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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 20/10/2025, n. 3013 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 3013 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Collegio, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone di magistrati
Dott. Luca BOCCUNI Presidente rel.
Dott.ssa Silvia BARISON Consigliere
Dott.ssa Silvia FRANZOSO Consigliere ha pronunciato, ai sensi dell'art. 132 cpc, così come modificato dalla L.n. 69/2009, la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 684/2025 R.G. promossa
DA
(c.f. , rappresentata e difesa in Parte_1 C.F._1 giudizio dall'avv.to IC Visciano, con domicilio presso la cancelleria dell'intestato, in forza di procura alle liti unita agli atti;
APPELLANTE
CONTRO
1 (c.f. ), rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2 in giudizio dall'avv.to Elena Donato, con domicilio eletto presso lo studio della stessa in Este (PD),via Massimo D'Azzeglio n. 39/b, in forza di procura alle liti unita agli atti;
APPELLATA
E CON L'INTERVENTO DEL
PROCURATORE GENERALE PRESSO L'INTESTATA CORTE;
INTERVENTORE NECESSARIO
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Rovigo n. 224/2025, pubblicata in data 17 marzo 2025 e notificata il pari data.
CONCLUSIONI DELL'APPELLANTE:
“Principalmente e nel merito, revocare l'affidamento esclusivo dei figli alla madre, confermandone il condiviso, con collocamento alterno riconfermando il precedente provvedimento emesso su acconci accordi e revoca d'ogni misura. Disporre, in caso di cessazione dell'efficacia dell'ordinanza emessa dal GIP del Tribunale di
Rovigo a carico di in data 25.10.2024 nel procedimento RGNR Parte_1
3337/2024 e RG GIP 2964/2024, e di cessazione del divieto di avvicinamento del padre ai figli, gli incontri tra il padre ed i figli secondo il calendario previsto nel provvedimento emesso dal Tribunale di Rovigo in data 7.3.2023 basati sull'accordo delle parti per tutti i motivi dedotti. Confermare l'autorizzazione anche alla sola signora a poter prestare il consenso, per Controparte_1 avviare un percorso di sostegno psicologico per i figli minori. Revocare
l'ammonimento di che provvederà al versamento dell'assegno di Parte_1 mantenimento ordinario e al rimborso delle spese straordinarie per i figli minori ed ammonire l'appellata a tenere condotte nell'ambito della legge. Revocare la condanna di al versamento di euro 150,00.= a favore della Cassa Parte_1
Ammende. Condannare la signora al pagamento delle spese e compensi CP_1
2 di entrambi i gradi di giudizio, oltre IVA e CPA e successive occorrende per tutto quanto sopra esposto ed ex art. 96 I e u co. cpc”.
CONCLUSIONI DELL'APPELLATA:
“In via preliminare, dichiarare l'inammissibilità dell'appello principale proposto.
Nel merito, respinta ogni contraria istanza, rigettare l'appello principale proposto e confermare integralmente l'impugnata sentenza n. 224/2025, pubblicata dal
Tribunale di Rovigo in data 17.3.2025. Si chiede, inoltre, condanna alle spese del presente giudizio ai sensi dell'art. 96 co. 1 e 3 cpc. Con vittoria di spese, diritti ed onorari”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
ha interposto appello, con ricorso depositato il data, Parte_1 avverso la sentenza del Tribunale di Rovigo n. 224/2025, pubblicata il 17 marzo
2025, con cui su domanda di , sua ex compagna, è stato Controparte_1 disposto l'affidamento esclusivo alla madre dei figli della copia, ed R_
IC, nati rispettivamente il 7 maggio 2011 ed il 14 agosto 2016; sono state regolate le viste paterne in ambiente protetto una volta ogni due settimane ed alla presenza di operatore dei servizi sociali, una volta cessati gli effetti della misura di divieto di avvicinamento disposta con provvedimento cautelare del G.I.P. del
Tribunale di Rovigo;
è stata autorizzata a prestare il suo Controparte_1 consenso, anche in caso di rifiuto o omissione di controparte, al fine di avviare percorso di sostegno psicologico per i minori;
è stato disposto l'ammonimento dell'odierno appellante, affermato inadempiente agli obblighi di mantenimento ordinario e di rimborso delle spese straordinarie per i minori, con condanna del medesimo al pagamento dell'importo di euro 150,00.= alla Cassa Ammende;
sono state regolate le spese di lite secondo soccombenza di Parte_1
3 Nel dettaglio, , avanti al Tribunale di Rovigo allegava Controparte_1 che, con decreto del 7 marzo 2023, il medesimo ufficio giudiziario, cessata oramai la convivenza, aveva recepito gli accordi intervenuti tra le parti nel corso del giudizio volto alla disciplina dell'affidamento e mantenimento dei minori, così disponendo l'affidamento condiviso degli stessi ad entrambi i genitori;
la loro collocazione prevalente presso la madre ed il correlativo regime di permanenza e visita presso il padre secondo il calendario ivi dettagliato;
l'obbligo per Parte_1 di versare la somma mensile rivalutabile di euro 800,00.= a titolo di
[...] contributo nel mantenimento di ed IC, oltre al rimborso del 50% R_ delle spese straordinarie relative ai figli stessi.
