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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 12/12/2025, n. 7571 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7571 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
composta dai magistrati dott. IC CA presidente dott.ssa VA SC consigliere rel.
dott.ssa Matilde Carpinella consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies, comma terzo,
c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 5333/2023 R.G.A.C.C., trattenuta in decisione all'udienza dell'11.12.2025 e vertente
TRA
, c.f. Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv.to Marianna Alfano, giusta procura in calce all'atto di appello
APPELLANTE
E
, c.f. Controparte_1 C.F._2
, c.f. CP_2 C.F._3 rappresentati e difesi dall'avv.to Andrea Mario Martucci, in forza di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in grado di appello
APPELLATI pagina 1 di 15
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 13627/2023, R.G. n. 6259/2022, pubblicata in data 26.9.2023, il Tribunale di
Roma respingeva la domanda proposta ai sensi dell'art. 2901 c.c. dall'avv.to
[...] nei confronti di e , quale creditore in forza della Parte_1 Controparte_1 CP_2 convenzione professionale sottoscritta dallo stesso per attività di rappresentanza, CP_1 assistenza e difesa, ritenendo che l'atto dispositivo fosse stato compiuto in un momento successivo rispetto alla data in cui l'attore sosteneva fosse sorto il credito professionale e che, pertanto, non risultasse provato il presupposto della scientia damni.
Osservava che, infatti, la notificazione del ricorso ex art. 702 bis c.p.c., unitamente al provvedimento giudiziale di fissazione della prima udienza, si era perfezionata nel maggio
2020, e, dunque, in un momento successivo rispetto al perfezionamento del negozio istitutivo del trust, in data 30.4.2020.
Affermava che l'attore, inoltre, non aveva fornito ulteriori elementi indiziari idonei a dimostrare che, al momento della stipula, il debitore fosse a conoscenza dell'intenzione del creditore di far valere le proprie pretese, né aveva provato di aver notificato in data anteriore un atto, quale, ad esempio, una diffida o un sollecito di pagamento, che avrebbe potuto incidere sulla valutazione della sussistenza del necessario presupposto della scientia damni.
Condannava quindi l'attore al pagamento delle spese di lite del procedimento di merito e di quello cautelare in corso di causa, tenendo conto della natura non complessa della controversia e con esclusione del valore riferito alla fase istruttoria.
***
Avverso detta sentenza ha proposto appello l'avv.to articolando quattro motivi di Parte_1 gravame e chiedendo alla Corte di accogliere le seguenti conclusioni:
«Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Roma, contrariis reiectis:
- accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n.
13627/2023 emanata dal Tribunale di Roma - Sezione Civile XI^, Giudice Dott.ssa Wanda Verusio, nell'ambito del giudizio avente N.R.G. 6259/2022 - in data 26.09.2023 e depositata in pari data, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano:
“accertare e dichiarare che l'atto di conferimento al trust dell'immobile sito in Roma, piazza San Cosimato n. 63, eseguita dal debitore, sig. e risultante giusto atto notarile, nonché l'atto istitutivo del trust, Controparte_1
pagina 2 di 15 entrambi trascritti il 19.05.2020, sono stati posti in essere al solo ed esclusivo scopo di sottrarre il predetto bene alle ragioni creditorie dell'odierno attore e, per l'effetto, dichiarare i suddetti atti di disposizione patrimoniale inefficaci nei confronti dell'odierno attore, quantomeno fino a concorrenza del credito vantato dall'istante, Avv.
verso il debitore sig. a titolo di capitale e di interessi maturati. Con vittoria Parte_1 Controparte_1 di spese e competenze del presente giudizio” (cfr. All. 2);
- accertare, ritenere e dichiarare la fondatezza del ricorso per il sequestro conservativo proposto dall'odierno appellante nel corso del Giudizio di primo grado e, per l'effetto, revocare l'ordinanza di rigetto con conseguente annullamento della statuizione in ordine alla liquidazione delle relative spese di lite;
- accertare, ritenere e dichiarare l'esistenza dei presupposti previsti dall'art. dell'art. 96 c.p.c., in ragione del contegno assunto dalla controparte, e, per l'effetto, condannare - così come formalmente richiesto all'udienza del 26.09.2023 del giudizio di primo grado - la parte appellata al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata nella misura che l'Ecc.ma Corte adita riterrà congrua, tenuto conto, sulla base della comune esperienza, degli oneri che la parte ha dovuto affrontare per contrastare l'iniziativa della controparte e dei disagi subiti a causa di tale iniziativa;
- condannare, per l'effetto, l'avvocato distrattario ex art. 93 c.p.c., alla restituzione di quanto l'appellante abbia eventualmente corrisposto allo stesso difensore, in virtù della sentenza di primo grado, nelle more del presente giudizio;
- in via subordinata, nella denegata ipotesi che venga rigettato l'appello con conferma delle statuizioni in ordine alle spese di lite, rettificare gli importi dovuti all'avvocato distrattario ex art 93 c.p.c., escludendo dal computo delle suddette spese la fase istruttoria, così come espressamente statuito dal Giudice di prime cure, pur tuttavia erroneamente incluse nel computo finale delle spese di lite liquidate in sentenza.
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio».
***
Con ordinanza emessa all'udienza del 23.11.2023, la Corte ha accolto l'istanza ex artt. 283 e
351 c.p.c. e ha sospeso l'efficacia esecutiva/esecuzione della sentenza impugnata.
***
Si sono costituiti anche nel giudizio nel merito, in data 6.2.2024, e Controparte_1 CP_2
, chiedendo di dichiarare inammissibile o, comunque, di rigettare l'appello.
[...]
***
All'udienza dell'8.2.2024, la causa è stata rinviata all'udienza dell'11.12.2025 per precisazione delle conclusioni, discussione orale e sentenza immediata ex art. 281 sexies c.p.c. con termine fino all'11.11.2025 per il deposito di note (depositate da entrambe le parti).
***
I procuratori delle parti hanno concluso e hanno discusso oralmente la causa come da verbale.
pagina 3 di 15 Al termine, la Corte ha trattenuto la causa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, comma terzo, c.p.c.
***
Con il primo motivo (rubricato «1. ERRATA ED INSUFFICIENTE VALUTAZIONE DELLE PROVE - PIENA
PROVA DEL PRESUPPOSTO PREVISTO DALL'ART 2901 C.C. DELLA SCIENTIA DAMNI - CONOSCIBILITÀ
DEL CREDITO DA PARTE DEL DEBITORE PRIMA DEL COMPIMENTO DELL'ATTO DISPOSITIVO
IMPUGNATO - MANCATA ED ERRONEA VALUTAZIONE DELLA CONVENZIONE PROFESSIONALE
SOTTOSCRITTA DAL DEBITORE – PIENA CONOSCIBILITÀ DEL DEBITORE DEL CREDITO SIN DAL
18.12.2017»), l'appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui il giudice ha ritenuto non provato l'elemento della scientia damni.
Sostiene, richiamando la costante giurisprudenza di legittimità, che tale presupposto non richiede la dimostrazione di una specifica intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale del creditore, ma si identifica nella mera conoscenza – o quantomeno nell'agevole conoscibilità secondo il parametro della diligenza media – dell'esistenza del credito e del pregiudizio che l'atto dispositivo può arrecare.
In questo senso, l'attore aveva allegato e prodotto il contratto di prestazione d'opera intellettuale sottoscritto dal debitore il 18.12.2017, documento costitutivo del diritto di credito azionato, che dimostra in maniera inequivocabile la consapevolezza del debitore circa l'esistenza del credito professionale già in epoca anteriore agli atti dispositivi impugnati. Tale contratto, mai disconosciuto né contestato nel corso del giudizio, costituisce prova sufficiente della conoscenza del credito da parte del debitore, rendendo del tutto inconferente la motivazione del primo giudice che ha ricollegato la scientia damni alla successiva notificazione del ricorso ex art. 702 bis c.p.c.
***
Con il secondo motivo (rubricato «2. ERRONEA VALUTAZIONE CIRCA L'ONERE DELLA PROVA
SPETTANTE ALLE PARTI PROCESSUALI 2.1. PIENA OPERATIVITÀ DEL PRINCIPIO DI NON
CONTESTAZIONE EX ART 115 C.P.C. - INVERSIONE DELL'ONERE DELLA PROVA DELLA CIRCOSTANZA
DELLA CONOSCIBILITÀ DEL DEBITORE CIRCA L'ESISTENZA DEL CREDITO: PUNTUALE ALLEGAZIONE
DEL FATTO NELL'ATTO DI CITAZIONE (PAG 2, PUNTO 4 DELLE “PREMESSE IN FATTO”) DELLA
NOTIFICA A MEZZO UNEP DELLA DIFFIDA STRAGIUDIZIALE DATA 29/03/2019, CIRCOSTANZA DI FATTO
NON CONTESTATA DA CONTROPARTE»), l'appellante lamenta che, sebbene l'onere della prova fosse stato assolto con la produzione del contratto d'opera professionale sottoscritto dal debitore, il Tribunale avrebbe comunque dovuto ritenere provato il presupposto soggettivo dell'azione revocatoria in forza del principio di non contestazione sancito dall'art. 115 c.p.c.,
pagina 4 di 15 atteso che l'attore aveva allegato di aver notificato una diffida stragiudiziale a mezzo UNEP il
29.3.2019, circostanza mai contestata dai convenuti.
