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Sentenza 2 maggio 2025
Sentenza 2 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 02/05/2025, n. 545 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 545 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MODENA
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE D'UDIENZA DEL 30.04.2025
N. 2365/2024 R.G.
Il Giudice Luca Primiceri,
- considerato che è stato disposto lo svolgimento dell'odierna udienza mediante deposito telematico di note scritte e, quindi, senza comparizione in aula dinanzi al giudice;
- dato atto che le parti hanno depositato le note scritte con cui chiede insistono nelle proprie conclusioni;
P.Q.M.
decide come da contestuale sentenza.
Si comunichi.
Il Giudice
Luca Primiceri REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Seconda Sezione Civile
Il giudice Luca Primiceri ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2365/2024 promossa da
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 [...]
(C.F. rappresentate e difese Pt_2 C.F._2 dall'Avv. Paolo Morselli ed elettivamente domiciliate presso il suo studio in Modena, Piazza Manzoni, 4/2
RICORRENTI contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._3 rappresentato e difeso dall'Avv. Pasqualino Miraglia ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Modena, Via Rainusso, 118
CONVENUTO
Avente ad oggetto: locazione
Conclusioni delle parti: le parti all'udienza del 30.04.2025, tenutasi in modalità cartolare, chiedono e concludono come da note scritte che qui si intendono trascritte;
lette le conclusioni delle parti;
esaminati gli atti e i documenti di causa;
Pag. 2 di 4 Concise ragioni di diritto e di fatto della decisione
e citavano in giudizio Parte_1 Parte_2 Controparte_1
per ivi sentire accertare e dichiarare il suo grave inadempimento e per l'effetto condannarlo al rilascio dell'immobile, sito in Modena via L.
Pulci 2-4-6- dato in locazione ad uso commerciale, in data 13.03.2022, per la durata di sei anni, per avere lasciato l'immobile a persone estranee che hanno adibito i locali ad uso abitazione e fumeria senza avere dato comunicazione.
Si costituiva in giudizio , il quale chiedeva il rigetto Controparte_1
della domanda delle ricorrenti.
Valutate le risultanze istruttorie, ritiene il decidente che la domanda delle ricorrenti meriti accoglimento.
Lamentano le ricorrenti che il convenuto sia incorso in grave inadempimento, avendo ceduto l'immobile a soggetti terzi senza alcuna autorizzazione, i quali lo hanno adibito ad abitazione e fumeria, creando anche disturbo di ordine pubblico.
La prova testimoniale esperita ha di fatto confermato le deduzioni delle ricorrenti, nello specifico che l'immobile viene gestito da fine 2023 dalle sig.re e Parte_3 Parte_4
Al riguardo, il teste , condomino, dichiara: “…dopo il Testimone_1
2023 il convenuto non si è più visto e al suo posto ho visto due signore, che stendevano anche i panni nel cortile e, inoltre, ho visto uscire nel periodo estivo un ragazzo la mattina presto…ricordo anche che ci sono stati interventi delle forze dell'ordine per sedare le risse all'esterno del locale, anche se si sentiva urlare già dall'interno”.
Ed ancora il teste anch'ella residente nel medesimo Tes_2 palazzo, dichiara: “…da fine 2023 non vedo più il convenuto e al suo posto vedo due signore e sono stata anche testimone di diversi episodi di liti avvenuti dentro e fuori dal negozio…”.
Rileva, pertanto, la violazione dell'art. 4 del contratto per cui è causa secondo cui: “è fatto espresso divieto di sublocare l'immobile oggetto
Pag. 3 di 4 di contratto, anche se a titolo o in misura temporanea o parziale, di cedere a terzi il contratto o l'uso dell'immobile anche se a titolo gratuito, nonché di mutarne la destinazione…”.
Peraltro, è lo stesso convenuto a confermare nel suo atto introduttivo di avere lasciato l'immobile temporaneamente alle citate signore Pt_3
Trova, pertanto, applicazione l'art. 23 del contratto per il quale: “è causa di risoluzione in tronco del presente contratto l'inadempimento, anche soltanto parziale e temporaneo, dei patti che precedono, dalle parti voluti di natura essenziale…”, tra cui appunto il suindicato punto
4.
Ne consegue che parte convenuta è tenuta al rilascio dell'immobile, libero da persone e cose, entro il 30.08.2025.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
PQM
Il Tribunale di Modena, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 2365/2024 R.G.:
- accerta e dichiara l'inadempimento di e per Controparte_1
l'effetto lo condanna al rilascio dell'immobile entro la data del
30.08.2025, ai sensi di cui in motivazione;
- condanna alla rifusione in favore di Controparte_1 [...]
e delle spese di giudizio che liquida nella Pt_1 Parte_2 complessiva somma di € 2.540,00=, oltre accessori.