L'odierna appellata lamentava che controparte, fin da subito, aveva disatteso l'adempimento degli impegni assunti, ritardando il versamento dell'assegno ordinario e mancando di rimborsare integralmente le spese straordinarie;
omettendo qualsivoglia informazione sui viaggi all'estero fatti dall'ex compagno con i figli minorenni;
non rispettando gli orari relativi al concordato regime di visita ed interrompendo immotivatamente i periodi di permanenza presso di lui durante le vacanze;
impedendole di avere contatti con i minori sui loro dispositivi telefonici mobili;
apostrofandola di epiteti ingiuriosi dianzi ai figli;
ponendo in essere una serie di condotte abituai e traumatizzanti i minori integranti condotte persecutorie di rilevanza penale.
Così, , per quello che interessa l'odierno giudizio di Controparte_1 gravame, concludeva chiedendo l'affidamento esclusivo dei minori a sé, dovendosi escludere le visite presso il padre, da ammonirsi per il suo inadempimento al rimborso delle spese straordinarie e per il ritardo nel versamento dell'assegno ordinario di mantenimento dei minori, nonché da condannare al pagamento di sanzione pecuniaria da versarsi alla Cassa Ammende.
4 Il Tribunale, su istanza ex art. 473 bis 15 cpc, provvedeva in data 11 novembre 2024 ad emettere i provvedimenti indifferibili richiesti dalla ricorrente, dandosi atto che, nelle more era stato raggiunto da Parte_1 provvedimento cautelare del G.I.P. del Tribunale di Rovigo con cui era stato disposto il divieto di avvicinamento di quest'ultimo alla ex compagna e ai figli minorenni.
A sua volta, si costituiva dinanzi al Tribunale chiedendo Parte_1 che le domande di controparte fossero rigettate, dovendo rimanere vigenti le condizioni previste con il provvedimento del 7 marzo 2023, adottato su concorde volontà delle parti. Il convenuto contestava la sussistenza dei fatti allegati dalla ricorrente ed affermava che l'iniziativa della ex compagna fosse un evidente abuso del processo finalizzato in modo infondato a perseguire quanto da sempre voluto, ovvero l'ottenimento dell'affidamento esclusivo dei figli minori.
