Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 07/04/2025, n. 881 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 881 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
N. 3333/2020 Reg.Gen.Aff.Cont.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata - I Sezione Civile - così composto:
Dott.ssa Marianna Lopiano Presidente
Dott.ssa Maria Rosaria Barbato Giudice rel.
Dott.ssa Raffaella Cappiello Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 3333 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2020, avente ad
OGGETTO: divorzio contenzioso, e vertente
T R A
nato a [...] il [...] – C.F. , Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Torre del Greco alla via Martiri d'Africa n. 18, presso lo studio dell'Avv. Anna Pizzo, dalla quale è rappresentato e difeso in forza di procura a margine del ricorso;
RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...] - C.F. CP C.F._2 elettivamente domiciliata in Torre del Greco alla via Marconi n. 54, presso lo studio dell'Avv. Giovanni Merlino, dal quale è rappresentata e difesa giusta procura in calce alla memoria difensiva;
RESISTENTE
NONCHE'
nato a [...] il [...] – C.F. Controparte_2
, elettivamente domiciliato in Torre del Greco alla via Marconi n. C.F._3
54, presso lo studio dell'Avv. Giovanni Merlino, dal quale è rappresentata e difesa giusta procura in calce alla comparsa di intervento volontario ex art. 105 c.p.c.;
TERZO INTERVENTORE VOLONTARIO
1
L'avv. Anna Pizzo nella qualità di difensore di parte ricorrente conclude chiedendo: 1) pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile, con emissione di sentenza definitiva;
2) confermare i provvedimenti di cui alla sentenza di separazione;
3) rigettare le domande riconvenzionali proposte dalla e dall'interventore CP
perché infondate in fatto ed in diritto;
4) con vittoria di spese e Controparte_2 competenze oltre maggiorazione forfettaria iva e cpa.
L'Avv. Giovanni Merlino, nella qualità di difensore della convenuta , CP riportandosi agli atti e documenti, conclude perché il Tribunale voglia: 1) Accogliere la domanda di scioglimento del matrimonio, disponendo gli adempimenti consequenziali;
2) In accoglimento della spiegata domanda riconvenzionale, disporre che l'attore corrisponda alla concludente, per il mantenimento della figlia un assegno Per_1 mensile di € 500,00 (euro cinquecento/00) ovvero di un importo, maggiore o minore, che il Tribunale riterrà congruo.
L'Avv. Merlino, nella qualità di difensore dell'interventore Sig. CP
, riportandosi agli atti e documenti ed alle risultanze della prova testimoniale
[...] espletata, e previa declaratoria di ammissibilità dell'intervento spiegato, conclude perché il Tribunale voglia condannare l'attore a corrispondergli un Parte_1 assegno mensile a titolo di mantenimento nella misura che il Tribunale riterrà congrua per le sue esigenze di vita e di studio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Va, preliminarmente, rilevato che, essendo stata già pronunciato, con la sentenza non definitiva n. 2587/2021 pubblicata in data 29.12.2021, lo scioglimento del matrimonio celebrato in Torre del Greco in data 27.06.1991 da e Parte_1 CP
, in questa sede, il Collegio è chiamato a decidere solo in ordine ai rapporti
[...] accessori ed, in particolare, in relazione alla verifica dei presupposti per l'eventuale riconoscimento e quantificazione dell'assegno di mantenimento a carico del padre per i figli maggiorenni e , quest'ultimo intervenuto volontariamente in giudizio. Per_1 CP
Con ricorso depositato in data 06.07.2020, chiedeva pronunciarsi Parte_1 lo scioglimento del matrimonio contratto con , in Torre del Greco in data CP
2 27.06.1991, dalla cui unione erano nati due figli: , in data 13.10.1991, e CP Per_1 in data 30.08.2000. Il ricorrente deduceva che era separato dalla moglie dal 21.02.2020, quando il Tribunale di Torre Annunziata aveva pronunciato la separazione giudiziale dei coniugi con sentenza n. 429/2020, a seguito della comparizione degli stessi in data
04.02.2016 dinanzi al Presidente del Tribunale, sentenza passata in cosa giudicata come da attestazione di cancelleria del 30.06.2020.
Con la predetta sentenza, il Tribunale addebitava la separazione a e CP poneva a carico del un assegno mensile di euro 250,00 a titolo di contributo al Parte_1 mantenimento della figlia maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, Per_1 oltre al 50 % delle spese straordinarie, rigettando la domanda di addebito avanzata dalla
, nonché quelle volte al riconoscimento di un assegno di mantenimento in suo CP favore ed in favore dell'altro figlio maggiorenne . CP
Ciò premesso, il ricorrente chiedeva di confermare quanto statuito con la sentenza di separazione.
