Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 13/02/2025, n. 1001 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1001 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA Terza Sezione Civile
composta dai magistrati
DE SANTIS Cecilia Presidente
STERLICCHIO Antonella Miryam Consigliere rel.
CIMINI Biagio Roberto Consigliere
riunita in camera di consiglio, pronuncia la seguente S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 692 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, vertente tra
Parte_1
Avv. BONSERA ANNA Avv. URSINO ANNA MARIA ROSARIA Avv. CARLETTO ANTONIO
e
Controparte_1
Avv. CICERO PATRIZIA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
riassume il giudizio d'appello avverso la sentenza Parte_1 del Tribunale di Roma n.14960 del 2016, a seguito di cassazione con rinvio pronunciata con la sentenza n. 34201 del 2021 che si riporta “Con sentenza dell'i marzo 2018, la Corte d'appello di Roma ha rigettato l'appello proposto da avverso la sentenza del tribunale di Roma Parte_1
n. 14960/2016 del 5 luglio 2016, che l'aveva condannata a pagare alla poi la somma di euro Parte_2 Controparte_1
9.200,00, oltre rivalutazione monetaria e spese di lite e con condanna al risarcimento per lite temeraria ex art. 96 cod. proc. civ.. 2. Il tribunale di primo grado aveva ritenuto responsabile perchè un Parte_1 assegno di traenza intestato a tratto da Parte_3 Parte_2 sul proprio conto corrente, acceso presso la 2 Banca SAI s.p.a. e
[...] spedito per posta ordinaria, non era giunto al destinatario ed era stato negoziato presso un Ufficio di da persona diversa dal Parte_1
3. La Corte d'appello ha affermato, richiamando la sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte n. 14712 del 2007, la natura contrattuale della responsabilità della banca negoziatrice e l'applicabilità della disciplina dell'art. 1218 cod. civ.; che era irrilevante, ai fini della valutazione della sussistenza della colpa di l'assenza di segni di Parte_1 contraffazione dell'assegno e la circostanza della avvenuta regolazione dell'assegno in stanza di compensazione, oltre che l'assenza di eccezioni o rilievi da parte della Banca emittente, tenuta alla sola verifica sommaria della regolarità formale del titolo e non anche della documentazione presentata dal sedicente beneficiario e dei relativi dati anagrafici;
che il controllo dell'identità del soggetto attraverso l'esame della carta d'identità e della tessera sanitaria non era sufficiente quando a presentare il titolo era un soggetto non cliente abituale, non in precedenza identificato, che non aveva con la banca alcun rapporto, né aveva dimostrato il collegamento dell'incasso dell'assegno ad una attività economica o di risparmio;
che non erano stati richiesti al presentatore dell'incasso due documenti muniti di fotografia, come raccomandato dalla circolare ABI e che la mancata conformazione alle raccomandazioni dell'ABI da parte di costituiva un indicatore di negligenza, alla luce anche Parte_1 delle conosciute modalità operative della commissione dell'illecito; che, come affermato dalla Corte di Cassazione, la spedizione del titolo di credito con plico non raccomandato o assicurato non aveva alcun nesso causale con il danno generato dal pagamento ad un soggetto non legittimato per effetto della falsificazione del titolo o della mancata identificazione del presentatore, anche perchè la disciplina legislativa in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni sul divieto di 3 includere nelle corrispondenze ordinarie denaro, oggetti preziosi e carte di valore riguardava solo i rapporti tra l'ente postale e chi effettuava la spedizione e non anche il soggetto danneggiato, che aveva fornito la provvista e aveva effettuato il doppio pagamento.
4. ha Parte_1 proposto ricorso per cassazione, con atto affidato a cinque motivi.
5. ha depositato controricorso.
6. In data 7 Controparte_2 gennaio 2020, il Consigliere relatore ha proposto, ai sensi dell'art. 380 bis, cod. proc. civ., la trattazione in camera di consiglio non partecipata e, rilevato che il tema oggetto del secondo motivo era stato sottoposto al primo Presidente per l'eventuale assegnazione all'esame delle Sezioni Unite, con ordinanza del 5 agosto 2019, n. 20900, quale questione di particolare importanza, la causa è stata rinviata alla pubblica udienza pag. 2/12 della prima sezione civile.
7. La Procura Generale della Corte di Cassazione ha depositato, in data 16 luglio 2021, le sue conclusioni. RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo la società ricorrente lamenta, in relazione all'art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell'art. 43 del R.D. n. 18736/1933, degli artt. 1218, 1176, comma secondo, e 1992 cod. civ. e della legge n. 445/2000, nonché l'omesso esame di fatto decisivo discusso fra le parti e sostiene che la Corte d'appello aveva ritenuto la sua responsabilità quale banca negoziatrice, senza verificare la necessaria sussistenza della colpa e senza considerare che l'assegno era stato pagato previa verifica dell'integrità del titolo di credito e dell'identità del presentatore sulla base di carta di identità e codice fiscale, dopo avere ricevuto l'incasso e l'autorizzazione al pagamento della banca trattaria/emittente a seguito di scambio del titolo in stanza di compensazione. 4 1.1. Il motivo è inammissibile, per difetto del requisito dell'attinenza della censura alla «ratio decidendi» della sentenza impugnata.
1.2 La Corte di appello ha, infatti, accertato in concreto, la sussistenza della colpa della società quale banca Controparte_3 negoziatrice, individuata nell'omissione della cautela di acquisire due documenti di identità, entrambi con fotografia, del portatore dell'assegno, ritenendo che, per le ragioni correlate alle caratteristiche dell'assegno di traenza, il controllo dell'identità del soggetto attraverso l'esame della carta d'identità e della tessera sanitaria non era sufficiente, perchè a presentare il titolo era stato un soggetto che non era un cliente abituale e non era stato in precedenza identificato, un soggetto che non aveva mai avuto rapporti con la banca e che non aveva dimostrato il collegamento dell'incass,o dell'assegno ad una specifica attività economica o di risparmio.
2. Con il secondo motivo la società ricorrente lamenta, in relazione all'art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell'art. 83 del d.P.R. n. 156/1973 e del D.M. 26 febbraio 2004 (Carta della qualità del servizio postale) in riferimento all'art. 1227, comma primo, cod. civ. e all'art. 43 della legge sull'assegno, nonché l'omesso esame di fatto decisivo discusso fra le parti e sostiene che la Corte d'appello aveva erroneamente considerato ininfluente la spedizione da parte di dell'assegno di traenza per posta ordinaria, senza CP_1 prova del suo ricevimento dall'effettivo destinatario, escludendo così indebitamente il concorso di colpa del danneggiato nella causazione del pregiudizio.
pag. 3/12 2.1 Il motivo è fondato, dovendosi richiamare il principio di diritto affermato, di recente, dalle Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui «La spedizione per posta ordinaria di un assegno, ancorché munito di clausola d'intrasferibilità, costituisce, in caso di sottrazione del titolo e riscossione da parte di un soggetto non legittimato, condotta idonea a giustificare l'affermazione del concorso di colpa del mittente, comportando, in relazione alle modalità di trasmissione e consegna previste dalla disciplina del servizio postale, l'esposizione volontaria del mittente ad un rischio superiore a quello consentito dal rispetto delle regole di comune prudenza e del dovere di agire per preservare gl'interessi degli altri soggetti coinvolti nella vicenda, e configurandosi dunque come un antecedente necessario dell'evento dannoso, concorrente con il comportamento colposo eventualmente tenuto dalla banca nell'identificazione del presentatore» (Cass., Sez. U., 26 maggio 2020, n. 9769).
2.2 La sentenza impugnata non ha fatto corretta applicazione del principio sopra richiamato, avendo sostenuto che la spedizione del titolo di credito con plico non raccomandato o assicurato non aveva alcun nesso causale con il danno generato dal pagamento ad un soggetto non legittimato per effetto della falsificazione del titolo o della mancata identificazione del presentatore, anche perchè la disciplina legislativa in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni sul divieto di includere nelle corrispondenze ordinarie denaro, oggetti preziosi e carte di valore riguardava solo i rapporti tra l'ente postale e chi effettuava la spedizione e non anche il soggetto danneggiato, che aveva fornito la provvista e aveva effettuato il doppio pagamento, in tal modo escludendo la configurabilità del concorso di colpa della società resistente in relazione all'avvenuta spedizione dell'assegno per posta ordinaria ed attribuendo all'inadempimento dell'obbligo posto a carico della banca un'efficacia causale esclusiva nella produzione dell'evento dannoso, e ravvisandovi pertanto un fatto sopravvenuto idoneo a determinare l'interruzione del nesso a determinare l'interruzione del nesso di causalità con la condotta della mittente.
