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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 04/12/2025, n. 5762 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 5762 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
N. 8800/2021 R.G.
VERBALE DI CAUSA
Oggi 4 dicembre 2025 sono comparsi per l'attrice l'avv. Guzzetta per la convenuta l'avv. Favaron.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come in atti.
Il procuratore della convenuta osserva che il pagamento documentato da controparte di euro 1.798,28 afferisce ad un ordine, che viene allegato, non riguardante l'oggetto della causa.
L'avv. Guzzetta rileva che l'ordine allegato da controparte è ricompreso nella fattura n. 1857/21 (all. 6 convenuta).
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281-sexies c.p.c. dandone lettura alle parti non presenti alle ore 19:00
Il Giudice
dott. Paolo Filippone
pagina 1 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Paolo Filippone, ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 8800/2021 R.G. promossa da:
(c.f. Parte_1
), con l'avv. GUZZETTA DANIELE C.F._1
attrice contro
c.f. , con l'avv. FAVARON GIUSEPPE Controparte_1 P.IVA_1
convenuta
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 15.11.21, ritualmente notificato, Parte_1
conveniva in giudizio chiedendo accertarsi e dichiararsi risolto il contratto di
[...] CP_1
fornitura di etichette adesive per vizio del prodotto, con ordine alla convenuta di ritirare la merce e condanna al risarcimento del danno, quantificato nella somma di € 20.000,00.
Secondo l'assunto attoreo, in particolare:
- , acquirente abituale presso di etichette adesive da Pt_1 Parte_1 CP_1
applicare sui prodotti commercializzati, in data 8.7.21 effettuava un ordine di complessive pagina 2 di 6 155.000 etichette che venivano consegnate a fine agosto 2021;
- l'acquirente si avvedeva sin da subito che le etichette, eccettuata la quantità di n. 39.320 che veniva effettivamente utilizzata, non aderivano ai contenitori in vetro utilizzati per il confezionamento dei prodotti e denunciava la circostanza dapprima all'agente di zona e quindi a mezzo pec alla venditrice in data 20.9.21, chiedendo la sostituzione delle etichette difettose;
- la venditrice, tuttavia, negava la propria responsabilità reclamando il pagamento del prodotto difettoso;
- la vicenda ha cagionato un danno all'attrice poiché, da un lato i clienti hanno preteso la sostituzione delle etichette difettose, dall'altro i prodotti finiti sono stati venduti in ritardo per mancanza di etichettatura pronta per l'applicazione.
La convenuta si costituiva ritualmente in giudizio eccependo, preliminarmente, il mancato esperimento della negoziazione assistita e chiedendo, nel merito, il rigetto delle avverse domande e, in via riconvenzionale, la condanna dell'attrice al pagamento della merce fornita per la somma di € 19.862,93
o, comunque, di quella non contestata per la somma di € 6.370,90.
La venditrice, in particolare, eccepiva la decadenza dal diritto alla garanzia, l'assenza di prova circa i vizi lamentati ed il danno reclamato, l'eventuale responsabilità per il caso di ritenuta sussistenza dei vizi della di cui era richiesta la chiamata in causa, produttrice delle bobine di Controparte_2
carta su cui vengono applicate le etichette adesive.
Disposta senza esito la negoziazione assistita e autorizzata la chiamata in causa di CP_2
[...
quest'ultima rimaneva contumace.
Scambiate le memorie ex art. 183, co. 6, c.p.c., la causa è stata istruita con l'assunzione di prove per interpello e testi nonché Ctu finalizzata ad accertare la sussistenza dei vizi denunciati, quindi discussa all'udienza del 4.12.25, ex art. 281-sexies c.p.c., sulle conclusioni ivi rassegnate dalle parti.
La domanda attorea è parzialmente fondata nei limiti che seguono.
Quanto all'eccepita decadenza ex art. 1495 c.c., va innanzitutto osservato, il legale rappresentante della convenuta, sentito in sede di interpello, ha confermato che subito dopo la consegna delle etichette, avvenuta a fine agosto 2021, l' segnalò immediatamente i difetti riscontrati alla Parte_1
venditrice.
pagina 3 di 6 Quanto alla sussistenza dei vizi lamentati, consistenti secondo l'assunto attoreo in un distacco delle etichette adesive dal vasetto contenitore sul quale le stesse dovevano essere applicate, così da renderle inidonee all'uso al quale sono destinate ex art. 1490 c.c., il Ctu incaricato ha accertato, nelle etichette visionate, la sussistenza del difetto, riscontrato tanto sui vasetti con cui sono stati fatti i test durante il sopralluogo quanto sulle bobine esaminate.
Secondo il Consulente, “la causa va ricondotta al disegno della nuova etichetta che prevede una fogliolina che sborda un po' sotto e un po' di fianco della etichetta e che è stata oggetto specifico di sovrastampa a spessore che ne ha prodotto un irrigidimento e ad una scelta non appropriata dell'adesivo da utilizzare per quel tipo di etichetta” (Rel. Ctu, pag. 12).
Assume la difesa della convenuta che gli accertamenti svolti dal Ctu non sarebbero dotati di un sufficiente grado di attendibilità, considerato il lungo tempo trascorso (3 anni) dalla consegna del prodotto che, verosimilmente, ha influito sulle sue caratteristiche, anche in considerazione delle condizioni di temperatura e umidità in cui è stato conservato e delle condizioni di scarsa pulizia dell'ambiente di lavoro.
