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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 30/05/2025, n. 1349 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1349 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATA
Terza Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa
Valentina Vitulano ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta in grado di appello al n. r.g. 6639/2022 promossa da:
, in persona del l.r.p.t. dott. Controparte_1
, in virtù dei poteri conferiti giusta procura notarile del Controparte_2
28.04.2022 Rep. 177893 Racc. 11776; rappresentata e difesa, giusta procura in calce all'atto di appello, dall'avv. Giuseppe Di Donna e con questo elettivamente domiciliata in Torre del Greco, al Corso Avezzana, n. 61;
- APPELLANTE contro
, C.F. rappresentato e difeso, giusta CP_3 C.F._1 procura in calce all'atto introduttivo del primo grado, dall'avv. Stefano Liguori e con questo elettivamente domiciliato in Piano di Sorrento, alla Piazza Cota n. 8.
- APPELLATO
Oggetto: appello avverso sentenza n. 1245/2022 del GdP di Sorrento del
18.07.2022, depositata nella medesima data;
opposizione ex art 615 co. 1
c.p.c./accertamento negativo del credito;
tributi.
MOTIVI DELLA DECISIONE.
Con atto di opposizione ex art 615 c.p.c. conveniva dinanzi al Giudice CP_3 di Pace di Sorrento l' , impugnando la cartella n. Controparte_4
07120140068758931000 di € 227,24 riprodotta nell'estratto di ruolo n. 2014 / 5209, autonomamente richiesto al Concessionario, riferita al mancato pagamento della tassa automobilistica per l'anno 2009, con Ente Impositore la Regione Campania.
A sostegno della opposizione deduceva preliminarmente, l'ammissibilità dell'impugnazione dell'estratto di ruolo e la sussistenza della giurisdizione
1 ordinaria;
nel merito, il decorso del termine di prescrizione triennale previsto per il tributo in esame. Chiedeva, dunque, dichiararsi prescritta la pretesa, con conseguente annullamento della cartella n. 07120140068758931000.
Si costituiva l' , chiedendo il rigetto delle Controparte_1 domande attoree.
Il Giudice di Pace, con sentenza emessa in data 18.07.2022, depositata in pari data, in via preliminare riteneva sussistente la giurisdizione ordinaria e l'ammissibilità dell'impugnazione avverso l'estratto di ruolo;
nel merito, accoglieva la domanda, ritenendo maturato il termine di prescrizione del tributo in esame, annullando la cartella esattoriale n. 07120140068758931000, con condanna dell' al CP_5 pagamento delle spese di lite.
Avverso la suddetta sentenza ha proposto appello l' chiedendone l'integrale CP_5 riforma, reiterando le doglianze già sollevate nel primo giudizio;
in particolare: - il difetto del giudice ordinario in favore di quello tributario, in considerazione dell'oggetto della controversia;
-l'inammissibilità dell'autonoma impugnazione dell'estratto ruolo per carenza d'interesse ex art. 100 c.p.c., anche alla luce delle modifiche apportate al comma 4-bis dell'art. 12 del DPR 602/1973 dal D.L. n.
146/2021, convertito in Legge n. 215/2021; - il mancato decorso della prescrizione, debitamente interrotta dal Concessionario e in ogni caso sospesa dalle disposizioni emergenziali dovute all'epidemia di COVID-19.
L'appellato , costituitosi in giudizio ha dedotto l'infondatezza dei motivi CP_3 di appello , chiedendone il rigetto e la conferma della sentenza resa dal giudice di primo grado.
Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa è stata rinviata alla udienza cartolare del 15.5.2025 per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
***
L'appello proposto da è fondato, e pertanto va Parte_1 accolto.
Carattere preliminare e assorbente assume il vaglio del primo motivo d'appello, con cui si deduce il difetto di giurisdizione del giudice ordinario.
Il motivo è fondato.
L'oggetto della giurisdizione tributaria è disciplinato dall'art. 2 del D.Lgs.
546/1992, mentre il successivo art. 19 reca l'elenco degli atti impugnabili innanzi le Commissioni Tributarie.
2 Sono attribuite alla giurisdizione tributaria le seguenti fattispecie: le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il servizio sanitario nazionale e le sanzioni amministrative, comunque irrogate da uffici finanziari, gli interessi e ogni altro accessorio.
In tema di riparto della giurisdizione tra giudice ordinario e giudice tributario, le pretese di natura tributaria sono impugnabili dinanzi al giudice tributario relativamente agli atti propedeutici all'esecuzione esattoriale: cartella di pagamento ed avviso di mora (il relativo procedimento è regolato dal d.l.vo n. 546/92).
Non v'è dubbio che la pretesa impositiva portata dal ruolo, nella fattispecie, sia di natura tributaria.
E difatti, con decorrenza dall'1 gennaio 1993, il Decreto Legislativo 30 dicembre
1992, n. 504, articolo 23, comma 1, ha attribuito alle Regioni a statuto ordinario l'intera tassa automobilistica, disciplinata dal Testo Unico approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, e successive modificazioni, che ha assunto contestualmente la denominazione di "tassa automobilistica regionale", da ritenersi, secondo il giudice delle leggi (Corte Cost., 19 dicembre
2012, n. 288), "tributo proprio derivato della Regione".
Orbene, il controllo della legittimità delle cartelle esattoriali, configuranti, queste, atti di riscossione e non già di esecuzione forzata, spetta, quando le cartelle riguardino tributi, al giudice tributario in base alla previsione del D.Lgs. n. 546 del
1992, art. 2, comma 1, e art. 19, lett. d), (cfr. Cass. SS.UU. 9840/11; Cass. SS.UU.