La sentenza impugnata, nel ritenere non dimostrata la conoscibilità del credito da parte del debitore in epoca antecedente alla costituzione del trust, avrebbe quindi omesso di valorizzare quanto esposto nell'atto introduttivo, ove si dava puntuale conto dei solleciti di pagamento e, in particolare, della suddetta diffida per l'importo di € 27.198,12.
La mancata contestazione escludeva l'onere probatorio in capo all'attore e imponeva al giudice di fondare il proprio convincimento su quanto sopra.
Nell'ambito della stessa doglianza (rubricata «2.2. Segue: ERRATA VALUTAZIONE DELL'ONERE
DELLA PROVA PER LE PARTI PROCESSUALI: ERRORE SUL PRESUPPOSTO NORMATIVO DI CUI
ALL'ART. 2729 C.C. - LEGITTIMO UTILIZZO DELLA PRESUNZIONE NEL CASO DI SPECIE: LA
CIRCOSTANZA DI FATTO DELLA CONOSCIBILITÀ DEL CREDITO DA PARTE DEL DEBITORE NEL
PERIODO ANTECEDENTE IL COMPIMENTO DELL'ATTO DISPOSITIVO PUÒ ESSERE PROVATA ANCHE
RICORRENDO ALLA PRESUNZIONE»), l'appellante si duole del fatto che il Tribunale ha ritenuto di non poter fare ricorso alle presunzioni, quale mezzo di prova della scientia damni, in quanto vi sarebbe soltanto un unico elemento fattuale che da solo non può integrare il disposto normativo degli elementi gravi precisi e concordanti di cui all'art. 2729 c.c.
Sostiene che il giudice sarebbe incorso in un duplice errore: da un lato avrebbe confuso la nozione di presunzione con quella degli elementi fattuali che la fondano, dall'altro avrebbe ignorato che la giurisprudenza ammette il ricorso alla presunzione anche sulla base di un unico fatto idoneo a convincere il giudicante.
Precisa che, in realtà, la documentazione prodotta in atti dimostrava l'esistenza di molteplici circostanze gravi, precise e concordanti che consentivano di ricorrere legittimamente alla prova presuntiva, tra cui: la convenzione professionale sottoscritta dal debitore nel 2017, mai contestata;
i solleciti e la diffida stragiudiziale notificata nel marzo 2019; le vicende descritte nel ricorso ex art. 702 bis c.p.c., anch'esse non contestate;
la gratuità dell'atto e la costituzione del trust familiare con conferimento dell'unico bene del debitore;
la visura catastale storica attestante la piena proprietà dell'immobile; la sequenza temporale degli eventi, mai smentita dai convenuti.
Tali elementi, considerati nel loro insieme, dimostrerebbero che il debitore era pienamente consapevole – o quantomeno poteva agevolmente conoscere – dell'esistenza del credito già prima del compimento dell'atto dispositivo, sicché l'esclusione della prova presuntiva da parte del giudice risulta ingiustificata e priva di fondamento logico-giuridico.
*** pagina 5 di 15 Con il terzo motivo (rubricato «3 - ERRATA INTERPRETAZIONE DI DISPOSIZIONI DI LEGGE EX ART
2901 C.C.- LA CONOSCIBILITA' DEL CREDITO SECONDO IL PARAMETRO DELLA MEDIA DILIGENZA»),
l'appellante censura, ancora, la sentenza di primo grado per avere il Tribunale fondato il proprio convincimento esclusivamente sulla notifica del ricorso ex art. 702 bis c.p.c., quale unica prova della conoscibilità del credito da parte del debitore prima del compimento dell'atto dispositivo.
Deduce che tale impostazione, oltre a trascurare la documentazione allegata agli atti, si rivela giuridicamente erronea, dal momento che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il requisito soggettivo della scientia damni non richiede una consapevolezza specifica del credito, ma si integra con la semplice conoscenza – o agevole conoscibilità – del pregiudizio arrecato alle ragioni creditorie.
Ribadisce che, ai fini dell'anteriorità del credito rispetto all'atto dispositivo, non rileva il momento del suo accertamento giudiziale, bensì quello dell'insorgenza dell'obbligazione, indipendentemente dalla sua esigibilità o determinazione quantitativa. Nel caso di specie, la conoscenza del credito da parte del debitore emergeva già dalla sottoscrizione della convenzione professionale del 2017 e trova ulteriore conferma nella diffida stragiudiziale notificata nel marzo 2019, mai contestata.
***
Infine, con l'ultimo motivo (rubricato «4- ESISTENZA DEI PRESUPPOSTI DI DIRITTO PER
L'APPLICAZIONE DELLA MISURA CAUTELARE – SEQUESTRO CONSERVATIVO: ESISTENZA DEL
PERICULUM IN MORA - SS PRONUNCIA RIGUARDO ALLA RICHIESTA DI ORDINE DI ESIBIZIONE
EX ART 210 C.P.C - NON CONTESTAZIONE CIRCA L'UNICITÀ DEL BENE DA PARTE DEL DEBITORE»),
l'appellante contesta il rigetto della richiesta di sequestro conservativo, avanzata con apposito ricorso in corso di causa, fondato dal primo giudice sulla presunta mancanza del periculum in mora.
Tale motivazione è ritenuta erronea perché ha limitato la valutazione al corrispettivo della vendita dell'unico bene del trust, trascurando che la giurisprudenza riconosce come rilevante anche la variazione qualitativa della garanzia patrimoniale e il comportamento del debitore volto a sottrarsi all'adempimento. La vendita dell'immobile a terzi, infatti, ha privato il creditore della garanzia reale, esponendolo a un rischio concreto e attuale, aggravato dall'atteggiamento dilatorio del debitore.
pagina 6 di 15 Inoltre, il giudice avrebbe omesso di pronunciarsi sulla richiesta di esibizione ex art. 210 c.p.c. relativa ai movimenti bancari del trust, indispensabile per accertarne la consistenza patrimoniale.
Pertanto, sia l'elemento oggettivo (variazione qualitativa della garanzia) sia quello soggettivo
(condotta del debitore volta a sottrarsi all'obbligazione) del periculum in mora risultavano pienamente integrati, rendendo ingiustificato il rigetto della misura cautelare.
***
I primi tre motivi, da esaminarsi congiuntamente in quanto connessi, sono fondati.
***
Prima di affrontare il merito, si ritiene opportuno illustrare i principi che regolano l'azione di cui all'art. 2901 c.c.
***
Le condizioni per l'esercizio dell'azione revocatoria ordinaria consistono nell'esistenza di un valido rapporto di credito tra il creditore che agisce in revocatoria e il debitore disponente, nell'effettività del danno, inteso come lesione della garanzia patrimoniale a seguito del compimento da parte del debitore dell'atto traslativo, nella ricorrenza, in capo al debitore, ed eventualmente in capo al terzo, della consapevolezza che, con l'atto di disposizione, venga a diminuire la consistenza delle garanzie spettanti ai creditori (Cass. n. 13172/2017).
L'art. 2901 c.c. ha accolto una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza dei normali requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità, di talché anche il credito eventuale, nella veste di credito litigioso, è idoneo a determinare - sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale oggetto di contestazione in separato giudizio sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito - l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore (Cass. n. 5619/2016; Cass. n. 2477/2015 e n. 1893/2012;
Cass. Sez. Unite n. 9440 del 2004).
Trattasi di orientamento costante della Suprema Corte, la quale ha di recente ribadito che il relativo giudizio non è soggetto a sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. in rapporto alla pendenza della controversia sul credito da accertare e per la cui conservazione è stata proposta domanda revocatoria, poiché tale accertamento non costituisce l'indispensabile antecedente logico-giuridico della pronuncia sulla domanda revocatoria, né può ipotizzarsi un conflitto di giudicati tra la sentenza che, a tutela dell'allegato credito litigioso, dichiari pagina 7 di 15 inefficace l'atto di disposizione e la sentenza negativa sull'esistenza del credito (Cass. n.
3369 del 05/02/2019; cfr. anche 4212 del 19/02/2020; Cass. n. 15275 del 30/05/2023).
