Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 12/02/2025, n. 949 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 949 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
69/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Roma, Sezione Persona, Famiglia e Minori, composta dai sigg.
Magistrati:
1) dott.ssa IA Rotunno - Presidente relatore est.
2) dott.ssa Francesca Romana Salvadori - Consigliere
3) dott. Gabriele Sordi - Consigliere nel giudizio di appello iscritto al n. 69/2024 avverso la sentenza del Tribunale di Roma
n. 16617/2023, pubblicata il 16/11/2023 (causa di separazione personale iscritta al n.
R.G. 24099/2019) tra nata a [...] il [...] (c.f. Parte_1 C.F._1
), rappresentata e difesa dall'avv. Maria Martignetti, presso il cui studio
[...] elettivamente domicilia, in Roma, Viale delle Milizie n. 138
APPELLANTE
e nato a [...] in data [...] (c.f. ), Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avvocato Livia Di Taranto, presso il cui studio elettivamente domicilia, in Roma, Via G. G. Belli n. 36
APPELLATO
Avv. (c.f. ), nella qualità di Curatore speciale della CP_2 C.F._3 minore , nata a Roma il [...], in [...] emesso dal Persona_1
Tribunale Ordinario di Roma, Prima Sezione Civile, in data 09.07.2021, domiciliata presso il suo studio, in Roma, Via Emilio Faà Di Bruno n. 10
APPELLATA- APPELLANTE INCIDENTALE nonché
PROCURATORE GENERALE presso la CORTE di APPELLO di ROMA
INTERVENUTO
Avente ad oggetto: separazione personale
CONCLUSIONI: per Parte_1
1
1) si rimette alla valutazione della Corte di Appello in merito all'opportunità di accogliere la richiesta, avanzata dall'appellante con il ricorso introduttivo del giudizio di II^ grado, di aumentare le frequentazioni con la figlia, tenuto conto dei preminenti interessi della minore;
2) disponga che il marito versi alla moglie, a titolo di assegno di mantenimento l'importo di € 2.400,00 al domicilio di lei entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dalla domanda di primo grado e successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT;
3) disponga che il sig. d' si faccia carico in via esclusiva delle spese CP_1 straordinarie per la figlia, con decorrenza dalla domanda di primo grado;
4) ponga a carico dell'appellato le spese del doppio grado di giudizio. In via istruttoria, si chiede che la Corte di Appello, sospeso di decidere, ammetta le seguenti richieste istruttorie (già articolate in primo grado):
A) ORDINE DI ESIBIZIONE EX ART . 210 C . P . C .;
B) INDAGINI DI POLIZIA TRIBUTARIA.
Per GE D'ST:
“- Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, rigettare le avverse domande poiché infondate in fatto ed in diritto per i motivi descritti nella legenda del presente atto e nei precedenti scritti difensivi che si intendono trascritti e di cui si insiste per l'integrale accoglimento;
- Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, esaminati i file audio e disposta l'audizione di
[...]
, valutare l'eventuale sussistenza dei maltrattamenti in famiglia ai danni PE1 della minore e per gli effetti disporre le idonee misure di protezione Persona_1 della minore per i motivi descritti nella legenda del presente atto al punto A che si intendono trascritti e di cui si insiste per l'integrale accoglimento rigettando la domanda di ampliamento della frequentazione materna e considerando il danno psicologico che detta frequentazione già sta causando alla minore;
Persona_1
- Voglia l'Ecc.ma Corte disporre l'audizione della minore per i motivi Persona_1 descritti nella legenda del presente atto e nei precedenti scritti difensivi che si intendono trascritti e di cui si insiste per l'integrale accoglimento;
- Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello revocare e/o disporre una deminutio dell'assegno di mantenimento alla sig.ra a non oltre € 250 mensili poiché la medesima gode di Pt_1 congrui redditi propri derivanti da attività lavorativa e poiché la medesima coabita nell'immobile del compagno sig. per i motivi descritti nella legenda Controparte_3 del presente atto e nei precedenti scritti difensivi che si intendono trascritti e di cui si insiste per l'integrale accoglimento;
- Voglia l'Ecc.ma Corte confermare la suddivisione delle spese straordinarie per i motivi descritti nella legenda del presente atto e nei precedenti scritti difensivi che si intendono trascritti e di cui si insiste per l'integrale accoglimento;
- Con vittoria di entrambi i gradi di giudizio.”
Per il Curatore speciale della minore: confermare integralmente la sentenza impugnata, modificandola nella parte in cui si prevede che la minore dovrà trascorrere un giorno infrasettimanale con la madre e comunque disporre che: - la frequentazione madre-figlia avverrà secondo le seguenti modalità: a week -end alternati, fatta salva la preminente volontà della minore a poter rifiutare l'incontro così come durante le vacanze scolastiche previo congruo preavviso. In via istruttoria:
- si rimette alla Ecc.ma Corte ogni valutazione sulla necessità di procedere all'audizione della ragazza, già ascoltata in primo grado, più volte incontrata dallo scrivente curatore, destinatario anche di sue comunicazioni mail (v. sopra), essendo
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estremamente chiara la posizione della ragazza. Pertanto, ad avviso della scrivente curatrice, l'audizione della ragazza non solo appare superflua ma anche manifestamente contraria all'interesse della minore, già duramente provata dall'iter giudiziario che l'ha vista e la vede ancora coinvolta.
SVOLGIMENTO DEL FATTO
Con ricorso depositato il 2 maggio 2019 esponeva che: aveva Parte_1
contratto matrimonio concordatario in Roma il 22.07.2000 (atto n. 00913, p. II, s. A04, anno 2000) con;
dall'unione era nata la figlia (Roma, Controparte_1 PE1
3.08.2009); nell'ottobre 2018 il aveva lasciato la casa coniugale, in PE1
comproprietà tra i coniugi, ubicata in Roma, Via Pier Alessandro Guglielmi n. 3, e da allora aveva continuato a provvedere al pagamento di tutte le spese domestiche e al mantenimento della figlia , corrispondendo, dal gennaio 2019, l'importo mensile PE1
di euro 500,00. Tanto premesso, la ricorrente deduceva che tra le parti era venuta meno l'affectio coniugalis e la convivenza era diventata intollerabile, e, pertanto, chiedeva di pronunciare la separazione dei coniugi, con affidamento della figlia a entrambi i PE1
genitori e collocamento della stessa presso la madre, assegnazione a quest'ultima della casa coniugale, determinazione di un assegno per il mantenimento della moglie nella misura di € 1.100,00 mensili e per il mantenimento della figlia nella misura di € 700,00, oltre il 50% delle spese straordinarie, con onere a carico del marito di continuare a pagare per intero il mutuo gravante sulla casa coniugale.
, costituendosi in giudizio, aderiva alla domanda di separazione, Controparte_1 chiedendo l'affido condiviso della figlia e il collocamento della stessa presso la PE1
madre, con calendario di frequentazione paritario madre-padre; chiedeva di porre a suo carico un assegno mensile per il mantenimento della moglie di euro 300,00, solamente per il tempo necessario alla al reperimento di una soluzione lavorativa, e un Pt_1
assegno mensile per il mantenimento della figlia di euro 400,00, oltre al 50% delle spese straordinarie, preventivamente concordate.
All'udienza presidenziale del 9.07.2019 comparivano le parti: la ricorrente rappresentava di essere casalinga e di non avere alcun reddito, mentre il resistente, ingegnere dirigente di una società multinazionale svizzera impegnata nel settore delle telecomunicazioni per il settore aereo (“SITA”), dichiarava di percepire uno stipendio netto di 3.700,00 mensili (comprensivo di tredicesima e quattordicesima), oltre a un bonus annuo di circa 12.000,00 euro;
entrambi i coniugi dichiaravano di essere comproprietari dell'appartamento sito in Roma, Via Pier Alessandro Guglielmi n. 3
(adibito a casa coniugale, per il quale veniva corrisposta una rata di mutuo per circa €
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1.450,00 mensili) e di un secondo appartamento, in AL, Via Minerva n. 26
((acquistato nel 2017 e gravato da mutuo con una rata di 350,00 euro al mese).
Con ordinanza presidenziale del 15.07.2019 i coniugi venivano autorizzati a vivere separati, la figlia era affidata ad entrambi con collocamento presso la madre e PE1 assegnazione a quest'ultima della casa familiare;
veniva posto a carico del PE1
un assegno mensile di mantenimento di € 600,00 per il mantenimento della figlia, oltre al 60% delle spese straordinarie, e un assegno di euro 700,00 per la moglie.
