Sentenza 8 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 08/01/2025, n. 158 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 158 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
I SEZIONE LAVORO
N.R.G. 30488/2022
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice designato, dr.ssa Maria Casola, all'esito dell'udienza dell' 8/1/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
, parte rappresentata e difesa dall'Avv.to Russo Parte_1
Fabrizio
Ricorrente
Contro
Controparte_1
rappr. e dif. ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c. dott. Stefano Di
[...]
Loreto
rappr. E dif. avv. Maria Francesca Granata CP_2
Resistenti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso proposto ex art. 414 c.p.c. depositato in data 30/09/2022 la parte ricorrente ha convenuto in giudizio l'epigrafata parte convenuta formulando le seguenti conclusioni:
all tutta la contribuzione omessa relativa ai periodi non riconosciuti CP_2
ovvero dal 01.7.2000 al 11.12.2004, del mese di agosto 2005 e dal
01.06.2006 al 30.09.2008 sia ai fini pensionistici sia per il TFS pari rispettivamente, ad € 252.356,92 ed € 68.239,53 o quelle diverse somme - anche maggiori - che risulteranno dovute;
condannare il al pagamento in favore del Controparte_1
ricorrente della somma di € 36.956,75 (€ 1.264,31 x 27 mesi + 2 ratei 13ma
+ 1/3 13ma 2022) o quelle diverse somme - anche maggiori - che risulteranno dovute per differenze pensionistiche maturate dal 05.06.2020 al 05.09.2022 nonché alle ulteriori somme dovute per differenze pensionistiche matura e successivamente e sino all'effettivo versamento dei contributi non versati oltre intere si legali e rivalutazione monetaria;
condannare il al pagamento in favore del Controparte_1
ricorrente degli interessi legali e della rivalutazione moneta dal 06.04.2021 sul TFS ancora dovuto sino all'effettivo versamento dei contributi non versati.
B) In via gradata: condannare il alla costituzione Controparte_1
della rendita vitalizia riversibile in favore del ricorrente e, pertanto, a versare all' la somma di € 252.356,92 o quella diversa somma - CP_2
anche maggiore - che risulterà dovuta;
condannare il alla somma di € 36.956,75 (€ Controparte_1
1.264,31 x 27 mesi + 2 ratei 13ma + 1/3 l3ma 2022) per differenze ratei, pensionistici dal 05.06.2020 al 05.09.2022 - o quella diversa somma, anche maggiore, che risulterà dovuta - nonché alla differenza degli ulteriori ratei
Pag. 2 di 16 pensionistici maturati dal 05.09.2022 sino alla data di effettiva costituzione della rendila vitalizia oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
condannare il al versamento della contribuzione Controparte_1
per TFS omessa pari ad € 68.239,53 o quella diversa somma - anche maggiore - che risulterà dovuta ed in via subordinata condannare il al versamento in favore del ricorrente del TFS Controparte_1
ancora dovuto pari ad € 19.924,36 o quella diversa somma, anche maggiore, che risulterà dovuta oltre interessi legali e rivalutazione monetaria ed al pagamento della somma di € 18.139,39 - o quella diversa somma, anche maggiore, che risulterà dovuta - oltre interessi legali e rivalutazione monetaria per la restituzione dei contributi per TFS indebitamente sottratti;
C) in via ulteriormente gradata: accertato e dichiarato che il Controparte_1
ha versato tutta la contribuzione dovuta sia ai fini pensionistici sia
[...]
per il TFS - ovvero la contribuzione dal 01.7.2000 al 31.12.2004 del mese di agosto 2005 e dal 01.06.2006 al 30.09.2008 - condannare l' al CP_2
pagamento in favore del ricorrente della somma di € 36.956,75 (€ 1.264,31
x 27 mesi + 2 ratei 13ma 1/3 l3ma 2022) per differenze ratei pensionistici maturati dal 05.06.2020 al 05.09.2022 - o quella diversa somma, anche maggiore, che risulterà dovuta - nonché alla differenza dei ulteriori ratei pensionistici maturati dal 05.09.2022, al pagamento dell'intero rateo pensionistico maggiorato della contribuzione non calcolata nonché al pagamento della differenza del TFS ancora dovuto pari ad € 19.924,36 - o di quella diversa somma, anche maggiore, che risulterà dovuta - oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
Pag. 3 di 16 Con espressa riserva di agire in separato giudizio per il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi.
