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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 27/03/2025, n. 211 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 211 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Luigi Bettini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 923/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BOVE Parte_1 C.F._1
ANNARITA, elettivamente domiciliata presso il difensore avv. BOVE ANNARITA
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. STUCCHI OLIMPIO CESARE CP_1 P.IVA_1
e dell'avv. GOBBI PAOLA, elettivamente domiciliata presso il difensore avv. STUCCHI
OLIMPIO CESARE
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da ricorso introduttivo e memoria difensiva di costituzione.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 14.2.2024 adiva il Tribunale di Bologna, Parte_1 quale giudice del lavoro, lamentando l'illegittimità o, comunque, l'inefficacia del licenziamento intimatole l'11.8.2023 da di cui era stata dipendente. CP_1
Affermava in particolare che: 1) era stata assunta da con contratto del CP_1
6.12.2018, quale operaia;
2) il 27.7.2023 le erano stati contestati alcuni gravi fatti, e segnatamente l'avere messo in vendita le scarpe antinfortunistiche fornitele dalla società e due magliette e un orologio di Ducati s.p.a. sottratti dal magazzino gestito dalla società datrice di lavoro, posto a fianco di quello di Lamborghini s.p.a, presso cui lavorava, anch'esso gestito dal
3) nonostante le giustificazioni, l'11.8.2023 era stata licenziata per giusta causa;
CP_1
4) per mero errore aveva posto in vendita le scarpe antinfortunistiche, nella convinzione di poterlo fare, poiché le facevano male ai piedi, tanto che ne aveva comprato un altro paio a sue spese, quelle che concretamente utilizzava, visto che – nonostante le sue ripetute richieste – la pagina 1 di 8 società non gliele aveva sostituite;
per tale ragione non le aveva mai utilizzate;
5) l'orologio e le due magliette erano state regalate al figlio, non le aveva sottratte al magazzino della Ducati s.p.a., cosicché legittimamente le aveva messe in vendita, peraltro in un momento di difficoltà economica in seguito ad alcuni furti subiti;
5) erano dunque insussistenti i fatti a lei contestati o, comunque, era sproporzionato il licenziamento rispetto a essi.
Chiedeva quindi che: 1) fosse accertata la nullità e/o l'annullabilità e/o invalidità e/o l'inefficacia e/o l'illegittimità del licenziamento disciplinare intimatole l'11.8.2023 e fosse ordinato alla società resistente di disporre la sua reintegrazione nel posto di lavoro ex art. 3, comma 2, D.l.vo n. 23/15; 2) fosse condannata la società resistente al pagamento a suo favore di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegra nella misura massima di dodici mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, oltre al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione;
3) in subordine, fosse dichiarato estinto il rapporto di lavoro ex art. 3, comma 1, D.l.vo n. 23/15 alla data del licenziamento e, per l'effetto, fosse condannata la società resistente al pagamento a suo favore di un'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a due mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a sei e non superiore a trentasei mensilità; 3) in ulteriore subordine, fosse ordinato alla società resistente di disporre la sua reintegrazione del Ricorrente nel suo posto di lavoro ex art. 18, comma 1, L. n. 300/70, così come richiamato dall'art. 2 D.l.vo n. 23/2015 e fosse condannata la società resistente al pagamento a suo favore della somma dovuta a titolo di risarcimento del danno ex art. 18 L. n. 300/70 nella misura massima di cinque mensilità della retribuzione globale di fatto maturata dal giorno del licenziamento fino a quella dell'effettiva reintegrazione, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria, nonché al versamento, a favore dell' , dei contributi assistenziali e previdenziali dovuti per legge dal giorno del CP_2 licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, oltre agli interessi legali;
4) in ulteriore subordine, fosse dichiarato estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e, per l'effetto, fosse condannata la società resistente ex art. 4 D.l.vo n. 23/15 al pagamento di un'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a una mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a due e non superiore a dodici mensilità.
Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto di tutte le domande perché CP_1 infondate in fatto e in diritto.
Affermava a tal proposito che: 1) nel mese di luglio 2023 si era accorta che sul proprio profilo di Facebook la ricorrente aveva messo in vendita le scarpe antinfortunistiche consegnatele il 15.6.2023, ancora nuove con il cartellino attaccato, mai usate e senza avere mai detto che erano scomode o le facevano male;
2) in tale specifico caso, avrebbe comunque dovuto chiederne la sostituzione, non certo venderle, come se fossero sue;
3) insieme alle scarpe aveva anche posto in vendita due magliette e un orologio provenienti dal magazzino della Ducati s.p.a, attiguo a quello della Lamborghini s.p.a., cui la ricorrente aveva accesso quando lo attraversava per raggiungere quello in cui lavorava;
una maglietta aveva ancora il codice identificativo dell'articolo proprio del magazzino della Ducati s.p.a., dunque non v'era pagina 2 di 8 dubbio che gli articoli provenissero da esso;
4) si trattava di fatti gravi, commessi con dolo, che avevano irrimediabilmente leso il vincolo fiduciario e giustificato il licenziamento.
La causa era istruita documentalmente e a mezzo delle prove orali ammesse con l'ordinanza istruttoria del 4.12.2023 ed è stata decisa all'udienza del 18.2.2025 all'esito della discussione, con motivazione riservata.
Le domande della ricorrente sono solo in parte fondate e, come tali, devono essere accolte nei limiti di seguito precisati.
Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale che questo giudice condivide, per stabilire in concreto l'esistenza di una giusta causa di licenziamento che deve rivestire il carattere di grave negazione degli elementi essenziali del rapporto di lavoro, ed in particolare di quello fiduciario, occorre valutare, da un lato, la gravità dei fatti addebitati al lavoratore in relazione alla portata oggettiva e soggettiva dei medesimi, alle circostanze nelle quali sono stati commessi e all'intensità dell'elemento intenzionale e, dall'altro, la proporzionalità fra tali fatti e la sanzione inflitta stabilendo se la lesione dell'elemento fiduciario su cui si basa la collaborazione del prestatore di lavoro sia in concreto tale da giustificare o meno la massima sanzione disciplinare;
anche nel caso in cui la disciplina del contratto collettivo preveda un determinato comportamento quale giusta causa di licenziamento, occorre comunque valutare ex art. 2119 c.c. l'effettiva gravità del comportamento stesso alla luce di tutte le circostanze del caso concreto;
la previsione di ipotesi di giusta causa di licenziamento contenuta in un contratto collettivo non è vincolante, essendo sempre necessario verificare se quella previsione sia conforme alla nozione di giusta causa di cui all'art. 2119 c.c. e se, in ossequio al principio generale di ragionevolezza e di proporzionalità, il fatto addebitato sia di entità tale da legittimare il recesso, tenendo anche conto dell'elemento intenzionale che ha sorretto la condotta del lavoratore;
il giudizio di proporzionalità o adeguatezza della sanzione dell'illecito commesso si sostanzia nella valutazione della gravità dell'inadempimento imputato al lavoratore in relazione al concreto rapporto e a tutte le circostanze del caso e tale inadempimento deve essere valutato in senso accentuativo rispetto alla regola generale della non scarsa importanza di cui all'art. 1455 c.c., cosicché l'irrogazione della massima sanzione disciplinare risulta giustificata soltanto in presenza di un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali ex art. 3 L. n. 604/66 o addirittura tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto ex art. 2119 c.c. (Cass. civ., sez. lav., n. 6498/12).
