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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 25/11/2025, n. 3100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 3100 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11307/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SEZIONE PROTEZIONE INTERNAZIONALE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Lucia Pappalettera all'esito dell'udienza del 21/11/2025 tenutasi ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11307/2023 promossa da:
nata il [...] in [...]/BRASILE – cittadina Parte_1 brasiliana residente in [...], Jardim Eliana, Guaratuba - PR - CF
C.F._1 nato il [...] in [...]/BRASILE – cittadino Parte_2 brasiliano residente in [...], interno 302, Cabral, Curitiba - PR - CF
, C.F._2 nato il [...] in [...]/BRASILE – cittadino Parte_3 brasiliano residente in [...], interno 302, Cabral, Curitiba - PR – minorenne rapp.to dai genitori - CF , C.F._2 nato il [...] in [...]/BRASILE – Parte_4 cittadino brasiliano residente in [...], interno 302, Cabral, Curitiba - PR – minorenne rapp.to dai genitori - CF , C.F._3 nata il [...] in [...]/BRASILE – Parte_5 cittadina brasiliana residente in [...], interno 302, Cabral, Curitiba - PR - CF
, C.F._4 nata il [...] in [...]/BRASILE – cittadina Parte_6 brasiliana residente in [...], interno 301, Mossunguê, Curitiba PR - CF , C.F._5
nato il [...] in [...]/BRASILE – cittadino Parte_7 brasiliano residente in [...], interno 301, Mossunguê, Curitiba PR – minorenne rapp.to dai genitori – CF P.IVA_1
RICORRENTI contro
(C.F. , Controparte_1 P.IVA_2 CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
pagina 1 di 8 Si riportano le conclusioni per i ricorrenti come precisate nelle note in sostituzione dell'udienza del 21/11/25, depositate in data 17/11/2025:
«Con le presneti note la difesa dei ricorrenti insiste per l'accoglimento del ricorso ex art. 281 decies c.p.c., riportandosi alle conclusioni nello stesso contenute. La stessa precisa di aver notificato il ricorso introduttivo unitamente al decreto di fissazione di udienza al resistente in data CP_1 28.03.2025 (con il deposito delle relate in pari data). Nel contempo precisa di aver depositato in data 24.03.2025 tutti i documenti in lingua originale e traduzione con asseverazione (certificati di nascita e matrimonio indicati nel ricorso introduttivo doc. 3 – 16) idoenei ad accertare la discendenza dei ricorrenti al fine del riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis. Infine precisa di aver depositato, all'atto dell'iscrizione al ruolo, il certificato di nascita dell'avo (doc. 2), nonché in data 07.11.2025 lo schema dell'albero genealogico in forma editabile In riferimento ai documenti prodotti in lingua originale, tradotti e cerificati in Portogallo si precisa che: le traduzioni effettuate in un paese UE, nel caso specifico in Portogallo, non devono essere apostillate e hanno valore per essere utilizzate in Italia, come previsto dal Reg. UE 2016/1191 in quanto asseverate dall'avvocato iscritto all'albo degli avvocati portoghese. Infatti il Regolamento (Ue) 2016/1191 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 6/7/2016 divenuto applicabile in Italia in data 16/2/2019 (modificando il precedente regolamento (UE) n. 1024/2012) promuove la libera circolazione dei cittadini comunitari semplificando i requisiti per la presentazione di alcuni documenti pubblici nell'Unione. Tale regolamento si propone di semplificare la procedura per la presentazione di documenti pubblici e delle relative copie autentiche rilasciati da un'autorità di uno Stato membro ai fini della presentazione in un altro Stato membro. Come indicato nell'art. 1, il regolamento ha lo scopo di attivare un sistema di esenzione dalla legalizzazione e formalità analoghe e di semplificare le altre procedure richieste, in particolare la traduzione dei documenti: per questo, istituisce una serie di modelli standard multilingue da allegare ai documenti pubblici originali che verranno rilasciati senza alcuna legalizzazione. Nella fattispecie, la validità dell'atto extracomunitario originale è stato regolarmente apostillato, come si evince dai documenti in allegato. Di conseguenza, la validità del documento è indiscutibile, posto che sia il Brasile che l'Italia hanno ratificato la Convenzione di Aja. Per quanto riguardo allora la validità in Italia dalla traduzione giurata in Portogallo dall'avvocato Portoghese è importante evidenziare che l'avvocato portoghese tra le funzioni dirette ed essenziale nell'esercizio delle sue funzioni, sono presenti anche le funzioni notarili, come ad esempio atto di autenticazione negli atti privati (documenti privati autenticati), riconoscimento delle firme nei documenti presentati in presenza ed altre funzioni pubbliche. In Portogallo, gli avvocati non sono dipendenti pubblici, ma esercitano una funzione materialmente pubblica. Si tratta, vale a dire, di persone fisiche che, a vario titolo e a determinate condizioni, partecipano al servizio pubblico dell'amministrazione della giustizia. L'esercizio della professione forense costituisce quindi l'esercizio privato di una funzione pubblica ex art 5 del “Decreto-Lei n.o 237/2001” del Portogallo: “Riconoscimenti con menzione speciale 1 – Camere di commercio e industria, riconosciute ai sensi del decreto-legge 29 ottobre 244, n. 244, gli avvocati e i procuratori legali possono effettuare riconoscimenti con menzione speciale, per analogia, nei termini previsti dal codice notarile.