Con vittoria di spese e compensi professionali oltre rimborso spese generali ed accessori come per legge”.
A sostegno di tali conclusioni, il ricorrente ha dedotto di aver svolto l'attività di medico incaricato nonché di Dirigente medico di medicina penitenziaria presso la Casa Circondariale di Regina Coeli in Roma dal
01.07.2000 al 30.06.2019. Allegava quindi che con provvedimento del
25.06.2021 l' gli aveva conferito la pensione diretta ordinaria di CP_2
vecchiaia, con decorrenza 05.06.2020 e per un importo annuo lordo di €
8.335,64 da corrispondersi in 13 mensilità, senza riconoscere i seguenti periodi: dal 01.7.2000 al 31.12.2000, agosto 2005 e dal 01.06.2006 al
30.09.2008, precisando che la pensione era stata "Liquidata con riserva di riliquidazione a seguito della validazione dei periodi mancanti da parte del
Ministero della Giustizia e del Ministero della Salute”.
Il Dott. deduceva poi di avere ricevuto dall la Parte_1 CP_2
somma di 18.851,18 per trattamento di fine servizio ritenuta incongrua.
Pertanto, proposti diversi argomenti in fatto ed in diritto, e ricordato di avere ripetutamente richiesto al e alla Controparte_1 [...]
di validare, a fini della ricostruzione - Controparte_3
ricostituzione - riliquidazione della pensione, i periodi mancanti nonché di validare i medesimi periodi per la riliquidazione del Trattamento di Fine
Servizio e/o Trattamento di Fine Rapporto ed all' di verificare CP_2
nuovamente il versamento dei contributi e la validazione da parte del e della per la Controparte_1 Controparte_3
Pag. 4 di 16 riliquidazione della pensione e del TFS e/o TFR, non avendo ricevuto il riconoscimento del suo era costretto ad intraprendere l'azione giudiziaria per la tutela del suo diritto.
Si costituivano in giudizio le due parti convenute, sollevando alcune eccezioni preliminari di rito e di merito e contestando la fondatezza del ricorso. Il concludeva nei seguenti termini: “si chiede che il CP_1
ricorso del dott. sia respinto, per essere infondato in fatto e Pt_1
diritto”.
L' formulava a propria volta le seguenti conclusioni: “1) In via CP_2
pregiudiziale, dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell' . CP_2
2) In via pregiudiziale nel merito, con riferimento al capo C) della domanda, dichiarare il difetto di giurisdizione dell'Autorità adita in favore della Corte dei Conti.
3) In subordine, in ogni caso, rigettare la domanda nei confronti dell' . CP_2
Vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio”.
La causa veniva istruita con prove documentali e veniva espletata CTU, quindi veniva discussa e decisa con lettura del dispositivo e delle ragioni della decisione.
1.In via introduttiva, è bene precisare che la presente sentenza viene redatta secondo principi di sintesi, ai sensi dell'art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c. e dell'art. 16-bis comma 9-octies del D.L. n. 179 del 2012, come modificato dal D.L. 83/2015 conv. nella L. 132/2015 ed anche in coerenza con le recenti modifiche introdotte dal D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, di
Pag. 5 di 16 Attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al
Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata, con ricadute in particolare sull'art. 46 disp. att. c.p.c. e con gli effetti previsti dal D.M. 07/08/2023, n. 110.
Inoltre, questo giudice ricorda che, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità (sentenza n. 13747/2004 e successive conformi) occorre attenersi al “processo di mutamento della motivazione (nel senso di una sua semplificazione-schematizzazione).. e di semplificazione del linguaggio istituzionale, in coincidenza ad una presunzione di legittimità delle attività degli organi istituzionali e con uno speculare obbligo di contestazione della stessa da parte dei suoi destinatari”. Con la conseguenza che il giudicante non deve arrivare ad estrinsecare la “specifica individuazione delle fonti probatorie ritenute idonee a suffragare la ricostruzione fattuale operata”, ma ben adempie al proprio obbligo semplicemente con l'”attestare di avere compiuto le predette operazioni con una formula sintetica.. la quale attesti che i fatti (da lui individuati) hanno trovato riscontro nell'istruttoria documentale e/testimoniale”.
