TRIB
Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 13/11/2025, n. 1860 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1860 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
Sezione Civile
nella persona del Giudice dott. Pasquale Angelo Spina, all'udienza dell'11.11.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., preso atto delle note scritte depositate dalle parti, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1371 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Gabriele Marchianò ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Corigliano - Rossano, al Viale Luca de Rosis n. 55, in virtù di procura alle liti allegata all'atto di citazione;
ATTORE
E
(C.F. ) e per essa (P.I. Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
), P.IVA_2 in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Maria Raffaella Turco ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in Bari, alla Via Domenico Nicolai n.
pagina 1 di 3 51/53, e presso lo studio dell'avv. Teresa Di Luca in Castrovillari, alla via Giosuè Carducci n. 7, in virtù di procura alle liti in atti;
CONVENUTA
Oggetto: opposizione a precetto.
Conclusioni: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione proponeva opposizione avverso l'atto di precetto Parte_1 notificato da con cui veniva intimato a esso opponente il pagamento Controparte_1 della somma di € 123.117,24, dovuta per l'inadempimento degli obblighi contrattuali assunti con la stipula del mutuo del 24.06.1994 concluso con Controparte_3
Il credito derivante dal predetto contratto di mutuo per effetto di plurime cessioni ex art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1998 (TUB) giungeva in capo all'odierna opposta.
Parte opponente, in particolare, deduceva l'intervenuta prescrizione del diritto di credito,
l'omessa allegazione del titolo esecutivo, la mancata prova delle cessioni del credito, l'erroneità dei calcoli.
2. Si costituiva in giudizio e per essa in qualità di Controparte_1 CP_2 procuratrice, che, opponendosi agli assunti attorei, chiedeva di dichiarare l'opposizione inammissibile e infondata.
3. La causa veniva istruita documentalmente e con ordinanza del 12.06.2024, pronunciata nell'ambito del giudizio iscritto presso questo Tribunale al n. R.G. 1371-1/2023 veniva revocato il decreto del 04.12.2023, con cui era stata sospesa inaudita altera parte l'efficacia esecutiva del titolo.
All'udienza dell'11.11.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in cui le parti venivano invitate a precisare le conclusioni e a discutere, le stesse chiedevano di dichiarare la cessazione della materia del contendere.
***
4. Orbene, sulla base di quanto dedotto dai difensori delle parti e tenuto conto della documentazione in atti, che attesta l'effettivo intervenuto accordo transattivo, va dichiarata cessata la materia del contendere.
Invero, si verifica cessazione della materia del contendere quando nel corso del giudizio sia sopravvenuta una situazione che abbia eliminato la posizione di contrasto fra le parti e abbia di pagina 2 di 3 conseguenza fatto venire meno, oggettivamente, la necessità della pronuncia del giudice (cfr. Cass.
Civ., sez. III, sent. n. 14775/2004).
Inoltre, la pronuncia di cessazione della materia del contendere deve essere adottata anche d'ufficio, senza che sia necessario un espresso accordo delle parti, atteso che, indipendentemente dalle conclusioni da queste ultime formulate, spetta al giudice valutare l'effettivo venir meno dell'interesse delle stesse ad una decisione sul merito della vertenza (cfr. Cass. Civ., sez. II, ord. n.
1625/2020).
Si osserva, altresì, che nella transazione intervenuta in corso di causa la giurisprudenza della
Suprema Corte individua un fatto idoneo a determinare la cessazione della materia del contendere, eliminando la posizione di contrasto fra le parti e facendo venire meno l'interesse delle stesse ad una pronuncia sulla domanda come proposta o come evolutasi in corso di causa, correlativamente determinando l'inutilità della pronuncia medesima (cfr. Cass. Civ., sez. III, sent. n. 3598/2015).
Invero, la Corte di Cassazione ha statuito che “una volta che sia acquisita la prova della transazione o questa risulti dagli atti o sia ammessa dalle parti, il giudice deve dichiarare anche di ufficio la cessazione della materia del contendere, non avendo più il potere - dovere di pronunciare nel merito (Cass., S.U., 28.9.2000, n. 1048). Diversamente avviene se una parte chieda la declaratoria di cessazione della materia del contendere e l'altra si opponga, chiedendo la pronuncia nel merito” (Cass. Civ, sez. III, sent., n. 1950/2003).
