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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Matera, sentenza 24/09/2025, n. 405 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Matera |
| Numero : | 405 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico del Tribunale di Matera, Gaetano CATALANI, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 166/2025, avente ad oggetto
“appello avverso sentenza n.240/2024 resa dal Giudice di Pace di Matera”
TRA
AVV. (C.F. ), Parte_1 C.F._1 in giudizio di persona, ai sensi dell'art. 86 c.p.c., elettivamente domiciliato presso il suo studio in Matera alla via Gottardo n.10;
– APPELLANTE –
CONTRO
), res. in Castelvolturno (CE) alla CP_1 CodiceFiscale_2 via Pescara n.4;
–APPELLATO –
* * * * * * * * * * all'udienza del 10/09/2025, la causa è stata discussa e riservata per la decisione sulla ba- se delle conclusioni rassegnate dalle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta, ai sensi degli articoli 132 n. 4 e 118 disp. att.
c.p.c. (come modificati con legge n. 69/09), senza l'esposizione dello svolgimento del processo e con una concisa esposizione dei fatti e delle ragioni giuridiche rilevanti ai fi- ni della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
L'avv. ha impugnato la sentenza n.166 resa il 3/7/2024 Parte_1 dal Giudice di Pace di Matera che aveva parzialmente accolto la sua domanda di ricono- scimento degli onorari dovuti per l'attività difensionale da lui svolta nell'interesse di
, imputato nel processo penale n.2626/2018 R.G.N.R., svoltosi dinanzi al CP_1
Tribunale di Matera, avendo condannato il convenuto al pagamento della minor somma di € 216,00, oltre rifusione degli oneri giudiziali.
1 L'appellante ha infatti lamentato che il primo giudice, senza motivazione, non gli avesse riconosciuto il compenso sui valori medi previsti dal D.M.55/2014 per la fase istruttoria e quella decisionale, nonostante la sua partecipazione alle udienze in cui erano state as- sunte le testimonianze ed a quella in cui era stata data lettura del dispositivo, quale di- fensore, nominato di ufficio, a norma dell'art. 97 comma quarto c.p.p., avendo soltanto liquidato ai minimi la fase di studio con erronea applicazione della disciplina prevista dagli artt.82-106 T.U.115/2002, in luogo dei parametri dettati dalle tariffe forensi per i rapporti tra difensore e cliente, in base a quanto stabilito dall'art. 2233 comma secondo c.c..
Pertanto l'avv. ha concluso per l'integrale accoglimento della sua domanda con Pt_1 condanna del al pagamento del compenso professionale dovutogli, quantificato CP_1 in € 3.444,48, oltre interessi legali e spese del doppio grado di giudizio.
pur ritualmente citato in giudizio, non si è costituito, di talché deve es- CP_1 serne dichiarata la contumacia.
Nel merito l'appello è parzialmente fondato.
Infatti, la disamina dei verbali di udienza prodotti in atti del 23/9/2020 e 14/10/2020 del processo n.2626/2018 R.G.N.R, celebratosi dinanzi al Giudice Unico della Sezione Pe- nale del Tribunale di Matera impone di ritenere che l'appellante abbia svolto l'incarico, partecipando quale difensore nominato di ufficio alla fase dibattimentale con esame del teste nonché alla discussione e delibazione della sentenza, ciò che Testimone_1 impone di riconoscergli, oltre gli onorari per lo studio degli atti, anche quelli per l'istruttoria e la decisione, in ragione di quanto stabilito dall'art. 31 disp. att. c.p.p., non essendo il diritto di difesa rinunciabile dall'imputato (cfr. Corte Cost. sent. 7/6/1999
n.231).
Avuto riguardo a quanto disposto dall'art. 2233 c.c., la relativa quantificazione deve es- sere operata in base alle tariffe vigenti, alla stregua del D.M.55/2014, facendo riferimen- to ai minimi ivi previsti, in considerazione del limitato impegno profuso dal difensore e previa riduzione per l'assenza di specifiche e distinte questioni di fatto e di diritto solle- vate dal difensore di ufficio, con conseguente rideterminazione del compenso dovuto al professionista in € 1.059,00 (€ 237 studio, € 567 istruttoria dibattimentale ed € 709 fase decisionale – 30%), oltre rimborso spese generali, IVA e CNA come per legge.
Risulta infatti non condivisibile l'assunto del primo giudice per il quale nei rapporti tra
2 il difensore, pur nominato di ufficio e l'imputato trovi applicazione il disposto degli artt.
