Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 19/05/2025, n. 1824 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 1824 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
N. 432 2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Venezia
SEZIONE TERZA
La Corte d'Appello di Venezia, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Rita Rigoni Presidente
dott. Barbara Gallo Consigliere
dott. Silvia Franzoso Consigliere rel. ed est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa di II grado iscritta al n. 432 2025 r.g. promossa da:
( ), rappresentato e difeso, come da mandato Parte_1 C.F._1 in atti, dall'Avv. Lucato CA ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in
Jesolo, Via Tritone - Torre Mizar 1
APPELLANTE
contro
( ), rappresentato e difeso, come da mandato in Controparte_1 C.F._2 atti, dall'Avv. Coffari Girolamo ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in
Firenze Viale Dei Mille, n. 55
APPELLATA
E con l'intervento del PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI
VENEZIA 1
4735/2024 29/12/2024
Conclusioni di parte attrice: “In via preliminare. Disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva del capo VI della sentenza del Tribunale di Venezia n. 4375/2024 (del 18 dicembre 2024, depositata il 29 dicembre 2024, resa nel procedimento n. 600/2019 RG) nella parte in cui stabilisce che il signor sia tenuto a versare l'assegno mensile per il contributo dei figli e “con Parte_1 Per_1 Per_2
decorrenza dalla data della domanda giudiziale”
Nel merito. In riforma dei capi III, VI e IX, ed a parziale modifica del capo VI, della sentenza del
Tribunale di Venezia n. 4735/2024, del 18 dicembre 2024, depositata il 29 dicembre 2024, resa nel procedimento n. 600/2019 RG così provvedere:
III- affidare i due figli minori e in via condivisa ad entrambi i genitori, riconoscendo Per_1 Per_2 ai genitori l'esercizio separato della responsabilità genitoriale sulle questioni ordinarie, con collocazione e residenza presso l'abitazione materna;
IV- disporre che la signora Controparte_1
sia tenuta a versare in favore del signor , a titolo di contributo economico nel Parte_1
mantenimento della figlia maggiorenne CA, in via anticipata, entro il giorno 5 di ciascun mese, la somma di € 325,00 mensili, o la diversa somma che la Corte riterrà di giustizia, somma rivalutabile annualmente in base all'indice Istat oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie come previste e regolamentate dal protocollo in uso al Tribunale di Venezia con decorrenza da gennaio
2025 o dalla data di deposito della domanda.
- disporre che il signor sia tenuto a versare, in favore della signora a titolo di Parte_1 CP_1
contributo economico di mantenimento dei figli e , un assegno mensile, entro il Per_1 Per_2 giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dal 1 marzo 2023, pari alla somma di € 325,00 mensili per ciascuno, oltre a rivalutazione annuale Istat, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie come da protocollo del Tribunale di Venezia.
VIII- condannare la signora al rimborso in favore del signor di una quota delle CP_1 Parte_1
spese di lite, nella misura che la Corte riterrà di giustizia.
Spese di lite rifuse”
Conclusioni di parte convenuta: “In via preliminare, dichiarare inammissibile l'appello proposto dal sig. avverso la sentenza n. 4735/2024 emessa in data 18.12.2024 e pubblicata Parte_1
in data 29.12.2024 dal Tribunale di Venezia.
In subordine, rigettare l'appello de quo, in quanto destituito di ogni e qualsivoglia fondamento giuridico e fattuale, e confermare la sentenza emessa dal Tribunale di Venezia.
2 In ogni caso, condannare parte appellante alle spese e competenze professionali difensive del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, iva e cpa, nonché al risarcimento del danno ex art. 96, comma 1, c.p.c. e al pagamento di una somma equitativamente determinata ex art. 96, comma 3,
c.p.c. Salvo ogni altro diritto. “
Conclusioni del Procuratore Generale: “Confermarsi la sentenza di primo grado”.
FATTO
1.Il giudizio di primo grado.