Con ordinanza del 4 novembre 2020 il GI disponeva consulenza tecnica di ufficio, nominando quale consulente la dott.ssa la quale in data 3 aprile Persona_2
2021 depositava la propria relazione, suggerendo il collocamento prevalente della figlia presso il padre.
Con provvedimento del 9 luglio 2021 il tribunale confermava i provvedimenti presidenziali, nominando l'avv. quale Curatore speciale della minore e CP_2
disponendo che il competente Servizio Sociale monitorasse la condizione della minore e le relazioni della stessa con i genitori, indirizzando ad un percorso psicologico PE1
individuale ed entrambi i genitori ad un percorso di sostegno alla genitorialità ( nelle more del giudizio si erano verificati episodi critici coinvolgenti la minore, la quale il
19.06.2021 si era chiusa in casa impedendo alla madre di entrare, il che aveva determinato anche l'intervento dei Carabinieri di Roma Casal Palocco). Con lo stesso provvedimento, il tribunale disponeva che la minore trascorresse, durante le vacanze estive, metà tempo con il padre e metà con la madre.
Con ordinanza del 18.11.2021 il GI, sentite le parti e il curatore, in parziale modifica dell'ordinanza presidenziale del 15.07.2019, disponeva in via provvisoria: il collocamento di presso la madre, con nuove modalità di frequentazione con il PE1 padre (“un pomeriggio a settimana individuato nella giornata di mercoledì dall'uscita di scuola con pernotto e accompagno a scuola il mattino successivo (quando avrà la figlia con sé nel fine settimana) e per tre pomeriggi a settimana, dal mercoledì al venerdì con due pernotti e riaccompagno a scuola il venerdì mattina, quando non avrà la figlia con sé nel fine settimana;
a fine settimana alternati dall'uscita di scuola del venerdì al lunedì mattina, con accompagno a scuola, fermo il resto”). Con lo stesso provvedimento venivano disposti anche l'intervento del Servizio Sociale del Municipio X di Roma
Capitale e del TSMREE competente e la riduzione degli assegni di mantenimento a carico del D' (€ 600 per la moglie ed € 400 per ). CP_1 PE1
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In data 30 marzo 2022 veniva inoltrata la relazione del Servizio Sociale, che evidenziava la volontà della minore di vivere stabilmente con il padre, oltre a segnalare uno PE1
stato di sofferenza della ragazza rispetto al rapporto con la madre. Nella relazione del
TSMREE del 16 marzo 2022 la specialista incaricata, dott.ssa , osservava: “non PE3
PE appare utile insistere, ma si ritiene più opportuno lasciare a la possibilità di trovare accoglienza se e quando diventerà una sua scelta legata ad un bisogno personale -proseguendo- ciò la porterebbe ad acquisire fiducia negli adulti e forse in
PE prospettiva trovare un migliore equilibrio con la madre. Con le forzature rischiano di non ottenere l'effetto desiderato” e concludeva affermando: “si ritiene utile un percorso di sostegno alla genitorialità che possa aiutare la madre a trovare nuove
PE modalità di incontro con la figlia ed il padre a sostenere nel percorso di accettazione della figura materna, permettendole di evidenziare anche gli aspetti positivi della Sig.ra e di conseguenza pervenire ad una maggiore valorizzazione Pt_1 di sé”.
Alla luce di tali riscontri, in data 5 maggio 2022 il Giudice disponeva: - il collocamento prevalente della minore presso il padre e la frequentazione con la madre un pomeriggio a settimana con pernotto, nella settimana con il week-end materno, due pomeriggi a settimana di cui uno senza pernotto nella settimana senza week-end, e a fine settimana alternati dal venerdì al lunedì mattina;
- la prosecuzione del percorso psicologico per
(a cura del;
- un percorso di sostegno alla genitorialità per le parti PE1 Pt_2
(presso il Centro per la Famiglia Stella PO ); - la riduzione dell'assegno di mantenimento paterno per a € 300,00, a far data dal mese di giugno 2022. PE1
All'udienza del 19 ottobre 2022 il G.I. procedeva all'ascolto della minore con l'ausilio della dott.ssa Elisabetta Gobbi, psicologa dello spazio famiglia e minori.
Con provvedimento del 7 dicembre 2022, in parziale modifica dei provvedimenti vigenti, il G.I. riduceva nei seguenti termini la frequentazione madre-figlia: “un pomeriggio infrasettimanale senza pernotto e fine settimana alternati dal venerdì pomeriggio all'uscita di scuola al lunedì mattina con accompagno a scuola, fermo il resto”; disponeva, inoltre, la prosecuzione del percorso psicologico della minore e del monitoraggio sociale, anche con attivazione del presso l'abitazione materna e PE4
inizio di una terapia familiare.
Infine, con sentenza del 28 ottobre 2023, il Tribunale di Roma così decideva:
- dichiara la separazione tra CF Parte_1
nata a [...] il [...], e , C.F. C.F._4 Controparte_1
5 R.G. C.F._5
, nato a [...] il [...], i quali hanno contratto matrimonio C.F._2
in Roma il 22.07.2000;
- ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Roma di procedere all'annotazione della sentenza sul registro atti di matrimonio (atto n. 00913, p. II, s.
A04, anno 2000); PE
- affida la figlia ad entrambi i genitori, con esercizio congiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di maggior interesse - riguardanti la relativa istruzione, educazione e salute - da assumere di comune accordo tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia, ed esercizio disgiunto per le sole questioni di ordinaria gestione e limitatamente a ciò che attiene all'organizzazione della vita quotidiana, disponendone il collocamento presso il padre in Roma, Via Antonio Signorini n. 10;
- dispone che la frequentazione madre figlia avvenga come disposto in motivazione;
- dispone che il Servizio sociale territorialmente competente (Municipio X) monitori il nucleo, come specificato in motivazione;
- revoca l'assegnazione a della casa coniugale sita in Roma Parte_1
alla via Via Pier Alessandro Guglielmi n. 3;
- rigetta la domanda di di assegnazione della casa coniugale;
Controparte_1
- fatti salvi i provvedimenti provvisori emessi, revoca l'assegno paterno per il mantenimento della figlia, a far data dal mese successivo alla pubblicazione della presente sentenza;
- dispone che entrambi i genitori provvedano al mantenimento della figlia nei periodi di rispettiva permanenza e contribuiscano alle spese straordinarie nella misura, il padre del 70% e la madre per il restante 30%;
- fatti salvi i provvedimenti provvisori, determina in € 680,00 il contributo mensile dovuto da per il mantenimento di presso il Controparte_1 Parte_1
di lei domicilio, entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dal mese successivo alla pubblicazione della presente sentenza e successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT;
- compensa tra le parti le spese di giudizio.
Avverso detta sentenza, con ricorso depositato il 4 gennaio 2024 ha proposto appello davanti a questa Corte formulando i seguenti testuali motivi di Parte_1
gravame:
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P R I M O – FERMO L'AFFIDO CONDIVISO E IL COLLOCAMENTO DELLA
FIGLIA MINORE PRESSO IL PADRE, (QUANTO ALLA) NECESSITÀ DI
AMPLIARE LA FREQUENTAZIONE ORDINARIA STABILITA DAL
TRIBUNALE IN FAVORE DELLA MADRE.
