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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 02/12/2025, n. 1076 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 1076 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
Proc. n. 69/2023 R.G.
IL TRIBUNALE DI ENNA
Il giudice,
Viste le note-preverbale depositate telematicamente dalle parti;
decide la causa come da sentenza contestuale.
Enna, 2 dicembre 2025.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ENNA
in composizione monocratica, nella persona del Giudice del Lavoro, dott.ssa Daniela Francesca
Balsamo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 69/2023 R.G. Lav. avente ad oggetto: opposizione ad intimazioni di pagamento promossa da
rappresentato e difeso dall'avv. Orazione Stefano Esposito Parte_1
per procura in calce al ricorso introduttivo;
opponente contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. S. Dolce CP_1
e F. Gramuglia;
opposto
Conclusioni delle parti: come da scritti difensivi in atti e note preverbale depositate telematicamente del 02.12.2025.
MOTIVI Con ricorso depositato in data 16.01.2023 il ricorrente di cui in epigrafe proponeva opposizione avverso Intimazione di pagamento n. 29420229001731514000 notificata in data 12.12.2022 nonché
avverso l'avviso di addebito n. 594 2015 0000718241 dell' di Enna, con il quale veniva richiesto CP_1
dall'ente impositore il pagamento di €. 27.576,68.
Eccepiva la intervenuta prescrizione del credito contributivo.
CP_ Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l'
A seguito di ordine giudiziale l'agente per la riscossione produceva documentazione.
Indi all'udienza odierna trattata ex art 127 ter cpc, la causa veniva decisa come da sentenza.
*********
Va disattesa l'eccezione di inammissibilità del ricorso formulata dall' ai sensi dell'art.
3-bis, CP_1
D.L. n. 146 del 21.10.2021, conv. con L. 215 del 17.12.2021 a mente del quale:
“L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume
invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che
agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la
partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4,
del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la
riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera
a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n.
40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di
un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”. Ed invero il ricorrente non ha impugnato l'estratto di ruolo, di cui sia venuto a conoscenza per mera coincidenza, ma atto dell'esecuzione (l'intimazione di pagamento) ritualmente notificatogli ( il dato non è in contestazione) e atti prodromici ( sub specie di prescrizione, anche successiva, del credito).
Ciò posto, il ricorso va accolto, risultando fondata l'eccezione di prescrizione del credito contributivo relativamente alla cartella di pagamento sottesa all'impugnata intimazione.
Parte opponente ha eccepito la prescrizione quinquennale successiva del credito contributivo preteso.
Deve rilevarsi, in termini generali, che al debitore dei contributi è sempre consentito di contestare il
CP_ diritto del creditore (e per esso dell'incaricato della riscossione) a procedere alla esecuzione coattiva degli stessi, eccependo la prescrizione successiva alla formazione e notifica del titolo esecutivo (cartella).
In tal caso soccorre il rimedio dell'opposizione all'esecuzione (avente ad oggetto l'accertamento del diritto a procedere in via esecutiva), tramite il quale la pretesa esecutiva fatta valere dal creditore ben può essere neutralizzata con la deduzione di fatti modificativi o estintivi del rapporto sostanziale consacrato nel titolo esecutivo (cd. sopravvenienze: quali, per esempio, compensazioni con crediti sorti successivamente alla formazione del titolo esecutivo, successivi pagamenti o sgravi della pretesa contributiva o, appunto, prescrizione successiva alla notifica della cartella).
Ciò posto risulta fondata l'eccezione di prescrizione successiva per quanto di ragione.
Si premetta che ai sensi dell'art. 37, D.L. 18/20, conv. con L.27/20, “1. Sono sospesi i termini relativi
ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria
dovuti dai datori di lavoro domestico in scadenza nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio
2020. Non si fa luogo al rimborso dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per
l'assicurazione obbligatoria già versati. I pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei
premi per l'assicurazione obbligatoria, sospesi ai sensi del presente articolo, sono effettuati entro il
10 giugno 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.
2. I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui
all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il
decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”
e che altresì l'art. 11, comma 9, DL 183/20, conv. con L 21/21, ha disposto l'ulteriore sospensione dei termini di prescrizione dei contributi ex art. 3, comma 9, L 335/95 dall'1-1-2021 al 30-6-2021.