5994 del 17.4.2012).
In relazione al citato art. 2 co. 1 D. lgs. 546/92 la Consulta, con la pronuncia additiva n. 114/2018 riguardante la disposizione di cui all'art. 57, co. 1 lett. a) D. lgs. N.
546/92, ha individuato la linea di demarcazione della giurisdizione ordinaria e tributaria nella “cartella di pagamento e nell'eventuale successivo avviso recante l'intimazione ad adempiere fino a questo limite la cognizione degli atti dell'amministrazione, espressione del potere di imposizione fiscale, è devoluta alla giurisdizione del giudice tributario;
a valle, la giurisdizione spetta al giudice ordinario e segnatamente al giudice dell'esecuzione”. (vd. anche Cass. civ., S.U. sent. n. 28709/2020).
3 Nel caso di specie, la cartella di pagamento richiamata nell' estratto di ruolo impugnato è, come detto, riferita ad un credito di natura tributaria (tassa automobilistica).
Va richiamato il principio sancito dalla Suprema Corte di Cassazione a Sezioni
Unite, secondo cui “in tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria, l'eccezione di prescrizione della pretesa impositiva maturata successivamente alla notificazione della cartella, rientra nella giurisdizione del giudice tributario, anche in caso di ritenuta validità della notifica della cartella, restando escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione tributaria successivi alla sua notificazione, ove il contribuente sottoponga all'esame del giudice la definitività o meno della cartella di pagamento, la relativa controversia non è qualificabile come meramente esecutiva” (Cass. SS.UU. N. 16986 del 25.5.2022).
Da ultimo le Sezioni Unite con l' ordinanza n. 26817 del 16.10.2024, resa in sede di regolamento di giurisdizione, a fronte del proliferare di distinzioni esegetiche, hanno inteso riportare il sistema ad una più nitida ripartizione del confine tra le giurisdizioni, statuito che “non sia compreso tra gli atti della esecuzione forzata tributaria, ma si ponga a monte dell'inizio di quest'ultima, l'avviso di mora - che attualmente si identifica nell'intimazione di cui all'art. 50 del d.P.R. n. 602 del
1973- quando viene notificato dopo il decorso del termine entro il quale poteva procedersi ad esecuzione a seguito della notifica della cartella, poiché esso assolve
a sua volta [al pari della precedente cartella esattoriale] alla funzione di nuovo precetto […] È stato pertanto affermato il principio per cui l'attribuzione alle commissioni tributarie - a norma dell'art. 2 del d.lgs. 546/1992 - della cognizione di tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, ivi incluse, quindi, quelle in materia di tasse automobilistiche, si estende ad ogni questione relativa all'"an" o al "quantum" del tributo, arrestandosi unicamente di fronte agli atti della esecuzione tributaria;
ne consegue che anche l'eccezione di prescrizione, quale fatto estintivo dell'obbligazione tributaria, rientra nella giurisdizione del giudice che abbia giurisdizione in merito alla predetta obbligazione”.
La recente pronuncia delle SS.UU. ha concluso nel senso che “…in tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria,
4 l'eccezione di prescrizione della pretesa impositiva maturata successivamente alla notificazione della cartella, rientra nella giurisdizione del giudice tributario, anche in caso di ritenuta validità della notifica della cartella, in quanto, restando escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione tributaria successivi alla sua notificazione, ove il contribuente sottoponga all'esame del giudice la definitività o meno della cartella di pagamento, la relativa controversia non è qualificabile come meramente esecutiva”.
Si tratta di conclusione coerente con quanto previsto dal ricordato art. 2 d.lgs. n.
546/1992, alla cui stregua “Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notificazione della cartella di pagamento, non ricorrendo nel caso di specie alcuna controversia relativa ad atti dell'esecuzione forzata successivi alla notifica della cartella”.
In questa direzione militano, peraltro, anche esigenze di concentrazione e di non frazionamento della giurisdizione tributaria, alla quale spetta indiscutibilmente il compito di vagliare la legittimità e validità della pretesa fiscale (Cass. S.U.,
n.28709/2020, Cass. S.U., n.20693/2021 e, da ultimo, Cass. S.U., n.21642/2021 e
Cass. S.U., n.1394/2022).
Tra l'altro, l'estratto di ruolo non è un atto dell'esecuzione forzata, bensì un “mero elaborato informatico contenete gli elementi della cartella ossia gli elementi del ruolo afferenti a quella cartella”, pertanto privo di natura impositiva e ancor meno esecutiva (Cass. civ., S.U., sent. n. 26283/2022 e n. 19704/2015) e nel quale la circostanza dell'avvenuta regolare notifica della cartella portata dall'estratto impugnato non muta, all'evidenza, le conseguenze in ordine al difetto di giurisdizione del giudice adito.
Dagli atti di causa si evince che alcuna esecuzione era stata intrapresa in danno dell'appellato per il credito in oggetto.
In conclusione, va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore di quello tributario.
L'evoluzione giurisprudenziale ancora in atto nella trattata materia, induce a ritenere sussistenti le condizioni per l'integrale compensazione delle spese di lite del doppio grado di giudizio.
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P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1) accoglie l'appello, e per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado del Giudice di Pace di Sorrento n. 1245/2022 del 18.07.2022, depositata in pari data, dichiara il proprio difetto di giurisdizione, ai sensi dell'art. 37 c.p.c., in favore della giurisdizione tributaria;
2) compensa integralmente le spese di entrambi i gradi di giudizio tra le parti
(riformando anche in parte qua la sentenza appellata).
Torre Annunziata, lì 30 maggio 2025
Il Giudice dott.ssa Valentina Vitulano
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