TRIB
Sentenza 6 dicembre 2024
Sentenza 6 dicembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 06/12/2024, n. 1356 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1356 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LATINA Sezione Lavoro in persona del giudice del lavoro Valentina Avarello ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 997 nel ruolo generale dell'anno 2023 promossa da
, rappresentato e difeso dall'Avv.to Pasquale Biondi. Parte_1
CONTRO
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dalle dr.sse Emiliana Bozzella e Maria Grazia Luppi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La presente sentenza, pronunciata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e depositata in via telematica, viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nonché sulla scorta del criterio della “ragione più liquida”, per cui se in un processo sussiste una ragione sufficiente per decidere la lite, la sentenza può fondarsi su di essa anche quando il motivo della decisione si pone, da un punto di vista logico, a valle di altre ragioni che non sono affrontate e decise. Il principio – che trova fondamento costituzionale negli artt. 24 e 111 Cost. – consente di prescindere dall'osservanza dell'ordine logico delle questioni da esaminare di cui all'art. 276 c.p.c. così da decidere la causa nel modo più semplice e rapido ove si prospetti una questione assorbente, quantunque logicamente subordinata, senza che sia necessario passare previamente in rassegna tutte le altre, anche se di carattere preliminare (v. Cass. n. 27953/2018; Cass. n. 2909/2017; Cass. 2853/2017; Cass. sez. VI-L ord. 28/05/2014, n. 12002, Cass. sez. un. 9936/14; Cass. Sez. Un. N. 26242.3/2014).
1 2. La domanda - avente ad oggetto l'accertamento del diritto di parte ricorrente a percepire la retribuzione professionale docente per i periodi di supplenza breve e saltuaria svolti in qualità di docente non di ruolo nei periodi dedotti in ricorso con conseguente condanna del al pagamento della somma di euro 1286,16 – è fondata e va CP_1 accolta, per le ragioni e nei limiti di seguito esplicitati.
3. A sostegno della domanda parte ricorrente nel richiamare il combinato disposto dell'art. 7 del CCNL del 2001 e dell'art. 25 del CCNI del 31.8.1999, ha evidenziato che la “retribuzione professionale docente” non le era stata corrisposta perché aveva prestato servizio con supplenze temporanee e non con supplenze annuali, con scadenza al 31 agosto o comunque al 30 giugno;
che, pertanto, la condotta dell'Amministrazione convenuta era violativa del principio di non discriminazione, non essendovi alcuna differenza tra il servizio prestato con supplenza temporanea e quello prestato con supplenza annuale.
4. Il convenuto, tardivamente costituito in giudizio, ha contestato la domanda CP_1 ex adverso formulata in quanto infondata in fatto e in diritto.
5. Occorre prendere le mosse dalle norme pattizie richiamate in ricorso.
5.1 Con il CCNI del 31.08.1999 è stato istituito il Compenso Individuale Accessorio, una voce della retribuzione prevista, ai sensi dell'art. 25, a mente del quale “dal 1° luglio 1999, a tutto il personale docente, educativo ed A.T.A. con rapporto di impiego a tempo indeterminato e al personale insegnante di religione cattolica con progressione di carriera;
b) dalla data di assunzione del servizio, per ciascun anno scolastico, al per-sonale docente, educativo ed A.T.A. con rapporto di impiego a tempo determinato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico;
c) dalla data di assunzione del servizio, e per un massimo di dieci mesi per ciascun anno scolastico, al personale docente, educativo ed A.T.A con rap-porto di impiego a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche nonché al personale insegnante di religione cattolica con impiego di durata annuale”. Al successivo comma 5 l'art. 25 precisa che:“per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio” 5.2. L'articolo 7 del CCNL del 2001 stabilisce poi che: "
1. Con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive.
2
2. Ai compensi di cui al comma 1, si aggiunge il compenso individuale accessorio di cui all'art. 25 del CCNI 31.8.1999 che viene soppresso limitatamente al personale docente ed educativo;
nella Tabella C è riportata la retribuzione complessiva, denominata retribuzione professionale docenti, risultante dalla somma dei compensi di cui al comma 1 e del soppresso compenso individuale accessorio.
