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Sentenza 19 ottobre 2025
Sentenza 19 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 19/10/2025, n. 1396 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1396 |
| Data del deposito : | 19 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TERMINI IMERESE in composizione monocratica nella persona del Giudice Onorario, dott.ssa
TE RL, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1573 RG dell'anno 2020, del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
, nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1 [...]
), , nata a [...] il [...] C.F._1 Parte_2
(C.F. ), nata a [...] il C.F._2 Parte_3
16/05/1981 (C.F. ) e , nato a C.F._3 Parte_4
Palermo il 18/06/1980 (C.F. ), tutti elettivamente C.F._4
domiciliati in Palermo, via Rosolino Pilo n. 11, presso lo studio dell'Avv.
SA AL, che li rappresenta e difende per mandato in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore
ATTORI
CONTRO
(P.IVA Controparte_1
), in persona dell'amministratore pro-tempore, elettivamente P.IVA_1
domiciliato in Lercara Friddi, via Vittorio Emanuele II n. 12 presso lo studio dell'Avv. Salvatore Mavaro, che lo rappresenta e difende per mandato in calce alla comparsa di costituzione
- CONVENUTO
OGGETTO: Comunione e Condominio, impugnazione di delibera assembleare.
CONCLUSIONI: all'udienza del 26 giugno 2024, le parti hanno concluso come da verbale in pari data, cui si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato, , Parte_1 Parte_2
e , proprietari di unità immobiliari facenti
[...] Parte_3 Parte_4
parte del Condominio Residence Playa degli Uccelli di Cefalù, convenivano in giudizio il suddetto Condominio al fine di sentir dichiarare la nullità e/o annullabilità della deliberazione assembleare adottata il giorno 30/05/2019, deducendo vizi relativi alla convocazione dell'assemblea nonché l'illegittimità di alcune modifiche apposte al regolamento condominiale.
Il si costituiva in giudizio, eccependo in via preliminare CP_1
l'improcedibilità della domanda per il mancato esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria, la nullità della domanda ex art. 163 c.p.c. in quanto generica ed indeterminata e la tardività dell'impugnazione ai sensi dell'art. 1137
c.c.; nel merito, insisteva per la legittimità della delibera assembleare impugnata.
Con ordinanza del 05/02/2021, veniva rigettata la richiesta di sospensione della delibera assembleare e venivano concessi i termini ex art. 183 c.p.c.
In data 10/01/2023, veniva depositata comparsa di costituzione di nuovo difensore nell'interesse degli attori.
In assenza di attività istruttoria, all'udienza del 26/06/2024 le parti concludevano riportandosi ai propri atti difensivi e la causa veniva posta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
- 2 - ***
Deve essere rigettata l'eccezione di improcedibilità della domanda sollevata da parte convenuta la quale ha lamentato l'irregolarità del procedimento di mediazione, in quanto svolto durante la pandemia Covid-19 in cui vigeva il divieto di spostamento dai luoghi di residenza.
Tali deduzioni sono infondate atteso che dal verbale negativo di mediazione risulta che l'incontro si è svolto in data 29/05/2020 e, quindi, alla fine del c.d. lockdown e, comunque, mediante collegamento da remoto utilizzando la piattaforma
Microsoft Teams.
Pertanto, il Condominio Residence Playa avrebbe potuto partecipare al procedimento di mediazione e la sua assenza risulta ingiustificata.
Deve essere altresì rigettata l'eccezione di nullità dell'atto di citazione ex art. 163
c.p.c. sollevata dal convenuto il quale ha asserito che il petitum sarebbe CP_1
incerto e l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto generica.
Invero, deve rilevarsi che nell'atto di citazione il petitum e la causa petendi risultano determinati in modo da consentire alla controparte di apprestare adeguate e puntuali difese (cfr. Cass. SS.UU, 22 maggio 2012 n. 8077 “la nullità della citazione si produce, a norma dell'art. 164 c.p.c., comma 4, solo quando il petitum sia stato del tutto omesso o sia assolutamente incerto, oppure quando manchi del tutto l'esposizione dei fatti costituenti la ragione della domanda”; nello stesso senso, Cass. 29 gennaio 2015 n. 1681
“La nullità dell'atto di citazione per "petitum" omesso od assolutamente incerto, ai sensi dell'art.
