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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 01/04/2025, n. 1555 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1555 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
nella persona della Giudice dott.ssa Matilde Campo, disposta la trattazione scritta della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e constatata, alla fissata udienza del
24/03/2025, la regolare comunicazione alle parti costituite del provvedimento che ha disposto la trattazione scritta e la loro comparizione mediante il deposito di note, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 8536/2021 del Ruolo Generale vertente
TRA
Avv. Longo Marcello) Parte_1
ricorrente
CONTRO
(Avv. Li Vigni Giorgio) CP_1
resistente
AVENTE IL SEGUENTE DISPOSITIVO:
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
◊ condanna parte convenuta al pagamento, in favore della ricorrente, dell'importo di euro 19.032,62 (oltre come per legge ed interessi legali dalle singole CP_2
scadenze mensili sino al saldo) quale “indennità di associazionismo semplice”
spettantele per il periodo 2008/2011;
Tribunale di Palermo sez. Lavoro ◊ condanna parte convenuta al pagamento, in favore della ricorrente, di 2/3 delle spese di lite, liquidate in tal misura in complessivi euro 1.797,00, oltre spese generali, cassa ed iva come per legge, compensandone la restante parte.
E LE SEGUENTI RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE:
Con ricorso depositato in data 24/09/2021 la ricorrente – premesso di prestare la
Con propria attività professionale di in convenzione con l' Controparte_3
provinciale di e di avere aderito all'inquadramento sotto forma di CP_1
“associazione” previsto dal decreto dell'Assessore Regionale per la Salute del
09/07/2004 - deduceva che in data 22/10/2009 le OO.SS. di categoria e la parte pubblica avevano stipulato un preaccordo che prevedeva, per le associazioni semplici, una indennità pari al 55% del compenso forfettario annuo previsto dall'art. 58, lettera B, comma 4 dell' 29/07/2009 per ciascun assistito in CP_4
carico, aumentabile di una ulteriore percentuale derivante dal budget riservato alle associazioni di gruppo e non utilizzato;
precisava che per il periodo
2008/2011 il budget destinato alle associazioni di gruppo non era stato utilizzato,
se non in minima parte, e ciò nonostante ella era stata esclusa dagli aventi diritto a percepire gli arretrati per l'indennità di associazionismo semplice di cui al preaccordo firmato tra le parti in data 22/10/2009 con la motivazione “oltre la
Con percentuale del 55%” laddove, invece, ”l' avrebbe avuto l'obbligo di 'stornare'
per intero il budget residuo (pari a: 9,52% per il 2008, 9,53% per il 2009, 10% per il 2010 e 10% per il 2011) a beneficio dei Pediatri di Libera Scelta aventi diritto all'indennità di 'associazionismo semplice'”. Chiedeva, conclusivamente, al
Con Tribunale di volere condannare l' al pagamento di tale indennità, per il periodo gennaio 2008 - giugno 2011, per l'importo residuale di euro 19.032,62
oltre accessori.
- 2 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro Costituitasi in giudizio con memoria difensiva depositata in data 22/04/2023,
l'azienda convenuta contestava la domanda attorea e ne chiedeva il rigetto.
Istruita la causa attraverso la documentazione prodotta dalle parti e fissata udienza di discussione e decisione, la causa viene quivi decisa con il deposito di questa sentenza.
◊
Il ricorso è fondato.
In via preliminare, merita di essere disattesa l'eccezione di prescrizione formulata dall'azienda convenuta, atteso che la ricorrente, costituitasi in giudizio, ha documentalmente dimostrato di avere interrotto, con tempestività, il termine prescrizionale quinquennale.
