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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 19/12/2025, n. 729 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 729 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GI EM
SEZIONE LAVORO
N.R.G. 989/2025
Il Tribunale nella persona del Giudice del lavoro dott.ssa Silvia Cavallari dato atto che il non si è costituito e Controparte_1
che ne va dichiarata la contumacia che sono state depositate note di trattazione scritta ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
(C.F. ); Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentata e difesa dagli avv.ti Domenico Naso del Foro di Roma e
CI NZ del Foro di Mantova ricorrente contro
(C.F. Controparte_1
); P.IVA_1
convenuto contumace
OGGETTO: riconoscimento del diritto a percepire il compenso individuale CIA.
Conclusioni
Per la ricorrente: “Accogliere il ricorso;
e, per l'effetto,
- Dichiarare inefficace e/o disapplicare, nei confronti della ricorrente, la normativa in tema di CIA, nella parte in cui limita il diritto della ricorrente a percepire lo stesso in ragione della durata dei contratti stipulati, per contrasto con il divieto di trattamenti discriminatori posto dalla clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla Direttiva n. 1999/70/CE del 28.6.1999;
- Accertare, per le premesse di cui al presente atto, il diritto della ricorrente - signora - alla corresponsione del Parte_1
Compenso Individuale Accessorio (C.I.A.);
- Per l'effetto, condannare l'Amministrazione resistente al pagamento della somma di euro 630,02 in favore della signora , e/o Parte_1
nella diversa misura ritenuta di giustizia, oltre interessi da ogni maturazione al saldo;
- Condannare l'amministrazione al pagamento della predetta somma a favore della ricorrente al lordo delle trattenute previdenziali e fiscali e ai sensi dell'art. 19 L. 4 aprile 1952, n. 218 e condannare l'amministrazione al pagamento, a proprio carico, dei contributi previdenziali e fiscali a favore della ricorrente.
Con vittoria di spese, competenze e onorari, IVA e CPA da distrarsi a favore dei difensori costituiti che si dichiarano antistatari.”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
dipendente del , con Parte_1 Controparte_1
la qualifica di Assistente Amministrativa, ha convenuto in giudizio il e i suoi organi interni, chiedendo Controparte_1
l'accoglimento delle conclusioni sopra trascritte e quindi la condanna dell'Amministrazione al pagamento del Compenso Individuale
Accessorio (CIA) per i periodi indicati nel ricorso oltre interessi dalla maturazione al saldo.
Pag. 2 di 6 La ricorrente ha svolto attività lavorativa a tempo determinato con contratti brevi e saltuari senza percepire la CIA.
Secondo parte ricorrente tale omissione è illegittima e contraria al divieto di trattamenti discriminatori di cui alla clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla Direttiva n. 1999/70/CE del
28.6.1999.
Il ricorso è fondato.
Va ricordato che l'art. 82 del CCNL 2006-2009 prevede il Compenso individuale accessorio per il personale Ata delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, salvo restando l'eventuale residua sussistenza di compensi corrisposti ad personam.
Va richiamato l'insegnamento della Suprema Corte secondo il quale :
“L'art. 7, comma 1, del c.c.n.l. per il personale del comparto scuola del
15 marzo 2001, che attribuisce la "retribuzione professionale docenti" a tutto il personale docente ed educativo, si interpreta - alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE - nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli CP_2
criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo” (Cass. Sez lav. n.
20015/2018).
Come si legge nella richiamata sentenza:
Pag. 3 di 6 i) Ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva
1999/70/CE, gli assunti a tempo determinato non possono subire un trattamento meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato, in mancanza di ragioni oggettive. Il giudice nazionale ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06, Impact;
13.9.2007, causa C307/05, Del;
8.9.2011, causa C-177/10 Persona_1
RO TA).
ii) L'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto della scuola ha previsto la corresponsione della Retribuzione Professionale Docenti con l'obiettivo di valorizzazione professionalmente la funzione docente e di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico. È previso che la retribuzione professionale docenti sia corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNL del 31.8.1999 il quale prevede che il richiamato compenso spetti agli assunti a tempo indeterminato e al personale con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche.
iii) Dal complesso delle disposizioni richiamate, sulle quali non ha inciso la contrattazione successiva che ha solo modificato l'entità della retribuzione professionale docenti, includendola anche nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto (art. 81 del CCNL 24.7.2003, art. 83 del CCNL 29.11.2007), emerge che l'emolumento ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della
Pag. 4 di 6 prestazione del personale docente ed educativo (cfr. Cass. n. 17773/2017). iv) Anche per il personale assunto per espletare incarichi di durata inferiore a quella annuale si pongono le medesime finalità di valorizzazione della funzione docente e di riconoscimento del ruolo svolto dagli insegnanti, in relazione alle quali il trattamento accessorio è stato istituito, quando non sono provate significative differenze nello svolgimento dell'attività lavorativa fra assunti a tempo indeterminato e supplenti temporanei.