Al riguardo l'appellante ha evidenziato che:
- la limitata frequentazione ordinaria madre-figlia imposta dal Tribunale in una fase della vita della minore (13 anni) in cui la figura materna riveste particolare importanza, incideva negativamente sul diritto della minore a una significativa e piena relazione con la madre e sul diritto di quest'ultima a una piena realizzazione della sua relazione con la prole e all'esplicazione del suo ruolo educativo, con conseguente necessità di ricalibrare il diritto di visita della madre mediante un ampliamento dei tempi di visita, eventualmente con l'affiancamento del servizio in modo da favorire un consolidamento più veloce del rapporto madre- PE4 figlia, nel preminente interesse di;
PE1
- dall'istruttoria espletata in primo grado non erano emersi elementi ostativi a un aumento dei tempi di frequentazione di con la madre, né, tantomeno, erano PE1 stati dedotti dalle parti indicatori di dubbia responsabilità genitoriale della Pt_1
- le dichiarazioni di (ascoltata all'udienza del 19 ottobre 2022), riportate nella PE1 parte motiva della sentenza di primo grado, avrebbero dovute essere lette e valutate dal Tribunale anche alla luce delle condivisibili osservazioni espresse dalla Dott.ssa
Gobbi, psicologa dello Spazio Famiglia;
- da una lettura delle parole della minore emergeva da un lato la figura di un padre che, con l'aiuto della propria compagna, garantirebbe serenità alla figlia, accondiscendendo ad ogni suo desiderio, garantendo attenzioni continue, acquistando vestiario nuovo, regalando alla ragazza corsi sportivi, dall'altro la figura di una madre che cercherebbe di svolgere il suo ruolo genitoriale nel migliore dei modi, ponendo in essere condotte che mai hanno travalicato i limiti del rimprovero a scopo educativo;
- dalla relazione dei Servizi Sociali del 4 luglio 2023 era emerso che la madre si era mostrata sempre volenterosa, pronta e desiderosa di stare con la figlia in maniera costruttiva ed empatica, tanto che il rapporto con era migliorato;
PE1
- la dal mese di gennaio 2023 in poi, al fine di migliorare il suo rapporto con Pt_1 la minore, aveva seguito un percorso di supporto psicologico individuale con la dott.ssa , la quale nella sua relazione aveva affermato che la Persona_5 Pt_1
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“…. proseguendo con gli incontri, si è resa disponibile a mettersi in discussione: è emersa una mamma responsabile e attenta alle necessità della figlia, ma anche una donna provata dal conflitto”;
- il padre nel corso di tutto il giudizio di primo grado, e ancor più dopo la pubblicazione della sentenza di primo grado, aveva continuato a tenere un comportamento oppositivo e squalificante nei confronti della Pt_1
- Anche dalla relazione del percorso terapeutico 4 luglio 2023 con la dott.ssa
[...]
(Centro Happy Family) si evinceva che “…. non vi è questo reale PE6 interesse del D'ST a facilitare il compito alla RA ..”; PE7
- La psicologa di IA, dott.ssa nella sua ultima relazione aveva Persona_8
PE riferito al Tribunale che: “ avrebbe ritenuto più utile che fossero presenti entrambi i genitori. La sig.ra come ha detto codesto servizio sociale ha più Pt_1 volte evidenziato il disaccordo tra lei ed il sig. nella gestione delle PE1 questioni relative alla figlia, ritenendo utile una mediazione tra i due da parte del PE servizio sociale stesso, onde evitare che venga coinvolta in schieramenti troppo rigidi….”;
S E C O N D O – ERRATA DETERMINAZIONE DELL'ENTITÀ DELL'ASSEGNO
DI MANTENIMENTO IN FAVORE DELLA MOGLIE DA PARTE DEL
TRIBUNALE, CON CONSEGUENTE VIOLAZIONE DELL'ART. 156 C.C.
Al riguardo, l'appellante ha dedotto che:
- l'importo di € 680,00 stabilito dal Tribunale quale assegno di mantenimento in favore della era insufficiente ad assicurare le minime esigenze di vita della Pt_1 beneficiaria e non consentiva alla stessa, di 56 anni e casalinga, di mantenere l'elevato tenore di vita avuto nel corso del matrimonio;
- la aveva conosciuto il marito nel 1998, allorquando ella aveva intrapreso da Pt_1 poco un'attività lavorativa come consulente di marketing in alcune società sportive, con una retribuzione di quasi £ 2.000.000 al mese, mentre all'epoca il D' CP_1 già lavorava nel campo delle telecomunicazioni aeree, muovendo i passi per la sua futura carriera dirigenziale;
- dopo i primi anni di matrimonio (contratto nell'anno 2000), con il tempo tra i due coniugi erano emersi alcuni conflitti, a causa di un tradimento del D'ST.
Quest'ultimo, nel tentativo di salvare il matrimonio, aveva proposto alla moglie di lasciare il lavoro per poter trascorrere più tempo insieme, essendo egli spesso costretto a viaggiare per motivi di lavoro e la aveva aderito a tale proposta, Pt_1
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lasciando il suo impiego. Nel 2009 era nata la figlia , che fino al 2022 era PE1 sempre stata accudita dalla madre. Il rapporto tra i coniugi era poi proseguito fino all'anno 2018, allorquando la moglie aveva scoperto un ulteriore tradimento del marito e quest'ultimo, alla fine di ottobre 2018, aveva lasciato l'abitazione familiare;
- la famiglia, nel corso della convivenza, aveva sempre avuto un elevato tenore di vita: i coniugi vivevano in una villa di 230 mq circa con ampio giardino in una zona residenziale di Roma acquistata nel 2003; la famiglia aveva una colf fissa, una moto e tre autovetture;
abituali erano i viaggi e le vacanze all'estero ( Maldive, in Kenya,
Zanzibar, Santo Domingo);
- l'assetto familiare era stato concordato in modo da consentire al marito di dedicarsi alla propria attività lavorativa, mentre la moglie contribuiva alle esigenze familiare con il suo impegno casalingo;
- dopo la separazione la si era trovata in condizione di drammatica difficoltà, Pt_1 non essendo riuscita a trovare alcuna stabile occupazione lavorativa;
- il D'ST, ingegnere, era un alto dirigente della "SITA", multinazionale svizzera operante nel settore delle telecomunicazioni, e aveva percepito i seguenti redditi (comunicazione da parte dell'Agenzia delle Entrate): Anno d'imposta 2022
Dati della Certificazione Unica Redditi: € 135.801,34; Anno d'imposta 2021
Reddito imponibile – Dichiarante (modello 730/2022): € 91.366,00; Anno d'imposta
2020 Reddito imponibile – Dichiarante (modello 730/202021) € 116.136,00, equivalenti ad un redito medio netto mensile di € 6.700,00; percepiva un bonus annuale di importo variabile, pari a circa € 20.000 e godeva di una serie di benefit aziendali (telefono cellulare con relativo traffico, autovettura aziendale, buoni pasto del valore unitario di € 10,00 mese); non aveva mai corrisposto, dall'inizio del procedimento di separazione, i ratei del mutuo sulla casa coniugale di Roma, essendosi limitato a versare solo ed esclusivamente gli interessi sul mutuo, da lui poi estinto in un'unica soluzione. con il versamento di una maxi rata di circa €
50.000,00; non aveva mai sostenuto spese per il mutuo della casa di AL cointestata a entrambi i coniugi (rata mensile di € 350,00), le cui rate venivano pagate dalla con gli introiti degli affitti estivi della casa stessa;
pur essendo Pt_1 obbligato al pagamento del canone di locazione dell'immobile dove viveva insieme alla figlia, pari a € 950,00 al mese, oltre spese, condivideva tutte le spese di ménage con la sua attuale compagna, quadro Enel;
Persona_9
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- il Giudice di primo grado non aveva dato alcuno specifico rilievo, ai sensi dell'art.116 c.p.c., al comportamento della controparte la quale, in più occasioni, aveva utilizzato le sue asserite condizioni di disagio economico per ottenere la riduzione del mantenimento a suo carico in corso di causa;
- il Tribunale non aveva correttamente applicato i principi ermeneutici in tema di assegno di mantenimento indicati dalla giurisprudenza di legittimità e richiamati in sentenza, omettendo sullo specifico punto ogni approfondimento, anche istruttorio;
- l'assegno di € 680,00 al mese, anche in considerazione della revoca dell'assegnazione della casa familiare, non era sufficiente ad assicurare all'appellante il soddisfacimento delle proprie esigenze economiche e il mantenimento diretto della figlia , nei periodi stabiliti per le frequentazioni PE1 madre-figlia e nei periodi di vacanza;
T E R Z O - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 115 E 116 C.P.C., DELLA L. N. 898 DEL
1970, ART. 5, COMMA 9, ESTESO IN VIA ANALOGICA AL GIUDIZIO DI
SEPARAZIONE, E ALL'ART. 337 TER C.C., U.C.), PER AVERE LA CORTE
D'APPELLO NEGATO INDAGINI DI POLIZIA TRIBUTARIA E ULTERIORI
APPROFONDIMENTI ISTRUTTORI MEDIANTE ORDINI DI ESIBIZIONE EX
ART. 210 C.P.C.