Spiega, in particolare, la Corte di legittimità (Cass. n. 4212/2020 citata, in motivazione) che: è sufficiente che non si tratti di credito manifestamento pretestuoso (Cass. n. 11755/2018); non vi è un onere di preventiva introduzione del giudizio di accertamento del credito, come si evince dalla giurisprudenza in materia di prescrizione (Cass. n. 16293/2016 e n. 1084/2011); come affermato da Cass. Sez. U. n. 9440 del 2004, la ragione di credito costituisce "titolo di legittimazione" dell'azione revocatoria per cui non vi è, da parte del giudice di quest'ultima, un accertamento sia pure incidentale del credito, ma un accertamento in via principale in ordine alla non manifesta pretestuosità della ragione di credito quale titolo di legittimazione all'azione.
In sostanza, ai fini dell'esperibilità dell'azione revocatoria ordinaria non è necessario che il creditore sia titolare di un credito certo, liquido ed esigibile, bastando una semplice aspettativa che non si riveli "prima facie" pretestuosa e che possa valutarsi come probabile, anche se non definitivamente accertata (Cass. n. 11755 del 15/05/2018; Cass. n. 18291 del
03/09/2020).
Il requisito dell'anteriorità del credito rispetto all'atto dispositivo del debitore va riscontrato in riferimento al momento di insorgenza del credito stesso e non già rispetto al momento della sua scadenza (Cass. n. 17356/2011; Cass. n. 11121/2020).
L'actio pauliana ha la funzione non solo di ricostituire la garanzia generica assicurata al creditore dal patrimonio del suo debitore, al fine di permettergli il soddisfacimento coattivo del suo credito (sicché la relativa sentenza ha efficacia retroattiva, in quanto l'atto dispositivo è viziato sin dall'origine: v. Cass., 23/9/2004, n. 19131), ma anche di assicurare uno stato di maggiore fruttuosità e speditezza dell'azione esecutiva diretta a far valere la detta garanzia.
Per l'integrazione del profilo oggettivo dell'eventus damni non è necessario che l'atto di disposizione del debitore abbia reso impossibile la soddisfazione del credito, determinando la perdita della garanzia patrimoniale del creditore, ma è sufficiente che abbia determinato o aggravato il pericolo dell'incapienza dei beni del debitore, e cioè il pericolo dell'insufficienza del patrimonio a garantire il credito del revocante ovvero la maggiore difficoltà od incertezza nell'esazione coattiva del credito medesimo (Cass. n. 5105/2006; Cass. n. 26310/2021).
Ad integrare il pregiudizio alle ragioni del creditore (eventus damni) è a tale stregua sufficiente una variazione sia quantitativa che meramente qualitativa del patrimonio del debitore (Cass., 18/3/2005, n. 5972; Cass., 27/10/2004, n. 20813; Cass., 29/10/1999, n. pagina 8 di 15 12144) e pertanto pure la mera trasformazione di un bene in altro meno agevolmente aggredibile in sede esecutiva, com'è tipico del danaro, in tal caso determinandosi il pericolo di danno costituito dalla eventuale infruttuosità di una futura azione esecutiva (Cass., 1/6/2000,
n. 7262).
L'onere di provare l'insussistenza di tale rischio, in ragione di ampie residualità patrimoniali, incombe allora, secondo i principi generali, al convenuto nell'azione di revocazione che eccepisca l'insussistenza, sotto tale profilo, dell'eventus damni (Cass. n. 1902/2015; Cass. n.
1893/2012).
Quanto al requisito soggettivo, quando l'atto di disposizione è successivo al sorgere del credito è necessaria e sufficiente la consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore (scientia damni), e cioè la semplice conoscenza - cui va equiparata la agevole conoscibilità - da parte del debitore (e, in ipotesi di atto a titolo oneroso, anche del terzo) di tale pregiudizio, a prescindere invero dalla specifica conoscenza del credito per la cui tutela viene esperita l'azione, e senza che assumano rilevanza l'intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore (consilium fraudis) né la partecipazione o la conoscenza da parte del terzo in ordine alla intenzione fraudolenta del debitore (Cass. n.
7262/2000 citata;
Cass. n. 14489/2004; cfr. anche Cass. n. 9192/2021).
La prova della conoscenza del pregiudizio da parte del debitore (e del terzo) ben può essere fornita, trattandosi di un atteggiamento soggettivo, anche tramite presunzioni semplici, ivi compresa la sussistenza di un vincolo parentale tra il debitore ed il terzo, quando tale vincolo renda estremamente inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente (Cass. n. 5359/2009; Cass. n. 13447/2013; Cass. n.
1286/2019).
*** Ciò detto in linea generale, ritiene la Corte che, nella specie, il primo giudice non abbia fatto corretta applicazione dei descritti principi di diritto e abbia erroneamente ritenuto che non vi fosse prova dell'elemento soggettivo, avuto riguardo alla data di insorgenza del credito rispetto all'atto dispositivo.
E infatti, tenuto conto delle acquisizioni documentali e dei fatti non contestati, è provata l'esistenza di un valido rapporto di credito tra l'avv.to e Parte_1 Controparte_1 credito che è insorto al momento della convenzione professionale sottoscritta in data
18.12.2017.
L'atto dispositivo del 2020 è, dunque, pacificamente successivo all'insorgere del credito.
pagina 9 di 15 A tanto si aggiunga che l'attore aveva allegato, in citazione, di aver effettuato diversi tentativi di sollecito per il pagamento del credito, l'ultimo dei quali nella forma della diffida stragiudiziale notificata tramite l'UNEP di Roma il 29.3.2019, per l'importo di € 27.198,12.
Tale fatto, comune alle parti, non è mai stato contestato dal debitore, il quale non ha nemmeno dedotto di non aver ricevuto la diffida.
Occorre rammentare che, in forza del principio di cui all'art. 115 c.p.c., la non contestazione costituisce un comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato e dovrà ritenerlo sussistente, proprio per la ragione che l'atteggiamento difensivo delle parti, valutato alla stregua dell'esposta regola processuale, espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti (cfr. tra le tante Cass. n.
12904/2015; Cass. n. 5356/2009; Cass., SS.UU. n. 761/2002).
Ne deriva che il credito è comunque anteriore all'atto di disposizione.
Sussiste, inoltre, l'effettività del danno, inteso come pericolo di lesione della garanzia patrimoniale a seguito del compimento dell'atto, non essendo stata fornita la prova, gravante sul debitore che questi disponesse di ampie residualità patrimoniali. CP_1
Al contrario, il creditore ha allegato che il bene conferito nel trust era l'unico bene presente immobile nel patrimonio del debitore, senza che tale circostanza sia stata contestata dal convenuto.
In punto di requisito soggettivo, la conoscenza del pregiudizio in capo al debitore è pacifica e documentata.
Il 18.12.2017 il signor sottoscrisse con l'avv.to una convenzione CP_1 Parte_1 professionale avente ad oggetto la rappresentanza, assistenza e difesa nel giudizio di divisione di cui era parte, pendente presso il Tribunale di Roma (R.G. n. 54075/2016).
Nonostante l'attività svolta, il compenso richiesto non venne corrisposto, malgrado i solleciti e la diffida stragiudiziale notificata dal professionista (fatto non contestato).
Per ottenere il riconoscimento del proprio credito, il legale promosse quindi un giudizio ex art. 702 bis c.p.c. innanzi al Tribunale di Roma (R.G. n. 65626/2019).
Nel frattempo, il signor unico proprietario dell'immobile sito in Roma, Piazza San CP_1
Cosimato n. 63 (Catasto Fabbricati, foglio 505, particella 88, sub. 17), nella qualità di
“disponente”, con atto in data 30.4.2020 (rep. n. 29776, racc. n. 9241), istituì un trust immobiliare in favore dei beneficiari/discendenti, denominato “Trust San Cosimato”
pagina 10 di 15 (nominando trustee la moglie separata ), nel quale conferì contestualmente il CP_2 suddetto bene.
L'atto impugnato è pacificamente a titolo gratuito.
L'azione revocatoria ordinaria di atti a titolo gratuito non postula che il pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore sia conosciuto, oltre che dal debitore, anche dal terzo beneficiario, il quale ha comunque acquisito un vantaggio senza un corrispondente sacrificio e, quindi, ben può vedere il proprio interesse posposto a quello del creditore (Cass. n. 12045/2010).
Non vi è dubbio, sulla base di quanto sopra, che, in difetto del pagamento da parte del signor quest'ultimo era a conoscenza del proprio debito nei confronti dell'avv.to e CP_1 Parte_1 del pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni creditorie.
Da ultimo, si osserva che l'interesse del creditore ad agire in revocatoria sussiste anche quando il bene oggetto dell'atto di cui si chiede la revoca non sia più nella disponibilità del debitore, per essere stato da questo alienato a terzi, poiché anche in tal caso l'eventuale accoglimento dell'azione revocatoria consentirà all'attore di promuovere nei confronti del convenuto le azioni di risarcimento del danno o di restituzione del prezzo dell'acquisto, e ciò quand'anche le relative domande non siano state formulate congiuntamente alla domanda revocatoria, potendo queste ultime essere formulate anche successivamente (Cass. n.