164, quarto comma, cod. proc. civ., postula una valutazione caso per caso, dovendosi tener conto,
a tal fine, del contenuto complessivo dell'atto di citazione, dei documenti ad esso allegati, nonché, in relazione allo scopo del requisito di consentire alla controparte di apprestare adeguate e puntuali difese, della natura dell'oggetto e delle relazioni in cui, con esso, si trovi la controparte”).
- 3 - Destituita di fondamento è pure l'eccezione di tardività dell'impugnazione della delibera assembleare.
Ai sensi dell'art. 1137 c.c., la delibera condominiale può essere impugnata dai condomini, assenti, dissenzienti o astenuti, entro il termine di 30 giorni decorrenti, nel caso di condomini assenti, dalla data di comunicazione della stessa.
Invero, l'art. 5, comma 6, del D.lgs. n. 28/2010 prevede che “Dal momento della comunicazione alle altre parti, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale. Dalla stessa data, la domanda di mediazione impedisce altresì la decadenza per una sola volta, ma se il tentativo fallisce la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza, decorrente dal deposito del verbale di cui all'articolo 11 presso la segreteria dell'organismo”.
La giurisprudenza di merito ha espresso orientamenti differenti in ordine al momento a cui ricollegare l'effetto interruttivo della decadenza ossia se dal deposito della presentazione della domanda presso l'organismo di mediazione ovvero dalla comunicazione alle parti della data del primo incontro, come testualmente previsto dalla citata disposizione.
Questo giudice ritiene di aderire all'orientamento secondo il quale l'effetto interruttivo della decadenza si verifica sin dal momento del deposito della domanda di mediazione “costituendo la successiva comunicazione da parte alle altre parti una mera condizione per il consolidamento di tale effetto” e ciò in quanto detta interpretazione è coerente “con i principi generali espressi dalla Corte di cassazione e dalla
Corte costituzionale (si pensi al principio della “scissione” degli effetti della notificazione per il notificante e per il destinatario, espressione della regola generale secondo cui una decadenza non può determinarsi in ragione del decorso del tempo di un'attività demandata a terzi e sottratta all'ingerenza dell'interessato), ma anche con la normativa comunitaria (articolo 8 della direttiva
- 4 - 2008/52 CE), impongono di ritenere che l'interruzione del termine decadenziale per proporre
l'impugnazione della delibera si ha con il deposito della domanda di mediazione presso il competente organismo” (Tribunale di Trani, 08/07/2021; Tribunale di Brescia
18/03/2020).
Ciò posto, si rileva che la delibera impugnata è stata comunicata agli attori in data
17/02/2020 e che gli artt. 83 del D.l. .n. 18/2020 e 36 comma 1 del D.l. n. 23/2020 hanno previsto la sospensione straordinaria dei termini processuali dal
09/03/2020 al 11/05/2020 per l'emergenza Coronavirus: detta sospensione si applica anche al termine di cui all'art. 1137 c.c. in quanto termine di natura sostanziale ma con rilevanza processuale (Corte Costituzionale, 31/01/1990 n.
49).
Gli attori, tuttavia, non hanno goduto del periodo di sospensione e hanno presentato la domanda di mediazione il 12/03/2020, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione della delibera. L'incontro è avvenuto in data
29/05/2020 ed ha avuto esito negativo per l'assenza ingiustificata dell'amministratore del Condominio, quindi, il nuovo termine decadenziale, entro cui l'atto di citazione avrebbe dovuto essere notificato, è decorso dalla data di deposito del verbale negativo e ciò in quanto la domanda di mediazione ha effetto interruttivo e non sospensivo del termine decadenziale ex art. 1137 comma 2 c.c.
(cfr. Tribunale di Sondrio, 25/01/2019).
La data di deposito del verbale negativo di mediazione non si evince dalla documentazione in atti, ma considerando che il verbale è stato redatto in data
29/05/2020, è chiaro che il termine di decadenza non poteva spirare prima del
28/06/2020. Poiché l'atto introduttivo del presente giudizio è stato notificato il
24/06/2020, si deve ritenere che gli attori abbiamo tempestivamente impugnato
- 5 - la delibera assembleare.