Modena, 30 aprile 2025
Il Giudice Luca Primiceri
Pag. 4 di 4
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE D'UDIENZA DEL 30.04.2025
N. 2365/2024 R.G.
Il Giudice Luca Primiceri,
- considerato che è stato disposto lo svolgimento dell'odierna udienza mediante deposito telematico di note scritte e, quindi, senza comparizione in aula dinanzi al giudice;
- dato atto che le parti hanno depositato le note scritte con cui chiede insistono nelle proprie conclusioni;
P.Q.M.
decide come da contestuale sentenza.
Si comunichi.
Il Giudice
Luca Primiceri REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Seconda Sezione Civile
Il giudice Luca Primiceri ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2365/2024 promossa da
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 [...]
(C.F. rappresentate e difese Pt_2 C.F._2 dall'Avv. Paolo Morselli ed elettivamente domiciliate presso il suo studio in Modena, Piazza Manzoni, 4/2
RICORRENTI contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._3 rappresentato e difeso dall'Avv. Pasqualino Miraglia ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Modena, Via Rainusso, 118
CONVENUTO
Avente ad oggetto: locazione
Conclusioni delle parti: le parti all'udienza del 30.04.2025, tenutasi in modalità cartolare, chiedono e concludono come da note scritte che qui si intendono trascritte;
lette le conclusioni delle parti;
esaminati gli atti e i documenti di causa;
Pag. 2 di 4 Concise ragioni di diritto e di fatto della decisione
e citavano in giudizio Parte_1 Parte_2 Controparte_1
per ivi sentire accertare e dichiarare il suo grave inadempimento e per l'effetto condannarlo al rilascio dell'immobile, sito in Modena via L.
Pulci 2-4-6- dato in locazione ad uso commerciale, in data 13.03.2022, per la durata di sei anni, per avere lasciato l'immobile a persone estranee che hanno adibito i locali ad uso abitazione e fumeria senza avere dato comunicazione.
Si costituiva in giudizio , il quale chiedeva il rigetto Controparte_1
della domanda delle ricorrenti.
Valutate le risultanze istruttorie, ritiene il decidente che la domanda delle ricorrenti meriti accoglimento.
Lamentano le ricorrenti che il convenuto sia incorso in grave inadempimento, avendo ceduto l'immobile a soggetti terzi senza alcuna autorizzazione, i quali lo hanno adibito ad abitazione e fumeria, creando anche disturbo di ordine pubblico.
La prova testimoniale esperita ha di fatto confermato le deduzioni delle ricorrenti, nello specifico che l'immobile viene gestito da fine 2023 dalle sig.re e Parte_3 Parte_4
Al riguardo, il teste , condomino, dichiara: “…dopo il Testimone_1
2023 il convenuto non si è più visto e al suo posto ho visto due signore, che stendevano anche i panni nel cortile e, inoltre, ho visto uscire nel periodo estivo un ragazzo la mattina presto…ricordo anche che ci sono stati interventi delle forze dell'ordine per sedare le risse all'esterno del locale, anche se si sentiva urlare già dall'interno”.
Ed ancora il teste anch'ella residente nel medesimo Tes_2 palazzo, dichiara: “…da fine 2023 non vedo più il convenuto e al suo posto vedo due signore e sono stata anche testimone di diversi episodi di liti avvenuti dentro e fuori dal negozio…”.
Rileva, pertanto, la violazione dell'art. 4 del contratto per cui è causa secondo cui: “è fatto espresso divieto di sublocare l'immobile oggetto
Pag. 3 di 4 di contratto, anche se a titolo o in misura temporanea o parziale, di cedere a terzi il contratto o l'uso dell'immobile anche se a titolo gratuito, nonché di mutarne la destinazione…”.
Peraltro, è lo stesso convenuto a confermare nel suo atto introduttivo di avere lasciato l'immobile temporaneamente alle citate signore Pt_3
Trova, pertanto, applicazione l'art. 23 del contratto per il quale: “è causa di risoluzione in tronco del presente contratto l'inadempimento, anche soltanto parziale e temporaneo, dei patti che precedono, dalle parti voluti di natura essenziale…”, tra cui appunto il suindicato punto
4.
Ne consegue che parte convenuta è tenuta al rilascio dell'immobile, libero da persone e cose, entro il 30.08.2025.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
PQM
Il Tribunale di Modena, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 2365/2024 R.G.:
- accerta e dichiara l'inadempimento di e per Controparte_1
l'effetto lo condanna al rilascio dell'immobile entro la data del
30.08.2025, ai sensi di cui in motivazione;
- condanna alla rifusione in favore di Controparte_1 [...]
e delle spese di giudizio che liquida nella Pt_1 Parte_2 complessiva somma di € 2.540,00=, oltre accessori.
Modena, 30 aprile 2025
Il Giudice Luca Primiceri
Pag. 4 di 4