All'udienza di comparizione del 19.05.2021, il Presidente delegato, dato atto del fallimento del tentativo di conciliazione, stante l'assenza di parte resistente, dava i provvedimenti provvisori, confermando le condizioni della separazione giudiziale di cui alla sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n. 429/2020 del 21.02.2020 e rinviando all'udienza dell'11.10.2021.
, nel costituirsi tempestivamente in giudizio in data 09.09.2021, CP aderiva alla pronuncia di scioglimento del matrimonio, ma chiedendo di prevedere l'obbligo in capo al di corrisponderle la maggiore somma mensile di euro Parte_1
500,00 a titolo di contributo al mantenimento della figlia maggiorenne ma non Per_1 economicamente autosufficiente, oltre al 50 % delle spese straordinarie.
In data 09.09.2021 interveniva volontariamente il figlio primogenito della coppia,
, maggiorenne, il quale formulava richiesta di pagamento diretto di Controparte_2 un assegno mensile posto a carico del ricorrente quale contributo al suo Parte_1 mantenimento, in quanto, a suo dire, non economicamente autosufficiente.
Alla suddetta udienza dell'11.10.2021, il G.I, rimetteva la causa al Collegio per la decisione sullo status, con i termini di cui all' art. 190 c.p.c. (60+20), poi ridotti su richiesta congiunta delle parti, e disponeva trasmettersi gli atti al P.M. affinché rendesse le sue conclusioni.
Il Tribunale di Torre Annunziata, emessa in data 29.12.2021 sentenza non definitiva sullo status, rimetteva le parti dinanzi al G.I per la continuazione della causa per le questioni accessorie all'udienza del 02.02.2022 (poi rinviata al 13.03.2023), concedendo alle parti i termini ex art. 183, comma VI, c.p.c..
3 All'udienza cartolare del 13.03.2023, il G.I. ammetteva parte resistente alla prova testimoniale e parte interventrice all'interpello ed alla prova testimoniale, fissando per l'espletamento l'udienza del 08.11.2023, poi rinviata per impedimento a comparire di parte resistente all'udienza del 31.01.2024.
Escussi i testi all'udienza su citata, ritenuta la causa matura per la decisione, il
G.I. rinviava la causa all'udienza del 07.10.2024 per la precisazione delle conclusioni, onerando il ricorrente a versare in atti documentazione reddituale (ed in particolare le certificazioni INPS) relative agli ultimi tre anni.
All'udienza su menzionata, sostituita dallo scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., il G.I. riservava la causa in decisione al Collegio, assegnando alle parti giorni 60 per il deposito delle conclusionali e giorni 20 per il deposito delle memorie di replica.
Osserva preliminarmente il Tribunale che, essendo stato già pronunciato lo scioglimento del matrimonio, in questa sede, è chiamato a emettere le statuizioni di carattere accessorio, e dunque a stabilire se possa essere previsto (e in che misura) un assegno di mantenimento in favore dei figli maggiorenni della coppia (nata il Per_1
30.08.2000) e (nato il [...]), quest'ultimo intervenuto volontariamente in CP giudizio richiedendo un assegno per il suo mantenimento.
Per quanto concerne il figlio , va preliminarmente rilevata l'ammissibilità CP dell'intervento autonomo di quest'ultimo (cfr. Cass. civ., ordinanza n. 21819 del 29-7-
2021) e della richiesta di corresponsione diretta dell'assegno di mantenimento da parte del figlio, maggiorenne e nell'assunto economicamente non indipendente, ex art. 337 septies, comma 1, c.c..
Nel merito della domanda il Tribunale, ritiene che la stessa non sia meritevole di accoglimento.