Passando al merito, la delibera del 30/05/2019 deve essere annullata per violazione del termine di 5 giorni previsto dall'art. 66, comma 3, delle disp. att.
c.c. per la comunicazione dell'avviso di convocazione.
La citata norma recita: “L'avviso di convocazione, contenente specifica indicazione dell'ordine del giorno, deve essere comunicato almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza in prima convocazione, a mezzo di posta raccomandata, posta elettronica certificata, fax o tramite consegna a mano, e deve contenere l'indicazione del luogo e dell'ora della riunione o, se prevista in modalità di videoconferenza, della piattaforma elettronica sulla quale si terrà la riunione e dell'ora della stessa. In caso di omessa, tardiva o incompleta convocazione degli aventi diritto, la deliberazione assembleare è annullabile ai sensi dell'articolo 1137 del codice su istanza dei dissenzienti o assenti perché non ritualmente convocati”.
L'avviso di convocazione, quale atto ricettizio, deve essere non solo inviato, ma anche ricevuto nel termine stabilito dall'art. 66 delle disp. att. c.c. di almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza, avendo riguardo alla riunione dell'assemblea in prima convocazione (Cass. civ. sez. II ord. 30/10/2020 n.
24041).
Quanto alle modalità di calcolo, la giurisprudenza di legittimità ha statuito: “Nel calcolo del termine di "almeno cinque giorni prima", stabilito dall'art. 66, ultimo comma (nella formulazione vigente "ratione temporis"), disp. att. c.c., per la comunicazione ai condomini dell'avviso di convocazione dell'assemblea, atto recettizio di cui il deve provare la CP_1
tempestività rispetto alla riunione fissata per la prima convocazione, trattandosi di giorni "non liberi" (stante l'eccezionalità dei termini cd. "liberi" - che escludono dal computo i giorni iniziale
e finale - limitati ai soli casi espressamente previsti dalla legge) e da calcolare a ritroso, non va conteggiato il "dies ad quem" (e, cioè, quello di svolgimento della riunione medesima), che assume
- 6 - il valore di capo o punto fermo iniziale, mentre va incluso il "dies a quo" (coincidente con la data di ricevimento dell'avviso), quale capo o punto fermo finale, secondo la regola generale fisata negli artt. 155, comma 1, c.p.c. e 2963 c.c.” (Cass. civ. sez. VI-II ord. 30/06/2021 n. 18635).
Nel caso di specie, l'assemblea era prevista in prima convocazione per il giorno
30/05/2019 e, quindi, gli attori avrebbero dovuto ricevere l'avviso di convocazione entro il 25/05/2019, mentre lo hanno avuto consegnato il
27/05/2019, come risulta dal report di Poste Italiane depositato da parte attrice
(cfr. doc. n. 10).
A fronte dell'eccezione di tardività dell'avviso ex art. 66 disp. att. c.c. il convenuto nulla ha dedotto e provato in ordine alla tempestività della CP_1
comunicazione dell'avviso di convocazione, limitandosi a depositare la ricevuta di invio della raccomandata a.r. del 23/05/2019, ma non la ricevuta di ritorno.
Dalle superiori considerazioni deriva che la delibera condominiale impugnata è illegittima per violazione del termine previsto dall'art. 66 disp. att. c.c.
L'accoglimento di detta eccezione comporta l'assorbimento di tutte le altre questioni in forza del principio “della ragione più liquida” che consente al Giudice di scegliere, tra varie questioni di merito, quella che ritenga atta ad assicurare la definizione del giudizio (Cass. S.S.U.U. 08/05/2014 n. 9936).
Le spese di lite seguono la soccombenza e, pertanto, vanno poste a carico del convenuto e sono liquidate, sulla base del valore dichiarato ed in CP_1
assenza di attività istruttoria, in complessivi € 1.826,00, di cui € 125,00 per esborsi ed € 1.701,00 per onorari, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Termini Imerese, Contenzioso Civile e Volontaria civile, in
- 7 - composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
Annulla la delibera adottata il 30/05/2019 dal Condominio Residence Playa degli
Uccelli per le causali di cui in parte motiva;
Condanna il Condominio Residence Playa degli Uccelli, in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento in favore degli attori delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 1.826,00, di cui € 125,00 per esborsi ed € 1.701,00 per onorari, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso Termini Imerese, in data 18/10/2025
Il Giudice
Dott.ssa TE RL
- 8 -
TRIBUNALE ORDINARIO DI TERMINI IMERESE in composizione monocratica nella persona del Giudice Onorario, dott.ssa
TE RL, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1573 RG dell'anno 2020, del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
, nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1 [...]