All'udienza del 5 luglio 2023 la dopo aver rilevato che controparte non aveva Pt_1
prodotto le sue dichiarazioni dei redditi e i suoi modelli unici relativi gli ultimi anni, non aveva depositato gli estratti delle sue carte di credito e aveva prodotto sono in parte i suoi estratti di conto corrente, aveva chiesto al Tribunale di disporre accertamenti di polizia tributaria, a mezzo della Guardia di Finanza competente per territorio, con facoltà di subdelega, sulla persona del resistente, e di ordinare al D'ST, ai sensi dell'art 210 c.p.c., l'esibizione di tutti i suoi estratti conto, con relativa movimentazione, relativamente a tutti i conti correnti bancari a lui intestati e cointestati degli ultimi 5 anni, ma tali richieste erano state immotivatamente rigettate dal Giudice di primo grado;
Q U A R T O - RELATIVAMENTE ALLA SUDDIVISIONE DELLE SPESE
STRAORDINARIE
Tali spese avrebbero dovuto essere poste interamente a carico del padre, in quanto la madre, con il modestissimo assegno di mantenimento da lei percepito (€ 680,00 mensili), costituente il suo unico reddito, non riusciva nemmeno a provvedere alle esigenze alimentari proprie e della minore e non era, quindi, assolutamente in condizioni di farsi carico di alcuna spesa straordinaria per la figlia;
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Q U I N T O - QUANTO ALLE SPESE DI LITE
In applicazione dell'art. 91 c.p.c., le spese del doppio grado di giudizio devono seguire la soccombenza.
L'appellante ha quindi concluso come in epigrafe.
Con decreto del 22 gennaio 2024 il Presidente di questa Sezione ha fissato per la comparizione delle parti l'udienza del 23 gennaio 2025, assegnando all'appellante termine fino al 31 maggio 2024 per la notifica del ricorso introduttivo, e alla parte appellata termine fino al 30 settembre 2024 per il deposito della memoria di costituzione.
si è costituito in giudizio contestando ogni singolo motivo di Controparte_1
gravame e deducendo, in particolare, che:
- lamentava maltrattamenti da lei subiti ad opera della madre, consistiti in condotte PE1
sistematicamente prevaricatorie, gravi ingiurie, violenza psicologica, come documentato mediante 7 file audio/video raccolti dalla minore e depositati dall'appellato;
- aveva ripetutamente espresso la volontà di non trascorrere tempo con la madre, PE1
a causa delle intemperanze di quest'ultima, e aveva trovato la sua stabilità nella figura paterna;
- la minore aveva frequentato con successo il primo liceo scientifico, praticava sport ed era appassionata di kyte surf;
- l'asserito elevatissimo tenore di vita che il nucleo avrebbe goduto in costanza di matrimonio non era stato dimostrato nell'ambito del giudizio di primo grado, a cura della parte onerata;
- la non era disoccupata ma lavorava e aveva sempre lavorato “al nero”, in quanto Pt_1
l'appartamento di AL era stato sempre da lei adibito a “casa vacanza” ed era stato sempre locato in via esclusiva dall'appellante per affitti turistici brevi, come pubblicizzato su vari siti internet (VRBO, Trivago), con prezzo medio delle locazioni di € 134,00 a notte nel mese di giugno, € 159,00 nel mese di luglio, € 181,00 nel mese di agosto, € 125,00 nel mese di settembre, circa € 100,00 a notte in bassa stagione;
- la svolgeva, inoltre, altra attività lavorativa, sempre “in nero”, presso l'Agenzia Pt_1
Immobiliare “ARIES Gruppo Immobiliare” sita in Roma alla via di Casal Palocco 22, come provato in prime cure mediante relazione investigativa prodotta dal resistente;
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- si rendeva necessario disporre indagini di Polizia Tributaria, al fine di accertare l'effettivo reddito della oltre che di verificare il diritto della stessa Pt_1 all'ammissione al patrocinio a spese dello Stato;
Con
- il gostino, come dimostrato dalle buste paga e dalle dichiarazioni reddituali prodotte, sopportava una tassazione pari al 55% ;
- il mutuo della casa di Roma, via Guglielmi, era stato estinto dal in PE1 un'unica soluzione, mediante anticipo sul TFR, al solo fine di evitare la procedura espropriativa immobiliare;
- la possedeva in via esclusiva l'immobile di via Guglielmi cointestato ai due Pt_1
coniugi, e si rifiutava di restituire i ratei di mutuo anticipati dall'appellato;
- la compagna del D'ST, signora psicologa, viveva e lavorava Persona_9
in Sicilia;
- l'assegno di mantenimento in favore della doveva essere revocato o Pt_1
quantomeno ridotto, in quanto l'appellato percepiva un reddito lordo di € 130.000,00 circa annui, con una tassazione pari al 55% e provvedeva interamente al mantenimento della figlia, sia per le spese ordinarie che straordinarie, versava € 680,00 quale mantenimento per la ex moglie, era stato costretto a chiedere l'anticipo sul TFR onde evitare la vendita coatta della villa sita in Roma alla via Guglielmi (ex casa familiare) cointestata ai due coniugi, mentre la aveva redditi propri, derivanti dalla Pt_1
locazione turistica della casa in AL, da lei sfruttata economicamente in modo esclusivo, godeva del possesso esclusivo anche dell'immobile cointestato sito in Roma, alla via Guglielmi, pur non abitandovi, conviveva con il compagno, signor
[...]
presso l'abitazione di quest'ultimo sita in Roma, località Casal Palocco, CP_3
come provato nel giudizio di prime cure mediante relazione investigativa versata in atti:
L'appellato concludeva come in epigrafe.
In data 30 settembre 2024 si costituiva in giudizio il Curatore Speciale della minore avv.
la quale, dopo aver dettagliatamente ripercorso l'intera vicenda processuale, CP_2
evidenziava, in particolare, che:
- come emerso nel corso del giudizio di primo grado, tutti gli interventi disposti dal
Tribunale si erano rivelati fallimentari, con l'effetto che era diventata sempre più PE1 insofferente nei confronti della madre, manifestando l'intenzione di volerla vedere il meno possibile;
- la relazione depositata dal Servizio Sociale il 4 luglio 2023 aveva confermato che tutti
Cont gli sforzi messi in campo (terapia familiare presso Happy Family RO. con la
12 69/2024 R.G.
Dott.ssa percorso psicologico individuale della minore presso la Persona_6
Dott.ssa del di Ostia, servizio presso l'abitazione Persona_8 Pt_2 PE4
materna, monitoraggio del Servizio Sociale) non erano serviti a mitigare la crisi irreversibile tra madre e figlia e che, al contrario, la posizione di si era cristallizzata PE1
sempre più;
- durante il periodo estivo era stata irremovibile e aveva rifiutato di trascorrere il PE1
50% delle vacanze con la madre, nonostante gli sforzi fatti dal padre per convincerla;
- in data 15.06.2024 aveva inviato al Curatore una e-mail, dalla quale emergeva PE1
con estrema chiarezza lo stato emotivo della ragazza;
- il 26 settembre 2024 il Curatore aveva incontrato nuovamente , riscontrando che PE1
la situazione era rimasta del tutto inalterata e durante quell'incontro era emerso tutto lo sconforto e la disperazione della ragazza, ormai quindicenne.
L'avv. concludeva quindi nel senso che essendo stati disposti tutti gli interventi CP_2
volti a favorire la salvaguardia del diritto alla bi-genitorialità, ed essendo tali interventi miseramente falliti, e considerata la natura incoercibile dei rapporti affettivi, doveva essere rispettata la volontà di di incontrare la madre esclusivamente a week -end PE1
alternati, salva la volontà della minore (anche per le vacanze scolastiche), di sospendere la frequentazione. In tal senso il Curatore formulava appello incidentale.
Con decreto del 5 dicembre 2024, ritualmente comunicato alle parti, veniva disposta la sostituzione, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. introdotto dal d.lgs. n. 149/2022, dell'udienza del 23 gennaio 2024 con il deposito di brevi note.
In data 23 dicembre 2024 era trasmessa la relazione del competente Servizio Sociale.
Il P.G. in data 7 gennaio 2025 esprimeva parere contrario all'accoglimento dell'appello.
Le parti provvedevano a depositare le rispettive note autorizzate entro il termine a tale scopo loro assegnato.