Il Tribunale di Rovigo, con la sentenza appellata ed al fine di motivare l'accoglimento delle domande della ricorrente, valorizzava quanto emerso dalle indagini penali che avevano condotto all'adozione della misura cautelare emessa dal G.I.P. e già richiamata, prove atipiche conducenti al convincimento che l'affidamento dei minori anche al padre fosse per i medesimi pregiudizievole, essendo ritenuto genitore inidoneo ad esercitare la responsabilità Parte_1 genitoriale. Inoltre, il Giudice di prime cure osservava che il provvedimento di divieto di avvicinamento e di comunicazione del resistente con i figli e l'ex compagna fosse incompatibile, non solo con l'affidamento condiviso, ma anche con il mantenimento del regime di permanenza dei minori presso il padre e che, in ogni caso, anche in caso di cessazione degli effetti della misura interdittiva, detto rapporto di frequentazione paterno dovesse essere regolato a mezzo di visite in ambiente protetto e sotto la vigilanza dei servizi sociali competenti, soffrendo ed IC della situazione creatasi a seguito delle condotte paterne, R_
5 come confermato dalla acquisita relazione dei servizi sociali stessi. Il Tribunale, inoltre, sulla scorta della accertata sofferenza dei minori, autorizzava CP_1
a sottoporte i figli ad un percorso di supporto psicologico. Infine, in
[...] ragione dell'inadempimento da parte dell'odierno appellante agli obblighi di mantenimento verso la prole, il Giudice di prime cure disponeva l'ammonimento e la condanna del medesimo al pagamento della sanzione di euro 150,00.= da versarsi alla a mente dell'art. 473 bis 39 cpc. CP_2
come detto, ha impugnato la sentenza rammentata Parte_1 articolando cinque motivi di gravame con il primo di essi censurando l'erronea valutazione delle condotte addebitategli. In particolare, l'appellante ha ribadito che controparte sarebbe addivenuta agli accordi fatti propri dal decreto del 7 marzo
2023 con la riserva mentale di non rispettarli, essendo il suo scopo quello di privarlo della responsabilità genitoriale e della possibilità di tenere con sé i figli.
L'impugnante ha lamentato come, in realtà fosse stata l'ex compagna a rendersi responsabile di ripetute condotte ai suoi danni quali l'avere depositato la querela denuncia in sede penale, l'avere deposito il ricorso con la sua pretesa di affidamento esclusivo, l'essersi rivolta con insistenza al datore di lavoro dell'appellante stesso chiedendo il pagamento da parte del terzo di quanto dovuto a titolo di mantenimento per i figli, il tutto nella intenzione di fargliela pagare, minaccia culminata nel ritrovamento sull'uscio di casa di un topo morto con biglietto chiaramente intimidatorio. Così, a detta di il Tribunale Parte_1 avrebbe erroneamente dato credito unicamente alle allegazioni di controparte peraltro giudicate fondate solo in termini di probabilità e non di certezza, neppure facendo riferimento agli atti penali.
Con il secondo motivo di gravame, l'appellante ha lamentato che il primo
Giudice avrebbe fondato il suo convincimento circa la sussistenza dei fatti
6 addebitatigli dall'odierna appellata, affermando erroneamente che detti fatti e le risultanze dell'indagini penale e non erano state contestate in giudizio.
Con il terzo motivo di appello, ha censurato la decisione Parte_1 del Tribunale di attribuire l'affidamento esclusivo dei minori alla madre, lamentando la contraddittorietà della motivazione che, da un lato, avrebbe valorizzato il divieto di comunicazione tra i genitori imposto con il provvedimento cautelare penale, divieto asseritamente non ascrivibile solo al padre, e che, dall'altro lato, avrebbe motivato sull'elevato fumus di fondatezza delle condotte ascrittegli in fase di indagine penale, non potendo condurre i soli esiti dell'indagine stessa ad una pronuncia definitiva sull'affidamento esclusivo riconosciuto a controparte.
Il quarto motivo di gravame ha censurato la decisione del primo Giudice essendo asseritamente contraddittoria la decisione definitiva, tuttavia condizionata all'esito del giudizio penale e alla cessazione del divieto di avvicinamento disposto dal Giudice per le indagini preliminari.
Infine, con il quinto ed ultimo motivo di appello, ha Parte_1 lamentato che la sentenza impugnata sarebbe viziata per ultrapetizione, posto che, nel disporre l'ammonimento, il Tribunale non si sarebbe avveduto che CP_1
aveva chiesto la revoca del decreto in vigore e posto che si sarebbe
[...] pronunciata di fatto la revoca del decreto del 7 marzo 2023 senza che essa revoca fosse ammissibile, in quanto non proponibile con ricorso ex art. 473 bis 39 cpc.
