Articolo 17 della Legge 31 maggio 1995, n. 218
Articolo 16Articolo 18
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1 settembre 1995
Art. 17. (Norme di applicazione necessaria) 1. E' fatta salva la prevalenza sulle disposizioni che seguono delle norme italiane che, in considerazione del loro oggetto e del loro scopo, debbono essere applicate nonostante il richiamo alla legge straniera.
Entrata in vigore il 1 settembre 1995
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