Nel merito, e prendendo atto dei diversi pronunciamenti registratisi nella definizione di fattispecie identiche a quella in esame, ritiene questo Giudice di dovere aderire alle motivazioni formulate nella sentenza del Tribunale di Palermo
n. 1097/2021, nella quale testualmente si legge: “… Parte ricorrente censura la
condotta tenuta dalla parte resistente, consistita nell'avere omesso di stornare
all'indennità di associazionismo semplice il budget rimasto per effetto della
corresponsione dell'indennità di associazionismo di gruppo in misura inferiore a
quella prevista dalla contrattazione collettiva, in violazione delle previsioni di
cui al preaccordo firmato tra la Regione siciliana e le organizzazioni sindacali,
secondo cui “Relativamente al pregresso, ai PLS costituiti in Associazione in atto
esistenti e regolarmente formalizzate che non percepiscono la relativa indennità,
sarà corrisposta con decorrenza 01/01/2008 o dalla data di costituzione se
successiva e fino al 31/12/2009 o comunque fino alla sottoscrizione del nuovo nei
limiti delle percentuali del 55% per le associazioni semplici e del 10% per le
- 3 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro associazioni di gruppo (in riferimento al n. degli assistiti dai in ambito CP_3
regionale), compenso forfettario annuo previsto dall'art. 58, lettera B, comma 4
dell' 29 luglio 2009, nella misura di Euro 8 (otto) per ciascun assistito in CP_4
carico. Ferme restando le percentuali come sopra definite, qualora a livello
provinciale i sanitari aventi diritto a una delle indennità risultassero inferiori
alla percentuale stabilita, provvederà, se necessario, a stornare il budget
rimasto all'altra indennità”. Detta disposizione è stata poi confermata
dall'Accordo integrativo regionale di pediatria, di cui al decreto assessoriale del
29.6.2011 - che ha reso esecutivo il preaccordo di cui sopra - ove al comma 11
dell'art. 2 viene previsto che “fermo restando il tetto stabilito per
l'associazionismo (65% per la forma semplice e 10% per quella di gruppo),
qualora l'impegno al budget economico per una delle forme associative
risultasse inferiore al budget economico assegnato alle singole queste ultime
potranno utilizzare i fondi residui prioritariamente per incrementare le percentuali dell'altra forma associativa, anche al di sopra del tetto previsto” …”. Con Dal testo del preaccordo non è effettivamente chiaro se l' possa superare il tetto previsto del 55% e la formulazione "provvederà, se necessario, a stornare il budget rimasto all'altra indennità" può avallare in sé e per sé considerata l'ipotesi
– condivisa pure da Trib. Palermo, n. 682/2024 - che il trasferimento debba comunque avvenire entro i limiti del budget complessivo disponibile e non oltre il tetto inizialmente previsto, consentendo in altri termini, ove una delle due categorie di associazioni (semplici o di gruppo) non raggiunga la percentuale stabilita, una redistribuzione delle risorse rimanenti all'altra categoria, ma senza superare il totale complessivo disponibile per entrambe.
Alla opposta interpretazione, tuttavia, fa da ausilio – come ricordato nella
- 4 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro pronuncia n. 1097/2021 sopra testualmente riportata – l'Accordo integrativo regionale di cui al decreto assessoriale del 29/6/2011, che, richiamando giustappunto il preaccordo regionale siglato il 22/10/2009 ed incrementando le percentuali lì stabilite, esplicita all'art. 2 che “Il tetto può essere superato nei casi previsti dal comma 11” e quivi testualmente stabilisce che: “fermo restando il tetto stabilito per l'associazionismo (65% per la forma semplice e 10% per quella di gruppo), qualora l'impegno al budget economico per una delle forme associative risultasse inferiore al budget economico assegnato alle singole queste ultime potranno utilizzare i fondi residui prioritariamente per incrementare le percentuali dell'altra forma associativa, anche al di sopra del tetto previsto”.
Nel caso in esame, dalla documentazione versata in atti emerge tanto che, per gli anni dal 2008 al 2011, l'indennità per associazionismo in gruppo corrisposta ai pediatri in libera scelta sia stata sempre inferiore al 10 % (in particolare, pari allo
0,48% per il 2008, allo 0,47% per il 2009 allo 0% per il 2010 e per il 2011),
quanto che la ricorrente veniva esclusa dall'elenco dei pediatri aventi diritto agli arretrati per l'indennità di associazionismo semplice perché risultante oltre la percentuale del 55%. Non nuoce aggiungere, inoltre, che la stessa azienda convenuta, costituitasi in giudizio, ha rappresentato di non avere previsto alcuna stima economica destinata alla pediatria in associazione di gruppo, stante l'assenza di richieste.
Pertanto – tenuto conto del tenore letterale degli impegni adottati in sede di contrattazione collettiva integrativa, interpretati nei termini su descritti;
tenuto conto degli elementi emergenti dalla documentazione prodotta;
- non può
ritenersi errata, contrariamente a quanto sostenuto dall'azienda convenuta, la sopracitata sentenza n. 1097/2021, le cui statuizioni e deduzioni, richiamate ai
- 5 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., meritano piena condivisione.
Dunque, si riconosce il diritto della ricorrente alla corresponsione a titolo di indennità di associazionismo semplice per gli anni dal 2008 al 2011, della somma di euro 19.032,62, stante la correttezza dei conteggi operati dalla ricorrente in relazione all'importo di euro 8,00 per assistito su base annua, fissato in sede di accordo collettivo, ed al numero degli assistiti avuti in carico come evincibile dai cedolini in atti.
I pronunciamenti di segno contrario al presente ed al richiamato precedente giustificano la compensazione, per 1/3, delle spese di lite, che vengono liquidate avuto riguardo ai valori minimi dettati dal DM 147/2022 nelle cause di lavoro di valore inferiore ad euro 25.000,00.
◊
Così deciso in Palermo, il 01/04/2025.