E' ben consentito, dunque, anche a questo giudice adempiere al proprio obbligo di motivazione con l'enunciazione sintetica delle fonti del proprio convincimento in ordine alla ricostruzione dei fatti storici ritenuti rilevanti ai fini della decisione.
2. Sull'eccezione preliminare di difetto di giurisdizione dell'AGO, essendo in ipotesi munita di potestas iudicandi la Corte dei conti, va ricordato che
Pag. 6 di 16 le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno più volte affermato che spettano alla giurisdizione esclusiva della Corte dei Conti tutte le controversie concernenti la sussistenza del diritto, la misura e la decorrenza del diritto a pensione dei dipendenti pubblici, nonché quelle che involgono la soluzione di questioni comunque incidenti sul contenuto del diritto e sull'ammontare del trattamento e che prevale, ai fini della giurisdizione, il contenuto oggettivo del rapporto, ossia la sussistenza del diritto ad una pensione di un certo ammontare (v., per tutte: Cass. 23 giugno 1993, n.
6952; 16 novembre 2007, n. 23731; 18 giugno 2008, n. 16530).
Tuttavia, nel caso di specie, intanto si rileva che la posizione rivestita dal ricorrente non è mai stata di pubblico dipendente, infatti il Dott. Parte_1
è stato nominato medico incaricato con D.M. 10.05.2001 ed ha
[...]
svolto l'attività di medico incaricato presso la Casa Circondariale di Regina
Coeli in Roma dal 01.07.2000 al 30.06.2019.
Ebbene le prestazioni rese dal medico incaricato non ineriscono ad un rapporto di lavoro subordinato, ma sono inquadrabili nella prestazione d'opera libero professionale in regime di parasubordinazione (Cass. Civ.
Sez. U. Sentenza n. 7901 del 20/05/2003).
In base all'art. 1 della L. n. 740/1970, infatti, "I medici chirurghi, non appartenenti al personale civile di ruolo dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, i quali prestano la loro opera presso gli istituti o servizi dell'amministrazione stessa, sono qualificati medici incaricati".
L'art. 2 della medesima legge, prevede poi che "le prestazioni professionali rese in conseguenza del conferimento dell'incarico sono disciplinate dalle norme della legge stessa, e ai medici incaricati non sono applicabili le
Pag. 7 di 16 norme relative alla incompatibilità e al cumulo di impieghi nè alcuna altra norma concernente gli impiegati civili dello Stato".
L'art. 41 c. 1 in merito al Trattamento previdenziale prevede che "I medici incaricati sono iscritti alla per le pensioni ai sanitari". CP_3
La giurisprudenza della Corte di Cassazione, come anticipato, è consolidata nel ritenere che il rapporto di lavoro dei medici incaricati presso gli istituti di prevenzione è di tipo autonomo, come risulta dall'interpretazione letterale e sistematica della disciplina richiamata, atteso che le modalità concrete del relativo svolgimento - in particolare, l'organizzazione del lavoro secondo il modulo dei turni, l'obbligo di attenersi alle direttive impartite dal direttore del carcere e dal dirigente sanitario - non integrano indici della subordinazione, ma sono espressione del necessario coordinamento che caratterizza il rapporto, con l'attività dell'Amministrazione e con la complessa realtà del carcere (Cassazione civile sez. lav., 24/04/2017, n.10189, Cassazione civile sez. un.,
20/03/2019, (ud. 26/02/2019, dep. 20/03/2019, n.7929).
Tale qualificazione è stata del resto avallata dalla giurisprudenza costituzionale (cfr. sent. N. 76/2015).
Ad abundantiam, e a conferma ed in conseguenza di quanto sopra, si evidenzia che il dott. , come anche confermato dal Ministero, è Pt_1
iscritto al CPS e non alla CTPS (acronimo che sta per Cassa Trattamento
Pensionistico Stato).
Inoltre, nel presente giudizio la domanda attorea è essenzialmente volta alla verifica dell'adempimento da parte del Controparte_4
Pag. 8 di 16 contributivi scaturenti dal predetto rapporto di collaborazione professionale, con ogni conseguente diritto.
