TRIB
Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 03/06/2025, n. 1044 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 1044 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI POTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale di Potenza in persona del giudice monocratico dott.ssa Rossella
Magarelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1747/2017 R.G., avente ad oggetto appello avverso sentenza emessa dal Giudice di pace e vertente
[...]
rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Laguardia in virtù Parte_1
di mandato a margine dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado e presso lo studio dello stesso domiciliato;
- APPELLANTE -
E
(già in persona del Controparte_1 Controparte_2
proprio Amministratore Delegato e del proprio Dirigente, rappresentati e difesi dall'avv. Dario Bianchini in virtù di procura alle liti per Notaio Per_1
rilasciata in data 18-12-2014 e domiciliati presso lo studio del loro procuratore;
- APPELLATO -
NONCHE'
; Controparte_3
E
in persona del rappresentante legale;
Controparte_4
1 - APPELLATI CONTUMACI -
Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO
Preliminarmente occorre dare atto che l'entrata in vigore, prima della instaurazione del presente giudizio, della legge n. 69 del 2009 (disposizioni per lo
sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, nonché in materia di
processo civile) esonera questo Giudice dal procedere alla concisa esposizione dello svolgimento del processo: infatti, l'articolo 132 c.p.c. nella nuova formulazione introdotta dall'articolo 45 diciassettesimo comma della legge n. 69
del 2009, nel disciplinare il contenuto della sentenza, non contempla più al n. 4) la concisa esposizione dello svolgimento del processo, ma prevede semplicemente che nella redazione della sentenza il Giudice proceda alla concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con atto di citazione notificato a mezzo del servizio postale in data 6-8-2014
agiva in giudizio davanti al Giudice di pace di Potenza nei Parte_1
confronti di e in qualità di Controparte_3 Controparte_2
proprietario e di assicuratore del veicolo danneggiante, al fine di ottenere la condanna dei convenuti in solido fra loro al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subito in un incidente stradale.
In particolare, l'attore allegava a fondamento della domanda che:
- in data 17-10-2013, alle ore 9,00 circa, mentre percorreva il raccordo autostradale Sicignano-Potenza alla guida della propria autovettura BMW 320
targata DM160WD, all'altezza del Km. 50,200, era rimasto coinvolto in un sinistro;
- in particolare, l'autovettura da lui condotta era stata impattata da una SMART
targata CP356YR di proprietà e condotta da che, nel Controparte_3
tentativo di sorpassare un altro veicolo, aveva invaso in modo repentino ed
2 imprevedibile la corsia sulla quale egli stava procedendo;
- sul luogo del sinistro erano intervenuti gli agenti della Polizia stradale di
Potenza;
- dal sinistro erano derivati danni ingenti alla carrozzeria e alla parte meccanica del veicolo di sua proprietà quantificati nell'importo di euro 6.983,43;
- inoltre, l'impatto gli aveva causato anche lesioni personali per le quali era stato costretto a ricorrere alle cure dei sanitari dell'Ospedale San Carlo di Potenza, che gli avevano diagnosticato “un trauma distrattivo del rachide cervicale” con prognosi di 10 giorni di guarigione e prescrizione di farmaci e collare, a cui si erano aggiunti anche periodici cicli di fisiokinesiterapia;
- le lesioni fisiche avevano determinato una invalidità temporanea di 60 giorni complessivi, di cui 10 giorni di invalidità temporanea totale, 30 giorni di invalidità
temporanea parziale al 75% e 20 giorni di invalidità temporanea parziale al 50%,
e postumi permanenti quantificati dal consulente tecnico di parte nella misura del
3%;
- inoltre, egli aveva subito anche un danno morale quantificabile nella misura di ¼
dell'importo complessivamente riconosciuto per il danno biologico;
- infine, aveva subito un danno patrimoniale per le spese mediche sostenute a causa dell'incidente ammontanti ad euro 414,18;
- con raccomandata a/r del 31-10-2013 era stata inviata formale richiesta di risarcimento del danno sia alla compagnia Controparte_4
assicuratrice del veicolo di sua proprietà, sia alla Controparte_2
compagnia assicuratrice del veicolo antagonista, senza alcun esito;
[...]
- per l'attività stragiudiziale erano state affrontate ulteriori spese dell'importo complessivo di euro 1.500,00.
Alla luce di tali premesse in fatto, l'attore chiedeva in via principale che, previo riconoscimento della responsabilità esclusiva del conducente del veicolo Smart
3 targato CP356YR nella causazione del sinistro, e Controparte_3 [...]
venissero condannati in solido fra loro al risarcimento Controparte_2
del danno patrimoniale e non patrimoniale subito a causa dell'incidente e in via subordinata che, accertato il concorso dei veicoli nella causazione del sinistro, i convenuti venissero condannati al risarcimento del danno nella misura determinata nel corso del giudizio e ritenuta di giustizia, oltre agli interessi e alla rivalutazione monetaria dal giorno del sinistro fino al soddisfo.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 14-11-2014 si costituiva in giudizio , il quale contestava integralmente la Controparte_3
dinamica del sinistro descritta dall'attore, deducendo che, mentre egli percorreva la Basentana in direzione Salerno alla guida della propria autovettura Smart
Fortwo, assicurata presso , lungo un tratto Controparte_5
di strada a due corsie per ogni senso di marcia, era stato violentemente tamponato dal veicolo BMW targato DM160WD, assicurato presso Controparte_4
e condotto da il quale era sopraggiunto ad una velocità
[...] Parte_1
superiore al limite consentito e, comunque, superiore a quello cui avrebbe dovuto prudenzialmente attenersi, tanto da non rispettare lo spazio di sicurezza necessario per evitare il tamponamento;
evidenziava, inoltre, che il verbale redatto dalla
Polizia Stradale nell'immediatezza del sinistro, col quale era stato sanzionato per essersi spostato sulla corsia di sorpasso senza avvedersi della presenza di un altro veicolo, era stato impugnato ed annullato dal Giudice di pace di Potenza. Alla
luce di tale diversa ricostruzione del sinistro, il convenuto chiedeva in via principale che, accertata l'esclusiva responsabilità dell'attore nella causazione del sinistro, la domanda attorea venisse rigettata, in quanto infondata, e in via subordinata che, accertato il concorso di entrambi i conducenti nella verificazione dell'incidente, venisse condannata a tenerlo Controparte_2
indenne dagli esiti pregiudizievoli del giudizio.
4 Con comparsa di costituzione depositata in data 14-11-2014 si costituiva
[...]
, compagnia assicuratrice del veicolo Smart Controparte_6
targato CP356YR, in ragione della fusione per incorporazione di CP_2
la quale chiedeva in via principale il rigetto della domanda attorea,
[...]
deducendo la non veridicità della ricostruzione della dinamica del sinistro prospettata da che avrebbe omesso di citare il Parte_1
coinvolgimento di un terzo veicolo nell'incidente; in particolare, la compagnia assicuratrice evidenziava che l'autovettura Fiat Punto targata CD569BN di proprietà di e condotta da mentre percorreva il CP_7 Parte_2
raccordo autostradale Potenza-Sicignano in direzione Salerno, al Km. 52,200, a causa di problemi meccanici, si era fermata senza alcuna segnalazione della presenza del veicolo sulla corsia mediante segnale mobile di pericolo, sicché
l'autovettura Smart condotta da , che sopraggiungeva sulla Controparte_3
CP_ medesima corsia, aveva iniziato la manovra di sorpasso della e mentre stava ultimando tale manovra, era stata tamponata dal veicolo BMW condotto da il quale era sopraggiunto sulla stessa corsia di sorpasso;
Parte_1
precisava, inoltre, che la Polizia Stradale intervenuta sul luogo del sinistro aveva sanzionato i tre conducenti rispettivamente per omessa apposizione del segnale di pericolo e per omesso utilizzo del giubbotto retroriflettente, per omessa osservanza delle cautele in fase di sorpasso e per mancato rispetto del limite di velocità. La compagnia assicuratrice contestava, altresì, la quantificazione del danno patrimoniale e non patrimoniale preteso dall'attore e chiedeva in via principale il rigetto della domanda e in via subordinata la riduzione dell'ammontare del risarcimento richiesto.
in conseguenza delle difese svolte dal convenuto Parte_1 [...]
