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Sentenza 3 gennaio 2025
Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 03/01/2025, n. 10 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 10 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5709/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Carolina Gentili ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5709/2022 promossa da:
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ROSINI SILVIA e Parte_1 C.F._1 dell'avv. MAZZAGARDI FLAVIA ( ) VIALE XII GIUGNO 26 40124 C.F._2
BOLOGNA; elettivamente domiciliato in VIALE XII GIUGNO 26 40124 BOLOGNA presso il difensore avv. ROSINI SILVIA
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MISERENDINO Controparte_1 P.IVA_1
UBERTO, elettivamente domiciliato in VIA MUCCINI 28 19138 SARZANA presso il difensore avv. MISERENDINO
[...]
(C.F. ), contumace CP_2 C.F._3
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Parte attrice:
“preliminarmente si dichiara di a) non voler sanare i vizi da cui risultano eventualmente affetti gli atti di Parte Convenuta;
b) non accettare il contraddittorio su eventuali domande e/o eccezioni nuove e comunque mai sino ad oggi formulate da Parte Convenuta;
c) voler richiamare integralmente le argomentazioni tutte contenute in atto di Citazione e allegata documentazione nonché nelle memorie difensive ritualmente versate in atti, ed insiste per l'accoglimento integrale delle svolte domande;
conseguentemente, chiede che Codesto Ill.mo Giudice, disattesa e respinta ogni avversa domanda e/o eccezione e/o deduzione, trattenuta la causa in decisione, con la concessione dei termini di cui all'art. pagina 1 di 17 190 cpc, Voglia accogliere le seguenti Conclusioni NEL MERITO - attesa l'esclusiva, comprovata, responsabilità del Sig. nella causazione del sinistro de quo, dichiarare tenuto, e perciò CP_2 stesso, condannare quest'ultimo, anche in solido con la NI a risarcire CP_3
integralmente Parte Attorea dei danni tutti dalla stessa patiti ed oggetto del presente giudizio;
- conseguentemente, in virtù di quanto emerso e sulla base delle risultanze istruttorie, determinare le somme dovute a Parte Attore a titolo di risarcimento dei danni tutti subiti e subendi, quindi patrimoniali e non patrimoniali (e pertanto danno fisico – biologico – morale, esistenziale), oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali da quando dovuti al saldo;
Con vittoria di spese competenze ed onorari, da distrarsi in favore delle scriventi procuratrici che, all'uopo, si dichiarano antistatarie.
IN VIA ISTRUTTORIA Affinchè le stesse non vengano considerate come rinunciate, si insiste per
l'ammissione delle prove tutte dedotte nella memoria 183 V° comma n. 2 depositata nell'interesse del sig. .” Parte_1
Parte convenuta:
“Nell'interesse di richiamato quanto ampiamente argomentato, Controparte_4
dedotto e concluso in sede di comparsa di costituzione e risposta, nelle memorie ex art. 183 co. VI
c.p.c., nonché nei verbali di udienza – da intendersi quivi interamente riportati e trascritti – si chiede che l'Ecc.mo G.I. del Tribunale adito Voglia trattenere la causa in decisione, assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica e accogliendo le seguenti CONCLUSIONI “Piaccia all'Ill.mo Giudice designando dell'intestato
Tribunale, contrariis reiectis, IN VIA PRINCIPALE DI MERITO: Per tutti i motivi esposti in parte narrativa, rigettare in toto tutte le domande avversarie, in quanto infondate in fatto ed in diritto e comunque non provate;
IN VIA SUBORDINATA DI MERITO: Per tutti i motivi esposti in parte narrativa, per la sola denegata ipotesi, e nei limiti in cui vengano rigorosamente dimostrati dall'attore
i fatti costitutivi delle proprie pretese, ridurre il risarcimento entro i limiti rigorosissimi della prova dallo stesso fornita, sia in ordine al grado di responsabilità del Sig. nella causazione CP_2 dell'incidente, sia in ordine all'esistenza stessa dei singoli pregiudizi e spese reclamati ed al loro nesso causale con l'incidente de quo, sia, infine, in ordine all'effettivo e congruo ammontare dei singoli danni e delle spese rivendicate, detratto quanto già corrisposto all'attore ante causam da
[...]
e da quale acconto rispetto al maggior avere, in conseguenza del CP_5 CP_6
sinistro per cui è causa. IN OGNI CASO: - In via istruttoria, per tutti i motivi esposti in parte
pagina 2 di 17 narrativa, si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie dedotte nelle memorie ex art. 183, co.6 c.p.c. ma non ammesse e/o rigettate e, nello specifico, si chiede ammettersi: • l'interrogatorio formale del
Sig. sui capitoli n. 3 – 4 – 6 – 7 compiutamente formulati in sede di memoria ex art. Parte_1
183, co. 6 n.2 c.p.c.; • una C.T.U. cinematica atta a ricostruire la dinamica del sinistro avvenuto in data 30.09.2019 attesa la prospettazione divergente fornita dalle parti;
• l'ordine di esibizione ex art.
213 c.p.c. all'INPS e all'INAIL nei confronti dell'attore al fine di accertare rispettivamente l'effettivo periodo di occupazione e la sua decorrenza nonché eventuali denunce di infortunio a carico dell'attore
e di conoscere i relativi importi dallo stesso percepiti a titolo di indennità, stante l'inidoneità della documentazione prodotta dall'attore a fornire sufficienti chiarimenti in merito alle circostanze oggetto della presente richiesta istruttoria. - Con vittoria di spese e competenze professionali del presente giudizio ingiustamente provocato dall'attore, in favore della NI odierna convenuta, oltre accessori come per legge, rimborso generale 15 % compreso”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 10.5.2022, si rivolgeva all'intestato Tribunale Parte_1
per sentire condannare i convenuti in solido al risarcimento dei danni subiti a seguito del sinistro avvenuto in data 30.9.2019 in Bologna, Via Marano.
L'attore esponeva in fatto che il giorno 30.9.2019, mentre percorreva, in sella al proprio motociclo
Yamaha YP250R, targato DD89674, Via Marano (BO), con direzione di marcia Castenaso, giunto all'intersezione con Via Ca' dell'Orbo, veniva improvvisamente investito dall'autovettura Hyundai
Tucson, targata FP626KD, della quale risultava essere proprietario e conducente l'odierno convenuto,
. In particolare, quest'ultimo si accingeva ad effettuare una svolta a sinistra omettendo CP_2
di concedere la dovuta precedenza al proveniente dalla direzione opposta, il quale, pertanto, Pt_1 impattava contro l'autovettura senza riuscire ad evitare il sinistro. Sul luogo, interveniva la Polizia
Locale Unione Terre di Pianura, che elevava a carico del verbale per la violazione degli artt. CP_2
154 e 145 Codice della Strada. A causa delle lesioni riportate, l'attore veniva trasportato al Pronto
Soccorso dell'Ospedale Maggiore di Bologna, ove gli veniva riscontrato un politrauma.
L'attore dava atto di aver subito un ricovero in terapia intensiva e di essere stato sottoposto al primo intervento;
successivamente, veniva trasferito presso il reparto di Ortopedia e Traumatologia con la diagnosi di politrauma frattura femore sovraintercondiloidea esposta dx;
frattura bifocale femore sx;
frattura rotula dx;
frattura scapola e clavicola sx;
trauma toracico con fratture costali multiple e pagina 3 di 17 contusione polmonare, dove rimaneva ricoverato fino al 20.12.2019 con una prognosi iniziale di 60 giorni. Seguivano ulteriori controlli ed interventi: in data 27.11.2020, l'attore veniva sottoposto alla rimozione mezzi di sintesi, resezione femore distale e al posizionamento di spaziatore antibiotato, con ulteriore ricovero;
veniva poi dimesso in data 10.12.2020, con prognosi di 90 giorni, che veniva, tuttavia, prolungata in occasione delle numerose visite di controllo;
infine, in data 13.4.2021, l'attore veniva ricoverato presso l'Ospedale Maggiore di Bologna per essere sottoposto a protesizzazione di ginocchio da revisione, con prognosi di ulteriori 60 giorni.
All'introduzione del giudizio, le condizioni del non erano stabilizzate: l'attore presentava una Pt_1
importante limitazione funzionale alle gambe e un marcato dolore alla deambulazione in entrambe le ginocchia, oltre a dolori costali e alla spalla sinistra, nonché a lombalgia.
Dava, altresì, conto di essersi sottoposto a visita medico-legale da parte del Dott. il quale Pt_2
quantificava una inabilità temporanea assoluta di 180 giorni;
una ITP al 75% per 90 giorni e al 50% per
90 giorni;
ITP minima per restanti 90 giorni;
oltre ad una IP del 40-45%, e riteneva ipotizzabile anche un danno specifico lavorativo, in ragione del lavoro di dirigente di stabilimento, lavoro che esigeva frequenti spostamenti e visite ai clienti.
Dal punto di vista lavorativo, l'attore deduceva che nel 2014 era stato assunto a tempo determinato dall'azienda Metal Acciai e l'anno successivo il suo contratto era stato trasformato in uno a tempo indeterminato con mansioni di managing director. Tuttavia, successivamente, a causa della crisi economica, l'azienda cessava la sua attività e collocava il in mobilità, condizione nella quale Pt_1
si trovava al momento del sinistro. Nel 2019, dopo aver svolto qualche occupazione temporanea, pochi giorni prima del sinistro (precisamente, il 23.9.2019), il riceveva dalla ditta Sew What s.r.l. Pt_1
proposta di assunzione a tempo indeterminato presso la sede di Ozzano dell'Emilia con decorrenza dal
4.11.2019 e retribuzione mensile di circa € 2.500,00; la proposta, tuttavia, non veniva sottoscritta dal a cagione del sinistro. Pt_1
Oltre all'attività predetta, l'attore evidenziava di essere stato uno sportivo e di aver praticato football americano a livello professionale nel periodo 1982-2009, oltre ad aver ricoperto incarichi di allenatore in diverse società italiane fino alla data del sinistro. In data 10.9.2019, aveva ricevuto l'incarico di allenatore della difesa della squadra Vipers — ASD American Football team di Modena per l'intera stagione, a fronte di € 1.250 al mese, a cui non aveva potuto dare seguito sempre in ragione del sinistro.
In diritto, l'attore assumeva la necessità di personalizzazione del danno subito, essendo presente un pregiudizio specifico alla sua vita di sportivo-professionale; rilevava, altresì, che, ai fini del danno pagina 4 di 17 patrimoniale, doveva essere riconosciuta la somma di € 4.236,36 per le spese mediche effettuate, oltre a quelle da sostenere in futuro, nonché la somma di € 16.500,00 per l'acquisto di una nuova autovettura con cambio automatico, non potendo più utilizzare il cambio manuale.
In punto di acconti ricevuti, l'attore aveva riscosso € 67.000,00 in data 5.5.2020 dalla
[...]
e, dopo una lunga trattativa, ulteriori € 181.500,00, di cui € 18.179,57 riconosciuti a CP_1
titolo di onorari stragiudiziali (per un totale di € 248.500,00).
Per tutte le ragioni suesposte, l'attore chiedeva, nel merito, accertarsi la responsabilità esclusiva del e la sua condanna, in solido con al pagamento della somma ritenuta di CP_2 Controparte_1
giustizia; in via istruttoria, CTU medico-legale, interpello e testi.
