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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 26/05/2025, n. 1299 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1299 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Torino Sezione lavoro
Il Giudice dott. Gian Luca Robaldo all'esito della discussione e del deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
Sentenza
nella causa iscritta al n. 4811 /2024 R.G.L. promossa da:
Parte_1
(avv. DEL MALVO')
RICORRENTE
contro
CP_1
(avv. NARDULLO)
RESISTENTE
1 OGGETTO: Retribuzione
I Con ricorso depositato il 03/06/2024, il sig. espone: Parte_1
- di avere lavorato alle dipendenze della convenuta CP_1 dall'01/06/2021 all'01/10/2023 in forza di contratto a tempo pieno e determinato, poi convertito in tempo indeterminato, svolgendo mansioni di
“direttore tecnico sportivo” con inquadramento di impiegato di II livello del
C.C.N.L. Impianti Sportivi;
- di avere operato presso la sede di Torino, Corso Francia n. 83 e, dal giugno
2022 all'aprile 2023, anche presso la palestra gestita dalla convenuta nel Comune di LI;
- di avere prestato lavoro straordinario per complessive 756 ore, senza ricevere per esso adeguata remunerazione;
- di non avere mai percepito alcun rimborso chilometrico per gli spostamenti nella sede lavorativa di LI.
I.1 Ciò premesso, il ricorrente chiede la condanna della convenuta al pagamento in suo favore di complessivi € 19.353,48 a titolo di differenze retributive, come da conclusioni rettificate all'udienza del 30/04/2025 e riportate nelle note ex art. 127 ter c.p.c.
II Resiste in giudizio contestando la prestazione di lavoro CP_1 straordinario non retribuita da parte del ricorrente e l'asserito diritto al rimborso chilometrico.
III Il ricorso è solo in minima parte fondato.
III.1 Quanto al lavoro straordinario, il sig. non è stato in grado di Parte_1 fornire puntuale prova degli orari di lavoro osservati nel corso del rapporto di lavoro, ed in particolare dello svolgimento di ore aggiuntive rispetto alle 40 settimanali previste dal contratto.
III.2 Non è contestato che nel periodo oggetto di causa il ricorrente abbia lavorato dal lunedì al venerdì all'interno della palestra di Torino e, da giugno
2022, anche in quella di LI, prestando servizio per alcune giornate del sabato, in alternanza con i colleghi e Persona_1 Controparte_2
2 tuttavia - premesso che il datore di lavoro non aveva approntato alcun sistema di rilevazione delle presenze e degli orari dei lavoratori dipendenti all'interno delle palestre, e che il legale rappresentante era perlopiù assente dal Testimone_1 luogo di lavoro - il sig. era autorizzato a svolgere un numero Parte_1 inferiore di ore di lavoro nell'arco della settimana in cui veniva chiamato a prestare servizio nella giornata del sabato.
III.3 Tale deduzione difensiva di parte convenuta ha trovato decisiva conferma sia nella testimonianza dell'ex collega di lavoro che, soprattutto, nelle Per_1 dichiarazioni rese dal sig. all'Ispettore del Lavoro in data Parte_1
22/09/2022 (si veda il verbale di sommarie informazioni acquisito agli atti in data
12/12/2025, in cui testualmente si legge: «lavoro dal lunedì al venerdì per 8 ore al giorno, che distribuisco a seconda delle necessità aziendali nelle due sedi. A volte lavoro anche qualche ora il sabato mattina per seguire atleti in particolare, quelle ore le recupero con qualche ora in meno durante la settimana»).
III.4 Il fatto che a giugno 2023 egli si sia recato anche nella palestra di
LI, oltre che in quella di Torino, non implica, dunque, il ventilato incremento dell'impegno orario complessivo: semplicemente, le ore indicate nel contratto venivano suddivise fra le due sedi lavorative.
III.5 In conclusione, al ricorrente non è mai stato richiesto di prestare attività lavorativa per un numero di ore superiore a quello previsto dal contratto, né è stato in tal senso autorizzato dal datore di lavoro;
gli era oltre tutto consentito di trattenersi all'interno della palestra anche dopo il termine dell'orario lavorativo, senza tuttavia l'obbligo di rendere alcuna prestazione in favore del datore di lavoro.
III.6 Non è dedotto né tanto meno provato, infine, che il C.C.N.L. Impianti
Sportivi (non prodotto in giudizio) preveda maggiorazioni retributive (ed in quale misura) per la prestazione lavorativa nella giornata del sabato.
IV Nulla spetta al sig. a titolo di rimborso chilometrico. Parte_1
IV.1 In primo luogo, la parte ricorrente neppure indica quale sia la fonte giuridica del preteso diritto, se il contratto individuale ovvero il contratto collettivo. In ogni caso, la società convenuta replica, sul punto, che il contratto collettivo applicabile al rapporto prevederebbe (il condizionale è d'obbligo, non avendo le parti prodotto il contratto stesso) un rimborso chilometrico (articolo 45 comma 1) in caso di spostamento temporaneo del lavoratore a più di 30 km
3 rispetto a luogo in cui egli esegue normalmente la propria attività: nel caso di specie, la distanza tra la palestra di Torino e quella di LI era di poco superiore ai 10 km (circostanza dedotta dal convenuto alla pagina 8 della memoria difensiva e non contestata dal ricorrente).