2- I soggetti di cui al comma precedente possono altresì certificare, o effettuare e certificare, traduzioni di documenti. Per tali motivi, la traduzione giurata da un avvocato portoghese ha carattere di documento pubblico e di conseguenza, proprio in ragione delle normative europee sopra indicate, dispensa l'apostilla Pertanto chiede che la causa venga trattenuta in decisione. Salvis Juribus»
MOTIVI
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. del 07/09/23 i ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, deducendo di essere discendenti del sig. nato Persona_1 pagina 2 di 8 in Italia, a Boretto (RE), il giorno 08/11/1863 (doc. 2 ricorso), emigrato in Brasile, lì coniugatosi con e morto il 03/01/1927 senza mai essersi naturalizzato cittadino brasiliano (doc. 3 ricorso). CP_2
A sostegno della domanda i ricorrenti hanno ulteriormente allegato che «dall'unione tra la Sig.ra
e nasceva in data 04/09/1906 in Garibaldi Persona_1 Persona_2 Persona_3
(doc. 5) la quale contraeva matrimonio con in data 01/06/1925 in Floriano Persona_4
IX (doc. 6). Dalla loro unione nasceva in data 15/12/1933 IT (doc. 7) che Persona_5 contraeva matrimonio con in data 11/05/1957 (doc. 8). Dalla loro unione Persona_6 Per_7 nasceva in data 09/03/1966 in Pato Branco (doc. 9) che aveva due Parte_1 figli: nato in data [...] in [...]. 10) e Parte_2 [...] nata in data [...] in [...]. 15). Parte_6 Parte_2 contraeva matrimonio con in data 30/10/2019 in
[...] Persona_8
UÁ do SU (doc. 11) e dalla loro unione nascevano in Parte_3 data 18/04/2018 in Curitiba (doc. 12), in data 08/11/2019 in Parte_4
UÁ do SU (doc. 13) e in data 14/05/1998 in Curitiba Parte_5
(doc. 14). aveva un figlio Parte_6 Parte_7
nato in data [...] in [...]. 16) ».
[...]
Fissata la prima udienza ex art. 127 ter c.p.c. nel giorno 01/07/25, i ricorrenti effettuavano notifica al convenuto, a mezzo pec, in data 28/03/25; scaduto il termine per note, la causa è stata CP_1 rinviata al 24/02/26, poi, assegnato nelle more il fascicolo all'odierno giudicante, anticipata al 21/11/25
e sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte entro il medesimo termine. Infatti, con decreto n. 80 del Presidente del Tribunale di Bologna questo giudice è stata applicata alla Sezione di
Protezione Internazionale dal 03/11/25 al 30/06/2026 e, con decreto n. 83 del Presidente del Tribunale, le sono stati assegnati 346 fascicoli aventi ad oggetto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, tra cui questo oggi in decisione.
Al Pubblico Ministero sono stati comunicati gli atti, ma non ha assunto conclusioni.
I ricorrenti hanno proceduto, nel termine assegnato del 21/11/2025, a depositare le note scritte con conferma delle conclusioni già assunte, sulle quali il ricorso viene ora qui deciso.
***
I
Competenza
Preliminarmente devono ritenersi pacifiche la competenza territoriale dell'adito Tribunale di Bologna, così come previsto dall'articolo 4, comma 5, del decreto legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, come modificato dall' art. 1 comma 36, legge delega n.
206/2021, per cui «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o pagina 3 di 8 dell'avo cittadini italiani»), nonché la natura monocratica della controversia (cfr. l'art. 3 comma 4 d decreto legge 17 febbraio 2017, n. 13 cit, secondo il quale «salvo quanto previsto dal comma 4-bis, in deroga a quanto previsto dall'articolo 50-bis, primo comma, numero 3), del codice di procedura civile, nelle controversie di cui al presente articolo il tribunale giudica in composizione monocratica»).
SU primo punto, infatti, da un lato è documentale che i ricorrenti risiedono all'estero, dall'altro che il
Comune di nascita del loro avo, cittadino italiano, è quello di Boretto in provincia di Reggio Emilia.
In relazione, poi, all'assegnazione della controversia a un giudice onorario, viene in considerazione la delibera del CSM del 23/10/25 nella quale, ritenuto «imprescindibile, ai fini del raggiungimento degli obiettivi del PNRR, assegnare anche ai giudici onorari di tribunale confermati i procedimenti monocratici in materia di cittadinanza», è stato determinato di approvare la deroga temporanea all'art. 178 c. 4 lett. F della circolare sulle tabelle di organizzazione degli uffici giudicanti per il quadriennio
2026/2029, nel senso che «fino al 30/06/2026, le sole controversie in materia di accertamento dello stato di cittadinanza italiana di cui all'art. 3, comma 2, decreto legge n. 13/2017, possono essere assegnate ai giudici onorari di pace in servizio come giudici onorari di tribunale alla data di entrata in vigore del D. Lgs. n. 116/2017, confermati ai sensi dell'art. 29 del medesimo d.lgs.».
II
Procure
Le ricorrenti hanno agito in giudizio ritualmente rappresentate dal difensore nominato con regolari procure rilasciate all'estero, apostillate e tradotte.