, chiedeva di essere autorizzato alla chiamata in causa della CP_3
in qualità di compagnia assicuratrice del veicolo Controparte_4
5 BMW targato DM160WD, al fine di essere tenuto indenne da eventuali esiti pregiudizievoli del giudizio.
In seguito alla notifica dell'atto di citazione per la chiamata in causa del terzo, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 30-6-2015 si costituiva in giudizio la quale in via preliminare eccepiva Controparte_4
l'irritualità della propria chiamata in causa formulata da in Parte_1
assenza di una domanda riconvenzionale proposta dal convenuto CP_3
e, deducendo il proprio difetto di legittimazione passiva, chiedeva
[...]
l'estromissione dal giudizio e nel merito chiedeva il rigetto della domanda attorea sul presupposto dell'avvenuta transazione con il convenuto . Controparte_3
All'esito dell'istruttoria, nel corso della quale veniva disposto l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio per la ricostruzione della dinamica dell'incidente e di una consulenza tecnica di ufficio per la quantificazione dei postumi permanenti delle lesioni riportate dall'attore in seguito all'incidente, il Giudice di pace in data 7-11-2016 pronunciava la sentenza n. 590/2016, con la quale accoglieva parzialmente la domanda attorea, ritenendo operante la presunzione di pari responsabilità prevista dall'articolo 2054 secondo comma c.c. sul presupposto dell'impossibilità di ricostruire in maniera univoca la dinamica del sinistro e di accertare lo specifico contributo causale dei conducenti dei veicoli coinvolti. In
particolare, rilevava l'insufficienza delle risultanze istruttorie e la astratta compatibilità della localizzazione dei danni riportati dai veicoli con le antitetiche ricostruzioni del sinistro fornite dalle parti, con la conseguente impossibilità di appurare la condotta effettivamente tenuta da ciascun conducente.
Con atto di citazione notificato in data 3-5-2017 proponeva Parte_1
appello avverso tale pronuncia, chiedendo in via principale che, accertata l'esclusiva responsabilità di nella causazione del sinistro, in Controparte_3
parziale riforma della sentenza impugnata, questi venisse condannato in solido
6 con al risarcimento integrale del danno patrimoniale e non Controparte_1
patrimoniale subito a causa dell'incidente stradale in cui era rimasto coinvolto,
quantificato nell'importo complessivo di euro 4.506,86 oppure in via subordinata che, accertata la preponderante responsabilità di nella Controparte_3
causazione del sinistro, venisse rideterminato l'importo del risarcimento a lui dovuto.
In particolare, l'appellante censurava la sentenza impugnata nella parte in cui il
Giudice di pace, erroneamente omettendo di considerare le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio relative alla ricostruzione della dinamica dell'incidente e ritenendo insufficienti ed esigue le risultanze istruttorie, aveva accolto parzialmente la domanda risarcitoria da lui proposta, ritenendo applicabile il secondo comma dell'articolo 2054 c.c. e riconoscendo un concorso paritetico dei conducenti dei veicoli nella causazione del sinistro.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 10-1-2018 si costituiva in giudizio che in via preliminare eccepiva l'inammissibilità Controparte_1
dell'appello ai sensi dell'articolo 348 bis c.p.c. per omessa indicazione dei capi della sentenza impugnata e degli specifici motivi di appello, nonché delle modifiche richieste e nel merito chiedeva il rigetto dell'impugnazione, con conseguente conferma della sentenza pronunciata dal Giudice di pace e condanna dell'appellante al pagamento delle spese processuali.
Gli appellati e non si Controparte_3 Controparte_4
costituivano in giudizio.
All'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza del 5 Marzo
2025, fissata per la precisazione delle conclusioni, la causa veniva riservata per la decisione con l'assegnazione alle parti del termine di sessanta giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di ulteriore termine di venti giorni per il deposito delle memorie di replica.
7 In via preliminare rispetto all'esame del merito occorre osservare, trattandosi di questione rilevabile di ufficio, che il Giudice deve valutare indipendentemente dalla relativa doglianza sollevata dalle parti, che l'appello proposto da Parte_1
è ammissibile sotto il profilo della sua tempestività.
[...]
Il quadro normativo di riferimento è costituito dal combinato disposto dell'articolo 325 c.p.c., dell'articolo 326 c.p.c. e dell'articolo 327 c.p.c. - nella formulazione introdotta dall'articolo 46 comma 17 della legge n. 69 del 2009,
applicabile ratione temporis al presente giudizio, in quanto instaurato in primo grado dopo l'entrata in vigore della stessa legge, in virtù della disciplina transitoria dettata dall'articolo 58 della legge n. 69 del 2009 -, che prevedono che il termine perentorio per proporre l'appello è di trenta giorni e decorre dalla notifica della sentenza di primo grado, mentre nel caso in cui la sentenza non è
stata notificata è di sei mesi (con la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale compreso fra l'1 e il 31 Agosto) e decorre dalla pubblicazione della sentenza.
L'appello è stato proposto con atto di citazione notificato a mezzo del servizio postale in data 3-5-2017 e, quindi, in difetto della notifica della sentenza impugnata, nel rispetto del termine semestrale dalla pubblicazione della pronuncia, che è stata effettuata in data 7-11-2016, e, pertanto, deve essere considerato tempestivo.
Sempre in via pregiudiziale deve essere esaminata e disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata da sotto il profilo della Controparte_1
violazione della disposizione dettata dall'articolo 342 c.p.c. (erroneamente indicato nella comparsa di costituzione e risposta come articolo 348 bis c.p.c.),
nella nuova formulazione introdotta dal decreto-legge n. 83 del 2012, convertito con modificazioni nella legge n. 134 del 2012, applicabile ratione temporis al presente giudizio di appello, in quanto instaurato con atto di citazione notificato
8 dopo il trentesimo giorno successivo a quello dell'entrata in vigore della legge di conversione, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 187 dell'11-8-2012, in attuazione della norma transitoria dettata dall'articolo 54 comma 2 del decreto-
legge n. 83 del 2012.
La giurisprudenza formatasi sul nuovo testo dell'articolo 342 c.p.c., con un orientamento da cui non vi sono ragioni per discostarsi, ha accolto un'interpretazione non formalistica della nuova disciplina, prevedendo che gli
articoli 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal decreto-legge n. 83 del 2012,
convertito con modificazioni nella legge n. 134 del 2012, vanno interpretati nel
senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle
questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative
doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e
contrasti le ragioni addotte dal primo Giudice. Resta, tuttavia, escluso, in
considerazione della permanente natura di revisiopriorisistantiae del giudizio di
appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica
vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o
che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da
contrapporre a quella di primo grado (Corte di cassazione n. 27199 del 2017 e nello stesso senso ex plurimis Corte di cassazione n. 10916 del 2017).
In attuazione della suddetta opzione ermeneutica ritiene questo Giudice che nel caso che ci occupa la lettura dell'atto di appello consenta di individuare non soltanto le parti della sentenza impugnata oggetto di contestazione (la parte in cui il Giudice di pace ha ritenuto le emergenze processuali inidonee a fornire la prova della dinamica dell'incidente e, di conseguenza, operativa la presunzione di pari responsabilità di cui al secondo comma dell'articolo 2054 c.c.), ma anche le relative doglianze, da cui peraltro può agevolmente evincersi la confutazione del percorso argomentativo seguito dal Giudice di primo grado.
9 Quanto al merito, nella pronuncia impugnata il Giudice di prime cure ha accolto soltanto parzialmente la domanda risarcitoria proposta da nei Parte_1
confronti del proprietario e dell'assicuratore dell'autovettura Smart sul presupposto che gli elementi di prova raccolti nel corso del giudizio non fossero sufficienti non soltanto per accertare la responsabilità esclusiva del sinistro in capo al conducente del veicolo antagonista, ma neanche per individuare il grado di responsabilità di ciascun conducente nella causazione dell'incidente, ritenendo,
pertanto, l'operatività della presunzione di pari responsabilità di cui all'articolo
2054 c.c.
L'appellante denuncia violazione e falsa applicazione di legge e carenza e illogicità della motivazione, censurando la sentenza impugnata nella parte in cui il
Giudice di pace avrebbe erroneamente omesso di considerare le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio nominato nel corso del giudizio per la ricostruzione della dinamica dell'incidente e, disattese le suddette conclusioni senza alcuna motivazione, avrebbe erroneamente ritenuto insufficienti ed esigue le risultanze istruttorie.