Per valutare la legittimità del licenziamento: 1) è necessario accertare se, in relazione alla qualità del singolo rapporto intercorso fra le parti, ed alla qualità ed al grado di fiducia che il rapporto comporta, la specifica mancanza risulti oggettivamente e soggettivamente idonea a ledere in modo grave, così da farla venir meno, la fiducia che il datore di lavoro ripone nel proprio dipendente, senza che possa assumere rilievo l'assenza o la modesta entità del danno patrimoniale subito dal datore;
2) l'irrogazione della massima sanzione disciplinare risulta giustificata solamente in presenza di un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali o comunque di un comportamento tale che non consenta la prosecuzione del rapporto di lavoro (Cass. civ., sez. lav., n. 4060/11).
È inoltre consolidato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui per valutare la proporzionalità fra fatto addebitato e recesso la congruità della sanzione espulsiva deve essere valutata non sulla base di una valutazione astratta del fatto addebitato, ma tenendo conto “di ogni aspetto concreto della vicenda processuale che, alla luce di un apprezzamento unitario e sistematico, risulti sintomatico della sua gravità rispetto ad un'utile prosecuzione del rapporto
pagina 3 di 8 di lavoro” (Cass. civ., sez. lav., 17514/10); se anche la disciplina collettiva preveda un determinato comportamento come giusta causa o giustificato motivo soggettivo di recesso, deve comunque essere verificata l'effettiva gravità della condotta addebitata al lavoratore (Cass. civ., sez. lav., n. 11846/09), poiché è pur sempre necessario che essa sia riconducibile alla nozione legale di giusta causa, tenendo conto della gravità del comportamento in concreto del lavoratore, anche sotto il profilo soggettivo della colpa o del dolo (Cass. civ., sez. lav., n. 4435/04), e ciò a maggior ragione se manca una precisa corrispondenza tra i fatti addebitati e le ipotesi specifiche elencate dal contratto collettivo (Cass. civ., sez. lav., n. 13983/00); il giudizio di proporzionalità o adeguatezza della sanzione del licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo all'illecito commesso si sostanzia nella “valutazione della gravità dell'inadempimento imputato al lavoratore in relazione al concreto rapporto” e l'inadempimento deve essere valutato in senso accentuativo rispetto alla regola generale della
“non scarsa importanza” di cui all'art. 1455 c.c.
L'irrogazione della massima sanzione disciplinare risulta giustificata solo in presenza di un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali addirittura tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto (Cass. civ., sez. lav., n. 6848/10 e Cass. civ., sez. lav., n. 5280/13).
Nel caso in esame la società datrice di lavoro il 27.7.2023 ha contestato alla ricorrente:
“A seguito di verifiche aziendali necessarie per avere la piena contezza dei fatti, è emerso che - tramite il profilo a Lei intestato sul social network www.facebook.com - Lei ha posto in vendita la calzatura antinfortunistica, DIADORA N. 39, come da documentazione fotografica che di allega. Tale calzatura - che costituisce dispositivo di protezione individuale (D.P.I.) - risulta essere stata assegnata a Lei dalla Scrivente in data 15/06/2023, come dimostrato dalla scheda allegata. Quanto sopra porta la Scrivente a ritenere che il dispositivo di protezione a Lei affidato, è stato oggetto di una sua libera disposizione e messa in vendita, se pur fosse consapevole che tale D.P.I. è stato consegnato per lo svolgimento delle Sue mansioni in sicurezza ed è di proprietà della Scrivente Società”; poi aggiungeva che “Risulta altresì, sullo stesso profilo, la vendita di altri oggetti di proprietà del Cliente, quali un orologio e due magliette, di cui una riportante l'etichetta fornitore utilizzata per lo stoccaggio dei materiali presso il magazzino di dove svolgeva la sua attività lavorativa”(documento n. Parte_2
5 di parte ricorrente).
Dall'istruttoria compiuta è emerso quanto segue.
Il teste , dipendente della società resistente dal 2018 quale operaio, ha Testimone_1 dichiarato: “Sono vere le circostanze, venivamo in auto insieme al lavoro, entrambi da
, so che le scarpe che usava erano di sua proprietà poiché erano diverse da quelle che Pt_3 aveva dato a noi in dotazione la società. So che se le era comprate perché le facevano male quelle che le aveva fornito la società. Non ricordo se alcuni giorni abbia indossato invece le scarpe aziendali;
la ricordo sempre con le scarpe grigio-verdi … ci era inibito accedere al reparto Ducati dove si trovavano i materiali;
quando però pioveva attraversavamo il reparto Ducati per arrivare a quello della Lamborghini dove lavoravamo … è vera la circostanza, questo accadeva per chi mangiava presso la società e che portava con sé il cibo per il pranzo oppure per chi voleva portare all'interno effetti personali. In portineria doveva essere lasciata la propria borsa e gli effetti personali che si portavano all'interno dovevano essere messi in una busta trasparente che poteva essere portata all'interno … sia all'entrata che all'uscita in guardiola bisogna firmare un foglio nel quale, di fianco al proprio nome, ciascuno di noi
pagina 4 di 8 annota anche l'orario di entrata e quello di uscita di quella giornata … ricordo che la ricorrente si è lamentata con me del fatto che si era dovuta comprare le scarpe infortunistiche per poterle usare. Non so se se ne sia lamentata con il capo reparto o con altre persone della società”. Il teste dipendente della società resistente dal 2018 quale operaio, Testimone_2 ha dichiarato: “È vera la circostanza, posso dirlo perché si trattava di scarpe antinfortunistiche diverse da quelle che ci aveva fornito la società. Ricordo di avere visto la ricorrente una volta con le scarpe fornite dalla società, delle quali si lamentava perché le facevano male. Non so dire quando questo sia accaduto, posso dire che siamo stati colleghi di reparto molto dopo il momento della mia assunzione … era evidente che le scarpe erano completamente diverse da quelle che indossavamo noi suoi colleghi … potevamo solo transitare per il passaggio e per arrivare sul posto di lavoro;
ci era inibito accedere alla parte del reparto Ducati dove si trovavano le merci … ricordo che per alcuni periodi eravamo anche perquisiti con il metal detector sia all'entrata che all'uscita, vi sono anche delle telecamere all'ingresso dello stabilimento e puntate sulla guardiola. Le telecamere sono all'esterno… è vero, è firmato il foglio su cui annotiamo l'orario sia al momento dell'ingresso che al momento dell'uscita … ricordo che la collega mi ha riferito che si era lamentata del fatto che si era dovuta Parte_1 comprare le scarpe antinfortunistica. Io le dissi che, per quanto ne sapevo, le dovevano essere rimborsate. In un momento successivo mi ha riferito che aveva chiesto il rimborso e che non lo aveva ottenuto. Mi disse che ne aveva parlato con non so dire quando Testimone_3 questo sia avvenuto, credo dopo il periodo del Covid … sulle foto delle magliette che si vedono sul profilo facebook della ricorrente, vi è la “etichetta fornitore” che è appunto quella del fornitore della maglietta, non si vede alcuna etichetta che riguarda specificamente il magazzino di … credo che presso i rivenditori l'etichetta del magazzino di Parte_2 [...] venga tolta … non ho mai lavorato nel reparto Ducati … ho lavorato insieme alla Parte_2 ricorrente nello stesso reparto Lamborghini dalla fine del 2019 o dall'inizio del 2020, non ricordo la data esatta ma era quello il periodo”. Il teste dipendente della società Tes_4 resistente dal 9.1.2006 quale responsabile dei servizi di prevenzione e protezione, ha dichiarato:
“A me non è stata fatta alcuna segnalazione, né mi risulta che sia stata fatta a
[...]