Merita ricordare che «la procura speciale alle liti rilasciata all'estero …… è nulla, agli effetti dell'art.
12 L. n. 218 del 1995, ove non sia allegata la sua traduzione e quella relativa all'attività certificativa svolta dal notaio afferente all'attestazione che la firma è stata apposta in sua presenza da persona di cui egli abbia accertato l'identità, applicandosi agli atti prodromici al processo il principio generale della traduzione in lingua italiana a mezzo di esperto» (Cass. S.U. 2866/2021, Cass. n. 8174/2018,
Cass. n. 11165/2015); le procure alle liti, depositate con il ricorso, appaiono essere state autenticate, previa identificazione dei conferenti in presenza, da notai abilitati in Brasile ( per la Persona_9 redazione e la formalizzazione di atti e contratti tra privati, con potere di attribuire loro autenticità e pubblica fede. Tali procure sono state anche munite di apostille e prodotte corredate da traduzioni apostillate.
III
Interesse all'azione
In via preliminare, va osservato che seppure l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto «permanente», «imprescrittibile» e «giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano» (Cass., sez. unite,
25317/2022) da ciò non discende automaticamente la possibilità di richiedere sempre l'accertamento in pagina 4 di 8 via giudiziale. La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha infatti natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa. Il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto o, comunque, la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza (art. 100
c.p.c.).
In linea generale, può pertanto affermarsi che la parte, anziché adire direttamente l'AG, è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . È «frutto di equivoco processuale ritenere che, Controparte_1 per il solo fatto che si verta in tema di diritti soggettivi, sia in ogni caso ipotizzabile la via giudiziaria, anche nelle ipotesi in cui quel diritto non è né negato, né controverso, e dunque non occorra una sentenza perché esso sia accertato» (Tribunale Roma, 18710/2016).
Sussiste tuttavia l'interesse ad agire, palesandosi una oggettiva situazione di incertezza, tutte le volte in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o, comunque, allorquando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa, atteso che la domanda sarebbe senz'altro rigettata sulla base di un orientamento interpretativo consolidato dell'Amministrazione, oppure ancora quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto.
Nel caso di specie i ricorrenti hanno allegato a fondamento dell'interesse ad agire la circostanza, per la quale figlia di sposatasi in data 01/06/1925, aveva perduto la Persona_3 Persona_1 propria cittadinanza in applicazione dell'art. 10 comma 3 della L. 555/1912 e, comunque, per la normativa all'epoca vigente, non aveva il diritto di trasmettere il suo status di cittadina ai suoi discendenti. Malgrado l'abrogazione della disposizione di legge discriminatoria la via amministrativa per il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis è ancora impedito dalla ritenuta inefficacia retroattiva della dichiarazione di incostituzionalità.
Si deve, pertanto, ritenere che l'azione non sia stata inopinatamente intrapresa.
IV
Merito
Venendo al merito della causa, dall'esame dei documenti depositati in atti, tradotti ed apostillati si rileva la discendenza ininterrotta delle ricorrenti dal cittadino italiano sopra indicato, sicché non può dubitarsi della trasmissione ai medesimi della cittadinanza iure sanguinis.
Va dato atto di due imprecisioni al punto 7 di pagina 3 del ricorso che appaiono frutto di meri errori materiali. Infatti, diversamente da come erroneamente riportato nel punto 7 di pagina 3 del ricorso, dai documenti prodotti, tutti tra essi coerenti, risulta che è stato generato Parte_3
pagina 5 di 8 dall'unione di con e che Parte_2 Persona_10 [...]
è nata il giorno 08/11/19 e non il giorno 14/05/98. Parte_5
Va, altresì, dato atto che, dall'esame della documentazione prodotta non emerge che i diversi ascendenti abbiano mai rinunziato alla cittadinanza italiana, anzi è stato prodotto per l'avo comune il certificato negativo di naturalizzazione (doc. 3 ricorso).
In ogni caso, non sarebbe neppure possibile ipotizzare una rinuncia per effetto della cd. grande naturalizzazione del 1889, la quale, come noto, prevedeva un onere degli italiani dell'epoca, emigrati in
Brasile, di manifestare il proprio dissenso al decreto di naturalizzazione al fine di conservare la cittadinanza italiana.
Infatti, stante la particolare materia, mai potrebbe assumersi che il silenzio serbato, unitamente alla residenza o alla stabilizzazione di vita all'estero, equivalga a consenso. A tale riguardo, le SS UU con la sentenza n. 25317 del 2022 hanno rilevato di recente che «il diritto di cittadinanza appartiene al novero dei diritti fondamentali, e non si addice ai diritti fondamentali l'estensione automatica di presunzioni che, come quelle dettate da un comportamento asseritamente concludente di ordine puramente negativo, possono assumere – a certe condizioni di legge - normale rilievo nel distinto settore dei diritti patrimoniali». Ne consegue che «la perdita della cittadinanza può derivare solo da un atto consapevole e volontario, espresso in modo lineare al fine di incidere direttamente su un rapporto che, come quello sottostante, corrisponde a un diritto di primaria rilevanza costituzionale ed
è contraddistinto da effetti perduranti nel tempo» sicché «la perdita della cittadinanza italiana non può dirsi perfezionata da una qualche forma di accettazione di quella straniera, impartita per provvedimento generalizzato di naturalizzazione, desunta dal semplice silenzio, in quanto, in ossequio alla libertà individuale, la perdita della cittadinanza italiana non si può verificare se non per effetto di un atto volontario ed esplicito». La Corte di Cassazione ha, dunque concluso che «l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla legge n. 555 del
1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in
Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva l'art. 11, n. 2, cod. civ. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia “ottenuto la cittadinanza in paese estero”, sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento» (Corte di Cassazione
SS.UU, sentenza n. 25317 del 2022). pagina 6 di 8 Deve anche escludersi che si sia verificata un'interruzione della discendenza per linea materna.