I richiamati principi sono applicabili anche al personale ATA a tempo determinato che effettua supplenze brevi e saltuarie per il compenso di cui si discute.
Il dovuto deve essere determinato al lordo fiscale netto previdenziale non potendo trovare applicazione il disposto dell'art. 23 della legge n.
218/1952 al caso di specie.
L'amministrazione ha corrisposto la retribuzione in conformità a quanto disposto dal CCNL.
Le somme al lordo fiscale/netto previdenziale ammontano ad euro 572,25 come specificato nelle note di trattazione scritta.
Il deve, quindi, essere condannato a Controparte_1
corrispondere alla ricorrente, per i periodi indicati e documentati in ricorso, la CIA calcolata al lordo fiscale netto previdenziale oltre interessi legali dalla singola scadenza al saldo.
Le spese seguono la soccombenza.
PQM
Il Tribunale di Reggio Emilia, in funzione di giudice del lavoro, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione respinta, definitivamente
Pag. 5 di 6 pronunciando nella causa n. 989/2025 così provvede:
1) Condanna il a corrispondere a Controparte_1
titolo di CIA euro 572,25 al lordo fiscale /netto previdenziale a Pt_1
, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
[...]
2) Condanna il a rimborsare alla Controparte_1
ricorrente le spese di causa con distrazione in favore dei procuratori antistatari avv. CI NZ e avv. Domenico Naso che liquida in euro
231,00 per compensi legali oltre spese forfettarie al 15% iva e cpa come per legge.
Reggio Emilia, così deciso il 19/12/2025
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Cavallari
Pag. 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GI EM
SEZIONE LAVORO
N.R.G. 989/2025
Il Tribunale nella persona del Giudice del lavoro dott.ssa Silvia Cavallari dato atto che il non si è costituito e Controparte_1
che ne va dichiarata la contumacia che sono state depositate note di trattazione scritta ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
(C.F. ); Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentata e difesa dagli avv.ti Domenico Naso del Foro di Roma e
CI NZ del Foro di Mantova ricorrente contro
(C.F. Controparte_1
); P.IVA_1
convenuto contumace
OGGETTO: riconoscimento del diritto a percepire il compenso individuale CIA.
Conclusioni
Per la ricorrente: “Accogliere il ricorso;
e, per l'effetto,
- Dichiarare inefficace e/o disapplicare, nei confronti della ricorrente, la normativa in tema di CIA, nella parte in cui limita il diritto della ricorrente a percepire lo stesso in ragione della durata dei contratti stipulati, per contrasto con il divieto di trattamenti discriminatori posto dalla clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla Direttiva n. 1999/70/CE del 28.6.1999;
- Accertare, per le premesse di cui al presente atto, il diritto della ricorrente - signora - alla corresponsione del Parte_1
Compenso Individuale Accessorio (C.I.A.);
- Per l'effetto, condannare l'Amministrazione resistente al pagamento della somma di euro 630,02 in favore della signora , e/o Parte_1
nella diversa misura ritenuta di giustizia, oltre interessi da ogni maturazione al saldo;
- Condannare l'amministrazione al pagamento della predetta somma a favore della ricorrente al lordo delle trattenute previdenziali e fiscali e ai sensi dell'art. 19 L. 4 aprile 1952, n. 218 e condannare l'amministrazione al pagamento, a proprio carico, dei contributi previdenziali e fiscali a favore della ricorrente.
Con vittoria di spese, competenze e onorari, IVA e CPA da distrarsi a favore dei difensori costituiti che si dichiarano antistatari.”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
dipendente del , con Parte_1 Controparte_1
la qualifica di Assistente Amministrativa, ha convenuto in giudizio il e i suoi organi interni, chiedendo Controparte_1
l'accoglimento delle conclusioni sopra trascritte e quindi la condanna dell'Amministrazione al pagamento del Compenso Individuale
Accessorio (CIA) per i periodi indicati nel ricorso oltre interessi dalla maturazione al saldo.