… è vera la circostanza, la mia autorizzazione è effettuata su tutti i dispositivi di Tes_3 protezione individuale;
la valutazione è compiuta sulla base delle lavorazioni svolte … non ricordo richieste di sostituzione di scarpe da parte della ricorrente … a me non è giunta alcuna segnalazione, né formale né informale da parte della ricorrente;
non mi risulta nemmeno per il collega ma non posso saperlo con certezza … vi sono stati casi di segnalazioni formali da parte dei dipendenti relative a problemi nell'uso dei dispositivi di protezione individuale, in questo caso la segnalazione formale viene inoltrata al medico competente che, in occasione della visita, valuta se sia necessario sostituire il dispositivo;
in caso di valutazione affermativa la società provvede alla sostituzione. La segnalazione può essere sia scritta che verbale. Non esiste un procedimento formalizzato relativo a questo tipo di segnalazioni. I lavoratori sono a conoscenza di come comportarsi essendo formati in materia di sicurezza. Ho accesso sui luoghi di lavoro, ci vado circa una decina di volte all'anno senza che vi sia una periodicità predefinita, non ricordo nello specifico le calzature indossate dalla ricorrente. Sul controllo dell'uso dei dispositivi di protezione individuale la competenza è dei preposti di area che fra l'altro devono verificare anche questo”. Il teste dipendente della Testimone_3 CP_3 resistente dal 2015, prima come operaio poi come responsabile del magazzino di
[...]
ha dichiarato: “Sono vere le circostanze, a me non è mai stata fatta alcuna richiesta Parte_2
pagina 5 di 8 dalla ricorrente e non mi risulta che sia stato fatto nemmeno a … è quella la Tes_4 procedura per i dispositivi … non ricordo richieste di sostituzione, posso dire che normalmente a fronte di quelle richieste se le scarpe sono danneggiate le sostituiamo;
lavoravo nello stesso reparto della ricorrente, vedevo che le scarpe che indossava erano diverse da quelle indossate da tutti gli altri, non mi sono mai posto il problema di quale fosse il motivo … dalla foto che mi viene mostrata risulta che sulla maglietta è apposta una etichetta (si dà atto che al testimone è mostrata la foto di cui al doc. 5 di parte resistente) che è quella che mette il fornitore sull'articolo e che noi nel magazzino utilizziamo per la gestione delle operazioni da compiere, in particolare per lo stoccaggio e per la consegna dei prodotti ai vari clienti. Si tratta del codice identificativo di quell'articolo … all'interno del magazzino utilizziamo il codice per la gestione dei diversi articoli stoccati;
non so poi che uso ne facciano i diversi clienti quando mettono in vendita i prodotti … questa maglietta è uno dei prodotti che si trova nel magazzino della Ducati;
io ora sono responsabile di quel magazzino, all'epoca dei fatti ero il responsabile del magazzino della Lamborghini dove lavorava anche la ricorrente … i due reparti sono comunicanti e non c'è un impedimento materiale che inibisce il passaggio dall'uno all'altro; normalmente il passaggio è utilizzato in caso di maltempo per evitare di girare all'esterno; vi è inoltre una sala mensa comune presso il magazzino della Ducati che è utilizzata anche da chi lavora presso quello della Lamborghini se fa la pausa pranzo all'interno dei locali di lavoro. La mensa è quindi a disposizione di tutto il magazzino;
per il resto ciascuno lavora nel magazzino di sua competenza. Posso dire che il percorso pedonale che attraversa il magazzino della Ducati non è laterale, nel senso che vi è merce sia sulla destra che sulla sinistra del passaggio. La merce che si trova presso il magazzino è sia imballata che da imballare. Mi risulta che la ricorrente prima di lavorare presso il magazzino della Lamborghini lavorasse presso quello della Ducati;
quando sono stato trasferito al magazzino di la ricorrente è venuta a lavorare nello stesso magazzino per Parte_2
Lamborghini”.