2. Si costituiva in giudizio adducendo preliminarmente l'improcedibilità Controparte_4
della domanda per omesso perfezionamento della comunicazione di invito alla negoziazione assistita obbligatoria nei confronti di , stante la restituzione al mittente della raccomandata, CP_2
spedita in data 15.3.2022.
Sempre in via pregiudiziale, la convenuta sosteneva la nullità della domanda per indeterminatezza del petitum, posto che l'atto di citazione risultava privo degli elementi di fatto e di diritto a sostegno della domanda.
In relazione all'an debeatur, evidenziava l'impossibilità di ricostruire la dinamica Controparte_1 del sinistro, in assenza di testimoni oculari. Il infatti, nella ricostruzione offerta alle Forze CP_2 dell'Ordine intervenute, affermava che il veicolo che lo precedeva avrebbe frenato, attivando l'indicatore di direzione verso sinistra per poi proseguire dritto in direzione Granarolo;
a quel punto, il conducente della Hyundai eseguiva la manovra di svolta a sinistra, accorgendosi che sopraggiungeva dalla direzione opposta un motoveicolo, a velocità elevata. A sostegno, la convenuta rilevava come il motociclista non avesse rallentato in prossimità dell'incrocio, nemmeno a fronte della già intrapresa manovra di svolta del nonché come il presumibile punto di impatto fosse nella parte frontale CP_2 destra della vettura e non nella fiancata, indice del fatto che l'auto del era in procinto di CP_2 impegnare l'incrocio.
A corroborare l'impossibilità della ricostruzione della dinamica del sinistro, la Controparte_1 rilevava l'assenza di testimoni oculari, precisando che gli agenti della Polizia Locale, nel verbalizzare, si erano limitati a riportare le dichiarazioni dei due soggetti coinvolti.
Peraltro, l'attore non aveva, in ogni caso, fornito alcuna prova della regolarità della propria condotta di guida. Infatti, quandanche la condotta di guida del D'MA fosse stata non conforme al Codice della pagina 5 di 17 Strada, il non sarebbe stato liberato dall'onere di dimostrare che la propria era esente da Pt_1
censure.
In ogni caso, al solo fine di evitare il procedimento civile, la NI aveva già versato €
248.500,00 all'attore (comprensivi di € 67.000,00 a titolo di provvisionale ed altri € 181.500,00, di cui
1.864,00 a titolo di spese mediche ed € 18.179,57 a titolo di onorari stragiudiziali), oltre ad € 1.200,00 versati da a titolo di danno materiale. Tale somma appariva pienamente satisfattiva del CP_6
danno subito dal Pt_1
Sul piano del quantum debeatur, la convenuta contestava la quantificazione del danno biologico fornita da parte attrice, in ragione, da un lato, della provenienza unilaterale della relazione medico legale prodotta dall'attore, dall'altro lato, della assenza di un accertamento clinico obiettivo sulle condizioni del e sulla riconducibilità dei postumi al sinistro. Pt_1
La convenuta contestava, altresì, il riconoscimento del danno specifico lavorativo, essendo l'attore già in mobilità al momento del sinistro, nonché del danno morale a cagione della mancata allegazione di una sofferenza interiore patita e della personalizzazione del danno, non sufficientemente provata.
Difatti, l'occasione lavorativa rifiutata in ragione del sinistro recava la data del 23.9.2019, mentre il sinistro risaliva al 30.9.2019, sicché non poteva essere provata la riconducibilità al sinistro della decisione di non accettare.
La convenuta contestava la debenza delle spese per la perizia medica di parte, per i compensi legali stragiudiziali, già liquidati, per le spese mediche sostenute ante causam e per l'acquisto di autovettura con cambio manuale, avendo già versato € 1.200,00 per il danno materiale. CP_6
Concludeva, pertanto, chiedendo: in via preliminare di rito, l'improcedibilità della domanda per mancanza di prova dell'espletamento della condizione di procedibilità; in via pregiudiziale di rito, la nullità della domanda per indeterminatezza del petitum; in via principale, il rigetto delle domande attoree;
in via subordinata, la riduzione del risarcimento nei limiti di quanto dimostrato dall'attore.
3. Alla prima udienza del 6.10.2022, dichiarata la contumacia di , il Giudice assegnava CP_2
i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c., vigente.
Alla successiva udienza, il 9.2.2023, il Giudice ammetteva, nei limiti meglio specificati a verbale, le prove richieste e disponeva procedersi a consulenza medico legale. All'udienza del 28.3.2023, venivano escussi i testi e;
veniva assunto Testimone_1 Testimone_2
l'interrogatorio formale di Il primo, imprenditore, confermava di aver formulato il Parte_1
pagina 6 di 17 23.9.2019 proposta di assunzione del la quale, tuttavia, necessitava di una integrazione per Pt_1
indennità di trasferta affinché venisse sottoscritta dal medesimo. Il secondo, direttore commerciale e allenatore di football americano, dichiarava di aver assunto l'attore nel suo staff di allenatori, confermando che il medesimo aveva vissuto professionalmente e amatorialmente nel mondo del football, con il ruolo di giocatore professionista fino al 2009 e di allenatore successivamente;
precisava, altresì, che il era assistente della nazionale junior dal 2010 – 2011 circa. Pt_1
All'esito, veniva assunto l'interrogatorio formale dell'attore, resosi disponibile a renderlo. Questi dichiarava di non essersi avveduto della presenza del veicolo del poiché davanti alla sua CP_2
vettura vi era una auto bianca con freccia inserita che aspettava di svoltare a sinistra;
solo al momento in cui l'attore affiancava la predetta auto bianca, veniva improvvisamente travolto dalla vettura del che svoltava a sinistra, nonostante avesse rallentato per evitarla;
confermava di essere stato CP_2
disoccupato il giorno in cui si era verificato il sinistro.
Nella medesima udienza veniva, altresì, conferito incarico di procedere a consulenza medico-legale al
CTU Dott.ssa Persona_1
L'udienza veniva, pertanto, rinviata per l'esame della consulenza tecnica al 17.10.2023; in tale frangente, ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 3.10.2024, disponendo che la medesima si svolgesse con le modalità del novellato art. 127 ter c.p.c. Preso atto delle conclusioni depositate, con ordinanza del 15.10.2024, il
Giudice tratteneva la causa in decisione e concedeva i termini ex art. 189 c.p.c.
***
4. La domanda attorea merita accoglimento per i motivi e nei limiti infra precisati.
4.1. Sulla procedibilità della domanda, si osserva che risulta rispettato il disposto dell'art. 3 d.lgs. n.
132/2014, atteso che parte attrice ha documentato di aver inoltrato anche al convenuto CP_2
l'invito alla negoziazione assistita mediante raccomandata che è ritornata per compiuta giacenza, come da avviso di ricevimento in data 15.3.2022 (doc. allegato alla nota di deposito del 5.10.2022).
4.2. Nel merito, deve essere osservato come, nonostante la dimostrazione della dinamica del sinistro debba essere fornita dall'attore ex art. 2697 c.c., una lettura costituzionalmente orientata ex art. 24
Cost. imponga di consentire l'assolvimento del relativo onere attraverso presunzioni, allorché non esista in rerum natura la prova diretta.
pagina 7 di 17 Nel caso di specie, in assenza di testi o strumenti di rappresentazione visiva che attestino le modalità di verificazione del sinistro, è possibile ricorrere ad elementi indiziari gravi, precisi e concordanti, ai sensi dell'art. 2729 c.c., che suffragano la prospettazione dell'attore (cfr. Cass., 6 febbraio 2019, n. 3513:
“nella prova per presunzioni, ai sensi degli artt. 2727 e 2729 c.c., non occorre che tra il fatto noto e quello ignoto sussista un legame di assoluta ed esclusiva necessità causale, ma è sufficiente che dal fatto noto sia desumibile univocamente quello ignoto, alla stregua di un giudizio di probabilità basato sull'"id quod plerumque accidit", sicché il giudice può trarre il suo libero convincimento dall'apprezzamento discrezionale degli elementi indiziari prescelti, purché dotati dei requisiti legali della gravità, precisione e concordanza”).
Pertanto, la ricostruzione della dinamica del sinistro può essere operata sulla scorta delle seguenti considerazioni.
Dalla documentazione in atti risulta che la responsabilità per la causazione del sinistro de quo è ascrivibile alla condotta imprudente di . In particolare, sia dalle dichiarazioni rese dai CP_2 soggetti coinvolti all'Autorità, sia dai rilievi effettuati dalla medesima, emerge chiaramente come il conducente della Hyundai Tucson abbia impegnato l'incrocio per svoltare a sinistra, omettendo di dare la precedenza al motoveicolo condotto dall'odierno attore. La presenza di una autovettura innanzi a quella del che gli impediva la visuale del motociclo in arrivo dalla direzione opposta non è CP_2
idonea ad alleggerirne la responsabilità. Infatti, sia nel caso in cui l'auto che precedeva il CP_2
fosse stata ferma in attesa di svoltare (così come dichiarato dall'attore nell'interrogatorio formale), sia nel caso in cui questa avesse l'indicatore di direzione inserito, ma, disattendendolo, avesse proseguito diritto la sua marcia (come dichiarato dal , il conducente della Hyundai avrebbe dovuto CP_2
arrestare la propria marcia in attesa di una corretta visibilità, prestando semmai maggior attenzione e prudenza nella svolta proprio perché l'auto che lo precedeva impediva di avere una corretta visuale.
Peraltro, nella dichiarazione spontanea resa dal convenuto all'Autorità intervenuta, lo stesso ammette di non essersi accorto del sopraggiungere del motociclo proveniente dal senso opposto.
Ciò trova conferma nel probabile punto di impatto (frontale sul lato destro) che, contrariamente a quanto sostenuto dalla convenuta conduce a ritenere che la manovra del fosse appena CP_1 CP_2
iniziata, sintomo del fatto che lo stesso ha totalmente omesso di dare la precedenza al motoveicolo sopraggiunto;
per tale motivo, il motociclista non ha potuto neppure intraprendere una manovra di emergenza o comunque una idonea frenata.
pagina 8 di 17 Ma v'è di più. Dalle rilevazioni effettuate dall'Autorità intervenuta, compendiate nella relazione di incidente (doc. 2 allegato all'atto di citazione), emerge l'importanza nella ricostruzione della dinamica del sinistro della posizione di stasi dei veicoli, che vede l'autovettura nel punto probabile dell'impatto, mentre il motociclo arretrato di un metro per il sobbalzo dovuto all'investimento (cfr. pag. 6 doc. 2 allegato all'atto di citazione). In primo luogo, è possibile rilevare come il motociclo, essendo arretrato di solo un metro, non poteva percorrere la via a velocità elevata, come invece dichiarato dal CP_2
Ad avallo, infatti, nessuna infrazione causale rispetto all'incidente è stata riscontrata dalla Polizia
Locale intervenuta a carico del mentre, diversamente, le contestazioni di cui agli artt. 145 e Pt_1
154 cod. della strada sono state formulate nei confronti del solo (cfr. pag. 4 doc. 2 cit.), in CP_2 relazione all'omessa precedenza nel cambiamento di corsia/direzione. In secondo luogo, dalle fotografie prodotte, il punto di stasi dell'autovettura appare anticipato rispetto al corretto punto di svolta, poiché la vettura aveva impegnato l'intersezione tagliando talmente tanto il raggio della svolta che, anche qualora il fosse riuscito a terminare la propria manovra senza investire il CP_2
motociclo attoreo, avrebbe impegnato la via Ca dell'Orbo completamente contromano, invadendo cioè la corsia di marcia di pertinenza dei veicoli provenienti dalla direzione opposta. E ciò rileva tanto che,
a contrariis, se la vettura del si fosse arrestata per svoltare a sinistra in corrispondenza della CP_2
intersezione in posizione perpendicolare e senza anticiparne la svolta, l'incidente – con ogni ragionevole previsione – non si sarebbe verificato.
