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Sentenza 12 novembre 2024
Sentenza 12 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 12/11/2024, n. 725 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 725 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE CIVILE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati:
1) dott. Francesco MICELA Presidente
2) dott.ssa Gabriella GIAMMONA Giudice
3) dott.ssa Sara MARINO Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 3998/2024 R.G. vertente tra
, nato a [...] il [...] ) Parte_1 C.F._1
e
, nata a [...] il [...] ) Parte_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Francesco Ferrera presso il cui studio a Palermo, via Francesco Crispi n. 120, sono elettivamente domiciliati con il patrocinio dell'Avv.FERRERA FRANCESCO
OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale.
CONCLUSIONI: come da ricorso congiunto depositato in data 11/09/2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto ex art. 473bis.51 c.p.c., e hanno Parte_1 Parte_2
chiesto disciplinarsi il regime di affidamento e mantenimento della figlia minore , Per_1
nata a [...] il [...], alle seguenti condizioni:
“1) La minore resta affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, mantenendo quale residenza anagrafica e prevalente il domicilio della madre;
2) II padre incontrerà e terrà con sé la figlia minore, compatibilmente con le esigenze scolastiche e fatti salvi diversi accordi liberamente tratti dalle parti in senso ampliativo, secondo le seguenti modalità:
- due pomeriggi a settimana, da individuarsi nei giorni di martedì e giovedì, dalle ore
17,00 alle ore 21,00, nonché, a settimane alterne, dalle ore 17,00 del sabato alle 21.00 ore della domenica;
- nel periodo delle vacanze natalizie tre giorni a cavallo del Natale, seguendo il criterio dell 'alternanza e della rotazione, e tre giorni a Capodanno;
1 - la minore trascorrerà la Pasqua ed il lunedì dell'Angelo ora con l'uno, ora con l'altro genitore, così come tutte le altre festività civili;
- infine, nel periodo estivo, il padre trascorrerà con la figlia un periodo di sette giorni consecutivi nel mese di luglio e sette giorni consecutivi nel mese di agosto, da concordare preventivamente, almeno un mese prima, con la madre.
Resta convenuto che il regime di incontri padre figlia, potrà essere liberamente modificato dalla parti.
3. Il SI. si obbliga di corrispondere alla SI.ra , a titolo Parte_1 Parte_2
di contributo al mantenimento della figlia minore, entro il giorno 5 di ogni mese, l'importo mensile di € 200 a cui si aggiungeranno, secondo un accordo già intercorso fra le parti, i buoni pasto che mensilmente il SI. maturerà dal suo datore di lavoro;
la Parte_1
somma potrà essere annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT relativi al costo della vita;
L'assegno unico per la figlia, così come è sempre avvenuto, continuerà ad essere percepito per intero dalla SI.ra . Parte_2
4. Le spese straordinarie per la figlia - previamente concordate e Per_1
successivamente documentate - verranno sopportate da ciascun genitore nella misura del
50% secondo il seguente schema, giusto Protocollo del Tribunale di Palermo:
a) Voci di spesa da ritenersi ricomprese entro l'assegno mensile forfettario finalizzato a far fronte ad esigenze di mantenimento ordinario:
- spese per vitto, abbigliamento, utenze domestiche, medicinali da banco (comprensivi di antibiotici, antipiretici e comunque di farmaci necessari per il trattamento di patologie comuni, ordinarie e/o stagionali), carburante, ricarica telefono cellulare, spese per parrucchiere/barbiere, estetista, spese per attività ludiche o ricreative (cinema, feste ecc);
b) Spese extra-assegno rimborsabili (limitatamente ad aliquota dovuta da altro genitore) anche se sostenute senza preventiva concertazione e/o accordo tra i genitori:
- spese mediche relative a:
a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure ortodontiche ed interventi chirurgici eseguiti presso strutture pubbliche;
e) trattamenti sanitari eseguiti presso strutture sanitarie private in quanto non erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
2 e) farmaci prescritti dal medico curante per la cura di specifiche patologie inequivocabilmente riferibili alla prole;
f) spese protesiche ivi comprese spese per occhiali e lenti a contatto;
- spese scolastiche relative a:
a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico (tessera abbonamento autobus e metro);
e) mensa;
spese per progetti curriculari indetti dalla scuola;
- spese extra-scolastiche relative a:
a) tempo prolungato, pre-scuola, dopo-scuola e baby sitter se già presenti nell'organizzazione familiare in costanza di convivenza;