Come è noto, il Codice Civile italiano del 1865 stabiliva all'art. 4 che «è cittadino il figlio di padre cittadino» e all'art. 14 che «la donna cittadina che si marita a uno straniero diviene straniera, sempreché col fatto del matrimonio acquisti la cittadinanza del marito». Successivamente, la L. 13 giugno 1912, n. 555 disciplinò per la prima volta in modo organico la cittadinanza italiana, abrogando le relative disposizioni del codice civile del 1865 (art. 17), ma comunque ribadendo che «è cittadino per nascita il figlio di padre cittadino» (art. 1) e che «la donna cittadina che si marita a uno straniero perde la cittadinanza italiana, sempreché il marito possieda una cittadinanza che pel fatto del matrimonio a lei si comunichi» (art. 10, comma 3).
Sotto il profilo normativo, dunque, solo con la L. 5 febbraio 1992, n. 91 si è arrivati a stabilire che «è cittadino per nascita il figlio di padre o di madre cittadini», dando attuazione ai principi di parità e uguaglianza sanciti dalla Costituzione.
Nel frattempo, il compito di adeguamento è stato assolto, in primo luogo, dalla Corte Costituzionale, che, con la sentenza n. n. 87 del 1975, ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma 3, della Legge n. 555 del 1912 nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna che si fosse sposata con un cittadino straniero. La Corte, infatti, ha ritenuto che la norma violasse gli artt. 3 e 29 della Costituzione, provocando una gravissima disuguaglianza morale, giuridica e politica dei coniugi e ponendo la donna in uno stato di evidente inferiorità, privandola automaticamente, per il solo fatto del matrimonio, dei diritti del cittadino italiano.
Di poi, per effetto della sentenza n. 30 del 1983 è stata dichiarata la illegittimità costituzionale dell'art. 1, n. 1, della legge n. 555 del 1912, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina.
In tempi più recenti, la Corte di Cassazione a sezioni unite ha affermato che i discendenti e le discendenti di cittadine italiane, anche se nati prima dell'entrata in vigore della Carta costituzionale, sono a loro volta cittadini italiani (v. Cass S.U. n. 4466/2009).
In conseguenza di quanto sopra, ai ricorrenti deve essere riconosciuta, per accertata discendenza diretta da un capostipite italiano, la cittadinanza italiana con tutte le conseguenze del caso.
VI
Regolamento delle spese di lite
Tenuto conto della mancata costituzione del convenuto, della peculiarità della materia, della difficile esegesi del dettato normativo, dei rilievi di incostituzionalità che lo hanno investito, i quali, pur non accolti dalla sentenza Corte Costituzionale n. 142/2025, sostanzialmente per l'impossibilità di dare seguito «ad un intervento manipolativo oltremodo complesso che potrebbe attingere a un ventaglio quanto mai ampio di opzioni, rispetto alle quali si impongono scelte intrise di discrezionalità e che pagina 7 di 8 hanno incisive ricadute a livello di sistema», hanno comunque portato all'emanazione del D.L.
36/2025, convertito con modificazioni nella L. 74/2025, si ritengono sussistere giustificati motivi (cfr.
Corte Cost., sent. n. 77/2018) per compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, definitivamente pronunciando, in accoglimento del ricorso: accerta la cittadinanza italiana di
nata il [...] in [...]/BRASILE – cittadina Parte_1 brasiliana residente in [...], Jardim Eliana, Guaratuba - PR - CF
C.F._1 nato il [...] in [...]/BRASILE – cittadino Parte_2 brasiliano residente in [...], interno 302, Cabral, Curitiba - PR - CF
, C.F._6 nato il [...] in [...]/BRASILE – cittadino Parte_3 brasiliano residente in [...], interno 302, Cabral, Curitiba - PR – minorenne rapp.to dai genitori - CF , P.IVA_3 nato il [...] in [...]/BRASILE – Parte_4 cittadino brasiliano residente in [...], interno 302, Cabral, Curitiba - PR – minorenne rapp.to dai genitori - CF , C.F._3 nata il [...] in [...]/BRASILE – Parte_5 cittadina brasiliana residente in [...], interno 302, Cabral, Curitiba - PR - CF
, C.F._4 nata il [...] in [...]/BRASILE – cittadina Parte_6 brasiliana residente in [...], interno 301, Mossunguê, Curitiba PR - CF , P.IVA_4
nato il [...] in [...]/BRASILE – cittadino Parte_7 brasiliano residente in [...], interno 301, Mossunguê, Curitiba PR – minorenne rapp.to dai genitori – CF C.F._7
ordina al e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere Controparte_1 alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle competenti autorità consolari;
compensa integralmente le spese di lite.