1.1.Il giudizio di primo grado radicato da in data 21.1.2019, aveva ad oggetto la Controparte_2 declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da quest'ultimo con in data 5.7.2007 in San Donà di Piave (VE), nonché la regolamentazione del Controparte_1
regime di affidamento, collocamento e mantenimento dei figli minori della coppia CA
(22.11.2006), (8.7.2008) ed (4.8.2011). Per_2 Per_1
1.2.La coppia si era separata consensualmente nel 2017 alle condizioni indicate nell'accordo di negoziazione assistita ratificato dal Pubblico Ministero, in omaggio al quale la casa coniugale di proprietà esclusiva della era a quest'ultima assegnata quale collocataria prevalente della CP_1
prole in regime di affido condiviso e posto a carico del padre un contributo per il mantenimento ordinario dei minori di €200,00 per figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie come da locale protocollo ed assegni per il nucleo familiare (poi divenuti assegno unico) percepiti integralmente dalla madre.
1.3.Il Presidente f.f., prima di emettere i provvedimenti provvisori, disponeva con urgenza espletamento di CTU psicologica sulla base delle allegazioni di violenza fisica e psicologica perpetrate dal in danno del coniuge e dei figli, e dalle condizioni di disagio e paura ribadite Parte_1 anche nel corso dell'udienza presidenziale dalla CP_1
L'elaborato veniva depositato in data 20.2.2020 (dott.ssa ) ed il consulente segnalava con Per_3
nota del 31.1.2020 che i minori avevano dichiarato di essere stati oggetto di punizioni corporali da parte del padre, circostanza confermata dalla figlia con una missiva indirizzata alla sua Per_2
insegnante, allegata alla nota sopra citata del CTU.
Il consulente tecnico concludeva nel senso di disporre l'affidamento dei minori al servizio sociale per la durata di sei mesi, con affievolimento delle responsabilità genitoriali in capo ad entrambi i genitori, decorsi i quali avrebbe prospettato l'unica possibilità di disporre un affido super-esclusivo alla madre alla luce della scarsa disponibilità paterna ad accudire i minori, atteso che il padre si era reso
3 disponibile ad occuparsi dei figli solo a week-end alternati dal venerdì alle 16.00 fino la domenica sera e un pomeriggio a settimana con pernotto.
Nel corso del giudizio è stata disposta una seconda consulenza tecnica depositata in data 14.1.2023 realizzata da altro consulente, dott.ssa la quale concludeva per l'affido dei minori al Persona_4
Servizio Sociale con collocazione prevalente presso la madre, alla luce dell'elevatissima conflittualità dei genitori e del rifiuto dei minori ed di vedere il padre. Per_2 Persona_5
Con la sentenza oggi impugnata il Tribunale disponeva l'affidamento condiviso di CA ad entrambi i genitori, con tempo paritario e mantenimento diretto, l'affidamento esclusivo dei minori e alla madre, con collocazione e residenza presso l'abitazione materna, ponendo a Per_1 Per_2
carico del padre il pagamento di un assegno a titolo di contributo al mantenimento ordinario nella misura di €325,00 per figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie e dell'assegno unico, il tutto con decorrenza dalla data della domanda giudiziale.
Il Tribunale disponeva altresì il mantenimento di un mandato di vigilanza, supporto e assistenza senza limitazione di responsabilità genitoriale, per la durata di un anno, da parte dei Servizi territoriali di
San Donà di Piave (VE) al fine di organizzare incontri tra il padre e i figli e in Per_1 Per_2
modalità protetta (luogo neutro e presenza di personale educativo) secondo le tempistiche e modalità definite dagli operatori dei medesimi Servizi, previa valutazione dell'assenza di controindicazioni per il benessere psico-fisico dei minori e tenuto conto della volontà degli stessi, con relazione semestrale da inviare al Giudice tutelare.
Infine il Tribunale compensava integralmente le spese di lite tra le parti ex art. 92, c.2, c.p.c. alla luce della ritenuta soccombenza reciproca.
2.Il giudizio di secondo grado.