Ulteriori elementi a sostegno della dinamica testé descritta sono rinvenibili nel contegno omissivo tenuto dal che, regolarmente citato per l'interrogatorio formale, non si è presentato CP_2
omettendo, pertanto, di fornire una ricostruzione alternativa a quella emergente dagli atti.
In merito, la giurisprudenza è conforme nel ritenere che “la mancata presentazione della parte a rendere interrogatorio formale costituisce fatto processuale, tale da indurre a ritenere ammessi i fatti che formano oggetto di interrogatorio, purché concorrano anche altri elementi (Cass. n. 17249 del
2003). La disposizione dell'art. 232 c.p.c. non ricollega, infatti, automaticamente alla mancata risposta all'interrogatorio, per quanto ingiustificata, l'effetto della confessione, ma dà solo la facoltà al giudice di ritenere come ammessi i fatti dedotti con tale mezzo istruttorio, imponendogli, però, nel contempo, di valutare ogni altro elemento di prova (Cass. n. 3258 del 2007; Cass. n. 5240 del 2006).” (ordinanza
Cass. Civ. n. 9436/2018). Da ciò consegue che la mancata presentazione per rispondere all'interrogatorio svolge piena efficacia di cui all'art. 232 c.p.c. nei confronti del convenuto contumace,
pagina 9 di 17 mentre nei confronti della sua compagnia assicuratrice assume rilevanza liberamente valutabile dal
Giudice ai sensi dell'art. 2733 co. 3 c.c.
La ricostruzione della dinamica del sinistro nei termini di cui sopra, pertanto, consente di ritenere superata la presunzione di uguale corresponsabilità dell'art. 2054 co. 2 c.c. invocata da parte convenuta, dovendo essere ascritta la responsabilità del sinistro nella misura del 100% a CP_2
[...]
Infatti, la Suprema Corte (Cassazione civile sez. III, 13.5.2021, n.12884) ha stabilito che: “In materia di responsabilità derivante dalla circolazione di veicoli la presunzione di eguale concorso di colpa stabilita dall'art. 2054, comma 2, c.c., ha funzione sussidiaria, operando soltanto nel caso in cui le risultanze probatorie non consentano di accertare in modo concreto in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l'evento dannoso e di attribuire le effettive responsabilità del sinistro;
ne consegue che l'accertamento della colpa esclusiva di uno dei conducenti libera l'altro dalla presunzione della concorrente responsabilità di cui all'art. 2054, comma 2, c.c., nonché dall'onere di dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno (art. 2054, comma 1, c.c.) e che la prova liberatoria per il superamento di detta presunzione di colpa non deve necessariamente essere fornita in modo diretto — e cioè dimostrando di non aver arrecato apporto causale alla produzione del sinistro
— ma può anche indirettamente risultare tramite l'accertamento del collegamento eziologico esclusivo dell'evento dannoso con il comportamento del conducente antagonista.”.
Nel caso all'attenzione della Suprema Corte, così come nel presente giudizio, si è ritenuto di poter considerare superata la presunzione di cui all'art. 2054 co. 2 c.c., come pure di ritenere escluso ogni apporto causale del conducente sulla base della congiunta considerazione delle specifiche Pt_1
circostanze di verificazione del sinistro, tra le quali: la rappresentazione fotografica dei luoghi,
l'irrogazione al conducente dell'autovettura di contravvenzione per inosservanza dell'obbligo di dare precedenza, nonché la mancata presentazione a rendere l'interrogatorio formale deferitogli da parte del medesimo.
In conclusione, sulla scorta delle suesposte considerazioni, la causalità materiale del sinistro in oggetto risulta essere pienamente provata.
4.3. Dipanati i dubbi in punto di an debeatur, appare opportuno soffermarsi sulla causalità giuridica, consistente nel rapporto dell'interesse leso dal fatto illecito rispetto alle conseguenze pregiudizievoli pagina 10 di 17 che ne sono derivate;
in relazione all'assolto onere della prova del danno patrimoniale e non patrimoniale, si rileva quanto segue.
4.3.1. Quanto al danno patrimoniale, le spese mediche accertate ammontano ad € 2.990,36, così come indicato nella consulenza tecnica d'ufficio resa dalla Dott.ssa Per_1
La medesima dà atto di come il quadro medico non sia stabilizzato;
infatti afferma la Dott.ssa Per_1 che: “il tempo intercorso dalla data del sinistro potrebbe indirizzare a ritenere stabilizzato il quadro;
tuttavia, i controlli specialistici in atti, alla luce del tipo di lesività e del percorso terapeutico espletato, nonché degli esiti raggiunti, hanno previsto la possibilità di successivi ulteriori interventi che tuttavia, sotto il profilo medico legale, non è prevedibile ritenere se saranno migliorativi o peggiorativi.” (pag.
62 della CTU).
Pertanto, non sussiste alcuna prognosi certa di ulteriori interventi che potrebbero comportare una riduzione della portata lesiva del sinistro e di contestuali eventuali esborsi economici ulteriori. Sicché, allo stato non è possibile condannare parte convenuta al rimborso delle incerte spese mediche future, tenuto conto del fatto che in corso di causa e pure negli atti difensivi finali (depositati ben quattro anni dopo il sinistro) l'attore non ha allegato qualsivoglia ulteriore accertamento medico o esame diagnostico da cui potersi evincere la necessità di sostenere spese di tal fatta;
trattasi di circostanze e documentazione la cui allegazione e produzione, in quanto formatesi successivamente alla scadenza dei termini processuali, non sarebbe stata preclusa neppure negli scritti difensivi di cui all'art. 190 c.p.c.
(nei quali non vi è alcuna traccia).
In relazione all'asserito acquisto della autovettura con cambio automatico, l'attore chiede di essere rimborsato della somma di € 16.500,00 sostenuta a tal fine. L'attore ha fornito la prova della necessità di un simile ausilio, con ciò assolvendo l'onere probatorio sulla scorta della dichiarazione resa dal Dott.
(sub doc. 16 allegato alla nota di deposito del 30.9.2022), che propone facilitazioni nell'uso Per_2
del veicolo;
per quanto una simile conclusione non possa trarsi esplicitamente dalla consulenza tecnica, non è tuttavia neppure da escludere. Infatti, deve presumersi con ragionevole grado di certezza che l'attore, vista la grave invalidità permanente che interessa gli arti inferiori, debba servirsi di un mezzo dotato di cambio automatico. Inoltre, il prezzo corrisposto per il veicolo è documentato dal bonifico bancario e dal libretto dell'autovettura (sub doc.ti n. 54-55 allegati all'atto di citazione) e corrisponde al costo medio di mercato di una vettura usata dotata di un simile presidio.
4.3.2. Prima di analizzare le richieste risarcitorie di danno non patrimoniale, appare opportuno in questa sede trattare la questione relativa al danno da perdita della capacità lavorativa specifica, qualificandosi pagina 11 di 17 il medesimo come un danno di natura patrimoniale. Difatti, la giurisprudenza, anche locale, consolidata ha affermato che il danno per la perdita della capacità lavorativa specifica costituisce pregiudizio di natura patrimoniale, che non consegue automaticamente all'accertamento della lesione all'integrità psico-fisica del soggetto per effetto dell'evento determinato dall'altrui condotta illecita (“La perdita della capacità lavorativa generica comporta un danno non patrimoniale consistente nelle difficoltà ad esercitare un'occupazione astrattamente intesa;
al contrario, la perdita della capacità lavorativa specifica è un danno di natura patrimoniale consistente nella difficoltà di continuare a svolgere il proprio lavoro, impossibilità da cui scaturisce il danno futuro da lucro cessante.”, Tribunale di Bologna, sent. n. 2148 dell'11.7.2024).
Ciò premesso, nel caso di specie, la CTU ha concluso riconoscendo una invalidità permanente nella misura del 50% secondo le voci tabellari del baremes vigente in ambito r.c.a. previste dal D.M.
25.6.2004 per le macrolesioni, oltre alle linee guida per la valutazione medic-legale del danno alla persona in ambito civilistico S.I.M.L.A. su cui si dirà nel paragrafo successivo. Quanto alla incidenza sulla capacità di produrre reddito, la Consulente ha affermato che: “Nel caso in esame, alla luce della tipologia degli esiti riportati, andrà poi considerato e valorizzato il negativo riflesso che il quadro menomativo ha provocato sui riflessi di natura dinamico-relazionale connessi alle attività ludico- sportive ed alle peculiari occupazioni: in sede di consulenza è stata riferita attività del football di cui il
Sig. era non solo atleta, ma allenatore federale, facendo parte dello staff della nazionale Pt_1
italiana junior, oltre che essere head coach di club di massima serie. Tale attività rappresentava pertanto non solo una passione per il Sig. ma altresì una attività lavorativa extra che allo Pt_1
stato attuale non può essere espletata stante il severo quadro menomativo, risultando pertanto totalmente compromesse.
Da considerare altresì nel caso di specie una quota da ritenere di grado severo della cosiddetta sofferenza soggettiva nella fase della malattia e di grado moderato-marcato dopo la stabilizzazione dei postumi, tenuto conto dell'evoluzione clinica, della natura ed entità delle lesioni, dolore, turbamento, stato d'animo e privazioni subite. Nel caso di specie va poi analizzato l'attendibile negativo riflesso del quadro menomativo sulla capacità lavorativa specifica del Sig. ritenendo metodologicamente Pt_1
corretto nella valutazione di tale aspetto considerare la tipologia di menomazioni, la tipologia di attività lavorativa espletata dal danneggiato e l'incidenza del quadro menomativo sulle stesse.
[…] In riferimento infatti all'attività lavorativa di Responsabile e Direttore di diverse aree aziendali, espletata negli ultimi anni in maniera continuativa e per la quale aveva prospettive di carriera future,
pagina 12 di 17 oltre che l'imminente nuovo impiego, si afferma come la stessa risulti parzialmente pregiudicata, perlomeno nella parte che prevede il rapporto con i Clienti, le visite e gli appuntamenti presso gli stessi, con continui spostamenti sul territorio, stante la marcata compromissione della performance e funzione statico-dinamica a seguito del quadro menomativo riportato che interferiscono con l'agilità e la velocità di spostamenti, la guida di autovetture, gli spostamenti troppo lunghi e gravosi. Si ritiene di affermare quindi come, nel caso in esame, sia da ritenere sussistente una negativa incidenza dei postumi permanenti sulla capacità lavorativa specifica del periziando valutata in misura pari ad 1/2 della totale. La inabilità temporanea è valutabile in misura pari a 180 giorni di totale, 180 giorni di
Parziale al 75 %, 365 giorni di Parziale al 60 %. Non si escludono periodi di inabilità temporanea futura alla luce di eventuali ulteriori trattamenti anche di natura chirurgica.”.