Nell'insistere per l'accoglimento delle sue conclusioni, l'appellante ha deposito istanza di remissione in termini avente ad oggetto la produzione di documentazione sopravenuta.
Trasmessi gli atti alla Procura Generale onde consentire il suo intervento in giudizio, si è costituita nel presente grado eccependo, Controparte_1 preliminarmente, l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 436 bis
7 cpc, nonché eccependo l'inammissibilità della documentazione nuova prodotta dall'impugnante, ivi compresa quella allegata all'istanza ex art. 153 comma 2 cpc.
Nel merito, la convenuta ha argomentato circa l'infondatezza del gravame, concludendo per la conferma della sentenza appellata e per la condanna di controparte ex art. 96 cpc.
*****
1 – La preliminare eccezione di inammissibilità del gravame sollevata da deve essere disattesa. In effetti, nel proprio Controparte_1 Parte_1 atto di appello, indipendentemente dalla fondatezza dei motivi di impugnazione, censura in primo luogo il fatto che il Tribunale avrebbe sostanzialmente fatto cattivo governo dell'esame delle allegazioni e della valutazione delle risultanze probatorie in forza delle quali si è pervenuti a disporre l'affidamento esclusivo dei figli minori alla madre, con previsione delle sue visite in ambiente protetto una volta venuti meno gli effetti della misura cautelare disposta in sede penale. Inoltre, nell'affermare la contraddittorietà delle motivazioni assunte dal Tribunale,
l'appellante ha lamentato l'erronea decisione sempre in punto affidamento esclusivo e visite dei minori con il padre. Infine, con gli ultimi due motivi di appello, lamenta, sotto il profilo dell'ultrapetizione, che il primo Parte_1
Giudice non avrebbe dovuto disporre l'ammonimento fattogli e revocare di fatto il decreto del 7 marzo 2023. Al di là della condivisibilità degli argomenti dell'impugnazione, risultano sufficientemente chiari i capi della decisione che l'appellante ha ritenuto di sottoporre a gravame e gli asseriti errori di giudizio commessi dal Tribunale, potendosi dire rispettato il disposto degli art. 342 e 473 bis 30 cpc che prevede che l'appello, a pena di inammissibilità, deve essere
8 motivato e, per ciascuno dei motivi, indicare in modo chiaro, sintetico e preciso il capo della decisione gravata, le censure proposte e le violazione denunciate.
1.1 – Sempre in via preliminare, appare opportuno chiarire che l'oggetto del giudizio riguarda, in primo luogo, la disciplina dell'affidamento dei figli minorenni e la loro permanenza presso l'uno e l'altro dei genitori, non essendo fatta questione circa l'obbligo previsto in capo all'appellante di contribuire al loro mantenimento secondo quanto già previsto dal più volte menzionato decreto del 7 marzo 2023 che, con la sentenza gravata, in punto non è stato modificato e collegandosi all'affermato inadempimento di detto obbligo la previsione dell'ammonimento e della sanzione pecuniaria applicate dal Tribunale all'appellante, disposti questi ultimi anch'essi oggetto di gravame. Tale precisazione appare opportuna al fine di chiarire che, nell'ambito del giudizio di impugnazione secondo il rito uniforme delle persone e della famiglia, ai sensi dell'art. 473 bis 35 cpc, il divieto di nuove domande ed eccezioni e di nuovi mezzi di prova previsto dall'art. 345 cpc si applica limitatamene alle domande aventi ad oggetto diritti disponibili dalle parti, diritti tra cui sicuramente non rientra la posizione giuridica soggettiva relativa alla responsabilità genitoriale e conseguente affidamento e permanenza dei minori presso l'uno e l'altro dei genitori, trattandosi di diritti propri della prole ad avere un equilibrato rapporto con entrambi i genitori nel rispetto del principio della bigenitorialità. Sulla base di dette premesse va, quindi, ritenuto che la documentazione nuova prodotta in giudizio dall'appellante, ove inerente alla decisione relativa all'affidamento e la permanenza di R_ ed IC presso i genitori, secondo il loro prioritario ed indefettibile interesse, deve reputarsi del tutto ammissibile, salvo verificarne la rilevanza ai fini della decisione del gravame.