Il quadro normativo di riferimento deve essere individuato nell'articolo 2054
secondo comma c.c., il quale stabilisce che in caso di scontro fra veicoli si
presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso
ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli.
E' pacifico che alla presunzione relativa di pari responsabilità stabilita da tale disposizione di legge in caso di collisione fra veicoli vada riconosciuta una funzione sussidiaria, nel senso che alla stessa occorre fare ricorso soltanto nel caso in cui non sia possibile ricostruire l'effettiva dinamica del sinistro ed il positivo apporto dei soggetti coinvolti (in tal senso ex plurimis Corte di cassazione n. 9353 del 2019, Corte di cassazione n. 7061 del 2020: la presunzione di pari
responsabilità sancita dall'articolo 2054 secondo comma c.c. ha carattere
10 sussidiario ed opera non solo quando non sia possibile stabilire il grado di colpa
dei due conducenti, ma anche qualora non siano accertabili le cause e le modalità
del sinistro): pertanto, nel caso in cui, sulla base del materiale probatorio raccolto nel corso del giudizio, sia possibile accertare la dinamica dell'incidente, non opera la presunzione di pari responsabilità di cui al secondo comma dell'articolo 2054
c.c.
D'altra parte, la giurisprudenza di legittimità è consolidata nel ritenere che nel caso di scontro fra veicoli l'accertamento in concreto della responsabilità di uno dei conducenti non comporta di regola il superamento della presunzione di colpa concorrente sancito dall'articolo 2054 c.c., essendo a tal fine necessario verificare che l'altro conducente abbia rispettato le norme sulla circolazione e le norme di comune prudenza ed abbia fatto il possibile per evitare l'incidente, con la conseguenza che l'infrazione, anche grave, commessa da uno dei conducenti, non dispensa il Giudice dal verificare anche il comportamento dell'altro conducente alla luce delle circostanze concrete del fatto dannoso, tenendo conto che la prova liberatoria può essere fornita in modo diretto, con la dimostrazione della conformità della condotta di guida alle regole della circolazione stradale o di comune prudenza, ma anche indirettamente, con la prova della riconducibilità
dello scontro fra veicoli in via esclusiva al comportamento del veicolo antagonista
(si vedano in tal senso Corte di cassazione n. 477 del 2003, Corte di cassazione n.
2734 del 1970, Corte di cassazione n. 3929 del 1984, Corte di cassazione n. 19115
del 2020, e Corte di cassazione n. 6941 del 2021).
Pertanto, al fine di superare la presunzione di pari responsabilità di cui al secondo comma dell'articolo 2054 c.c. grava sul danneggiato l'onere di dimostrare che lo scontro fra i veicoli è riconducibile sul piano causale esclusivamente al comportamento colposo del conducente del veicolo antagonista e che egli ha fatto tutto il possibile per evitare il verificarsi dell'evento dannoso (si veda in tal senso
11 Corte di cassazione n. 5679 del 1990 e Corte di cassazione n. 124 del 2016).
Nel caso di specie ritiene questo Giudice che il Giudice di pace abbia fatto corretta applicazione dei suesposti principi quando ha ritenuto l'operatività del criterio sussidiario rappresentato dalla presunzione di pari responsabilità stabilito dall'articolo 2054 secondo comma c.c. sul presupposto che sulla base delle risultanze processuali acquisite al processo non fosse possibile ricostruire la dinamica dell'incidente per cui è causa né accertare il contributo causale dato da ciascun conducente dei veicoli coinvolti nella causazione del sinistro,
attribuendone la responsabilità concorrente all'attore in primo grado.
Infatti, l'attore in primo grado - gravato dal relativo onus probandi sulla base dei principi generali sulla distribuzione fra le parti dell'onere della prova sanciti dall'articolo 2697 c.c. - non ha fornito alcuna dimostrazione della dinamica dell'incidente e del ruolo giocato in essa da ciascuno dei veicoli coinvolti, non avendo fornito alcuna prova documentale né articolato richieste istruttorie sul punto nel corso del giudizio.
Nonostante ciò, il percorso argomentativo seguito dal Giudice di prime cure non appare corretto nella parte in cui lo stesso, dopo aver disposto nel corso del giudizio una consulenza tecnica per la ricostruzione della dinamica dell'incidente,
ha ritenuto ininfluenti ai fini della decisione le conclusioni cui sul punto era pervenuto il nominato consulente senza fornire al riguardo alcuna motivazione.
Se è vero che il Giudice di merito che aderisce alle conclusioni del consulente tecnico esaurisce l'obbligo di motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento (si vedano in tal senso ex plurimis Corte di cassazione n. 15804 del
2024 e Corte di cassazione n. 33742 del 2022), è anche vero che il Giudice, pur potendo trascurare nella motivazione del provvedimento gli esiti di una C.T.U., in quanto implicitamente ritenuti non convincenti, stante la facoltà concessagli di selezionare i soli dati che ritiene di porre a fondamento del proprio
12 convincimento, non può ignorare o negare la consulenza tecnica espletata in corso di causa come se detto fatto storico processuale non si fosse verificato (Corte di cassazione n. 18956 del 2021).
Pertanto, la motivazione della pronuncia impugnata deve essere integrata con il riferimento alle risultanze della consulenza tecnica di ufficio espletata nel corso del giudizio di primo grado.
Il nominato C.T.U., geom. in risposta al quesito articolato al n. 3 Persona_2
nell'ordinanza di nomina (“previa ricostruzione della dinamica emergente dalle
risultanze istruttorie, riferisca se i danni riportati dai mezzi coinvolti siano
compatibili con la dinamica del sinistro”), ha accertato che la velocità tenuta dall'autovettura condotta dall'attore in primo grado era di circa 96 Km/h e, quindi,
nei limiti di velocità prescritti nel tratto di strada percorso, utilizzando dati fattuali emergenti dagli atto e dati tecnici a sua disposizione (si vedano pag. 7 e 8 della relazione peritale depositata dal geom. in data 11-2-2016); invece, Persona_2
ha ricostruito la dinamica del sinistro non soltanto sulla base delle deformazioni dei mezzi risultanti dalla documentazione fotografica e dello stato dei luoghi, del punto d'urto e della posizione di quiete assunta dai veicoli dopo l'impatto descritti nel rapporto redatto dalla Polizia stradale in atti, ma anche tenendo conto delle informazioni fornite dal “testimone escusso nella immediatezza dei fatti” (si vedano pag. 10 e 11 della relazione peritale).
Dalla relazione di servizio redatta dalla Polizia stradale prodotta dall'attore in primo grado, però, non risulta che subito dopo il sinistro o nel corso delle indagini siano stati sentiti come testimoni terzi estranei che avevano assistito all'incidente e che potevano riferire in ordine alla sua dinamica, sicchè deve ritenersi che il nominato C.T.U. abbia utilizzato per la risposta al quesito sub 3 le conclusioni a cui sono pervenuti i verbalizzanti circa la dinamica dell'incidente e che sono contenute nella sezione del rapporto in atti dedicata alla ricostruzione della
13 dinamica.
Quanto all'efficacia probatoria delle risultanze del rapporto redatto dagli agenti intervenuti nella immediatezza del fatto dannoso, per giurisprudenza consolidata i rapporti ed i verbali redatti dalla polizia giudiziaria fanno fede fino a querela di falso per quanto riguarda i fatti che il pubblico ufficiale afferma di avere personalmente compiuto o constatato e per quanto riguarda i fatti conoscitivi che non presuppongono alcun margine di apprezzamento, mentre, per quanto attiene alle dichiarazioni che il pubblico ufficiale attesta essere state rese in sua presenza,
riproducendole nel verbale, resta affidata alla libera valutazione del Giudice la veridicità delle dichiarazioni stesse (Corte di cassazione n. 1384 del 1997). Se,
poi, le stesse dichiarazioni sono relative a fatti sfavorevoli al dichiarante, occorre distinguere a seconda che siano state semplicemente verbalizzate dal pubblico ufficiale oppure anche sottoscritte dal dichiarante: nel primo caso, infatti, le suddette dichiarazioni devono essere qualificate come confessione stragiudiziale resa ad un terzo e, ai sensi dell'articolo 2735 primo comma seconda parte c.c.,
devono essere liberamente valutate dal giudice (Corte di cassazione n. 100 del
1982; n. 3309 del 1997); nel secondo caso, invece, essendo consacrate in una scrittura la cui paternità è da attribuirsi direttamente alla parte, hanno ordinaria efficacia probatoria.
