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Sentenza 5 maggio 2025
Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 05/05/2025, n. 200 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 200 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 290/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale
in composizione collegiale in persona dei magistrati: dott. Marco Tremolada Presidente dott.ssa Marta Paganini Giudice dott. Alessandro Colnaghi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo generale di volontaria giurisdizione.
290/2025 promossa con ricorso congiunto da:
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BARRA ELENA Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BARRA Controparte_1 C.F._2
ELENA
con l'intervento del
Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
CONCLUSIONI
“CONDIZIONI
A. I coniugi vivranno separati nel rispetto reciproco. B. Attese le reciproche condizioni economiche dei coniugi, tenuto conto dell'apporto fornito da ciascuno dei ricorrenti per la ristrutturazione dell'immobile adibito a casa familiare ed in virtù delle positive relazioni familiari che legano il signor ai genitori della moglie, Controparte_1
proprietari della casa coniugale, la signora ha rilasciato la casa coniugale, che è Parte_1
stata concessa al signor in godimento a titolo di comodato dai proprietari, Controparte_1
signori e , quantomeno fino al 30.09.2031. Ciò a titolo di compensazione e Pt_1 Per_1
restituzione di quanto dal signor già versato per la ristrutturazione del predetto CP_1
immobile.
C. I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e rinunciano reciprocamente a qualunque contributo per il mantenimento e/o gli alimenti.
D. La signora si accolla, in via esclusiva, il residuo mutuo ipotecario nonché il Parte_1
residuo debito erogato in favore dei coniugi dalla signora zia della medesima, per Per_2
l'attuale somma complessiva di euro 145.571,34.
E. I coniugi danno atto di non avere ulteriori proprietà mobiliari o immobiliari in comune e di avere preventivamente definito ogni ulteriore questione di carattere economico.
*** ***
Tanto premesso, i ricorrenti ut supra rappresentati e difesi
DICHIARANO
ai sensi e per gli effetti dell'art. 473 bis 51 di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e di non volersi riconciliare,
DICHIARANO
che non sono intervenuti provvedimenti emessi dall'autorità giudiziaria né tantomeno sono pendenti procedimenti aventi a oggetto le medesime domande svolte nel presente procedimento o domande ad esso connesse.
CHIEDONO
che l'Ill.mo Tribunale adito voglia omologare la loro separazione consensuale alle condizioni sopra elencate, ordinandone la relativa annotazione nei registri di stato civile.” RAGIONI DELLA DECISIONE
I coniugi e hanno contratto matrimonio con rito Parte_1 Controparte_1
concordatario il 22/09/2012 a Valmadrera e dalla loro unione non sono nati figli.
Con ricorso per separazione consensuale ex artt. 473 bis.47 e 473 bis.51 c.p.c. depositato in data 24/02/2025, i coniugi hanno richiesto pronuncia di separazione personale alle condizioni sopra riportate.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., avendo i coniugi fatto richiesta di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, è stata data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51, terzo comma c.p.c. il quale ha chiesto di pronunciare la separazione personale tra i coniugi alle condizioni concordate tra le parti.
Le parti hanno quindi depositato le note scritte nel termine assegnato.
La domanda diretta a ottenere la separazione personale è meritevole di accoglimento in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
la domanda congiunta dei coniugi può, infatti, essere recepita poiché regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti personali ed economici.
Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Pronuncia la separazione personale dei coniugi , Parte_1 Controparte_1
che hanno contratto matrimonio con rito concordatario a Valmadrera il 22/09/2012, con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, reg. atti di matrimonio, anno 2012, parte II, serie A, numero 16;
2) Omologa le condizioni di separazione e ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni stabilite concordemente dalle parti, come sopra indicate, da intendersi qui integralmente trascritte;
3) Compensa integralmente le spese di lite fra le parti. Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune di VALMADRERA per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Lecco, 29/04/2025
Il Giudice relatore Il Presidente
dr.ssa Marta Paganini dott. Marco Tremolada
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale
in composizione collegiale in persona dei magistrati: dott. Marco Tremolada Presidente dott.ssa Marta Paganini Giudice dott. Alessandro Colnaghi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo generale di volontaria giurisdizione.