All'esito della scadenza dei termini per il deposito delle note di trattazione scritta, questa
Corte tratteneva la causa in decisione, senza concessione dei termini di cui all'articolo
190 c.p.c., trattandosi di procedimento camerale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di appello, la contesta la decisione relativa ai tempi di Pt_1
frequentazione madre-figlia disposti dal primo giudice, invocandone un ampliamento, eventualmente con il sostegno del , al fine di assicurare alla minore una piena PE4
realizzazione dei rapporti con entrambi i genitori, e alla madre la corretta esplicazione del suo ruolo.
13 69/2024 R.G.
Osserva questa Corte che la vicenda che ha interessato l'intero nucleo familiare in seguito alla separazione dei coniugi è stata oggetto di attento e Parte_3
scrupoloso esame da parte del Tribunale di Roma, sin dal suo esordio.
Ed invero, in considerazione della forte conflittualità tra le parti e del netto contrasto tra le posizioni dei due genitori, il G.I. con provvedimento del 4 novembre 2020 aveva disposto una C.T.U. finalizzata a individuare la forma di collocamento più compatibile con l'interesse di , nominando quale consulente della Dott.ssa PE1 Persona_2
la quale all'esito della sua valutazione aveva proposto il collocamento della
[...]
minore presso il padre.
Con decreto del 09.07.2021 il Tribunale, rilevato che il collocamento presso il padre proposto dalla consulente “dovrà essere valutato in tutte le sue implicazioni – atteso
l'impegno lavorativo dello stesso, la presenza di una nuova compagna e le modalità di frequentazione della madre da rimodulare”, e ritenuto che i fatti del 19.06.2021
(intervento dei CC in occasione dell'episodio in cui si era chiusa in casa, PE1
impedendo alla madre di entrare) andassero “verificati nella loro gravità e sui quali occorre stimolare il contraddittorio” aveva nominato un curatore speciale alla minore
, stante il potenziale conflitto di interessi con i genitori. Contestualmente erano PE1
stati confermati i provvedimenti vigenti, disponendosi, nell'imminenza del periodo estivo, che la minore trascorresse, durante le vacanze scolastiche e fino al 15 PE1
settembre 2021, metà tempo con il padre e metà con la madre, ed era stato disposto che il Servizio Sociale territorialmente competente monitorasse la condizione della minore e le relazioni con i genitori, indirizzasse a un percorso psicologico individuale e PE1
orientasse entrambi i genitori verso un percorso di sostegno alla genitorialità.
In data 18 novembre 2021 il G.I., preso atto della precisa volontà di di andare a PE1
vivere con il padre, come riferito dal Curatore Speciale, aveva modificato le condizioni relative alla frequentazione padre-figlia stabilite nell'ordinanza presidenziale, prevedendo una intensificazione della permanenza della minore presso l'abitazione paterna, e aveva sollecitato il competente Servizio Sociale e il a disporre un Pt_2
tempestivo intervento di presa in carico del nucleo familiare.
In data 30.03.22 era stata trasmessa la relazione del Servizio Sociale, con l'allegata valutazione del Dal contenuto di tali relazioni era emersa, ancora una volta, Pt_2
la ferma volontà della minore di voler vivere stabilmente presso il padre. PE1 PE1
esprimeva uno stato di notevole sofferenza rispetto al proprio rapporto con la madre, connotato da nervosismo, rabbia e intolleranza, nonché insoddisfazione rispetto alle
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attuali modalità di frequentazione con il padre. La pur dichiarando di seguire da Pt_1
tempo un percorso di sostegno alla genitorialità, continuava a manifestare una profonda incapacità a focalizzarsi sui bisogni della figlia, esprimendosi nei suoi riguardi con toni sprezzanti e aggressivi, e ricorrendo anche a punizioni (ceffoni, sculacciate, sequestro del cellulare), urlandole contro che aveva il “demonio” dentro e che aveva bisogno di un crocifisso per scacciarlo, il tutto come riferito dalla minore. Rispetto al percorso terapeutico, la dott.ssa del evidenziava che “non appare utile PE3 Pt_2
PE insistere, ma si ritiene più opportuno lasciare a la possibilità di trovare accoglienza se e quando diventerà una sua scelta legata ad un bisogno personale”.
Anche rispetto alla frequentazione con la madre, al fine di salvaguardare l'equilibrio psico-fisico di , la dott.ssa riteneva che, in quel momento, la minore aveva PE1 PE3
bisogno di sentirsi ascoltata e capita, “ciò la porterebbe ad acquisire fiducia negli adulti PE e forse in prospettiva trovare un migliore equilibrio con la madre. Con le forzature rischiano di non ottenere l'effetto desiderato”.
Con provvedimento del 05.05.22, considerato che il monitoraggio del Servizio Sociale
e le valutazioni effettuate dal avevano messo in rilievo la persistente ed Pt_2
elevata sofferenza psichica della minore, il G.I. aveva disposto il collocamento prevalente di quest'ultima presso il padre, disciplinando la frequentazione con la madre in conformità con quanto previsto con ordinanza presidenziale del 15.07.2019, a parti invertite, e aveva disposto il prosieguo del percorso psicologico per a cura del PE1
sollecitando, inoltre, il Servizio Sociale del Municipio X e il Pt_2 Pt_2
affinché le parti intraprendessero un percorso di sostegno alla genitorialità ( Centro per la Famiglia Stella PO).
All'udienza del 19 ottobre 2022 si era proceduto all'ascolto della minore, in presenza della psicologa dello Spazio Famiglia e Minori del Tribunale, dott.ssa Elisabetta Gobbi.
Nell'occasione, la minore aveva ribadito la sua contrarietà rispetto all'attuale organizzazione, che la costringeva ad un pesante, frequente cambio di abitazione, con conseguente trasporto di libri e di vestiario, ma soprattutto perché ella desiderava risiedere più stabilmente presso la casa paterna, a causa del suo tormentato rapporto con la madre, per lei non più sostenibile (“Vorrei vedere mia madre il meno possibile perché non abbiamo dialogo. Vorrei vederla a week end alternati e non vorrei il pernotto durante la settimana”; “Non ho il desiderio di riaprire un rapporto con mia madre
…non ho più fiducia in lei”). aveva riferito che la mattina dell'udienza la madre PE1
aveva fotografato alcuni appunti da lei scritti in vista della sua audizione, e che era
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abitudine della genitrice controllare il telefono cellulare della figlia, e aveva raccontato un recente episodio in cui, in occasione di un ennesimo scontro con la madre, quest'ultima le aveva detto: “Stai male, ti devi far curare, sei indemoniata, mettiti il crocifisso in camera …”.
aveva invece riferito della sua buona relazione con il padre, negando un PE1
condizionamento di quest'ultimo su di lei e dicendo che il suo più grande desiderio era quello di vivere con il padre e con la compagna dello stesso, con la quale ella PE9
aveva un ottimo rapporto. Aveva anche riferito che la madre ostacolava i suoi rapporti con la famiglia di origine del padre.
La psicologa dott.ssa Gobbi, in seguito all'audizione, aveva evidenziato nella sua relazione che la minore appariva adultizzata e che il conflitto tra i genitori non le permetteva di concentrarsi su quelli che avrebbero dovuto i problemi e gli interessi tipici della sua età. La psicologa aveva inoltre ipotizzato la presenza, nella minore, di una dinamica di inversione di ruolo. Rispetto al percorso psicologico, che aveva PE1
esternato di non voler continuare, la dott.ssa Gobbi aveva poi evidenziato che nel PE1 corso dell'udizione aveva parlato per tutto il tempo “come un fiume in piena”, rendendo evidente la necessità di esternare la sua sofferenza, sicché la psicoterapia si sarebbe rivelata di fondamentale importanza per elaborare il passato e per supportare verso PE1
una rappresentazione più completa della figura paterna e materna.
