Ordinanza cautelare 13 giugno 2022
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5B, sentenza 03/06/2025, n. 10651 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 10651 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 03/06/2025
N. 10651/2025 REG.PROV.COLL.
N. 05055/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5055 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, parte rappresentata e difesa dagli avvocati Alessia Brignoli e Lorenzo Bonomi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio di Lorenzo Bonomi in Bergamo, via Don Carlo Botta 13;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del decreto di rigetto della domanda di concessione della cittadinanza italiana Prot. K10/-OMISSIS- notificato in data 03/02/2022 dalla Prefettura di Bergamo nonché degli atti presupposti, connessi e consequenziali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 23 maggio 2025 il dott. Lorenzo Mennoia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con atto notificato in data 4.4.2022 e depositato il giorno 8.5.2022 la parte ricorrente ha chiesto l’annullamento del provvedimento che le ha negato la cittadinanza italiana, allegando di vivere in Italia unitamente alla moglie e al figlio, entrambi titolari di permesso di soggiorno, dal 2000 e di aver sempre svolto regolare attività lavorativa; dall’aprile 2011 è stato assunto con contratto a tempo indeterminato, percepisce buon reddito ed è integrato sia sul piano lavorativo che su quello sociale.
Ha dedotto violazione di legge per difetto di motivazione, non essendo stata considerata la memoria ex art. 10- bis L. 241/1990 ss.mm. ed essendo stato, nel merito delle questioni, assolto dal reato di falso, mentre per l’unico reato per cui è stato condannato in via definitiva – tentata truffa, risalente al dicembre 2010 - ha ricevuto una condanna a quattro mesi di reclusione, che non costituisce un’ipotesi tassativa di esclusione dal diritto a ricevere la cittadinanza.
Si è costituita l’Amministrazione, resistendo al ricorso.
All’udienza di smaltimento dell’arretrato del giorno 23.5.2025 la causa è passata in decisione.
Il ricorso è infondato.
La motivazione adottata dall’Amministrazione risulta logica e coerente, indicando espressamente le ragioni che hanno giustificato il provvedimento di rigetto, in particolare la commissione di un fatto di reato che, benché risalente di circa un decennio, è stato valorizzato quale spia della mancata integrazione del ricorrente nel tessuto sociale del Paese.
L'istruttoria condotta dall’Amministrazione ha tenuto conto del mancato rispetto delle norme penali, profili che possono giustificare il diniego dell'istanza a prescindere dal fatto che si tratti di un solo reato e che questo sia stato commesso tempo addietro, in assenza di altri elementi oltre la dedotta attività lavorativa tali da far ritenere il soggetto davvero integrato nel tessuto sociale e culturale del nostro territorio.
In sede di concessione della cittadinanza il Ministero dell'Interno non si limita a verificare il possesso dei requisiti formali richiesti dalla legge, essendo necessaria una valutazione complessiva della condotta e dell'integrazione del richiedente. Tale potere valutativo investe diversi aspetti della vita dell'interessato, tra cui la sua condizione lavorativa, economica, familiare, nonché la sua condotta morale e civile (Cons. Stato, Sez. III, sentenza n. 5262/2018).
La concessione della cittadinanza rappresenta, d’altra parte, un atto di ampia discrezionalità amministrativa, subordinato all'esistenza di un interesse pubblico, oltre che al possesso da parte del richiedente di uno status di piena irreprensibilità morale e civile (Cons. Stato, Sez. III, sentenza n. 104/2022), che nel caso di specie è stato ritenuto assente.
In definitiva, l’operato dell'Amministrazione è conforme ai principi giurisprudenziali consolidati, secondo cui la commissione di reati, pur non determinando automaticamente il diniego della cittadinanza, costituisce un elemento rilevante nell'apprezzamento complessivo del livello di integrazione del richiedente.
Sotto tale profilo, il Consiglio di Stato ha affermato che la valutazione della condotta penalmente rilevante deve essere effettuata sotto il profilo dell'interesse pubblico ad accogliere il richiedente tra i cittadini italiani, indipendentemente dalla gravità del reato o dagli esiti processuali (Cons. Stato, Sez. I, parere n. 2476/2018).
La decisione di rigettare la richiesta di cittadinanza risulta altresì proporzionata e ragionevole.
Il diniego impugnato non determina un effetto preclusivo definitivo, ma ha carattere temporaneo: il richiedente potrà infatti ripresentare l'istanza una volta decorso il periodo di osservazione decennale senza ulteriori elementi pregiudizievoli (Cons. Stato, Sez. I, Adunanza di Sezione n. 1557 del 27 aprile 2022). Inoltre, il rigetto non incide sui diritti di soggiorno e sulle altre prerogative riconosciute agli stranieri regolarmente residenti in Italia.
La cittadinanza, infatti, non è un diritto soggettivo assoluto, bensì una concessione fondata su valutazioni di interesse pubblico, il cui rilascio non può prescindere da un rigoroso apprezzamento della condotta e dell'affidabilità del richiedente, a garanzia della coesione sociale e della sicurezza della collettività.
In definitiva, il ricorso va respinto.
Le spese possono compensarsi alla luce della peculiarità della vicenda e del contenuto delle rispettive difese.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis ), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Achille Sinatra, Presidente FF
Michele Di Martino, Referendario
Lorenzo Mennoia, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Lorenzo Mennoia | Achille Sinatra |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.