Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 10/03/2025, n. 140 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 140 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 5344/2024 SEPARAZIONE PERSONALE
SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Elena Fumagalli Presidente
Dott.ssa Arianna Carimati Giudice relatore
Dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa R.G. n. 5344/2024, promossa con ricorso cumulativo ai sensi dell'art. 473 bis 49-51 cpc depositato il 19/12/2024 da:
1) Parte_1
nata a [...] il [...],
cittadina italiana Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...],
rappresentata e difesa dall'Avv. Saverio Tassone del Foro di Catanzaro,
e
2) Parte_2
nato a [...] il [...],
cittadino italiano C.F. , C.F._2
residente in [...],
1
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in Belvedere Marittimo in data 10 dicembre 2006
(anno 2006 atto n. 54 parte II serie A)
dalla loro unione sono nati due figli:
nato il [...] a [...] Persona_1
nata il [...] a [...] Persona_2
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 19/12/2024, richiedevano pronuncia di separazione personale dei coniugi e pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
a) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
b) i coniugi essendo economicamente autonomi provvederanno personalmente al proprio mantenimento senza nulla pretendere l'uno dall'altro;
c) i coniugi concordano che gli arredi e suppelletti acquistati dai medesimi in costanza di matrimonio, resteranno all'interno della casa coniugale che resta assegnata alla sig.ra
[...]
essendo lei la proprietaria dell'immobile compravenduto. Poiché entrambi i Parte_1
coniugi contribuivano in eguale misura al pagamento della restante parte del mutuo, la sig.ra si obbliga al pagamento completo della restante parte del mutuo, Parte_1
manlevando il sig. a qualsiasi tipo di contribuzione sul mutuo;
Parte_2
d) il sig. lascerà la casa coniugale portando via con se solo i propri effetti Parte_2
personali;
e) i figli e essendo minorenni, verranno affidati ad Persona_1 Persona_2
entrambi i genitori con il collocamento presso la residenza della madre Parte_1
f) entrambi i genitori continueranno ad esercitare congiuntamente la potestà ed a mantenere una comune linea educativa verso i figli, con preventiva condivisa scelta delle questioni maggiormente importanti, per una loro sana ed equilibrata crescita;
2 g) in merito alle spese ordinarie dei figli, il sig. contribuirà al versamento del Parte_2
50% delle stesse purché preventivamente concordate e documentate;
per ciò che concerne le spese straordinarie per le quali non è necessario il preventivo accordo tra i genitori es. relative a: “libri scolastici, lezioni private, visite sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti, interventi chirurgici indifferibili (sia presso strutture pubbliche che private), cure ortopediche, cure oculistiche e cure sanitarie effettuate presso il Servizio Sanitario Nazionale”, la sig.ra Parte_1
comunicherà al sig. le eventuali spese straordinarie debitamente documentate Parte_2
entro il quindicesimo giorno di ogni mese;
i genitori concordano che entrambi potranno scaricare fiscalmente le eventuali spese straordinarie ognuno al 50%;
h) il sig. si obbliga alla corresponsione di €500,00 (cinquecento/00) a titolo Parte_2 di mantenimento ordinario per entrambi i figli (ossia: € 250,00 per ciascun figlio) ogni sesto giorno del mese a mezzo bonifico bancario alla sig.ra Parte_1
i) l'assegno unico per i figli sarà accreditato per intero alla madre sig.ra Parte_1
l) il padre avrà il diritto di visitare e trattenere con se i figli minorenni ogni Parte_2
qual volta lo desideri e compatibilmente con gli impegni lavorativi della madre Parte_1
previo preventivo avviso telefonico;
i figli minori trascorreranno i fine settimana, a
[...]
settimana alterne, con la madre e viceversa con il padre. Il padre potrà tenere con se i figli minori ogni mercoledì pomeriggio, in tale occasione il padre preleverà i figli da scuola e li accompagnerà presso la propria abitazione per poi riaccompagnarli a casa della madre il mercoledì sera. Fermo quanto appena detto, le parti si impegnano reciprocamente a concordare, sia in base ai loro impegni lavorativi che in base alle necessità dei figli e alle richieste di quest'ultimi, eventuali ulteriori giorni durante i quali i figli minori potranno rimanere con il padre, anche eventualmente pernottando presso l'abitazione di quest'ultimo;
m) i coniugi concordano che in occasione delle feste natalizie, ad anni alterni, i figli staranno con il padre dal 24.12 al 30.12 o dal 31.12 al 06.01; durante le vacanze pasquali, sempre ad anni alterni, staranno con il padre il giorno di Pasqua o dell'Angelo; durante le ferie estive, per quindici giorni consecutivi nel mese di luglio o agosto, in base agli impegni lavorativi del padre, i figli rimarranno con il padre con diritto di pernottamento, tale frazione di tempo verrà concordata preventivamente entro il 30 giugno di ogni anno;
3 Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di omologa della separazione personale e lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio;
infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole non risulta necessario, tenuto conto dei contenuti dell'accordo, a norma dell'art. 473bis.4 comma 3 c.p.c.
con il ricorso introduttivo, secondo quanto previsto dall'art. 473 bis .49 c.p.c. le parti CP_1
hanno chiesto anche pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio, la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice relatore affinché questi, trascorsi sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi, provveda ad acquisire, sempre tramite il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare e la conferma delle condizioni già articolate con riferimento alla domanda di divorzio.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Varese, Sezione I civile, in composizione collegiale, NON definitivamente pronunciando:
OMOLOGA per ogni effetto di legge la separazione personale, in relazione al matrimonio contratto dai coniugi in data 10/12/2006, in Belvedere Marittimo (CS), con atto trascritto nei registri dello
Stato Civile del Comune di Belvedere Marittimo (CS) (anno 2006, atto n. 54, parte II Serie A) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
4 PROVVEDE come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice
Relatore.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 25.2.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Arianna CARIMATI Dott.ssa Elena FUMAGALLI
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
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