b) spese relative ad imposta di bollo e assicurazione r.c. per il mezzo di trasporto della prole (ciclomotore, motociclo o eventuale autovettura), laddove acquistato con il consenso di entrambi i genitori;
c) spese per regali in occasione di feste di compagni di scuola;
c) Spese extra-assegno il cui rimborso è invece condizionato al preventivo accordo tra i genitori:
- spese mediche relative a:
a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture non pubbliche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari eseguiti da specialisti privati ma erogati anche dal Servizio
Sanitario Nazionale;
d) esami diagnostici eseguiti presso strutture private;
e) analisi cliniche;
f) cicli di psicoterapia e logopedia erogati da specialisti privati;
- spese scolastiche relative a:
a) tasse e rette scolastiche e universitarie imposte da istituti privati (nel caso di dissenso di un genitore sulla frequentazione, questi dovrà comunque contribuire, nei limiti dell'aliquota di pertinenza, in misura pari all'importo delle tasse che avrebbe pagato nel caso di frequentazione della università pubblica);
b) corsi di specializzazione;
e) gite scolastiche con pernottamento;
3 d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria eventualmente diversa dal luogo di residenza familiare (nel caso di dissenso di un genitore sulla frequentazione, che questi contribuisca nella misura delle tasse che avrebbe pagato nel caso di frequenza della università pubblica);
- spese extra-scolastiche relative a:
a) corsi di istruzione e formazione (es. lingue straniere, disegno, tecnologia, età), attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter, pre-scuola e dopo-scuola) se non già presenti nell'organizzazione familiare in costanza di convivenza;
c) viaggi e vacanze;
d) spese relative ad imposta di bollo e assicurazione r.c. del veicolo in uso alla prole laddove acquistato senza il consenso dell'altro genitore;
e) conseguimento patente di guida per ciclomotori, motocicli o autoveicoli presso scuole- guida private;
f) organizzazione di feste e ricevimenti per i figli;
g) centro ricreativo estivo e gruppo estivo.
Relativamente alle sole spese straordinarie di carattere sanitario, aventi carattere non indifferibili ed urgenti, per le quali il diritto al rimborso è condizionato al preventivo assenso di entrambi i coniugi, va previsto, a carico del coniuge che intenda sostenerle,
l'onere di comunicare il relativo importo all'altro con un preavviso di almeno sette giorni;
va altresì previsto un simmetrico onere per l'altro genitore di comunicare, entro i sette giorni successivi, una eventuale alternativa meno onerosa, (dovendosi la spesa preventivamente comunicata, in difetto di detto riscontro, reputareconsentita e, dunque, rimborsabile nei limiti dell'aliquota di pertinenza).
Nel caso, invece, sia comunicato un preventivo alternativo, il primo genitore resta naturalmente libero di avvalersi dell'opzione originariamente prescelta, ma il secondo genitore sarà tenuto a rimborsare l'aliquota di sua pertinenza della somma oggetto del preventivo alternativo da lui proposto.
Inoltre, in relazione alle spese per gite scolastiche con pernottamento nonché alle spese per attività sportive non agonistiche il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro dovrà manifestare espressamente e per iscritto le proprie determinazioni a riguardo ed eventualmente, in caso di disaccordo, un motivato dissenso
4 entro 20 giorni dalla data di ricevimento della richiesta. In difetto di risposta il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
5. La casa familiare sita in Palermo, Via Antonio Aliotta n. 1, condotta in locazione, resta assegnata alla SI.ra che si farà carico del pagamento del relativo Parte_2
canone di locazione;
6. Entrambi i genitori hanno l'obbligo reciproco di comunicare all'altro ogni variazione di residenza o domicilio. Inoltre, qualora la minore dovesse allontanarsi Persona_2
da Palermo, da sola o in compagnia di uno dei genitori, sarà obbligo di quest'ultimo comunicare all'altro genitore orario e giorno di partenza, località di soggiorno, indirizzo e nome degli eventuali alloggi e relativi recapiti telefonici”.
Le condizioni dell'accordo sono conformi alla legge ed all'interesse della prole.
Non avendo il giudizio natura contenziosa, nessuna pronuncia va adottata sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
1) Dispone che il regime di affidamento e mantenimento della minore , nata a [...]
Palermo il 26/10/2010, sia disciplinato alle condizioni di cui al ricorso congiunto depositato in data 11/09/2024, come riportate in parte motiva.
2) Nulla sulle spese.
Così deciso a Palermo, nella camera di consiglio della Sezione I Civile in data 11/11/2024.
