Decreto presidenziale 9 giugno 2020
Ordinanza cautelare 15 giugno 2020
Ordinanza cautelare 15 febbraio 2021
Sentenza 19 luglio 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Pescara, sez. I, ordinanza cautelare 15/06/2020, n. 121 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Pescara |
| Numero : | 121 |
| Data del deposito : | 15 giugno 2020 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 15/06/2020
N. 00172/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 172 del 2020, proposto da:
Abicert S.a.s. di BI IO & C., RI Gomme S.r.l., At Consultants S.r.l., Autotrasporti TE S.a.s. di IA GI AN, Di IP RO Trasporti S.r.l., Ecotec S.r.l., Europa Gomma di RI LE e ZI S.n.c., Fiore S.r.l. Spedizioni Internazionali – Agenzia Marittima, Galeno Engineering S.r.l., Gfr Engineering S.r.l., (Già Riem Service S.r.l.), Intertrasporti S.r.l., K.S.V. S.r.l., IO PE E.C. S.N.C di IO PE, Fratelli Nervegna Autotrasporti S.r.l., Protan S.r.l., Riflessi S.r.l., Selet Sensor Sud S.a.s. di TE RC & C., Setra S.r.l., Sieco Service S.r.l., Tecnolab S.r.l., Yokohama Industrial Products Italy S.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi dagli avv. Stefano Crocetta e Giovanni La Banca, con domicilio eletto in forma digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Consorzio per lo Sviluppo Industriale dell'Area Chieti Pescara, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Ugo Di Silvestre, con domicilio eletto in forma digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Abruzzo, in persona del Presidente p.t., non costituito in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
della delibera del Collegio dei Liquidatori del Consorzio per lo sviluppo industriale dell'Area Chieti Pescara n. 1 del 8 gennaio 2020 (mai notificata), avente ad oggetto “Regolamento per la determinazione, ripartizione e riscossione dei corrispettivi dei servizi essenziali generali forniti dal Consorzio negli agglomerati industriali” e relativi suoi allegati;
nonchè delle relative fatture di richiesta pagamento: a) N. 2020-FT-0000451 della ditta Abicert sas di BI IO & C; b) N. 2020-FT-0000452 della ditta Autotrasporti TE s.a.s.; c) 2020-FT-0000460 della ditta Ecotec Srl; d) 2020-FT-0000461 della ditta F.lli Nervegna Autotrasporti Srl; e) 2020-FT-0000462 della ditta Galeno Engineering Srl; f) 2020-FT-0000469 della ditta IO PE e.c. s.n.c; g) 2020-FT-0000471 della ditta Protan Srl; h) 2020-FT-0000472 della ditta Riflessi Srl; i) 2020-FT-0000475 della ditta Selet Sensor Sud s.a.s. di TE RC & C.;j) 2020-FT-0000476 della ditta Setra Srl; k) 2020-FT-0000477 della ditta Sieco Service Srl; l) 2020-FT-0000478 della ditta KSV Srl;m) 2020-FT-0000479 della ditta Riem Service Srl (oggi GFR ENGINEERING Srl); n) 2020-FT-0000485 della ditta Yokohama Industrial Products Italy srl; o) 2020-FT-0000875 della ditta AT Consultants Srl; p) 2020-FT-0000481 della ditta Tecnolab srl;
nonché di tutti gli atti presupposti, successivi e/o consequenziali, e/o comunque connessi, anche di estremi non conosciuti
Visti il ricorso ed i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Consorzio per Lo Sviluppo Industriale dell'Area Chieti Pescara;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 giugno 2020 la dott.ssa Renata Emma Ianigro;
Visto l'art. 84 comma 5 del d.l. n.18/2020, conv. in l. n. 27/2020, come modificato dall’art. 4 del d.l. n. 28 del 30/04/2020, le Linee Guida del Presidente del Consiglio di Stato del 25.05.2020, e sentite le parti, come da verbale, in quanto autorizzate alla discussione orale da remoto come da decreto presidenziale n. 30 del 9.06.2020;
Considerato che, ad un accertamento prima facie, i motivi dedotti nel ricorso appaiono sorretti dal prescritto fumus boni iuris quanto al profilo relativo alla elusione del giudicato di cui alla sentenza di questo T.a.r. n. 200/2019 di annullamento del precedente regolamento approvato con delibera n.62 del 13.12.2017 nonché rispetto a vizi propri denunciati dalle ricorrenti quale imprese aventi stabilimenti produttivi dislocati nell’agglomerato industriale di Ortona;
che al danno prospettato dai ricorrenti, reso evidente dallo stato di liquidazione in corso dell’ente intimato, è possibile ovviare ordinando all'Amministrazione di riesaminare la delibera impugnata onde adeguarla al disposto della pronuncia di questo T.a.r. nella parte in cui è stata ritenuta illegittima la mancata previsione di un limite massimo di contribuzione, nonché di rivalutare le tabelle di calcolo allegate al provvedimento nella misura in cui:
- la parametrazione del computo dei corrispettivi ai costi di esercizio del solo anno 2018 appare difficilmente riconducibile alla voce costi “storici” di cui all’art. 5 del regolamento plausibilmente riferibile ad una media degli ultimi esercizi;
- il costo di € 40.000 per energia elettrica e pubblica illuminazione stimato per l’anno 2020 nel riepilogo generale previsione costi 2020 non appare imputabile né può ricadere come costo sull’agglomerato industriale di Ortona che risulta privo delle relative infrastrutture, come da tabella esercizio 2018 che riporta costo 0 e all’attualità secondo quanto riconosciuto dall’ente intimato;
- risultano incluse tra le spese generali del bilancio 2018 anche le spese Ici, Tasi, Ires,Irap,Imp e Pubblicità che non appaiono menzionate nei costi di gestione di cui alle norme del regolamento;
- non risulta evidenziata quale sia la correlazione tra i servizi addebitati ed il costo del personale in particolare quanto alle mansioni dagli stessi esercitate.
che in ragione della peculiarità delle questioni trattate ricorrono giusti motivi per compensare tra le parti le spese della presente fase.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo sezione staccata di Pescara (Sezione Prima), accoglie nei termini di cui in motivazione la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, ai fini del riesame da effettuarsi entro e non oltre il termine di sessanta giorni dalla comunicazione della presente.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
Fissa per la discussione l’udienza pubblica del 12 Marzo 2021.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del giorno 12 giugno 2020 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Passoni, Presidente
Renata Emma Ianigro, Consigliere, Estensore
Massimiliano Balloriani, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Renata Emma Ianigro | Paolo Passoni |
IL SEGRETARIO