2.1. Quale primo motivo di censura l'appellante deduce l'errata valutazione in fatto ed in diritto operata dal Tribunale relativamente al regime di affidamento esclusivo dei minori e Per_1 Per_2
alla madre, assunto in violazione del dettato di cui agli artt. 337 ter e 337 quater c.c. in quanto non conforme all'interesse dei minori, fondato su presupposti errati e senza considerare quanto riportato dalla dr.ssa Per_4
2.2. Quale secondo motivo di censura viene dedotta l'errata decorrenza dalla data della domanda giudiziale della misura del contributo per il mantenimento ordinario dei minori e Per_1 Per_2 nella misura maggiorata di €325,00 (€200,00 in sede di separazione, aumentati ad €230,00 con i provvedimenti presidenziali in sede divorzile del 30.7.2020), riconosciuta con ordinanza del 1.3.2023
4 per effetto della suddivisione tra le parti della misura del 50% dell'assegno unico per i figli, posto che non vi era alcun mutamento delle condizioni reddituali delle parti.
2.3. Quale terzo motivo viene dedotta l'errata pronuncia sulle spese di lite, in assenza dei presupposti la compensazione integrale delle spese, vertendosi in un caso di reciproca soccombenza non prevalente, con conseguente obbligo per il Tribunale di operare una compensazione solo parziale e di condannare la parte appellata al residuo.
2.4. Quale quarto motivo di appello il sig. chiede la corresponsione in proprio favore della Parte_1 somma di €325,00 a titolo di contributo per il mantenimento ordinario di CA, studentessa, la quale, divenuta maggiorenne in data 22 novembre 2024, già il 22 dicembre 2024 avrebbe trasferito sia formalmente che sostanzialmente la propria residenza presso il padre, senza più fare ritorno dalla madre (doc.ti 3 e 4). Il fatto nuovo giustificherebbe la richiesta di modifica delle condizioni relativamente al contributo da parte del non collocatario al suo mantenimento.
3.Si è costituita parte appellata, la quale il via preliminare ha eccepito l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c., nella versione ante riforma c.d. , dal momento che alla “indicazione delle CP_3
parti del provvedimento che si intende appellare” non segue, come tassativamente richiesto e come appare ictu oculi, ne l'indicazione “ delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado ” nè, tanto meno, “ l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”.
3.1. Quanto al primo motivo di censura deduce come il Giudice di prime cure, con precise e circostanziate argomentazioni, facendo ampio e appropriato riferimento a quanto emerso dagli atti di causa, abbia supportato l'affido esclusivo della prole in favore della madre, con contestuale affiancamento di un affido c.d. per addizione ai Servizi Sociali con compiti di vigilanza.
3.1bis..A fronte della robustezza delle argomentazioni e della coerenza interna della motivazione, nel ricorso spiegato dall'appellante non si rinverrebbe traccia alcuna di “elementi” o “prove” in grado di sostenere la doglianza di errata valutazione di fatto e di diritto, essendo la ratio decidendi fondamentale, posta a sostegno dell'impugnata sentenza, costituita dall'interesse principale dei minori alla sospensione degli incontri con il padre, in ragione del radicato rifiuto della figura paterna da parte dei medesimi.
3.2. Quanto al secondo profilo di censura, deduce che il Giudice di merito ha la piena potestà di decidere il termine a quo da cui far decorrere l'obbligo di una parte di versare in favore dell'altra il contributo a titolo di mantenimento dei figli minori e, nel caso di specie, vista anche la significativa disparità reddituale e patrimoniale dei due ex coniugi, ritiene, sul punto, la decisione esente da vizi.
3.3. Quanto al terzo motivo – relativo alla compensazione integrale delle spese di primo grado – ribadisce la correttezza della decisione poiché motivata sul punto, essendo il potere di valutazione del
5 giudice circa la reciproca soccombenza delle parti di natura discrezionale, il cui bilanciamento non deve necessariamente essere di stretta proporzionalità.
3.4. Quanto alla richiesta di modifica delle statuizioni relative alla figlia CA, divenuta nelle more maggiorenne, evidenzia come quest'ultima sia libera di potersi autodeterminare, potendo in qualunque momento cambiare idea e trasferire nuovamente la propria residenza presso l'altro genitore, ossia la madre, con la quale continua a mantenere una relazione significativa.