IV.2 Non è superfluo rilevare, in aggiunta, che mai il avesse, prima Parte_1 del deposito del ricorso, lamentato il mancato rimborso chilometrico, neppure quando al termine del rapporto di lavoro aveva intimato al datore di lavoro il pagamento di differenze retributive per T.F.R., competenze di fine rapporto e lavoro straordinario (doc. 8 di ricorso).
V Il ricorrente, lamenta, da ultimo, il mancato pagamento di ferie e permessi non goduti, nonché l'errato conteggio delle spettanze di fine rapporto (pag. 4 del ricorso), riconoscendo tuttavia di avere percepito, sia pure tardivamente, il T.F.R.
(doc. 11 ricorso).
V.1 Al riguardo, il convenuto non ha sollevato eccezione alcuna, neppure in ordine alla correttezza del conteggio prodotto a sostegno della domanda.
Pertanto, per i suddetti titoli deve essere condannata al pagamento CP_1 in favore del ricorrente di complessivi € 7.181,29 (di cui € 2.996,13 a titolo di permessi e ferie non goduti ed € 4.185,16 a titolo di tredicesima), oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sino al saldo.
V Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo (con distrazione in favore del procuratore antistatario), avuto riguardo alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata (art. 5, c. 1, d.m.
55/2014) tenuto conto del non integrale accoglimento delle domande oggetto di ricorso.
P.Q.M.
visto l'art. 429 c.p.c., ogni diversa istanza, eccezione e deduzione respinta,
in parziale accoglimento del ricorso proposto da nei Parte_1 confronti di CP_1
4 dichiara tenuta e condanna al pagamento di € 7.181,29 in favore CP_1 del ricorrente, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sino al saldo;
dichiara tenuta e condanna la convenuta al pagamento delle spese processuali che liquida in € 3.500,00 oltre rimborso forfetario spese generali, c.u., C.p.a. ed IVA come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario
Così deciso in Torino, il 26 maggio 2025
Il Giudice del Lavoro dott. Gian Luca Robaldo
5 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Entrambi escussi all'udienza dell'08/01/2025
Tribunale Ordinario di Torino Sezione lavoro
Il Giudice dott. Gian Luca Robaldo all'esito della discussione e del deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
Sentenza
nella causa iscritta al n. 4811 /2024 R.G.L. promossa da:
Parte_1
(avv. DEL MALVO')
RICORRENTE
contro
CP_1
(avv. NARDULLO)
RESISTENTE
1 OGGETTO: Retribuzione
I Con ricorso depositato il 03/06/2024, il sig. espone: Parte_1
- di avere lavorato alle dipendenze della convenuta CP_1 dall'01/06/2021 all'01/10/2023 in forza di contratto a tempo pieno e determinato, poi convertito in tempo indeterminato, svolgendo mansioni di
“direttore tecnico sportivo” con inquadramento di impiegato di II livello del
C.C.N.L. Impianti Sportivi;
- di avere operato presso la sede di Torino, Corso Francia n. 83 e, dal giugno
2022 all'aprile 2023, anche presso la palestra gestita dalla convenuta nel Comune di LI;
- di avere prestato lavoro straordinario per complessive 756 ore, senza ricevere per esso adeguata remunerazione;
- di non avere mai percepito alcun rimborso chilometrico per gli spostamenti nella sede lavorativa di LI.
I.1 Ciò premesso, il ricorrente chiede la condanna della convenuta al pagamento in suo favore di complessivi € 19.353,48 a titolo di differenze retributive, come da conclusioni rettificate all'udienza del 30/04/2025 e riportate nelle note ex art. 127 ter c.p.c.
II Resiste in giudizio contestando la prestazione di lavoro CP_1 straordinario non retribuita da parte del ricorrente e l'asserito diritto al rimborso chilometrico.
III Il ricorso è solo in minima parte fondato.
III.1 Quanto al lavoro straordinario, il sig. non è stato in grado di Parte_1 fornire puntuale prova degli orari di lavoro osservati nel corso del rapporto di lavoro, ed in particolare dello svolgimento di ore aggiuntive rispetto alle 40 settimanali previste dal contratto.
III.2 Non è contestato che nel periodo oggetto di causa il ricorrente abbia lavorato dal lunedì al venerdì all'interno della palestra di Torino e, da giugno
2022, anche in quella di LI, prestando servizio per alcune giornate del sabato, in alternanza con i colleghi e Persona_1 Controparte_2
2 tuttavia - premesso che il datore di lavoro non aveva approntato alcun sistema di rilevazione delle presenze e degli orari dei lavoratori dipendenti all'interno delle palestre, e che il legale rappresentante era perlopiù assente dal Testimone_1 luogo di lavoro - il sig. era autorizzato a svolgere un numero Parte_1 inferiore di ore di lavoro nell'arco della settimana in cui veniva chiamato a prestare servizio nella giornata del sabato.