Restano esclusi dalla fede privilegiata riconosciuta ai verbali ed ai rapporti redatti dalla polizia giudiziaria soltanto le dichiarazioni rese da persone informate sui fatti, la cui veridicità deve essere oggetto di libero apprezzamento ad opera del giudice, i giudizi valutativi, in quanto gli stessi non attengono a fatti oggetto di percezione diretta del pubblico ufficiale, e gli apprezzamenti personali che sono mediati attraverso la occasionale percezione sensoriale di accadimenti che si svolgono tanto rapidamente da non potersi verificare e controllare secondo un metro oggettivo (si vedano in tal senso ex plurimis Corte di cassazione n. 17106
14 del 2002 e Corte di cassazione n. 11751 del 2004).
Nel caso che ci occupa nella relazione di servizio i verbalizzanti hanno dato atto di essere intervenuti sul posto in seguito alla segnalazione di un incidente stradale nel quale erano rimasti coinvolti l'autovettura BMW di proprietà e condotta da e l'autovettura Smart di proprietà e condotta da Parte_1 CP_3
e, sulla base dei rilievi eseguiti e delle dichiarazioni rese dalle persone
[...]
coinvolte, hanno proceduto alla ricostruzione della dinamica dell'incidente,
concludendo nel senso che il conducente del veicolo Smart, al fine di evitare l'impatto con altro veicolo che era fermo per un guasto sulla corsia di marcia che stava percorrendo, si era spostato sulla corsia di sorpasso, impattando contro l'autovettura BMW che stava sopraggiungendo da tergo (si veda il verbale di accertamenti urgenti sullo stato dei luoghi e delle cose redatto dalla Polizia
stradale di Potenza in data 17-10-2013 prodotto al n. 3 del fascicolo di parte attrice relativo al giudizio di primo grado allegato al n. 3 nel fascicolo di parte dell'appellante).
Dal momento che i verbalizzanti hanno riportato nel verbale redatto alcuni fatti statici che hanno costituito oggetto di percezione diretta (la presenza nelle condizioni di tempo e di luogo indicate nell'atto introduttivo del giudizio di tre veicoli coinvolti in un incidente stradale, la posizione di quiete assunta dalle autovetture dopo l'urto, le conseguenze dannose dell'impatto su entrambi i veicoli), deve ritenersi che la relativa attestazione faccia piena prova di tale dato di fatto.
Invece, nessuna rilevanza può essere attribuita sul piano probatorio alla parte del rapporto redatto dalla Polizia stradale in cui i verbalizzanti hanno effettuato la ricostruzione della dinamica dell'incidente, elevando a carico dei conducenti dei veicoli coinvolti contravvenzioni per violazioni del Codice della strada, in quanto,
non avendo gli agenti assistito al sinistro, la suddetta ricostruzione appare il
15 risultato di giudizi valutativi, ai quali per le suindicate ragioni non può essere attribuita alcuna efficacia, neanche indiziaria.
Per tale ragione il consulente tecnico di ufficio nominato nel corso del giudizio di primo grado non avrebbe potuto procedere alla ricostruzione della dinamica del sinistro utilizzando la descrizione dello stesso sinistro contenuta nel rapporto della
Polizia stradale, che non era stata fornita da un testimone presente, ma era stata elaborata dai verbalizzanti sulla base di un giudizio personale e valutativo.
Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre concludere che il Giudice di prime cure, pur avendo erroneamente omesso ogni riferimento alla consulenza tecnica di ufficio espletata nel corso del giudizio, ha, invece, correttamente disatteso le relative risultanze, in quanto incentrate non soltanto su dati tecnici e su dati di fatto accertati, ma anche su valutazioni e giudizi rispettivamente compiute ed espressi dai verbalizzanti, ritenendo che - a fronte di una ricostruzione del fatto dannoso diametralmente opposta fornita dall'attore e dal proprietario del veicolo antagonista - gli elementi di prova raccolti non fossero idonei a fornire la prova della responsabilità esclusiva del conducente dell'autovettura Smart né del contributo causale dato da ciascun conducente nella causazione del sinistro e riconoscendo, di conseguenza, l'operatività della presunzione di pari responsabilità prevista dall'articolo 2054 secondo comma c.c.
Pertanto, la sentenza impugnata, sebbene sulla base di un percorso argomentativo in parte diverso da quello seguito dal Giudice di pace, deve essere confermata e l'appello proposto da deve essere rigettato. Parte_1
Quanto alla regolamentazione delle spese del giudizio di appello, nei rapporti fra e le stesse seguono il principio della Parte_1 Controparte_1
soccombenza e, pertanto, devono essere poste a carico dell'appellante, devono essere attribuite all'avv. Dario Bianchini per dichiarato anticipo e devono essere liquidate come in dispositivo - tenendo conto dell'attività effettivamente svolta,
16 applicando i valori minimi (tenendo conto della esigua complessità della controversia) e utilizzando lo scaglione relativo alle cause di valore compreso fra euro 1.101,00 ed euro 5.200,00 - sulla base dei parametri per la liquidazione dei compensi per la prestazione forense approvati con Decreto ministeriale n. 147 del
2022 (Regolamento recante modifiche al decreto ministeriale n. 55 del 2014),
pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 236 dell'8-10-2022 ed entrato in vigore in data 23-10-2022, dal momento che l'attività svolta dal difensore non era stata ancora completata al momento dell'entrata in vigore del suddetto Decreto, la norma transitoria dettata dall'articolo 6 dello stesso Decreto stabilisce che le
disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni
professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore e, secondo l'interpretazione che della analoga norma transitoria dettata dall'articolo 41 del
Decreto ministeriale n. 140 del 2012 è stata fornita dalla Corte di cassazione
Sezioni Unite nella sentenza n. 17405 del 2012, per ragioni di ordine sistematico e di coerenza con i principi generali del nostro ordinamento giuridico, la norma dettata dall'articolo 6 del Decreto ministeriale n. 147 del 2022 deve essere interpretata nel senso che i nuovi parametri devono essere applicati quando la liquidazione giudiziale interviene in un momento successivo all'entrata in vigore del Decreto ministeriale e si riferisce al compenso spettante al professionista che,
a quella data, non aveva ancora completato la propria prestazione professionale,
anche se la prestazione ha avuto inizio e si è svolta in parte in epoca precedente.
Invece, nei rapporti fra l'appellante, da un lato, e gli appellati Controparte_3
e dall'altro, la mancata costituzione in giudizio della Controparte_4
parte vittoriosa rende ultronea la relativa pronuncia in applicazione del principio,
anche recentemente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, in forza del quale
la condanna alle spese processuali a norma dell'art. 91 c.p.c. ha il suo
fondamento nell'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che
17 ha dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere il riconoscimento e
l'attuazione di un suo diritto;
sicché essa non può essere pronunziata in favore
del contumace vittorioso, poiché questi, non avendo espletato alcuna
attività processuale, non ha sopportato spese al cui rimborso abbia diritto (Corte
di cassazione n. 7361 del 2023).
Al rigetto dell'appello consegue la pronuncia di cui all'articolo 13 comma 1
quater del d.p.r. n. 115 del 2002 (introdotto dall'articolo 1 comma 17 della legge n. 228 del 2012) - applicabile ratione temporis al presente giudizio, in quanto instaurato dopo la data della sua efficacia (31-1-2013) -, che prevede che nel caso di impugnazione respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento ad opera della parte che l'ha proposta di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza in persona del giudice monocratico dott.ssa Rossella
Magarelli, pronunciando definitivamente sull'appello proposto, con atto di citazione notificato a mezzo del servizio postale in data 3-5-2017, da Parte_1
avverso la sentenza n. 590/2016 emessa dal Giudice di pace di Potenza
[...]
in data 7-11-2016, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così
provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna al pagamento in favore di Parte_1 Controparte_1
delle spese processuali, che liquida in complessivi euro 1.278,00 per compenso professionale, oltre spese generali al 15% e accessori come per legge, da attribuire all'avv. Dario Bianchini per dichiarato anticipo;
Con
- nulla per le spese nei rapporti fra l'appellante, da un lato, e gli appellati
18 e dall'altro; CP_3 Controparte_4
- dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 13 comma 1 quater
del d.p.r. n. 115 del 2002.
Potenza, 3-6-2025.
