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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 30/10/2025, n. 7832 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7832 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Laura Liguori
All'udienza del 30/10/2025 – sostituita con il deposito di note di trattazione ex art. 127 ter c.p.c.- ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella causa lavoro di I grado iscritta al N 6266/2025 R.G. promossa da:
con il patrocinio dell'avv. POTENZA SIMONA, con Parte_1 C.F._1
elezione di domicilio e procura come in atti;
RICORRENTE
contro
:
, con il patrocinio del funzionario dott.. con elezione di domicilio in VIA CP_1 Persona_1
ALCIDE DE GASPERI 55 NAPOLI;
RESISTENTE
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 13.3.2025, l'istante, in epigrafe indicata, premesso di aver ottenuto provvedimento favorevole a seguito di procedimento per ATPO con riconoscimento di una percentuale di invalidità idonea al riconoscimento dell'assegno di invalidità ma che nonostante le richieste non aveva ottenuto la liquidazione delle somme dovute a tale titolo, chiedeva condannarsi l' al pagamento delle suddette somme con vittoria di spese di lite. CP_1
Costituitosi ritualmente l' ha dedotto di aver provveduto al pagamento dei ratei arretrati con il CP_1
pagamento della rata di maggio 2025 concludendo per la declaratoria di cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
All'udienza odierna- sostituita con il deposito di note di trattazione ez art. 127 ter c.p.c.- la parte ricorrente nelle note di trattazione depositate aderiva alla richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere insistendo per la condanna alle spese di lite.
Deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere avene l' provveduto al pagamento CP_1 delle somme richieste con il presente giudizio.
La formula, pur non trovando positivo fondamento nel codice di rito -a differenza di quanto previsto per il processo amministrativo (cfr. art.27 legge 1034/1971)- individua, secondo un pacifico orientamento giurisprudenziale, l'intera gamma di situazioni successive alla pendenza del processo idonee ad incidere sull'oggetto sostanziale della lite ed a determinare in relazione ad esso il venir meno di ogni contrasto (cfr., in relazione alla avvenuta transazione,ex plurimis Cass. 4035/1999;
2197/1998; Cass. 1614/1994), e si presta, quindi, tranquillamente ad essere utilizzata nel caso di specie, in ragione della piena e definitiva dismissione dei diritti azionati.
Le spese di lite tra parte ricorrente e la resistente restano compensate nella misura di un terzo, CP_1 tenuto conto del fatto che il provvedimento di omologa è stato notificato il 12.11.2024 all' il CP_1
quale ha emesso provvedimento di liquidazione in data 14.4.2025, cioè cinque mesi dopo.
p.q.m.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) dichiara cessata la materia del contendere;
b) compensa per un terso le spese di lite tra le parti e condanna l' al pagamento della CP_1 restante parte che liquida in €800,00 oltre iva cpa e spese generali con attribuzione al procuratore anticipatario.
Napoli,30/10/2025 Il giudice dott. Laura Liguori
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Laura Liguori
All'udienza del 30/10/2025 – sostituita con il deposito di note di trattazione ex art. 127 ter c.p.c.- ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella causa lavoro di I grado iscritta al N 6266/2025 R.G. promossa da:
con il patrocinio dell'avv. POTENZA SIMONA, con Parte_1 C.F._1
elezione di domicilio e procura come in atti;
RICORRENTE
contro
:
, con il patrocinio del funzionario dott.. con elezione di domicilio in VIA CP_1 Persona_1
ALCIDE DE GASPERI 55 NAPOLI;
RESISTENTE
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 13.3.2025, l'istante, in epigrafe indicata, premesso di aver ottenuto provvedimento favorevole a seguito di procedimento per ATPO con riconoscimento di una percentuale di invalidità idonea al riconoscimento dell'assegno di invalidità ma che nonostante le richieste non aveva ottenuto la liquidazione delle somme dovute a tale titolo, chiedeva condannarsi l' al pagamento delle suddette somme con vittoria di spese di lite. CP_1
Costituitosi ritualmente l' ha dedotto di aver provveduto al pagamento dei ratei arretrati con il CP_1
pagamento della rata di maggio 2025 concludendo per la declaratoria di cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
All'udienza odierna- sostituita con il deposito di note di trattazione ez art. 127 ter c.p.c.- la parte ricorrente nelle note di trattazione depositate aderiva alla richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere insistendo per la condanna alle spese di lite.
Deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere avene l' provveduto al pagamento CP_1 delle somme richieste con il presente giudizio.
La formula, pur non trovando positivo fondamento nel codice di rito -a differenza di quanto previsto per il processo amministrativo (cfr. art.27 legge 1034/1971)- individua, secondo un pacifico orientamento giurisprudenziale, l'intera gamma di situazioni successive alla pendenza del processo idonee ad incidere sull'oggetto sostanziale della lite ed a determinare in relazione ad esso il venir meno di ogni contrasto (cfr., in relazione alla avvenuta transazione,ex plurimis Cass. 4035/1999;
2197/1998; Cass. 1614/1994), e si presta, quindi, tranquillamente ad essere utilizzata nel caso di specie, in ragione della piena e definitiva dismissione dei diritti azionati.
Le spese di lite tra parte ricorrente e la resistente restano compensate nella misura di un terzo, CP_1 tenuto conto del fatto che il provvedimento di omologa è stato notificato il 12.11.2024 all' il CP_1
quale ha emesso provvedimento di liquidazione in data 14.4.2025, cioè cinque mesi dopo.
p.q.m.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) dichiara cessata la materia del contendere;
b) compensa per un terso le spese di lite tra le parti e condanna l' al pagamento della CP_1 restante parte che liquida in €800,00 oltre iva cpa e spese generali con attribuzione al procuratore anticipatario.
Napoli,30/10/2025 Il giudice dott. Laura Liguori