Sentenza breve 16 gennaio 2012
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. II, sentenza breve 16/01/2012, n. 417 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 417 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2012 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00417/2012 REG.PROV.COLL.
N. 12569/2002 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex artt. 60 e 74 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 12569 del 2002, proposto dalla società SUN srl, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv. Fabio Lorenzoni e Clizia Calamita di Tria, presso lo studio dei quali, in Roma, Via del Viminale n.43, è elettivamente domiciliato;
contro
Ministero dell'Economia e delle Finanze, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la cui sede, in Roma, Via dei Portoghesi n.12, è ex lege domiciliato;
Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato in persona del legale rappresentante p.t., come sopra rappresentato, difeso e domiciliato;
nei confronti di
Soc Bingogest Srl;
per l'annullamento
- del decreto dirigenziale dell’8.8.2002 del Ministero dell’Economia e delle Finanze avente ad oggetto “Modificazione della graduatoria delle concessioni per la gestione delle sale destinate al gioco del bingo per le province di Napoli, Palermo, NT e Torino, di cui al decreto 11 luglio 2001”, pubblicato in GURI n.197 del 23.8.2002;
- di ogni atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi compresi il provvedimento di riconvocazione della commissione di gara, i verbali del riesame e le schede di valorizzazione e di annotazione relative all’offerta della Bingogest per una sala di bingo in provincia di NT (provvedimenti i cui estremi sono, allo stato, sconosciuti).
VISTI il ricorso e i relativi allegati;
VISTO l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Economia e delle Finanze;
VISTE le memorie difensive;
VISTI tutti gli atti della causa;
NOMINATO Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 dicembre 2011 il Cons. Avv. AR OD de HA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
VISTA la sentenza n.268 del 26.1.2001 con cui il Consiglio di Stato (Sez. V^) ha chiarito che “è possibile pronunciare sentenza succintamente motivata anche quando si tratta di causa trattata in udienza pubblica”; nonché la sentenza n.4960 del 22.9.2005 con cui il Consiglio di Stato (Sez. IV^) ha ulteriormente specificato che è possibile pronunciare sentenza in forma semplificata a seguito di pubblica udienza anche nel caso in cui il ricorso appaia manifestamente fondato;
RITENUTO che nella fattispecie in esame sussistano tutti i presupposti richiesti per definire il merito mediante “sentenza in forma semplificata”;
VISTO l’art.74 del codice del processo amministrativo e ritenuto cha anche dopo l’entrata in vigore di quest’ultimo il sopracitato principio introdotto dalla giurisprudenza mantenga la sua valenza;
CONSIDERATO:
- che la società SUN, odierna ricorrente, ha partecipato alla gara (di cui al bando pubblicato in GURI del 28.11.2001) per l’attribuzione di 800 concessioni delle sale destinate al gioco del bingo, avendo interesse ad aggiudicarsi una concessione nella provincia di NT;
- che alla fine dei lavori la Commissione di gara ha approvato la graduatoria, nella quale la ricorrente è risultata collocata al 5° posto (con un punteggio complessivo di 39 punti) e dunque in posizione non utile per aggiudicarsi una delle quattro concessioni destinate alla città di NT;
- che però a seguito della rinuncia alla sottoscrizione del contratto da parte della società Yachting Club Porticciolo s.r.l., avvenuta il 23.7.2001, la ricorrente ha comunque conseguito - per scorrimento della graduatoria - la quarta ed ultima concessione destinata alla provincia di NT;
- che la società Bingogest ha partecipato anch’essa alla gara restandone, però, esclusa per carenza dei requisiti di ammissione;
- che con sentenza n.6554 del 15.5.2002, pubblicata il 23.7.2002 il TAR del Lazio (Sez. II^) ha stabilito che la società Bingo dovesse essere riammessa;
- che con i provvedimenti indicati in epigrafe, l’Amministrazione ha riconvocato la Commissione di gara, la quale ha proceduto al riesame, tra le altre, dell’offerta della società Bingogest riammettendola ed attribuendole 51 punti, con conseguente conferimento alla stessa del terzo posto in graduatoria ed aggiudicazione di una concessione in provincia di NT;