3. Con il terzo motivo la società ricorrente lamenta, in relazione all'art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 cod. civ., in relazione al criterio di riparto dell'onere probatorio, nonché l'omesso esame di fatto decisivo discusso fra le parti e sostiene che la Corte di appello aveva accordato il risarcimento per un danno solo potenziale e non effettivo.
pag. 4/12 3.1 Il motivo è inammissibile, per la novità della questione dedotta, che non risulta dal provvedimento impugnato, rilevandosi, sul punto, il ricorso privo di autosufficienza perché non rispettoso del principio secondo cui «Qualora con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, il ricorso deve, a pena di inammissibilità, non solo allegare l'avvenuta loro deduzione dinanzi al giudice di merito, ma anche indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto in virtù del principio di autosufficienza del ricorso. I motivi del ricorso per cassazione devono investire, a pena d'inammissibilità, questioni che siano già comprese nel tema del decidere del giudizio di appello, non essendo prospettabili per la prima volta in sede di legittimità questioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nella fase di merito né rilevabili d'ufficio» (Cass., 9 luglio 2013, n. 17041; Cass., 13 giugno 2018, n. 15430; Cass., 13 agosto 2018, n. 20712).
4. Con il quarto motivo la società ricorrente lamenta, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell'art. 1224, comma secondo, cod. civ., perchè il debito era di valuta e non era stata fornita alcuna prova dell'esistenza e dell'ammontare del pregiudizio.
4.1 Il motivo è infondato, poiché il credito risarcitorio, quale è quello in esame, è credito di valore e non di valuta, con la conseguenza che dev'essere liquidato tenendo conto della rivalutazione monetaria.
5. Il quinto motivo, con il quale la società ricorrente lamenta, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell'art. 96, terzo comma, cod. proc. civ., perchè la Corte d'appello aveva fondato la ravvisata colpa grave nell'avere Parte_1 proposto il gravame anche sulla base delle raccomandazioni contenute nella circolare ABI, deve ritenersi assorbito per effetto dell'accoglimento del secondo motivo.
6. Per quanto esposto, la sentenza impugnata va cassata, in relazione al motivo accolto, con il conseguente rinvio della causa alla Corte d'appello di Roma, che provvederà, in diversa composizione, anche alla determinazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo, dichiara inammissibili il primo e il terzo motivo, rigetta il quarto motivo, con assorbimento del quinto motivo;
cassa la sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto, e rinvia alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, il 9 settembre 2021.”.
pag. 5/12 ha chiesto il rigetto dell'appello. Controparte_1
La causa, previa precisazione delle conclusioni, è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE L'appello di è fondato e, pertanto, va accolto Parte_1 quanto all'applicazione del concorso di colpa ex art. 1227 c.c. La sentenza di primo grado ha così motivato: “Con atto di citazione inoltrato per la notificazione tramite il servizio postale il 11.6.2013, esponeva di avvalersi dei servizi bancari di Banca Sai Parte_4
S.p.a., nell'esercizio dell'impresa assicuratrice, con la facoltà di emettere assegni di traenza ovvero tratti sul conto corrente della società titolare del conto, suscettibili di sottoscrizione da parte del beneficiario, intestatario del titolo;
che il 30.9.2008 Banca Sai S.p.a. aveva emesso l'assegno n. 9102209074-10, dell'importo di euro 9.200,00, munito di clausola d'intrasferibilità, intestato a ' Parte_3 Controparte_4 ncasso, presso
[...] Parte_5 Parte_1
da un soggetto diverso dalla beneficiaria, nell'inosservanza
[...] dell'obbligo di identificazione del presentatore dell'assegno nel momento in cui era stato consegnato il titolo, e l'avente diritto al pagamento, nato a [...] il 19.1.1937, in data [...] Persona_1 aveva presentato denuncia-querela alla Stazione Carabinieri di Frosinone (documento n. 3) e aveva effettuato un secondo Parte_4 pagamento di pari importo a suo favore;
che era Parte_1 responsabile per la negoziazione di un assegno di traenza contraffatto, non avendo posto in essere l'attività di idonea identificazione del prenditore, con cui non aveva in corso alcun rapporto contrattuale. Ciò premesso, la società attrice chiedeva al Tribunale di Roma la condanna di