Il Giudice
Dott.ssa Rossella Magarelli
19
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale di Potenza in persona del giudice monocratico dott.ssa Rossella
Magarelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1747/2017 R.G., avente ad oggetto appello avverso sentenza emessa dal Giudice di pace e vertente
[...]
rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Laguardia in virtù Parte_1
di mandato a margine dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado e presso lo studio dello stesso domiciliato;
- APPELLANTE -
E
(già in persona del Controparte_1 Controparte_2
proprio Amministratore Delegato e del proprio Dirigente, rappresentati e difesi dall'avv. Dario Bianchini in virtù di procura alle liti per Notaio Per_1
rilasciata in data 18-12-2014 e domiciliati presso lo studio del loro procuratore;
- APPELLATO -
NONCHE'
; Controparte_3
E
in persona del rappresentante legale;
Controparte_4
1 - APPELLATI CONTUMACI -
Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO
Preliminarmente occorre dare atto che l'entrata in vigore, prima della instaurazione del presente giudizio, della legge n. 69 del 2009 (disposizioni per lo
sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, nonché in materia di
processo civile) esonera questo Giudice dal procedere alla concisa esposizione dello svolgimento del processo: infatti, l'articolo 132 c.p.c. nella nuova formulazione introdotta dall'articolo 45 diciassettesimo comma della legge n. 69
del 2009, nel disciplinare il contenuto della sentenza, non contempla più al n. 4) la concisa esposizione dello svolgimento del processo, ma prevede semplicemente che nella redazione della sentenza il Giudice proceda alla concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con atto di citazione notificato a mezzo del servizio postale in data 6-8-2014
agiva in giudizio davanti al Giudice di pace di Potenza nei Parte_1
confronti di e in qualità di Controparte_3 Controparte_2
proprietario e di assicuratore del veicolo danneggiante, al fine di ottenere la condanna dei convenuti in solido fra loro al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subito in un incidente stradale.
In particolare, l'attore allegava a fondamento della domanda che:
- in data 17-10-2013, alle ore 9,00 circa, mentre percorreva il raccordo autostradale Sicignano-Potenza alla guida della propria autovettura BMW 320
targata DM160WD, all'altezza del Km. 50,200, era rimasto coinvolto in un sinistro;
- in particolare, l'autovettura da lui condotta era stata impattata da una SMART
targata CP356YR di proprietà e condotta da che, nel Controparte_3
tentativo di sorpassare un altro veicolo, aveva invaso in modo repentino ed
2 imprevedibile la corsia sulla quale egli stava procedendo;
- sul luogo del sinistro erano intervenuti gli agenti della Polizia stradale di
Potenza;
- dal sinistro erano derivati danni ingenti alla carrozzeria e alla parte meccanica del veicolo di sua proprietà quantificati nell'importo di euro 6.983,43;
- inoltre, l'impatto gli aveva causato anche lesioni personali per le quali era stato costretto a ricorrere alle cure dei sanitari dell'Ospedale San Carlo di Potenza, che gli avevano diagnosticato “un trauma distrattivo del rachide cervicale” con prognosi di 10 giorni di guarigione e prescrizione di farmaci e collare, a cui si erano aggiunti anche periodici cicli di fisiokinesiterapia;
- le lesioni fisiche avevano determinato una invalidità temporanea di 60 giorni complessivi, di cui 10 giorni di invalidità temporanea totale, 30 giorni di invalidità
temporanea parziale al 75% e 20 giorni di invalidità temporanea parziale al 50%,
e postumi permanenti quantificati dal consulente tecnico di parte nella misura del
3%;
- inoltre, egli aveva subito anche un danno morale quantificabile nella misura di ¼
dell'importo complessivamente riconosciuto per il danno biologico;
- infine, aveva subito un danno patrimoniale per le spese mediche sostenute a causa dell'incidente ammontanti ad euro 414,18;
- con raccomandata a/r del 31-10-2013 era stata inviata formale richiesta di risarcimento del danno sia alla compagnia Controparte_4
assicuratrice del veicolo di sua proprietà, sia alla Controparte_2
compagnia assicuratrice del veicolo antagonista, senza alcun esito;
[...]
- per l'attività stragiudiziale erano state affrontate ulteriori spese dell'importo complessivo di euro 1.500,00.
Alla luce di tali premesse in fatto, l'attore chiedeva in via principale che, previo riconoscimento della responsabilità esclusiva del conducente del veicolo Smart
3 targato CP356YR nella causazione del sinistro, e Controparte_3 [...]
venissero condannati in solido fra loro al risarcimento Controparte_2
del danno patrimoniale e non patrimoniale subito a causa dell'incidente e in via subordinata che, accertato il concorso dei veicoli nella causazione del sinistro, i convenuti venissero condannati al risarcimento del danno nella misura determinata nel corso del giudizio e ritenuta di giustizia, oltre agli interessi e alla rivalutazione monetaria dal giorno del sinistro fino al soddisfo.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 14-11-2014 si costituiva in giudizio , il quale contestava integralmente la Controparte_3
dinamica del sinistro descritta dall'attore, deducendo che, mentre egli percorreva la Basentana in direzione Salerno alla guida della propria autovettura Smart
Fortwo, assicurata presso , lungo un tratto Controparte_5
di strada a due corsie per ogni senso di marcia, era stato violentemente tamponato dal veicolo BMW targato DM160WD, assicurato presso Controparte_4
e condotto da il quale era sopraggiunto ad una velocità
[...] Parte_1
superiore al limite consentito e, comunque, superiore a quello cui avrebbe dovuto prudenzialmente attenersi, tanto da non rispettare lo spazio di sicurezza necessario per evitare il tamponamento;
evidenziava, inoltre, che il verbale redatto dalla
Polizia Stradale nell'immediatezza del sinistro, col quale era stato sanzionato per essersi spostato sulla corsia di sorpasso senza avvedersi della presenza di un altro veicolo, era stato impugnato ed annullato dal Giudice di pace di Potenza. Alla
luce di tale diversa ricostruzione del sinistro, il convenuto chiedeva in via principale che, accertata l'esclusiva responsabilità dell'attore nella causazione del sinistro, la domanda attorea venisse rigettata, in quanto infondata, e in via subordinata che, accertato il concorso di entrambi i conducenti nella verificazione dell'incidente, venisse condannata a tenerlo Controparte_2
indenne dagli esiti pregiudizievoli del giudizio.
4 Con comparsa di costituzione depositata in data 14-11-2014 si costituiva
[...]
, compagnia assicuratrice del veicolo Smart Controparte_6
targato CP356YR, in ragione della fusione per incorporazione di CP_2
la quale chiedeva in via principale il rigetto della domanda attorea,
[...]
deducendo la non veridicità della ricostruzione della dinamica del sinistro prospettata da che avrebbe omesso di citare il Parte_1
coinvolgimento di un terzo veicolo nell'incidente; in particolare, la compagnia assicuratrice evidenziava che l'autovettura Fiat Punto targata CD569BN di proprietà di e condotta da mentre percorreva il CP_7 Parte_2
raccordo autostradale Potenza-Sicignano in direzione Salerno, al Km. 52,200, a causa di problemi meccanici, si era fermata senza alcuna segnalazione della presenza del veicolo sulla corsia mediante segnale mobile di pericolo, sicché
l'autovettura Smart condotta da , che sopraggiungeva sulla Controparte_3
CP_ medesima corsia, aveva iniziato la manovra di sorpasso della e mentre stava ultimando tale manovra, era stata tamponata dal veicolo BMW condotto da il quale era sopraggiunto sulla stessa corsia di sorpasso;
Parte_1
precisava, inoltre, che la Polizia Stradale intervenuta sul luogo del sinistro aveva sanzionato i tre conducenti rispettivamente per omessa apposizione del segnale di pericolo e per omesso utilizzo del giubbotto retroriflettente, per omessa osservanza delle cautele in fase di sorpasso e per mancato rispetto del limite di velocità. La compagnia assicuratrice contestava, altresì, la quantificazione del danno patrimoniale e non patrimoniale preteso dall'attore e chiedeva in via principale il rigetto della domanda e in via subordinata la riduzione dell'ammontare del risarcimento richiesto.
in conseguenza delle difese svolte dal convenuto Parte_1 [...]