Anzitutto, con riferimento alle due magliette e all'orologio, a fronte delle difese della ricorrente che ha asserito che i tre articoli erano altrettanti regali fatti al figlio, che, in un momento di difficoltà economica per i furti subiti, ha messo in vendita, la società no ha dato prova che costei li abbia sottratti dal magazzino della Ducati s.p.a., attiguo a quello in cui lavorava. In particolare, dalle testimonianze è emerso che chi lavorava presso il magazzino della Lamborghini s.p.a, come la ricorrente, per quello della Ducati s.p.a. passava soltanto, lungo un percorso prestabilito, quando pioveva. I testimoni hanno poi riferito dei controlli dei dipendenti in ingresso e in uscita, in particolare dell'esistenza di telecamere. Nessuno – in ogni caso – ha riferito di furti da parte della ricorrente di articoli che si trovavano nel magazzino della Ducati s.p.a. E ciò con riferimento a tutti e tre gli articoli, compresa la maglietta sulla quale si trovava ancora il codice fornitore. A tale proposito nessuno dei testimoni ha saputo dire se tale codice era rimosso dal rivenditore oppure no. Se certamente la sua presenza dimostra che la maglietta proviene dal magazzino della Ducati s.p.a., attiguo a quello in cui lavorava la ricorrente, ciò non costituisce la prova che costei si sia impossessata illecitamente della maglietta. Non vi sono elementi sufficienti per affermare che la ricorrente sia venuta in possesso illecitamente delle due magliette e dell'orologio, prova di cui la società datrice di lavoro era onerata, non essendo per il resto fatto di rilevanza disciplinare vendere beni propri, regolarmente acquistati o ricevuti in regalo.
pagina 6 di 8 Quanto invece alle scarpe antinfortunistiche, dalle testimonianze è anzitutto emerso che la ricorrente non le usava, essendosene acquistate altre - che indossava - poiché, a suo dire, erano scomode e le facevano male. I testimoni hanno riferito tutti – a eccezione del teste Tes_4 che non ha saputo dire nulla di specifico – che la ricorrente indossava altre scarpe, diverse da quelle fornite a tutti. Nessuno ha invece riferito del fatto che la ricorrente abbia rappresentato tale circostanza alla società, in particolare a , avendolo costui negato – così Testimone_3 come il teste – e avendo gli altri due testimoni riferito di quanto a loro volta era Tes_4 stato riferito dalla stessa ricorrente, circostanza quindi da loro indicata de relato ex parte actoris, come tale priva di valenza probatoria. Peraltro, il teste ha riferito Testimone_3 che si era accorto del fatto che la ricorrente indossava scarpe diverse da quelle di tutti gli altri, ma che non gli aveva dato importanza. Lo stesso teste ha precisato che in caso di Tes_4 anomalie nell'uso dei dispositivi di protezione individuale i lavoratori dovevano segnalare – anche informalmente – la circostanza al caporeparto e che poi, tramite lo stesso teste, in qualità di responsabile della sicurezza, della questione sarebbe stato investito il medico competente che, a sua volta, avrebbe compiuto la relativa valutazione, prescrivendo eventualmente anche la sostituzione del dispositivo.
Se così è, certamente la ricorrente non avrebbe dovuto mettere in vendita le scarpe, fornitele dalla società datrice di lavoro, quale dispositivo di protezione. A tal proposito ex art. 18, comma 1, lett. d), D.l.vo n. 81/08 il datore di lavoro deve “fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente” ed ex art. 20, comma 1, lett. d) ed e), i lavoratori devono “utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione” e “segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi”. La ricorrente avrebbe dovuto piuttosto informare del problema la società – per il tramite del caporeparto – anche informalmente e, se necessario, farsele sostituire. Sotto questo profilo deve ritenersi sussistente l'illecito disciplinare commesso dalla ricorrente, non essendo consentita la vendita dei dispositivi di protezione individuale che il datore di lavoro fornisce al lavoratore.
E tuttavia, considerato che, a causa dell'asserita difficoltà a indossarle, se ne era comprata un diverso paio, che indossava regolarmente, e che tale circostanza era di fatto nota anche al suo caporeparto, che la vedeva quotidianamente con altre scarpe, appare plausibile che si sia ingenerata in lei la convinzione, peraltro certamente errata, di poter disporre di quelle fornitele. Ciò, in concreto, se certo non fa venire meno la rilevanza disciplinare della condotta, almeno ne attenua la gravità e fa ritenere che il fatto non sia tale da ledere irrimediabilmente il vincolo fiduciario con il datore di lavoro, il che rende il licenziamento sproporzionato.
Il fatto contestato è infatti, in parte insussistente e, per la parte in cui è sussistente, non è di gravità tale – alla luce delle circostanze concrete – da giustificare il recesso. Del resto “per stabilire se sussiste la giusta causa di licenziamento con specifico riferimento al requisito della proporzionalità della sanzione occorre accertare in concreto se - in relazione alla qualità del singolo rapporto intercorso tra le parti, alla posizione che in esso abbia avuto il prestatore d'opera e, quindi, alla qualità e al grado del particolare vincolo di fiducia che quel rapporto comportava - la specifica mancanza commessa dal dipendente, considerata e valutata non solo nel suo contenuto obiettivo, ma anche nella sua portata
pagina 7 di 8 soggettiva, risulti obiettivamente e soggettivamente idonea a ledere in modo irreparabile la fiducia del datore di lavoro” (Cass. civ., sez. lav., n. 12798/18).
Ex art. 3, comma 1, D.l.vo n. 23/15, nell'ipotesi in cui il licenziamento sia sproporzionato il rapporto è dichiarato estinto e al lavoratore è attribuita un'indennità risarcitoria onnicomprensiva determinata tra un minimo di sei e un massimo di trentasei mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, con esclusione della tutela reintegratoria, indennità che nel caso di specie può essere quantificata in otto mensilità, in ragione della durata del rapporto di lavoro, per quattro anni e sette mesi circa.
In conseguenza di ciò, ex art. 3, comma 1, D.l.vo n. 23/15 deve essere dichiarato risolto il rapporto di lavoro all'11.8.2023 – data del licenziamento – e deve essere condannata CP_1 al pagamento a favore di di una somma pari a otto mensilità dell'ultima
[...] Parte_1 retribuzione globale di fatto, indennità determinata in tale misura in ragione della durata del rapporto di lavoro. Sulla somma così determinata sono dovuti ex art. 429, comma 3, c.p.c. la rivalutazione monetaria e gli interessi legali dalla data del licenziamento al saldo.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, quale giudice del lavoro, in persona del giudice dott. Luigi Bettini, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 923/24 R.G. LAV. promosso da Parte_1 contro in persona del legale rappresentante pro tempore, ogni diversa istanza CP_1 disattesa e respinta, così decide: 1) accertata l'illegittimità del licenziamento dell'11.8.2023 intimato da a CP_1
dichiara estinto il rapporto di lavoro fra le parti e, per l'effetto, condanna Parte_1
a corrispondere a un'indennità pari a otto mensilità dell'ultima CP_1 Parte_1 retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali dall'11.8.2023 al saldo;
2) rigetta le altre domande;
3) condanna al pagamento delle spese processuali a favore di CP_1 Parte_1 liquidate in complessivi €. 4.550,00 per compenso, oltre a spese generali, IVA e CPA come per legge;
4) fissa il termine di giorni sessanta per il deposito della motivazione.