In ragione di quanto precede, occorre, pertanto, distinguere le due occupazioni svolte dall'attore – direttore di stabilimento, in mobilità, da un lato, e allenatore della squadra di football, dall'altro –.
A tal proposito, la Cassazione ha affermato che: “In tema di danni alla persona, in applicazione del principio dell'integralità del risarcimento sancito dall'art. 1223 c.c., il danno da perdita della capacità lavorativa specifica deve essere liquidato - ferma restando l'esigenza di tener conto anche della persistente, benché ridotta, capacità di reperire e mantenere altra occupazione retribuita - in base al reddito che il danneggiato avrebbe potuto conseguire proseguendo nell'attività lavorativa perduta a causa dell'illecito o dell'inadempimento, sia nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in atto al tempo dell'evento dannoso, sia in quella di stato di disoccupazione, purché questa sia involontaria e incolpevole, nonché temporanea e contingente, e sussista ragionevole certezza o positiva dimostrazione che lo stesso danneggiato, se rimasto sano, avrebbe intrapreso un nuovo rapporto di lavoro avente ad oggetto la medesima attività o altra confacente al proprio profilo professionale.”
(Cassazione civile sez. III, 16/02/2024, n.4289).
Quanto alla prima occupazione, è opportuno rilevare come dagli atti e dalla testimonianza di sia Tes_1
emerso come il abbia ricevuto in data 23.9.2019 proposta di assunzione a tempo Pt_1
indeterminato, in attesa di perfezionamento in ragione del calcolo di una indennità di trasferta già concordata verbalmente tra le parti.
Poiché la Consulente medico legale ha riconosciuto una incapacità lavorativa specifica dimezzata rispetto alla capacità lavorativa totale e quindi pari al 25%, va riconosciuta la retribuzione persa per un periodo corrispondente dal sinistro fino all'età pensionabile, moltiplicata per il coefficiente stabilito dal decreto 22 novembre 2016 - Approvazione delle tabelle dei nuovi coefficienti di capitalizzazione delle
pagina 13 di 17 rendite di inabilita' e di quelle a favore dei superstiti, nonche' istruzioni per l'uso delle medesime.
(16A08560) (GU Serie Generale n.295 del 19-12-2016 - Suppl. Ordinario n. 56.
Considerato lo stipendio mensile netto di € 2.500,00 per tredici mensilità, si ottiene l'importo annuo di
€ 32.500,00 da moltiplicarsi per il coefficiente di cui alla menzionata tabella pari a 22,1371; l'importo così ottenuto verrà moltiplicato per la percentuale di perdita della capacità lavorativa specifica, indicato nella CTU in misura pari a ½ della invalidità permanente totale, ed ammonta ad € 179.863,93.
Quanto alla seconda occupazione, il ha prodotto contratto per assumere l'incarico di Pt_1
allenatore di difesa presso la ASD American Football, team di Modena, dall'1.10.2019 sino al
31.5.2020, con possibile proroga al 10.7.2020 per un compenso mensile lordo di € 1.250,00, corrispondenti a circa € 1.000,00 netti secondo una valutazione anche di tipo equitativo, stante il mancato deposito di documentazione fiscale da cui trarre il compenso netto;
moltiplicando detto importo per i mesi di durata del contratto comprensivo della possibile proroga (ossia, 9 mesi e 10 giorni) si ottiene l'importo di € 9.333,00 euro. Risulta verosimile che il non avrebbe potuto Pt_1
svolgere in maniera continuativa tale incarico dopo il sinistro, considerato che è stata prodotta unicamente la lettera di assunzione per un singolo anno e che nulla si evince a tal proposito dalle dichiarazione dei redditi prodotte riferite agli anni 2016-2017-2018.
4.4. Rispetto al pregiudizio non patrimoniale subito dal il danno nella sua componente Pt_1
biologica è stato valutato nella perizia elaborata dalla Dott.ssa la quale ha stimato il danno Per_1
biologico permanente nella misura del 50% (cfr. “I postumi rilevati in sede di visita medico legale si ritiene incidano negativamente sulla integrità psico-fisica del soggetto, determinano il riconoscimento di un danno permanente biologico (considerato nel suo aspetto statico e dinamico) del 50
(cinquanta) %, secondo i più autorevoli barèmes di riferimento” (cfr. pag. 64 della CTU), una invalidità temporanea totale di 180 giorni, parziale al 75% di 180 giorni, parziale al 60% di 365 giorni.
In particolare, la CTU dopo aver ripercorso il lungo iter clinico e terapeutico, afferma che il a Pt_1
seguito del sinistro in esame, ha riportato il suddetto quadro lesivo in nesso di causa col sinistro stesso, essendo soddisfatta la relativa criteriologia medico legale. Detto quadro risulta, infatti, compatibile con la dinamica del sinistro stesso alla luce delle modalità traumatiche, dell'efficienza e validità lesiva nella produzione delle lesioni, che ha visto il verificarsi di collisione tra la moto del e autovettura Pt_1
che lo proiettava al suolo. Risultano poi soddisfatti, secondo criteriologia medico-legale, i criteri cronologico, topografico, della continuità fenomenica, dell'esclusione di altre cause, non essendo stati pagina 14 di 17 accertati eventuali stati patologici, preesistenti o sopravvenuti, tali da influenzare il decorso e l'evoluzione delle lesioni medesime.
Non si ravvisano i presupposti per il riconoscimento della personalizzazione del danno, già stimato in misura rilevante nella sua componente dinamico-relazionale standard, proprio tenendo conto della notevole compromissione della qualità della vita, mentre gli aspetti evidenziati da parte attrice si pongono quale conseguenza fisiologica del danno lamentato, non consentendo di individuare ulteriori elementi eccezionali diversi da quelli già valutati.
La giurisprudenza di legittimità (inter alia Cass. Civ. 28988/2019) insegna che la perduta possibilità di continuare a svolgere una qualsiasi attività, in conseguenza d'una lesione della salute, o costituisce una conseguenza "normale" del danno (cioè indefettibile per tutti i soggetti che abbiano patito una menomazione identica), ed allora sarà compensata con la liquidazione del danno biologico, ovvero è una conseguenza peculiare, ed allora dovrà essere risarcita, adeguatamente aumentando la stima del danno biologico (c.d. "personalizzazione": così già Sez. 3, Sentenza n. 17219 del 29.7.2014). Le conseguenze della menomazione, sul piano della loro incidenza sulla vita quotidiana e sugli aspetti
"dinamico-relazionali", che sono generali ed inevitabili per tutti coloro che abbiano patito il medesimo tipo di lesione, non giustificano alcun aumento del risarcimento di base previsto per il danno non patrimoniale. Al contrario, le conseguenze della menomazione che non sono generali ed inevitabili per tutti coloro che abbiano patito quel tipo di lesione, ma sono state patite solo dal singolo danneggiato nel caso specifico, a causa delle peculiarità del caso concreto, giustificano un aumento del risarcimento di base del danno biologico. Ma ciò, non perché abbiano inciso, sic et simpliciter, su "aspetti dinamico relazionali": non rileva, infatti, quale aspetto della vita della vittima sia stato compromesso, ai fini della personalizzazione del risarcimento;
rileva, invece, che quella conseguenza sia straordinaria e non ordinaria, perché solo in tal caso essa non sarà ricompresa nel pregiudizio espresso dal grado percentuale di invalidità permanente, consentendo al giudice di procedere alla relativa personalizzazione in sede di liquidazione (così già, ex multis, Sez. 3, Sentenza n. 21939 del 21/09/2017;
Sez. 3, Sentenza n. 23778 del 07/11/2014).
Di conseguenza, spettano a parte attrice a titolo di danno biologico permanente e temporaneo, incluse le spese mediche sostenute come liquidate dal CTU, € 334.566,36.
Il complessivo danno patito da parte attrice è liquidato in € 540.263,29, comprensivo del danno non patrimoniale come sopra indicato, oltre al danno patrimoniale, pari a € 16.500,00 per l'acquisto di autovettura dotata di cambio automatico, € 179.863,93 a titolo di perdita della capacità lavorativa pagina 15 di 17 specifica, oltre € 9.333,00 quale mancato guadagno da attività di allenatore di football;
da tale importo occorre detrarre quanto già liquidato dalla NI assicurativa convenuta (€ 248.500,00, di cui €
€67.000,00 a titolo di provvisionale, somma versata in data 05.05.2020, ed € 181.500,00 corrisposti in data 3.3.2022, di cui € 1.864,00 per spese mediche ed € 18.179,57 a titolo di onorari stragiudiziali).
Occorre pertanto devalutare alla data dell'illecito entrambi gli acconti ricevuti da parte attrice nelle date sopraindicate, e quindi € 67.134,27 (primo acconto, in data 5.5.2020) e € 169.309,70 (secondo acconto in data 3.3.2022), oltreché devalutare l'importo complessivo dovuto a tale data, pari a € 460.975,50.
Quindi, sottraendo dall'ultimo importo gli acconti ricevuti, si ottiene la somma di € 224.531,53, calcolata alla data dell'illecito, che, rivalutata all'attualità e con l'aggiunta degli interessi legali sulla somma annualmente rivalutata, ammonta ad € 286.005,67; su detto importo vanno calcolati gli interessi ex art. 1284 c.c. dalla pubblicazione della presente decisione fino al saldo effettivo.
La NI Assicuratrice e il conducente-proprietario vanno pertanto condannati in CP_2
solido tra loro al pagamento della somma sopra indicata.
5. Le spese di lite vanno poste a carico della convenuta soccombente e sono liquidate sulla scorta dell'ammontare del residuo risarcimento dovuto;
i compensi spettano per tutte le fasi del giudizio, sono calcolati secondo i parametri medi del D.M. 147/2022 ed ammontano ad € 22.457,00, oltreché per la fase di negoziazione assistita, liquidata in € 3.082,00 secondo i valori minimi, in assenza di documentazione sull'effettiva attività svolta;
sono altresì dovute le anticipazioni sostenute pari ad €
759,00 per contributo unificato ed € 27,00 per marca da bollo, oltreché € 24,08 per notifica, e quindi complessivi € 810,08.
Infine, vanno posti definitivamente a carico dei convenuti in solido tra loro i compensi liquidati a favore della CTU con decreto in data 2.1.2025.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: dichiara che la responsabilità del sinistro per cui è causa va attribuita a nella misura del CP_2
100% e, per l'effetto, lo condanna, in solido con al risarcimento del danno subito da parte attrice, Controparte_4
liquidato in € 286.005,67 oltre gli interessi ex art. 1284 c.c. dalla pubblicazione della presente decisione fino al saldo effettivo.
pagina 16 di 17 Condanna altresì le parti convenute in solido tra loro a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si liquidano in € 810,08 per anticipazioni, ed € 25.539,00 per compenso, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali;
pone definitivamente a carico delle parti convenute le spese di CTU, liquidate come da decreto in data
2.1.2025.