[...] al pagamento della somma di euro 9.200,00, oltre Parte_1 rivalutazione monetaria e interessi legali. si costituiva in giudizio ed eccepiva la nullità dell'atto Parte_1 di citazione, di cui assumeva la genericità circa la descrizione della situazione di fatto e, nel merito, contestava la fondatezza della domanda avversaria, di cui chiedeva il rigetto. In particolare, la società convenuta affermava che l'assegno, riportante il solo nominativo del beneficiario, era stato regolato in stanza di compensazione ed era rimasto esente da eccezioni da parte dell'istituto emittente, era apparso regolare e privo di segni di contraffazione ed era stato pagato a una persona con nominativo identico a quello del pag. 6/12 beneficiario;
assumeva la sussistenza della fattispecie prevista dall'art. 1227 c.c. e l'omessa indicazione delle modalità di spedizione dell'assegno al beneficiario, richiamando l'art. 83 del D.P.R. 29.3.1973, n. 156, recante il divieto di includere valori nella corrispondenza ordinaria e raccomandata, mentre avrebbe dovuto essere impiegata la corrispondenza assicurata. Concessi i termini previsti dall'art. 183, comma VI, c.p.c., prodotta documentazione, all'udienza del 19.2.2016 le parti precisavano le conclusioni trascritte in epigrafe e la causa passava in decisione, con i termini ex art. 190 c.p.c., indicati in complessivi ottanta giorni. Non si ravvisa l'eccepita nullità dell'atto di citazione, essendovi stati indicati gli estremi dell'assegno bancario a cui si riferisce la domanda giudiziale, la cui copia è stata prodotta (documento n. 2), sicché è stato consentito alla parte convenuta di comprendere la domanda avversaria e apprestare idonea difesa. Il contenuto dell'atto di citazione è risultato idoneo a comportare l'esercizio del diritto di difesa della società convenuta, stante l'adeguatezza degli aspetti indicati nell'atto stesso in relazione ai requisiti di cui all'art. 163 n. 3 e 4 c.p.c., essendo stata indicata sia la fonte di responsabilità risarcitoria, che le relative argomentazioni giuridiche. Si osserva, inoltre, che: “La nullità della citazione comminata dall'art. 164, 4° comma, c.p.c. si produce solo quando «l'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda», prescritta dal numero 4 dell'art. 163 c.p.c., sia stata omessa o risulti assolutamente incerta, con valutazione da compiersi caso per caso, occorrendo tenere conto sia che l'identificazione della causa petendi della domanda va operata con riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, sia che la nullità della citazione deriva dall'assoluta incertezza delle ragioni della domanda, risiedendo la sua ratio ispiratrice nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese.” (Cass. civ., sez. 3, 15.5.2013, n. 11751, C.E.D. Corte di Cassazione, Rv. 626497; conf. Cass. civ., Sez. 3, sentenza n. 27670 del 21.11.2008). Lo svolgimento della vicenda risulta documentato: ha Parte_4 tratto sul proprio conto corrente, acceso presso la Banca Sai S.p.a., l'assegno di traenza non trasferibile indicato nell'espositiva che precede, in favore del beneficiario, al quale lo ha spedito, Persona_1 tramite servizio postale ordinario (cfr. il testo della denuncia); l'assegno non è giunto all'indirizzo del destinatario ed è stato negoziato presso Pt_1
pag. 7/12 a favore di una persona diversa dall'effettivo beneficiario, Parte_1 nei tempi indicati nella comparsa di costituzione e risposta. La fattispecie in esame è disciplinata dall'art. 43 del R.D. 1736/1933, che dispone: “L'assegno bancario emesso con clausola “non trasferibile” non può essere pagato se non al prenditore o, a richiesta di costui, accreditato nel suo conto corrente. Questi non può girare l'assegno se non ad un banchiere per l'incasso, il quale non può ulteriormente girarlo. Le girate apposte nonostante il divieto si hanno per non scritte. La cancellazione della clausola si ha per non avvenuta. Colui che paga un assegno non trasferibile a persona diversa dal prenditore o dal banchiere giratario per l'incasso risponde del pagamento.” Al riguardo, va richiamato il principio enunciato dalla giurisprudenza di legittimità, in base a cui: “La responsabilità della banca negoziatrice per avere consentito, in violazione delle specifiche regole poste