In data 18.11.22 erano state acquisite le relazioni di aggiornamento: la dott.ssa PE10
aveva svolto una visita domiciliare presso l'abitazione paterna, al fine di osservare la relazione padre-figlia, ascoltare nuovamente e conoscere la Sig.ra PE1 PE9
compagna del padre. all'Assistente Sociale aveva riportato gli episodi relativi agli PE1
scontri con la madre, riferiti anche in sede di audizione e aveva affermato di sentirsi stanca di dover chiedere di essere ascoltata, in quanto da molto tempo aveva formulato invano richieste di aiuto. La minore aveva definito il tempo trascorso con la madre “un inferno”, dicendo che la madre a volte alzava le mani e che lei chiamava il padre per farsi sostenere e registrava tali momenti, perché temeva di non essere creduta. Al termine della visita domiciliare il padre aveva chiesto di parlare da solo con la dott.ssa alla quale aveva esternato la sua preoccupazione per la figlia, la quale aveva PE10
fatto intendere che pensava al suicidio come unica soluzione per uscire dalla sua attuale situazione.
Alla relazione del Servizio era stata allegata anche una valutazione molto positiva dell'istituto scolastico frequentato da , in cui si evidenziava che la ragazza ad alcuni PE1
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docenti aveva riferito in modo confidenziale il suo disagio psicologico e la sua preoccupazione per la situazione familiare che stava vivendo.
Il Servizio Sociale aveva dato atto degli esiti negativi del percorso di sostegno alla genitorialità al quale entrambi i genitori avevano aderito, evidenziano che “Ognuno è rimasto fermo nella volontà di far prevalere le proprie ragioni sull'altro, senza cogliere neanche lontanamente le ragioni, anche minime dell'altro. È come se esistesse una netta PE e chiara distinzione tra chi all'interno della coppia genitoriale fa il bene di e chi il suo male, senza possibili mezze vie” e aveva concluso affermando che: “Come diretta conseguenza di questo modello relazionale altamente conflittuale che caratterizza la coppia genitoriale e sulla base di quanto è stato possibile rilevare allo stato attuale, se
i due genitori non riescono a stabilire per il bene della loro figlia un rapporto di tolleranza e rispetto reciproco, una minima forma di collaborazione, il rischio è che PE
non abbia la possibilità di sentirsi sostenuta nella costruzione di una adeguata capacità di relazionarsi con l'altro. Permanendo tali modalità comunicative- relazionali, mancano i presupposti allo stato attuale per poter proseguire l'intervento in oggetto.” .
Con nota dell'08.11.2022 la dott.ssa del aveva Persona_8 Parte_4
riferito che continuava ad essere ferma nel suo desiderio di vivere stabilmente con PE1
il padre e aveva dato atto della tensione e del nervosismo nel rapporto con la madre.
Nel corso del presente grado del giudizio, il Curatore Speciale della minore ha incontrato , la quale ha sempre ribadito la volontà di non voler continuare a PE1
frequentare la madre. In particolare, in data 10 dicembre 2024 la minore ha inviato all'avv. una seconda e-mail, con il seguente testuale contenuto: “(…) Questa storia CP_2
sembra non avere fine i, giovedì 12 ho saputo che verrà pure a casa di mio padre l' assistente sociale perché ha detto vorrà parlarmi di nuovo , ed ancora per l' ennesima volta dovrò essere costretta ad affrontare di nuovo tutti discorsi che ho già ripetuto da anni ed anni solo perché mia madre continua ad insistere, ed insistendo sta sottoponendo me a tutti questi percorsi che mi stanno distruggendo. Giovedì a causa di questo incontro a casa sono stata costretta ad annullare un appuntamento che avevo con le mie compagne di scuola per trascorrere del tempo insieme , e la lezione di inglese
a cui tengo tantissimo, solo perché devo incontrare l' assistente sociale ... per me tutto questo è assurdo, mi fa sentire diversa , non mi permette di vivere con leggerezza e spensieratezza... nessuna delle mie amiche e dei miei amici vive e può capire tutto questo quando lo racconto...quello che sento e che vivo con mia madre lo racconto da
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anni e ho raccontato a tutti che non è mai cambiato niente , ed invece continuano a pressarmi e sottopormi ad incontri e mi stanno soltanto portando via i miei anni più belli. Dopotutto io ho chiesto solo di vivere in serenità la mia vita con mio padre senza più essere obbligata o senza dover ancora lottare per i miei desideri...quando finirà tutto questo e potrò essere finalmente libera?”.
Nell'ultima relazione del Servizio Sociale, inviata il 24 dicembre 2024, si legge che prima dell'incontro il padre aveva telefonicamente riferito all'Assistente Sociale che era stanca di dover continuare a fare incontri con il Curatore, con l'Assistente PE1
Sociale e con la Psicologa, che la ragazza era sfiduciata e sconfortata e che a causa della sua situazione non riusciva a concentrarsi nello studio.
All'arrivo della dottoressa LA IA aveva gli occhi rossi e gonfi, ma si era dimostrata disponibile al dialogo. Aveva detto “Le cose con mamma vanno sempre peggio, io non so cosa ti ha detto lei, ma non ce la faccio davvero più”; “Io non so più come fare a spiegarvi che io non la voglio vedere più”. “A diciotto anni e un minuto blocco mia madre”.
L'Assistente Sociale riferiva che quando è dalla madre non si sente serena per i PE1
continui litigi che avvengono con la genitrice, riferendo un episodio narratole da , PE1 relativo al week-end dell'8 dicembre, in cui per pregressi impegni assunti dalla Pt_1 quest'ultima voleva lasciare la figlia a dormire presso una compagna di scuola delle elementari, cosa che la ragazza non aveva accettato, chiamano la zia paterna per farsi andare a prendere.
L'Assistente Sociale, pur evidenziando che la si era sempre mostrata partecipe e Pt_1
disponibile, aveva tuttavia sottolineato che la donna non era stata realmente capace di mettersi in discussione. Quanto a , nella relazione erano stati messi in evidenza PE1
chiari segni di sofferenza psicologica della minore, la quale rivendicava il diritto di scegliere la soluzione che la avrebbe resa più serena e le avrebbe assicurato una vita
“normale”, come quella dei suoi coetanei.
Alla luce delle evidenziate risultanze, non può non rilevarsi che nel corso del primo grado del giudizio siano stati disposti ed effettuati tutti gli interventi volti a favorire la salvaguardia del diritto della minore a mantenere un pari rapporto con entrambi i genitori, ma tali interventi non hanno avuto esito positivo, a causa del perdurante conflitto esistente tra madre e figlia e della più volte dichiarata volontà della minore di non frequentare la madre.
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ha manifestato il suo disagio nel rapporto con la madre sin dall'epoca della PE1
consulenza tecnica di ufficio, e ha sempre affermato, all'Assistente Sociale, alla
Psicologa del TSMREE, al Curatore e al giudice, in sede di audizione, di voler stare con il padre e di non sentirsi a suo agio con la figura materna, ribadendo fermamente tale volontà, da ultimo, anche in occasione dei più recenti incontri avuti con il Curatore e con l'Assistente Sociale.
Ritiene questa Corte che ai fini della decisione in ordine alle frequentazioni della minore con la madre non sia possibile, nei limiti che si esporranno, ignorare del tutto la chiara volontà più volte manifestata da . Quest'ultima, secondo quanto emerge dagli atti, PE1
è una ragazza molto intelligente, vivace e matura, e in tutte le occasioni in cui è stata sentita ha sempre apertamente dichiarato che intende stare con il padre e che non vuole più frequentare sua madre, con la quale non ha un buon rapporto, a causa delle intemperanze della donna, la quale a volte si rivolge alla figlia con atteggiamenti aggressivi, come inequivocabilmente documentato attraverso i video prodotti dall'appellato.
Le dichiarazioni della minore, proprio perché rese in diverse sedi e anche in presenza di professionisti qualificati, non appaiono certamente a questa Corte il frutto di un condizionamento paterno, essendo del tutto comprensibile che una ragazza di quindici anni e mezzo abbia un rapporto più vicino e intenso con il genitore che sente come a lei più affine e vicino.
Le indubbie difficoltà di relativamente al rapporto con la madre, riconducibili più PE1
a evidenti incompatibilità caratteriali che a conclamate criticità materne, vanno in questa fase certamente giustificate e rispettate. Tuttavia, in ragione dell'età dell'interessata
(quindici anni e mezzo) le pur comprensibili difficoltà della minore a rapportarsi con la figura materna non possono certamente giustificare una piena accondiscendenza di questo giudicante ai desideri di , necessitando ancora, quest'ultima, di un serio e PE1
costante percorso psicologico e di un continuo monitoraggio da parte del competente
Servizio Sociale, idoneo ad assicurarle un graduale percorso di riavvicinamento alla figura materna, la cui più diradata presenza nella vita della ragazza potrebbe rivelarsi, nel tempo, del tutto pregiudizievole per la minore. A tal fine, va invero rilevato che dall'istruttoria svolta è emerso che la separazione dei genitori abbia completamente immerso la minore in un ambiente permeato da conflitti e tensioni che pur in mancanza di situazioni obiettivamente pregiudizievoli riconducibili all'uno o all'altro genitore,
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sono tuttavia andati inevitabilmente a incidere, deteriorandolo gravemente, sul rapporto della ragazza con la madre.