Pag. 2 di 6 La ricorrente ha svolto attività lavorativa a tempo determinato con contratti brevi e saltuari senza percepire la CIA.
Secondo parte ricorrente tale omissione è illegittima e contraria al divieto di trattamenti discriminatori di cui alla clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla Direttiva n. 1999/70/CE del
28.6.1999.
Il ricorso è fondato.
Va ricordato che l'art. 82 del CCNL 2006-2009 prevede il Compenso individuale accessorio per il personale Ata delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, salvo restando l'eventuale residua sussistenza di compensi corrisposti ad personam.
Va richiamato l'insegnamento della Suprema Corte secondo il quale :
“L'art. 7, comma 1, del c.c.n.l. per il personale del comparto scuola del
15 marzo 2001, che attribuisce la "retribuzione professionale docenti" a tutto il personale docente ed educativo, si interpreta - alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE - nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli CP_2
criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo” (Cass. Sez lav. n.
20015/2018).
Come si legge nella richiamata sentenza:
Pag. 3 di 6 i) Ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva
1999/70/CE, gli assunti a tempo determinato non possono subire un trattamento meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato, in mancanza di ragioni oggettive. Il giudice nazionale ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06, Impact;
13.9.2007, causa C307/05, Del;
8.9.2011, causa C-177/10 Persona_1
RO TA).
ii) L'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto della scuola ha previsto la corresponsione della Retribuzione Professionale Docenti con l'obiettivo di valorizzazione professionalmente la funzione docente e di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico. È previso che la retribuzione professionale docenti sia corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNL del 31.8.1999 il quale prevede che il richiamato compenso spetti agli assunti a tempo indeterminato e al personale con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche.
iii) Dal complesso delle disposizioni richiamate, sulle quali non ha inciso la contrattazione successiva che ha solo modificato l'entità della retribuzione professionale docenti, includendola anche nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto (art. 81 del CCNL 24.7.2003, art. 83 del CCNL 29.11.2007), emerge che l'emolumento ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della
Pag. 4 di 6 prestazione del personale docente ed educativo (cfr. Cass. n. 17773/2017). iv) Anche per il personale assunto per espletare incarichi di durata inferiore a quella annuale si pongono le medesime finalità di valorizzazione della funzione docente e di riconoscimento del ruolo svolto dagli insegnanti, in relazione alle quali il trattamento accessorio è stato istituito, quando non sono provate significative differenze nello svolgimento dell'attività lavorativa fra assunti a tempo indeterminato e supplenti temporanei.
I richiamati principi sono applicabili anche al personale ATA a tempo determinato che effettua supplenze brevi e saltuarie per il compenso di cui si discute.
Il dovuto deve essere determinato al lordo fiscale netto previdenziale non potendo trovare applicazione il disposto dell'art. 23 della legge n.
218/1952 al caso di specie.
L'amministrazione ha corrisposto la retribuzione in conformità a quanto disposto dal CCNL.
Le somme al lordo fiscale/netto previdenziale ammontano ad euro 572,25 come specificato nelle note di trattazione scritta.
Il deve, quindi, essere condannato a Controparte_1
corrispondere alla ricorrente, per i periodi indicati e documentati in ricorso, la CIA calcolata al lordo fiscale netto previdenziale oltre interessi legali dalla singola scadenza al saldo.
Le spese seguono la soccombenza.
PQM
Il Tribunale di Reggio Emilia, in funzione di giudice del lavoro, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione respinta, definitivamente
Pag. 5 di 6 pronunciando nella causa n. 989/2025 così provvede:
1) Condanna il a corrispondere a Controparte_1
titolo di CIA euro 572,25 al lordo fiscale /netto previdenziale a Pt_1
, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
[...]
2) Condanna il a rimborsare alla Controparte_1
ricorrente le spese di causa con distrazione in favore dei procuratori antistatari avv. CI NZ e avv. Domenico Naso che liquida in euro
231,00 per compensi legali oltre spese forfettarie al 15% iva e cpa come per legge.
Reggio Emilia, così deciso il 19/12/2025
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Cavallari
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