dall'art. 43 legge assegni (r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736), l'incasso di un assegno bancario, di traenza o circolare, munito di clausola di non trasferibilità, a persona diversa dal beneficiario del titolo, ha - nei confronti di tutti i soggetti nel cui interesse quelle regole sono dettate e che, per la violazione di esse, abbiano sofferto un danno - natura contrattuale, avendo la banca un obbligo professionale di protezione (obbligo preesistente, specifico e volontariamente assunto), operante nei confronti di tutti i soggetti interessati al buon fine della sottostante operazione, di far sì che il titolo stesso sia introdotto nel circuito di pagamento bancario in conformità alle regole che ne presidiano la circolazione e l'incasso. Ne deriva che l'azione di risarcimento proposta dal danneggiato è soggetta all'ordinario termine di prescrizione decennale, stabilito dall'art. 2946 cod. civ. (Principio espresso in sede di risoluzione di contrasto di giurisprudenza). “ (Cass., Sez. U, Sentenza n. 14712 del 26/6/2007, C.E.D. della Corte di Cassazione,
Rv. 597395; conf. Cass. sentenza n. 7618 del 2010). E' stato precisato, altresì, che: “L'art. 43, secondo comma, del r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736, applicabile all'assegno circolare in forza del richiamo contenuto nel successivo art. 86, disciplina in modo autonomo la fattispecie dell'adempimento dell'assegno non trasferibile, derogando sia alla disciplina generale dettata dall'art. 1992 cod. civ. per il pagamento dei titoli di credito a legittimazione variabile, sia all'art. 1189 cod. civ. che, in tema di obbligazioni, dispone la liberazione del debitore adempiente in buona fede in favore del creditore apparente, con la conseguenza che la banca che abbia effettuato il pagamento in favore di persona diversa dal pag. 8/12 legittimato, non è liberata dalla propria obbligazione finché non paghi nuovamente all'ordinatario esattamente individuato (o al banchiere giratario per l'incasso) l'importo dell'assegno, a prescindere dalla sussistenza dell'elemento della colpa nell'errore sulla identificazione del beneficiario. Al riguardo, non rileva che l'ordinatario dell'assegno non ne sia mai venuto in possesso, essendo la norma volta a tutelare il beneficiario anche nell'ipotesi in cui l'assegno sia posseduto illecitamente da altri, e neppure rilevano le ragioni e le modalità del rapporto sottostante, atteso che la responsabilità è connessa all'accertamento che all'ordinatario sia derivato un danno dal mancato pagamento secondo le regole ivi previste.” (Cass., Sez. 1, sentenza n. 7949 del 31.3.2010, ivi, Rv. 612632). A ciò consegue l'inadempimento della parte convenuta, consistito nell'indebito utilizzo della provvista, mediante il pagamento effettuato ad un soggetto diverso dal beneficiario, e non sono fondate le deduzioni riguardanti l'affermata esplicazione della condotta diligente. La parte convenuta non ha prodotto copia del documento di identità esibito dalla presentatrice del titolo, beneficiaria del pagamento, persona diversa dall'effettivo avente diritto suindicato, il quale non ha ricevuto tale assegno, ma un altro pagamento del correlativo importo, che ha incassato a titolo di indennizzo. L'assegno de quo è stato pagato previa apertura, in data 29.10.2008, di un libretto di risparmio postale n. 30405990, sul quale è stato effettuato l'accredito della correlativa somma, a favore di un soggetto non altrimenti conosciuto dalla società negoziatrice, in assenza di alcun altro rapporto contrattuale. Si osserva, inoltre, che non è stata effettuata l'identificazione del prenditore svolta con l'esibizione di carta d'identità (n. del Numero_1
Comune di Maddaloni, privo dell'indicazione della provincia nel frontespizio, rilasciata in data non comprensibile “04-10-200” (cfr. la fotocopia prodotta dalla società convenuta), a cui non risulta che abbia ha fatto seguito la richiesta di esibizione di un altro documento di identità, non essendo tale la tessera fiscale, che non reca la fotografia del titolare e, in concreto, la cui sequenza appare irregolare, data la maggior dimensione della cifra 71 rispetto alle precedenti lettere e il cui controllo telematico presso l'Agenzia delle Entrate avrebbe indicato l'irregolare sequenza alfanumerica ( , che non corrisponde a un C.F._1 valido codice fiscale.