18369/2010).
Pertanto, a nulla rileva che, con atto di compravendita a rogito notaio stipulato Persona_1 in data 10.12.2021 (rep. n. 9188, raccolta n. 6663), l'immobile conferito in trust sia stato alienato al signor Controparte_3
*** Alla luce delle suddette argomentazioni e acquisizioni documentali, da considerarsi univoche e coerenti e da valutarsi nel loro insieme, deve, in conclusione, ritenersi, diversamente da quanto opinato dal Tribunale, che l'atto dispositivo in parola sia stato posto in essere in pregiudizio delle ragioni creditorie dell'attore, oggi appellante.
***
L'ultimo motivo di appello non merita accoglimento.
L'avv.to ha proposto, nel corso del giudizio di primo grado, un ricorso per sequestro Parte_1 conservativo ai sensi degli artt. 671 e 669 bis c.p.c., respinto dal Tribunale di Roma con ordinanza del 3.2.2023.
Nelle conclusioni dell'atto di appello, come si è visto, il predetto ha chiesto di accertare, ritenere e dichiarare la fondatezza del ricorso per sequestro conservativo e, per l'effetto,
pagina 11 di 15 revocare l'ordinanza di rigetto con conseguente annullamento della statuizione in ordine alla liquidazione delle relative spese di lite.
L'ordinanza reiettiva dell'istanza cautelare, tuttavia, non può essere impugnata con l'appello avverso la sentenza che ha deciso la causa, atteso che, come previsto, dall'art. 669 terdecies c.p.c., contro l'ordinanza con la quale è stato concesso o negato un provvedimento cautelare
è ammesso esclusivamente il reclamo, da proporre nei termini perentori ivi previsti.
Ne consegue che le censure rivolte dall'appellante all'ordinanza di rigetto del sequestro conservativo non possono essere esaminate in questa sede.
Non può essere esaminata neppure la domanda di “Disporre il sequestro conservativo dei beni e delle somme oggetto del trust, ovvero del ricavato della vendita dell'immobile, sino alla concorrenza del credito dell'appellante pari ad euro 18.640,09 oltre interessi, spese, CPA e IVA”, formulata nelle note difensive depositate in data 11.11.2025, alle quali parte appellante si è riportata all'udienza di discussione.
E infatti, in primo luogo, ai sensi dell'art. 669 bis c.p.c., la domanda cautelare deve essere proposta con ricorso, con il quale l'istante deve allegare compiutamente gli elementi a sostegno del fumus e del periculum, e ciò sia nel caso in cui venga proposta ante causam che nel caso in cui sia proposta nel corso del giudizio.
In secondo luogo, con le suddette note la parte si limita (cfr. pag. 4 e 5) a censurare la motivazione posta dal Tribunale a fondamento dell'ordinanza di rigetto, avverso la quale, come si è già detto, avrebbe dovuto proporre reclamo, senza addurre alcun elemento nelle more sopravvenuto.
Per le esposte ragioni, il quarto motivo di gravame è infondato e l'istanza di sequestro conservativo è inammissibile.
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In definitiva, l'impugnata sentenza deve essere integralmente riformata e va dichiarata la inefficacia, nei confronti dell'appellante, dell'atto indicato in dispositivo.
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Le istanze istruttorie rimangono assorbite in quanto sin qui argomentato.
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La domanda di condanna ex art. 96 c.p.c., che era rimasta ovviamente assorbita nel rigetto della domanda ex art. 2901 c.c. da parte del primo giudice, non può essere accolta, difettando i presupposti di cui al comma 1, e cioè l'aver agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, e quelli di cui al comma 3, e cioè l'aver abusato dello strumento pagina 12 di 15 processuale, posto che la responsabilità per lite temeraria necessita della mala fede o colpa grave, elementi che nella specie non si ravvisano, come non si ravvisa l'esercizio ad opera della parte soccombente delle sue prerogative processuali in modo abusivo, cioè senza tener conto degli interessi confliggenti in gioco, sacrificandoli ingiustificatamente o sproporzionatamente in relazione all'utilità effettivamente conseguibile, da desumersi in termini oggettivi dagli atti del processo o dalle condotte processuali e senza che il giudizio sulla antigiuridicità della condotta processuale possa farsi derivare automaticamente dall'infondatezza delle difese (cfr. Cass. n. 26545 del 30/09/2021).
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La riforma della sentenza di primo grado determina la caducazione "ex lege" della statuizione sulle spese e il correlativo dovere, per il giudice d'appello, di provvedere d'ufficio a un nuovo regolamento delle stesse.
Tale pronuncia, in ossequio al principio della globalità del giudizio sulle spese, deve avvenire con riferimento all'intero processo e all'esito finale della lite.
In caso di riforma della decisione, il giudice dell'impugnazione, investito ai sensi dell'art. 336
c.p.c. anche della liquidazione delle spese del grado precedente, deve applicare la disciplina vigente al momento della sentenza d'appello, atteso che l'accezione omnicomprensiva di
"compenso" evoca la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera prestata nella sua interezza (Cass. n. 19989 del 13/07/2021).
Gli appellati devono dunque essere condannati in solido, secondo il principio della soccombenza, a rifondere all'appellante le spese del doppio grado di giudizio.
In queste sono comprese quelle del procedimento cautelare in primo grado (le spese del procedimento cautelare in corso di causa, infatti, vanno liquidate contestualmente alla decisione del merito, atteso che l'esito della fase cautelare endoprocessuale non ha un'autonoma rilevanza ai fini della complessiva regolamentazione delle spese di lite, in quanto il criterio della soccombenza non si fraziona a seconda dell'esito delle varie fasi del giudizio, ma va riferito unitariamente alla decisione finale della lite, senza che rilevi che in qualche grado o fase del giudizio la parte poi definitivamente soccombente abbia conseguito un risultato ad essa favorevole: Cass. n. 9785/2022; cfr. anche Cass. n. 12898/2021 e Cass.
n. 8839/2025 che ribadiscono il riferimento all'esito del giudizio) e quelle del subprocedimento incidentale instaurato in appello per la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza gravata (v. Cass. ord.
5.2.2013 n. 2671; C. Cost.
4.7.2002 n. 312 in motiv., circa il carattere autonomo rispetto al giudizio di merito e la sua natura cautelare). pagina 13 di 15 Le spese si liquidano sulla base del credito per il quale si agisce in revocatoria (cfr. Cass. n.
10089/2014; Cass. n. 3697/2020), secondo i valori medi dello scaglione da € 5.201,00 a €
26.000,00 (sulla scorta dell'importo per compensi, indicato nel ricorso ex art. 702 bis c.p.c.) per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, e nei valori minimi per la fase istruttoria/trattazione in primo grado e in appello, stante la ridotta attività processuale svolta, come segue:
– per il sub-procedimento in primo grado, in complessivi € 2.299,00 per compensi, secondo i parametri previsti dalla tabella n. 10 (Procedimenti cautelari) allegata al D.M. n. 55/2014, esclusa la fase istruttoria;
– per il giudizio principale di primo grado, in complessivi € 4.237,00 per compensi;
– per il sub-procedimento in appello, in complessivi € 2.299,00 per compensi, secondo i parametri previsti dalla tabella n. 10 (Procedimenti cautelari) allegata al D.M. n. 55/2014, stante la natura latamente cautelare dello stesso, esclusa la fase istruttoria;
– per il giudizio principale di appello, in complessivi € 4.888,00 per compensi.
***
Nulla va disposto sulla domanda di restituzione delle somme eventualmente corrisposte dall'avv.to in esecuzione della sentenza di primo grado, poiché è stata accolta Parte_1
l'istanza ex artt. 283 e 351 c.p.c. ed è stata sospesa l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza del
Tribunale di Roma n. 13627/2023, R.G. n. 6259/2022, pubblicata in data 26.9.2023, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
a) accoglie l'appello e, in riforma dell'impugnata sentenza, dichiara l'inefficacia ex art. 2901 c.c., nei confronti di dell'atto istitutivo di trust e contestuale Parte_1 devoluzione di beni immobili, a rogito notaio del 30 aprile 2020, Rep. Persona_2
29776, Racc. 9241;
b) dichiara inammissibile l'istanza di sequestro conservativo formulata da
[...]
Parte_1
c) condanna e , in solido, al pagamento, in favore di Controparte_1 CP_2
delle spese del doppio grado di giudizio, che liquida in € 2.299,00 Parte_1 pagina 14 di 15 per compensi, per il procedimento cautelare in primo grado, in € 545,00 per esborsi ed
€ 4.237,00 per compensi per il giudizio principale di primo grado, in € 2.299,00 per compensi per il sub-procedimento in appello, in € 382,50 per esborsi ed € 4.888,00 per compensi per il giudizio principale di appello, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, con distrazione in favore dell'avv.to Marianna Alfano, dichiaratosi antistatario.