- che la ricorrente non è stata avvisata dell’avvenuto “riavvio” del procedimento e pertanto non ha potuto parteciparvi interloquendo;
- che in seguito al nuovo inserimento in graduatoria della società Bingogest, la ricorrente è retrocessa in graduatoria al 5° posto;
- che il provvedimento di rettifica della graduatoria non menziona la sentenza n.6554-2002 cit. e che pertanto deve presumersi che non si fondi (quantomeno esclusivamente) su essa, come del resto appare dimostrato dal fatto che la Commissione di gara ha riesaminato anche altre posizioni;
- che la società SUN srl ha interesse ad impugnare i provvedimenti di assegnazione del nuovo punteggio alla Bingogest, di collocazione in graduatoria di quest’ultima in posizione migliore alla sua e l’intervenuta aggiudicazione in favore della stessa;
- che con il ricorso in esame la società SUN ha pertanto impugnato i provvedimenti indicati in epigrafe chiedendone l’annullamento, con vittoria di spese, per le conseguenti statuizioni reintegratorie e conformative;
- che la società Bingogest non si è costituita in giudizio;
- che, ritualmente costituitasi, l’Amministrazione si è opposta all’accoglimento della domanda giudiziale;
CONSIDERATO
- che con il primo mezzo di gravame la società ricorrente lamenta violazione degli artt 7 e ss della L. n.241 del 1990, violazione degli art. 3 e 97 della Costituzione ed eccesso di potere per carenza istruttoria, deducendo che essa “pur essendo destinataria degli effetti pregiudizievoli del riesame dell’offerta Bingogest, non è stata avvertita dall’Amministrazione dell’avvio del procedimento in questione” ;
- che con il secondo mezzo di gravame la ricorrente lamenta violazione del principio di continuità, concentrazione e contestualità delle operazioni di gara, e del principio della par condicio tra i concorrenti , deducendo che la gara è stata riaperta, senza avviso agli interessati, ad oltre un anno dalla avvenuta pronuncia dell’aggiudicazione definitiva e che ciò non trova alcuna giustificazione posto che né gli atti relativi al nuovo procedimento di riesame né il provvedimento finale menzionano la sentenza n.6554-2002 cit.;
RITENUTO
- che la prima doglianza meriti accoglimento in quanto secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza, fondato sulla corretta interpretazione della normativa invocata dalla ricorrente, in caso di riapertura delle operazioni di gara, il seggio di gara ha l’onere di darne preventiva comunicazione a tutte le imprese interessate, prime fra tutte quelle titolari di concessione (C.S., V^, 20.9.2001 n.4973; Conforme: TAR Lazio, II^, 26.10.2000 n.8613);
- che anche la seconda doglianza presenta profili di fondatezza, in quanto la mancata menzione della sentenza citata ed il fatto che sono state esaminate anche posizioni diverse da quella della Bingogest, costituiscono circostanze che contribuiscono a connotare il riesame come attività (almeno parzialmente) spontanea ed il provvedimento che ne è scaturito come vero e proprio atto di parziale ritiro - anch’esso spontaneo - della precedente aggiudicazione. Il che avvalora, per un verso, la tesi della necessità che la ricorrente fosse avvisata dell’avvio del procedimento affinchè Le fosse data la possibilità di parteciparvi interloquendo; e, per altro verso , evidenzia un vizio carenza di motivazione , puntualmente dedotto dalla ricorrente, in ordine alle specifiche ragioni che hanno indotto al riesame ed alle ragioni di interesse pubblico sulle quali il provvedimento si fonda;
RITENUTO, pertanto, che il provvedimento di rettifica della graduatoria e gli atti procedimentali ad esso presupposti vadano annullati , salvi gli eventuali successivi atti procedimentali volti al riesame della graduatoria, semprecchè motivati e preventivamente comunicati alla ricorrente ed agli interessati;
RITENUTO che sussistono giuste ragioni per compensare le spese fra le parti costituite;
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati, salvi gli ulteriori atti e provvedimenti volti al riesame dell’aggiudicazione, in conformità ai principii enunciati in motivazione.
Compensa le spese fra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 dicembre 2011 con l'intervento dei Signori Magistrati:
Luigi Tosti, Presidente
AR OD de HA, Consigliere, Estensore
Salvatore Mezzacapo, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 16/01/2012
IL SEGRETARIO