, chiedeva di essere autorizzato alla chiamata in causa della CP_3
in qualità di compagnia assicuratrice del veicolo Controparte_4
5 BMW targato DM160WD, al fine di essere tenuto indenne da eventuali esiti pregiudizievoli del giudizio.
In seguito alla notifica dell'atto di citazione per la chiamata in causa del terzo, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 30-6-2015 si costituiva in giudizio la quale in via preliminare eccepiva Controparte_4
l'irritualità della propria chiamata in causa formulata da in Parte_1
assenza di una domanda riconvenzionale proposta dal convenuto CP_3
e, deducendo il proprio difetto di legittimazione passiva, chiedeva
[...]
l'estromissione dal giudizio e nel merito chiedeva il rigetto della domanda attorea sul presupposto dell'avvenuta transazione con il convenuto . Controparte_3
All'esito dell'istruttoria, nel corso della quale veniva disposto l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio per la ricostruzione della dinamica dell'incidente e di una consulenza tecnica di ufficio per la quantificazione dei postumi permanenti delle lesioni riportate dall'attore in seguito all'incidente, il Giudice di pace in data 7-11-2016 pronunciava la sentenza n. 590/2016, con la quale accoglieva parzialmente la domanda attorea, ritenendo operante la presunzione di pari responsabilità prevista dall'articolo 2054 secondo comma c.c. sul presupposto dell'impossibilità di ricostruire in maniera univoca la dinamica del sinistro e di accertare lo specifico contributo causale dei conducenti dei veicoli coinvolti. In
particolare, rilevava l'insufficienza delle risultanze istruttorie e la astratta compatibilità della localizzazione dei danni riportati dai veicoli con le antitetiche ricostruzioni del sinistro fornite dalle parti, con la conseguente impossibilità di appurare la condotta effettivamente tenuta da ciascun conducente.
Con atto di citazione notificato in data 3-5-2017 proponeva Parte_1
appello avverso tale pronuncia, chiedendo in via principale che, accertata l'esclusiva responsabilità di nella causazione del sinistro, in Controparte_3
parziale riforma della sentenza impugnata, questi venisse condannato in solido
6 con al risarcimento integrale del danno patrimoniale e non Controparte_1
patrimoniale subito a causa dell'incidente stradale in cui era rimasto coinvolto,
quantificato nell'importo complessivo di euro 4.506,86 oppure in via subordinata che, accertata la preponderante responsabilità di nella Controparte_3
causazione del sinistro, venisse rideterminato l'importo del risarcimento a lui dovuto.
In particolare, l'appellante censurava la sentenza impugnata nella parte in cui il
Giudice di pace, erroneamente omettendo di considerare le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio relative alla ricostruzione della dinamica dell'incidente e ritenendo insufficienti ed esigue le risultanze istruttorie, aveva accolto parzialmente la domanda risarcitoria da lui proposta, ritenendo applicabile il secondo comma dell'articolo 2054 c.c. e riconoscendo un concorso paritetico dei conducenti dei veicoli nella causazione del sinistro.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 10-1-2018 si costituiva in giudizio che in via preliminare eccepiva l'inammissibilità Controparte_1
dell'appello ai sensi dell'articolo 348 bis c.p.c. per omessa indicazione dei capi della sentenza impugnata e degli specifici motivi di appello, nonché delle modifiche richieste e nel merito chiedeva il rigetto dell'impugnazione, con conseguente conferma della sentenza pronunciata dal Giudice di pace e condanna dell'appellante al pagamento delle spese processuali.
Gli appellati e non si Controparte_3 Controparte_4
costituivano in giudizio.
All'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza del 5 Marzo
2025, fissata per la precisazione delle conclusioni, la causa veniva riservata per la decisione con l'assegnazione alle parti del termine di sessanta giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di ulteriore termine di venti giorni per il deposito delle memorie di replica.
7 In via preliminare rispetto all'esame del merito occorre osservare, trattandosi di questione rilevabile di ufficio, che il Giudice deve valutare indipendentemente dalla relativa doglianza sollevata dalle parti, che l'appello proposto da Parte_1
è ammissibile sotto il profilo della sua tempestività.
[...]
Il quadro normativo di riferimento è costituito dal combinato disposto dell'articolo 325 c.p.c., dell'articolo 326 c.p.c. e dell'articolo 327 c.p.c. - nella formulazione introdotta dall'articolo 46 comma 17 della legge n. 69 del 2009,
applicabile ratione temporis al presente giudizio, in quanto instaurato in primo grado dopo l'entrata in vigore della stessa legge, in virtù della disciplina transitoria dettata dall'articolo 58 della legge n. 69 del 2009 -, che prevedono che il termine perentorio per proporre l'appello è di trenta giorni e decorre dalla notifica della sentenza di primo grado, mentre nel caso in cui la sentenza non è
stata notificata è di sei mesi (con la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale compreso fra l'1 e il 31 Agosto) e decorre dalla pubblicazione della sentenza.
L'appello è stato proposto con atto di citazione notificato a mezzo del servizio postale in data 3-5-2017 e, quindi, in difetto della notifica della sentenza impugnata, nel rispetto del termine semestrale dalla pubblicazione della pronuncia, che è stata effettuata in data 7-11-2016, e, pertanto, deve essere considerato tempestivo.
Sempre in via pregiudiziale deve essere esaminata e disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata da sotto il profilo della Controparte_1
violazione della disposizione dettata dall'articolo 342 c.p.c. (erroneamente indicato nella comparsa di costituzione e risposta come articolo 348 bis c.p.c.),
nella nuova formulazione introdotta dal decreto-legge n. 83 del 2012, convertito con modificazioni nella legge n. 134 del 2012, applicabile ratione temporis al presente giudizio di appello, in quanto instaurato con atto di citazione notificato
8 dopo il trentesimo giorno successivo a quello dell'entrata in vigore della legge di conversione, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 187 dell'11-8-2012, in attuazione della norma transitoria dettata dall'articolo 54 comma 2 del decreto-
legge n. 83 del 2012.
La giurisprudenza formatasi sul nuovo testo dell'articolo 342 c.p.c., con un orientamento da cui non vi sono ragioni per discostarsi, ha accolto un'interpretazione non formalistica della nuova disciplina, prevedendo che gli
articoli 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal decreto-legge n. 83 del 2012,
convertito con modificazioni nella legge n. 134 del 2012, vanno interpretati nel
senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle
questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative
doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e
contrasti le ragioni addotte dal primo Giudice. Resta, tuttavia, escluso, in
considerazione della permanente natura di revisiopriorisistantiae del giudizio di
appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica
vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o
che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da
contrapporre a quella di primo grado (Corte di cassazione n. 27199 del 2017 e nello stesso senso ex plurimis Corte di cassazione n. 10916 del 2017).
In attuazione della suddetta opzione ermeneutica ritiene questo Giudice che nel caso che ci occupa la lettura dell'atto di appello consenta di individuare non soltanto le parti della sentenza impugnata oggetto di contestazione (la parte in cui il Giudice di pace ha ritenuto le emergenze processuali inidonee a fornire la prova della dinamica dell'incidente e, di conseguenza, operativa la presunzione di pari responsabilità di cui al secondo comma dell'articolo 2054 c.c.), ma anche le relative doglianze, da cui peraltro può agevolmente evincersi la confutazione del percorso argomentativo seguito dal Giudice di primo grado.
9 Quanto al merito, nella pronuncia impugnata il Giudice di prime cure ha accolto soltanto parzialmente la domanda risarcitoria proposta da nei Parte_1
confronti del proprietario e dell'assicuratore dell'autovettura Smart sul presupposto che gli elementi di prova raccolti nel corso del giudizio non fossero sufficienti non soltanto per accertare la responsabilità esclusiva del sinistro in capo al conducente del veicolo antagonista, ma neanche per individuare il grado di responsabilità di ciascun conducente nella causazione dell'incidente, ritenendo,
pertanto, l'operatività della presunzione di pari responsabilità di cui all'articolo
2054 c.c.
L'appellante denuncia violazione e falsa applicazione di legge e carenza e illogicità della motivazione, censurando la sentenza impugnata nella parte in cui il
Giudice di pace avrebbe erroneamente omesso di considerare le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio nominato nel corso del giudizio per la ricostruzione della dinamica dell'incidente e, disattese le suddette conclusioni senza alcuna motivazione, avrebbe erroneamente ritenuto insufficienti ed esigue le risultanze istruttorie.
