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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanusei, sentenza 19/03/2025, n. 76 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanusei |
| Numero : | 76 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 431/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LANUSEI nella persona del giudice dott.ssa Giada Rutili ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 431 ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2022 promossa da:
(c.f. ) e (c.f. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliati in Tertenia, presso lo studio dell'Avv. Anna Maria Sotgia, che li rappresenta e difende come da procura speciale allegata all'atto di citazione, attori contro
TO LA con sede in Muravera Controparte_1
via Roma n. 2; , residente in [...]; , residente in Tes_1 Persona_1
via Nazionale snc Cardedu;
residente in [...]; Persona_2 [...]
, residente in [...]; residente in [...]in Controparte_2 CP_3
via Grazia Deledda n. 30; , residente in [...]; Tes_2 [...]
residente in [...]; , residente in [...] CP_4
Grazia Deledda n. 1 int. 8; , residente in [...]; CP_5 Controparte_6
,
[...]
convenuti contumaci
Oggetto: diritti reali accertamento di acquisto per intervenuta usucapione
Conclusioni nell'interesse degli attori (atto di citazione):
“Piaccia al Tribunale Ill.mo contrariis reiectis così giudicare
NEL MERITO
pagina 1 di 5 - In particolare accertare e dichiarare che la sig.ra ha posseduto pacificamente ed Parte_1
ininterrottamente per più di vent'anni i terreni agricoli, siti nel Comune di Gairo (Nu), Località Campu
Mannu, distinti in catasto terreni al fg 38 mappali 1887 di mq 687, fg 38 mappale 1886 di mq 685, fg
38 mappale 1891 di mq 371, fg 38 mappale 1892 di mq 43, fg 38 mappale 223 di mq 210, fg 38 mappale 226 di mq 125 e il sig. ha posseduto pacificamente ed ininterrottamente per più Parte_2
di vent'anni il terreno agricolo, sito nel Comune di Gairo (Nu), Località Campu Mannu, distinto in catasto terreni al fg 38 mappali 1890 di mq 660.
Conseguentemente riconoscere in forza della maturata usucapione a ciascuno per la quota e mappali di competenza il pieno ed esclusivo diritto di proprietà sui suddetti immobili per effetto dell'intervenuta usucapione ventennale.
- Vinte le spese e competenze di causa in caso di resistenza”.
***
Motivi in fatto e diritto della decisione
e hanno adito l'intestato Tribunale al fine di accertare e sentir dichiarare Parte_1 Parte_2
di essere proprietari, per intervenuta usucapione, dei terreni siti in località “Campu Mannu” del
Comune di Gairo, rispettivamente, del terreno distinto al Catasto Terreni al foglio 38, Parte_1
particelle 1887, 1886, 1891, 1892, 223 e 226 e del terreno distinto al Catasto Terreni al Parte_2
foglio 38, particella 1890.
Gli attori hanno dedotto di avere utilizzato, per oltre vent'anni e dall'anno 1990, in modo pacifico, pubblico e continuato, ciascuno i rispettivi terreni siti in Gairo, provvedendo alla bonifica, alla pulizia periodica ed alla coltivazione degli stessi. Gli attori hanno assunto di avere sostituito, nell'anno 2018, la precedente recinzione con una nuova, costituita da rete metallica e pali in ferro e di avere apposto, ciascuno nella sua proprietà, un cancello di ingresso.
Gli attori hanno chiesto, quindi, che, accertato il possesso ex art. 1158 c.c. continuo, ininterrotto, pacifico e pubblico per oltre vent'anni, il Tribunale dichiarasse l'intervenuto acquisto a titolo originario per usucapione ciascuno degli immobili rispettivamente indicati.
I convenuti, regolarmente citati in causa, non si sono costituiti e ne è stata dichiarata la contumacia.
La causa è stata istruita con prove documentali e prova per testi.
***
La domanda di parte attrice merita accoglimento per le ragioni di seguito indicate.
Il disposto normativo dell'art. 1158 c.c. prevede che “La proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per venti anni” e, a norma dell'art. 1140 c.c., “il possesso è il potere sulla cosa che si manifesta in un'attività
pagina 2 di 5 corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale”.