Come chiarito dalla Suprema Corte: “in tema di diritto al mantenimento del figlio maggiorenne e non autosufficiente e di interruzione di questo diritto vanno presi in considerazioni alcuni presupposti: l'età del figlio, l'effettivo raggiungimento di competenze professionali e tecniche del figlio, e il suo impegno nel cercare un lavoro. Qualora il figlio, nonostante sia maggiorenne, non riesca a trovare un'occupazione stabile che lo renda economicamente autosufficiente, non dovrebbe dipendere dall'obbligo di mantenimento del genitore, ma dovrebbe piuttosto avvalersi degli strumenti sociali per garantire il sostegno al reddito, determinando così che l'obbligazione alimentare all'interno della famiglia dovrebbe essere attivata solo per soddisfare le esigenze più essenziali di vita della persona bisognosa (cfr Cassazione civile sez. I, 28/10/2024, n.27818, nonché Cassazione civile sez. I, 06/05/2024, n.12123 Il figlio di genitori divorziati che abbia ampiamente superato la maggiore età senza aver
4 reperito, pur spendendo il conseguito titolo professionale, una occupazione lavorativa stabile o che, comunque, lo remuneri in misura tale da renderlo economicamente autosufficiente, non può ulteriormente indugiare in attesa di un'occupazione consona alle proprie aspettative e titolo di studio, così da soddisfare le proprie esigenze economiche mediante l'attuazione dell'obbligo di mantenimento del genitore, dovendo piuttosto ricorrere
- ferma restando l'obbligazione alimentare destinata a supplire alle esigenze di vita dell'individuo bisognoso - ai diversi strumenti di ausilio, ormai di dimensione sociale, che sono finalizzati ad assicurare sostegno al reddito). Sempre come chiarito dalla Suprema Corte “In tema di diritto al mantenimento del figlio maggiorenne che abbia ampiamente superato la maggiore età -
c.d. “figlio adulto” -, spetta al richiedente l'onere di dimostrare le condizioni che fondano tale diritto. Raggiunta la maggiore età, si presume infatti l'idoneità al reddito, salvo che il richiedente non dimostri di essersi impegnato nella ricerca di una occupazione lavorativa e di essere incolpevolmente in ritardo rispetto al reperimento della stessa. La dimostrazione sarà più gravosa, man mano che l'età del figlio aumenti, fermo l'obbligo del
Giudice di effettuare una valutazione caso per caso, tenendo conto della “funzione educativa del mantenimento” e di declinare il principio di autoresponsabilità rispetto alla fattispecie concreta (cfr Cassazione civile sez. I, 16/09/2024, n.24731).
Ciò posto in primo luogo va evidenziato che in sede di separazione veniva disattesa la domanda della di porre a carico del padre un assegno di mantenimento CP in favore del figlio , in quanto si evidenziava che dall'istruttoria svolta emergeva CP che quest'ultimo avesse svolto attività lavorativa benchè saltuaria e si riteneva pertanto raggiunta la sua autonomia economica (cfr sentenza di separazione 429/2020 pubblicata il 21.02.2020).
In materia la Suprema Corte (Cass. Civ. Sez. II, 7.7.2004 n. 12477) ha statuito che per il figlio maggiorenne, divenuto autonomo, non sono più ipotizzabili né un suo rientro in famiglia nella posizione di incapace autonomia, né un ripristino in suo favore di quella situazione di particolare tutela così come sopra descritta: tale situazione, infatti, esula dalle condizioni di fatto caratterizzanti l'obbligo del mantenimento, in quanto non più correlabile alla condizione di fatto del coniuge con cui eventualmente conviverebbe il figlio, ma in quanto correlabile ad un proprio stato di bisogno che trova forma di tutela azionando iure proprio il diritto agli alimenti, normativamente previsto per casi come questi.
A ciò si aggiunge che, comunque, non può dirsi raggiunto l'onere probatorio incombente sull'istante, che ha abbondantemente superato la maggiore età, in ordine alla sussistenza dei presupposti per il riconoscimento di un assegno di mantenimento in suo favore.
5 Alla luce della istruttoria espletata, non può infatti ritenersi raggiunta la prova di un vano impegno da parte di nella ricerca di una stabile occupazione Controparte_2 lavorativa, nè tantomeno di quella di un attuale impegno in attività di formazione.
La teste , amica del , sentita all'udienza Testimone_1 Controparte_2 del 31.01.2024, ha dichiarato che “ svolge lavori saltuari come cameriere o come CP animatore” e che “in passato ha lavorato alla Fastweb ma non lavora più lì da circa 6/7 mesi, perché in estate ha lavorato come cameriere” e queste circostanze sono state confermate dal teste , cugina di . Tes_2 CP
In particolare la teste ha dichiarato: “ svolge lavori saltuari Tes_2 CP come cameriere, ma non è mai riuscito ad inserirsi in modo stabile nel mondo del lavoro, sia perché le paghe sono basse sia perché tutto ciò che ha vissuto si riflette negativamente sulla sua personalità; , infatti, avrebbe voluto insegnare e avere uno stipendio CP consono e si sente svalutato a lavorare come cameriere o animatore. Si era anche iscritto all'università ma ha dovuto lasciare perché le tasse erano alte e questa per lui è stata un'ulteriore delusione;
io inizialmente l'ho anche aiutato a pagare le tasse; in ordine al prosieguo degli studi del , ha dichiarato che “ non ha superato il test di Parte_1 CP ingresso (della facoltà di Scienze della Formazione) e si è iscritto ad un'altra facoltà, se non erro Scienze dell'Educazione e non ha continuato non so quanti esami abbia fatto;
per
è fonte di sofferenza non aver potuto seguire il percorso di studi seguito dai suoi CP compagni di scuola dell'epoca ed anche il rapporto con il padre per lui è un cruccio;
lui infatti è arrabbiato con il padre e non riesce a perdonarlo per non essergli stato vicino” (cfr verbale di udienza del 31.01.2024).