Bologna, 22/11/2025
Il g.o.t.c. dott.ssa Lucia Pappalettera
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SEZIONE PROTEZIONE INTERNAZIONALE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Lucia Pappalettera all'esito dell'udienza del 21/11/2025 tenutasi ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11307/2023 promossa da:
nata il [...] in [...]/BRASILE – cittadina Parte_1 brasiliana residente in [...], Jardim Eliana, Guaratuba - PR - CF
C.F._1 nato il [...] in [...]/BRASILE – cittadino Parte_2 brasiliano residente in [...], interno 302, Cabral, Curitiba - PR - CF
, C.F._2 nato il [...] in [...]/BRASILE – cittadino Parte_3 brasiliano residente in [...], interno 302, Cabral, Curitiba - PR – minorenne rapp.to dai genitori - CF , C.F._2 nato il [...] in [...]/BRASILE – Parte_4 cittadino brasiliano residente in [...], interno 302, Cabral, Curitiba - PR – minorenne rapp.to dai genitori - CF , C.F._3 nata il [...] in [...]/BRASILE – Parte_5 cittadina brasiliana residente in [...], interno 302, Cabral, Curitiba - PR - CF
, C.F._4 nata il [...] in [...]/BRASILE – cittadina Parte_6 brasiliana residente in [...], interno 301, Mossunguê, Curitiba PR - CF , C.F._5
nato il [...] in [...]/BRASILE – cittadino Parte_7 brasiliano residente in [...], interno 301, Mossunguê, Curitiba PR – minorenne rapp.to dai genitori – CF P.IVA_1
RICORRENTI contro
(C.F. , Controparte_1 P.IVA_2 CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
pagina 1 di 8 Si riportano le conclusioni per i ricorrenti come precisate nelle note in sostituzione dell'udienza del 21/11/25, depositate in data 17/11/2025:
«Con le presneti note la difesa dei ricorrenti insiste per l'accoglimento del ricorso ex art. 281 decies c.p.c., riportandosi alle conclusioni nello stesso contenute. La stessa precisa di aver notificato il ricorso introduttivo unitamente al decreto di fissazione di udienza al resistente in data CP_1 28.03.2025 (con il deposito delle relate in pari data). Nel contempo precisa di aver depositato in data 24.03.2025 tutti i documenti in lingua originale e traduzione con asseverazione (certificati di nascita e matrimonio indicati nel ricorso introduttivo doc. 3 – 16) idoenei ad accertare la discendenza dei ricorrenti al fine del riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis. Infine precisa di aver depositato, all'atto dell'iscrizione al ruolo, il certificato di nascita dell'avo (doc. 2), nonché in data 07.11.2025 lo schema dell'albero genealogico in forma editabile In riferimento ai documenti prodotti in lingua originale, tradotti e cerificati in Portogallo si precisa che: le traduzioni effettuate in un paese UE, nel caso specifico in Portogallo, non devono essere apostillate e hanno valore per essere utilizzate in Italia, come previsto dal Reg. UE 2016/1191 in quanto asseverate dall'avvocato iscritto all'albo degli avvocati portoghese. Infatti il Regolamento (Ue) 2016/1191 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 6/7/2016 divenuto applicabile in Italia in data 16/2/2019 (modificando il precedente regolamento (UE) n. 1024/2012) promuove la libera circolazione dei cittadini comunitari semplificando i requisiti per la presentazione di alcuni documenti pubblici nell'Unione. Tale regolamento si propone di semplificare la procedura per la presentazione di documenti pubblici e delle relative copie autentiche rilasciati da un'autorità di uno Stato membro ai fini della presentazione in un altro Stato membro. Come indicato nell'art. 1, il regolamento ha lo scopo di attivare un sistema di esenzione dalla legalizzazione e formalità analoghe e di semplificare le altre procedure richieste, in particolare la traduzione dei documenti: per questo, istituisce una serie di modelli standard multilingue da allegare ai documenti pubblici originali che verranno rilasciati senza alcuna legalizzazione. Nella fattispecie, la validità dell'atto extracomunitario originale è stato regolarmente apostillato, come si evince dai documenti in allegato. Di conseguenza, la validità del documento è indiscutibile, posto che sia il Brasile che l'Italia hanno ratificato la Convenzione di Aja. Per quanto riguardo allora la validità in Italia dalla traduzione giurata in Portogallo dall'avvocato Portoghese è importante evidenziare che l'avvocato portoghese tra le funzioni dirette ed essenziale nell'esercizio delle sue funzioni, sono presenti anche le funzioni notarili, come ad esempio atto di autenticazione negli atti privati (documenti privati autenticati), riconoscimento delle firme nei documenti presentati in presenza ed altre funzioni pubbliche. In Portogallo, gli avvocati non sono dipendenti pubblici, ma esercitano una funzione materialmente pubblica. Si tratta, vale a dire, di persone fisiche che, a vario titolo e a determinate condizioni, partecipano al servizio pubblico dell'amministrazione della giustizia. L'esercizio della professione forense costituisce quindi l'esercizio privato di una funzione pubblica ex art 5 del “Decreto-Lei n.o 237/2001” del Portogallo: “Riconoscimenti con menzione speciale 1 – Camere di commercio e industria, riconosciute ai sensi del decreto-legge 29 ottobre 244, n. 244, gli avvocati e i procuratori legali possono effettuare riconoscimenti con menzione speciale, per analogia, nei termini previsti dal codice notarile.