Conferma all'attualità la disparità reddituale delle parti, nonché l'avvenuta nascita dell'ultima figlia
( .4.2024), con aumento degli oneri di contribuzione a suo carico. Per_6
3.5. Chiede la condanna di controparte al risarcimento del danno per responsabilità aggravata ex art. 96, comma 1, c.p.c., dal momento che parte appellante ha rappresentato circostanze obiettivamente non vere (quali la pendenza di un procedimento penale a carico della sig.ra per violazione CP_1
dell'art. 388 c.p., cfr. supra pp. 9-10) a sostegno delle proprie ragioni, condotta di mala fede o colpa grave.
Chiede altresì la condanna dell'appellante ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., al pagamento, in favore dell'appellata, di una somma equitativamente determinata, considerata, la natura del tutto apparente, velleitaria e defatigante dei “motivi” posti a fondamento del ricorso in appello.
La causa è stata discussa e trattenuta in decisione all'udienza del 12.5.2025 tenuta in modalità trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
DIRITTO
1.In via preliminare deve essere ritenuta assorbita l'istanza cautelare presentata dall'appellante ex art. 283 c.p.c. in quanto decisa unitamente al merito.
1.1. In via ulteriormente preliminare deve essere respinta l'eccezione di inammissibilità spiegata da parte appellata ai sensi dell'art. 342 c.p.c., nella formulazione ratione temporis in vigore prima della riforma Cartabia, presuppone che l'impugnazione debba contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze: sicché, alla parte volitiva va affiancata una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza necessità di particolari forme sacramentali o di redazione di un progetto alternativo di decisione, da opporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Cass. s.u. 16 novembre 2017, n. 27199); dovendo le censure essere articolate in modo da contrapporsi, in virtù di compiute argomentazioni, alla motivazione della sentenza impugnata, mirando ad incrinarne il fondamento logico-giuridico
(Cass. 11 maggio 2004, n. 8926; Cass. s. u. 9 novembre 2011, n. 23299; Cass. 22 settembre 2015, n.
6 18704; Cass. 15 giugno 2016, n. 12280), secondo un principio di simmetria nel raffronto tra la motivazione del provvedimento appellato e la formulazione dell'atto di gravame (Cass. 23 febbraio
2017, n. 4695)".
1.2.Osserva il Collegio come l'atto di appello presenti con sufficiente grado di chiarezza le questioni ed i punti contestati della decisione e le relative doglianze.
2. Nel merito l'appello è parzialmente fondato per i motivi che seguono.
2.1.Rileva il Collegio, come l'affidamento di e sia stato conferito non in via super Per_1 Per_2
esclusiva alla madre, ma in via esclusiva, con conseguente potere in capo ad entrambi i genitori di decidere congiuntamente le decisioni di maggior interesse relativamente alla salute, cura, istruzione e fissazione della residenza dei minori ex art. 337 ter, c. III, c.c., favorendo in questo modo il coinvolgimento paterno nei processi decisionali inerenti gli aspetti più importanti della vita dei minori e l'auspicabile recupero della sua relazione così come previsto nella sentenza impugnata, il tutto con un mandato di vigilanza conferito al Servizio Sociale anche per stimolare e sorvegliare la ripresa dei rapporti padre figli.
La decisione adottata si muove in coerenza ed il linea di continuità con le due CTU espletate, con l'esito dell'ascolto dei minori avvenuto all'udienza del 16.4.2023, infine degli aggiornamenti espletati da parte del Servizio Sociale e NPI, da ultimo nella relazione depositata in data 25.1.2024, nella quale si da atto dell'ennesimo fallimentare tentativo di avviare incontri in modalità protetta tra il padre ed i figli, nella ormai cronicizzazione del conflitto di coppia che investe gran parte degli aspetti della vita dei minori, ivi comprese le modalità educative e di crescita, con evidente pregiudizio per la prole in termini evolutivi ed impossibilità di attuare per i genitori alcuna attività di sostegno.
e , ormai rispettivamente di anni 13 e 17, quindi grandi minori, hanno “fermamente Per_1 Per_2 verbalizzato e manifestato l'intenzione di non incontrare o avere contatti al altre modalità con il padre” così come durante l'ascolto innanzi al Tribunale.
