Articolo 2127 del Codice civile
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19 aprile 1942
Art. 2127.

(Divieto d'interposizione nel lavoro a cottimo).

E' vietato all'imprenditore di affidare a propri dipendenti lavori a cottimo da eseguirsi da prestatori di lavoro assunti e retribuiti direttamente dai dipendenti medesimi.

In caso di violazione di tale divieto, l'imprenditore risponde direttamente, nei confronti dei prestatori di lavoro assunti dal proprio dipendente, degli obblighi derivanti dai contratti di lavoro da essi stipulati.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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