Roma, 11.12.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
VA SC IC CA
pagina 15 di 15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
composta dai magistrati dott. IC CA presidente dott.ssa VA SC consigliere rel.
dott.ssa Matilde Carpinella consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies, comma terzo,
c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 5333/2023 R.G.A.C.C., trattenuta in decisione all'udienza dell'11.12.2025 e vertente
TRA
, c.f. Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv.to Marianna Alfano, giusta procura in calce all'atto di appello
APPELLANTE
E
, c.f. Controparte_1 C.F._2
, c.f. CP_2 C.F._3 rappresentati e difesi dall'avv.to Andrea Mario Martucci, in forza di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in grado di appello
APPELLATI pagina 1 di 15
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 13627/2023, R.G. n. 6259/2022, pubblicata in data 26.9.2023, il Tribunale di
Roma respingeva la domanda proposta ai sensi dell'art. 2901 c.c. dall'avv.to
[...] nei confronti di e , quale creditore in forza della Parte_1 Controparte_1 CP_2 convenzione professionale sottoscritta dallo stesso per attività di rappresentanza, CP_1 assistenza e difesa, ritenendo che l'atto dispositivo fosse stato compiuto in un momento successivo rispetto alla data in cui l'attore sosteneva fosse sorto il credito professionale e che, pertanto, non risultasse provato il presupposto della scientia damni.
Osservava che, infatti, la notificazione del ricorso ex art. 702 bis c.p.c., unitamente al provvedimento giudiziale di fissazione della prima udienza, si era perfezionata nel maggio
2020, e, dunque, in un momento successivo rispetto al perfezionamento del negozio istitutivo del trust, in data 30.4.2020.
Affermava che l'attore, inoltre, non aveva fornito ulteriori elementi indiziari idonei a dimostrare che, al momento della stipula, il debitore fosse a conoscenza dell'intenzione del creditore di far valere le proprie pretese, né aveva provato di aver notificato in data anteriore un atto, quale, ad esempio, una diffida o un sollecito di pagamento, che avrebbe potuto incidere sulla valutazione della sussistenza del necessario presupposto della scientia damni.
Condannava quindi l'attore al pagamento delle spese di lite del procedimento di merito e di quello cautelare in corso di causa, tenendo conto della natura non complessa della controversia e con esclusione del valore riferito alla fase istruttoria.
***
Avverso detta sentenza ha proposto appello l'avv.to articolando quattro motivi di Parte_1 gravame e chiedendo alla Corte di accogliere le seguenti conclusioni:
«Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Roma, contrariis reiectis:
- accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n.
13627/2023 emanata dal Tribunale di Roma - Sezione Civile XI^, Giudice Dott.ssa Wanda Verusio, nell'ambito del giudizio avente N.R.G. 6259/2022 - in data 26.09.2023 e depositata in pari data, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano:
“accertare e dichiarare che l'atto di conferimento al trust dell'immobile sito in Roma, piazza San Cosimato n. 63, eseguita dal debitore, sig. e risultante giusto atto notarile, nonché l'atto istitutivo del trust, Controparte_1
pagina 2 di 15 entrambi trascritti il 19.05.2020, sono stati posti in essere al solo ed esclusivo scopo di sottrarre il predetto bene alle ragioni creditorie dell'odierno attore e, per l'effetto, dichiarare i suddetti atti di disposizione patrimoniale inefficaci nei confronti dell'odierno attore, quantomeno fino a concorrenza del credito vantato dall'istante, Avv.
verso il debitore sig. a titolo di capitale e di interessi maturati. Con vittoria Parte_1 Controparte_1 di spese e competenze del presente giudizio” (cfr. All. 2);
- accertare, ritenere e dichiarare la fondatezza del ricorso per il sequestro conservativo proposto dall'odierno appellante nel corso del Giudizio di primo grado e, per l'effetto, revocare l'ordinanza di rigetto con conseguente annullamento della statuizione in ordine alla liquidazione delle relative spese di lite;
- accertare, ritenere e dichiarare l'esistenza dei presupposti previsti dall'art. dell'art. 96 c.p.c., in ragione del contegno assunto dalla controparte, e, per l'effetto, condannare - così come formalmente richiesto all'udienza del 26.09.2023 del giudizio di primo grado - la parte appellata al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata nella misura che l'Ecc.ma Corte adita riterrà congrua, tenuto conto, sulla base della comune esperienza, degli oneri che la parte ha dovuto affrontare per contrastare l'iniziativa della controparte e dei disagi subiti a causa di tale iniziativa;
- condannare, per l'effetto, l'avvocato distrattario ex art. 93 c.p.c., alla restituzione di quanto l'appellante abbia eventualmente corrisposto allo stesso difensore, in virtù della sentenza di primo grado, nelle more del presente giudizio;
- in via subordinata, nella denegata ipotesi che venga rigettato l'appello con conferma delle statuizioni in ordine alle spese di lite, rettificare gli importi dovuti all'avvocato distrattario ex art 93 c.p.c., escludendo dal computo delle suddette spese la fase istruttoria, così come espressamente statuito dal Giudice di prime cure, pur tuttavia erroneamente incluse nel computo finale delle spese di lite liquidate in sentenza.
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio».
***
Con ordinanza emessa all'udienza del 23.11.2023, la Corte ha accolto l'istanza ex artt. 283 e
351 c.p.c. e ha sospeso l'efficacia esecutiva/esecuzione della sentenza impugnata.
***
Si sono costituiti anche nel giudizio nel merito, in data 6.2.2024, e Controparte_1 CP_2
, chiedendo di dichiarare inammissibile o, comunque, di rigettare l'appello.
[...]
***
All'udienza dell'8.2.2024, la causa è stata rinviata all'udienza dell'11.12.2025 per precisazione delle conclusioni, discussione orale e sentenza immediata ex art. 281 sexies c.p.c. con termine fino all'11.11.2025 per il deposito di note (depositate da entrambe le parti).
***
I procuratori delle parti hanno concluso e hanno discusso oralmente la causa come da verbale.
pagina 3 di 15 Al termine, la Corte ha trattenuto la causa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, comma terzo, c.p.c.
***
Con il primo motivo (rubricato «1. ERRATA ED INSUFFICIENTE VALUTAZIONE DELLE PROVE - PIENA
PROVA DEL PRESUPPOSTO PREVISTO DALL'ART 2901 C.C. DELLA SCIENTIA DAMNI - CONOSCIBILITÀ
DEL CREDITO DA PARTE DEL DEBITORE PRIMA DEL COMPIMENTO DELL'ATTO DISPOSITIVO
IMPUGNATO - MANCATA ED ERRONEA VALUTAZIONE DELLA CONVENZIONE PROFESSIONALE
SOTTOSCRITTA DAL DEBITORE – PIENA CONOSCIBILITÀ DEL DEBITORE DEL CREDITO SIN DAL
18.12.2017»), l'appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui il giudice ha ritenuto non provato l'elemento della scientia damni.
Sostiene, richiamando la costante giurisprudenza di legittimità, che tale presupposto non richiede la dimostrazione di una specifica intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale del creditore, ma si identifica nella mera conoscenza – o quantomeno nell'agevole conoscibilità secondo il parametro della diligenza media – dell'esistenza del credito e del pregiudizio che l'atto dispositivo può arrecare.
In questo senso, l'attore aveva allegato e prodotto il contratto di prestazione d'opera intellettuale sottoscritto dal debitore il 18.12.2017, documento costitutivo del diritto di credito azionato, che dimostra in maniera inequivocabile la consapevolezza del debitore circa l'esistenza del credito professionale già in epoca anteriore agli atti dispositivi impugnati. Tale contratto, mai disconosciuto né contestato nel corso del giudizio, costituisce prova sufficiente della conoscenza del credito da parte del debitore, rendendo del tutto inconferente la motivazione del primo giudice che ha ricollegato la scientia damni alla successiva notificazione del ricorso ex art. 702 bis c.p.c.
***
Con il secondo motivo (rubricato «2. ERRONEA VALUTAZIONE CIRCA L'ONERE DELLA PROVA
SPETTANTE ALLE PARTI PROCESSUALI 2.1. PIENA OPERATIVITÀ DEL PRINCIPIO DI NON
CONTESTAZIONE EX ART 115 C.P.C. - INVERSIONE DELL'ONERE DELLA PROVA DELLA CIRCOSTANZA
DELLA CONOSCIBILITÀ DEL DEBITORE CIRCA L'ESISTENZA DEL CREDITO: PUNTUALE ALLEGAZIONE
DEL FATTO NELL'ATTO DI CITAZIONE (PAG 2, PUNTO 4 DELLE “PREMESSE IN FATTO”) DELLA
NOTIFICA A MEZZO UNEP DELLA DIFFIDA STRAGIUDIZIALE DATA 29/03/2019, CIRCOSTANZA DI FATTO
NON CONTESTATA DA CONTROPARTE»), l'appellante lamenta che, sebbene l'onere della prova fosse stato assolto con la produzione del contratto d'opera professionale sottoscritto dal debitore, il Tribunale avrebbe comunque dovuto ritenere provato il presupposto soggettivo dell'azione revocatoria in forza del principio di non contestazione sancito dall'art. 115 c.p.c.,
pagina 4 di 15 atteso che l'attore aveva allegato di aver notificato una diffida stragiudiziale a mezzo UNEP il
29.3.2019, circostanza mai contestata dai convenuti.