Deve, invero, ricordarsi che la natura incoercibile dei rapporti affettivi implica che non si può obbligare un minore a frequentare il genitore, se il medesimo dimostra una chiara avversione ad avere un rapporto continuativo con il genitore (cfr. Cass. civ., sez. I, 23 ottobre 2019, n. 27207): conseguentemente possono e devono disporsi tutti gli interventi volti a favorire la salvaguardia del rapporto del minore con il genitore, ma se all'esito degli stessi permane comunque il rifiuto del minore lo stesso non può essere costretto a frequentare il genitore. Invero, come pure evidenziato dalla S.C., il diritto del figlio alla bigenitorialità, lo si può esercitare anche nella sua accezione negativa, vale a
7 dire, il diritto di "non mantenere" con un genitore un rapporto continuativo (cfr. Cass. civ., sez. I, 23 aprile 2019, n. 11170).
In tal senso appare corretta la motivazione che, nel caso di specie, ha ritenuto l'affido condiviso di pregiudizio per i minori, apparendo il modello educativo offerto dal padre e la capacità genitoriale di quest'ultimo negativamente condizionati dalla estrema rigidità e dal vissuto di violenza domestica allegato strenuamente dai figli e (dal settembre 2020) e dal coniuge (dal marzo Per_1 Per_2
2017) ed oggetto di procedimento penale presso il Tribunale di Venezia a carico del per Parte_2
abuso dei mezzi di correzione e disciplina, attualmente in fase pre dibattimentale (proc. n. 4893 2020
r.g.n.r. con udienza fissata per il 28.4.2025).
Per contro le capacità genitoriali della sig.ra possono essere ritenute sufficientemente CP_1
adeguate in termini di accudimento e cura, concordando la Corte con la valutazione operata dal
Tribunale circa il fatto che “non sono emersi elementi probatori –a dispetto di quanto adombrato ed allegato dal ricorrente in atti –che facciano ritenere sussistenti comportamenti della madre concretamente ostative all'accesso dei minori all'altro genitore e volti a favorire l'allontanamento morale e materiale della prole minore dalla figura paterna”, essendo peraltro stata emessa in data
11.6.2024 sentenza del Tribunale di Venezia di non luogo a procedere in reazione al reato ex art. 388
c.p. contestato alla sig.ra in relazione all'ordinanza del 16.3.2021 del Tribunale civile CP_1
del giudizio di primo grado, in assenza di allegazione e prova di alcuna condotta elusiva e di violazione del diritto di visita padre – figli (doc. n. 4 appellata).
3. Il secondo motivo di appello merita accoglimento.
Invero dal tenore letterale dell'ordinanza del 28.2.2023, pubblicata il 1.3.2023, emerge che l'aumento del contributo paterno da €230,00 ad €325,00 per il mantenimento ordinario di e si Per_1 Per_2 giustificava esclusivamente in relazione al vantaggio conseguito dal per l'ottenuta Parte_1 percezione, da quel momento, della quota del 50% dell'assegno unico prima goduto integralmente dalla CP_1
Invero in assenza di allegazione e prova di intervenute modifiche delle condizioni reddituali delle parti, deve pertanto farsi decorrere dal 1.3.2023 e non dalla domanda giudiziale, la maggiore misura del contributo ordinario, ferma restando la suddivisione al 50% delle spese straordinarie e dell'assegno unico, con conferma dei provvedimenti provvisori per il periodo precedente.
4. Il terzo motivo di appello è infondato.
8 4.1.Deve premettersi che in caso di soccombenza reciproca ex art. 92, c.2, c.p.c, come nel caso di specie, il potere del giudice di compensare le spese di lite parzialmente o per l'intero è discrezionale e non sorretto da vincoli di automaticità ed esatta proporzionalità nella determinazione delle quote in cui le spese processuali debbono ripartirsi o compensarsi tra le parti, (Cass. ord. 854 2025;
10217/2024), rimanendo solo censurabile in sede di legittimità la coerenza e la razionalità (non della scelta di compensare le spese, ma) della motivazione con cui il giudice di merito abbia sorretto la compensazione, risultando suscettibile di cassazione la "motivazione palesemente illogica, inconsistente o manifestamente erronea" (così, in motivazione, Cass. n. 17816/2019).