Bologna, 18.2.2025
Il giudice del lavoro
dott. Luigi Bettini
pagina 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Luigi Bettini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 923/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BOVE Parte_1 C.F._1
ANNARITA, elettivamente domiciliata presso il difensore avv. BOVE ANNARITA
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. STUCCHI OLIMPIO CESARE CP_1 P.IVA_1
e dell'avv. GOBBI PAOLA, elettivamente domiciliata presso il difensore avv. STUCCHI
OLIMPIO CESARE
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da ricorso introduttivo e memoria difensiva di costituzione.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 14.2.2024 adiva il Tribunale di Bologna, Parte_1 quale giudice del lavoro, lamentando l'illegittimità o, comunque, l'inefficacia del licenziamento intimatole l'11.8.2023 da di cui era stata dipendente. CP_1
Affermava in particolare che: 1) era stata assunta da con contratto del CP_1
6.12.2018, quale operaia;
2) il 27.7.2023 le erano stati contestati alcuni gravi fatti, e segnatamente l'avere messo in vendita le scarpe antinfortunistiche fornitele dalla società e due magliette e un orologio di Ducati s.p.a. sottratti dal magazzino gestito dalla società datrice di lavoro, posto a fianco di quello di Lamborghini s.p.a, presso cui lavorava, anch'esso gestito dal
3) nonostante le giustificazioni, l'11.8.2023 era stata licenziata per giusta causa;
CP_1
4) per mero errore aveva posto in vendita le scarpe antinfortunistiche, nella convinzione di poterlo fare, poiché le facevano male ai piedi, tanto che ne aveva comprato un altro paio a sue spese, quelle che concretamente utilizzava, visto che – nonostante le sue ripetute richieste – la pagina 1 di 8 società non gliele aveva sostituite;
per tale ragione non le aveva mai utilizzate;
5) l'orologio e le due magliette erano state regalate al figlio, non le aveva sottratte al magazzino della Ducati s.p.a., cosicché legittimamente le aveva messe in vendita, peraltro in un momento di difficoltà economica in seguito ad alcuni furti subiti;
5) erano dunque insussistenti i fatti a lei contestati o, comunque, era sproporzionato il licenziamento rispetto a essi.
Chiedeva quindi che: 1) fosse accertata la nullità e/o l'annullabilità e/o invalidità e/o l'inefficacia e/o l'illegittimità del licenziamento disciplinare intimatole l'11.8.2023 e fosse ordinato alla società resistente di disporre la sua reintegrazione nel posto di lavoro ex art. 3, comma 2, D.l.vo n. 23/15; 2) fosse condannata la società resistente al pagamento a suo favore di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegra nella misura massima di dodici mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, oltre al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione;
3) in subordine, fosse dichiarato estinto il rapporto di lavoro ex art. 3, comma 1, D.l.vo n. 23/15 alla data del licenziamento e, per l'effetto, fosse condannata la società resistente al pagamento a suo favore di un'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a due mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a sei e non superiore a trentasei mensilità; 3) in ulteriore subordine, fosse ordinato alla società resistente di disporre la sua reintegrazione del Ricorrente nel suo posto di lavoro ex art. 18, comma 1, L. n. 300/70, così come richiamato dall'art. 2 D.l.vo n. 23/2015 e fosse condannata la società resistente al pagamento a suo favore della somma dovuta a titolo di risarcimento del danno ex art. 18 L. n. 300/70 nella misura massima di cinque mensilità della retribuzione globale di fatto maturata dal giorno del licenziamento fino a quella dell'effettiva reintegrazione, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria, nonché al versamento, a favore dell' , dei contributi assistenziali e previdenziali dovuti per legge dal giorno del CP_2 licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, oltre agli interessi legali;
4) in ulteriore subordine, fosse dichiarato estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e, per l'effetto, fosse condannata la società resistente ex art. 4 D.l.vo n. 23/15 al pagamento di un'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a una mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a due e non superiore a dodici mensilità.
Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto di tutte le domande perché CP_1 infondate in fatto e in diritto.
Affermava a tal proposito che: 1) nel mese di luglio 2023 si era accorta che sul proprio profilo di Facebook la ricorrente aveva messo in vendita le scarpe antinfortunistiche consegnatele il 15.6.2023, ancora nuove con il cartellino attaccato, mai usate e senza avere mai detto che erano scomode o le facevano male;
2) in tale specifico caso, avrebbe comunque dovuto chiederne la sostituzione, non certo venderle, come se fossero sue;
3) insieme alle scarpe aveva anche posto in vendita due magliette e un orologio provenienti dal magazzino della Ducati s.p.a, attiguo a quello della Lamborghini s.p.a., cui la ricorrente aveva accesso quando lo attraversava per raggiungere quello in cui lavorava;
una maglietta aveva ancora il codice identificativo dell'articolo proprio del magazzino della Ducati s.p.a., dunque non v'era pagina 2 di 8 dubbio che gli articoli provenissero da esso;
4) si trattava di fatti gravi, commessi con dolo, che avevano irrimediabilmente leso il vincolo fiduciario e giustificato il licenziamento.
La causa era istruita documentalmente e a mezzo delle prove orali ammesse con l'ordinanza istruttoria del 4.12.2023 ed è stata decisa all'udienza del 18.2.2025 all'esito della discussione, con motivazione riservata.
Le domande della ricorrente sono solo in parte fondate e, come tali, devono essere accolte nei limiti di seguito precisati.
Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale che questo giudice condivide, per stabilire in concreto l'esistenza di una giusta causa di licenziamento che deve rivestire il carattere di grave negazione degli elementi essenziali del rapporto di lavoro, ed in particolare di quello fiduciario, occorre valutare, da un lato, la gravità dei fatti addebitati al lavoratore in relazione alla portata oggettiva e soggettiva dei medesimi, alle circostanze nelle quali sono stati commessi e all'intensità dell'elemento intenzionale e, dall'altro, la proporzionalità fra tali fatti e la sanzione inflitta stabilendo se la lesione dell'elemento fiduciario su cui si basa la collaborazione del prestatore di lavoro sia in concreto tale da giustificare o meno la massima sanzione disciplinare;
anche nel caso in cui la disciplina del contratto collettivo preveda un determinato comportamento quale giusta causa di licenziamento, occorre comunque valutare ex art. 2119 c.c. l'effettiva gravità del comportamento stesso alla luce di tutte le circostanze del caso concreto;
la previsione di ipotesi di giusta causa di licenziamento contenuta in un contratto collettivo non è vincolante, essendo sempre necessario verificare se quella previsione sia conforme alla nozione di giusta causa di cui all'art. 2119 c.c. e se, in ossequio al principio generale di ragionevolezza e di proporzionalità, il fatto addebitato sia di entità tale da legittimare il recesso, tenendo anche conto dell'elemento intenzionale che ha sorretto la condotta del lavoratore;
il giudizio di proporzionalità o adeguatezza della sanzione dell'illecito commesso si sostanzia nella valutazione della gravità dell'inadempimento imputato al lavoratore in relazione al concreto rapporto e a tutte le circostanze del caso e tale inadempimento deve essere valutato in senso accentuativo rispetto alla regola generale della non scarsa importanza di cui all'art. 1455 c.c., cosicché l'irrogazione della massima sanzione disciplinare risulta giustificata soltanto in presenza di un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali ex art. 3 L. n. 604/66 o addirittura tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto ex art. 2119 c.c. (Cass. civ., sez. lav., n. 6498/12).