Il quadro normativo di riferimento deve essere individuato nell'articolo 2054
secondo comma c.c., il quale stabilisce che in caso di scontro fra veicoli si
presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso
ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli.
E' pacifico che alla presunzione relativa di pari responsabilità stabilita da tale disposizione di legge in caso di collisione fra veicoli vada riconosciuta una funzione sussidiaria, nel senso che alla stessa occorre fare ricorso soltanto nel caso in cui non sia possibile ricostruire l'effettiva dinamica del sinistro ed il positivo apporto dei soggetti coinvolti (in tal senso ex plurimis Corte di cassazione n. 9353 del 2019, Corte di cassazione n. 7061 del 2020: la presunzione di pari
responsabilità sancita dall'articolo 2054 secondo comma c.c. ha carattere
10 sussidiario ed opera non solo quando non sia possibile stabilire il grado di colpa
dei due conducenti, ma anche qualora non siano accertabili le cause e le modalità
del sinistro): pertanto, nel caso in cui, sulla base del materiale probatorio raccolto nel corso del giudizio, sia possibile accertare la dinamica dell'incidente, non opera la presunzione di pari responsabilità di cui al secondo comma dell'articolo 2054
c.c.
D'altra parte, la giurisprudenza di legittimità è consolidata nel ritenere che nel caso di scontro fra veicoli l'accertamento in concreto della responsabilità di uno dei conducenti non comporta di regola il superamento della presunzione di colpa concorrente sancito dall'articolo 2054 c.c., essendo a tal fine necessario verificare che l'altro conducente abbia rispettato le norme sulla circolazione e le norme di comune prudenza ed abbia fatto il possibile per evitare l'incidente, con la conseguenza che l'infrazione, anche grave, commessa da uno dei conducenti, non dispensa il Giudice dal verificare anche il comportamento dell'altro conducente alla luce delle circostanze concrete del fatto dannoso, tenendo conto che la prova liberatoria può essere fornita in modo diretto, con la dimostrazione della conformità della condotta di guida alle regole della circolazione stradale o di comune prudenza, ma anche indirettamente, con la prova della riconducibilità
dello scontro fra veicoli in via esclusiva al comportamento del veicolo antagonista
(si vedano in tal senso Corte di cassazione n. 477 del 2003, Corte di cassazione n.
2734 del 1970, Corte di cassazione n. 3929 del 1984, Corte di cassazione n. 19115
del 2020, e Corte di cassazione n. 6941 del 2021).
Pertanto, al fine di superare la presunzione di pari responsabilità di cui al secondo comma dell'articolo 2054 c.c. grava sul danneggiato l'onere di dimostrare che lo scontro fra i veicoli è riconducibile sul piano causale esclusivamente al comportamento colposo del conducente del veicolo antagonista e che egli ha fatto tutto il possibile per evitare il verificarsi dell'evento dannoso (si veda in tal senso
11 Corte di cassazione n. 5679 del 1990 e Corte di cassazione n. 124 del 2016).
Nel caso di specie ritiene questo Giudice che il Giudice di pace abbia fatto corretta applicazione dei suesposti principi quando ha ritenuto l'operatività del criterio sussidiario rappresentato dalla presunzione di pari responsabilità stabilito dall'articolo 2054 secondo comma c.c. sul presupposto che sulla base delle risultanze processuali acquisite al processo non fosse possibile ricostruire la dinamica dell'incidente per cui è causa né accertare il contributo causale dato da ciascun conducente dei veicoli coinvolti nella causazione del sinistro,
attribuendone la responsabilità concorrente all'attore in primo grado.
Infatti, l'attore in primo grado - gravato dal relativo onus probandi sulla base dei principi generali sulla distribuzione fra le parti dell'onere della prova sanciti dall'articolo 2697 c.c. - non ha fornito alcuna dimostrazione della dinamica dell'incidente e del ruolo giocato in essa da ciascuno dei veicoli coinvolti, non avendo fornito alcuna prova documentale né articolato richieste istruttorie sul punto nel corso del giudizio.
Nonostante ciò, il percorso argomentativo seguito dal Giudice di prime cure non appare corretto nella parte in cui lo stesso, dopo aver disposto nel corso del giudizio una consulenza tecnica per la ricostruzione della dinamica dell'incidente,
ha ritenuto ininfluenti ai fini della decisione le conclusioni cui sul punto era pervenuto il nominato consulente senza fornire al riguardo alcuna motivazione.
Se è vero che il Giudice di merito che aderisce alle conclusioni del consulente tecnico esaurisce l'obbligo di motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento (si vedano in tal senso ex plurimis Corte di cassazione n. 15804 del
2024 e Corte di cassazione n. 33742 del 2022), è anche vero che il Giudice, pur potendo trascurare nella motivazione del provvedimento gli esiti di una C.T.U., in quanto implicitamente ritenuti non convincenti, stante la facoltà concessagli di selezionare i soli dati che ritiene di porre a fondamento del proprio
12 convincimento, non può ignorare o negare la consulenza tecnica espletata in corso di causa come se detto fatto storico processuale non si fosse verificato (Corte di cassazione n. 18956 del 2021).
Pertanto, la motivazione della pronuncia impugnata deve essere integrata con il riferimento alle risultanze della consulenza tecnica di ufficio espletata nel corso del giudizio di primo grado.
Il nominato C.T.U., geom. in risposta al quesito articolato al n. 3 Persona_2
nell'ordinanza di nomina (“previa ricostruzione della dinamica emergente dalle
risultanze istruttorie, riferisca se i danni riportati dai mezzi coinvolti siano
compatibili con la dinamica del sinistro”), ha accertato che la velocità tenuta dall'autovettura condotta dall'attore in primo grado era di circa 96 Km/h e, quindi,
nei limiti di velocità prescritti nel tratto di strada percorso, utilizzando dati fattuali emergenti dagli atto e dati tecnici a sua disposizione (si vedano pag. 7 e 8 della relazione peritale depositata dal geom. in data 11-2-2016); invece, Persona_2
ha ricostruito la dinamica del sinistro non soltanto sulla base delle deformazioni dei mezzi risultanti dalla documentazione fotografica e dello stato dei luoghi, del punto d'urto e della posizione di quiete assunta dai veicoli dopo l'impatto descritti nel rapporto redatto dalla Polizia stradale in atti, ma anche tenendo conto delle informazioni fornite dal “testimone escusso nella immediatezza dei fatti” (si vedano pag. 10 e 11 della relazione peritale).
Dalla relazione di servizio redatta dalla Polizia stradale prodotta dall'attore in primo grado, però, non risulta che subito dopo il sinistro o nel corso delle indagini siano stati sentiti come testimoni terzi estranei che avevano assistito all'incidente e che potevano riferire in ordine alla sua dinamica, sicchè deve ritenersi che il nominato C.T.U. abbia utilizzato per la risposta al quesito sub 3 le conclusioni a cui sono pervenuti i verbalizzanti circa la dinamica dell'incidente e che sono contenute nella sezione del rapporto in atti dedicata alla ricostruzione della
13 dinamica.
Quanto all'efficacia probatoria delle risultanze del rapporto redatto dagli agenti intervenuti nella immediatezza del fatto dannoso, per giurisprudenza consolidata i rapporti ed i verbali redatti dalla polizia giudiziaria fanno fede fino a querela di falso per quanto riguarda i fatti che il pubblico ufficiale afferma di avere personalmente compiuto o constatato e per quanto riguarda i fatti conoscitivi che non presuppongono alcun margine di apprezzamento, mentre, per quanto attiene alle dichiarazioni che il pubblico ufficiale attesta essere state rese in sua presenza,
riproducendole nel verbale, resta affidata alla libera valutazione del Giudice la veridicità delle dichiarazioni stesse (Corte di cassazione n. 1384 del 1997). Se,
poi, le stesse dichiarazioni sono relative a fatti sfavorevoli al dichiarante, occorre distinguere a seconda che siano state semplicemente verbalizzate dal pubblico ufficiale oppure anche sottoscritte dal dichiarante: nel primo caso, infatti, le suddette dichiarazioni devono essere qualificate come confessione stragiudiziale resa ad un terzo e, ai sensi dell'articolo 2735 primo comma seconda parte c.c.,
devono essere liberamente valutate dal giudice (Corte di cassazione n. 100 del
1982; n. 3309 del 1997); nel secondo caso, invece, essendo consacrate in una scrittura la cui paternità è da attribuirsi direttamente alla parte, hanno ordinaria efficacia probatoria.