La sentenza impugnata, nel ritenere non dimostrata la conoscibilità del credito da parte del debitore in epoca antecedente alla costituzione del trust, avrebbe quindi omesso di valorizzare quanto esposto nell'atto introduttivo, ove si dava puntuale conto dei solleciti di pagamento e, in particolare, della suddetta diffida per l'importo di € 27.198,12.
La mancata contestazione escludeva l'onere probatorio in capo all'attore e imponeva al giudice di fondare il proprio convincimento su quanto sopra.
Nell'ambito della stessa doglianza (rubricata «2.2. Segue: ERRATA VALUTAZIONE DELL'ONERE
DELLA PROVA PER LE PARTI PROCESSUALI: ERRORE SUL PRESUPPOSTO NORMATIVO DI CUI
ALL'ART. 2729 C.C. - LEGITTIMO UTILIZZO DELLA PRESUNZIONE NEL CASO DI SPECIE: LA
CIRCOSTANZA DI FATTO DELLA CONOSCIBILITÀ DEL CREDITO DA PARTE DEL DEBITORE NEL
PERIODO ANTECEDENTE IL COMPIMENTO DELL'ATTO DISPOSITIVO PUÒ ESSERE PROVATA ANCHE
RICORRENDO ALLA PRESUNZIONE»), l'appellante si duole del fatto che il Tribunale ha ritenuto di non poter fare ricorso alle presunzioni, quale mezzo di prova della scientia damni, in quanto vi sarebbe soltanto un unico elemento fattuale che da solo non può integrare il disposto normativo degli elementi gravi precisi e concordanti di cui all'art. 2729 c.c.
Sostiene che il giudice sarebbe incorso in un duplice errore: da un lato avrebbe confuso la nozione di presunzione con quella degli elementi fattuali che la fondano, dall'altro avrebbe ignorato che la giurisprudenza ammette il ricorso alla presunzione anche sulla base di un unico fatto idoneo a convincere il giudicante.
Precisa che, in realtà, la documentazione prodotta in atti dimostrava l'esistenza di molteplici circostanze gravi, precise e concordanti che consentivano di ricorrere legittimamente alla prova presuntiva, tra cui: la convenzione professionale sottoscritta dal debitore nel 2017, mai contestata;
i solleciti e la diffida stragiudiziale notificata nel marzo 2019; le vicende descritte nel ricorso ex art. 702 bis c.p.c., anch'esse non contestate;
la gratuità dell'atto e la costituzione del trust familiare con conferimento dell'unico bene del debitore;
la visura catastale storica attestante la piena proprietà dell'immobile; la sequenza temporale degli eventi, mai smentita dai convenuti.
Tali elementi, considerati nel loro insieme, dimostrerebbero che il debitore era pienamente consapevole – o quantomeno poteva agevolmente conoscere – dell'esistenza del credito già prima del compimento dell'atto dispositivo, sicché l'esclusione della prova presuntiva da parte del giudice risulta ingiustificata e priva di fondamento logico-giuridico.
*** pagina 5 di 15 Con il terzo motivo (rubricato «3 - ERRATA INTERPRETAZIONE DI DISPOSIZIONI DI LEGGE EX ART
2901 C.C.- LA CONOSCIBILITA' DEL CREDITO SECONDO IL PARAMETRO DELLA MEDIA DILIGENZA»),
l'appellante censura, ancora, la sentenza di primo grado per avere il Tribunale fondato il proprio convincimento esclusivamente sulla notifica del ricorso ex art. 702 bis c.p.c., quale unica prova della conoscibilità del credito da parte del debitore prima del compimento dell'atto dispositivo.
Deduce che tale impostazione, oltre a trascurare la documentazione allegata agli atti, si rivela giuridicamente erronea, dal momento che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il requisito soggettivo della scientia damni non richiede una consapevolezza specifica del credito, ma si integra con la semplice conoscenza – o agevole conoscibilità – del pregiudizio arrecato alle ragioni creditorie.
Ribadisce che, ai fini dell'anteriorità del credito rispetto all'atto dispositivo, non rileva il momento del suo accertamento giudiziale, bensì quello dell'insorgenza dell'obbligazione, indipendentemente dalla sua esigibilità o determinazione quantitativa. Nel caso di specie, la conoscenza del credito da parte del debitore emergeva già dalla sottoscrizione della convenzione professionale del 2017 e trova ulteriore conferma nella diffida stragiudiziale notificata nel marzo 2019, mai contestata.
***
Infine, con l'ultimo motivo (rubricato «4- ESISTENZA DEI PRESUPPOSTI DI DIRITTO PER
L'APPLICAZIONE DELLA MISURA CAUTELARE – SEQUESTRO CONSERVATIVO: ESISTENZA DEL
PERICULUM IN MORA - SS PRONUNCIA RIGUARDO ALLA RICHIESTA DI ORDINE DI ESIBIZIONE
EX ART 210 C.P.C - NON CONTESTAZIONE CIRCA L'UNICITÀ DEL BENE DA PARTE DEL DEBITORE»),
l'appellante contesta il rigetto della richiesta di sequestro conservativo, avanzata con apposito ricorso in corso di causa, fondato dal primo giudice sulla presunta mancanza del periculum in mora.
Tale motivazione è ritenuta erronea perché ha limitato la valutazione al corrispettivo della vendita dell'unico bene del trust, trascurando che la giurisprudenza riconosce come rilevante anche la variazione qualitativa della garanzia patrimoniale e il comportamento del debitore volto a sottrarsi all'adempimento. La vendita dell'immobile a terzi, infatti, ha privato il creditore della garanzia reale, esponendolo a un rischio concreto e attuale, aggravato dall'atteggiamento dilatorio del debitore.
pagina 6 di 15 Inoltre, il giudice avrebbe omesso di pronunciarsi sulla richiesta di esibizione ex art. 210 c.p.c. relativa ai movimenti bancari del trust, indispensabile per accertarne la consistenza patrimoniale.
Pertanto, sia l'elemento oggettivo (variazione qualitativa della garanzia) sia quello soggettivo
(condotta del debitore volta a sottrarsi all'obbligazione) del periculum in mora risultavano pienamente integrati, rendendo ingiustificato il rigetto della misura cautelare.
***
I primi tre motivi, da esaminarsi congiuntamente in quanto connessi, sono fondati.
***
Prima di affrontare il merito, si ritiene opportuno illustrare i principi che regolano l'azione di cui all'art. 2901 c.c.
***
Le condizioni per l'esercizio dell'azione revocatoria ordinaria consistono nell'esistenza di un valido rapporto di credito tra il creditore che agisce in revocatoria e il debitore disponente, nell'effettività del danno, inteso come lesione della garanzia patrimoniale a seguito del compimento da parte del debitore dell'atto traslativo, nella ricorrenza, in capo al debitore, ed eventualmente in capo al terzo, della consapevolezza che, con l'atto di disposizione, venga a diminuire la consistenza delle garanzie spettanti ai creditori (Cass. n. 13172/2017).
L'art. 2901 c.c. ha accolto una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza dei normali requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità, di talché anche il credito eventuale, nella veste di credito litigioso, è idoneo a determinare - sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale oggetto di contestazione in separato giudizio sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito - l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore (Cass. n. 5619/2016; Cass. n. 2477/2015 e n. 1893/2012;
Cass. Sez. Unite n. 9440 del 2004).
Trattasi di orientamento costante della Suprema Corte, la quale ha di recente ribadito che il relativo giudizio non è soggetto a sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. in rapporto alla pendenza della controversia sul credito da accertare e per la cui conservazione è stata proposta domanda revocatoria, poiché tale accertamento non costituisce l'indispensabile antecedente logico-giuridico della pronuncia sulla domanda revocatoria, né può ipotizzarsi un conflitto di giudicati tra la sentenza che, a tutela dell'allegato credito litigioso, dichiari pagina 7 di 15 inefficace l'atto di disposizione e la sentenza negativa sull'esistenza del credito (Cass. n.
3369 del 05/02/2019; cfr. anche 4212 del 19/02/2020; Cass. n. 15275 del 30/05/2023).