2- I soggetti di cui al comma precedente possono altresì certificare, o effettuare e certificare, traduzioni di documenti. Per tali motivi, la traduzione giurata da un avvocato portoghese ha carattere di documento pubblico e di conseguenza, proprio in ragione delle normative europee sopra indicate, dispensa l'apostilla Pertanto chiede che la causa venga trattenuta in decisione. Salvis Juribus»
MOTIVI
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. del 07/09/23 i ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, deducendo di essere discendenti del sig. nato Persona_1 pagina 2 di 8 in Italia, a Boretto (RE), il giorno 08/11/1863 (doc. 2 ricorso), emigrato in Brasile, lì coniugatosi con e morto il 03/01/1927 senza mai essersi naturalizzato cittadino brasiliano (doc. 3 ricorso). CP_2
A sostegno della domanda i ricorrenti hanno ulteriormente allegato che «dall'unione tra la Sig.ra
e nasceva in data 04/09/1906 in Garibaldi Persona_1 Persona_2 Persona_3
(doc. 5) la quale contraeva matrimonio con in data 01/06/1925 in Floriano Persona_4
IX (doc. 6). Dalla loro unione nasceva in data 15/12/1933 IT (doc. 7) che Persona_5 contraeva matrimonio con in data 11/05/1957 (doc. 8). Dalla loro unione Persona_6 Per_7 nasceva in data 09/03/1966 in Pato Branco (doc. 9) che aveva due Parte_1 figli: nato in data [...] in [...]. 10) e Parte_2 [...] nata in data [...] in [...]. 15). Parte_6 Parte_2 contraeva matrimonio con in data 30/10/2019 in
[...] Persona_8
UÁ do SU (doc. 11) e dalla loro unione nascevano in Parte_3 data 18/04/2018 in Curitiba (doc. 12), in data 08/11/2019 in Parte_4
UÁ do SU (doc. 13) e in data 14/05/1998 in Curitiba Parte_5
(doc. 14). aveva un figlio Parte_6 Parte_7
nato in data [...] in [...]. 16) ».
[...]
Fissata la prima udienza ex art. 127 ter c.p.c. nel giorno 01/07/25, i ricorrenti effettuavano notifica al convenuto, a mezzo pec, in data 28/03/25; scaduto il termine per note, la causa è stata CP_1 rinviata al 24/02/26, poi, assegnato nelle more il fascicolo all'odierno giudicante, anticipata al 21/11/25
e sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte entro il medesimo termine. Infatti, con decreto n. 80 del Presidente del Tribunale di Bologna questo giudice è stata applicata alla Sezione di
Protezione Internazionale dal 03/11/25 al 30/06/2026 e, con decreto n. 83 del Presidente del Tribunale, le sono stati assegnati 346 fascicoli aventi ad oggetto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, tra cui questo oggi in decisione.
Al Pubblico Ministero sono stati comunicati gli atti, ma non ha assunto conclusioni.
I ricorrenti hanno proceduto, nel termine assegnato del 21/11/2025, a depositare le note scritte con conferma delle conclusioni già assunte, sulle quali il ricorso viene ora qui deciso.
***
I
Competenza
Preliminarmente devono ritenersi pacifiche la competenza territoriale dell'adito Tribunale di Bologna, così come previsto dall'articolo 4, comma 5, del decreto legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, come modificato dall' art. 1 comma 36, legge delega n.
206/2021, per cui «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o pagina 3 di 8 dell'avo cittadini italiani»), nonché la natura monocratica della controversia (cfr. l'art. 3 comma 4 d decreto legge 17 febbraio 2017, n. 13 cit, secondo il quale «salvo quanto previsto dal comma 4-bis, in deroga a quanto previsto dall'articolo 50-bis, primo comma, numero 3), del codice di procedura civile, nelle controversie di cui al presente articolo il tribunale giudica in composizione monocratica»).
SU primo punto, infatti, da un lato è documentale che i ricorrenti risiedono all'estero, dall'altro che il
Comune di nascita del loro avo, cittadino italiano, è quello di Boretto in provincia di Reggio Emilia.
In relazione, poi, all'assegnazione della controversia a un giudice onorario, viene in considerazione la delibera del CSM del 23/10/25 nella quale, ritenuto «imprescindibile, ai fini del raggiungimento degli obiettivi del PNRR, assegnare anche ai giudici onorari di tribunale confermati i procedimenti monocratici in materia di cittadinanza», è stato determinato di approvare la deroga temporanea all'art. 178 c. 4 lett. F della circolare sulle tabelle di organizzazione degli uffici giudicanti per il quadriennio
2026/2029, nel senso che «fino al 30/06/2026, le sole controversie in materia di accertamento dello stato di cittadinanza italiana di cui all'art. 3, comma 2, decreto legge n. 13/2017, possono essere assegnate ai giudici onorari di pace in servizio come giudici onorari di tribunale alla data di entrata in vigore del D. Lgs. n. 116/2017, confermati ai sensi dell'art. 29 del medesimo d.lgs.».
II
Procure
Le ricorrenti hanno agito in giudizio ritualmente rappresentate dal difensore nominato con regolari procure rilasciate all'estero, apostillate e tradotte.
Merita ricordare che «la procura speciale alle liti rilasciata all'estero …… è nulla, agli effetti dell'art.