Dal combinato disposto delle norme appena riportate, è evidente come l'acquisto a titolo originario - usucapione - della proprietà di un determinato bene immobile sia il frutto della disponibilità fisica dello stesso, con volontà inequivoca di voler estromettere chiunque altro dall'utilizzabilità del medesimo protratta per un determinato lasso di tempo previsto dalla legge e manifestata con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rivelare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all'inerzia del titolare del diritto (in tal senso, Cass. Civ., 11 maggio 1996 n. 4436; Cass. Civ., 4 febbraio 2015 n. 2043).
Secondo costante giurisprudenza di legittimità, colui che agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve fornire la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva consistenti in un elemento materiale (corpus), integrato dall'esercizio sul bene di poteri corrispondenti a quelli del proprietario, effettuato in modo pacifico, pubblico, continuo e non interrotto, nonché in un elemento soggettivo (animus rem sibi habendi), costituito dalla volontà del possessore di tenere la cosa in proprio esclusivo dominio, desumibile anche in via presuntiva ed implicita dall'esercizio dell'attività materiale corrispondente al diritto di proprietà
(in tal senso, Cass. Civ., 21 febbraio 2013 n. 4332; Cass. Civ., sez. 2, 11 giugno 2010 n. 14092; Cass.
Civ., sez. 2, 6 agosto 2004 n. 15145).
La continuità del possesso è presunta, ai sensi dell'art. 1142 c.c., secondo cui “il possessore attuale che ha posseduto in tempo più remoto si presume che abbia posseduto nel tempo intermedio”.
Riportando a detti principi il caso di specie, questo Tribunale osserva che la prova orale espletata ha confermato il possesso dei beni per un periodo di oltre vent'anni e dall'inizio degli anni Novanta in capo agli attori.
Ed infatti, i testimoni escussi hanno riferito in maniera univoca sulla durata e sulle modalità di esercizio del possesso, individuando con esattezza e precisione i confini dei terreni oggetto della domanda, di cui hanno fornito riscontro anche nelle fotografie esibitegli in udienza, indicando anche l'estensione dei terreni rispettivamente di e (dichiarazioni dei testi e Parte_1 Pt_2 Testimone_3 Tes_4
, rese all'udienza del 5 febbraio 2025).
[...]
e hanno riferito, per averli visti personalmente, che, dall'inizio degli Testimone_3 Tes_4
anni Novanta, e si sono occupati ognuno della cura del proprio fondo, Parte_1 Parte_2
attraverso la coltivazione di ortaggi e legumi, tra cui ceci, fave e piselli (teste ), Testimone_3 nonché l'aratura del grano e dell'erba per il bestiame (teste ), oltre che della pulizia Tes_4
periodica di tali fondi. Il teste ha riferito di avere visto nel 2024 degli asini che effettuavano la Tes_3
raspatura del terreno.
pagina 3 di 5 I testi hanno saputo riferire che i terreni degli attori sono sempre stati recintati con filo spinato o comunque con una “reticella” e che, in seguito, ciascuno di essi ha provveduto a sostituire la recinzione con rete metallica e pali in ferro, per averli aiutati (teste o visti personalmente (teste Tes_3 Tes_4 eseguire i lavori, precisando che, all'ingresso dei due fondi è stato apposto un cancello, di cui il teste non ricorda il materiale (se legno o ferro), ma che il teste ha riferito essere costituito da un Tes_4 Tes_3 pezzo di rete, che si sposta all'occorrenza. Il teste ha precisato, altresì, che i fondi degli attori Tes_4
sono separati tra loro solo da uno stradello.
Infine, gli stessi testi hanno riferito, per quanto a loro conoscenza, che nessuno abbia mai contestato il possesso degli attori sui rispettivi terreni oggetto di causa, dall'inizio degli anni Novanta ad oggi, per essersi gli stessi sempre comportati come unici proprietari e di averli sempre considerati tali.