Spiega, in particolare, la Corte di legittimità (Cass. n. 4212/2020 citata, in motivazione) che: è sufficiente che non si tratti di credito manifestamento pretestuoso (Cass. n. 11755/2018); non vi è un onere di preventiva introduzione del giudizio di accertamento del credito, come si evince dalla giurisprudenza in materia di prescrizione (Cass. n. 16293/2016 e n. 1084/2011); come affermato da Cass. Sez. U. n. 9440 del 2004, la ragione di credito costituisce "titolo di legittimazione" dell'azione revocatoria per cui non vi è, da parte del giudice di quest'ultima, un accertamento sia pure incidentale del credito, ma un accertamento in via principale in ordine alla non manifesta pretestuosità della ragione di credito quale titolo di legittimazione all'azione.
In sostanza, ai fini dell'esperibilità dell'azione revocatoria ordinaria non è necessario che il creditore sia titolare di un credito certo, liquido ed esigibile, bastando una semplice aspettativa che non si riveli "prima facie" pretestuosa e che possa valutarsi come probabile, anche se non definitivamente accertata (Cass. n. 11755 del 15/05/2018; Cass. n. 18291 del
03/09/2020).
Il requisito dell'anteriorità del credito rispetto all'atto dispositivo del debitore va riscontrato in riferimento al momento di insorgenza del credito stesso e non già rispetto al momento della sua scadenza (Cass. n. 17356/2011; Cass. n. 11121/2020).
L'actio pauliana ha la funzione non solo di ricostituire la garanzia generica assicurata al creditore dal patrimonio del suo debitore, al fine di permettergli il soddisfacimento coattivo del suo credito (sicché la relativa sentenza ha efficacia retroattiva, in quanto l'atto dispositivo è viziato sin dall'origine: v. Cass., 23/9/2004, n. 19131), ma anche di assicurare uno stato di maggiore fruttuosità e speditezza dell'azione esecutiva diretta a far valere la detta garanzia.
Per l'integrazione del profilo oggettivo dell'eventus damni non è necessario che l'atto di disposizione del debitore abbia reso impossibile la soddisfazione del credito, determinando la perdita della garanzia patrimoniale del creditore, ma è sufficiente che abbia determinato o aggravato il pericolo dell'incapienza dei beni del debitore, e cioè il pericolo dell'insufficienza del patrimonio a garantire il credito del revocante ovvero la maggiore difficoltà od incertezza nell'esazione coattiva del credito medesimo (Cass. n. 5105/2006; Cass. n. 26310/2021).
Ad integrare il pregiudizio alle ragioni del creditore (eventus damni) è a tale stregua sufficiente una variazione sia quantitativa che meramente qualitativa del patrimonio del debitore (Cass., 18/3/2005, n. 5972; Cass., 27/10/2004, n. 20813; Cass., 29/10/1999, n. pagina 8 di 15 12144) e pertanto pure la mera trasformazione di un bene in altro meno agevolmente aggredibile in sede esecutiva, com'è tipico del danaro, in tal caso determinandosi il pericolo di danno costituito dalla eventuale infruttuosità di una futura azione esecutiva (Cass., 1/6/2000,
n. 7262).
L'onere di provare l'insussistenza di tale rischio, in ragione di ampie residualità patrimoniali, incombe allora, secondo i principi generali, al convenuto nell'azione di revocazione che eccepisca l'insussistenza, sotto tale profilo, dell'eventus damni (Cass. n. 1902/2015; Cass. n.
1893/2012).
Quanto al requisito soggettivo, quando l'atto di disposizione è successivo al sorgere del credito è necessaria e sufficiente la consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore (scientia damni), e cioè la semplice conoscenza - cui va equiparata la agevole conoscibilità - da parte del debitore (e, in ipotesi di atto a titolo oneroso, anche del terzo) di tale pregiudizio, a prescindere invero dalla specifica conoscenza del credito per la cui tutela viene esperita l'azione, e senza che assumano rilevanza l'intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore (consilium fraudis) né la partecipazione o la conoscenza da parte del terzo in ordine alla intenzione fraudolenta del debitore (Cass. n.
7262/2000 citata;
Cass. n. 14489/2004; cfr. anche Cass. n. 9192/2021).
La prova della conoscenza del pregiudizio da parte del debitore (e del terzo) ben può essere fornita, trattandosi di un atteggiamento soggettivo, anche tramite presunzioni semplici, ivi compresa la sussistenza di un vincolo parentale tra il debitore ed il terzo, quando tale vincolo renda estremamente inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente (Cass. n. 5359/2009; Cass. n. 13447/2013; Cass. n.
1286/2019).
*** Ciò detto in linea generale, ritiene la Corte che, nella specie, il primo giudice non abbia fatto corretta applicazione dei descritti principi di diritto e abbia erroneamente ritenuto che non vi fosse prova dell'elemento soggettivo, avuto riguardo alla data di insorgenza del credito rispetto all'atto dispositivo.
E infatti, tenuto conto delle acquisizioni documentali e dei fatti non contestati, è provata l'esistenza di un valido rapporto di credito tra l'avv.to e Parte_1 Controparte_1 credito che è insorto al momento della convenzione professionale sottoscritta in data
18.12.2017.
L'atto dispositivo del 2020 è, dunque, pacificamente successivo all'insorgere del credito.
pagina 9 di 15 A tanto si aggiunga che l'attore aveva allegato, in citazione, di aver effettuato diversi tentativi di sollecito per il pagamento del credito, l'ultimo dei quali nella forma della diffida stragiudiziale notificata tramite l'UNEP di Roma il 29.3.2019, per l'importo di € 27.198,12.
Tale fatto, comune alle parti, non è mai stato contestato dal debitore, il quale non ha nemmeno dedotto di non aver ricevuto la diffida.
Occorre rammentare che, in forza del principio di cui all'art. 115 c.p.c., la non contestazione costituisce un comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato e dovrà ritenerlo sussistente, proprio per la ragione che l'atteggiamento difensivo delle parti, valutato alla stregua dell'esposta regola processuale, espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti (cfr. tra le tante Cass. n.
12904/2015; Cass. n. 5356/2009; Cass., SS.UU. n. 761/2002).
Ne deriva che il credito è comunque anteriore all'atto di disposizione.
Sussiste, inoltre, l'effettività del danno, inteso come pericolo di lesione della garanzia patrimoniale a seguito del compimento dell'atto, non essendo stata fornita la prova, gravante sul debitore che questi disponesse di ampie residualità patrimoniali. CP_1
Al contrario, il creditore ha allegato che il bene conferito nel trust era l'unico bene presente immobile nel patrimonio del debitore, senza che tale circostanza sia stata contestata dal convenuto.
In punto di requisito soggettivo, la conoscenza del pregiudizio in capo al debitore è pacifica e documentata.
Il 18.12.2017 il signor sottoscrisse con l'avv.to una convenzione CP_1 Parte_1 professionale avente ad oggetto la rappresentanza, assistenza e difesa nel giudizio di divisione di cui era parte, pendente presso il Tribunale di Roma (R.G. n. 54075/2016).
Nonostante l'attività svolta, il compenso richiesto non venne corrisposto, malgrado i solleciti e la diffida stragiudiziale notificata dal professionista (fatto non contestato).
Per ottenere il riconoscimento del proprio credito, il legale promosse quindi un giudizio ex art. 702 bis c.p.c. innanzi al Tribunale di Roma (R.G. n. 65626/2019).
Nel frattempo, il signor unico proprietario dell'immobile sito in Roma, Piazza San CP_1
Cosimato n. 63 (Catasto Fabbricati, foglio 505, particella 88, sub. 17), nella qualità di
“disponente”, con atto in data 30.4.2020 (rep. n. 29776, racc. n. 9241), istituì un trust immobiliare in favore dei beneficiari/discendenti, denominato “Trust San Cosimato”
pagina 10 di 15 (nominando trustee la moglie separata ), nel quale conferì contestualmente il CP_2 suddetto bene.
L'atto impugnato è pacificamente a titolo gratuito.
L'azione revocatoria ordinaria di atti a titolo gratuito non postula che il pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore sia conosciuto, oltre che dal debitore, anche dal terzo beneficiario, il quale ha comunque acquisito un vantaggio senza un corrispondente sacrificio e, quindi, ben può vedere il proprio interesse posposto a quello del creditore (Cass. n. 12045/2010).
Non vi è dubbio, sulla base di quanto sopra, che, in difetto del pagamento da parte del signor quest'ultimo era a conoscenza del proprio debito nei confronti dell'avv.to e CP_1 Parte_1 del pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni creditorie.
Da ultimo, si osserva che l'interesse del creditore ad agire in revocatoria sussiste anche quando il bene oggetto dell'atto di cui si chiede la revoca non sia più nella disponibilità del debitore, per essere stato da questo alienato a terzi, poiché anche in tal caso l'eventuale accoglimento dell'azione revocatoria consentirà all'attore di promuovere nei confronti del convenuto le azioni di risarcimento del danno o di restituzione del prezzo dell'acquisto, e ciò quand'anche le relative domande non siano state formulate congiuntamente alla domanda revocatoria, potendo queste ultime essere formulate anche successivamente (Cass. n.