Per valutare la legittimità del licenziamento: 1) è necessario accertare se, in relazione alla qualità del singolo rapporto intercorso fra le parti, ed alla qualità ed al grado di fiducia che il rapporto comporta, la specifica mancanza risulti oggettivamente e soggettivamente idonea a ledere in modo grave, così da farla venir meno, la fiducia che il datore di lavoro ripone nel proprio dipendente, senza che possa assumere rilievo l'assenza o la modesta entità del danno patrimoniale subito dal datore;
2) l'irrogazione della massima sanzione disciplinare risulta giustificata solamente in presenza di un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali o comunque di un comportamento tale che non consenta la prosecuzione del rapporto di lavoro (Cass. civ., sez. lav., n. 4060/11).
È inoltre consolidato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui per valutare la proporzionalità fra fatto addebitato e recesso la congruità della sanzione espulsiva deve essere valutata non sulla base di una valutazione astratta del fatto addebitato, ma tenendo conto “di ogni aspetto concreto della vicenda processuale che, alla luce di un apprezzamento unitario e sistematico, risulti sintomatico della sua gravità rispetto ad un'utile prosecuzione del rapporto
pagina 3 di 8 di lavoro” (Cass. civ., sez. lav., 17514/10); se anche la disciplina collettiva preveda un determinato comportamento come giusta causa o giustificato motivo soggettivo di recesso, deve comunque essere verificata l'effettiva gravità della condotta addebitata al lavoratore (Cass. civ., sez. lav., n. 11846/09), poiché è pur sempre necessario che essa sia riconducibile alla nozione legale di giusta causa, tenendo conto della gravità del comportamento in concreto del lavoratore, anche sotto il profilo soggettivo della colpa o del dolo (Cass. civ., sez. lav., n. 4435/04), e ciò a maggior ragione se manca una precisa corrispondenza tra i fatti addebitati e le ipotesi specifiche elencate dal contratto collettivo (Cass. civ., sez. lav., n. 13983/00); il giudizio di proporzionalità o adeguatezza della sanzione del licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo all'illecito commesso si sostanzia nella “valutazione della gravità dell'inadempimento imputato al lavoratore in relazione al concreto rapporto” e l'inadempimento deve essere valutato in senso accentuativo rispetto alla regola generale della
“non scarsa importanza” di cui all'art. 1455 c.c.
L'irrogazione della massima sanzione disciplinare risulta giustificata solo in presenza di un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali addirittura tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto (Cass. civ., sez. lav., n. 6848/10 e Cass. civ., sez. lav., n. 5280/13).
Nel caso in esame la società datrice di lavoro il 27.7.2023 ha contestato alla ricorrente:
“A seguito di verifiche aziendali necessarie per avere la piena contezza dei fatti, è emerso che - tramite il profilo a Lei intestato sul social network www.facebook.com - Lei ha posto in vendita la calzatura antinfortunistica, DIADORA N. 39, come da documentazione fotografica che di allega. Tale calzatura - che costituisce dispositivo di protezione individuale (D.P.I.) - risulta essere stata assegnata a Lei dalla Scrivente in data 15/06/2023, come dimostrato dalla scheda allegata. Quanto sopra porta la Scrivente a ritenere che il dispositivo di protezione a Lei affidato, è stato oggetto di una sua libera disposizione e messa in vendita, se pur fosse consapevole che tale D.P.I. è stato consegnato per lo svolgimento delle Sue mansioni in sicurezza ed è di proprietà della Scrivente Società”; poi aggiungeva che “Risulta altresì, sullo stesso profilo, la vendita di altri oggetti di proprietà del Cliente, quali un orologio e due magliette, di cui una riportante l'etichetta fornitore utilizzata per lo stoccaggio dei materiali presso il magazzino di dove svolgeva la sua attività lavorativa”(documento n. Parte_2
5 di parte ricorrente).
Dall'istruttoria compiuta è emerso quanto segue.
Il teste , dipendente della società resistente dal 2018 quale operaio, ha Testimone_1 dichiarato: “Sono vere le circostanze, venivamo in auto insieme al lavoro, entrambi da
, so che le scarpe che usava erano di sua proprietà poiché erano diverse da quelle che Pt_3 aveva dato a noi in dotazione la società. So che se le era comprate perché le facevano male quelle che le aveva fornito la società. Non ricordo se alcuni giorni abbia indossato invece le scarpe aziendali;
la ricordo sempre con le scarpe grigio-verdi … ci era inibito accedere al reparto Ducati dove si trovavano i materiali;
quando però pioveva attraversavamo il reparto Ducati per arrivare a quello della Lamborghini dove lavoravamo … è vera la circostanza, questo accadeva per chi mangiava presso la società e che portava con sé il cibo per il pranzo oppure per chi voleva portare all'interno effetti personali. In portineria doveva essere lasciata la propria borsa e gli effetti personali che si portavano all'interno dovevano essere messi in una busta trasparente che poteva essere portata all'interno … sia all'entrata che all'uscita in guardiola bisogna firmare un foglio nel quale, di fianco al proprio nome, ciascuno di noi
pagina 4 di 8 annota anche l'orario di entrata e quello di uscita di quella giornata … ricordo che la ricorrente si è lamentata con me del fatto che si era dovuta comprare le scarpe infortunistiche per poterle usare. Non so se se ne sia lamentata con il capo reparto o con altre persone della società”. Il teste dipendente della società resistente dal 2018 quale operaio, Testimone_2 ha dichiarato: “È vera la circostanza, posso dirlo perché si trattava di scarpe antinfortunistiche diverse da quelle che ci aveva fornito la società. Ricordo di avere visto la ricorrente una volta con le scarpe fornite dalla società, delle quali si lamentava perché le facevano male. Non so dire quando questo sia accaduto, posso dire che siamo stati colleghi di reparto molto dopo il momento della mia assunzione … era evidente che le scarpe erano completamente diverse da quelle che indossavamo noi suoi colleghi … potevamo solo transitare per il passaggio e per arrivare sul posto di lavoro;
ci era inibito accedere alla parte del reparto Ducati dove si trovavano le merci … ricordo che per alcuni periodi eravamo anche perquisiti con il metal detector sia all'entrata che all'uscita, vi sono anche delle telecamere all'ingresso dello stabilimento e puntate sulla guardiola. Le telecamere sono all'esterno… è vero, è firmato il foglio su cui annotiamo l'orario sia al momento dell'ingresso che al momento dell'uscita … ricordo che la collega mi ha riferito che si era lamentata del fatto che si era dovuta Parte_1 comprare le scarpe antinfortunistica. Io le dissi che, per quanto ne sapevo, le dovevano essere rimborsate. In un momento successivo mi ha riferito che aveva chiesto il rimborso e che non lo aveva ottenuto. Mi disse che ne aveva parlato con non so dire quando Testimone_3 questo sia avvenuto, credo dopo il periodo del Covid … sulle foto delle magliette che si vedono sul profilo facebook della ricorrente, vi è la “etichetta fornitore” che è appunto quella del fornitore della maglietta, non si vede alcuna etichetta che riguarda specificamente il magazzino di … credo che presso i rivenditori l'etichetta del magazzino di Parte_2 [...] venga tolta … non ho mai lavorato nel reparto Ducati … ho lavorato insieme alla Parte_2 ricorrente nello stesso reparto Lamborghini dalla fine del 2019 o dall'inizio del 2020, non ricordo la data esatta ma era quello il periodo”. Il teste dipendente della società Tes_4 resistente dal 9.1.2006 quale responsabile dei servizi di prevenzione e protezione, ha dichiarato:
“A me non è stata fatta alcuna segnalazione, né mi risulta che sia stata fatta a
[...]