2 – Venendo a considerare partitamente i motivi di appello, appare opportuno principiare da quello che censura la sentenza per asserita ultrapetizione, in primo
9 luogo, avendo il Tribunale di fatto revocato il precedente decreto del 7 marzo
2023, “effettuando una modifica formalmente non richiesta o comunque con domanda inammissibile in quanto non proponibile mediante ricorso depositato ai sensi dell'art. 473 bis 39 cpc”. La norma da ultimo citata prevede, in tema di attuazione dei provvedimenti già emessi dall'autorità giudiziaria, secondo disciplina prevista dalla sezione III del titolo IV del libro II del codice di rito, che in caso di gravi inadempienze, anche di natura economica, o di atti che arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento dell'esercizio della responsabilità genitoriale, il Giudice può d'ufficio modificare i provvedimenti in vigore e può anche congiuntamente ammonire il genitore inadempiente e condannarlo al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da versarsi alla Cassa delle ammende. E' chiaro che la norma in commento permette al
Giudice, al di fuori dell'ipotesi prevista dall'art. 473 bis 29 cpc, di provvedere anche ex officio alla modificazione dei provvedimenti in vigore, ricorrendo le gravi inadempienze citate o gli atti arrecanti pregiudizio alla prole minorenne, ove la modificazione dei provvedimenti in vigore è considerato provvedimento di attuazione sostanziale degli interessi preminenti dei figli minorenni. Nel caso di specie, il giudizio di primo grado è stato introdotto da Controparte_1 evidenziando proprio l'inadempimento da parte di degli obblighi Parte_1 di contribuzione al mantenimento dei figli ed IC, così come previsti R_ con il più volte menzionato decreto del 7 marzo 2023, oltre che condotte persecutorie dell'odierno appellante tali da arrecare pregiudizio ai minori, così chiedendo la modificazione del provvedimento in vigore in punto affidamento dei figli e loro permanenza presso il padre, dovendo rimanere inalterati gli obblighi di mantenimento in capo al medesimo. Peraltro, al di là della qualificazione formale del ricorso operata dall'odierna appellata ai sensi dell'art. 473 bis 39 cpc, le condotte addebitate all'appellato ben potevano essere qualificate come fatti e
10 motivi sopravvenuti tali da giustificare la modificazione del regime in vigore di affidamento e permanenza dei minori, a mente dell'art. 473 bis 29 cpc, per cui le domande di modificazione proposte da correttamente sono Controparte_1 state decise nelle forme del rito uniforme del processo delle persone e della famiglia, non potendosi ravvisare nella modificazione del regime di affidamento e permanenza disposto dal Tribunale alcun vizio di ultrapetizione, non solo perché dette modifiche sono state richieste in prime cure dall'odierna appellata, ma anche perché su di esse il Tribunale disponeva di poteri ufficiosi al fine di preservare i migliori interessi dei minori. Per quanto sinora argomentato è infondata anche la censura dell'appellante secondo cui il Tribunale avrebbe provveduto a modificare le statuizioni adottate con decreto del 7 marzo 2023, mentre Controparte_1 avrebbe introdotto ricorso ai sensi dell'art. 473 bis 39 cpc.