12 L. n. 218 del 1995, ove non sia allegata la sua traduzione e quella relativa all'attività certificativa svolta dal notaio afferente all'attestazione che la firma è stata apposta in sua presenza da persona di cui egli abbia accertato l'identità, applicandosi agli atti prodromici al processo il principio generale della traduzione in lingua italiana a mezzo di esperto» (Cass. S.U. 2866/2021, Cass. n. 8174/2018,
Cass. n. 11165/2015); le procure alle liti, depositate con il ricorso, appaiono essere state autenticate, previa identificazione dei conferenti in presenza, da notai abilitati in Brasile ( per la Persona_9 redazione e la formalizzazione di atti e contratti tra privati, con potere di attribuire loro autenticità e pubblica fede. Tali procure sono state anche munite di apostille e prodotte corredate da traduzioni apostillate.
III
Interesse all'azione
In via preliminare, va osservato che seppure l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto «permanente», «imprescrittibile» e «giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano» (Cass., sez. unite,
25317/2022) da ciò non discende automaticamente la possibilità di richiedere sempre l'accertamento in pagina 4 di 8 via giudiziale. La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha infatti natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa. Il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto o, comunque, la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza (art. 100
c.p.c.).
In linea generale, può pertanto affermarsi che la parte, anziché adire direttamente l'AG, è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . È «frutto di equivoco processuale ritenere che, Controparte_1 per il solo fatto che si verta in tema di diritti soggettivi, sia in ogni caso ipotizzabile la via giudiziaria, anche nelle ipotesi in cui quel diritto non è né negato, né controverso, e dunque non occorra una sentenza perché esso sia accertato» (Tribunale Roma, 18710/2016).
Sussiste tuttavia l'interesse ad agire, palesandosi una oggettiva situazione di incertezza, tutte le volte in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o, comunque, allorquando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa, atteso che la domanda sarebbe senz'altro rigettata sulla base di un orientamento interpretativo consolidato dell'Amministrazione, oppure ancora quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto.
Nel caso di specie i ricorrenti hanno allegato a fondamento dell'interesse ad agire la circostanza, per la quale figlia di sposatasi in data 01/06/1925, aveva perduto la Persona_3 Persona_1 propria cittadinanza in applicazione dell'art. 10 comma 3 della L. 555/1912 e, comunque, per la normativa all'epoca vigente, non aveva il diritto di trasmettere il suo status di cittadina ai suoi discendenti. Malgrado l'abrogazione della disposizione di legge discriminatoria la via amministrativa per il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis è ancora impedito dalla ritenuta inefficacia retroattiva della dichiarazione di incostituzionalità.
Si deve, pertanto, ritenere che l'azione non sia stata inopinatamente intrapresa.
IV
Merito
Venendo al merito della causa, dall'esame dei documenti depositati in atti, tradotti ed apostillati si rileva la discendenza ininterrotta delle ricorrenti dal cittadino italiano sopra indicato, sicché non può dubitarsi della trasmissione ai medesimi della cittadinanza iure sanguinis.
Va dato atto di due imprecisioni al punto 7 di pagina 3 del ricorso che appaiono frutto di meri errori materiali. Infatti, diversamente da come erroneamente riportato nel punto 7 di pagina 3 del ricorso, dai documenti prodotti, tutti tra essi coerenti, risulta che è stato generato Parte_3
pagina 5 di 8 dall'unione di con e che Parte_2 Persona_10 [...]
è nata il giorno 08/11/19 e non il giorno 14/05/98. Parte_5
Va, altresì, dato atto che, dall'esame della documentazione prodotta non emerge che i diversi ascendenti abbiano mai rinunziato alla cittadinanza italiana, anzi è stato prodotto per l'avo comune il certificato negativo di naturalizzazione (doc. 3 ricorso).
In ogni caso, non sarebbe neppure possibile ipotizzare una rinuncia per effetto della cd. grande naturalizzazione del 1889, la quale, come noto, prevedeva un onere degli italiani dell'epoca, emigrati in
Brasile, di manifestare il proprio dissenso al decreto di naturalizzazione al fine di conservare la cittadinanza italiana.
Infatti, stante la particolare materia, mai potrebbe assumersi che il silenzio serbato, unitamente alla residenza o alla stabilizzazione di vita all'estero, equivalga a consenso. A tale riguardo, le SS UU con la sentenza n. 25317 del 2022 hanno rilevato di recente che «il diritto di cittadinanza appartiene al novero dei diritti fondamentali, e non si addice ai diritti fondamentali l'estensione automatica di presunzioni che, come quelle dettate da un comportamento asseritamente concludente di ordine puramente negativo, possono assumere – a certe condizioni di legge - normale rilievo nel distinto settore dei diritti patrimoniali». Ne consegue che «la perdita della cittadinanza può derivare solo da un atto consapevole e volontario, espresso in modo lineare al fine di incidere direttamente su un rapporto che, come quello sottostante, corrisponde a un diritto di primaria rilevanza costituzionale ed
è contraddistinto da effetti perduranti nel tempo» sicché «la perdita della cittadinanza italiana non può dirsi perfezionata da una qualche forma di accettazione di quella straniera, impartita per provvedimento generalizzato di naturalizzazione, desunta dal semplice silenzio, in quanto, in ossequio alla libertà individuale, la perdita della cittadinanza italiana non si può verificare se non per effetto di un atto volontario ed esplicito». La Corte di Cassazione ha, dunque concluso che «l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla legge n. 555 del
1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in
Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva l'art. 11, n. 2, cod. civ. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia “ottenuto la cittadinanza in paese estero”, sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento» (Corte di Cassazione
SS.UU, sentenza n. 25317 del 2022). pagina 6 di 8 Deve anche escludersi che si sia verificata un'interruzione della discendenza per linea materna.