Questo Tribunale ritiene che non vi sia ragione alcuna per dubitare dell'attendibilità dei testi, i quali hanno saputo collocare temporalmente e con esattezza i fatti, in ragione della loro conoscenza dei luoghi di causa, in quanto proprietari di terreni vicini a quelli degli attori (il terreno del teste Tes_3
è separato da quelli degli attori dalla strada comunale e dista circa 250 mt;
il terreno di
[...] Tes_4
dista circa 200 mt da quelli degli attori) e assidui frequentatori della zona (il teste ha riferito
[...] Tes_3 di coltivare il suo terreno dall'inizio degli anni Ottanta e di frequentare i luoghi da vecchia data, recandosi vicino a quelli oggetto di causa per delle passeggiate;
il teste ha riferito che il suo Tes_4
terreno, che apparteneva alla famiglia, è di sua proprietà da circa 40 anni).
All'esito dell'istruttoria deve ritenersi che gli attori abbiano provato gli elementi tutti di cui al disposto normativo degli artt. 1158 c.c. e 1140 c.c. e possa essere dichiarato che e Parte_1 Pt_2
hanno acquistato la proprietà ciascuno del rispettivo terreno oggetto di causa per usucapione.
[...]
*
Trattandosi di un giudizio di accertamento, che non trova la sua ragione in fatti addebitabili al convenuto, e in cui la partecipazione del giudice è necessaria e inevitabile al fine della soddisfazione della tutela, i convenuti contumaci, che non hanno resistito in giudizio, non possono dirsi soccombenti e non sono tenuti alla rifusione delle spese di lite in favore degli attori.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) accertato l'avvenuto acquisto per intervenuta usucapione ventennale, dichiara Parte_1
(c.f. ) proprietaria del terreno sito in località “Campu Mannu”, distinto C.F._1
al Catasto Terreni del Comune di Gairo ora Comune di Cardedu al foglio 38, particelle 1887,
1886, 1891, 1892, 223 e 226, qualità seminativo e (c.f. ) Parte_2 C.F._2
pagina 4 di 5 proprietario del terreno distinto al Catasto Terreni del Comune di Gairo al foglio 38, particella
1890, qualità seminativo;
2) nulla sulle spese con riguardo ai convenuti contumaci.
Lanusei, 19 marzo 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Giada Rutili
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LANUSEI nella persona del giudice dott.ssa Giada Rutili ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 431 ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2022 promossa da:
(c.f. ) e (c.f. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliati in Tertenia, presso lo studio dell'Avv. Anna Maria Sotgia, che li rappresenta e difende come da procura speciale allegata all'atto di citazione, attori contro
TO LA con sede in Muravera Controparte_1
via Roma n. 2; , residente in [...]; , residente in Tes_1 Persona_1
via Nazionale snc Cardedu;
residente in [...]; Persona_2 [...]
, residente in [...]; residente in [...]in Controparte_2 CP_3
via Grazia Deledda n. 30; , residente in [...]; Tes_2 [...]
residente in [...]; , residente in [...] CP_4
Grazia Deledda n. 1 int. 8; , residente in [...]; CP_5 Controparte_6
,
[...]
convenuti contumaci
Oggetto: diritti reali accertamento di acquisto per intervenuta usucapione
Conclusioni nell'interesse degli attori (atto di citazione):
“Piaccia al Tribunale Ill.mo contrariis reiectis così giudicare
NEL MERITO
pagina 1 di 5 - In particolare accertare e dichiarare che la sig.ra ha posseduto pacificamente ed Parte_1
ininterrottamente per più di vent'anni i terreni agricoli, siti nel Comune di Gairo (Nu), Località Campu
Mannu, distinti in catasto terreni al fg 38 mappali 1887 di mq 687, fg 38 mappale 1886 di mq 685, fg
38 mappale 1891 di mq 371, fg 38 mappale 1892 di mq 43, fg 38 mappale 223 di mq 210, fg 38 mappale 226 di mq 125 e il sig. ha posseduto pacificamente ed ininterrottamente per più Parte_2
di vent'anni il terreno agricolo, sito nel Comune di Gairo (Nu), Località Campu Mannu, distinto in catasto terreni al fg 38 mappali 1890 di mq 660.