3 – I motivi di gravame primo e secondo possono essere esaminati congiuntamente, attenendo essi all'asserita erronea decisione del Tribunale di disporre l'affidamento esclusivo dei minori alla madre, limitando la permanenza degli stessi presso il padre, diversamente da quanto previsto con il decreto del 7 marzo 2023 più volte menzionato che, invece, prevedeva l'affidamento condiviso e la permanenza di ed IC dall'appellante secondo il dettagliato R_ calendario ivi indicato. Come detto, la sentenza impugnata muove dall'assunto che sarebbero provate le condotte pregiudizievoli dell'odierno ricorrente a danno dei minori, con la conseguente necessità di escludere l'applicazione del principio normativo della bigenitorialità che dovrebbe regolare i rapporti tra genitori e figli anche nella famiglia disgregata. In particolare, il Tribunale ha correttamente evidenziato che, secondo costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità, la regola dell'affidamento condiviso dei figli può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore, con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere
11 sorretta da una motivazione non solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore, tali che l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte anche di quest'ultimo si traduca in forme atte ad alterare e a porre in serio pericolo l'equilibrio e lo sviluppo psicofisico dei figli minorenni, così potendosi si ritenere che l'affidamento condiviso non sia ragionevolmente da escludere solo in forza della mera conflittualità esistente tra i coniugi, di norma connaturata nella famiglia disgregata, altrimenti avendo la condivisione della responsabilità genitoriale una applicazione solo residuale, essendo invece regola prioritaria, presumendosi legislativamente che essa risponda agli interessi della prole (ex multis Cass. n. 1777/2012, Cass. n. 6535/2019 e Cass. n. 16280/2025).
3.1 – Il primo Giudice, sulla scorta delle risultanze istruttorie acquisite in primo grado, ha ritenuto correttamente provato che l'affidamento condiviso di R_ ed IC sarebbe per i medesimi pregiudizievole, considerate le condotte persecutorie rilevanti penalmente del padre, nel contempo non emergendo elementi di criticità sulla capacità educativa della madre ovvero sue carenze, tanto che lo stesso appellante ha chiesto la conferma, anche nella presente sede, dell'affidamento condiviso e non l'esclusione dalla responsabilità genitoriale dell'appellata. Sebbene il Tribunale, nel motivare la decisione dell'affidamento esclusivo dei minori alla madre, abbia fatto cenno alla circostanza che la condivisione della responsabilità genitoriale mal si concilierebbe con il divieto imposto dal G.I.P. a di comunicare con l'ex compagna, va detto Parte_1 che il nucleo fondamentale della motivazione adottata dal primo Giudice risiede proprio nell'affermata incapacità genitoriale dell'appellante desumibile della sua condotta persecutoria, provata sulla scorta delle risultanze dell'indagine penale, essendo peraltro pacifico tra le parti che la misura cautelare è destinata a perdere i suoi effetti a far tempo dal 30 settembre 2027 e che è stato Parte_1
12 rinviato a giudizio per il delitto di cui è discussione. In particolare, le risultanze delle indagini penali possono sicuramente essere utilizzate dal Giudice civile come prova atipica al fine di dare contezza dei fatti rilevanti ai fini del giudizio. In effetti, secondo la giurisprudenza di legittimità, in mancanza di una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova, il Giudice civile può legittimamente porre a base del proprio convincimento le prove “atipiche”, tra cui anche le risultanze di atti delle indagini preliminari svolte in sede penale, se idonee ad offrire sufficienti elementi di giudizio e non smentite dal raffronto critico con le altre risultanze istruttorie, senza che sia configurabile la violazione del principio ex art. 101 cpc, dal momento che il contraddittorio sui mezzi istruttori si instaura con la loro formale produzione nel giudizio civile e la conseguente possibilità per le parti di farne oggetto di valutazione critica e di stimolare la valutazione giudiziale
(Cass. n. 2947/2023).