pag. 9/12 Non essendo stata fornita alcuna prova, non può ritenersi assolto l'obbligo di identificazione del presentatore del titolo, demandato al soggetto che ne ha ricevuto la presentazione per l'incasso, non al Parte_1 controllo in stanza di compensazione, che riguarda la regolarità dell'assegno, intesa come assenza di segni di alterazione o contraffazione, situazione che non esime da responsabilità il soggetto che ha pagato l'assegno. Appare irrilevante che il titolo sia stato spedito all'effettivo beneficiario tramite il servizio postale ordinario, non essendo stata provata l'incidenza causale di questa modalità in relazione all'evento dannoso dedotto. Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha enunciato il principio in base al quale: “La condotta tenuta dal traente un assegno di rilevante importo, sbarrato e non trasferibile, consistita nella spedizione del titolo medesimo al beneficiario, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, non assume alcun rilievo causale in riferimento all'evento produttivo del danno lamentato dallo stesso traente, determinatosi in ragione del successivo pagamento dell'assegno in favore di soggetto estraneo al rapporto cartolare, a seguito di riconoscibile falsificazione nel nome del beneficiario, giacché detto evento è da ascrivere unicamente alle condotte colpose realizzate, nonostante l'evidente falsificazione, rispettivamente dall'istituto di credito che ha posto il titolo all'incasso e dalla banca che lo ha presentato in stanza di compensazione, non potendo essere invocata, al fine di radicare una concorrente responsabilità del traente, la disciplina recata dagli artt. 83 e 84 del D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, sul divieto di includere nelle corrispondenze ordinarie denaro, oggetti preziosi e carte di valore, giacché attinente ai soli rapporti tra l'ente postale e gli utenti del medesimo.” (Cass. civ., Sez. 3, sentenza n. 7618 del 30.3.2010, ivi, Rv. 612312; conf. Cass. civ., Sez. 6 – 1, sentenza n. 23460 del 4.11.2014). All'accoglimento della domanda proposta dalla società attrice, segue la condanna di al pagamento della somma di euro Parte_1
9.200,00, oltre la rivalutazione monetaria in base agli indici Istat dal 17.8.2004 fino al deposito della sentenza, e gli interessi legali, da questa data al saldo, nonché il rimborso delle spese processuali, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza o domanda, eccezione e deduzione, condanna Parte_1 in persona del legale rappresentante, a pagare a la Parte_4
pag. 10/12 somma di euro 9.200,00 oltre rivalutazione monetaria dal 29.10.2008 fino al deposito della sentenza e, da questa data, oltre interessi legali al saldo;
condanna a rimborsare a le spese Parte_1 Parte_4 processuali, che liquida in euro 4.000,00 (300,00 anticipazioni, 700,00 fase di studio, 600,00 fase introduttiva, 1.200,00 fase di trattazione e istruttoria, 1.200,00 fase decisoria), oltre rimborso spese generali, oneri fiscali e previdenziali come per legge.”. Ebbene, alla luce di quanto stabilito dalla Suprema Corte, va accertato il concorso di colpa di ai sensi dell'art. 1227 c.c. nella CP_1 misura di un terzo, stante l'imprudenza consistita nella spedizione del titolo di credito per il tramite della posta ordinaria anziché di quella assicurata che, certamente, non può ritenersi avere interrotto il nesso di causalità ed eliso la responsabilità di il cui Parte_1 contributo causale è stato di gran lunga più incidente, tenuto conto della violazione degli obblighi di diligenza professionale per cui è stata condannata. Conseguentemente, deve essere condannata, in Parte_1 riforma della sentenza di primo grado, a corrispondere alla controparte il minor importo di euro 6.100,00, oltre accessori così come stabiliti nella sentenza di primo grado.
La domanda di di restituzione di quanto Parte_1 versato in esecuzione della sentenza gravata va respinta in difetto di allegazione e prova di quanto versato. Le spese di lite seguono la soccombenza e, per l'effetto, vanno poste a carico di per due terzi e compensate per un Parte_1 terzo.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, deduzione o eccezione disattesa, così provvede: in parziale accoglimento dell'appello; condanna al pagamento in favore di Parte_1 [...]
di euro 6.100,00, oltre accessori in applicazione Controparte_1 dei criteri già stabiliti con la sentenza del Tribunale di Roma n. 14960 del 2016, e la condanna alla rifusione di due terzi delle spese di lite in favore di nella misura che liquida, per la Controparte_1 quota, in euro 3.000,00 per il primo grado, 3.300,00 per la prima fase del grado d'appello, 3.300,00 per la seconda fase del grado d'appello e 2.000,00 per la cassazione, oltre contributo unificato, spese generali ed accessori di legge.
pag. 11/12 Compensa per il resto. Rigetta la domanda di di restituzione di quanto Parte_1 versato in esecuzione della sentenza. Così deciso in Roma nella camera di consiglio dell'11.2.2025. Il Consigliere est.
Il Presidente
pag. 12/12