Pertanto, visto l'oggetto del giudizio, secondo la prospettazione della parte e considerandosi la morfologia del rapporto, non trova diretta applicazione il criterio di riparto di cui agli artt. 13 e 62 del R.D. 12 luglio 1934 n. 1214 in radicamento della giurisdizione della Corte dei Conti.
Per conseguenza va riconosciuta la giurisdizione ordinaria generale, ai sensi dell'art. 443 c.p.c.
2. Ancora, circa l'ulteriore eccezione di difetto di giurisdizione avanzata rispetto alla domanda avente ad oggetto il TFS, ai sensi dell'art 6 della
Legge 20 marzo 1980, n. 75 quale materia appartenente alla giurisdizione esclusiva dei tribunali amministrativi regionali, la medesima è infondata.
Infatti, premesso che il rapporto professionale di che trattasi, per quanto sopra chiarito, non rientra tra quelli assoggettati a disciplina pubblicistica, previsti dall'art. 3 del TUPI, avendo natura libero professionale riconducibile alla categoria della cd. parasubordinazione, trova applicazione l'art. 63 del medesimo D.Lgs 165/2001, che ha portata generale e incardina la giurisdizione del giudice ordinario anche proprio per questo tipo di oggetto. La norma, infatti, ribadisce la devoluzione all'AGO delle controversie “concernenti le indennita' di fine rapporto, comunque denominate e corrisposte, ancorche' vengano in questione atti amministrativi presupposti”.
A mente del comma 4, invece, “restano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, nonche', in
Pag. 9 di 16 sede di giurisdizione esclusiva, le controversie relative ai rapporti di lavoro di cui all'articolo 3, ivi comprese quelle attinenti ai diritti patrimoniali connessi”, pertanto la disposizione non include la materia qui trattata.
E' peraltro da escludere che il rapporto intercorso tra il dott. ed il Pt_1
possa essere incluso tra le fattispecie di cui all'art. 3 del TUPI e CP_1
del resto la sentenza richiamata dalla difesa dell' (Cass. n. 26966 del CP_2
22/12/09), si presenta inconferente, essendo riferita a personale militare.
3.Quanto alla dedotta carenza di legittimazione passiva dell' , trattasi CP_2
di eccezione infondata, poiché sia il diritto alla pensione, sia la rendita vitalizia oggetto della controversia vedono come soggetto debitore l' , CP_2
che è, parimenti, il soggetto creditore dell'obbligo contributivo del
Ministero pure oggetto di accertamento. Sussiste, quindi, la necessità della partecipazione al processo di tutti i soggetti della situazione sostanziale dedotta in giudizio, al fine di non privare la decisione dell'unitarietà connessa con l'esperimento dell'azione proposta.
Pertanto, sussiste litisconsorzio necessario nei confronti anche dell' , CP_2
giustificato dal fatto che l'obbligo di versamento dei contributi si configura, nell'ambito del rapporto di lavoro, come un obbligo in favore dell'Ente previdenziale che, dando luogo a una situazione sostanziale unitaria, deve trovare riflesso processuale nella partecipazione al giudizio di tutti i soggetti nei cui confronti la decisione del giudizio stesso è idonea a produrre effetti (Cass. 22.10.2021, n. 29637; Cass., Sez. Lav., 19.08.2020,
n. 17320).
4.Ancora in via preliminare, sull'eccezione di prescrizione sollevata da parte convenuta, va condiviso l'assunto sostenuto dal ricorrente, che ha invocato l'applicazione del comma 10 ter dell'art 3 della Legge n. 335 del
Pag. 10 di 16 08.08.1995 ai sensi del quale: “Le pubbliche amministrazioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in deroga ai commi 9 e 10, sono tenute a dichiarare e ad adempiere, fino al 31 dicembre 2022, agli obblighi relativi alla contribuzione di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria dovuta alla Gestione separata di cui all'articolo 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in relazione ai compensi erogati per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e figure assimilate.”
Ora, effettivamente la natura tipologica del rapporto del ricorrente consente di ritenerlo assimilabile ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, posto che si tratta di prestazione d'opera professionale con gli elementi tipici della parasubordinazione. Inoltre, considerato il termine fissato dalla norma, il diritto è stato tempestivamente azionato considerato che il ricorso è stato iscritto a ruolo il 3.10.2022 e notificato al in CP_1
data 20.10.2022.
