Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 25/03/2025, n. 874 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 874 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MESSINA SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro dott.ssa Graziella Bellino, in esito all'udienza del 24.3.2025 sostiuita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 6357 / 2022 R.G. e vertente
TRA
nata a [...] il 18/7/ 1981, nato a [...] il [...] nella Parte_1 Parte_2 qualità di eredi di nato a [...] il [...] e deceduto il 22/02/2024 ricorrenti Persona_1 rappresentati e difesi dall'avvocato Ramona Arena
CONTRO
, c.f in persona del legale rappresentante pro tempore, resistente rappresentato e CP_1 P.IVA_1 difesa dall'avv. Oliviero Atzeni
Oggetto: pensione di vecchiaia anticipata
Motivi in fatto ed in diritto della Decisione
Con ricorso depositato il 16.11.2022 esponeva di aver presentato in data 13.09.2019 Persona_1 domanda al fine di ottenere il riconoscimento della pensione di vecchiaia anticipata. Lamentava che CP_ l' aveva respinto la domanda non riconoscendo un'invalidità pari o superiore all'80%. Precisava che avverso tale decisione aveva proposto ricorso amministrativo che veniva disatteso. Chiedeva, pertanto il riconoscimento della pensione di vecchiaia anticipata sin dalla data di presentazione della domanda amministrativa con condanna di parte resistente al pagamento della relativa prestazione, oltre interessi legali calcolati dalle singole scadenze dei ratei fino all'effettivo soddisfo.
Si costituiva in giudizio l' contestando la fondatezza del ricorso del quale chiedeva il rigetto. CP_1
In data 18.3.2024 si costituivano gli eredi insistendo nella domanda.
L'udienza del 24.3.2025 veniva sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte ed in esito al deposito delle stesse la causa veniva decisa.
Nel merito la domanda risulta parzialmente fondata e va accolta nei limiti di seguito specificati.
L'art. 1 del d.lgs. 503/1992, recante disposizioni in materia di "età per il pensionamento di vecchiaia", così dispone: “Il diritto alla pensione di vecchiaia a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti è subordinato al compimento dell'età indicata, per ciascun periodo. Il 1
gli assicurati che alla data di entrata in vigore del presente decreto prestano ancora attività lavorativa, pur avendo maturato i requisiti per aver diritto alla pensione di vecchiaia, sono esonerati dall'obbligo della comunicazione di cui al richiamato articolo 6, comma 2; sono altresì esonerati dall'anzidetto obbligo gli assicurati che maturino i requisiti previsti entro sei mesi successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto, fermo restando
l'obbligo per gli assicurati stessi di effettuare la comunicazione sopra considerata non oltre la data in cui i predetti requisiti sono maturati.
La percentuale annua di commisurazione della pensione per ogni anno di anzianità contributiva acquisita per effetto di opzione esercitata ai sensi dell'articolo 4 della legge 9 dicembre 1977, n.903, e dell'articolo 6 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n.791, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 1982, n.54, ai fini della permanenza in servizio oltre le età di cui al comma 1, è incrementata di un punto percentuale fino al compimento del 60° anno di età per le donne e 65° per gli uomini e di mezzo punto percentuale negli altri casi, anche in deroga all'articolo 11, comma
2, della legge 30 aprile 1969, n.153. Gli incentivi indicati sono attribuiti, comunque, fino al raggiungimento dell'anzianità contributiva massima utile. Per gli anni successivi viene riconosciuta la maggiorazione della pensione di cui al comma 6 dell'articolo 6 della legge 29 dicembre 1990, n.407.
Le percentuali annue di rendimento attribuite ai sensi del comma 3 restano acquisite indipendentemente dalla successiva applicazione dell'elevazione del requisito di età prevista dal comma 1.
Il trattamento pensionistico derivante dall'applicazione dei commi 2 e 3 non può comunque superare l'importo della retribuzione pensionabile prevista dai singoli ordinamenti.
Sono confermati i requisiti per la pensione di vecchiaia in vigore alla data del 31 dicembre 1992 per i lavoratori non vedenti.
Il conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia è subordinato alla cessazione del rapporto di lavoro.
L'elevazione dei limiti di età di cui al comma 1 non si applica agli invalidi in misura non inferiore all'80 per cento".
