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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 02/10/2025, n. 1175 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 1175 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 214/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BENEVENTO
Seconda Sezione CIVILE
Il Tribunale di EV, in persona del G.U., Dott. Antonietta
Genovese, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 214 R.G.A.C., anno 2024, assegnata in decisione nell'udienza del 22 settembre 2025, vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Antonietta Parte_1
Fortunato, elettivamente domiciliata presso il suo Studio in
Morcone (BN) alla Via Roma, 114/116
Appellante
E
CP_1
Appellato contumace
Conclusioni: come da verbale di udienza del 22 settembre 2025, da intendersi qui interamente trascritto
Svolgimento del processo proponeva appello avverso la sentenza n. Parte_1
820/2023, emessa dal Giudice di Pace di EV, con la quale veniva rigettata l'opposizione da lei proposta avverso il pagina 1 di 4 decreto ingiuntivo emesso su istanza di , che Controparte_2
richiedeva il pagamento della somma di € 2447,13, a suo dire corrisposta in prestito alla per pagare un debito Pt_1
tributario.
A sostegno dell'appello deduceva la erroneità della sentenza, in quanto basata sulla deposizione resa dal teste , Testimone_1
ex marito della inattendibile, stante la pendenza con la Pt_1
stessa numerosi contenziosi penali e civili iscritti presso il
Tribunale di EV.
Non si costituiva l'appellato.
All'udienza del 22 settembre 2025 la causa veniva riservata in decisione
Motivi della decisione
Deve premettersi che risulta dagli atti pacifica l'avvenuta corresponsione, da parte del , della somma indicata in CP_1
decreto ingiuntivo;
è infatti incontestato che l'appellato ha provveduto all'estinzione di un debito tributario della odierna appellante.
La non contestando tale circostanza, sostiene che la Pt_1
somma non sia stata concessa in prestito, avendo il CP_1
semplicemente provveduto al pagamento ex art. 1180, e che non risulterebbe dimostrato l'obbligo di restituzione della somma.
In proposito, deve evidenziarsi che, come sovente ribadito dalla
Suprema Corte, chi chiede in giudizio la restituzione di somme date in prestito deve dimostrare non solo l'avvenuta consegna delle somme stesse, ma anche il titolo della consegna, da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione.
pagina 2 di 4 Nella fattispecie in esame, il aveva l'onere di dimostrare CP_2
che il pagamento della cartella di pagamento fosse avvenuta con l'intento di corrispondere in prestito, con obbligo di restituzione, la somma da lui versata a Equitalia per estinguere il debito della
Pt_1
A tale onere l'appellato ha adempiuto;
dall'esame degli atti può infatti ritenersi provato che il titolo del pagamento effettuato dal sia stato effettivamente quello di dare la somma in CP_1
prestito; tanto emerge, infatti, non solo dalla deposizione resa da , ma anche da quella di sorella Testimone_1 Tes_2
dell'appellante.
Entrambi hanno riferito che fu la a chiedere al di Pt_1 CP_1
aiutarla per il pagamento del debito tributario, con l'intento di restituire la somma.
Suffragano tale conclusione le circostanze indicate dal CP_1
in primo grado, il quale ovviamente poteva avere conoscenza del debito dell soltanto a seguito di sua richiesta, e la Pt_1
mancata risposta della stessa all'interrogatorio formale deferitole.
L'appello va dunque rigettato
Nulla per le spese, stante la contumacia della parte vittoriosa
P . Q M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , nei confronti di , Parte_1 CP_1
avverso la sentenza n. 820/23, emessa dal Giudice di Pace di
EV così provvede:
1)Rigetta l'appello
2)Nulla per le spese pagina 3 di 4 3)Condanna l'appellante al versamento di una somma pari al doppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater,
d.p.r.n. 115 del 30 maggio 2002
EV 30 settembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa A. Genovese
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BENEVENTO
Seconda Sezione CIVILE
Il Tribunale di EV, in persona del G.U., Dott. Antonietta
Genovese, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 214 R.G.A.C., anno 2024, assegnata in decisione nell'udienza del 22 settembre 2025, vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Antonietta Parte_1
Fortunato, elettivamente domiciliata presso il suo Studio in
Morcone (BN) alla Via Roma, 114/116
Appellante
E
CP_1
Appellato contumace
Conclusioni: come da verbale di udienza del 22 settembre 2025, da intendersi qui interamente trascritto
Svolgimento del processo proponeva appello avverso la sentenza n. Parte_1
820/2023, emessa dal Giudice di Pace di EV, con la quale veniva rigettata l'opposizione da lei proposta avverso il pagina 1 di 4 decreto ingiuntivo emesso su istanza di , che Controparte_2
richiedeva il pagamento della somma di € 2447,13, a suo dire corrisposta in prestito alla per pagare un debito Pt_1
tributario.
A sostegno dell'appello deduceva la erroneità della sentenza, in quanto basata sulla deposizione resa dal teste , Testimone_1
ex marito della inattendibile, stante la pendenza con la Pt_1
stessa numerosi contenziosi penali e civili iscritti presso il
Tribunale di EV.
Non si costituiva l'appellato.
All'udienza del 22 settembre 2025 la causa veniva riservata in decisione
Motivi della decisione
Deve premettersi che risulta dagli atti pacifica l'avvenuta corresponsione, da parte del , della somma indicata in CP_1
decreto ingiuntivo;
è infatti incontestato che l'appellato ha provveduto all'estinzione di un debito tributario della odierna appellante.
La non contestando tale circostanza, sostiene che la Pt_1
somma non sia stata concessa in prestito, avendo il CP_1
semplicemente provveduto al pagamento ex art. 1180, e che non risulterebbe dimostrato l'obbligo di restituzione della somma.
In proposito, deve evidenziarsi che, come sovente ribadito dalla
Suprema Corte, chi chiede in giudizio la restituzione di somme date in prestito deve dimostrare non solo l'avvenuta consegna delle somme stesse, ma anche il titolo della consegna, da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione.
pagina 2 di 4 Nella fattispecie in esame, il aveva l'onere di dimostrare CP_2
che il pagamento della cartella di pagamento fosse avvenuta con l'intento di corrispondere in prestito, con obbligo di restituzione, la somma da lui versata a Equitalia per estinguere il debito della
Pt_1
A tale onere l'appellato ha adempiuto;
dall'esame degli atti può infatti ritenersi provato che il titolo del pagamento effettuato dal sia stato effettivamente quello di dare la somma in CP_1
prestito; tanto emerge, infatti, non solo dalla deposizione resa da , ma anche da quella di sorella Testimone_1 Tes_2
dell'appellante.
Entrambi hanno riferito che fu la a chiedere al di Pt_1 CP_1
aiutarla per il pagamento del debito tributario, con l'intento di restituire la somma.
Suffragano tale conclusione le circostanze indicate dal CP_1
in primo grado, il quale ovviamente poteva avere conoscenza del debito dell soltanto a seguito di sua richiesta, e la Pt_1
mancata risposta della stessa all'interrogatorio formale deferitole.
L'appello va dunque rigettato
Nulla per le spese, stante la contumacia della parte vittoriosa
P . Q M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , nei confronti di , Parte_1 CP_1
avverso la sentenza n. 820/23, emessa dal Giudice di Pace di
EV così provvede:
1)Rigetta l'appello
2)Nulla per le spese pagina 3 di 4 3)Condanna l'appellante al versamento di una somma pari al doppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater,
d.p.r.n. 115 del 30 maggio 2002
EV 30 settembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa A. Genovese
pagina 4 di 4