82 e 106 T.U.115/2002, in tema di gratuito patrocinio, che ricorre quando l'assistito sia irreperibile, oppure il difensore di ufficio dimostri di avere esperito inutilmente le pro- cedure per il recupero del credito professionale, ma non anche ai rapporti tra il legale, nominato a norma dell'art. 97 comma quarto c.p.p. e il soggetto difeso dallo stesso (cfr.
Cass. Civ. Sez.VI ord. 12/12/2019 n.32764).
Pertanto deve essere condannato al pagamento in favore dell'appellante CP_1 di detto importo, maggiorato dagli interessi di natura moratoria dalla domanda al soddi- Pa
.
In applicazione del principio della soccombenza, e non ricorrendo giusti motivi per di- sporne la compensazione, va altresì disposta la condanna del al pagamento del- CP_1 le spese del doppio grado di giudizio che, considerato il valore della controversia nei limiti della sua fondatezza e l'impegno in concreto profuso dall'avv. , sono ride- Pt_1 terminate in misura prossima ai minimi tariffari per la estrema semplicità della
contro
- versia, pari per il primo grado ad € 650,00 (€ 120 studio, € 130 fase introduttiva, 180 trattazione ed € 220 fase decisionale, nonché per il presente giudizio in € 900,00 (€ 220 studio, € 220 fase introduttiva, € 460 fase decisionale) per onorari, oltre accessori di legge.
Si precisa, infine che, ai sensi della normativa sulla privacy, in caso di diffusione del presente documento al di fuori della sua naturale destinazione, è obbligatorio l'oscuramento dei dati che rendono possibile l'identificazione dei soggetti coinvolti.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_3
, avverso la sentenza n. 240 resa il 3/7/2024 dal Giudice di Pace di Matera,
[...] con atto di citazione notificato il 6/2/2025 a , così provvede: CP_1
- dichiara la contumacia dell'appellato;
- in parziale accoglimento dell'impugnazione quantifica in € 1.059,00, oltre rimborso spese generali, IVA e CNA il compenso dovuto all'avv. Parte_1 CP_2
[...
e per l'effetto condanna al pagamento del suddetto importo, oltre in- CP_1 teressi legali dalla domanda al soddisfo;
3 - condanna al pagamento in favore dell'appellante delle spese legali che CP_1 liquida per il primo grado in € 650,00 e per il presente giudizio in € 900,00 per onorari, oltre per entrambi i gradi rimborso spese generali, IVA e CNA come per legge.
Così deciso in Matera, il 24-9-2025
Il Giudice
Gaetano Catalani
4
Il Giudice Unico del Tribunale di Matera, Gaetano CATALANI, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 166/2025, avente ad oggetto
“appello avverso sentenza n.240/2024 resa dal Giudice di Pace di Matera”
TRA
AVV. (C.F. ), Parte_1 C.F._1 in giudizio di persona, ai sensi dell'art. 86 c.p.c., elettivamente domiciliato presso il suo studio in Matera alla via Gottardo n.10;
– APPELLANTE –
CONTRO
), res. in Castelvolturno (CE) alla CP_1 CodiceFiscale_2 via Pescara n.4;
–APPELLATO –
* * * * * * * * * * all'udienza del 10/09/2025, la causa è stata discussa e riservata per la decisione sulla ba- se delle conclusioni rassegnate dalle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta, ai sensi degli articoli 132 n. 4 e 118 disp. att.
c.p.c. (come modificati con legge n. 69/09), senza l'esposizione dello svolgimento del processo e con una concisa esposizione dei fatti e delle ragioni giuridiche rilevanti ai fi- ni della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
L'avv. ha impugnato la sentenza n.166 resa il 3/7/2024 Parte_1 dal Giudice di Pace di Matera che aveva parzialmente accolto la sua domanda di ricono- scimento degli onorari dovuti per l'attività difensionale da lui svolta nell'interesse di
, imputato nel processo penale n.2626/2018 R.G.N.R., svoltosi dinanzi al CP_1
Tribunale di Matera, avendo condannato il convenuto al pagamento della minor somma di € 216,00, oltre rifusione degli oneri giudiziali.
1 L'appellante ha infatti lamentato che il primo giudice, senza motivazione, non gli avesse riconosciuto il compenso sui valori medi previsti dal D.M.55/2014 per la fase istruttoria e quella decisionale, nonostante la sua partecipazione alle udienze in cui erano state as- sunte le testimonianze ed a quella in cui era stata data lettura del dispositivo, quale di- fensore, nominato di ufficio, a norma dell'art. 97 comma quarto c.p.p., avendo soltanto liquidato ai minimi la fase di studio con erronea applicazione della disciplina prevista dagli artt.82-106 T.U.115/2002, in luogo dei parametri dettati dalle tariffe forensi per i rapporti tra difensore e cliente, in base a quanto stabilito dall'art. 2233 comma secondo c.c..