Restano esclusi dalla fede privilegiata riconosciuta ai verbali ed ai rapporti redatti dalla polizia giudiziaria soltanto le dichiarazioni rese da persone informate sui fatti, la cui veridicità deve essere oggetto di libero apprezzamento ad opera del giudice, i giudizi valutativi, in quanto gli stessi non attengono a fatti oggetto di percezione diretta del pubblico ufficiale, e gli apprezzamenti personali che sono mediati attraverso la occasionale percezione sensoriale di accadimenti che si svolgono tanto rapidamente da non potersi verificare e controllare secondo un metro oggettivo (si vedano in tal senso ex plurimis Corte di cassazione n. 17106
14 del 2002 e Corte di cassazione n. 11751 del 2004).
Nel caso che ci occupa nella relazione di servizio i verbalizzanti hanno dato atto di essere intervenuti sul posto in seguito alla segnalazione di un incidente stradale nel quale erano rimasti coinvolti l'autovettura BMW di proprietà e condotta da e l'autovettura Smart di proprietà e condotta da Parte_1 CP_3
e, sulla base dei rilievi eseguiti e delle dichiarazioni rese dalle persone
[...]
coinvolte, hanno proceduto alla ricostruzione della dinamica dell'incidente,
concludendo nel senso che il conducente del veicolo Smart, al fine di evitare l'impatto con altro veicolo che era fermo per un guasto sulla corsia di marcia che stava percorrendo, si era spostato sulla corsia di sorpasso, impattando contro l'autovettura BMW che stava sopraggiungendo da tergo (si veda il verbale di accertamenti urgenti sullo stato dei luoghi e delle cose redatto dalla Polizia
stradale di Potenza in data 17-10-2013 prodotto al n. 3 del fascicolo di parte attrice relativo al giudizio di primo grado allegato al n. 3 nel fascicolo di parte dell'appellante).
Dal momento che i verbalizzanti hanno riportato nel verbale redatto alcuni fatti statici che hanno costituito oggetto di percezione diretta (la presenza nelle condizioni di tempo e di luogo indicate nell'atto introduttivo del giudizio di tre veicoli coinvolti in un incidente stradale, la posizione di quiete assunta dalle autovetture dopo l'urto, le conseguenze dannose dell'impatto su entrambi i veicoli), deve ritenersi che la relativa attestazione faccia piena prova di tale dato di fatto.
Invece, nessuna rilevanza può essere attribuita sul piano probatorio alla parte del rapporto redatto dalla Polizia stradale in cui i verbalizzanti hanno effettuato la ricostruzione della dinamica dell'incidente, elevando a carico dei conducenti dei veicoli coinvolti contravvenzioni per violazioni del Codice della strada, in quanto,
non avendo gli agenti assistito al sinistro, la suddetta ricostruzione appare il
15 risultato di giudizi valutativi, ai quali per le suindicate ragioni non può essere attribuita alcuna efficacia, neanche indiziaria.
Per tale ragione il consulente tecnico di ufficio nominato nel corso del giudizio di primo grado non avrebbe potuto procedere alla ricostruzione della dinamica del sinistro utilizzando la descrizione dello stesso sinistro contenuta nel rapporto della
Polizia stradale, che non era stata fornita da un testimone presente, ma era stata elaborata dai verbalizzanti sulla base di un giudizio personale e valutativo.
Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre concludere che il Giudice di prime cure, pur avendo erroneamente omesso ogni riferimento alla consulenza tecnica di ufficio espletata nel corso del giudizio, ha, invece, correttamente disatteso le relative risultanze, in quanto incentrate non soltanto su dati tecnici e su dati di fatto accertati, ma anche su valutazioni e giudizi rispettivamente compiute ed espressi dai verbalizzanti, ritenendo che - a fronte di una ricostruzione del fatto dannoso diametralmente opposta fornita dall'attore e dal proprietario del veicolo antagonista - gli elementi di prova raccolti non fossero idonei a fornire la prova della responsabilità esclusiva del conducente dell'autovettura Smart né del contributo causale dato da ciascun conducente nella causazione del sinistro e riconoscendo, di conseguenza, l'operatività della presunzione di pari responsabilità prevista dall'articolo 2054 secondo comma c.c.
Pertanto, la sentenza impugnata, sebbene sulla base di un percorso argomentativo in parte diverso da quello seguito dal Giudice di pace, deve essere confermata e l'appello proposto da deve essere rigettato. Parte_1
Quanto alla regolamentazione delle spese del giudizio di appello, nei rapporti fra e le stesse seguono il principio della Parte_1 Controparte_1
soccombenza e, pertanto, devono essere poste a carico dell'appellante, devono essere attribuite all'avv. Dario Bianchini per dichiarato anticipo e devono essere liquidate come in dispositivo - tenendo conto dell'attività effettivamente svolta,
16 applicando i valori minimi (tenendo conto della esigua complessità della controversia) e utilizzando lo scaglione relativo alle cause di valore compreso fra euro 1.101,00 ed euro 5.200,00 - sulla base dei parametri per la liquidazione dei compensi per la prestazione forense approvati con Decreto ministeriale n. 147 del
2022 (Regolamento recante modifiche al decreto ministeriale n. 55 del 2014),
pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 236 dell'8-10-2022 ed entrato in vigore in data 23-10-2022, dal momento che l'attività svolta dal difensore non era stata ancora completata al momento dell'entrata in vigore del suddetto Decreto, la norma transitoria dettata dall'articolo 6 dello stesso Decreto stabilisce che le
disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni
professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore e, secondo l'interpretazione che della analoga norma transitoria dettata dall'articolo 41 del
Decreto ministeriale n. 140 del 2012 è stata fornita dalla Corte di cassazione
Sezioni Unite nella sentenza n. 17405 del 2012, per ragioni di ordine sistematico e di coerenza con i principi generali del nostro ordinamento giuridico, la norma dettata dall'articolo 6 del Decreto ministeriale n. 147 del 2022 deve essere interpretata nel senso che i nuovi parametri devono essere applicati quando la liquidazione giudiziale interviene in un momento successivo all'entrata in vigore del Decreto ministeriale e si riferisce al compenso spettante al professionista che,
a quella data, non aveva ancora completato la propria prestazione professionale,
anche se la prestazione ha avuto inizio e si è svolta in parte in epoca precedente.
Invece, nei rapporti fra l'appellante, da un lato, e gli appellati Controparte_3
e dall'altro, la mancata costituzione in giudizio della Controparte_4
parte vittoriosa rende ultronea la relativa pronuncia in applicazione del principio,
anche recentemente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, in forza del quale
la condanna alle spese processuali a norma dell'art. 91 c.p.c. ha il suo
fondamento nell'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che
17 ha dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere il riconoscimento e
l'attuazione di un suo diritto;
sicché essa non può essere pronunziata in favore
del contumace vittorioso, poiché questi, non avendo espletato alcuna
attività processuale, non ha sopportato spese al cui rimborso abbia diritto (Corte
di cassazione n. 7361 del 2023).
Al rigetto dell'appello consegue la pronuncia di cui all'articolo 13 comma 1
quater del d.p.r. n. 115 del 2002 (introdotto dall'articolo 1 comma 17 della legge n. 228 del 2012) - applicabile ratione temporis al presente giudizio, in quanto instaurato dopo la data della sua efficacia (31-1-2013) -, che prevede che nel caso di impugnazione respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento ad opera della parte che l'ha proposta di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza in persona del giudice monocratico dott.ssa Rossella
Magarelli, pronunciando definitivamente sull'appello proposto, con atto di citazione notificato a mezzo del servizio postale in data 3-5-2017, da Parte_1
avverso la sentenza n. 590/2016 emessa dal Giudice di pace di Potenza
[...]
in data 7-11-2016, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così
provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna al pagamento in favore di Parte_1 Controparte_1
delle spese processuali, che liquida in complessivi euro 1.278,00 per compenso professionale, oltre spese generali al 15% e accessori come per legge, da attribuire all'avv. Dario Bianchini per dichiarato anticipo;
Con
- nulla per le spese nei rapporti fra l'appellante, da un lato, e gli appellati
18 e dall'altro; CP_3 Controparte_4
- dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 13 comma 1 quater
del d.p.r. n. 115 del 2002.
Potenza, 3-6-2025.
Il Giudice
Dott.ssa Rossella Magarelli
19