3. La retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999, nei limiti di cui all'art. 49, lettera D del CCNL 26.5.1999, ed agli articoli 24 e 25 del CCNL 4.8.1995." 5.3. L'art. 83 CCNL 2007 stabilisce che la retribuzione professionale docente ha natura fissa e continuativa e rientra nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto. La contrattazione collettiva non fa dunque alcuna differenza tra docenti con supplenze brevi e saltuarie, docenti incaricati a tempo determinato fino al 30.6 o al 31.8 e docenti di ruolo. Ne consegue che le diverse tipologie di incarico previste dalla legge 124/1999 non influiscono in alcun modo sul trattamento accessorio dei docenti incaricati di supplenze brevi e saltuarie che svolgano identica mansione rispetto ai docenti assunti con contratto a tempo indeterminato in quanto assicurano loro una prestazione equivalente a quella del lavoratore sostituito. In definitiva, dall'esame delle norme pattizie sin qui passate in rassegna non appare possibile desumere l'esclusione della corresponsione della retribuzione professionale docente al lavoratore che svolga supplenze per brevi periodi, né può ritenersi legittima la forzatura interpretativa che il opera in tal senso. CP_1
6. Peraltro, proprio in tema di retribuzione professionale docenti, la Corte di Cassazione ha fornito un'interpretazione estensiva delle categorie dei destinatari del compenso, in conformità al principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo determinato ed indeterminato sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE (cfr. Cass ordinanza n. 20015 del 27 luglio 2018). In particolare, la Suprema Corte ha precisato che: “le parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio al personale docente ed educativo, senza differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla L. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del CCNL 15.3.2001, alle modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999 deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo;
una diversa interpretazione finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola 4 tanto più che la tesi del , secondo cui la CP_1
RPD è incompatibile con prestazioni di durata temporalmente limitata, contrasta con il chiaro tenore della disposizione che stabilisce le modalità di calcolo nell'ipotesi di
3 "periodi di servizio inferiori al mese” (Cass. Sez. Lav. Or-dinanza n. 20015 del 27/07/2018; Cass. Sez. Lav. Ordinanza n. 6293 del 2020). Il principio è stato ribadito dalla Cassazione, in termini più generali, con la sentenza n. 2924/2020, a mente della quale: “…a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C-268/06, Impact;
13.9.2007, causa C307/05, EL CE;
8.9.2011, causa C-177/10 Rosado Santana); Per_1
b) il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato (oggi 153 n. 5), "non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione" (EL CE Alonso, cit., punto 42).”
7. Nel caso di specie, è provato mediante produzione dei contratti di servizio e delle buste paga in atti che la parte ricorrente ha prestato servizio nei periodi indicati in ricorso, nell'ambito di incarichi di supplenza brevi (cfr. doc. 05.1 e 06.1 fasc. ricorr.).
8. Alla luce delle considerazioni sopra svolte ed in applicazione dei principi giurisprudenziali innanzi espressi la domanda di parte ricorrente merita accoglimento.
9. Con riferimento all'importo si rileva che nelle conclusioni del ricorso la parte ricorrente chiede la condanna del convenuto al versamento di € 1.286,16; CP_1 tuttavia, nel conteggio allegato al corpo del ricorso, si legge che l'importo totale spettante a titolo di retribuzione professionale docente per i periodi di servizio a tempo determinato prestati da parte ricorrente in virtù di supplenze temporanee, corrisponde ad € 1.268,16. Deve pertanto riconoscersi in favore della parte ricorrente il diritto alla Retribuzione Professionale Docente (RPD) e, per l'effetto, deve condannarsi il convenuto al CP_1 versamento dell'importo di € 1.268,16– corrispondente alla quantificazione svolta in ricorso sulla base di mere operazioni aritmetiche e non oggetto di specifica contestazione
– oltre interessi di legge dal dovuto al saldo.
10. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo in relazione ai parametri indicati dal D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal DM n. 147/22, in relazione alle cause di natura e al valore della controversia (€1.101-
4 € 5.200) e dell'attività processuale svolta (esclusa la fase istruttoria), liquidate nei minimi in considerazione del carattere seriale della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da
[...]
nei confronti di Pt_1 Controparte_1
(R.G. 997/2023), ogni contraria domanda, eccezione e difesa respinte, così provvede:
- accerta e dichiara il diritto di parte ricorrente a vedersi riconosciuta la “Retribuzione Professionale Docente” per i periodi di supplenze brevi indicati in ricorso e, per l'effetto, condanna l'amministrazione convenuta al pagamento in suo favore, a tale titolo, della somma di euro € 1.268,16 oltre interessi di legge dal dovuto al saldo;
- condanna il alla refusione in favore della parte ricorrente delle Controparte_1 spese di lite che liquida in complessivi € 1.030,00 oltre iva, cpa e rimborso spese generali come per legge, oltre € 49,00 a titolo di rimborso del contributo unificato, da distrarsi.