Ora, l' , ha offerto prova che l'avviso di addebito cui si riferisce la intimazione di pagamento CP_1
opposta è stato ritualmente notificato via pec in data 22/1/2016.
D'altra parte, tra tale data e la data di notifica dell'intimazione di pagamento oggi opposta
(12/12/2022), sono trascorsi più di cinque anni, al netto dei periodi di sospensione (gg 310)
prescrivendosi irrimediabilmente quindi il diritto dell' di riscuotere i contributi richiesti con tale CP_1
ultimo atto.
Irrilevante risulta poi, la istanza di rateizzazione proposta dal ricorrente il 04.07.2016e versata in atti dall CP_2
Invero, secondo un recente e condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, l'istanza di rateizzazione (delle cartelle esattoriali) non costituisce di per se riconoscimento di debito come tale idoneo anche e soprattutto ad interrompere eventuali termini prescrizionali maturandi e/o maturati
(Cass. sent. n.13506 del 29.05.2018).
A ciò si aggiunga che anche ammettendo la idoneità della suddetta istanza ad interrompere il termine di prescrizione, alla data di notifica della intimazione di pagamento, sarebbe comunque decorso il quinquennio utile ai fini del maturare della prescrizione e ciò, anche considerando i periodi di sospensione.
In conclusione, in assenza di validi atti interruttivi, il credito portato nell' avviso di addebito e trasfuso nella intimazione oggetto di vertenza, deve ritenersi pertanto prescritto.
La proposta opposizione va pertanto accolta.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando, in accoglimento del ricorso, dichiara prescritti gli importi contributivi richiesti con l'intimazione di pagamento n. 29420229001731514000 notificata in data
12.12.2022 che per l'effetto annulla.
Condanna l' , al pagamento delle spese di lite che si liquidano in € 3134,00 oltre a spese generali CP_1
ad IVA e cpa come per legge da distrarsi a favore del procuratore antistatario.
Enna, 2 dicembre 2025
Il giudice del lavoro
dott.ssa Daniela Francesca Balsamo
IL TRIBUNALE DI ENNA
Il giudice,
Viste le note-preverbale depositate telematicamente dalle parti;
decide la causa come da sentenza contestuale.
Enna, 2 dicembre 2025.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ENNA
in composizione monocratica, nella persona del Giudice del Lavoro, dott.ssa Daniela Francesca
Balsamo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 69/2023 R.G. Lav. avente ad oggetto: opposizione ad intimazioni di pagamento promossa da
rappresentato e difeso dall'avv. Orazione Stefano Esposito Parte_1
per procura in calce al ricorso introduttivo;
opponente contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. S. Dolce CP_1
e F. Gramuglia;
opposto
Conclusioni delle parti: come da scritti difensivi in atti e note preverbale depositate telematicamente del 02.12.2025.
MOTIVI Con ricorso depositato in data 16.01.2023 il ricorrente di cui in epigrafe proponeva opposizione avverso Intimazione di pagamento n. 29420229001731514000 notificata in data 12.12.2022 nonché
avverso l'avviso di addebito n. 594 2015 0000718241 dell' di Enna, con il quale veniva richiesto CP_1
dall'ente impositore il pagamento di €. 27.576,68.
Eccepiva la intervenuta prescrizione del credito contributivo.
CP_ Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l'
A seguito di ordine giudiziale l'agente per la riscossione produceva documentazione.
Indi all'udienza odierna trattata ex art 127 ter cpc, la causa veniva decisa come da sentenza.
*********
Va disattesa l'eccezione di inammissibilità del ricorso formulata dall' ai sensi dell'art.
3-bis, CP_1
D.L. n. 146 del 21.10.2021, conv. con L. 215 del 17.12.2021 a mente del quale:
“L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume
invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che
agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la
partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4,
del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la
riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera
a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n.
40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di
un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”. Ed invero il ricorrente non ha impugnato l'estratto di ruolo, di cui sia venuto a conoscenza per mera coincidenza, ma atto dell'esecuzione (l'intimazione di pagamento) ritualmente notificatogli ( il dato non è in contestazione) e atti prodromici ( sub specie di prescrizione, anche successiva, del credito).