3.2 – Nel concreto, le risultanze dell'indagine penale a carico di Parte_1 per gli atti persecutori commessi ai danni dell'ex compagna e dei figli minori, rilevanti ex art. 612 bis cp, risultano dall'ordinanza del G.I.P. del Tribunale di
Belluno che fa riferimento ai verbali di sommarie informazioni dei vicini di casa
, e , all'annotazione della polizia Parte_2 Persona_2 Persona_3 giudiziaria contenente l'estrapolazione dei messaggi inviati dall'indagato alla persona offesa nonché alla relazione circa l'ascolto della telefonata intercorsa fra l'odierno appellante, l'ex compagna ed i figli in data 15 settembre 2024, alla annotazione della polizia postale circa identificazione della mail da cui sono stati inviati i ripetuti messaggi all'appellata. Dagli atti di indagine citati risultano confermate le allegazioni di parte appellata come esposte nella denuncia - querela allegata in atti. In particolare, è confermato che, a partire dal 15 settembre 2024 in avanti, l'odierna resistente avrebbe ricevuto dall'appellante numerosissimi ed ossessivi messaggi, così come risulta confermato che proprio in data 15 settembre
13 2024 ha ricevuto telefonata dal contenuto gravemente Controparte_1 molesto, minaccioso ed ingiurioso, non solo nei suoi confronti, ma anche nei confronti dei figli minorenni, telefonata la cui registrazione è stata allegata alla ridetta querela. In particolare, è riferito dall'ordinanza del G.I.P. che, in detta telefonata, ha riferito ai figli che dal giorno dopo non si Parte_1 sarebbero mai più visti e sentiti;
che egli avrebbe requisito i loro cellulari e la
Nintendo, cose che avrebbero dovuto farsi regalare dall'altro uomo con cui la madre si frequentava;
che ed IC avrebbero dovuto decidere se stare R_ dalla parte sua o della madre definendoli “stronzi”, “merde” e “falsi” perché non avrebbero preso posizione in suo favore. Inoltre, l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari indica che le condotte persecutorie sarebbero confermate anche dai citati vicini di casa assunti a sommarie informazioni i quali, in particolare, hanno riferito che in data 16 settembre 2024, ovvero il giorno successivo alla telefonata già descritta, si sarebbe presentato Parte_1 presso l'abitazione dell'ex compagna, chiedendo ripetutamente di vedere i figli.
Inoltre, è menzionata l'annotazione di data 11 ottobre 2024 dei carabinieri di Este che dà atto di un incontro tra l'appellante e l'appellata presso la locale caserma e durante il quale gli operatori avrebbero sentito il primo inveire nei confronti dell'ex compagna urlandole “ciao puttana”. Infine, la reiterazione delle condotte persecutorie è stata appurata, come afferma il provvedimento cautelare emesso dal
Giudice penale, in ragione dell'accertamento che i ripetuti, numerosi ed ossessivi messaggi inviati alla signora sono stati inviati dagli account Controparte_1 di posta di certa RF Celada spa, presso cui l'appellante lavora stabilmente dal
2008. Ora, detto compendio probatorio appare univoco nel dare contezza dei fatti addebitati all'appellante, il quale nel corso del giudizio di prime cure non ha di fatto contestato la veridicità del contenuto degli accertamenti eseguiti in sede di indagine penale, come correttamente sottolinea il Tribunale. Inoltre, in giudizio,
14 anche a seguito delle nuove produzioni documentali offerte nella presente sede, non è stata fornita prova che smentisca quanto accertato in sede di indagine, né è stata offerta prova che sia genitore inidoneo e limitante i Controparte_1 rapporti tra padre e figli, come dell'impugnante affermato, al di fuori della necessità di preservare i minori dalle condotte indebite di In Parte_1 effetti, non coglie nel segno la reiterata doglianza secondo cui il Tribunale non avrebbe tenuto in considerazione le minacce subite dall'appellante in ragione del fatto che egli avrebbe ritrovato un topo morto sull'uscio di casa ovvero avrebbe ricevuto lettere minatorie. In primo luogo, dette allegazioni non elidono né attenuano la gravità delle condotte dell'appellante anche ai danni dei figli minorenni. In secondo luogo, non è per nulla accertato che detti fatti siano addebitabili all'appellata. Allo stesso modo sono rimaste prive di riscontro probatorio le allegazioni dell'appellante volte ad addebitare alla controparte condotte atte ad impedirgli di vedere i figli, ovvero condotte a loro volta molestanti.