Bologna, 3 gennaio 2025
Il Giudice
dott. Carolina Gentili
pagina 17 di 17
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Carolina Gentili ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5709/2022 promossa da:
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ROSINI SILVIA e Parte_1 C.F._1 dell'avv. MAZZAGARDI FLAVIA ( ) VIALE XII GIUGNO 26 40124 C.F._2
BOLOGNA; elettivamente domiciliato in VIALE XII GIUGNO 26 40124 BOLOGNA presso il difensore avv. ROSINI SILVIA
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MISERENDINO Controparte_1 P.IVA_1
UBERTO, elettivamente domiciliato in VIA MUCCINI 28 19138 SARZANA presso il difensore avv. MISERENDINO
[...]
(C.F. ), contumace CP_2 C.F._3
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Parte attrice:
“preliminarmente si dichiara di a) non voler sanare i vizi da cui risultano eventualmente affetti gli atti di Parte Convenuta;
b) non accettare il contraddittorio su eventuali domande e/o eccezioni nuove e comunque mai sino ad oggi formulate da Parte Convenuta;
c) voler richiamare integralmente le argomentazioni tutte contenute in atto di Citazione e allegata documentazione nonché nelle memorie difensive ritualmente versate in atti, ed insiste per l'accoglimento integrale delle svolte domande;
conseguentemente, chiede che Codesto Ill.mo Giudice, disattesa e respinta ogni avversa domanda e/o eccezione e/o deduzione, trattenuta la causa in decisione, con la concessione dei termini di cui all'art. pagina 1 di 17 190 cpc, Voglia accogliere le seguenti Conclusioni NEL MERITO - attesa l'esclusiva, comprovata, responsabilità del Sig. nella causazione del sinistro de quo, dichiarare tenuto, e perciò CP_2 stesso, condannare quest'ultimo, anche in solido con la NI a risarcire CP_3
integralmente Parte Attorea dei danni tutti dalla stessa patiti ed oggetto del presente giudizio;
- conseguentemente, in virtù di quanto emerso e sulla base delle risultanze istruttorie, determinare le somme dovute a Parte Attore a titolo di risarcimento dei danni tutti subiti e subendi, quindi patrimoniali e non patrimoniali (e pertanto danno fisico – biologico – morale, esistenziale), oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali da quando dovuti al saldo;
Con vittoria di spese competenze ed onorari, da distrarsi in favore delle scriventi procuratrici che, all'uopo, si dichiarano antistatarie.
IN VIA ISTRUTTORIA Affinchè le stesse non vengano considerate come rinunciate, si insiste per
l'ammissione delle prove tutte dedotte nella memoria 183 V° comma n. 2 depositata nell'interesse del sig. .” Parte_1
Parte convenuta:
“Nell'interesse di richiamato quanto ampiamente argomentato, Controparte_4
dedotto e concluso in sede di comparsa di costituzione e risposta, nelle memorie ex art. 183 co. VI
c.p.c., nonché nei verbali di udienza – da intendersi quivi interamente riportati e trascritti – si chiede che l'Ecc.mo G.I. del Tribunale adito Voglia trattenere la causa in decisione, assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica e accogliendo le seguenti CONCLUSIONI “Piaccia all'Ill.mo Giudice designando dell'intestato
Tribunale, contrariis reiectis, IN VIA PRINCIPALE DI MERITO: Per tutti i motivi esposti in parte narrativa, rigettare in toto tutte le domande avversarie, in quanto infondate in fatto ed in diritto e comunque non provate;
IN VIA SUBORDINATA DI MERITO: Per tutti i motivi esposti in parte narrativa, per la sola denegata ipotesi, e nei limiti in cui vengano rigorosamente dimostrati dall'attore
i fatti costitutivi delle proprie pretese, ridurre il risarcimento entro i limiti rigorosissimi della prova dallo stesso fornita, sia in ordine al grado di responsabilità del Sig. nella causazione CP_2 dell'incidente, sia in ordine all'esistenza stessa dei singoli pregiudizi e spese reclamati ed al loro nesso causale con l'incidente de quo, sia, infine, in ordine all'effettivo e congruo ammontare dei singoli danni e delle spese rivendicate, detratto quanto già corrisposto all'attore ante causam da
[...]
e da quale acconto rispetto al maggior avere, in conseguenza del CP_5 CP_6
sinistro per cui è causa. IN OGNI CASO: - In via istruttoria, per tutti i motivi esposti in parte
pagina 2 di 17 narrativa, si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie dedotte nelle memorie ex art. 183, co.6 c.p.c. ma non ammesse e/o rigettate e, nello specifico, si chiede ammettersi: • l'interrogatorio formale del
Sig. sui capitoli n. 3 – 4 – 6 – 7 compiutamente formulati in sede di memoria ex art. Parte_1
183, co. 6 n.2 c.p.c.; • una C.T.U. cinematica atta a ricostruire la dinamica del sinistro avvenuto in data 30.09.2019 attesa la prospettazione divergente fornita dalle parti;
• l'ordine di esibizione ex art.
213 c.p.c. all'INPS e all'INAIL nei confronti dell'attore al fine di accertare rispettivamente l'effettivo periodo di occupazione e la sua decorrenza nonché eventuali denunce di infortunio a carico dell'attore
e di conoscere i relativi importi dallo stesso percepiti a titolo di indennità, stante l'inidoneità della documentazione prodotta dall'attore a fornire sufficienti chiarimenti in merito alle circostanze oggetto della presente richiesta istruttoria. - Con vittoria di spese e competenze professionali del presente giudizio ingiustamente provocato dall'attore, in favore della NI odierna convenuta, oltre accessori come per legge, rimborso generale 15 % compreso”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 10.5.2022, si rivolgeva all'intestato Tribunale Parte_1
per sentire condannare i convenuti in solido al risarcimento dei danni subiti a seguito del sinistro avvenuto in data 30.9.2019 in Bologna, Via Marano.
L'attore esponeva in fatto che il giorno 30.9.2019, mentre percorreva, in sella al proprio motociclo
Yamaha YP250R, targato DD89674, Via Marano (BO), con direzione di marcia Castenaso, giunto all'intersezione con Via Ca' dell'Orbo, veniva improvvisamente investito dall'autovettura Hyundai
Tucson, targata FP626KD, della quale risultava essere proprietario e conducente l'odierno convenuto,
. In particolare, quest'ultimo si accingeva ad effettuare una svolta a sinistra omettendo CP_2
di concedere la dovuta precedenza al proveniente dalla direzione opposta, il quale, pertanto, Pt_1 impattava contro l'autovettura senza riuscire ad evitare il sinistro. Sul luogo, interveniva la Polizia
Locale Unione Terre di Pianura, che elevava a carico del verbale per la violazione degli artt. CP_2
154 e 145 Codice della Strada. A causa delle lesioni riportate, l'attore veniva trasportato al Pronto
Soccorso dell'Ospedale Maggiore di Bologna, ove gli veniva riscontrato un politrauma.
L'attore dava atto di aver subito un ricovero in terapia intensiva e di essere stato sottoposto al primo intervento;
successivamente, veniva trasferito presso il reparto di Ortopedia e Traumatologia con la diagnosi di politrauma frattura femore sovraintercondiloidea esposta dx;
frattura bifocale femore sx;
frattura rotula dx;
frattura scapola e clavicola sx;
trauma toracico con fratture costali multiple e pagina 3 di 17 contusione polmonare, dove rimaneva ricoverato fino al 20.12.2019 con una prognosi iniziale di 60 giorni. Seguivano ulteriori controlli ed interventi: in data 27.11.2020, l'attore veniva sottoposto alla rimozione mezzi di sintesi, resezione femore distale e al posizionamento di spaziatore antibiotato, con ulteriore ricovero;
veniva poi dimesso in data 10.12.2020, con prognosi di 90 giorni, che veniva, tuttavia, prolungata in occasione delle numerose visite di controllo;
infine, in data 13.4.2021, l'attore veniva ricoverato presso l'Ospedale Maggiore di Bologna per essere sottoposto a protesizzazione di ginocchio da revisione, con prognosi di ulteriori 60 giorni.
All'introduzione del giudizio, le condizioni del non erano stabilizzate: l'attore presentava una Pt_1
importante limitazione funzionale alle gambe e un marcato dolore alla deambulazione in entrambe le ginocchia, oltre a dolori costali e alla spalla sinistra, nonché a lombalgia.
Dava, altresì, conto di essersi sottoposto a visita medico-legale da parte del Dott. il quale Pt_2
quantificava una inabilità temporanea assoluta di 180 giorni;
una ITP al 75% per 90 giorni e al 50% per
90 giorni;
ITP minima per restanti 90 giorni;
oltre ad una IP del 40-45%, e riteneva ipotizzabile anche un danno specifico lavorativo, in ragione del lavoro di dirigente di stabilimento, lavoro che esigeva frequenti spostamenti e visite ai clienti.
Dal punto di vista lavorativo, l'attore deduceva che nel 2014 era stato assunto a tempo determinato dall'azienda Metal Acciai e l'anno successivo il suo contratto era stato trasformato in uno a tempo indeterminato con mansioni di managing director. Tuttavia, successivamente, a causa della crisi economica, l'azienda cessava la sua attività e collocava il in mobilità, condizione nella quale Pt_1
si trovava al momento del sinistro. Nel 2019, dopo aver svolto qualche occupazione temporanea, pochi giorni prima del sinistro (precisamente, il 23.9.2019), il riceveva dalla ditta Sew What s.r.l. Pt_1
proposta di assunzione a tempo indeterminato presso la sede di Ozzano dell'Emilia con decorrenza dal
4.11.2019 e retribuzione mensile di circa € 2.500,00; la proposta, tuttavia, non veniva sottoscritta dal a cagione del sinistro. Pt_1
Oltre all'attività predetta, l'attore evidenziava di essere stato uno sportivo e di aver praticato football americano a livello professionale nel periodo 1982-2009, oltre ad aver ricoperto incarichi di allenatore in diverse società italiane fino alla data del sinistro. In data 10.9.2019, aveva ricevuto l'incarico di allenatore della difesa della squadra Vipers — ASD American Football team di Modena per l'intera stagione, a fronte di € 1.250 al mese, a cui non aveva potuto dare seguito sempre in ragione del sinistro.
In diritto, l'attore assumeva la necessità di personalizzazione del danno subito, essendo presente un pregiudizio specifico alla sua vita di sportivo-professionale; rilevava, altresì, che, ai fini del danno pagina 4 di 17 patrimoniale, doveva essere riconosciuta la somma di € 4.236,36 per le spese mediche effettuate, oltre a quelle da sostenere in futuro, nonché la somma di € 16.500,00 per l'acquisto di una nuova autovettura con cambio automatico, non potendo più utilizzare il cambio manuale.
In punto di acconti ricevuti, l'attore aveva riscosso € 67.000,00 in data 5.5.2020 dalla
[...]
e, dopo una lunga trattativa, ulteriori € 181.500,00, di cui € 18.179,57 riconosciuti a CP_1
titolo di onorari stragiudiziali (per un totale di € 248.500,00).
Per tutte le ragioni suesposte, l'attore chiedeva, nel merito, accertarsi la responsabilità esclusiva del e la sua condanna, in solido con al pagamento della somma ritenuta di CP_2 Controparte_1
giustizia; in via istruttoria, CTU medico-legale, interpello e testi.