18369/2010).
Pertanto, a nulla rileva che, con atto di compravendita a rogito notaio stipulato Persona_1 in data 10.12.2021 (rep. n. 9188, raccolta n. 6663), l'immobile conferito in trust sia stato alienato al signor Controparte_3
*** Alla luce delle suddette argomentazioni e acquisizioni documentali, da considerarsi univoche e coerenti e da valutarsi nel loro insieme, deve, in conclusione, ritenersi, diversamente da quanto opinato dal Tribunale, che l'atto dispositivo in parola sia stato posto in essere in pregiudizio delle ragioni creditorie dell'attore, oggi appellante.
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L'ultimo motivo di appello non merita accoglimento.
L'avv.to ha proposto, nel corso del giudizio di primo grado, un ricorso per sequestro Parte_1 conservativo ai sensi degli artt. 671 e 669 bis c.p.c., respinto dal Tribunale di Roma con ordinanza del 3.2.2023.
Nelle conclusioni dell'atto di appello, come si è visto, il predetto ha chiesto di accertare, ritenere e dichiarare la fondatezza del ricorso per sequestro conservativo e, per l'effetto,
pagina 11 di 15 revocare l'ordinanza di rigetto con conseguente annullamento della statuizione in ordine alla liquidazione delle relative spese di lite.
L'ordinanza reiettiva dell'istanza cautelare, tuttavia, non può essere impugnata con l'appello avverso la sentenza che ha deciso la causa, atteso che, come previsto, dall'art. 669 terdecies c.p.c., contro l'ordinanza con la quale è stato concesso o negato un provvedimento cautelare
è ammesso esclusivamente il reclamo, da proporre nei termini perentori ivi previsti.
Ne consegue che le censure rivolte dall'appellante all'ordinanza di rigetto del sequestro conservativo non possono essere esaminate in questa sede.
Non può essere esaminata neppure la domanda di “Disporre il sequestro conservativo dei beni e delle somme oggetto del trust, ovvero del ricavato della vendita dell'immobile, sino alla concorrenza del credito dell'appellante pari ad euro 18.640,09 oltre interessi, spese, CPA e IVA”, formulata nelle note difensive depositate in data 11.11.2025, alle quali parte appellante si è riportata all'udienza di discussione.
E infatti, in primo luogo, ai sensi dell'art. 669 bis c.p.c., la domanda cautelare deve essere proposta con ricorso, con il quale l'istante deve allegare compiutamente gli elementi a sostegno del fumus e del periculum, e ciò sia nel caso in cui venga proposta ante causam che nel caso in cui sia proposta nel corso del giudizio.
In secondo luogo, con le suddette note la parte si limita (cfr. pag. 4 e 5) a censurare la motivazione posta dal Tribunale a fondamento dell'ordinanza di rigetto, avverso la quale, come si è già detto, avrebbe dovuto proporre reclamo, senza addurre alcun elemento nelle more sopravvenuto.
Per le esposte ragioni, il quarto motivo di gravame è infondato e l'istanza di sequestro conservativo è inammissibile.
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In definitiva, l'impugnata sentenza deve essere integralmente riformata e va dichiarata la inefficacia, nei confronti dell'appellante, dell'atto indicato in dispositivo.
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Le istanze istruttorie rimangono assorbite in quanto sin qui argomentato.
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La domanda di condanna ex art. 96 c.p.c., che era rimasta ovviamente assorbita nel rigetto della domanda ex art. 2901 c.c. da parte del primo giudice, non può essere accolta, difettando i presupposti di cui al comma 1, e cioè l'aver agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, e quelli di cui al comma 3, e cioè l'aver abusato dello strumento pagina 12 di 15 processuale, posto che la responsabilità per lite temeraria necessita della mala fede o colpa grave, elementi che nella specie non si ravvisano, come non si ravvisa l'esercizio ad opera della parte soccombente delle sue prerogative processuali in modo abusivo, cioè senza tener conto degli interessi confliggenti in gioco, sacrificandoli ingiustificatamente o sproporzionatamente in relazione all'utilità effettivamente conseguibile, da desumersi in termini oggettivi dagli atti del processo o dalle condotte processuali e senza che il giudizio sulla antigiuridicità della condotta processuale possa farsi derivare automaticamente dall'infondatezza delle difese (cfr. Cass. n. 26545 del 30/09/2021).
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La riforma della sentenza di primo grado determina la caducazione "ex lege" della statuizione sulle spese e il correlativo dovere, per il giudice d'appello, di provvedere d'ufficio a un nuovo regolamento delle stesse.
Tale pronuncia, in ossequio al principio della globalità del giudizio sulle spese, deve avvenire con riferimento all'intero processo e all'esito finale della lite.
In caso di riforma della decisione, il giudice dell'impugnazione, investito ai sensi dell'art. 336
c.p.c. anche della liquidazione delle spese del grado precedente, deve applicare la disciplina vigente al momento della sentenza d'appello, atteso che l'accezione omnicomprensiva di
"compenso" evoca la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera prestata nella sua interezza (Cass. n. 19989 del 13/07/2021).
Gli appellati devono dunque essere condannati in solido, secondo il principio della soccombenza, a rifondere all'appellante le spese del doppio grado di giudizio.
In queste sono comprese quelle del procedimento cautelare in primo grado (le spese del procedimento cautelare in corso di causa, infatti, vanno liquidate contestualmente alla decisione del merito, atteso che l'esito della fase cautelare endoprocessuale non ha un'autonoma rilevanza ai fini della complessiva regolamentazione delle spese di lite, in quanto il criterio della soccombenza non si fraziona a seconda dell'esito delle varie fasi del giudizio, ma va riferito unitariamente alla decisione finale della lite, senza che rilevi che in qualche grado o fase del giudizio la parte poi definitivamente soccombente abbia conseguito un risultato ad essa favorevole: Cass. n. 9785/2022; cfr. anche Cass. n. 12898/2021 e Cass.
n. 8839/2025 che ribadiscono il riferimento all'esito del giudizio) e quelle del subprocedimento incidentale instaurato in appello per la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza gravata (v. Cass. ord.
5.2.2013 n. 2671; C. Cost.
4.7.2002 n. 312 in motiv., circa il carattere autonomo rispetto al giudizio di merito e la sua natura cautelare). pagina 13 di 15 Le spese si liquidano sulla base del credito per il quale si agisce in revocatoria (cfr. Cass. n.
10089/2014; Cass. n. 3697/2020), secondo i valori medi dello scaglione da € 5.201,00 a €
26.000,00 (sulla scorta dell'importo per compensi, indicato nel ricorso ex art. 702 bis c.p.c.) per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, e nei valori minimi per la fase istruttoria/trattazione in primo grado e in appello, stante la ridotta attività processuale svolta, come segue:
– per il sub-procedimento in primo grado, in complessivi € 2.299,00 per compensi, secondo i parametri previsti dalla tabella n. 10 (Procedimenti cautelari) allegata al D.M. n. 55/2014, esclusa la fase istruttoria;
– per il giudizio principale di primo grado, in complessivi € 4.237,00 per compensi;
– per il sub-procedimento in appello, in complessivi € 2.299,00 per compensi, secondo i parametri previsti dalla tabella n. 10 (Procedimenti cautelari) allegata al D.M. n. 55/2014, stante la natura latamente cautelare dello stesso, esclusa la fase istruttoria;
– per il giudizio principale di appello, in complessivi € 4.888,00 per compensi.
***
Nulla va disposto sulla domanda di restituzione delle somme eventualmente corrisposte dall'avv.to in esecuzione della sentenza di primo grado, poiché è stata accolta Parte_1
l'istanza ex artt. 283 e 351 c.p.c. ed è stata sospesa l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza del
Tribunale di Roma n. 13627/2023, R.G. n. 6259/2022, pubblicata in data 26.9.2023, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
a) accoglie l'appello e, in riforma dell'impugnata sentenza, dichiara l'inefficacia ex art. 2901 c.c., nei confronti di dell'atto istitutivo di trust e contestuale Parte_1 devoluzione di beni immobili, a rogito notaio del 30 aprile 2020, Rep. Persona_2
29776, Racc. 9241;
b) dichiara inammissibile l'istanza di sequestro conservativo formulata da
[...]
Parte_1
c) condanna e , in solido, al pagamento, in favore di Controparte_1 CP_2
delle spese del doppio grado di giudizio, che liquida in € 2.299,00 Parte_1 pagina 14 di 15 per compensi, per il procedimento cautelare in primo grado, in € 545,00 per esborsi ed
€ 4.237,00 per compensi per il giudizio principale di primo grado, in € 2.299,00 per compensi per il sub-procedimento in appello, in € 382,50 per esborsi ed € 4.888,00 per compensi per il giudizio principale di appello, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, con distrazione in favore dell'avv.to Marianna Alfano, dichiaratosi antistatario.
Roma, 11.12.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
VA SC IC CA
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