Come è noto, il Codice Civile italiano del 1865 stabiliva all'art. 4 che «è cittadino il figlio di padre cittadino» e all'art. 14 che «la donna cittadina che si marita a uno straniero diviene straniera, sempreché col fatto del matrimonio acquisti la cittadinanza del marito». Successivamente, la L. 13 giugno 1912, n. 555 disciplinò per la prima volta in modo organico la cittadinanza italiana, abrogando le relative disposizioni del codice civile del 1865 (art. 17), ma comunque ribadendo che «è cittadino per nascita il figlio di padre cittadino» (art. 1) e che «la donna cittadina che si marita a uno straniero perde la cittadinanza italiana, sempreché il marito possieda una cittadinanza che pel fatto del matrimonio a lei si comunichi» (art. 10, comma 3).
Sotto il profilo normativo, dunque, solo con la L. 5 febbraio 1992, n. 91 si è arrivati a stabilire che «è cittadino per nascita il figlio di padre o di madre cittadini», dando attuazione ai principi di parità e uguaglianza sanciti dalla Costituzione.
Nel frattempo, il compito di adeguamento è stato assolto, in primo luogo, dalla Corte Costituzionale, che, con la sentenza n. n. 87 del 1975, ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma 3, della Legge n. 555 del 1912 nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna che si fosse sposata con un cittadino straniero. La Corte, infatti, ha ritenuto che la norma violasse gli artt. 3 e 29 della Costituzione, provocando una gravissima disuguaglianza morale, giuridica e politica dei coniugi e ponendo la donna in uno stato di evidente inferiorità, privandola automaticamente, per il solo fatto del matrimonio, dei diritti del cittadino italiano.
Di poi, per effetto della sentenza n. 30 del 1983 è stata dichiarata la illegittimità costituzionale dell'art. 1, n. 1, della legge n. 555 del 1912, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina.
In tempi più recenti, la Corte di Cassazione a sezioni unite ha affermato che i discendenti e le discendenti di cittadine italiane, anche se nati prima dell'entrata in vigore della Carta costituzionale, sono a loro volta cittadini italiani (v. Cass S.U. n. 4466/2009).
In conseguenza di quanto sopra, ai ricorrenti deve essere riconosciuta, per accertata discendenza diretta da un capostipite italiano, la cittadinanza italiana con tutte le conseguenze del caso.
VI
Regolamento delle spese di lite
Tenuto conto della mancata costituzione del convenuto, della peculiarità della materia, della difficile esegesi del dettato normativo, dei rilievi di incostituzionalità che lo hanno investito, i quali, pur non accolti dalla sentenza Corte Costituzionale n. 142/2025, sostanzialmente per l'impossibilità di dare seguito «ad un intervento manipolativo oltremodo complesso che potrebbe attingere a un ventaglio quanto mai ampio di opzioni, rispetto alle quali si impongono scelte intrise di discrezionalità e che pagina 7 di 8 hanno incisive ricadute a livello di sistema», hanno comunque portato all'emanazione del D.L.
36/2025, convertito con modificazioni nella L. 74/2025, si ritengono sussistere giustificati motivi (cfr.
Corte Cost., sent. n. 77/2018) per compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, definitivamente pronunciando, in accoglimento del ricorso: accerta la cittadinanza italiana di
nata il [...] in [...]/BRASILE – cittadina Parte_1 brasiliana residente in [...], Jardim Eliana, Guaratuba - PR - CF
C.F._1 nato il [...] in [...]/BRASILE – cittadino Parte_2 brasiliano residente in [...], interno 302, Cabral, Curitiba - PR - CF
, C.F._6 nato il [...] in [...]/BRASILE – cittadino Parte_3 brasiliano residente in [...], interno 302, Cabral, Curitiba - PR – minorenne rapp.to dai genitori - CF , P.IVA_3 nato il [...] in [...]/BRASILE – Parte_4 cittadino brasiliano residente in [...], interno 302, Cabral, Curitiba - PR – minorenne rapp.to dai genitori - CF , C.F._3 nata il [...] in [...]/BRASILE – Parte_5 cittadina brasiliana residente in [...], interno 302, Cabral, Curitiba - PR - CF
, C.F._4 nata il [...] in [...]/BRASILE – cittadina Parte_6 brasiliana residente in [...], interno 301, Mossunguê, Curitiba PR - CF , P.IVA_4
nato il [...] in [...]/BRASILE – cittadino Parte_7 brasiliano residente in [...], interno 301, Mossunguê, Curitiba PR – minorenne rapp.to dai genitori – CF C.F._7
ordina al e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere Controparte_1 alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle competenti autorità consolari;
compensa integralmente le spese di lite.
Bologna, 22/11/2025
Il g.o.t.c. dott.ssa Lucia Pappalettera
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