290/2025 promossa con ricorso congiunto da:
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BARRA ELENA Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BARRA Controparte_1 C.F._2
ELENA
con l'intervento del
Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
CONCLUSIONI
“CONDIZIONI
A. I coniugi vivranno separati nel rispetto reciproco. B. Attese le reciproche condizioni economiche dei coniugi, tenuto conto dell'apporto fornito da ciascuno dei ricorrenti per la ristrutturazione dell'immobile adibito a casa familiare ed in virtù delle positive relazioni familiari che legano il signor ai genitori della moglie, Controparte_1
proprietari della casa coniugale, la signora ha rilasciato la casa coniugale, che è Parte_1
stata concessa al signor in godimento a titolo di comodato dai proprietari, Controparte_1
signori e , quantomeno fino al 30.09.2031. Ciò a titolo di compensazione e Pt_1 Per_1
restituzione di quanto dal signor già versato per la ristrutturazione del predetto CP_1
immobile.
C. I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e rinunciano reciprocamente a qualunque contributo per il mantenimento e/o gli alimenti.
D. La signora si accolla, in via esclusiva, il residuo mutuo ipotecario nonché il Parte_1
residuo debito erogato in favore dei coniugi dalla signora zia della medesima, per Per_2
l'attuale somma complessiva di euro 145.571,34.
E. I coniugi danno atto di non avere ulteriori proprietà mobiliari o immobiliari in comune e di avere preventivamente definito ogni ulteriore questione di carattere economico.
*** ***
Tanto premesso, i ricorrenti ut supra rappresentati e difesi
DICHIARANO
ai sensi e per gli effetti dell'art. 473 bis 51 di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e di non volersi riconciliare,
DICHIARANO
che non sono intervenuti provvedimenti emessi dall'autorità giudiziaria né tantomeno sono pendenti procedimenti aventi a oggetto le medesime domande svolte nel presente procedimento o domande ad esso connesse.
CHIEDONO
che l'Ill.mo Tribunale adito voglia omologare la loro separazione consensuale alle condizioni sopra elencate, ordinandone la relativa annotazione nei registri di stato civile.” RAGIONI DELLA DECISIONE
I coniugi e hanno contratto matrimonio con rito Parte_1 Controparte_1
concordatario il 22/09/2012 a Valmadrera e dalla loro unione non sono nati figli.
Con ricorso per separazione consensuale ex artt. 473 bis.47 e 473 bis.51 c.p.c. depositato in data 24/02/2025, i coniugi hanno richiesto pronuncia di separazione personale alle condizioni sopra riportate.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., avendo i coniugi fatto richiesta di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, è stata data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51, terzo comma c.p.c. il quale ha chiesto di pronunciare la separazione personale tra i coniugi alle condizioni concordate tra le parti.
Le parti hanno quindi depositato le note scritte nel termine assegnato.
La domanda diretta a ottenere la separazione personale è meritevole di accoglimento in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
la domanda congiunta dei coniugi può, infatti, essere recepita poiché regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti personali ed economici.
Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Pronuncia la separazione personale dei coniugi , Parte_1 Controparte_1
che hanno contratto matrimonio con rito concordatario a Valmadrera il 22/09/2012, con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, reg. atti di matrimonio, anno 2012, parte II, serie A, numero 16;
2) Omologa le condizioni di separazione e ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni stabilite concordemente dalle parti, come sopra indicate, da intendersi qui integralmente trascritte;
3) Compensa integralmente le spese di lite fra le parti. Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune di VALMADRERA per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Lecco, 29/04/2025
Il Giudice relatore Il Presidente
dr.ssa Marta Paganini dott. Marco Tremolada