), , nata a [...] il [...] C.F._1 Parte_2
(C.F. ), nata a [...] il C.F._2 Parte_3
16/05/1981 (C.F. ) e , nato a C.F._3 Parte_4
Palermo il 18/06/1980 (C.F. ), tutti elettivamente C.F._4
domiciliati in Palermo, via Rosolino Pilo n. 11, presso lo studio dell'Avv.
SA AL, che li rappresenta e difende per mandato in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore
ATTORI
CONTRO
(P.IVA Controparte_1
), in persona dell'amministratore pro-tempore, elettivamente P.IVA_1
domiciliato in Lercara Friddi, via Vittorio Emanuele II n. 12 presso lo studio dell'Avv. Salvatore Mavaro, che lo rappresenta e difende per mandato in calce alla comparsa di costituzione
- CONVENUTO
OGGETTO: Comunione e Condominio, impugnazione di delibera assembleare.
CONCLUSIONI: all'udienza del 26 giugno 2024, le parti hanno concluso come da verbale in pari data, cui si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato, , Parte_1 Parte_2
e , proprietari di unità immobiliari facenti
[...] Parte_3 Parte_4
parte del Condominio Residence Playa degli Uccelli di Cefalù, convenivano in giudizio il suddetto Condominio al fine di sentir dichiarare la nullità e/o annullabilità della deliberazione assembleare adottata il giorno 30/05/2019, deducendo vizi relativi alla convocazione dell'assemblea nonché l'illegittimità di alcune modifiche apposte al regolamento condominiale.
Il si costituiva in giudizio, eccependo in via preliminare CP_1
l'improcedibilità della domanda per il mancato esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria, la nullità della domanda ex art. 163 c.p.c. in quanto generica ed indeterminata e la tardività dell'impugnazione ai sensi dell'art. 1137
c.c.; nel merito, insisteva per la legittimità della delibera assembleare impugnata.
Con ordinanza del 05/02/2021, veniva rigettata la richiesta di sospensione della delibera assembleare e venivano concessi i termini ex art. 183 c.p.c.
In data 10/01/2023, veniva depositata comparsa di costituzione di nuovo difensore nell'interesse degli attori.
In assenza di attività istruttoria, all'udienza del 26/06/2024 le parti concludevano riportandosi ai propri atti difensivi e la causa veniva posta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
- 2 - ***
Deve essere rigettata l'eccezione di improcedibilità della domanda sollevata da parte convenuta la quale ha lamentato l'irregolarità del procedimento di mediazione, in quanto svolto durante la pandemia Covid-19 in cui vigeva il divieto di spostamento dai luoghi di residenza.
Tali deduzioni sono infondate atteso che dal verbale negativo di mediazione risulta che l'incontro si è svolto in data 29/05/2020 e, quindi, alla fine del c.d. lockdown e, comunque, mediante collegamento da remoto utilizzando la piattaforma
Microsoft Teams.
Pertanto, il Condominio Residence Playa avrebbe potuto partecipare al procedimento di mediazione e la sua assenza risulta ingiustificata.
Deve essere altresì rigettata l'eccezione di nullità dell'atto di citazione ex art. 163
c.p.c. sollevata dal convenuto il quale ha asserito che il petitum sarebbe CP_1
incerto e l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto generica.
Invero, deve rilevarsi che nell'atto di citazione il petitum e la causa petendi risultano determinati in modo da consentire alla controparte di apprestare adeguate e puntuali difese (cfr. Cass. SS.UU, 22 maggio 2012 n. 8077 “la nullità della citazione si produce, a norma dell'art. 164 c.p.c., comma 4, solo quando il petitum sia stato del tutto omesso o sia assolutamente incerto, oppure quando manchi del tutto l'esposizione dei fatti costituenti la ragione della domanda”; nello stesso senso, Cass. 29 gennaio 2015 n. 1681
“La nullità dell'atto di citazione per "petitum" omesso od assolutamente incerto, ai sensi dell'art.