In virtù quindi di questa qualificazione, non può pertanto ritenersi estinto il diritto del ricorrente ad ottenere il versamento dei contributi omessi e dovuti dal con il ricorso introduttivo. CP_1
5. Nel merito, il ricorso è fondato.
I fatti storici rilevanti ai fini della decisione risultano non contestati e comunque provati per tabulas.
Il ricorrente risulta avere svolto l'attività di medico incaricato nonché di
Dirigente medico di medicina penitenziaria presso la Casa Circondariale di
Regina Coeli in Roma dal 01.07.2000 al 30.06.2019.
Pag. 11 di 16 Il medesimo in particolare, dal 01.07.2000 al 30.09.2008, quale medico incaricato, ha prestato servizio a favore del Ministero della Giustizia ed ogni mese gli sono state applicate le ritenute assistenziali e previdenziali.
Dal 01.10.2008, ai sensi del D.Lgs. 230/1999 e DPCM 01.04.2088, al
30.06.2019 il Dott. , quale Dirigente medico Parte_1
penitenziario, ha prestato servizio in favore dell . Parte_2
A domanda, con provvedimento del 25.06.2021, l' ha concesso la CP_2
Pensione diretta ordinaria di vecchiaia, con decorrenza 05.06.2020 e per un importo annuo lordo di €.8.335,64 da corrispondersi in 13 mensilità, senza tuttavia riconoscere i seguenti periodi:
- dal 01.07.2000 al 31.12.2004
- agosto 2005
- dal 01.06.2006 al 30.09.2008
In fase di liquidazione, l' ha espresso la clausola di riserva, ”a CP_5
seguito della validazione dei periodi mancanti da parte del Controparte_1
e del Ministero della salute”
[...]
Ad ottobre 2021 la Casa Circondariale Regina Coeli ha consegnato al Dott.
il Mod. 98 compilato ed il medesimo risulta avere ricevuto, con Pt_1
valuta 06.04.2021, dall' , la somma di €.18.851,18 per Trattamento di CP_2
Fine Servizio.
Ora, l'art. 41 della Legge 740/1970 dispone che i medici incaricati sono iscritti alla per le pensioni ai sanitari e pertanto sussiste l'obbligo per CP_3
l'Amministrazione di appartenenza di provvedere al versamento dei
Pag. 12 di 16 contributi previdenziali ed assistenziali nonché l'obbligo di versare la contribuzione per il TFS.
L'art. 2 della Legge 335/1990 al comma 26 stabilisce inoltre che “… sono tenuti all'iscrizione presso una apposita Gestione separata, presso l' , e CP_2
finalizzata all'estensione dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo,
…….. nonchè i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, …..”.
Pertanto, il convenuto era tenuto a versare all' la CP_1 CP_2
contribuzione per tutto il periodo considerato sia ai fini pensionistici sia per il TFS.
Dai conteggi elaborati dal consulente di parte del ricorrente notificati in uno al ricorso, risulterebbe:
- Una omissione- mancato riconoscimento contributivo ai fini pensionistici
– da luglio 2000 a settembre 2008 detratti i periodi già riconosciuti – di
€.252.356,92 per in importo annuo lordo pensionistico di €.16.436,01;
- Un TFS ancora da percepire di €.19.924,36 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
- Una rendita vitalizia annua di €.16.436,01
- Arretrati a decorrere dal 05.06.2020 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
Pag. 13 di 16 Il ha in memoria contestato tale circostanza, sia nell'an, CP_1
asserendo di avere versato i contributi dovuti, ed anche nel quantum e ha depositato documentazione a supporto di tale assunto.
Con nota GDAP 0054666.U del 07/02/2024, l'Amministrazione ha poi trasmesso all'istituto Previdenziale la sistemazione della posizione contributiva utile ai fini della rideterminazione del trattamento di quiescenza, considerando che, i termini previdenziali delle contribuzioni dovute dalle pubbliche amministrazioni sono procrastinati come da messaggio n. 292 del 23/01/2024 al 31/12/2024. CP_2
Tuttavia, fermo tale riconoscimento, i diritti azionati non sono stati soddisfatti nella loro effettività spontaneamente dalle parti convenute e quindi non è stato possibile ritenere cessata la res litigiosa.