Tale situazione, che nel tempo si è andata consolidando con una progressiva riduzione delle frequentazioni madre-figlia, seppure rispondente alla chiara volontà della minore di non voler trascorrere più tempo con la madre, non può, tuttavia, essere incoraggiata con una radicale revoca del regime di frequentazione stabilito dal primo giudice , perché ciò si rivelerebbe in contrasto con il diritto di alla piena bi-genitorialità e al PE1
mantenimento di un rapporto continuativo e costante con entrambe le figure genitoriali, non potendo, invero, data la sua età, la ragazza apprezzare da sola il disvalore dello squilibrio che una minor frequentazione con la madre potrebbe inevitabilmente, in futuro, arrecare alla sua sfera psichica.
In definitiva, la volontà espressa dalla minore, seppure apprezzabile ai fini di una riduzione dei tempi di frequentazione madre-figlia per evitare il protrarsi di situazioni di tensione e di stress nella ragazza, non può assolutamente tradursi in una scelta pregiudizievole per , la cui ancor giovane età le impedisce di orientarsi verso la PE1
soluzione più favorevole al suo percorso di crescita.
Nel contemperamento tra la chiara e manifesta volontà espressa dalla minore e il danno che a questa potrebbe derivare dal completo distacco da una delle due figure genitoriali, ritiene questa Corte che i tempi di frequentazione debbano essere in questa sede ridotti ai soli week-end alternati, dal sabato all'uscita da scuola, o dalle ore 16,00, fino alla domenica alle ore 20,00, compatibilmente con le esigenze di studio e sportive e con gli impegni sociali della ragazza.
Come suggerito dal primo giudice, è necessario continuare ad assicurare un costante monitoraggio del Servizio Sociale, il quale predisporrà un programma di graduale riavvicinamento di alla figura materna con la stretta collaborazione di entrambi PE1
gli adulti coinvolti, le cui posizioni saranno costantemente attenzionate e immediatamente segnalate alla competente autorità giudiziaria, laddove in contrasto con il preminente interesse della minore al recupero della piena bi-genitorialità.
Dovendo allo stato tenersi conto della volontà espressa dalla minore, non può quindi assolutamente essere accolta la domanda di intensificazione delle frequentazioni, eventualmente mediante l'intervento del , come formulata dalla madre. PE4
Va pertanto mantenuto in questa sede il collocamento prevalente della minore presso l'abitazione paterna, e va disposta una diversa regolamentazione della frequentazione madre-figlia nel senso innanzi indicato.
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Non ritiene questa Corte di procedere nuovamente all'ascolto della minore.
La cassazione ha affermato che "l'audizione dei minori, già prevista nell'art. 12 della
Convenzione di New York sui diritti del fanciullo, è divenuta un adempimento necessario nelle procedure giudiziarie che li riguardino e, in particolare, in quelle relative al loro affidamento ai genitori, ai sensi dell'art. 6 della Convenzione di
Strasburgo del 25 gennaio 1996, ratificata con la L. n. 77 del 2003, nonché dell'art.
315-bis c.c. (introdotto dalla L. n. 219 del 2012) e degli artt. 336-bis e 337-octies
c.c. (inseriti dal D.Lgs. n. 154 del 2013, che ha altresì abrogato l'art. 155-sexies c.c.)
L'ascolto del minore di almeno dodici anni, e anche di età minore ove capace di discernimento, costituisce, pertanto, una modalità, tra le più rilevanti, di riconoscimento del suo diritto fondamentale ad essere informato e ad esprimere le proprie opinioni nei procedimenti che lo riguardano, nonché elemento di primaria importanza nella valutazione del suo interesse. Costituisce, pertanto, violazione del principio del contraddittorio e dei principi del giusto processo il mancato ascolto che non sia sorretto da espressa motivazione sull'assenza di discernimento che ne può giustificare l'omissione, in quanto il minore è portatore di interessi contrapposti e diversi da quelli del genitore, in sede di affidamento e diritto di visita e, per tale profilo,
è qualificabile come parte in senso sostanziale” (cfr. Cass. Sez. U., 21/10/2009, n.
22238; Cass., 26/03/2015, n. 6129; Cass., 07/05/2019, n. 12018; Cass., 30/07/2020, n.
16410).
Recentemente la Suprema Corte ha affermato che In tema di ascolto del minore, il legislatore ha individuato la capacità di discernimento ove il minore abbia compiuto i dodici anni, fissando così una presunzione che rende doveroso l'ascolto, salvo che ricorrano i casi previsti dalla legge di cui dare conto in motivazione (ascolto superfluo, pregiudizio per il minore); mentre, con riferimento ai bambini di età inferiore, l'ascolto
è dovuto solo nel caso in cui il minore, in concreto, risulti capace di discernimento, inteso nel senso di cui sopra si è detto. Non sussiste dunque, un obbligo generalizzato ed officioso di ascolto dei minori di età inferiore ai dodici anni poiché il diritto alla partecipazione alle decisioni deve essere esercitato in modo consapevole ed effettivo
(Cassazione civile sez. I, 21/11/2023, n. 32290).
Nel caso di specie, trattasi di una ragazza che all'epoca della instaurazione del giudizio per la separazione dei suoi genitori aveva appena dieci anni e che nel corso del giudizio di primo grado è stata più volte sentita dall'Assistente Sociale, dalla >Psicologa del
TSMREE e dal Curatore Speciale, ed è stata infine sottoposta ad audizione innanzi al
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giudice, con l'assistenza di una psicologa. La ragazza, che attualmente ha quindici anni e mezzo, è stata già molto provata dalle vicende che hanno interessato la sua famiglia dopo la separazione dei genitori, e anche da ultimo ha manifestato la sua aspirazione a non voler più vivere tra Curatore, Assistenti Sociali e psicologi e a voler condurre un'esistenza “normale”, come i suoi coetanei.
Ritiene questa Corte che l'audizione in questa sede di (richiesta dall'appellato), PE1
oltre a rivelarsi del tutto superflua in ragione della chiara volontà in più occasioni e contesti ribadita dalla ragazza, si rivelerebbe pregiudizievole per l'equilibrio della stessa, già duramente provata dalle sue vicende familiari, senza arrecarle alcun concreto vantaggio, sicché deve essere decisamente esclusa la necessità di procedere in questa sede alla chiesta audizione.
Con il secondo motivo, l'appellante lamenta la insufficienza dell'assegno di mantenimento stabilito dal primo giudice in favore della moglie a garantire a quest'ultima il soddisfacimento delle sue esigenze economiche, anche in relazione al pregresso tenore di vita familiare.
Osserva questa Corte che il Tribunale di Roma, comparando le situazioni delle parti, ha: riconosciuto l'esistenza di una disparità tra le condizioni del , ingegnere PE1
dirigente di una società multinazionale svizzera, con reddito annuo imponibile di €
135.801,34 per l'anno di imposta 2022, di € 91.366,00 per l'anno di imposta 2021 e di
€ 116.136,00 per l'anno di imposta 2020, e quella della odierna appellante, la quale nel corso del matrimonio aveva lasciato la sua precedente occupazione e attualmente non svolge alcuna stabile attività lavorativa;
valutato che i coniugi sono comproprietari, in ragione della metà ciascuno, dell'immobile già adibito a casa coniugale, gravato da mutuo, e di un immobile in AL, gravato da mutuo con rata di € 350,00 al mese;
riconosciuto in favore della il diritto alla percezione dell'assegno di Pt_1 mantenimento. Nel determinare la misura dell'assegno, il Tribunale ha anche considerato che il versa mensilmente € 950,00 per la locazione della casa PE1
ove abita con la figlia e che lo stesso dopo la separazione ha provveduto a versare gli interessi del mutuo relativo all'abitazione coniugale, mentre la ha continuato a Pt_1
occupare la casa coniugale e non ha dimostrato di avere spese abitative.
