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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 10/04/2025, n. 126 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 126 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROVIGO
- SEZIONE CIVILE - riunito nella Camera di Consiglio così composta:
Dott.ssa Federica Abiuso - presidente -
Dott. Nicola Del vecchio - giudice rel. -
Dott. Marco Pesoli - giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 846/2025 R.G., promosso da
(C.F. ) e da (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'Avv. TOSO VALERIA (C.F. C.F._2
, elettivamente domiciliati presso lo Studio del proprio difensore, sito in C.F._3
Rovigo, Piazzale D'Annunzio, n. 1;
- ricorrenti -
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Rovigo.
- interventore ex lege -
CONCLUSIONI
ER ER i ricorrenti: “1.la figlia minore è affidata ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre e con residenza anagrafica in Lendinara (RO) Via Filippo Turati n. 3/D;
2.le decisioni di maggior interesse relative all'educazione, alla crescita, all'istruzione ed alla salute della figlia verranno assunte dai genitori di comune accordo tenendo conto esclusivamente dell'interesse della minore. ER quanto riguarda le decisioni di ordinaria amministrazione, ciascun genitore vi provvederà durante i tempi di permanenza della figlia con sé;
ER
3.Il sig. sino al compimento del 30esimo mese di potrà vedere e tenere con sè la figlia Pt_1
due giorni a settimana, pernottamento escluso, compatibilmente con i turni lavorativi di entrambi i genitori, con preavviso e accordo quanto a giorni ed orari tra le parti almeno una settimana prima.
1 ER
Dal 31esimo al 48esimo mese di , potrà vedere e tenere con sè la figlia due giorni a settimana compatibilmente con i turni lavorativi di entrambi i genitori, con preavviso e accordo quanto a giorni ed orari tra le parti almeno una settimana prima, a weekend alternati, dalle ore 09:00 del sabato alle ore 21:00 della domenica sera. Ciascun genitore, previo accordo con preavviso di almeno quindici giorni, potrà trascorrere tre giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze natalizie, alternando un anno il giorno di Natale ed un anno il giorno di Capodanno, e tre giorni durante le vacanze
ER pasquali, alternando un anno il giorno di Pasqua ed un anno il Lunedì dell'Angelo. trascorrerà con il padre sette giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze estive da concordare con la madre in via anticipata entro il 31 maggio di ogni anno;
ER Dal 49esimo mese di , potrà vedere e tenere con sè la figlia due giorni a settimana compatibilmente con i turni lavorativi di entrambi i genitori, con preavviso e accordo quanto a giorni ed orari tra le parti almeno una settimana prima, a weekend alternati, dalle ore 09:00 del sabato alle ore 21:00 della domenica sera. Ciascun genitore, previo accordo con preavviso di almeno quindici giorni, potrà trascorrere sette giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze natalizie, alternando un anno il giorno di Natale ed un anno il giorno di Capodanno, e tre giorni durante le vacanze ER pasquali, alternando un anno il giorno di Pasqua ed un anno il Lunedì dell'Angelo. trascorrerà con il padre due settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive da concordare con la madre in via anticipata entro il 31 maggio di ogni anno
4.Il sig. si impegna a corrispondere alla sig.ra a titolo di contributo al mantenimento Pt_1 Pt_2
ER della figlia la somma mensile di Euro 280,00, soggetta ad annua rivalutazione secondo l'indice
Istat, da corrispondersi entro il giorno 27, sul conto corrente bancario di cui IBAN: Parte_2
[...]
5.il sig. si obbliga, altresì, a provvedere, nella misura del 50%, al pagamento delle spese Pt_1
ER straordinarie sostenute per la figlia , come di seguito specificate:
Spese per le quali non è richiesta la previa concertazione: libri scolastici;
corredo inizio anno scolastico, tasse scolastiche ed universitarie per la frequentazione di istituti pubblici, spese sanitarie urgenti;
acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco rientranti tra le spese ordinarie, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private;
spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN, ticket sanitari, visite specialistiche prescritte dal medico curante ed erogate in regime di convenzione, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, doposcuola, mensa scolastica, corsi di recupero e ripetizioni private, gite scolastiche senza pernottamento, spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico, gruppo estivo;
2 Spese subordinate al consenso di entrambi i genitori: Spese scolastiche: tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti privati, corsi di specializzazione, spese alloggiative presso la sede universitaria ove fuori sede, di università pubbliche e private;
Spese di natura ludica o parascolastica: corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, viaggi di istruzione con pernottamento, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini car, macchina, motorino, moto), conseguimento della patente presso autoscuola privata, centro ricreativo estivo;
Spese sportive: spese per abbonamento, attrezzatura e quant'altro necessario per lo svolgimento di una attività sportiva;
Spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, esami diagnostici, analisi cliniche e visite specialistiche presso strutture private, cicli di psicoterapia, logopedia e fisioterapia presso strutture private, farmaci particolari;
Organizzazione di ricevimenti, celebrazione e festeggiamenti dedicati alla figlia.