3.3 – Quanto emerso in sede di indagini penali fa correttamente ritenere l'inidoneità di ad assolvere la responsabilità genitoriale, essendo Parte_1 rilevante osservare che l'appellante ha posto in essere concrete condotte volte a coinvolgere i figli nel conflitto di coppia, pretendendo che i minori parteggiassero per lui e minacciando di privarli dei loro effetti personali e della stessa figura paterna, con grave rischio di innescare conflitto di lealtà, giungendo addirittura ad apostrofarli con epiteti gravemente ingiuriosi. Peraltro, detta inidoneità genitoriale dell'appellante emerge anche dalla relazione dei servizi sociali incaricati dal primo
Giudice di valutare la situazione della famiglia. Infatti, i servizi hanno riferito che, contrariamente a , resasi disponibile ai colloqui e valutata Controparte_1 come genitore accudente e responsabile, nonostante Parte_1 convocazione inviata con raccomanda al suo indirizzo, non ha dato alcun riscontro,
15 non partecipando ai colloqui con gli operatori. Deve evidenziarsi che gli elementi di prova acquisiti in giudizio fanno ritenere come l'appellante sia persona concentrata sul dissidio della coppia, noncurante di preservare i minori da detto conflitto ed anzi in esso coinvolgendoli nei modi aggressivi già visti, senza preoccuparsi del loro benessere e delle loro esigenze di sereno sviluppo affettivo con entrambi i genitori, cosicché l'affidamento condiviso di ed IC R_ sarebbe certamente pregiudizievole. Egualmente merita conferma la statuizione del
Tribunale secondo cui i rapporti tra i figli minori ed il padre debbano tenersi, una volta cessati gli effetti della misura cautelare penale del divieto di avvicinamento e comunicazione, secondo modalità protetta alla presenza di operatore dei servizi sociali, onde escludere che l'appellante possa reiterare le gravi condotte aggressive già evidenziate.
4 – Non ha pregio neppure il terzo motivo di appello che, come visto, censura di contraddittorietà la decisione del Tribunale in punto affidamento e visite paterne.
Per quanto già detto, la ratio fondante la decisione del Tribunale non si scorge tanto nel fatto che il provvedimento cautelare di divieto di avvicinamento e di comunicazione del padre con i minori imponga di per sé le statuizioni prese, quanto nel fatto che, all'esito delle indagini penali, è stato dato riscontro delle condotte paterne gravemente pregiudicanti la sua capacità genitoriale.
5 – Parimenti non si coglie nessuna contraddittorietà nella decisione di prime cure per come denunciata con il quarto motivo di gravame. Il fatto che le visite paterne in ambito protetto siano state previste all'esito della cessazione degli effetti della misura cautelare di divieto di avvicinamento del padre ai minori, non esprime nessuna contraddittorietà di motivazione: il Tribunale ha semplicemente provveduto a dare disciplina delle visite, dando atto che allo stato esse sono impedite sino a quando permarranno gli effetti della misura adottata dal Giudice penale.
16 6 – In conclusione, l'appello deve essere rigettato, facendo presente che non sono stati sollevati specifici motivi di gravame circa la sussistenza dei presupposti relativi all'applicazione dell'ammonimento e della sanzione pecuniaria da versarsi alla Cassa delle ammende, né specifici motivi di gravame circa l'adeguatezza di dette misure. Le spese del grado seguono la soccombenza di e Parte_1 vanno liquidate secondo valore indeterminato a complessità bassa della lite in applicazione del D.M. n. 55/2014, non sussistendo i presupposti per la condanna del medesimo ai sensi dell'art. 96 cpc. Infine, considerato l'esito del giudizio di impugnazione, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma
17 della L.n. 228/2012, per l'eventuale pagamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello eventualmente dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Venezia, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, così provvede:
1. rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Rovigo n. 224/2025, pubblicata il 17 marzo 2025;
2. conferma, per l'effetto, la ridetta sentenza;
3. condanna l'appellante a pagare in favore dell'appellata Parte_1
le spese di lite del presente grado che si liquidano in euro Controparte_1
4.996,00.= per compensi professionali, oltre rimborso forfetario delle spese generali, IVA e CPA dovuti per legge;
4. dà atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 della L.n.
17 228/2012, per l'eventuale pagamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello eventualmente dovuto;
5. dispone che, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi, in caso di diffusione del presente provvedimento.
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 20 ottobre 2025
Il Presidente est.
Dott. Luca Boccuni
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