… è vera la circostanza, la mia autorizzazione è effettuata su tutti i dispositivi di Tes_3 protezione individuale;
la valutazione è compiuta sulla base delle lavorazioni svolte … non ricordo richieste di sostituzione di scarpe da parte della ricorrente … a me non è giunta alcuna segnalazione, né formale né informale da parte della ricorrente;
non mi risulta nemmeno per il collega ma non posso saperlo con certezza … vi sono stati casi di segnalazioni formali da parte dei dipendenti relative a problemi nell'uso dei dispositivi di protezione individuale, in questo caso la segnalazione formale viene inoltrata al medico competente che, in occasione della visita, valuta se sia necessario sostituire il dispositivo;
in caso di valutazione affermativa la società provvede alla sostituzione. La segnalazione può essere sia scritta che verbale. Non esiste un procedimento formalizzato relativo a questo tipo di segnalazioni. I lavoratori sono a conoscenza di come comportarsi essendo formati in materia di sicurezza. Ho accesso sui luoghi di lavoro, ci vado circa una decina di volte all'anno senza che vi sia una periodicità predefinita, non ricordo nello specifico le calzature indossate dalla ricorrente. Sul controllo dell'uso dei dispositivi di protezione individuale la competenza è dei preposti di area che fra l'altro devono verificare anche questo”. Il teste dipendente della Testimone_3 CP_3 resistente dal 2015, prima come operaio poi come responsabile del magazzino di
[...]
ha dichiarato: “Sono vere le circostanze, a me non è mai stata fatta alcuna richiesta Parte_2
pagina 5 di 8 dalla ricorrente e non mi risulta che sia stato fatto nemmeno a … è quella la Tes_4 procedura per i dispositivi … non ricordo richieste di sostituzione, posso dire che normalmente a fronte di quelle richieste se le scarpe sono danneggiate le sostituiamo;
lavoravo nello stesso reparto della ricorrente, vedevo che le scarpe che indossava erano diverse da quelle indossate da tutti gli altri, non mi sono mai posto il problema di quale fosse il motivo … dalla foto che mi viene mostrata risulta che sulla maglietta è apposta una etichetta (si dà atto che al testimone è mostrata la foto di cui al doc. 5 di parte resistente) che è quella che mette il fornitore sull'articolo e che noi nel magazzino utilizziamo per la gestione delle operazioni da compiere, in particolare per lo stoccaggio e per la consegna dei prodotti ai vari clienti. Si tratta del codice identificativo di quell'articolo … all'interno del magazzino utilizziamo il codice per la gestione dei diversi articoli stoccati;
non so poi che uso ne facciano i diversi clienti quando mettono in vendita i prodotti … questa maglietta è uno dei prodotti che si trova nel magazzino della Ducati;
io ora sono responsabile di quel magazzino, all'epoca dei fatti ero il responsabile del magazzino della Lamborghini dove lavorava anche la ricorrente … i due reparti sono comunicanti e non c'è un impedimento materiale che inibisce il passaggio dall'uno all'altro; normalmente il passaggio è utilizzato in caso di maltempo per evitare di girare all'esterno; vi è inoltre una sala mensa comune presso il magazzino della Ducati che è utilizzata anche da chi lavora presso quello della Lamborghini se fa la pausa pranzo all'interno dei locali di lavoro. La mensa è quindi a disposizione di tutto il magazzino;
per il resto ciascuno lavora nel magazzino di sua competenza. Posso dire che il percorso pedonale che attraversa il magazzino della Ducati non è laterale, nel senso che vi è merce sia sulla destra che sulla sinistra del passaggio. La merce che si trova presso il magazzino è sia imballata che da imballare. Mi risulta che la ricorrente prima di lavorare presso il magazzino della Lamborghini lavorasse presso quello della Ducati;
quando sono stato trasferito al magazzino di la ricorrente è venuta a lavorare nello stesso magazzino per Parte_2
Lamborghini”.