2. Si costituiva in giudizio adducendo preliminarmente l'improcedibilità Controparte_4
della domanda per omesso perfezionamento della comunicazione di invito alla negoziazione assistita obbligatoria nei confronti di , stante la restituzione al mittente della raccomandata, CP_2
spedita in data 15.3.2022.
Sempre in via pregiudiziale, la convenuta sosteneva la nullità della domanda per indeterminatezza del petitum, posto che l'atto di citazione risultava privo degli elementi di fatto e di diritto a sostegno della domanda.
In relazione all'an debeatur, evidenziava l'impossibilità di ricostruire la dinamica Controparte_1 del sinistro, in assenza di testimoni oculari. Il infatti, nella ricostruzione offerta alle Forze CP_2 dell'Ordine intervenute, affermava che il veicolo che lo precedeva avrebbe frenato, attivando l'indicatore di direzione verso sinistra per poi proseguire dritto in direzione Granarolo;
a quel punto, il conducente della Hyundai eseguiva la manovra di svolta a sinistra, accorgendosi che sopraggiungeva dalla direzione opposta un motoveicolo, a velocità elevata. A sostegno, la convenuta rilevava come il motociclista non avesse rallentato in prossimità dell'incrocio, nemmeno a fronte della già intrapresa manovra di svolta del nonché come il presumibile punto di impatto fosse nella parte frontale CP_2 destra della vettura e non nella fiancata, indice del fatto che l'auto del era in procinto di CP_2 impegnare l'incrocio.
A corroborare l'impossibilità della ricostruzione della dinamica del sinistro, la Controparte_1 rilevava l'assenza di testimoni oculari, precisando che gli agenti della Polizia Locale, nel verbalizzare, si erano limitati a riportare le dichiarazioni dei due soggetti coinvolti.
Peraltro, l'attore non aveva, in ogni caso, fornito alcuna prova della regolarità della propria condotta di guida. Infatti, quandanche la condotta di guida del D'MA fosse stata non conforme al Codice della pagina 5 di 17 Strada, il non sarebbe stato liberato dall'onere di dimostrare che la propria era esente da Pt_1
censure.
In ogni caso, al solo fine di evitare il procedimento civile, la NI aveva già versato €
248.500,00 all'attore (comprensivi di € 67.000,00 a titolo di provvisionale ed altri € 181.500,00, di cui
1.864,00 a titolo di spese mediche ed € 18.179,57 a titolo di onorari stragiudiziali), oltre ad € 1.200,00 versati da a titolo di danno materiale. Tale somma appariva pienamente satisfattiva del CP_6
danno subito dal Pt_1
Sul piano del quantum debeatur, la convenuta contestava la quantificazione del danno biologico fornita da parte attrice, in ragione, da un lato, della provenienza unilaterale della relazione medico legale prodotta dall'attore, dall'altro lato, della assenza di un accertamento clinico obiettivo sulle condizioni del e sulla riconducibilità dei postumi al sinistro. Pt_1
La convenuta contestava, altresì, il riconoscimento del danno specifico lavorativo, essendo l'attore già in mobilità al momento del sinistro, nonché del danno morale a cagione della mancata allegazione di una sofferenza interiore patita e della personalizzazione del danno, non sufficientemente provata.
Difatti, l'occasione lavorativa rifiutata in ragione del sinistro recava la data del 23.9.2019, mentre il sinistro risaliva al 30.9.2019, sicché non poteva essere provata la riconducibilità al sinistro della decisione di non accettare.
La convenuta contestava la debenza delle spese per la perizia medica di parte, per i compensi legali stragiudiziali, già liquidati, per le spese mediche sostenute ante causam e per l'acquisto di autovettura con cambio manuale, avendo già versato € 1.200,00 per il danno materiale. CP_6
Concludeva, pertanto, chiedendo: in via preliminare di rito, l'improcedibilità della domanda per mancanza di prova dell'espletamento della condizione di procedibilità; in via pregiudiziale di rito, la nullità della domanda per indeterminatezza del petitum; in via principale, il rigetto delle domande attoree;
in via subordinata, la riduzione del risarcimento nei limiti di quanto dimostrato dall'attore.
3. Alla prima udienza del 6.10.2022, dichiarata la contumacia di , il Giudice assegnava CP_2
i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c., vigente.
Alla successiva udienza, il 9.2.2023, il Giudice ammetteva, nei limiti meglio specificati a verbale, le prove richieste e disponeva procedersi a consulenza medico legale. All'udienza del 28.3.2023, venivano escussi i testi e;
veniva assunto Testimone_1 Testimone_2
l'interrogatorio formale di Il primo, imprenditore, confermava di aver formulato il Parte_1
pagina 6 di 17 23.9.2019 proposta di assunzione del la quale, tuttavia, necessitava di una integrazione per Pt_1
indennità di trasferta affinché venisse sottoscritta dal medesimo. Il secondo, direttore commerciale e allenatore di football americano, dichiarava di aver assunto l'attore nel suo staff di allenatori, confermando che il medesimo aveva vissuto professionalmente e amatorialmente nel mondo del football, con il ruolo di giocatore professionista fino al 2009 e di allenatore successivamente;
precisava, altresì, che il era assistente della nazionale junior dal 2010 – 2011 circa. Pt_1
All'esito, veniva assunto l'interrogatorio formale dell'attore, resosi disponibile a renderlo. Questi dichiarava di non essersi avveduto della presenza del veicolo del poiché davanti alla sua CP_2
vettura vi era una auto bianca con freccia inserita che aspettava di svoltare a sinistra;
solo al momento in cui l'attore affiancava la predetta auto bianca, veniva improvvisamente travolto dalla vettura del che svoltava a sinistra, nonostante avesse rallentato per evitarla;
confermava di essere stato CP_2
disoccupato il giorno in cui si era verificato il sinistro.
Nella medesima udienza veniva, altresì, conferito incarico di procedere a consulenza medico-legale al
CTU Dott.ssa Persona_1
L'udienza veniva, pertanto, rinviata per l'esame della consulenza tecnica al 17.10.2023; in tale frangente, ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 3.10.2024, disponendo che la medesima si svolgesse con le modalità del novellato art. 127 ter c.p.c. Preso atto delle conclusioni depositate, con ordinanza del 15.10.2024, il
Giudice tratteneva la causa in decisione e concedeva i termini ex art. 189 c.p.c.
***
4. La domanda attorea merita accoglimento per i motivi e nei limiti infra precisati.
4.1. Sulla procedibilità della domanda, si osserva che risulta rispettato il disposto dell'art. 3 d.lgs. n.
132/2014, atteso che parte attrice ha documentato di aver inoltrato anche al convenuto CP_2
l'invito alla negoziazione assistita mediante raccomandata che è ritornata per compiuta giacenza, come da avviso di ricevimento in data 15.3.2022 (doc. allegato alla nota di deposito del 5.10.2022).
4.2. Nel merito, deve essere osservato come, nonostante la dimostrazione della dinamica del sinistro debba essere fornita dall'attore ex art. 2697 c.c., una lettura costituzionalmente orientata ex art. 24
Cost. imponga di consentire l'assolvimento del relativo onere attraverso presunzioni, allorché non esista in rerum natura la prova diretta.
pagina 7 di 17 Nel caso di specie, in assenza di testi o strumenti di rappresentazione visiva che attestino le modalità di verificazione del sinistro, è possibile ricorrere ad elementi indiziari gravi, precisi e concordanti, ai sensi dell'art. 2729 c.c., che suffragano la prospettazione dell'attore (cfr. Cass., 6 febbraio 2019, n. 3513:
“nella prova per presunzioni, ai sensi degli artt. 2727 e 2729 c.c., non occorre che tra il fatto noto e quello ignoto sussista un legame di assoluta ed esclusiva necessità causale, ma è sufficiente che dal fatto noto sia desumibile univocamente quello ignoto, alla stregua di un giudizio di probabilità basato sull'"id quod plerumque accidit", sicché il giudice può trarre il suo libero convincimento dall'apprezzamento discrezionale degli elementi indiziari prescelti, purché dotati dei requisiti legali della gravità, precisione e concordanza”).
Pertanto, la ricostruzione della dinamica del sinistro può essere operata sulla scorta delle seguenti considerazioni.
Dalla documentazione in atti risulta che la responsabilità per la causazione del sinistro de quo è ascrivibile alla condotta imprudente di . In particolare, sia dalle dichiarazioni rese dai CP_2 soggetti coinvolti all'Autorità, sia dai rilievi effettuati dalla medesima, emerge chiaramente come il conducente della Hyundai Tucson abbia impegnato l'incrocio per svoltare a sinistra, omettendo di dare la precedenza al motoveicolo condotto dall'odierno attore. La presenza di una autovettura innanzi a quella del che gli impediva la visuale del motociclo in arrivo dalla direzione opposta non è CP_2
idonea ad alleggerirne la responsabilità. Infatti, sia nel caso in cui l'auto che precedeva il CP_2
fosse stata ferma in attesa di svoltare (così come dichiarato dall'attore nell'interrogatorio formale), sia nel caso in cui questa avesse l'indicatore di direzione inserito, ma, disattendendolo, avesse proseguito diritto la sua marcia (come dichiarato dal , il conducente della Hyundai avrebbe dovuto CP_2
arrestare la propria marcia in attesa di una corretta visibilità, prestando semmai maggior attenzione e prudenza nella svolta proprio perché l'auto che lo precedeva impediva di avere una corretta visuale.
Peraltro, nella dichiarazione spontanea resa dal convenuto all'Autorità intervenuta, lo stesso ammette di non essersi accorto del sopraggiungere del motociclo proveniente dal senso opposto.
Ciò trova conferma nel probabile punto di impatto (frontale sul lato destro) che, contrariamente a quanto sostenuto dalla convenuta conduce a ritenere che la manovra del fosse appena CP_1 CP_2
iniziata, sintomo del fatto che lo stesso ha totalmente omesso di dare la precedenza al motoveicolo sopraggiunto;
per tale motivo, il motociclista non ha potuto neppure intraprendere una manovra di emergenza o comunque una idonea frenata.
pagina 8 di 17 Ma v'è di più. Dalle rilevazioni effettuate dall'Autorità intervenuta, compendiate nella relazione di incidente (doc. 2 allegato all'atto di citazione), emerge l'importanza nella ricostruzione della dinamica del sinistro della posizione di stasi dei veicoli, che vede l'autovettura nel punto probabile dell'impatto, mentre il motociclo arretrato di un metro per il sobbalzo dovuto all'investimento (cfr. pag. 6 doc. 2 allegato all'atto di citazione). In primo luogo, è possibile rilevare come il motociclo, essendo arretrato di solo un metro, non poteva percorrere la via a velocità elevata, come invece dichiarato dal CP_2
Ad avallo, infatti, nessuna infrazione causale rispetto all'incidente è stata riscontrata dalla Polizia
Locale intervenuta a carico del mentre, diversamente, le contestazioni di cui agli artt. 145 e Pt_1
154 cod. della strada sono state formulate nei confronti del solo (cfr. pag. 4 doc. 2 cit.), in CP_2 relazione all'omessa precedenza nel cambiamento di corsia/direzione. In secondo luogo, dalle fotografie prodotte, il punto di stasi dell'autovettura appare anticipato rispetto al corretto punto di svolta, poiché la vettura aveva impegnato l'intersezione tagliando talmente tanto il raggio della svolta che, anche qualora il fosse riuscito a terminare la propria manovra senza investire il CP_2
motociclo attoreo, avrebbe impegnato la via Ca dell'Orbo completamente contromano, invadendo cioè la corsia di marcia di pertinenza dei veicoli provenienti dalla direzione opposta. E ciò rileva tanto che,
a contrariis, se la vettura del si fosse arrestata per svoltare a sinistra in corrispondenza della CP_2
intersezione in posizione perpendicolare e senza anticiparne la svolta, l'incidente – con ogni ragionevole previsione – non si sarebbe verificato.