6. Tanto premesso, il Giudice, vista la persistente contestazione di alcuni profili, ai fini dell'esatta ricostruzione della posizione lavorativa e contributiva del ricorrente con ogni consequenziale diritto ha ritenuto necessario disporre una CTU.
Il consulente, all'esito di un'approfondita e scrupolosa ricostruzione della posizione del ricorrente ha così concluso:
1) l'ammontare delle omissioni contributive ai fini pensionistici è pari ad euro 56.612,25 di cui euro 40.846,59 a carico del datore di lavoro ed euro
15.765,65 a carico del lavoratore;
2) l'importo annuo lordo della pensione ancora dovuta al sig. è Pt_1
pari ad euro 4.660,35 con la decorrenza valutata al 5.6.2020;
3) l'importo ancora dovuto al sig. a titolo di TFS è pari ad euro Pt_1
14.285,72.
Pag. 14 di 16 Le risultanze della perizia devono essere condivise in quanto basate su esatti presupposti ed elaborate con riferimento a corretti criteri di calcolo. I chiarimenti resi dal CTU anche in risposta alle osservazioni del , CP_1
esauriscono qualsiasi profilo di discussione e comunque non si ravvisano effettivi profili di contestazione ulteriore delle conclusioni peritali.
Pertanto, il Ministero della Giustizia deve essere condannato a versare all' i contributi omessi, per i periodi sopra indicati, come sopra CP_2
quantificati. L' deve essere a sua volta condannato a provvedere al CP_2
versamento al dell'importo differenziale maturato a titolo Pt_1
pensionistico e di TFS.
Sulle somme, data la natura del credito, sono dovuti gli interessi legali, dalla maturazione al saldo.
Il ricorso deve pertanto essere accolto.
7. Le spese di lite sostenute dal ricorrente sono poste a carico del CP_1
convenuto, responsabile dell'omissione contributiva e si liquidano come in dispositivo. Nella liquidazione delle spese del giudizio nell'importo di cui al dispositivo si è tenuto conto della tabella allegata al Dm n. 147/2022, del valore effettivo della controversia e delle questioni esaminate e si sono considerate le fasi processuali correlate all'attività defensionale svolta.
Le spese sono compensate nei confronti dell' , data la posizione dal CP_2
medesimo rivestita nella fattispecie e nel processo. L' è titolare, CP_2
invero, di una funzione di liquidazione delle diverse prestazioni, in base ai versamenti contributivi, alla retribuzione utile ed al periodo di servizio riconosciuti dal datore di lavoro, solo quando viene in possesso dei
Mod.PL/2 di competenza del datore di lavoro. Pertanto, visto lo
Pag. 15 di 16 svolgimento dei fatti di causa, non si ravvisano profili di diretta responsabilità inadempitiva dell' rispetto all'instaurazione del CP_5
presente giudizio.
Le spese di CTU gravano parimenti a carico del . CP_1
P.Q.M.
1. condanna il Ministero della Giustizia a versare all' la CP_2
contribuzione omessa relativa ai periodi non riconosciuti ovvero dal
01.7.2000 al 11.12.2004, del mese di agosto 2005 e dal 01.06.2006 al
30.09.2008, sia ai fini pensionistici, sia per il TFS, da corrispondere al ricorrente, pari rispettivamente, ad euro 56.612,25 (di cui euro 40.846,59 a carico del datore di lavoro ed euro 15.765,65 a carico del lavoratore) ed euro 14.285,72, oltre accessori di legge come in motivazione;
2. condanna l' al pagamento in favore del ricorrente della somma di € CP_2
4.660,35 dovuta per differenze pensionistiche maturate e delle indicate differenze sul TFS maturate, oltre interessi legali;
3. condanna il al pagamento in favore della parte Controparte_1
ricorrente delle spese di lite, che liquida in € 6158,00, oltre 15% per spese generali, I.V.A. qualora dovuta e C.P.A. come per legge;
compensa le spese di lite nei confronti dell . CP_2
Pone definitivamente a carico del le spese della consulenza CP_1
tecnica d'ufficio, liquidate con separato decreto.
Roma, 8.1.2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Casola
Pag. 16 di 16