GIUDICE
MATILDE CAMPO
(firmato digitalmente a margine)
- 6 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
nella persona della Giudice dott.ssa Matilde Campo, disposta la trattazione scritta della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e constatata, alla fissata udienza del
24/03/2025, la regolare comunicazione alle parti costituite del provvedimento che ha disposto la trattazione scritta e la loro comparizione mediante il deposito di note, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 8536/2021 del Ruolo Generale vertente
TRA
Avv. Longo Marcello) Parte_1
ricorrente
CONTRO
(Avv. Li Vigni Giorgio) CP_1
resistente
AVENTE IL SEGUENTE DISPOSITIVO:
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
◊ condanna parte convenuta al pagamento, in favore della ricorrente, dell'importo di euro 19.032,62 (oltre come per legge ed interessi legali dalle singole CP_2
scadenze mensili sino al saldo) quale “indennità di associazionismo semplice”
spettantele per il periodo 2008/2011;
Tribunale di Palermo sez. Lavoro ◊ condanna parte convenuta al pagamento, in favore della ricorrente, di 2/3 delle spese di lite, liquidate in tal misura in complessivi euro 1.797,00, oltre spese generali, cassa ed iva come per legge, compensandone la restante parte.
E LE SEGUENTI RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE:
Con ricorso depositato in data 24/09/2021 la ricorrente – premesso di prestare la
Con propria attività professionale di in convenzione con l' Controparte_3
provinciale di e di avere aderito all'inquadramento sotto forma di CP_1
“associazione” previsto dal decreto dell'Assessore Regionale per la Salute del
09/07/2004 - deduceva che in data 22/10/2009 le OO.SS. di categoria e la parte pubblica avevano stipulato un preaccordo che prevedeva, per le associazioni semplici, una indennità pari al 55% del compenso forfettario annuo previsto dall'art. 58, lettera B, comma 4 dell' 29/07/2009 per ciascun assistito in CP_4
carico, aumentabile di una ulteriore percentuale derivante dal budget riservato alle associazioni di gruppo e non utilizzato;
precisava che per il periodo
2008/2011 il budget destinato alle associazioni di gruppo non era stato utilizzato,
se non in minima parte, e ciò nonostante ella era stata esclusa dagli aventi diritto a percepire gli arretrati per l'indennità di associazionismo semplice di cui al preaccordo firmato tra le parti in data 22/10/2009 con la motivazione “oltre la
Con percentuale del 55%” laddove, invece, ”l' avrebbe avuto l'obbligo di 'stornare'
per intero il budget residuo (pari a: 9,52% per il 2008, 9,53% per il 2009, 10% per il 2010 e 10% per il 2011) a beneficio dei Pediatri di Libera Scelta aventi diritto all'indennità di 'associazionismo semplice'”. Chiedeva, conclusivamente, al
Con Tribunale di volere condannare l' al pagamento di tale indennità, per il periodo gennaio 2008 - giugno 2011, per l'importo residuale di euro 19.032,62
oltre accessori.
- 2 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro Costituitasi in giudizio con memoria difensiva depositata in data 22/04/2023,
l'azienda convenuta contestava la domanda attorea e ne chiedeva il rigetto.
Istruita la causa attraverso la documentazione prodotta dalle parti e fissata udienza di discussione e decisione, la causa viene quivi decisa con il deposito di questa sentenza.
◊
Il ricorso è fondato.
In via preliminare, merita di essere disattesa l'eccezione di prescrizione formulata dall'azienda convenuta, atteso che la ricorrente, costituitasi in giudizio, ha documentalmente dimostrato di avere interrotto, con tempestività, il termine prescrizionale quinquennale.