Ulteriori elementi a sostegno della dinamica testé descritta sono rinvenibili nel contegno omissivo tenuto dal che, regolarmente citato per l'interrogatorio formale, non si è presentato CP_2
omettendo, pertanto, di fornire una ricostruzione alternativa a quella emergente dagli atti.
In merito, la giurisprudenza è conforme nel ritenere che “la mancata presentazione della parte a rendere interrogatorio formale costituisce fatto processuale, tale da indurre a ritenere ammessi i fatti che formano oggetto di interrogatorio, purché concorrano anche altri elementi (Cass. n. 17249 del
2003). La disposizione dell'art. 232 c.p.c. non ricollega, infatti, automaticamente alla mancata risposta all'interrogatorio, per quanto ingiustificata, l'effetto della confessione, ma dà solo la facoltà al giudice di ritenere come ammessi i fatti dedotti con tale mezzo istruttorio, imponendogli, però, nel contempo, di valutare ogni altro elemento di prova (Cass. n. 3258 del 2007; Cass. n. 5240 del 2006).” (ordinanza
Cass. Civ. n. 9436/2018). Da ciò consegue che la mancata presentazione per rispondere all'interrogatorio svolge piena efficacia di cui all'art. 232 c.p.c. nei confronti del convenuto contumace,
pagina 9 di 17 mentre nei confronti della sua compagnia assicuratrice assume rilevanza liberamente valutabile dal
Giudice ai sensi dell'art. 2733 co. 3 c.c.
La ricostruzione della dinamica del sinistro nei termini di cui sopra, pertanto, consente di ritenere superata la presunzione di uguale corresponsabilità dell'art. 2054 co. 2 c.c. invocata da parte convenuta, dovendo essere ascritta la responsabilità del sinistro nella misura del 100% a CP_2
[...]
Infatti, la Suprema Corte (Cassazione civile sez. III, 13.5.2021, n.12884) ha stabilito che: “In materia di responsabilità derivante dalla circolazione di veicoli la presunzione di eguale concorso di colpa stabilita dall'art. 2054, comma 2, c.c., ha funzione sussidiaria, operando soltanto nel caso in cui le risultanze probatorie non consentano di accertare in modo concreto in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l'evento dannoso e di attribuire le effettive responsabilità del sinistro;
ne consegue che l'accertamento della colpa esclusiva di uno dei conducenti libera l'altro dalla presunzione della concorrente responsabilità di cui all'art. 2054, comma 2, c.c., nonché dall'onere di dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno (art. 2054, comma 1, c.c.) e che la prova liberatoria per il superamento di detta presunzione di colpa non deve necessariamente essere fornita in modo diretto — e cioè dimostrando di non aver arrecato apporto causale alla produzione del sinistro
— ma può anche indirettamente risultare tramite l'accertamento del collegamento eziologico esclusivo dell'evento dannoso con il comportamento del conducente antagonista.”.
Nel caso all'attenzione della Suprema Corte, così come nel presente giudizio, si è ritenuto di poter considerare superata la presunzione di cui all'art. 2054 co. 2 c.c., come pure di ritenere escluso ogni apporto causale del conducente sulla base della congiunta considerazione delle specifiche Pt_1
circostanze di verificazione del sinistro, tra le quali: la rappresentazione fotografica dei luoghi,
l'irrogazione al conducente dell'autovettura di contravvenzione per inosservanza dell'obbligo di dare precedenza, nonché la mancata presentazione a rendere l'interrogatorio formale deferitogli da parte del medesimo.
In conclusione, sulla scorta delle suesposte considerazioni, la causalità materiale del sinistro in oggetto risulta essere pienamente provata.
4.3. Dipanati i dubbi in punto di an debeatur, appare opportuno soffermarsi sulla causalità giuridica, consistente nel rapporto dell'interesse leso dal fatto illecito rispetto alle conseguenze pregiudizievoli pagina 10 di 17 che ne sono derivate;
in relazione all'assolto onere della prova del danno patrimoniale e non patrimoniale, si rileva quanto segue.
4.3.1. Quanto al danno patrimoniale, le spese mediche accertate ammontano ad € 2.990,36, così come indicato nella consulenza tecnica d'ufficio resa dalla Dott.ssa Per_1
La medesima dà atto di come il quadro medico non sia stabilizzato;
infatti afferma la Dott.ssa Per_1 che: “il tempo intercorso dalla data del sinistro potrebbe indirizzare a ritenere stabilizzato il quadro;
tuttavia, i controlli specialistici in atti, alla luce del tipo di lesività e del percorso terapeutico espletato, nonché degli esiti raggiunti, hanno previsto la possibilità di successivi ulteriori interventi che tuttavia, sotto il profilo medico legale, non è prevedibile ritenere se saranno migliorativi o peggiorativi.” (pag.
62 della CTU).
Pertanto, non sussiste alcuna prognosi certa di ulteriori interventi che potrebbero comportare una riduzione della portata lesiva del sinistro e di contestuali eventuali esborsi economici ulteriori. Sicché, allo stato non è possibile condannare parte convenuta al rimborso delle incerte spese mediche future, tenuto conto del fatto che in corso di causa e pure negli atti difensivi finali (depositati ben quattro anni dopo il sinistro) l'attore non ha allegato qualsivoglia ulteriore accertamento medico o esame diagnostico da cui potersi evincere la necessità di sostenere spese di tal fatta;
trattasi di circostanze e documentazione la cui allegazione e produzione, in quanto formatesi successivamente alla scadenza dei termini processuali, non sarebbe stata preclusa neppure negli scritti difensivi di cui all'art. 190 c.p.c.
(nei quali non vi è alcuna traccia).
In relazione all'asserito acquisto della autovettura con cambio automatico, l'attore chiede di essere rimborsato della somma di € 16.500,00 sostenuta a tal fine. L'attore ha fornito la prova della necessità di un simile ausilio, con ciò assolvendo l'onere probatorio sulla scorta della dichiarazione resa dal Dott.
(sub doc. 16 allegato alla nota di deposito del 30.9.2022), che propone facilitazioni nell'uso Per_2
del veicolo;
per quanto una simile conclusione non possa trarsi esplicitamente dalla consulenza tecnica, non è tuttavia neppure da escludere. Infatti, deve presumersi con ragionevole grado di certezza che l'attore, vista la grave invalidità permanente che interessa gli arti inferiori, debba servirsi di un mezzo dotato di cambio automatico. Inoltre, il prezzo corrisposto per il veicolo è documentato dal bonifico bancario e dal libretto dell'autovettura (sub doc.ti n. 54-55 allegati all'atto di citazione) e corrisponde al costo medio di mercato di una vettura usata dotata di un simile presidio.
4.3.2. Prima di analizzare le richieste risarcitorie di danno non patrimoniale, appare opportuno in questa sede trattare la questione relativa al danno da perdita della capacità lavorativa specifica, qualificandosi pagina 11 di 17 il medesimo come un danno di natura patrimoniale. Difatti, la giurisprudenza, anche locale, consolidata ha affermato che il danno per la perdita della capacità lavorativa specifica costituisce pregiudizio di natura patrimoniale, che non consegue automaticamente all'accertamento della lesione all'integrità psico-fisica del soggetto per effetto dell'evento determinato dall'altrui condotta illecita (“La perdita della capacità lavorativa generica comporta un danno non patrimoniale consistente nelle difficoltà ad esercitare un'occupazione astrattamente intesa;
al contrario, la perdita della capacità lavorativa specifica è un danno di natura patrimoniale consistente nella difficoltà di continuare a svolgere il proprio lavoro, impossibilità da cui scaturisce il danno futuro da lucro cessante.”, Tribunale di Bologna, sent. n. 2148 dell'11.7.2024).
Ciò premesso, nel caso di specie, la CTU ha concluso riconoscendo una invalidità permanente nella misura del 50% secondo le voci tabellari del baremes vigente in ambito r.c.a. previste dal D.M.
25.6.2004 per le macrolesioni, oltre alle linee guida per la valutazione medic-legale del danno alla persona in ambito civilistico S.I.M.L.A. su cui si dirà nel paragrafo successivo. Quanto alla incidenza sulla capacità di produrre reddito, la Consulente ha affermato che: “Nel caso in esame, alla luce della tipologia degli esiti riportati, andrà poi considerato e valorizzato il negativo riflesso che il quadro menomativo ha provocato sui riflessi di natura dinamico-relazionale connessi alle attività ludico- sportive ed alle peculiari occupazioni: in sede di consulenza è stata riferita attività del football di cui il
Sig. era non solo atleta, ma allenatore federale, facendo parte dello staff della nazionale Pt_1
italiana junior, oltre che essere head coach di club di massima serie. Tale attività rappresentava pertanto non solo una passione per il Sig. ma altresì una attività lavorativa extra che allo Pt_1
stato attuale non può essere espletata stante il severo quadro menomativo, risultando pertanto totalmente compromesse.
Da considerare altresì nel caso di specie una quota da ritenere di grado severo della cosiddetta sofferenza soggettiva nella fase della malattia e di grado moderato-marcato dopo la stabilizzazione dei postumi, tenuto conto dell'evoluzione clinica, della natura ed entità delle lesioni, dolore, turbamento, stato d'animo e privazioni subite. Nel caso di specie va poi analizzato l'attendibile negativo riflesso del quadro menomativo sulla capacità lavorativa specifica del Sig. ritenendo metodologicamente Pt_1
corretto nella valutazione di tale aspetto considerare la tipologia di menomazioni, la tipologia di attività lavorativa espletata dal danneggiato e l'incidenza del quadro menomativo sulle stesse.
[…] In riferimento infatti all'attività lavorativa di Responsabile e Direttore di diverse aree aziendali, espletata negli ultimi anni in maniera continuativa e per la quale aveva prospettive di carriera future,
pagina 12 di 17 oltre che l'imminente nuovo impiego, si afferma come la stessa risulti parzialmente pregiudicata, perlomeno nella parte che prevede il rapporto con i Clienti, le visite e gli appuntamenti presso gli stessi, con continui spostamenti sul territorio, stante la marcata compromissione della performance e funzione statico-dinamica a seguito del quadro menomativo riportato che interferiscono con l'agilità e la velocità di spostamenti, la guida di autovetture, gli spostamenti troppo lunghi e gravosi. Si ritiene di affermare quindi come, nel caso in esame, sia da ritenere sussistente una negativa incidenza dei postumi permanenti sulla capacità lavorativa specifica del periziando valutata in misura pari ad 1/2 della totale. La inabilità temporanea è valutabile in misura pari a 180 giorni di totale, 180 giorni di
Parziale al 75 %, 365 giorni di Parziale al 60 %. Non si escludono periodi di inabilità temporanea futura alla luce di eventuali ulteriori trattamenti anche di natura chirurgica.”.