Pertanto l'avv. ha concluso per l'integrale accoglimento della sua domanda con Pt_1 condanna del al pagamento del compenso professionale dovutogli, quantificato CP_1 in € 3.444,48, oltre interessi legali e spese del doppio grado di giudizio.
pur ritualmente citato in giudizio, non si è costituito, di talché deve es- CP_1 serne dichiarata la contumacia.
Nel merito l'appello è parzialmente fondato.
Infatti, la disamina dei verbali di udienza prodotti in atti del 23/9/2020 e 14/10/2020 del processo n.2626/2018 R.G.N.R, celebratosi dinanzi al Giudice Unico della Sezione Pe- nale del Tribunale di Matera impone di ritenere che l'appellante abbia svolto l'incarico, partecipando quale difensore nominato di ufficio alla fase dibattimentale con esame del teste nonché alla discussione e delibazione della sentenza, ciò che Testimone_1 impone di riconoscergli, oltre gli onorari per lo studio degli atti, anche quelli per l'istruttoria e la decisione, in ragione di quanto stabilito dall'art. 31 disp. att. c.p.p., non essendo il diritto di difesa rinunciabile dall'imputato (cfr. Corte Cost. sent. 7/6/1999
n.231).
Avuto riguardo a quanto disposto dall'art. 2233 c.c., la relativa quantificazione deve es- sere operata in base alle tariffe vigenti, alla stregua del D.M.55/2014, facendo riferimen- to ai minimi ivi previsti, in considerazione del limitato impegno profuso dal difensore e previa riduzione per l'assenza di specifiche e distinte questioni di fatto e di diritto solle- vate dal difensore di ufficio, con conseguente rideterminazione del compenso dovuto al professionista in € 1.059,00 (€ 237 studio, € 567 istruttoria dibattimentale ed € 709 fase decisionale – 30%), oltre rimborso spese generali, IVA e CNA come per legge.
Risulta infatti non condivisibile l'assunto del primo giudice per il quale nei rapporti tra
2 il difensore, pur nominato di ufficio e l'imputato trovi applicazione il disposto degli artt.
82 e 106 T.U.115/2002, in tema di gratuito patrocinio, che ricorre quando l'assistito sia irreperibile, oppure il difensore di ufficio dimostri di avere esperito inutilmente le pro- cedure per il recupero del credito professionale, ma non anche ai rapporti tra il legale, nominato a norma dell'art. 97 comma quarto c.p.p. e il soggetto difeso dallo stesso (cfr.
Cass. Civ. Sez.VI ord. 12/12/2019 n.32764).
Pertanto deve essere condannato al pagamento in favore dell'appellante CP_1 di detto importo, maggiorato dagli interessi di natura moratoria dalla domanda al soddi- Pa
.
In applicazione del principio della soccombenza, e non ricorrendo giusti motivi per di- sporne la compensazione, va altresì disposta la condanna del al pagamento del- CP_1 le spese del doppio grado di giudizio che, considerato il valore della controversia nei limiti della sua fondatezza e l'impegno in concreto profuso dall'avv. , sono ride- Pt_1 terminate in misura prossima ai minimi tariffari per la estrema semplicità della
contro
- versia, pari per il primo grado ad € 650,00 (€ 120 studio, € 130 fase introduttiva, 180 trattazione ed € 220 fase decisionale, nonché per il presente giudizio in € 900,00 (€ 220 studio, € 220 fase introduttiva, € 460 fase decisionale) per onorari, oltre accessori di legge.
Si precisa, infine che, ai sensi della normativa sulla privacy, in caso di diffusione del presente documento al di fuori della sua naturale destinazione, è obbligatorio l'oscuramento dei dati che rendono possibile l'identificazione dei soggetti coinvolti.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_3
, avverso la sentenza n. 240 resa il 3/7/2024 dal Giudice di Pace di Matera,
[...] con atto di citazione notificato il 6/2/2025 a , così provvede: CP_1
- dichiara la contumacia dell'appellato;
- in parziale accoglimento dell'impugnazione quantifica in € 1.059,00, oltre rimborso spese generali, IVA e CNA il compenso dovuto all'avv. Parte_1 CP_2
[...
e per l'effetto condanna al pagamento del suddetto importo, oltre in- CP_1 teressi legali dalla domanda al soddisfo;
3 - condanna al pagamento in favore dell'appellante delle spese legali che CP_1 liquida per il primo grado in € 650,00 e per il presente giudizio in € 900,00 per onorari, oltre per entrambi i gradi rimborso spese generali, IVA e CNA come per legge.
Così deciso in Matera, il 24-9-2025
Il Giudice
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