Anzitutto, con riferimento alle due magliette e all'orologio, a fronte delle difese della ricorrente che ha asserito che i tre articoli erano altrettanti regali fatti al figlio, che, in un momento di difficoltà economica per i furti subiti, ha messo in vendita, la società no ha dato prova che costei li abbia sottratti dal magazzino della Ducati s.p.a., attiguo a quello in cui lavorava. In particolare, dalle testimonianze è emerso che chi lavorava presso il magazzino della Lamborghini s.p.a, come la ricorrente, per quello della Ducati s.p.a. passava soltanto, lungo un percorso prestabilito, quando pioveva. I testimoni hanno poi riferito dei controlli dei dipendenti in ingresso e in uscita, in particolare dell'esistenza di telecamere. Nessuno – in ogni caso – ha riferito di furti da parte della ricorrente di articoli che si trovavano nel magazzino della Ducati s.p.a. E ciò con riferimento a tutti e tre gli articoli, compresa la maglietta sulla quale si trovava ancora il codice fornitore. A tale proposito nessuno dei testimoni ha saputo dire se tale codice era rimosso dal rivenditore oppure no. Se certamente la sua presenza dimostra che la maglietta proviene dal magazzino della Ducati s.p.a., attiguo a quello in cui lavorava la ricorrente, ciò non costituisce la prova che costei si sia impossessata illecitamente della maglietta. Non vi sono elementi sufficienti per affermare che la ricorrente sia venuta in possesso illecitamente delle due magliette e dell'orologio, prova di cui la società datrice di lavoro era onerata, non essendo per il resto fatto di rilevanza disciplinare vendere beni propri, regolarmente acquistati o ricevuti in regalo.
pagina 6 di 8 Quanto invece alle scarpe antinfortunistiche, dalle testimonianze è anzitutto emerso che la ricorrente non le usava, essendosene acquistate altre - che indossava - poiché, a suo dire, erano scomode e le facevano male. I testimoni hanno riferito tutti – a eccezione del teste Tes_4 che non ha saputo dire nulla di specifico – che la ricorrente indossava altre scarpe, diverse da quelle fornite a tutti. Nessuno ha invece riferito del fatto che la ricorrente abbia rappresentato tale circostanza alla società, in particolare a , avendolo costui negato – così Testimone_3 come il teste – e avendo gli altri due testimoni riferito di quanto a loro volta era Tes_4 stato riferito dalla stessa ricorrente, circostanza quindi da loro indicata de relato ex parte actoris, come tale priva di valenza probatoria. Peraltro, il teste ha riferito Testimone_3 che si era accorto del fatto che la ricorrente indossava scarpe diverse da quelle di tutti gli altri, ma che non gli aveva dato importanza. Lo stesso teste ha precisato che in caso di Tes_4 anomalie nell'uso dei dispositivi di protezione individuale i lavoratori dovevano segnalare – anche informalmente – la circostanza al caporeparto e che poi, tramite lo stesso teste, in qualità di responsabile della sicurezza, della questione sarebbe stato investito il medico competente che, a sua volta, avrebbe compiuto la relativa valutazione, prescrivendo eventualmente anche la sostituzione del dispositivo.
Se così è, certamente la ricorrente non avrebbe dovuto mettere in vendita le scarpe, fornitele dalla società datrice di lavoro, quale dispositivo di protezione. A tal proposito ex art. 18, comma 1, lett. d), D.l.vo n. 81/08 il datore di lavoro deve “fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente” ed ex art. 20, comma 1, lett. d) ed e), i lavoratori devono “utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione” e “segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi”. La ricorrente avrebbe dovuto piuttosto informare del problema la società – per il tramite del caporeparto – anche informalmente e, se necessario, farsele sostituire. Sotto questo profilo deve ritenersi sussistente l'illecito disciplinare commesso dalla ricorrente, non essendo consentita la vendita dei dispositivi di protezione individuale che il datore di lavoro fornisce al lavoratore.
E tuttavia, considerato che, a causa dell'asserita difficoltà a indossarle, se ne era comprata un diverso paio, che indossava regolarmente, e che tale circostanza era di fatto nota anche al suo caporeparto, che la vedeva quotidianamente con altre scarpe, appare plausibile che si sia ingenerata in lei la convinzione, peraltro certamente errata, di poter disporre di quelle fornitele. Ciò, in concreto, se certo non fa venire meno la rilevanza disciplinare della condotta, almeno ne attenua la gravità e fa ritenere che il fatto non sia tale da ledere irrimediabilmente il vincolo fiduciario con il datore di lavoro, il che rende il licenziamento sproporzionato.
Il fatto contestato è infatti, in parte insussistente e, per la parte in cui è sussistente, non è di gravità tale – alla luce delle circostanze concrete – da giustificare il recesso. Del resto “per stabilire se sussiste la giusta causa di licenziamento con specifico riferimento al requisito della proporzionalità della sanzione occorre accertare in concreto se - in relazione alla qualità del singolo rapporto intercorso tra le parti, alla posizione che in esso abbia avuto il prestatore d'opera e, quindi, alla qualità e al grado del particolare vincolo di fiducia che quel rapporto comportava - la specifica mancanza commessa dal dipendente, considerata e valutata non solo nel suo contenuto obiettivo, ma anche nella sua portata
pagina 7 di 8 soggettiva, risulti obiettivamente e soggettivamente idonea a ledere in modo irreparabile la fiducia del datore di lavoro” (Cass. civ., sez. lav., n. 12798/18).
Ex art. 3, comma 1, D.l.vo n. 23/15, nell'ipotesi in cui il licenziamento sia sproporzionato il rapporto è dichiarato estinto e al lavoratore è attribuita un'indennità risarcitoria onnicomprensiva determinata tra un minimo di sei e un massimo di trentasei mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, con esclusione della tutela reintegratoria, indennità che nel caso di specie può essere quantificata in otto mensilità, in ragione della durata del rapporto di lavoro, per quattro anni e sette mesi circa.
In conseguenza di ciò, ex art. 3, comma 1, D.l.vo n. 23/15 deve essere dichiarato risolto il rapporto di lavoro all'11.8.2023 – data del licenziamento – e deve essere condannata CP_1 al pagamento a favore di di una somma pari a otto mensilità dell'ultima
[...] Parte_1 retribuzione globale di fatto, indennità determinata in tale misura in ragione della durata del rapporto di lavoro. Sulla somma così determinata sono dovuti ex art. 429, comma 3, c.p.c. la rivalutazione monetaria e gli interessi legali dalla data del licenziamento al saldo.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, quale giudice del lavoro, in persona del giudice dott. Luigi Bettini, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 923/24 R.G. LAV. promosso da Parte_1 contro in persona del legale rappresentante pro tempore, ogni diversa istanza CP_1 disattesa e respinta, così decide: 1) accertata l'illegittimità del licenziamento dell'11.8.2023 intimato da a CP_1
dichiara estinto il rapporto di lavoro fra le parti e, per l'effetto, condanna Parte_1
a corrispondere a un'indennità pari a otto mensilità dell'ultima CP_1 Parte_1 retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali dall'11.8.2023 al saldo;
2) rigetta le altre domande;
3) condanna al pagamento delle spese processuali a favore di CP_1 Parte_1 liquidate in complessivi €. 4.550,00 per compenso, oltre a spese generali, IVA e CPA come per legge;
4) fissa il termine di giorni sessanta per il deposito della motivazione.
Bologna, 18.2.2025
Il giudice del lavoro
dott. Luigi Bettini
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