Sul punto, come esaustivamente annotato dal Consulente tecnico in risposta alle osservazioni del Ctp
(Rel. Ctu, pag. 15), le suddette circostanze non sono idonee ad incidere sulle misurazioni in ordine al buon utilizzo delle etichette, anche in considerazione del fatto che non risultano contestazioni relative alle forniture precedenti.
In ordine alla quantità di etichette interessate dal vizio, si osserva quanto segue.
L'attrice ha dedotto che della merce consegnata a fine agosto 2021, sarebbero state utilizzate (siccome non viziate) complessive n. 39.320 etichette.
Dall'esame della fattura n. 1857/21 per € 19.862,93 di cui la convenuta richiede in via riconvenzionale il pagamento (all. 6 convenuta), si evince che tale quantità (n. 39.320) si riferisce al d.d.t. n. 3592 del
27.8.21 (all. 5 convenuta) per un ammontare complessivo di € 1.798,28 al lordo dell'iva, mentre le ulteriori etichette, di cui al diverso d.d.t. n. 3433 del 5.8.21 (all. 5), risultano n. 307.950 per un ammontare complessivo di € 18.064,65 al lordo dell'iva.
Tali calcoli collimano approssimativamente con quelli effettuati dal Consulente, secondo cui la fattura impagata riguarderebbe complessivamente n. 350.270 etichette (Rel. Ctu, pag. 14).
pagina 4 di 6 Non pare dunque fondato il rilievo della difesa attorea secondo cui la quantità di circa 350.000 dovrebbe intendersi riferita all'ammontare delle etichette complessivamente vendute nel corso dell'intero rapporto pluriennale in essere tra le parti giacché, come visto, la suddetta quantità corrisponde all'oggetto della fornitura di fine agosto 2021, oggetto di contestazione.
Il Consulente conclude accertando che “la quantità di etichette residue inventariate ammonta a
142.294 sul totale acquistato di 350.270” (Rel. Ctu, pag. 17) e che il “valore residuale delle etichette inventariate” è pari ad € 13.248,47 (Rel. Ctu, pag. 10).
La suddetta quantità (142.294), sulla quale il Consulente ha potuto eseguire i propri accertamenti, è quella interessata dal vizio, non constando invece elementi di prova per ritenere che anche la residua quantità, da presumersi regolarmente utilizzata, risultasse inficiata dal difetto contestato.
L'importo che risulta ancora a credito della convenuta è pari, quindi, ad € 6.644,45 (19.892,92 valore totale della fornitura – 13.248,47 valore della merce viziata).
L'attrice ha documentato con le difese conclusive di avere nel frattempo pagato l'importo di €
1.798,28.
La convenuta assume che tale pagamento dovrebbe imputarsi a diversa fornitura non oggetto di causa in quanto il bonifico indica come causale “ordine n. 21 04150 del 2.8.21”, allegato dalla difesa all'udienza odierna.
Si osserva, tuttavia, che l'ordine prodotto dalla convenuta indica come totale la somma (diversa) di €
1.778,76, mentre la somma pagata dall'attrice corrisponde esattamente all'oggetto del “ddt n. 3592 del
27.8.21 vs. rif. Ordine del 2.8.21”, incluso nella fattura n. 1857/21 afferente la contestata fornitura (all.
6 convenuta), onde può computarsi a deconto della suddetta fattura.
Ne risulta che l'importo a credito della convenuta è pari ad € 4.846,17 (6.644,45 – 1.798,28), senza interessi in mancanza di richiesta sul punto.
Quanto al danno lamentato da parte attrice, asseritamente derivato dalla necessaria sostituzione delle etichette difettose pretese dai clienti dell'Azienda e dal ritardo con il quale sono stati venduti i prodotti finiti per mancanza di etichettatura pronta per l'applicazione, nulla di specifico l'attrice allega od offre di provare circa il pregiudizio subito, in ordine ad esempio ai reclami ricevuti dai propri clienti e/o alle spese sostenute per nuove etichette.
pagina 5 di 6 Di tal che nulla può essere riconosciuto a tale titolo.
Attesa la inidoneità solo parziale della fornitura andrà, conseguentemente, pronunciata la risoluzione parziale del contratto con ordine alla convenuta di provvedere al ritiro della merce difettosa.
Può ritenersi assorbita la domanda di manleva formulata dalla convenuta nei confronti della terza chiamata, svolta per la sola ipotesi di propria condanna nei confronti dell'attrice e comunque non riproposta nelle conclusioni definitivamente rassegnate dalla parte.
Attesa la reciproca soccombenza in punto risoluzione ed il rigetto della domanda risarcitoria, le spese possono essere integralmente compensate.
Le spese di Ctu, allo stesso modo, vanno poste a carico di entrambe le parti in pari quota.
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra diversa domanda ed eccezione respinta o assorbita:
- dichiara parzialmente risolto il contratto di fornitura di etichette per cui è causa, limitatamente alla minor somma di € 13.248,47, e ordina alla convenuta di provvedere al ritiro della merce difettosa
- condanna l'attrice al pagamento, in favore della convenuta, della somma di € 4.846,17
- compensa le spese di lite
- pone le spese di Ctu a carico di entrambe le parti in pari quota
Venezia, 4 dicembre 2025
Il Giudice dott. Paolo Filippone
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti non presenti ed allegazione al verbale.
Venezia, 4 dicembre 2025
Il Giudice dott. Paolo Filippone
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