Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 06/03/2025, n. 115 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 115 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE CIVILE DI CHIETI in composizione collegiale, in persona dei sig.ri magistrati:
1) Dott. Guido CAMPLI, Presidente;
2) Dott. Alessandro CHIAUZZI, Giudice;
3) Dott. Francesco TURCO, Giudice Relatore;
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 1305 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024 TRA
(C.F.: , elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Chieti, Via Arniense n. 162, presso lo studio dell'Avv. Antonello Remigio, che lo rappresenta e difende come da procura in atti. RICORRENTE E (C.F.: Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE/CONTUMACE E
presso questo Tribunale. Controparte_2
INTERVENTORE NECESSARIO OGGETTO: separazione giudiziale. CONCLUSIONI: per il ricorrente:
1. Dichiarare la separazione personale giudiziale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati;
2. Confermare l'affido delle minori alla madre del ricorrente sig.ra . Parte_2 RAGIONI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 20.11.2024, il sig. ha chiesto Parte_1 pronunciarsi la separazione dalla coniuge sig.ra con Controparte_1 la quale ha contratto matrimonio celebrato in Casalincontrada il 30 ottobre 2014, iscritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune al n. 4, parte I, dell'anno 2014. Ha esposto che dall'unione sono nate, a Chieti, le figlie , il 4.11.2014, e Per_1
il 21.3.2018. Per_2
Ha dichiarato di essere sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico a far data dal 25.1.2024, momento in cui la sig.ra ha lasciato l'abitazione coniugale in Casalincontrada, Controparte_1 che le figlie minori, giusta decreto del Tribunale dei Minorenni di L'Aquila, sono affidate alla di lui madre, sig.ra , a causa della decadenza di Parte_2 entrambi i genitori dalla responsabilità genitoriale e di non aver più notizie della resistente dai primi di febbraio. La sig.ra è rimasta contumace. Controparte_1
Ciò detto, osserva il Collegio che la richiesta del sig. può essere Pt_1 accolta non essendo più contestato che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere ricostituita.
Stante l'interess ia sullo status, la sig.ra CP_1 va condannata a rifondere allo Stato il 50% delle spese di lite.
[...]
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, deduzione o eccezione disattesa così provvede: 1) dichiara la separazione coniugale dei sig.ri Parte_1
(C.F.: e (C.F.: C.F._1 Controparte_1
C.F._2
2) conferma l'affidamento delle figlie minori (C.F.: Persona_3
e (C.F.: C.F._3 Persona_4
alla sig.ra (C.F.: C.F._4 Parte_2
); C.F._5
3) ordina l'annotazione della sentenza, al suo passaggio in giudicato, nei registri dello stato civile del Comune di Casalincontrada;
4) condanna (C.F.: a Controparte_1 C.F._2 rifondere allo Stato il 50% delle spese di lite che liquida per il totale, su cui operare il calcolo, in € 98,00 per esborsi ed € 3.809,00 per compensi di avvocato oltre spese generali nella misura del 15%, CPA ed IVA come per legge. Così deciso in Chieti, alla Camera di Consiglio del 4.3.2025.
Il Giudice Relatore
Dott. Francesco TURCO Il Presidente Dott. Guido CAMPLI