5. In considerazione dell'intervenuto accordo delle parti anche sulle spese di lite, ivi comprese le spese del procedimento cautelare, le stesse si compensano integralmente.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa e assorbita, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Castrovillari, 13.11.2025
Il Giudice
Dott. Pasquale Angelo Spina
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
Sezione Civile
nella persona del Giudice dott. Pasquale Angelo Spina, all'udienza dell'11.11.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., preso atto delle note scritte depositate dalle parti, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1371 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Gabriele Marchianò ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Corigliano - Rossano, al Viale Luca de Rosis n. 55, in virtù di procura alle liti allegata all'atto di citazione;
ATTORE
E
(C.F. ) e per essa (P.I. Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
), P.IVA_2 in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Maria Raffaella Turco ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in Bari, alla Via Domenico Nicolai n.
pagina 1 di 3 51/53, e presso lo studio dell'avv. Teresa Di Luca in Castrovillari, alla via Giosuè Carducci n. 7, in virtù di procura alle liti in atti;
CONVENUTA
Oggetto: opposizione a precetto.
Conclusioni: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione proponeva opposizione avverso l'atto di precetto Parte_1 notificato da con cui veniva intimato a esso opponente il pagamento Controparte_1 della somma di € 123.117,24, dovuta per l'inadempimento degli obblighi contrattuali assunti con la stipula del mutuo del 24.06.1994 concluso con Controparte_3
Il credito derivante dal predetto contratto di mutuo per effetto di plurime cessioni ex art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1998 (TUB) giungeva in capo all'odierna opposta.
Parte opponente, in particolare, deduceva l'intervenuta prescrizione del diritto di credito,
l'omessa allegazione del titolo esecutivo, la mancata prova delle cessioni del credito, l'erroneità dei calcoli.
2. Si costituiva in giudizio e per essa in qualità di Controparte_1 CP_2 procuratrice, che, opponendosi agli assunti attorei, chiedeva di dichiarare l'opposizione inammissibile e infondata.
3. La causa veniva istruita documentalmente e con ordinanza del 12.06.2024, pronunciata nell'ambito del giudizio iscritto presso questo Tribunale al n. R.G. 1371-1/2023 veniva revocato il decreto del 04.12.2023, con cui era stata sospesa inaudita altera parte l'efficacia esecutiva del titolo.
All'udienza dell'11.11.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in cui le parti venivano invitate a precisare le conclusioni e a discutere, le stesse chiedevano di dichiarare la cessazione della materia del contendere.
***
4. Orbene, sulla base di quanto dedotto dai difensori delle parti e tenuto conto della documentazione in atti, che attesta l'effettivo intervenuto accordo transattivo, va dichiarata cessata la materia del contendere.
Invero, si verifica cessazione della materia del contendere quando nel corso del giudizio sia sopravvenuta una situazione che abbia eliminato la posizione di contrasto fra le parti e abbia di pagina 2 di 3 conseguenza fatto venire meno, oggettivamente, la necessità della pronuncia del giudice (cfr. Cass.
Civ., sez. III, sent. n. 14775/2004).
Inoltre, la pronuncia di cessazione della materia del contendere deve essere adottata anche d'ufficio, senza che sia necessario un espresso accordo delle parti, atteso che, indipendentemente dalle conclusioni da queste ultime formulate, spetta al giudice valutare l'effettivo venir meno dell'interesse delle stesse ad una decisione sul merito della vertenza (cfr. Cass. Civ., sez. II, ord. n.
1625/2020).
Si osserva, altresì, che nella transazione intervenuta in corso di causa la giurisprudenza della
Suprema Corte individua un fatto idoneo a determinare la cessazione della materia del contendere, eliminando la posizione di contrasto fra le parti e facendo venire meno l'interesse delle stesse ad una pronuncia sulla domanda come proposta o come evolutasi in corso di causa, correlativamente determinando l'inutilità della pronuncia medesima (cfr. Cass. Civ., sez. III, sent. n. 3598/2015).
Invero, la Corte di Cassazione ha statuito che “una volta che sia acquisita la prova della transazione o questa risulti dagli atti o sia ammessa dalle parti, il giudice deve dichiarare anche di ufficio la cessazione della materia del contendere, non avendo più il potere - dovere di pronunciare nel merito (Cass., S.U., 28.9.2000, n. 1048). Diversamente avviene se una parte chieda la declaratoria di cessazione della materia del contendere e l'altra si opponga, chiedendo la pronuncia nel merito” (Cass. Civ, sez. III, sent., n. 1950/2003).
5. In considerazione dell'intervenuto accordo delle parti anche sulle spese di lite, ivi comprese le spese del procedimento cautelare, le stesse si compensano integralmente.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa e assorbita, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Castrovillari, 13.11.2025
Il Giudice
Dott. Pasquale Angelo Spina
pagina 3 di 3