Ciò posto, il ricorso va accolto, risultando fondata l'eccezione di prescrizione del credito contributivo relativamente alla cartella di pagamento sottesa all'impugnata intimazione.
Parte opponente ha eccepito la prescrizione quinquennale successiva del credito contributivo preteso.
Deve rilevarsi, in termini generali, che al debitore dei contributi è sempre consentito di contestare il
CP_ diritto del creditore (e per esso dell'incaricato della riscossione) a procedere alla esecuzione coattiva degli stessi, eccependo la prescrizione successiva alla formazione e notifica del titolo esecutivo (cartella).
In tal caso soccorre il rimedio dell'opposizione all'esecuzione (avente ad oggetto l'accertamento del diritto a procedere in via esecutiva), tramite il quale la pretesa esecutiva fatta valere dal creditore ben può essere neutralizzata con la deduzione di fatti modificativi o estintivi del rapporto sostanziale consacrato nel titolo esecutivo (cd. sopravvenienze: quali, per esempio, compensazioni con crediti sorti successivamente alla formazione del titolo esecutivo, successivi pagamenti o sgravi della pretesa contributiva o, appunto, prescrizione successiva alla notifica della cartella).
Ciò posto risulta fondata l'eccezione di prescrizione successiva per quanto di ragione.
Si premetta che ai sensi dell'art. 37, D.L. 18/20, conv. con L.27/20, “1. Sono sospesi i termini relativi
ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria
dovuti dai datori di lavoro domestico in scadenza nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio
2020. Non si fa luogo al rimborso dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per
l'assicurazione obbligatoria già versati. I pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei
premi per l'assicurazione obbligatoria, sospesi ai sensi del presente articolo, sono effettuati entro il
10 giugno 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.
2. I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui
all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il
decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”
e che altresì l'art. 11, comma 9, DL 183/20, conv. con L 21/21, ha disposto l'ulteriore sospensione dei termini di prescrizione dei contributi ex art. 3, comma 9, L 335/95 dall'1-1-2021 al 30-6-2021.
Ora, l' , ha offerto prova che l'avviso di addebito cui si riferisce la intimazione di pagamento CP_1
opposta è stato ritualmente notificato via pec in data 22/1/2016.
D'altra parte, tra tale data e la data di notifica dell'intimazione di pagamento oggi opposta
(12/12/2022), sono trascorsi più di cinque anni, al netto dei periodi di sospensione (gg 310)
prescrivendosi irrimediabilmente quindi il diritto dell' di riscuotere i contributi richiesti con tale CP_1
ultimo atto.
Irrilevante risulta poi, la istanza di rateizzazione proposta dal ricorrente il 04.07.2016e versata in atti dall CP_2
Invero, secondo un recente e condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, l'istanza di rateizzazione (delle cartelle esattoriali) non costituisce di per se riconoscimento di debito come tale idoneo anche e soprattutto ad interrompere eventuali termini prescrizionali maturandi e/o maturati
(Cass. sent. n.13506 del 29.05.2018).
A ciò si aggiunga che anche ammettendo la idoneità della suddetta istanza ad interrompere il termine di prescrizione, alla data di notifica della intimazione di pagamento, sarebbe comunque decorso il quinquennio utile ai fini del maturare della prescrizione e ciò, anche considerando i periodi di sospensione.
In conclusione, in assenza di validi atti interruttivi, il credito portato nell' avviso di addebito e trasfuso nella intimazione oggetto di vertenza, deve ritenersi pertanto prescritto.
La proposta opposizione va pertanto accolta.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando, in accoglimento del ricorso, dichiara prescritti gli importi contributivi richiesti con l'intimazione di pagamento n. 29420229001731514000 notificata in data
12.12.2022 che per l'effetto annulla.
Condanna l' , al pagamento delle spese di lite che si liquidano in € 3134,00 oltre a spese generali CP_1
ad IVA e cpa come per legge da distrarsi a favore del procuratore antistatario.
Enna, 2 dicembre 2025
Il giudice del lavoro
dott.ssa Daniela Francesca Balsamo