Ciò posto, giova ricordare che relativamente all'assegno di mantenimento in favore del coniuge separato, la Suprema Corte ha recentemente ribadito che la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i redditi adeguati
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cui va rapportato, ai sensi dell'articolo 156 del Cc, l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio (Cass. 28 dicembre 2021, n. 41979).
La permanenza dell'obbligo di assistenza materiale trova quindi attuazione nel riconoscimento di un assegno di mantenimento in favore del coniuge che versi in una posizione economica deteriore e non sia in grado, con i propri redditi, di mantenere un tenore di vita analogo a quello offerto dalle congiunte potenzialità economiche dei coniugi, in costanza di matrimonio.
Nel caso di specie, non costituisce oggetto di contestazione il fatto che la ricorrente dopo il matrimonio non abbia svolto attività lavorativa.
Nel corso del presente grado del giudizio sono state acquisite le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà rese dalle parti, oltre alle dichiarazioni dei redditi relative agli anni
2021, 2022 e 2023.
La ha dichiarato, nell'ottobre 2019, di essere casalinga e di percepire Pt_1 esclusivamente l'assegno di mantenimento corrispostole dal marito;
di essere comproprietaria al 50% dell'appartamento in Roma, Via Pier A. Guglielmi, già adibito a casa familiare, e dell'appartamento in AL, Via Minerva 26, di ricavare dalla locazione di tale immobile un reddito che viene da lei utilizzato per il pagamento delle rate di mutuo (€ 350,00 al mese).
Il D'ST ha dichiarato, nel settembre 2024, di aver percepito nell'anno 2021 un reddito netto annuo di € 47.956,00 (pari ad € 3.996,00 al mese), nel 2022 di € 64.625,00
(pari ad € 5.385,41 al mese) e nel 2023 di € 72.711,00 (pari ad € 6.059,25 al mese), di essere comproprietario con la dei due immobili sopra indicati, di versare Pt_1 annualmente un canone di locazione di € 11.400,00. Dalle buste paga prodotte a cura dell'interessato si rileva che i buoni pasto sono corrisposti con lo stipendio e che mensilmente vengono corrisposti emolumenti aggiuntivi rispetto alla retribuzione e viene operata una trattenuta per l'uso del veicolo aziendale.
Nell'anno 2024 il D' ha chiesto l'anticipo del TFR per poter provvedere CP_1 all'estinzione del mutuo sulla casa familiare, al fine di evitare l'esecuzione immobiliare.
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Quanto alle rate del mutuo relativo all'immobile di AL, pari a € 350,00 al mese, le stesse vengono pagate con i proventi delle locazioni, che confluiscono su un conto
CREDEM cointestato ai due coniugi. Emerge chiaramente dagli atti, e non costituisce oggetto di specifica contestazione, la circostanza che la gestione della casa di AL
e del conto corrente sul quale confluiscono i proventi delle relative locazioni è interamente affidata alla Non vi è prova che quest'ultima tragga dalla gestione Pt_1
introiti ulteriori, rispetto a quelli documentati sul conto, anche se la posizione del bene e le forme di pubblicità utilizzate inducono a ipotizzare la astratta possibilità di uno sfruttamento più intensivo, a scopo di rendita, che l'interessata potrebbe certamente realizzare al fine di incrementare le sue sostanze.
Stando così le cose, il riconoscimento dell'assegno di mantenimento in favore della appellata deve reputarsi in linea con le disposizioni di legge e con i principi giurisprudenziali che regolano la materia, essendo detto assegno finalizzato a riequilibrare le condizioni economiche dei coniugi e ad assicurare al coniuge più debole il mantenimento di un tenore di vita analogo a quello che gli sarebbe stato assicurato in costanza di matrimonio.
Non è stato dimostrato che in costanza di matrimonio i coniugi godessero di un alto tenore di vita.
Nella comparazione delle condizioni reddituali e patrimoniali dei coniugi deve, inoltre considerarsi che:
la ha svolto in passato (fino al 2008) attività lavorativa nel settore marketing, Pt_1
sicché deve ritenersi che in ragione dell'età attuale (appena cinquantasette anni) e dell'esperienza pregressa ella sia pienamente dotata di una notevole capacità reddituale;
la stessa non ha partecipato alle spese per l'estinzione delle rate di mutuo sull'immobile già adibito a casa familiare, del quale conserva tuttora la disponibilità;
i tempi di permanenza della figlia presso la madre si sono nel tempo notevolmente ridotti, con conseguente riduzione delle spese di mantenimento diretto a carico della
Pt_1 il D'ST ha interamente provveduto all'estinzione del mutuo sulla casa familiare, mediante pagamento della maxi rata di € 50.000,00; egli provvede al mantenimento diretto della figlia, prevalentemente collocata presso di lui, ed è obbligato al pagamento del canone mensile di locazione (€ 950,00).
In ragione del complesso di tali circostanze di fatto, l'importo dell'assegno, di mantenimento in favore della odierna appellante, stabilito dal primo giudice in € 680,00
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al mese, deve ritenersi congruo, soprattutto in relazione alla attuale situazione abitativa e alla astratta capacità reddituale della beneficiaria.
Ritenendosi esaustiva la documentazione fiscale e bancaria prodotta dall'appellato nell'ambito del presente grado, non possono trovare accoglimento le richieste istruttorie di indagini mediante Guardia di Finanza e di ordine di esibizione formulate dall'appellante.
Relativamente alle spese straordinarie per il mantenimento della minore, ritiene questa
Corte che la suddivisione stabilita dal primo giudice risponda al criterio secondo cui ciascuno dei genitori è tenuto, per il sol fatto di aver messo al mondo la prole, a partecipare alle spese del relativo mantenimento, proporzionalmente alle proprie disponibilità economiche e alle proprie capacità lavorative, e nel caso di specie deve ribadirsi che la per età e per esperienze lavorative pregresse, è certamente in Pt_1
grado di reinserirsi nel circuito lavorativo, al fine di procurarsi un reddito adeguato, in modo da poter far fronte ai suoi obblighi nei confronti della figlia.
Con il quinto motivo, l'appellante lamenta la erroneità della sentenza, relativamente alla disposta compensazione delle spese di primo grado, chiedendo la liquidazione delle spese giudiziali relative ad entrambi i gradi di giudizio in ragione della soccombenza.
Ritiene questa Corte che nella specie, la natura della controversia (separazione giudiziale) e gli interessi sottesi alle domande concernenti la figlia minore delle parti
(affidamento, collocamento e mantenimento) giustifichi pienamente la disposta compensazione integrale delle spese di primo grado.
Per gli stessi motivi, anche con riferimento al presente grado, le spese vanno integralmente compensate tra tutte le parti.
Al rigetto dell'appello proposto dalla consegue, a carico di quest'ultima, il Pt_1
raddoppio del contributo già versato.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, nella composizione di cui in intestazione, definitivamente provvedendo sull'appello principale proposto da con ricorso Parte_1
depositato il 4 gennaio 2024, nonché sull'appello incidentale proposto dall'avv. CP_2 nella qualità di Curatore Speciale della minore con memoria di
[...] Persona_1
costituzione depositata il 30 settembre 2024 , avverso la sentenza n. 16617/2023 emessa dal Tribunale di Roma il 28 ottobre 2023 e pubblicata il 16 novembre 2023 nella causa di separazione personale tra e iscritta al n. Parte_1 Controparte_1
24099/2019, così dispone:
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rigetta l'appello principale;
accoglie l'appello incidentale proposto dal Curatore Speciale della minore e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata (capo 4), dispone che i tempi di frequentazione debbano essere in questa sede ridotti ai soli week-end Parte_5 alternati, dal sabato all'uscita da scuola o dalle ore 16,00, fino alla domenica alle ore
20,00, compatibilmente con le esigenze di studio e sportive e con gli impegni sociali della ragazza, il tutto da attuarsi con il costante monitoraggio del Servizio Sociale competente, come indicato in motivazione;
conferma per il resto la sentenza appellata;
compensa per intero tra le parti le spese del presente grado;
dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dell'art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, se effettivamente dovuto;
manda alla cancelleria per le comunicazioni alle parti e per l'invio al Servizio Sociale.
Così deciso in Roma, 29 gennaio 2024
IL PRESIDENTE rel. est.
(dott.ssa IA Rotunno)
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