6. Modalità con cui manifestare il dissenso ad una spesa straordinaria per la prole: il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, deve manifestare un motivato dissenso per iscritto (ad es. via sms, via e-mail) nell'immediatezza della richiesta e comunque entro il termine massimo di 10 giorni. Costituisce motivazione adeguata l'insostenibilità economica della spesa. In difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa straordinaria per la prole.
7.Il rimborso al genitore che ha anticipato le spese straordinarie di cui sopra, dovrà avvenire entro e non oltre il giorno quindici del mese successivo a quello in cui tali spese sono state anticipate ed affrontate, ad esibizione (anche a mezzo mail) dei relativi giustificativi di spesa;
ER
8.L'assegno unico per verrà percepito interamente dalla sig.ra Pt_2
9.I genitori prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti relativamente alla minore e si impegnano a comunicare ogni viaggio all'estero della stessa.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c., depositato in data 4.3.2025, e Parte_1
hanno adito l'intestato Tribunale affinché, data l'impossibilità di ricreare l'unione Parte_2
spirituale e materiale della coppia, disciplini i rapporti tra gli stessi e la figlia minore, secondo le conclusioni congiunte formulate e riportate in epigrafe.
A tal proposito, i ricorrenti hanno allegato di aver intrapreso una relazione sentimentale, dalla quale
ER è nata , in data [...].
Con riferimento alla rispettiva situazione patrimoniale e reddituale, i ricorrenti hanno allegato che
è titolare di un reddito mensile netto di euro 1.600,00 circa, mentre Parte_1 [...]
i euro 1.300,00 circa. Pt_2
3 I ricorrenti hanno dedotto di aver raggiunto un accordo sulle condizioni dell'affidamento, di cui hanno domandato che il tribunale prendesse atto, ai sensi dell'art. 473-bis.51, quarto comma, c.p.c..
Con decreto del 6.3.2025 il presidente ha designato il giudice relatore, ha fissato l'udienza per la comparizione delle parti al 4.4.2025 e ha disposto la trasmissione telematica degli atti al Pubblico
Ministero.
All'udienza del 4.4.2025 sono comparse le parti, le quali hanno precisato le condizioni concordate come riportate nel verbale.
Dunque, la causa è stata rimessa in decisione.
Nel merito si osserva quanto segue.
Nel caso di specie, le parti hanno concordemente sostenuto che la loro convivenza è cessata;
pertanto, non essendo legate da vincolo di coniugio, non vi è la necessità che l'autorità giudiziaria accerti il carattere irreversibile della crisi del rapporto attraverso l'espletamento del tentativo di conciliazione.
ERaltro, si ritiene che l'esame del Tribunale debba essere unicamente diretto alla verifica degli accordi raggiunti dai ricorrenti, i quali devono essere finalizzati a tutelare l'interesse dei figli minori di età, alla luce del disposto normativo di cui all'art. 337 ter, comma 2, c.c..
Ciò premesso, si ritiene che l'accordo come sopra enunciato non presenti profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo ed, anzi, appaia adeguato a garantire alla figlia minore un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, secondo i principi di cui agli artt. 337 bis e ss. c.c..
Inoltre, il Tribunale ritiene che anche le previsioni di ordine economico, parti integranti dell'accordo, siano idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire alla figlia condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
Nulla sulle spese, atteso che le parti sono assistite dal medesimo difensore.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo nella causa n. 846/2025 R.G.V.G. promossa da Pt_1
e , con l'intervento del Pubblico Ministero, così provvede:
[...] Parte_2
- recepisce le conclusioni formulate congiuntamente dai ricorrenti, riportate in epigrafe e da intendersi qui integralmente trascritte;
- nulla sulle spese.
Così deciso in Rovigo, nella Camera di Consiglio del 4.4.2025
LA PRESIDENTE
Dott.ssa Federica Abiuso
IL GIUDICE EST.
Dott. Nicola Del Vecchio
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