Conseguentemente riconoscere in forza della maturata usucapione a ciascuno per la quota e mappali di competenza il pieno ed esclusivo diritto di proprietà sui suddetti immobili per effetto dell'intervenuta usucapione ventennale.
- Vinte le spese e competenze di causa in caso di resistenza”.
***
Motivi in fatto e diritto della decisione
e hanno adito l'intestato Tribunale al fine di accertare e sentir dichiarare Parte_1 Parte_2
di essere proprietari, per intervenuta usucapione, dei terreni siti in località “Campu Mannu” del
Comune di Gairo, rispettivamente, del terreno distinto al Catasto Terreni al foglio 38, Parte_1
particelle 1887, 1886, 1891, 1892, 223 e 226 e del terreno distinto al Catasto Terreni al Parte_2
foglio 38, particella 1890.
Gli attori hanno dedotto di avere utilizzato, per oltre vent'anni e dall'anno 1990, in modo pacifico, pubblico e continuato, ciascuno i rispettivi terreni siti in Gairo, provvedendo alla bonifica, alla pulizia periodica ed alla coltivazione degli stessi. Gli attori hanno assunto di avere sostituito, nell'anno 2018, la precedente recinzione con una nuova, costituita da rete metallica e pali in ferro e di avere apposto, ciascuno nella sua proprietà, un cancello di ingresso.
Gli attori hanno chiesto, quindi, che, accertato il possesso ex art. 1158 c.c. continuo, ininterrotto, pacifico e pubblico per oltre vent'anni, il Tribunale dichiarasse l'intervenuto acquisto a titolo originario per usucapione ciascuno degli immobili rispettivamente indicati.
I convenuti, regolarmente citati in causa, non si sono costituiti e ne è stata dichiarata la contumacia.
La causa è stata istruita con prove documentali e prova per testi.
***
La domanda di parte attrice merita accoglimento per le ragioni di seguito indicate.
Il disposto normativo dell'art. 1158 c.c. prevede che “La proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per venti anni” e, a norma dell'art. 1140 c.c., “il possesso è il potere sulla cosa che si manifesta in un'attività
pagina 2 di 5 corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale”.
Dal combinato disposto delle norme appena riportate, è evidente come l'acquisto a titolo originario - usucapione - della proprietà di un determinato bene immobile sia il frutto della disponibilità fisica dello stesso, con volontà inequivoca di voler estromettere chiunque altro dall'utilizzabilità del medesimo protratta per un determinato lasso di tempo previsto dalla legge e manifestata con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rivelare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all'inerzia del titolare del diritto (in tal senso, Cass. Civ., 11 maggio 1996 n. 4436; Cass. Civ., 4 febbraio 2015 n. 2043).
Secondo costante giurisprudenza di legittimità, colui che agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve fornire la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva consistenti in un elemento materiale (corpus), integrato dall'esercizio sul bene di poteri corrispondenti a quelli del proprietario, effettuato in modo pacifico, pubblico, continuo e non interrotto, nonché in un elemento soggettivo (animus rem sibi habendi), costituito dalla volontà del possessore di tenere la cosa in proprio esclusivo dominio, desumibile anche in via presuntiva ed implicita dall'esercizio dell'attività materiale corrispondente al diritto di proprietà
(in tal senso, Cass. Civ., 21 febbraio 2013 n. 4332; Cass. Civ., sez. 2, 11 giugno 2010 n. 14092; Cass.
Civ., sez. 2, 6 agosto 2004 n. 15145).
La continuità del possesso è presunta, ai sensi dell'art. 1142 c.c., secondo cui “il possessore attuale che ha posseduto in tempo più remoto si presume che abbia posseduto nel tempo intermedio”.
Riportando a detti principi il caso di specie, questo Tribunale osserva che la prova orale espletata ha confermato il possesso dei beni per un periodo di oltre vent'anni e dall'inizio degli anni Novanta in capo agli attori.
Ed infatti, i testimoni escussi hanno riferito in maniera univoca sulla durata e sulle modalità di esercizio del possesso, individuando con esattezza e precisione i confini dei terreni oggetto della domanda, di cui hanno fornito riscontro anche nelle fotografie esibitegli in udienza, indicando anche l'estensione dei terreni rispettivamente di e (dichiarazioni dei testi e Parte_1 Pt_2 Testimone_3 Tes_4
, rese all'udienza del 5 febbraio 2025).