Così deciso in Latina,06/12/2024
IL GIUDICE
dr.ssa Valentina Avarello
5
IL TRIBUNALE DI LATINA Sezione Lavoro in persona del giudice del lavoro Valentina Avarello ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 997 nel ruolo generale dell'anno 2023 promossa da
, rappresentato e difeso dall'Avv.to Pasquale Biondi. Parte_1
CONTRO
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dalle dr.sse Emiliana Bozzella e Maria Grazia Luppi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La presente sentenza, pronunciata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e depositata in via telematica, viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nonché sulla scorta del criterio della “ragione più liquida”, per cui se in un processo sussiste una ragione sufficiente per decidere la lite, la sentenza può fondarsi su di essa anche quando il motivo della decisione si pone, da un punto di vista logico, a valle di altre ragioni che non sono affrontate e decise. Il principio – che trova fondamento costituzionale negli artt. 24 e 111 Cost. – consente di prescindere dall'osservanza dell'ordine logico delle questioni da esaminare di cui all'art. 276 c.p.c. così da decidere la causa nel modo più semplice e rapido ove si prospetti una questione assorbente, quantunque logicamente subordinata, senza che sia necessario passare previamente in rassegna tutte le altre, anche se di carattere preliminare (v. Cass. n. 27953/2018; Cass. n. 2909/2017; Cass. 2853/2017; Cass. sez. VI-L ord. 28/05/2014, n. 12002, Cass. sez. un. 9936/14; Cass. Sez. Un. N. 26242.3/2014).
1 2. La domanda - avente ad oggetto l'accertamento del diritto di parte ricorrente a percepire la retribuzione professionale docente per i periodi di supplenza breve e saltuaria svolti in qualità di docente non di ruolo nei periodi dedotti in ricorso con conseguente condanna del al pagamento della somma di euro 1286,16 – è fondata e va CP_1 accolta, per le ragioni e nei limiti di seguito esplicitati.
3. A sostegno della domanda parte ricorrente nel richiamare il combinato disposto dell'art. 7 del CCNL del 2001 e dell'art. 25 del CCNI del 31.8.1999, ha evidenziato che la “retribuzione professionale docente” non le era stata corrisposta perché aveva prestato servizio con supplenze temporanee e non con supplenze annuali, con scadenza al 31 agosto o comunque al 30 giugno;
che, pertanto, la condotta dell'Amministrazione convenuta era violativa del principio di non discriminazione, non essendovi alcuna differenza tra il servizio prestato con supplenza temporanea e quello prestato con supplenza annuale.
4. Il convenuto, tardivamente costituito in giudizio, ha contestato la domanda CP_1 ex adverso formulata in quanto infondata in fatto e in diritto.
5. Occorre prendere le mosse dalle norme pattizie richiamate in ricorso.
5.1 Con il CCNI del 31.08.1999 è stato istituito il Compenso Individuale Accessorio, una voce della retribuzione prevista, ai sensi dell'art. 25, a mente del quale “dal 1° luglio 1999, a tutto il personale docente, educativo ed A.T.A. con rapporto di impiego a tempo indeterminato e al personale insegnante di religione cattolica con progressione di carriera;
b) dalla data di assunzione del servizio, per ciascun anno scolastico, al per-sonale docente, educativo ed A.T.A. con rapporto di impiego a tempo determinato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico;
c) dalla data di assunzione del servizio, e per un massimo di dieci mesi per ciascun anno scolastico, al personale docente, educativo ed A.T.A con rap-porto di impiego a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche nonché al personale insegnante di religione cattolica con impiego di durata annuale”. Al successivo comma 5 l'art. 25 precisa che:“per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio” 5.2. L'articolo 7 del CCNL del 2001 stabilisce poi che: "
1. Con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive.
2
2. Ai compensi di cui al comma 1, si aggiunge il compenso individuale accessorio di cui all'art. 25 del CCNI 31.8.1999 che viene soppresso limitatamente al personale docente ed educativo;
nella Tabella C è riportata la retribuzione complessiva, denominata retribuzione professionale docenti, risultante dalla somma dei compensi di cui al comma 1 e del soppresso compenso individuale accessorio.