Con riferimento al caso di specie, non vi sono dubbi sulla sussistenza dei requisiti sanitari richiesti per la concessione della pensione di vecchiaia anticipata, essendo emerso attraverso indagini che era affetto da “SPONDILOARTROSI LOMBARE CON INTERESSAMENTO Persona_2
RADICOLARE PERIFERICO CON SEGNI DI DEFICIT FUNZIONALE. SINDROME
ANSIOSO-DEPRESSIVA, DISTURBO DELL'ADATTAMENTO CRONICO CON ANSIA E
DEPRESSIONE, ” determinante un'invalidità dell'84% a decorrere dalla Controparte_2 domanda amministrativa.
Nel caso di specie risultano inoltre sussistenti in capo alla ricorrente, in base alla documentazione in atti, il requisito contributivo e quello anagrafico.
Si richiama infine la giurisprudenza di legittimità secondo cui “ In tema di pensione di vecchiaia anticipata, di cui all'art. 1, c. 8 della l. 503 del 1992, il regime delle c.d. finestre previsto dall'art. 12 del d.l. n. 78 del 2010 si applica anche agli invalidi in misura non inferiore all'80%, come si desume dal chiaro tenore testuale della norma, che
2 individua in modo ampio l'ambito soggettivo di riferimento per lo slittamento di un anno dell'accesso alla pensione di vecchiaia, esteso non solo ai soggetti che, a decorrere dall'anno 2011, maturano il diritto a 65 anni per gli uomini e a
60 anni per le donne, ma anche a tutti i soggetti che negli altri casi maturano il diritto di accesso al pensionamento di vecchiaia alle età previste dagli specifici ordinamenti (Cass. n. 29191/2018).
Alla luce della giurisprudenza citata trova applicazione anche con riferimento alla pensione di vecchiaia anticipata il regime delle c.d. finestre con conseguente slittamento di un anno dell'accesso alla pensione di vecchiaia.
Sulla base delle considerazioni che precedono parte resistente va condannata alla corresponsione dei relativi ratei dal 13.9.2020 alla data del decesso di Persona_1
Competono sui singoli ratei la rivalutazione monetaria e gli interessi legali, in analogia a quanto stabilito per i crediti previdenziali dalla sentenza n. 156/1991 della Corte Costituzionale (v. Corte
Cost. n. 196 del 19.4.1993). Va ovviamente fatta salva l'applicabilità dell'art. 16 L. 30.12.1991 n. 412, che detta nuovi criteri per il risarcimento dei danni consequenziali a ritardato pagamento di prestazioni pecuniarie di natura previdenziale, che è comunque da escludere in caso di mora precedente la data di entrata in vigore della legge (Corte Cost. n. 394 del 7.10.1992).
Atteso l'esito della lite le spese vanno compensate in ragione di un terzo e la restante quota viene posta a carico dell' così come liquidata in dispositivo tenuto conto del valore della controversia CP_1 ed applicati i minimi tariffari attesa la durata del giudizio. Pone le spese di c.t.u., separatamente CP_ liquidate, a carico dell'
P.Q.M.
definitivamente pronunziando dichiara il diritto di al conseguimento della pensione Persona_1 di vecchiaia anticipata ex art. 1 comma 8, d.lgs. 503/1992 e condanna l in persona del legale CP_1 rappresentante pro tempore, a corrispondere in favore degli eredi pro quota i relativi ratei con decorrenza, ad ogni effetto di legge, dal 13.9.2020 fino al decesso di (22.2.2024), con Persona_1 rivalutazione monetaria e interessi legali, salva applicazione art.16 L. 412/91.
Compensa le spese del giudizio in ragione di un terzo e condanna l' al pagamento della restante CP_1 quota che si liquidano in euro 3091,00 oltre spese generali iva e cpa di cui 1.305,00 oltre spese generali iva e cpa da distrarsi in favore dell'avv. Pierpaolo Caruso ed euro 1786,00 oltre spese generali iva e cpa da distrarsi in favore dell'avv. Ramona Arena;
CP_ pone le spese di c.t.u., separatamente liquidate, a carico dell'
Messina, 25.03.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Graziella Bellino
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