Nel merito, e prendendo atto dei diversi pronunciamenti registratisi nella definizione di fattispecie identiche a quella in esame, ritiene questo Giudice di dovere aderire alle motivazioni formulate nella sentenza del Tribunale di Palermo
n. 1097/2021, nella quale testualmente si legge: “… Parte ricorrente censura la
condotta tenuta dalla parte resistente, consistita nell'avere omesso di stornare
all'indennità di associazionismo semplice il budget rimasto per effetto della
corresponsione dell'indennità di associazionismo di gruppo in misura inferiore a
quella prevista dalla contrattazione collettiva, in violazione delle previsioni di
cui al preaccordo firmato tra la Regione siciliana e le organizzazioni sindacali,
secondo cui “Relativamente al pregresso, ai PLS costituiti in Associazione in atto
esistenti e regolarmente formalizzate che non percepiscono la relativa indennità,
sarà corrisposta con decorrenza 01/01/2008 o dalla data di costituzione se
successiva e fino al 31/12/2009 o comunque fino alla sottoscrizione del nuovo nei
limiti delle percentuali del 55% per le associazioni semplici e del 10% per le
- 3 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro associazioni di gruppo (in riferimento al n. degli assistiti dai in ambito CP_3
regionale), compenso forfettario annuo previsto dall'art. 58, lettera B, comma 4
dell' 29 luglio 2009, nella misura di Euro 8 (otto) per ciascun assistito in CP_4
carico. Ferme restando le percentuali come sopra definite, qualora a livello
provinciale i sanitari aventi diritto a una delle indennità risultassero inferiori
alla percentuale stabilita, provvederà, se necessario, a stornare il budget
rimasto all'altra indennità”. Detta disposizione è stata poi confermata
dall'Accordo integrativo regionale di pediatria, di cui al decreto assessoriale del
29.6.2011 - che ha reso esecutivo il preaccordo di cui sopra - ove al comma 11
dell'art. 2 viene previsto che “fermo restando il tetto stabilito per
l'associazionismo (65% per la forma semplice e 10% per quella di gruppo),
qualora l'impegno al budget economico per una delle forme associative
risultasse inferiore al budget economico assegnato alle singole queste ultime
potranno utilizzare i fondi residui prioritariamente per incrementare le percentuali dell'altra forma associativa, anche al di sopra del tetto previsto” …”. Con Dal testo del preaccordo non è effettivamente chiaro se l' possa superare il tetto previsto del 55% e la formulazione "provvederà, se necessario, a stornare il budget rimasto all'altra indennità" può avallare in sé e per sé considerata l'ipotesi
– condivisa pure da Trib. Palermo, n. 682/2024 - che il trasferimento debba comunque avvenire entro i limiti del budget complessivo disponibile e non oltre il tetto inizialmente previsto, consentendo in altri termini, ove una delle due categorie di associazioni (semplici o di gruppo) non raggiunga la percentuale stabilita, una redistribuzione delle risorse rimanenti all'altra categoria, ma senza superare il totale complessivo disponibile per entrambe.
Alla opposta interpretazione, tuttavia, fa da ausilio – come ricordato nella
- 4 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro pronuncia n. 1097/2021 sopra testualmente riportata – l'Accordo integrativo regionale di cui al decreto assessoriale del 29/6/2011, che, richiamando giustappunto il preaccordo regionale siglato il 22/10/2009 ed incrementando le percentuali lì stabilite, esplicita all'art. 2 che “Il tetto può essere superato nei casi previsti dal comma 11” e quivi testualmente stabilisce che: “fermo restando il tetto stabilito per l'associazionismo (65% per la forma semplice e 10% per quella di gruppo), qualora l'impegno al budget economico per una delle forme associative risultasse inferiore al budget economico assegnato alle singole queste ultime potranno utilizzare i fondi residui prioritariamente per incrementare le percentuali dell'altra forma associativa, anche al di sopra del tetto previsto”.
Nel caso in esame, dalla documentazione versata in atti emerge tanto che, per gli anni dal 2008 al 2011, l'indennità per associazionismo in gruppo corrisposta ai pediatri in libera scelta sia stata sempre inferiore al 10 % (in particolare, pari allo
0,48% per il 2008, allo 0,47% per il 2009 allo 0% per il 2010 e per il 2011),
quanto che la ricorrente veniva esclusa dall'elenco dei pediatri aventi diritto agli arretrati per l'indennità di associazionismo semplice perché risultante oltre la percentuale del 55%. Non nuoce aggiungere, inoltre, che la stessa azienda convenuta, costituitasi in giudizio, ha rappresentato di non avere previsto alcuna stima economica destinata alla pediatria in associazione di gruppo, stante l'assenza di richieste.
Pertanto – tenuto conto del tenore letterale degli impegni adottati in sede di contrattazione collettiva integrativa, interpretati nei termini su descritti;
tenuto conto degli elementi emergenti dalla documentazione prodotta;
- non può
ritenersi errata, contrariamente a quanto sostenuto dall'azienda convenuta, la sopracitata sentenza n. 1097/2021, le cui statuizioni e deduzioni, richiamate ai
- 5 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., meritano piena condivisione.
Dunque, si riconosce il diritto della ricorrente alla corresponsione a titolo di indennità di associazionismo semplice per gli anni dal 2008 al 2011, della somma di euro 19.032,62, stante la correttezza dei conteggi operati dalla ricorrente in relazione all'importo di euro 8,00 per assistito su base annua, fissato in sede di accordo collettivo, ed al numero degli assistiti avuti in carico come evincibile dai cedolini in atti.
I pronunciamenti di segno contrario al presente ed al richiamato precedente giustificano la compensazione, per 1/3, delle spese di lite, che vengono liquidate avuto riguardo ai valori minimi dettati dal DM 147/2022 nelle cause di lavoro di valore inferiore ad euro 25.000,00.
◊
Così deciso in Palermo, il 01/04/2025.
GIUDICE
MATILDE CAMPO
(firmato digitalmente a margine)
- 6 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro