CGT1
Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bari, sez. I, sentenza 11/02/2026, n. 257 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bari |
| Numero : | 257 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 257/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BARI Sezione 1, riunita in udienza il 04/12/2025 alle ore
11:00 con la seguente composizione collegiale:
SILVESTRI SILVIO IGNAZIO, Presidente e Relatore
ALLEGRETTA ALFREDO GIUSEPPE, Giudice
ANGELILLIS CIRO, Giudice
in data 04/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 318/2025 depositato il 13/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bari
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SENTENZA ERRATA n. 182 IRPEF-ALTRO 2015
- SENTENZA ERRATA n. 182 IRPEF-ALTRO 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2826/2025 depositato il
10/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:Chiede cancellazione dal ruolo Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il signor Ricorrente_1 ha proposto ricorso per correzione materiale, ai sensi degli artt. 287 e 288 C.P.C, della sentenza N.182/5/2025. depositata il 22/01/2025, ed emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Bari, nella parte relativa alla pronuncia sulla condanna alle spese dove è stato omesso di attribuirle al difensore dichiaratosi antistatario, come invece richiesto nei ricorsi di parte, n. 580/2021 e n.
732/2023.
Con successiva nota del 21 febbraio 2025 il ricorrente dichiara che la dicitura RICORSO di cui alla NIR n.
T-1247068/2025 è un mero errore in quanto in realtà trattasi di ISTANZA ai sensi degli artt. 287 e 288 c.p.
c.; infatti ha già provveduto a depositare ISTANZA per correzione materiale della sentenza N.182/5/2025 ai sensi degli artt. 287 E 288 C.P.C..
Pertanto chiede che l'atto presentato, contenente la dicitura errata di RICORSO, di cui alla NIR n. T-
1247068/2025 non venga iscritto a ruolo e venga cancellato dal Sigit.
Il predetto atto è stato iscritto nel PTT con la dicitura Rinuncia.
All'udienza del 4 dicembre 2025 il ricorso è stato spedito in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
La richiesta del ricorrente, consistente in una istanza di cancellazione dal SIGIT, è giunta all'udienza odierna e può comunque essere considerata come una rinuncia al ricorso.
Pertanto non resta che dare atto della rinuncia;
la mancata costituzione in giudizio dell'Agenzia delle
Entrate esime da una pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
Dà atto della rinuncia al ricorso. Nulla per le spese.
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BARI Sezione 1, riunita in udienza il 04/12/2025 alle ore
11:00 con la seguente composizione collegiale:
SILVESTRI SILVIO IGNAZIO, Presidente e Relatore
ALLEGRETTA ALFREDO GIUSEPPE, Giudice
ANGELILLIS CIRO, Giudice
in data 04/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 318/2025 depositato il 13/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bari
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SENTENZA ERRATA n. 182 IRPEF-ALTRO 2015
- SENTENZA ERRATA n. 182 IRPEF-ALTRO 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2826/2025 depositato il
10/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:Chiede cancellazione dal ruolo Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il signor Ricorrente_1 ha proposto ricorso per correzione materiale, ai sensi degli artt. 287 e 288 C.P.C, della sentenza N.182/5/2025. depositata il 22/01/2025, ed emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Bari, nella parte relativa alla pronuncia sulla condanna alle spese dove è stato omesso di attribuirle al difensore dichiaratosi antistatario, come invece richiesto nei ricorsi di parte, n. 580/2021 e n.
732/2023.
Con successiva nota del 21 febbraio 2025 il ricorrente dichiara che la dicitura RICORSO di cui alla NIR n.
T-1247068/2025 è un mero errore in quanto in realtà trattasi di ISTANZA ai sensi degli artt. 287 e 288 c.p.
c.; infatti ha già provveduto a depositare ISTANZA per correzione materiale della sentenza N.182/5/2025 ai sensi degli artt. 287 E 288 C.P.C..
Pertanto chiede che l'atto presentato, contenente la dicitura errata di RICORSO, di cui alla NIR n. T-
1247068/2025 non venga iscritto a ruolo e venga cancellato dal Sigit.
Il predetto atto è stato iscritto nel PTT con la dicitura Rinuncia.
All'udienza del 4 dicembre 2025 il ricorso è stato spedito in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
La richiesta del ricorrente, consistente in una istanza di cancellazione dal SIGIT, è giunta all'udienza odierna e può comunque essere considerata come una rinuncia al ricorso.
Pertanto non resta che dare atto della rinuncia;
la mancata costituzione in giudizio dell'Agenzia delle
Entrate esime da una pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
Dà atto della rinuncia al ricorso. Nulla per le spese.