III.3 Tale deduzione difensiva di parte convenuta ha trovato decisiva conferma sia nella testimonianza dell'ex collega di lavoro che, soprattutto, nelle Per_1 dichiarazioni rese dal sig. all'Ispettore del Lavoro in data Parte_1
22/09/2022 (si veda il verbale di sommarie informazioni acquisito agli atti in data
12/12/2025, in cui testualmente si legge: «lavoro dal lunedì al venerdì per 8 ore al giorno, che distribuisco a seconda delle necessità aziendali nelle due sedi. A volte lavoro anche qualche ora il sabato mattina per seguire atleti in particolare, quelle ore le recupero con qualche ora in meno durante la settimana»).
III.4 Il fatto che a giugno 2023 egli si sia recato anche nella palestra di
LI, oltre che in quella di Torino, non implica, dunque, il ventilato incremento dell'impegno orario complessivo: semplicemente, le ore indicate nel contratto venivano suddivise fra le due sedi lavorative.
III.5 In conclusione, al ricorrente non è mai stato richiesto di prestare attività lavorativa per un numero di ore superiore a quello previsto dal contratto, né è stato in tal senso autorizzato dal datore di lavoro;
gli era oltre tutto consentito di trattenersi all'interno della palestra anche dopo il termine dell'orario lavorativo, senza tuttavia l'obbligo di rendere alcuna prestazione in favore del datore di lavoro.
III.6 Non è dedotto né tanto meno provato, infine, che il C.C.N.L. Impianti
Sportivi (non prodotto in giudizio) preveda maggiorazioni retributive (ed in quale misura) per la prestazione lavorativa nella giornata del sabato.
IV Nulla spetta al sig. a titolo di rimborso chilometrico. Parte_1
IV.1 In primo luogo, la parte ricorrente neppure indica quale sia la fonte giuridica del preteso diritto, se il contratto individuale ovvero il contratto collettivo. In ogni caso, la società convenuta replica, sul punto, che il contratto collettivo applicabile al rapporto prevederebbe (il condizionale è d'obbligo, non avendo le parti prodotto il contratto stesso) un rimborso chilometrico (articolo 45 comma 1) in caso di spostamento temporaneo del lavoratore a più di 30 km
3 rispetto a luogo in cui egli esegue normalmente la propria attività: nel caso di specie, la distanza tra la palestra di Torino e quella di LI era di poco superiore ai 10 km (circostanza dedotta dal convenuto alla pagina 8 della memoria difensiva e non contestata dal ricorrente).
IV.2 Non è superfluo rilevare, in aggiunta, che mai il avesse, prima Parte_1 del deposito del ricorso, lamentato il mancato rimborso chilometrico, neppure quando al termine del rapporto di lavoro aveva intimato al datore di lavoro il pagamento di differenze retributive per T.F.R., competenze di fine rapporto e lavoro straordinario (doc. 8 di ricorso).
V Il ricorrente, lamenta, da ultimo, il mancato pagamento di ferie e permessi non goduti, nonché l'errato conteggio delle spettanze di fine rapporto (pag. 4 del ricorso), riconoscendo tuttavia di avere percepito, sia pure tardivamente, il T.F.R.
(doc. 11 ricorso).
V.1 Al riguardo, il convenuto non ha sollevato eccezione alcuna, neppure in ordine alla correttezza del conteggio prodotto a sostegno della domanda.
Pertanto, per i suddetti titoli deve essere condannata al pagamento CP_1 in favore del ricorrente di complessivi € 7.181,29 (di cui € 2.996,13 a titolo di permessi e ferie non goduti ed € 4.185,16 a titolo di tredicesima), oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sino al saldo.
V Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo (con distrazione in favore del procuratore antistatario), avuto riguardo alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata (art. 5, c. 1, d.m.
55/2014) tenuto conto del non integrale accoglimento delle domande oggetto di ricorso.
P.Q.M.
visto l'art. 429 c.p.c., ogni diversa istanza, eccezione e deduzione respinta,
in parziale accoglimento del ricorso proposto da nei Parte_1 confronti di CP_1
4 dichiara tenuta e condanna al pagamento di € 7.181,29 in favore CP_1 del ricorrente, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sino al saldo;
dichiara tenuta e condanna la convenuta al pagamento delle spese processuali che liquida in € 3.500,00 oltre rimborso forfetario spese generali, c.u., C.p.a. ed IVA come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario
Così deciso in Torino, il 26 maggio 2025
Il Giudice del Lavoro dott. Gian Luca Robaldo
5 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Entrambi escussi all'udienza dell'08/01/2025