In ragione di quanto precede, occorre, pertanto, distinguere le due occupazioni svolte dall'attore – direttore di stabilimento, in mobilità, da un lato, e allenatore della squadra di football, dall'altro –.
A tal proposito, la Cassazione ha affermato che: “In tema di danni alla persona, in applicazione del principio dell'integralità del risarcimento sancito dall'art. 1223 c.c., il danno da perdita della capacità lavorativa specifica deve essere liquidato - ferma restando l'esigenza di tener conto anche della persistente, benché ridotta, capacità di reperire e mantenere altra occupazione retribuita - in base al reddito che il danneggiato avrebbe potuto conseguire proseguendo nell'attività lavorativa perduta a causa dell'illecito o dell'inadempimento, sia nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in atto al tempo dell'evento dannoso, sia in quella di stato di disoccupazione, purché questa sia involontaria e incolpevole, nonché temporanea e contingente, e sussista ragionevole certezza o positiva dimostrazione che lo stesso danneggiato, se rimasto sano, avrebbe intrapreso un nuovo rapporto di lavoro avente ad oggetto la medesima attività o altra confacente al proprio profilo professionale.”
(Cassazione civile sez. III, 16/02/2024, n.4289).
Quanto alla prima occupazione, è opportuno rilevare come dagli atti e dalla testimonianza di sia Tes_1
emerso come il abbia ricevuto in data 23.9.2019 proposta di assunzione a tempo Pt_1
indeterminato, in attesa di perfezionamento in ragione del calcolo di una indennità di trasferta già concordata verbalmente tra le parti.
Poiché la Consulente medico legale ha riconosciuto una incapacità lavorativa specifica dimezzata rispetto alla capacità lavorativa totale e quindi pari al 25%, va riconosciuta la retribuzione persa per un periodo corrispondente dal sinistro fino all'età pensionabile, moltiplicata per il coefficiente stabilito dal decreto 22 novembre 2016 - Approvazione delle tabelle dei nuovi coefficienti di capitalizzazione delle
pagina 13 di 17 rendite di inabilita' e di quelle a favore dei superstiti, nonche' istruzioni per l'uso delle medesime.
(16A08560) (GU Serie Generale n.295 del 19-12-2016 - Suppl. Ordinario n. 56.
Considerato lo stipendio mensile netto di € 2.500,00 per tredici mensilità, si ottiene l'importo annuo di
€ 32.500,00 da moltiplicarsi per il coefficiente di cui alla menzionata tabella pari a 22,1371; l'importo così ottenuto verrà moltiplicato per la percentuale di perdita della capacità lavorativa specifica, indicato nella CTU in misura pari a ½ della invalidità permanente totale, ed ammonta ad € 179.863,93.
Quanto alla seconda occupazione, il ha prodotto contratto per assumere l'incarico di Pt_1
allenatore di difesa presso la ASD American Football, team di Modena, dall'1.10.2019 sino al
31.5.2020, con possibile proroga al 10.7.2020 per un compenso mensile lordo di € 1.250,00, corrispondenti a circa € 1.000,00 netti secondo una valutazione anche di tipo equitativo, stante il mancato deposito di documentazione fiscale da cui trarre il compenso netto;
moltiplicando detto importo per i mesi di durata del contratto comprensivo della possibile proroga (ossia, 9 mesi e 10 giorni) si ottiene l'importo di € 9.333,00 euro. Risulta verosimile che il non avrebbe potuto Pt_1
svolgere in maniera continuativa tale incarico dopo il sinistro, considerato che è stata prodotta unicamente la lettera di assunzione per un singolo anno e che nulla si evince a tal proposito dalle dichiarazione dei redditi prodotte riferite agli anni 2016-2017-2018.
4.4. Rispetto al pregiudizio non patrimoniale subito dal il danno nella sua componente Pt_1
biologica è stato valutato nella perizia elaborata dalla Dott.ssa la quale ha stimato il danno Per_1
biologico permanente nella misura del 50% (cfr. “I postumi rilevati in sede di visita medico legale si ritiene incidano negativamente sulla integrità psico-fisica del soggetto, determinano il riconoscimento di un danno permanente biologico (considerato nel suo aspetto statico e dinamico) del 50
(cinquanta) %, secondo i più autorevoli barèmes di riferimento” (cfr. pag. 64 della CTU), una invalidità temporanea totale di 180 giorni, parziale al 75% di 180 giorni, parziale al 60% di 365 giorni.
In particolare, la CTU dopo aver ripercorso il lungo iter clinico e terapeutico, afferma che il a Pt_1
seguito del sinistro in esame, ha riportato il suddetto quadro lesivo in nesso di causa col sinistro stesso, essendo soddisfatta la relativa criteriologia medico legale. Detto quadro risulta, infatti, compatibile con la dinamica del sinistro stesso alla luce delle modalità traumatiche, dell'efficienza e validità lesiva nella produzione delle lesioni, che ha visto il verificarsi di collisione tra la moto del e autovettura Pt_1
che lo proiettava al suolo. Risultano poi soddisfatti, secondo criteriologia medico-legale, i criteri cronologico, topografico, della continuità fenomenica, dell'esclusione di altre cause, non essendo stati pagina 14 di 17 accertati eventuali stati patologici, preesistenti o sopravvenuti, tali da influenzare il decorso e l'evoluzione delle lesioni medesime.
Non si ravvisano i presupposti per il riconoscimento della personalizzazione del danno, già stimato in misura rilevante nella sua componente dinamico-relazionale standard, proprio tenendo conto della notevole compromissione della qualità della vita, mentre gli aspetti evidenziati da parte attrice si pongono quale conseguenza fisiologica del danno lamentato, non consentendo di individuare ulteriori elementi eccezionali diversi da quelli già valutati.
La giurisprudenza di legittimità (inter alia Cass. Civ. 28988/2019) insegna che la perduta possibilità di continuare a svolgere una qualsiasi attività, in conseguenza d'una lesione della salute, o costituisce una conseguenza "normale" del danno (cioè indefettibile per tutti i soggetti che abbiano patito una menomazione identica), ed allora sarà compensata con la liquidazione del danno biologico, ovvero è una conseguenza peculiare, ed allora dovrà essere risarcita, adeguatamente aumentando la stima del danno biologico (c.d. "personalizzazione": così già Sez. 3, Sentenza n. 17219 del 29.7.2014). Le conseguenze della menomazione, sul piano della loro incidenza sulla vita quotidiana e sugli aspetti
"dinamico-relazionali", che sono generali ed inevitabili per tutti coloro che abbiano patito il medesimo tipo di lesione, non giustificano alcun aumento del risarcimento di base previsto per il danno non patrimoniale. Al contrario, le conseguenze della menomazione che non sono generali ed inevitabili per tutti coloro che abbiano patito quel tipo di lesione, ma sono state patite solo dal singolo danneggiato nel caso specifico, a causa delle peculiarità del caso concreto, giustificano un aumento del risarcimento di base del danno biologico. Ma ciò, non perché abbiano inciso, sic et simpliciter, su "aspetti dinamico relazionali": non rileva, infatti, quale aspetto della vita della vittima sia stato compromesso, ai fini della personalizzazione del risarcimento;
rileva, invece, che quella conseguenza sia straordinaria e non ordinaria, perché solo in tal caso essa non sarà ricompresa nel pregiudizio espresso dal grado percentuale di invalidità permanente, consentendo al giudice di procedere alla relativa personalizzazione in sede di liquidazione (così già, ex multis, Sez. 3, Sentenza n. 21939 del 21/09/2017;
Sez. 3, Sentenza n. 23778 del 07/11/2014).
Di conseguenza, spettano a parte attrice a titolo di danno biologico permanente e temporaneo, incluse le spese mediche sostenute come liquidate dal CTU, € 334.566,36.
Il complessivo danno patito da parte attrice è liquidato in € 540.263,29, comprensivo del danno non patrimoniale come sopra indicato, oltre al danno patrimoniale, pari a € 16.500,00 per l'acquisto di autovettura dotata di cambio automatico, € 179.863,93 a titolo di perdita della capacità lavorativa pagina 15 di 17 specifica, oltre € 9.333,00 quale mancato guadagno da attività di allenatore di football;
da tale importo occorre detrarre quanto già liquidato dalla NI assicurativa convenuta (€ 248.500,00, di cui €
€67.000,00 a titolo di provvisionale, somma versata in data 05.05.2020, ed € 181.500,00 corrisposti in data 3.3.2022, di cui € 1.864,00 per spese mediche ed € 18.179,57 a titolo di onorari stragiudiziali).
Occorre pertanto devalutare alla data dell'illecito entrambi gli acconti ricevuti da parte attrice nelle date sopraindicate, e quindi € 67.134,27 (primo acconto, in data 5.5.2020) e € 169.309,70 (secondo acconto in data 3.3.2022), oltreché devalutare l'importo complessivo dovuto a tale data, pari a € 460.975,50.
Quindi, sottraendo dall'ultimo importo gli acconti ricevuti, si ottiene la somma di € 224.531,53, calcolata alla data dell'illecito, che, rivalutata all'attualità e con l'aggiunta degli interessi legali sulla somma annualmente rivalutata, ammonta ad € 286.005,67; su detto importo vanno calcolati gli interessi ex art. 1284 c.c. dalla pubblicazione della presente decisione fino al saldo effettivo.
La NI Assicuratrice e il conducente-proprietario vanno pertanto condannati in CP_2
solido tra loro al pagamento della somma sopra indicata.
5. Le spese di lite vanno poste a carico della convenuta soccombente e sono liquidate sulla scorta dell'ammontare del residuo risarcimento dovuto;
i compensi spettano per tutte le fasi del giudizio, sono calcolati secondo i parametri medi del D.M. 147/2022 ed ammontano ad € 22.457,00, oltreché per la fase di negoziazione assistita, liquidata in € 3.082,00 secondo i valori minimi, in assenza di documentazione sull'effettiva attività svolta;
sono altresì dovute le anticipazioni sostenute pari ad €
759,00 per contributo unificato ed € 27,00 per marca da bollo, oltreché € 24,08 per notifica, e quindi complessivi € 810,08.
Infine, vanno posti definitivamente a carico dei convenuti in solido tra loro i compensi liquidati a favore della CTU con decreto in data 2.1.2025.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: dichiara che la responsabilità del sinistro per cui è causa va attribuita a nella misura del CP_2
100% e, per l'effetto, lo condanna, in solido con al risarcimento del danno subito da parte attrice, Controparte_4
liquidato in € 286.005,67 oltre gli interessi ex art. 1284 c.c. dalla pubblicazione della presente decisione fino al saldo effettivo.
pagina 16 di 17 Condanna altresì le parti convenute in solido tra loro a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si liquidano in € 810,08 per anticipazioni, ed € 25.539,00 per compenso, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali;
pone definitivamente a carico delle parti convenute le spese di CTU, liquidate come da decreto in data
2.1.2025.
Bologna, 3 gennaio 2025
Il Giudice
dott. Carolina Gentili
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