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Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 23/04/2025, n. 769 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 769 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1361/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
SPECIALE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Pier Luigi De Cinti Presidente Est. dott. Claudia Marra Giudice dott. Tania Monetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1361/2024 promossa da
(C.F. ), con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. D'ALESSIO MARIA RITA, elettivamente domiciliato in VIA XXIV MAGGIO 6 04014 PONTINIA presso il difensore avv. D'ALESSIO MARIA RITA
RICORRENTE
e
(C.F. , con il patrocinio Controparte_1 C.F._2 dell'avv. LATINI ANTENISCA, elettivamente domiciliata in SABAUDIA VIA CARLO ALBERTO 180/b presso il difensore avv. LATINI
ANTENISCA
RICORRENTE
e con la partecipazione del P.M. in sede.
pagina 1 di 3
OGGETTO: cessazione degli effetti civili
CONCLUSIONI: come da note di trattazione.
IN FATTO
Con ricorso cumulativo il ricorrente domandava la pronunzia della sentenza di separazione e, all'esito, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni contestualmente precisate.
Costituendosi la resistente, aderendo alle pronunzie sullo stato, concludeva in modo difforme sulle condizioni accessorie.
All'esito, quindi, della trasformazione del rito in congiunto, era emessa la sentenza non definitiva di separazione ed omologa nonchè rimessa la causa sul ruolo per la decisione della domanda divorzile.
Con le rispettive note di trattazione, i coniugi confermavano la loro richiesta sicchè la causa, previo deposito della sentenza di separazione ed omologa munita dell'attestazione del passaggio in giudicato, era rimessa al collegio per la decisione, sulle conformi conclusioni delle parti.
IN DIRITTO
Ricorre nella specie una delle ipotesi di cui all'art. 3 n° 2 lett. b) della Legge 898/1970 e successive modifiche, come si rileva dalla documentazione in atti.
È da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita in ragione della comune volontà espressa dalle parti d'addivenire alla pronunzia divorzile.
Le condizioni concordate appaiono congrue rispetto alle esigenze delle parti e conformi agli interessi della prole sicchè ad esse il collegio si conforma.
Sussistono, pertanto, i presupposti per l'accoglimento della domanda, con compensazione delle spese di causa attesa la congiunta richiesta.
P.T.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti il 24 giugno 2000 nel Comune di Terracina, alle condizioni di cui all'accordo depositato il 09 agosto 2024; ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Terracina di provvedere pagina 2 di 3
all'annotazione della presente sentenza (R.A.M. dell'anno 2000 Parte II Serie A n° 7); compensa le spese di causa.
LATINA, 18 aprile 2025
Il Presidente Estensore
Dott. Pier Luigi De Cinti
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
SPECIALE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Pier Luigi De Cinti Presidente Est. dott. Claudia Marra Giudice dott. Tania Monetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1361/2024 promossa da
(C.F. ), con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. D'ALESSIO MARIA RITA, elettivamente domiciliato in VIA XXIV MAGGIO 6 04014 PONTINIA presso il difensore avv. D'ALESSIO MARIA RITA
RICORRENTE
e
(C.F. , con il patrocinio Controparte_1 C.F._2 dell'avv. LATINI ANTENISCA, elettivamente domiciliata in SABAUDIA VIA CARLO ALBERTO 180/b presso il difensore avv. LATINI
ANTENISCA
RICORRENTE
e con la partecipazione del P.M. in sede.
pagina 1 di 3
OGGETTO: cessazione degli effetti civili
CONCLUSIONI: come da note di trattazione.
IN FATTO
Con ricorso cumulativo il ricorrente domandava la pronunzia della sentenza di separazione e, all'esito, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni contestualmente precisate.
Costituendosi la resistente, aderendo alle pronunzie sullo stato, concludeva in modo difforme sulle condizioni accessorie.
All'esito, quindi, della trasformazione del rito in congiunto, era emessa la sentenza non definitiva di separazione ed omologa nonchè rimessa la causa sul ruolo per la decisione della domanda divorzile.
Con le rispettive note di trattazione, i coniugi confermavano la loro richiesta sicchè la causa, previo deposito della sentenza di separazione ed omologa munita dell'attestazione del passaggio in giudicato, era rimessa al collegio per la decisione, sulle conformi conclusioni delle parti.
IN DIRITTO
Ricorre nella specie una delle ipotesi di cui all'art. 3 n° 2 lett. b) della Legge 898/1970 e successive modifiche, come si rileva dalla documentazione in atti.
È da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita in ragione della comune volontà espressa dalle parti d'addivenire alla pronunzia divorzile.
Le condizioni concordate appaiono congrue rispetto alle esigenze delle parti e conformi agli interessi della prole sicchè ad esse il collegio si conforma.
Sussistono, pertanto, i presupposti per l'accoglimento della domanda, con compensazione delle spese di causa attesa la congiunta richiesta.
P.T.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti il 24 giugno 2000 nel Comune di Terracina, alle condizioni di cui all'accordo depositato il 09 agosto 2024; ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Terracina di provvedere pagina 2 di 3
all'annotazione della presente sentenza (R.A.M. dell'anno 2000 Parte II Serie A n° 7); compensa le spese di causa.
LATINA, 18 aprile 2025
Il Presidente Estensore
Dott. Pier Luigi De Cinti
pagina 3 di 3