarla nelle stesse giornate previste per gli incontri con il figlio dalle Per_1
15:00 alle 18:00 con possibilità di prelevarla e riportarla alla madre e nei fine settimana alternativamente il sabato o la domenica dalle ore 10:00 alle ore 19:00, escludendo, sino al compimento dell'età di tre anni, il pernottamento.
L'esclusione del pernottamento presso l'abitazione del padre è dettata dalla tenera età della figlia, di appena 13 mesi, poiché in questa prima fase di crescita assume importanza fondamentale la stabilità abitativa e la figura materna essendo potenzialmente dannoso al contrario sovvertire le abitudini della piccola. In ogni caso viene rispettato il principio della bigenitorialità poiché viene assicurato al padre non convivente prevalentemente la visita ed il prelievo con sé della bambina durante il fine settimana in via alternata e per tre pomeriggi infrasettimanali (cfr. su caso analogo,
Cass. Civ. sez. I, 11/07/2024, n.19069).
Pag. 5 a 7 3.5) Quanto al mantenimento dei figli e stante la situazione reddituale e familiare Per_1 Per_2
delle parti emersa durante il corso del presente giudizio, il Collegio conferma quanto previsto dall'ordinanza del 14.11.24.
Il dunque, dovrà versare alla entro il giorno 5 di ogni mese la complessiva CP_2 CP_1 somma di € 540,00 mensili (270,00 euro per ciascun figlio), a titolo di contributo al mantenimento dei figli, tenuto conto delle esigenze collegate all'età, importo soggetto a rivalutazione secondo gli indici Istat, oltre al 70% delle spese straordinarie.
4) Assegno di mantenimento chiesto dalla ricorrente CP_1
Quanto all'assegno di mantenimento chiesto dalla appare opportuno rammentare che CP_1
“In materia di separazione personale tra i coniugi, al fine della quantificazione dell'assegno di mantenimento il giudice del merito deve anzitutto accertare il tenore di vita dei coniugi durante il matrimonio, per poi verificare se i mezzi economici a disposizione del coniuge gli permettano di conservarlo indipendentemente dalla percezione di detto assegno e, in caso di esito negativo di questo esame, deve procedere alla valutazione comparativa dei mezzi economici a disposizione di ciascun coniuge al momento della separazione. Grava sul richiedente l'assegno di mantenimento, ove risulti accertata in fatto la sua capacità di lavorare, l'onere della dimostrazione di essersi inutilmente attivato e proposto sul mercato per reperire un'occupazione retribuita confacente alle proprie attitudini professionali, poiché il riconoscimento dell'assegno a causa della mancanza di adeguati redditi propri, previsto dall'art. 156 cod. civ., pur essendo espressione del dovere solidaristico di assistenza materiale, non può estendersi fino a comprendere ciò che, secondo il canone dell'ordinaria diligenza,
l'istante sia in grado di procurarsi da solo” (Cass. Civ. sez. I, 23/05/2024, n.14367).
Orbene, nella fattispecie in esame, certamente rileva che la come da messaggio CP_1
whatsapp inviato in data 11/10/24 (v. documentazione sopravvenuta allegata alla memoria del
13/11/24), il cui contenuto non risulta oggetto di contestazione, abbia iniziato un'attività lavorativa.
Tuttavia, la stessa ricorrente ha omesso di precisare in giudizio la natura delle mansioni svolte e del reddito percepito, così rimanendo inadempiente rispetto all'onere probatorio su di essa gravante, al lume del principio di diritto sopra richiamato.
Pag. 6 a 7 Dunque, viepiù in considerazione della giovane età della coerente con una elevata CP_1
capacità lavorativa, appaiono non provati, a decorrere quantomeno dall'ottobre 2024, i presupposti per l'invocato assegno di mantenimento.
5) Spese di lite.
Tenuto conto delle ragioni dell'odierna decisione (soccombenza del in ordine alla CP_2
questione del pernottamento della figlia;
soccombenza della ricorrente in Per_2 CP_1 ordine all'assegno di mantenimento) oltre che del complessivo contegno serbato dalle parti, appare congruo disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Marsala, Sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda come in epigrafe proposta, rigettata o assorbita ogni ulteriore domanda ed eccezione:
1) pronuncia la separazione giudiziale dei coniugi , nata il [...] a Controparte_1
TR, e nato l'[...] a [...], i quali hanno contratto CP_2
matrimonio in TR il 25.6.16, trascritto nei registri dello stato civile del medesimo
Comune al n. 31 parte II Serie A-anno 2016;
2) affida ad entrambi i genitori i in modo condiviso i figli e , con Persona_3 Persona_4
collocazione prevalente presso il domicilio materno e il diritto di visita del padre meglio specificazione in motivazione;
3) assegna alla ricorrente la casa coniugale sita in TR in via Alcide De Gasperi n.118;
4) pone a carico del di versare alla entro il giorno 5 di ogni mese la CP_2 CP_1 complessiva somma di € 540,00 mensili (270,00 euro per ciascun figlio), a titolo di contributo al mantenimento dei figli delle parti oltre il 70% delle spese straordinarie;
5) dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
Manda la Cancelleria per le comunicazione e gli adempimenti di rito.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale di Marsala in data 12 febbraio 2025.
Il Presidente rel. ed est.
Francesco Paolo Pizzo
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