3. La retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999, nei limiti di cui all'art. 49, lettera D del CCNL 26.5.1999, ed agli articoli 24 e 25 del CCNL 4.8.1995." 5.3. L'art. 83 CCNL 2007 stabilisce che la retribuzione professionale docente ha natura fissa e continuativa e rientra nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto. La contrattazione collettiva non fa dunque alcuna differenza tra docenti con supplenze brevi e saltuarie, docenti incaricati a tempo determinato fino al 30.6 o al 31.8 e docenti di ruolo. Ne consegue che le diverse tipologie di incarico previste dalla legge 124/1999 non influiscono in alcun modo sul trattamento accessorio dei docenti incaricati di supplenze brevi e saltuarie che svolgano identica mansione rispetto ai docenti assunti con contratto a tempo indeterminato in quanto assicurano loro una prestazione equivalente a quella del lavoratore sostituito. In definitiva, dall'esame delle norme pattizie sin qui passate in rassegna non appare possibile desumere l'esclusione della corresponsione della retribuzione professionale docente al lavoratore che svolga supplenze per brevi periodi, né può ritenersi legittima la forzatura interpretativa che il opera in tal senso. CP_1
6. Peraltro, proprio in tema di retribuzione professionale docenti, la Corte di Cassazione ha fornito un'interpretazione estensiva delle categorie dei destinatari del compenso, in conformità al principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo determinato ed indeterminato sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE (cfr. Cass ordinanza n. 20015 del 27 luglio 2018). In particolare, la Suprema Corte ha precisato che: “le parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio al personale docente ed educativo, senza differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla L. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del CCNL 15.3.2001, alle modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999 deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo;
una diversa interpretazione finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola 4 tanto più che la tesi del , secondo cui la CP_1
RPD è incompatibile con prestazioni di durata temporalmente limitata, contrasta con il chiaro tenore della disposizione che stabilisce le modalità di calcolo nell'ipotesi di
3 "periodi di servizio inferiori al mese” (Cass. Sez. Lav. Or-dinanza n. 20015 del 27/07/2018; Cass. Sez. Lav. Ordinanza n. 6293 del 2020). Il principio è stato ribadito dalla Cassazione, in termini più generali, con la sentenza n. 2924/2020, a mente della quale: “…a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C-268/06, Impact;
13.9.2007, causa C307/05, EL CE;
8.9.2011, causa C-177/10 Rosado Santana); Per_1
b) il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato (oggi 153 n. 5), "non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione" (EL CE Alonso, cit., punto 42).”
7. Nel caso di specie, è provato mediante produzione dei contratti di servizio e delle buste paga in atti che la parte ricorrente ha prestato servizio nei periodi indicati in ricorso, nell'ambito di incarichi di supplenza brevi (cfr. doc. 05.1 e 06.1 fasc. ricorr.).
8. Alla luce delle considerazioni sopra svolte ed in applicazione dei principi giurisprudenziali innanzi espressi la domanda di parte ricorrente merita accoglimento.
9. Con riferimento all'importo si rileva che nelle conclusioni del ricorso la parte ricorrente chiede la condanna del convenuto al versamento di € 1.286,16; CP_1 tuttavia, nel conteggio allegato al corpo del ricorso, si legge che l'importo totale spettante a titolo di retribuzione professionale docente per i periodi di servizio a tempo determinato prestati da parte ricorrente in virtù di supplenze temporanee, corrisponde ad € 1.268,16. Deve pertanto riconoscersi in favore della parte ricorrente il diritto alla Retribuzione Professionale Docente (RPD) e, per l'effetto, deve condannarsi il convenuto al CP_1 versamento dell'importo di € 1.268,16– corrispondente alla quantificazione svolta in ricorso sulla base di mere operazioni aritmetiche e non oggetto di specifica contestazione
– oltre interessi di legge dal dovuto al saldo.
10. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo in relazione ai parametri indicati dal D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal DM n. 147/22, in relazione alle cause di natura e al valore della controversia (€1.101-
4 € 5.200) e dell'attività processuale svolta (esclusa la fase istruttoria), liquidate nei minimi in considerazione del carattere seriale della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da
[...]
nei confronti di Pt_1 Controparte_1
(R.G. 997/2023), ogni contraria domanda, eccezione e difesa respinte, così provvede:
- accerta e dichiara il diritto di parte ricorrente a vedersi riconosciuta la “Retribuzione Professionale Docente” per i periodi di supplenze brevi indicati in ricorso e, per l'effetto, condanna l'amministrazione convenuta al pagamento in suo favore, a tale titolo, della somma di euro € 1.268,16 oltre interessi di legge dal dovuto al saldo;
- condanna il alla refusione in favore della parte ricorrente delle Controparte_1 spese di lite che liquida in complessivi € 1.030,00 oltre iva, cpa e rimborso spese generali come per legge, oltre € 49,00 a titolo di rimborso del contributo unificato, da distrarsi.
Così deciso in Latina,06/12/2024
IL GIUDICE
dr.ssa Valentina Avarello
5