[...]
e hanno riferito, per averli visti personalmente, che, dall'inizio degli Testimone_3 Tes_4
anni Novanta, e si sono occupati ognuno della cura del proprio fondo, Parte_1 Parte_2
attraverso la coltivazione di ortaggi e legumi, tra cui ceci, fave e piselli (teste ), Testimone_3 nonché l'aratura del grano e dell'erba per il bestiame (teste ), oltre che della pulizia Tes_4
periodica di tali fondi. Il teste ha riferito di avere visto nel 2024 degli asini che effettuavano la Tes_3
raspatura del terreno.
pagina 3 di 5 I testi hanno saputo riferire che i terreni degli attori sono sempre stati recintati con filo spinato o comunque con una “reticella” e che, in seguito, ciascuno di essi ha provveduto a sostituire la recinzione con rete metallica e pali in ferro, per averli aiutati (teste o visti personalmente (teste Tes_3 Tes_4 eseguire i lavori, precisando che, all'ingresso dei due fondi è stato apposto un cancello, di cui il teste non ricorda il materiale (se legno o ferro), ma che il teste ha riferito essere costituito da un Tes_4 Tes_3 pezzo di rete, che si sposta all'occorrenza. Il teste ha precisato, altresì, che i fondi degli attori Tes_4
sono separati tra loro solo da uno stradello.
Infine, gli stessi testi hanno riferito, per quanto a loro conoscenza, che nessuno abbia mai contestato il possesso degli attori sui rispettivi terreni oggetto di causa, dall'inizio degli anni Novanta ad oggi, per essersi gli stessi sempre comportati come unici proprietari e di averli sempre considerati tali.
Questo Tribunale ritiene che non vi sia ragione alcuna per dubitare dell'attendibilità dei testi, i quali hanno saputo collocare temporalmente e con esattezza i fatti, in ragione della loro conoscenza dei luoghi di causa, in quanto proprietari di terreni vicini a quelli degli attori (il terreno del teste Tes_3
è separato da quelli degli attori dalla strada comunale e dista circa 250 mt;
il terreno di
[...] Tes_4
dista circa 200 mt da quelli degli attori) e assidui frequentatori della zona (il teste ha riferito
[...] Tes_3 di coltivare il suo terreno dall'inizio degli anni Ottanta e di frequentare i luoghi da vecchia data, recandosi vicino a quelli oggetto di causa per delle passeggiate;
il teste ha riferito che il suo Tes_4
terreno, che apparteneva alla famiglia, è di sua proprietà da circa 40 anni).
All'esito dell'istruttoria deve ritenersi che gli attori abbiano provato gli elementi tutti di cui al disposto normativo degli artt. 1158 c.c. e 1140 c.c. e possa essere dichiarato che e Parte_1 Pt_2
hanno acquistato la proprietà ciascuno del rispettivo terreno oggetto di causa per usucapione.
[...]
*
Trattandosi di un giudizio di accertamento, che non trova la sua ragione in fatti addebitabili al convenuto, e in cui la partecipazione del giudice è necessaria e inevitabile al fine della soddisfazione della tutela, i convenuti contumaci, che non hanno resistito in giudizio, non possono dirsi soccombenti e non sono tenuti alla rifusione delle spese di lite in favore degli attori.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) accertato l'avvenuto acquisto per intervenuta usucapione ventennale, dichiara Parte_1
(c.f. ) proprietaria del terreno sito in località “Campu Mannu”, distinto C.F._1
al Catasto Terreni del Comune di Gairo ora Comune di Cardedu al foglio 38, particelle 1887,
1886, 1891, 1892, 223 e 226, qualità seminativo e (c.f. ) Parte_2 C.F._2
pagina 4 di 5 proprietario del terreno distinto al Catasto Terreni del Comune di Gairo al foglio 38, particella
1890, qualità seminativo;
2) nulla sulle spese con riguardo ai convenuti contumaci.
Lanusei, 19 marzo 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Giada Rutili
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