4.2.Nel caso di specie il Tribunale ha fatto buon governo dei principi sopra esposti nella misura in cui ha dettagliatamente considerato le domande in relazione alle quali ciascuna parte era soccombente (“il sig. risulta soccombente rispetto alla domanda di affido condiviso dei Parte_1
minori e ed ai profili di regolamentazione del diritto di visita/frequentazione, e Per_1 Per_2
parzialmente soccombente all'esito del sub-procedimento cautelare n.600-2/2019 R.G.; mentre la parte resistente risulta soccombente rispetto al sub-procedimento cautelaren.600-1/2019 R.G., alla domanda restitutoria delle somme anticipate a titolo di mantenimento straordinario della prole, alla domanda di addebito del divorzio, e parzialmente soccombente rispetto al profilo del quantum richiesto a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori a carico del padre) o aveva formulato conclusioni condivise (tenuto conto della convergente volontà delle parti rispetto alla pronuncia di divorzio e dalla regolamentazione degli aspetti concernenti l'affidamento, il collocamento e il mantenimento della figlia CA, nonché ai profili patrimoniali tra i coniugi, e considerata la reciproca soccombenza rispetto alle ulteriori domande articolate in giudizio).
5. Il quarto motivo appare meritevole di accoglimento.
5.1.A fronte della documentata domanda di spostamento della residenza di CA presso l'abitazione del padre in Musile di Piave (VE), via Bellini, n. 57 e della dichiarazione a sua firma circa la permanenza in via esclusiva presso l'abitazione di quest'ultimo dal dicembre 2024 (doc. 3), parte appellata non ha contestato la circostanza in maniera specifica, anzi l'ha implicitamente confermata, riconducendo tale scelta alla libertà di autodeterminazione della figlia ormai maggiorenne.
5.2.La modifica del regime di visita e collocazione, da paritaria a prevalente in capo al padre, impone l'obbligo a carico della parte appellata, sulla base dei requisiti di proporzionalità e degli altri indicati dall'art. 337 ter, c. IV, c.c., della corresponsione di un contributo materno per il mantenimento ordinario di CA, contributo che, alla luce dei redditi documentati dalle parti e dell'intervenuta nascita dell'ultima figlia della sig.ra in data 9.4.2024, si stima congruo in €150,00 CP_1
9 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Venezia, oltre al
50% dell'assegno unico.
Ogni altra questione non viene esaminata in quanto assorbita.
Le spese di lite del presente grado di giudizio, liquidate per l'intero in complessivi €5.200,00, oltre rimborso spese generali (15%), IVA e CPA, in ragione della reciproca soccombenza ex art.92, c.2,
c.p.c., vengono compensate nella misura del 50% e poste a carico della parte appellata per il residuo
50%.
P.Q.M.
La Corte D'Appello di Venezia, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Venezia n. 4735/2024 emessa in data 18.12.2024;
pone a carico di , a titolo di contributo per il mantenimento ordinario dei figli Parte_1
ed , il pagamento in favore di entro il giorno 5 di ogni mese, Per_2 Per_1 Controparte_1 con decorrenza dal 1.3.2023, della somma di €325,00 per figlio, oltre rivalutazione ISTAT, oltre al
50% delle spese straordinarie come da protocollo del Tribunale di Venezia, oltre al 50% dell'assegno unico, confermando per il periodo precedente i provvedimenti provvisori;
pone a carico di a titolo di contributo per il mantenimento ordinario della figlia Controparte_1
CA, maggiorenne non economicamente indipendente, il pagamento in favore di Parte_1
, entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dal 1.1.2025, della somma di €150,00, oltre
[...]
rivalutazione ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo del Tribunale di
Venezia, oltre al 50% dell'assegno unico;
compensa le spese di lite, liquidate per l'intero in €5.200,00, oltre rimborso spese generali (15%),
IVA e CPA, nella misura del 50% e pone il residuo 50% a carico di Controparte_1
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del 13.5.2025
Il Consigliere Estensore La Presidente
dott.ssa Silvia Franzoso dott.ssa Rita Rigoni
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