164, quarto comma, cod. proc. civ., postula una valutazione caso per caso, dovendosi tener conto,
a tal fine, del contenuto complessivo dell'atto di citazione, dei documenti ad esso allegati, nonché, in relazione allo scopo del requisito di consentire alla controparte di apprestare adeguate e puntuali difese, della natura dell'oggetto e delle relazioni in cui, con esso, si trovi la controparte”).
- 3 - Destituita di fondamento è pure l'eccezione di tardività dell'impugnazione della delibera assembleare.
Ai sensi dell'art. 1137 c.c., la delibera condominiale può essere impugnata dai condomini, assenti, dissenzienti o astenuti, entro il termine di 30 giorni decorrenti, nel caso di condomini assenti, dalla data di comunicazione della stessa.
Invero, l'art. 5, comma 6, del D.lgs. n. 28/2010 prevede che “Dal momento della comunicazione alle altre parti, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale. Dalla stessa data, la domanda di mediazione impedisce altresì la decadenza per una sola volta, ma se il tentativo fallisce la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza, decorrente dal deposito del verbale di cui all'articolo 11 presso la segreteria dell'organismo”.
La giurisprudenza di merito ha espresso orientamenti differenti in ordine al momento a cui ricollegare l'effetto interruttivo della decadenza ossia se dal deposito della presentazione della domanda presso l'organismo di mediazione ovvero dalla comunicazione alle parti della data del primo incontro, come testualmente previsto dalla citata disposizione.
Questo giudice ritiene di aderire all'orientamento secondo il quale l'effetto interruttivo della decadenza si verifica sin dal momento del deposito della domanda di mediazione “costituendo la successiva comunicazione da parte alle altre parti una mera condizione per il consolidamento di tale effetto” e ciò in quanto detta interpretazione è coerente “con i principi generali espressi dalla Corte di cassazione e dalla
Corte costituzionale (si pensi al principio della “scissione” degli effetti della notificazione per il notificante e per il destinatario, espressione della regola generale secondo cui una decadenza non può determinarsi in ragione del decorso del tempo di un'attività demandata a terzi e sottratta all'ingerenza dell'interessato), ma anche con la normativa comunitaria (articolo 8 della direttiva
- 4 - 2008/52 CE), impongono di ritenere che l'interruzione del termine decadenziale per proporre
l'impugnazione della delibera si ha con il deposito della domanda di mediazione presso il competente organismo” (Tribunale di Trani, 08/07/2021; Tribunale di Brescia
18/03/2020).
Ciò posto, si rileva che la delibera impugnata è stata comunicata agli attori in data
17/02/2020 e che gli artt. 83 del D.l. .n. 18/2020 e 36 comma 1 del D.l. n. 23/2020 hanno previsto la sospensione straordinaria dei termini processuali dal
09/03/2020 al 11/05/2020 per l'emergenza Coronavirus: detta sospensione si applica anche al termine di cui all'art. 1137 c.c. in quanto termine di natura sostanziale ma con rilevanza processuale (Corte Costituzionale, 31/01/1990 n.
49).
Gli attori, tuttavia, non hanno goduto del periodo di sospensione e hanno presentato la domanda di mediazione il 12/03/2020, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione della delibera. L'incontro è avvenuto in data
29/05/2020 ed ha avuto esito negativo per l'assenza ingiustificata dell'amministratore del Condominio, quindi, il nuovo termine decadenziale, entro cui l'atto di citazione avrebbe dovuto essere notificato, è decorso dalla data di deposito del verbale negativo e ciò in quanto la domanda di mediazione ha effetto interruttivo e non sospensivo del termine decadenziale ex art. 1137 comma 2 c.c.
(cfr. Tribunale di Sondrio, 25/01/2019).
La data di deposito del verbale negativo di mediazione non si evince dalla documentazione in atti, ma considerando che il verbale è stato redatto in data
29/05/2020, è chiaro che il termine di decadenza non poteva spirare prima del
28/06/2020. Poiché l'atto introduttivo del presente giudizio è stato notificato il
24/06/2020, si deve ritenere che gli attori abbiamo tempestivamente impugnato
- 5 - la delibera assembleare.
Passando al merito, la delibera del 30/05/2019 deve essere annullata per violazione del termine di 5 giorni previsto dall'art. 66, comma 3, delle disp. att.
c.c. per la comunicazione dell'avviso di convocazione.