Il Giudice estensore Il Presidente
Sara Marino Francesco Micela
5
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati:
1) dott. Francesco MICELA Presidente
2) dott.ssa Gabriella GIAMMONA Giudice
3) dott.ssa Sara MARINO Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 3998/2024 R.G. vertente tra
, nato a [...] il [...] ) Parte_1 C.F._1
e
, nata a [...] il [...] ) Parte_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Francesco Ferrera presso il cui studio a Palermo, via Francesco Crispi n. 120, sono elettivamente domiciliati con il patrocinio dell'Avv.FERRERA FRANCESCO
OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale.
CONCLUSIONI: come da ricorso congiunto depositato in data 11/09/2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto ex art. 473bis.51 c.p.c., e hanno Parte_1 Parte_2
chiesto disciplinarsi il regime di affidamento e mantenimento della figlia minore , Per_1
nata a [...] il [...], alle seguenti condizioni:
“1) La minore resta affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, mantenendo quale residenza anagrafica e prevalente il domicilio della madre;
2) II padre incontrerà e terrà con sé la figlia minore, compatibilmente con le esigenze scolastiche e fatti salvi diversi accordi liberamente tratti dalle parti in senso ampliativo, secondo le seguenti modalità:
- due pomeriggi a settimana, da individuarsi nei giorni di martedì e giovedì, dalle ore
17,00 alle ore 21,00, nonché, a settimane alterne, dalle ore 17,00 del sabato alle 21.00 ore della domenica;
- nel periodo delle vacanze natalizie tre giorni a cavallo del Natale, seguendo il criterio dell 'alternanza e della rotazione, e tre giorni a Capodanno;
1 - la minore trascorrerà la Pasqua ed il lunedì dell'Angelo ora con l'uno, ora con l'altro genitore, così come tutte le altre festività civili;
- infine, nel periodo estivo, il padre trascorrerà con la figlia un periodo di sette giorni consecutivi nel mese di luglio e sette giorni consecutivi nel mese di agosto, da concordare preventivamente, almeno un mese prima, con la madre.
Resta convenuto che il regime di incontri padre figlia, potrà essere liberamente modificato dalla parti.
3. Il SI. si obbliga di corrispondere alla SI.ra , a titolo Parte_1 Parte_2
di contributo al mantenimento della figlia minore, entro il giorno 5 di ogni mese, l'importo mensile di € 200 a cui si aggiungeranno, secondo un accordo già intercorso fra le parti, i buoni pasto che mensilmente il SI. maturerà dal suo datore di lavoro;
la Parte_1
somma potrà essere annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT relativi al costo della vita;
L'assegno unico per la figlia, così come è sempre avvenuto, continuerà ad essere percepito per intero dalla SI.ra . Parte_2
4. Le spese straordinarie per la figlia - previamente concordate e Per_1
successivamente documentate - verranno sopportate da ciascun genitore nella misura del
50% secondo il seguente schema, giusto Protocollo del Tribunale di Palermo:
a) Voci di spesa da ritenersi ricomprese entro l'assegno mensile forfettario finalizzato a far fronte ad esigenze di mantenimento ordinario:
- spese per vitto, abbigliamento, utenze domestiche, medicinali da banco (comprensivi di antibiotici, antipiretici e comunque di farmaci necessari per il trattamento di patologie comuni, ordinarie e/o stagionali), carburante, ricarica telefono cellulare, spese per parrucchiere/barbiere, estetista, spese per attività ludiche o ricreative (cinema, feste ecc);
b) Spese extra-assegno rimborsabili (limitatamente ad aliquota dovuta da altro genitore) anche se sostenute senza preventiva concertazione e/o accordo tra i genitori:
- spese mediche relative a:
a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure ortodontiche ed interventi chirurgici eseguiti presso strutture pubbliche;
e) trattamenti sanitari eseguiti presso strutture sanitarie private in quanto non erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
2 e) farmaci prescritti dal medico curante per la cura di specifiche patologie inequivocabilmente riferibili alla prole;
f) spese protesiche ivi comprese spese per occhiali e lenti a contatto;
- spese scolastiche relative a:
a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico (tessera abbonamento autobus e metro);
e) mensa;
spese per progetti curriculari indetti dalla scuola;
- spese extra-scolastiche relative a:
a) tempo prolungato, pre-scuola, dopo-scuola e baby sitter se già presenti nell'organizzazione familiare in costanza di convivenza;
b) spese relative ad imposta di bollo e assicurazione r.c. per il mezzo di trasporto della prole (ciclomotore, motociclo o eventuale autovettura), laddove acquistato con il consenso di entrambi i genitori;