Per quanto su esposto, la richiesta di parte intervenuta deve essere rigettata.
Per ciò che concerne la figlia (nata il [...]), anch'ella maggiorenne, la Per_1 domanda va invece accolta, essendo pacifica tra le parti la non indipendenza economica della stessa.
Va, invero, precisato che l'obbligo di mantenere i figli minori, e quelli maggiorenni conviventi non economicamente indipendenti, continua a ricadere su entrambi i coniugi prevedendo l'art. 337 ter c.c., al comma IV, che salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando: 1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
6 In ordine all'entità dell'assegno a titolo di contributo nel mantenimento della figlia maggiorenne da porsi a carico del padre, valutata ogni circostanza, e tenuto conto per un verso dell'età della figlia (di anni 24) e delle sue crescenti esigenze, e per altro verso Per_1 delle situazioni reddituali delle parti, il Collegio ritiene di determinare lo stesso nella somma mensile di euro 295,00 quale contributo da garantire alla figlia maggiorenne ma non economicamente autosufficiente per il suo sostentamento, confermando difatti quanto previsto in sede di separazione (euro 250,00) ma rivalutato secondo gli indici
ISTAT a partire dall'epoca della separazione stessa.
Il ricorrente, dipendente della Grimaldi Euromed S.p.A., ha dichiarato di non aver subito alcun miglioramento delle sue condizioni patrimoniali rispetto all'epoca della separazione, non versando, seppure a tanto onerato con decreto n. 691/2024 del
31.01.2024, le certificazioni INPS relative agli ultimi tre anni. Il , in ordine alla Parte_1 documentazione relativa alla sua retribuzione, ha prodotto, infatti, unicamente le certificazioni CUD relative agli anni 2020, 2019 e 2018, dalle quali risulta un reddito annuo lordo rispettivamente di euro 23.847,51 (per l'anno 2020), di euro 26.213,63 (per l'anno 2019) e di euro 26.101,31 (per l'anno 2018). Infine, il ricorrente ha dichiarato di aver formato un nuovo nucleo familiare, divenendo padre di una bambina avuta dalla sua nuova relazione con una donna che non lavora e che, pertanto, l'unica fonte di sostentamento del suddetto nuovo nucleo consiste nel solo suo reddito. Di contro, la resistente ha dichiarato sin dal ricorso di essere priva di qualsivoglia reddito personale non producendo, seppure a tanto onerata, alcuna documentazione reddituale in questo senso.
Pertanto, si ritiene di confermare l'assegno di mantenimento la sola figlia Per_1 maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, nella misura di euro 295,00 somma rivalutata secondo gli indici ISTAT a partire dall'epoca (anno 2020) della separazione giudiziale.
A carico di ciascun genitore, inoltre, va posta la metà delle spese straordinarie per la figlia maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, purché previamente concordate, mentre per le sole spese straordinarie obbligatorie (ad es. le spese per tasse scolastiche ed universitarie, per libri di testo, le spese mediche e di degenza per interventi indifferibili presso strutture pubbliche o private convenzionate) sostenute da un genitore devono essere rimborsate per la metà all'altro genitore indipendentemente dal previo accordo.
Le spese di lite, attesa la natura della controversia e l'accoglimento solo parziale delle rispettive richieste, che costituisce un'ipotesi di soccombenza reciproca, possono essere integralmente compensate tra le parti.
P. Q. M.
7 Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla controversia come innanzi proposta e, in particolare, sulla domanda accessoria alla cessazione degli effetti civili del matrimonio già pronunciata con sentenza non definitiva n. 2587/2021 così provvede:
• rigetta la domanda spiegata dal figlio maggiorenne di Controparte_2 previsione di un assegno di mantenimento a suo favore a carico del padre
[...]
Parte_1
• pone a carico di l'obbligo di corrispondere a un Parte_1 CP assegno di euro 295,00 a titolo di mantenimento della figlia maggiorenne Per_1 ma non economicamente autosufficiente, somma da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese e rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT;
• pone a carico di ciascun genitore la metà delle spese straordinarie per la figlia purché previamente concordate, mentre per le sole spese straordinarie Per_1 obbligatorie (ad es. le spese per tasse scolastiche ed universitarie, per libri di testo, le spese mediche e di degenza per interventi indifferibili presso strutture pubbliche o private convenzionate) sostenute da un genitore devono essere rimborsate per la metà all'altro genitore indipendentemente dal previo accordo;
• compensa tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Torre Annunziata nella Camera di Consiglio del 11.02.2025
Il Giudice Estensore Il Presidente dott.ssa Maria Rosaria Barbato dott.ssa Marianna Lopiano
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