La citata norma recita: “L'avviso di convocazione, contenente specifica indicazione dell'ordine del giorno, deve essere comunicato almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza in prima convocazione, a mezzo di posta raccomandata, posta elettronica certificata, fax o tramite consegna a mano, e deve contenere l'indicazione del luogo e dell'ora della riunione o, se prevista in modalità di videoconferenza, della piattaforma elettronica sulla quale si terrà la riunione e dell'ora della stessa. In caso di omessa, tardiva o incompleta convocazione degli aventi diritto, la deliberazione assembleare è annullabile ai sensi dell'articolo 1137 del codice su istanza dei dissenzienti o assenti perché non ritualmente convocati”.
L'avviso di convocazione, quale atto ricettizio, deve essere non solo inviato, ma anche ricevuto nel termine stabilito dall'art. 66 delle disp. att. c.c. di almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza, avendo riguardo alla riunione dell'assemblea in prima convocazione (Cass. civ. sez. II ord. 30/10/2020 n.
24041).
Quanto alle modalità di calcolo, la giurisprudenza di legittimità ha statuito: “Nel calcolo del termine di "almeno cinque giorni prima", stabilito dall'art. 66, ultimo comma (nella formulazione vigente "ratione temporis"), disp. att. c.c., per la comunicazione ai condomini dell'avviso di convocazione dell'assemblea, atto recettizio di cui il deve provare la CP_1
tempestività rispetto alla riunione fissata per la prima convocazione, trattandosi di giorni "non liberi" (stante l'eccezionalità dei termini cd. "liberi" - che escludono dal computo i giorni iniziale
e finale - limitati ai soli casi espressamente previsti dalla legge) e da calcolare a ritroso, non va conteggiato il "dies ad quem" (e, cioè, quello di svolgimento della riunione medesima), che assume
- 6 - il valore di capo o punto fermo iniziale, mentre va incluso il "dies a quo" (coincidente con la data di ricevimento dell'avviso), quale capo o punto fermo finale, secondo la regola generale fisata negli artt. 155, comma 1, c.p.c. e 2963 c.c.” (Cass. civ. sez. VI-II ord. 30/06/2021 n. 18635).
Nel caso di specie, l'assemblea era prevista in prima convocazione per il giorno
30/05/2019 e, quindi, gli attori avrebbero dovuto ricevere l'avviso di convocazione entro il 25/05/2019, mentre lo hanno avuto consegnato il
27/05/2019, come risulta dal report di Poste Italiane depositato da parte attrice
(cfr. doc. n. 10).
A fronte dell'eccezione di tardività dell'avviso ex art. 66 disp. att. c.c. il convenuto nulla ha dedotto e provato in ordine alla tempestività della CP_1
comunicazione dell'avviso di convocazione, limitandosi a depositare la ricevuta di invio della raccomandata a.r. del 23/05/2019, ma non la ricevuta di ritorno.
Dalle superiori considerazioni deriva che la delibera condominiale impugnata è illegittima per violazione del termine previsto dall'art. 66 disp. att. c.c.
L'accoglimento di detta eccezione comporta l'assorbimento di tutte le altre questioni in forza del principio “della ragione più liquida” che consente al Giudice di scegliere, tra varie questioni di merito, quella che ritenga atta ad assicurare la definizione del giudizio (Cass. S.S.U.U. 08/05/2014 n. 9936).
Le spese di lite seguono la soccombenza e, pertanto, vanno poste a carico del convenuto e sono liquidate, sulla base del valore dichiarato ed in CP_1
assenza di attività istruttoria, in complessivi € 1.826,00, di cui € 125,00 per esborsi ed € 1.701,00 per onorari, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Termini Imerese, Contenzioso Civile e Volontaria civile, in
- 7 - composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
Annulla la delibera adottata il 30/05/2019 dal Condominio Residence Playa degli
Uccelli per le causali di cui in parte motiva;
Condanna il Condominio Residence Playa degli Uccelli, in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento in favore degli attori delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 1.826,00, di cui € 125,00 per esborsi ed € 1.701,00 per onorari, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso Termini Imerese, in data 18/10/2025
Il Giudice
Dott.ssa TE RL
- 8 -