c) spese per regali in occasione di feste di compagni di scuola;
c) Spese extra-assegno il cui rimborso è invece condizionato al preventivo accordo tra i genitori:
- spese mediche relative a:
a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture non pubbliche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari eseguiti da specialisti privati ma erogati anche dal Servizio
Sanitario Nazionale;
d) esami diagnostici eseguiti presso strutture private;
e) analisi cliniche;
f) cicli di psicoterapia e logopedia erogati da specialisti privati;
- spese scolastiche relative a:
a) tasse e rette scolastiche e universitarie imposte da istituti privati (nel caso di dissenso di un genitore sulla frequentazione, questi dovrà comunque contribuire, nei limiti dell'aliquota di pertinenza, in misura pari all'importo delle tasse che avrebbe pagato nel caso di frequentazione della università pubblica);
b) corsi di specializzazione;
e) gite scolastiche con pernottamento;
3 d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria eventualmente diversa dal luogo di residenza familiare (nel caso di dissenso di un genitore sulla frequentazione, che questi contribuisca nella misura delle tasse che avrebbe pagato nel caso di frequenza della università pubblica);
- spese extra-scolastiche relative a:
a) corsi di istruzione e formazione (es. lingue straniere, disegno, tecnologia, età), attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter, pre-scuola e dopo-scuola) se non già presenti nell'organizzazione familiare in costanza di convivenza;
c) viaggi e vacanze;
d) spese relative ad imposta di bollo e assicurazione r.c. del veicolo in uso alla prole laddove acquistato senza il consenso dell'altro genitore;
e) conseguimento patente di guida per ciclomotori, motocicli o autoveicoli presso scuole- guida private;
f) organizzazione di feste e ricevimenti per i figli;
g) centro ricreativo estivo e gruppo estivo.
Relativamente alle sole spese straordinarie di carattere sanitario, aventi carattere non indifferibili ed urgenti, per le quali il diritto al rimborso è condizionato al preventivo assenso di entrambi i coniugi, va previsto, a carico del coniuge che intenda sostenerle,
l'onere di comunicare il relativo importo all'altro con un preavviso di almeno sette giorni;
va altresì previsto un simmetrico onere per l'altro genitore di comunicare, entro i sette giorni successivi, una eventuale alternativa meno onerosa, (dovendosi la spesa preventivamente comunicata, in difetto di detto riscontro, reputareconsentita e, dunque, rimborsabile nei limiti dell'aliquota di pertinenza).
Nel caso, invece, sia comunicato un preventivo alternativo, il primo genitore resta naturalmente libero di avvalersi dell'opzione originariamente prescelta, ma il secondo genitore sarà tenuto a rimborsare l'aliquota di sua pertinenza della somma oggetto del preventivo alternativo da lui proposto.
Inoltre, in relazione alle spese per gite scolastiche con pernottamento nonché alle spese per attività sportive non agonistiche il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro dovrà manifestare espressamente e per iscritto le proprie determinazioni a riguardo ed eventualmente, in caso di disaccordo, un motivato dissenso
4 entro 20 giorni dalla data di ricevimento della richiesta. In difetto di risposta il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
5. La casa familiare sita in Palermo, Via Antonio Aliotta n. 1, condotta in locazione, resta assegnata alla SI.ra che si farà carico del pagamento del relativo Parte_2
canone di locazione;
6. Entrambi i genitori hanno l'obbligo reciproco di comunicare all'altro ogni variazione di residenza o domicilio. Inoltre, qualora la minore dovesse allontanarsi Persona_2
da Palermo, da sola o in compagnia di uno dei genitori, sarà obbligo di quest'ultimo comunicare all'altro genitore orario e giorno di partenza, località di soggiorno, indirizzo e nome degli eventuali alloggi e relativi recapiti telefonici”.
Le condizioni dell'accordo sono conformi alla legge ed all'interesse della prole.
Non avendo il giudizio natura contenziosa, nessuna pronuncia va adottata sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
1) Dispone che il regime di affidamento e mantenimento della minore , nata a [...]
Palermo il 26/10/2010, sia disciplinato alle condizioni di cui al ricorso congiunto depositato in data 11/09/2024, come riportate in parte motiva.
2) Nulla sulle spese.
Così deciso a Palermo, nella camera di consiglio della Sezione I Civile in data 11/11/2024.
Il Giudice estensore Il Presidente
Sara Marino Francesco Micela
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